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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.10.2002 11.1998.186

24 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,245 parole·~26 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1998.00186

Lugano 24 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 31 ottobre 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, nata __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il

                                              28 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati ad __________ il __________ 1990. Dall'unione sono nati i figli __________ (__________1988) e __________ (__________1992). Entrambi i coniugi hanno figli da precedenti relazioni. Durante la vita in comune la moglie ha lavorato come venditrice ambulante di gelati e ha svolto lavori di pulizia occasionali in appartamenti di vacanza. Il marito non ha mai avuto un'occupazione stabile e si limitava a supplire sporadicamente la moglie nella sua attività. Nel dicembre del 1992 __________ __________ si è trasferito a __________ (Florida), dove è stato raggiunto nel marzo successivo da moglie e figli. Sempre nel marzo del 1993 i coniugi hanno acquistato una casa, a __________, in ragione di un mezzo ciascuno. Essi si sono separati alla fine di quello stesso mese, quando il marito è rientrato in Svizzera. Il 27 maggio 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 4 luglio 1994.

                                  B.   Il 31 ottobre 1994 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita della madre) e l'assegnazione alla moglie della casa in __________ contro il versamento di fr. 85 000.– in liquidazione del regime dei beni o, in subordine, la vendita del bene ai pubblici incanti e la ripartizione del provento tra i coniugi. Con risposta del 2 gennaio 1995 __________ __________ si è opposta all'azione e in via riconvenzionale ha __________ essa medesima il divorzio, chiedendo l'affidamento dei figli, opponendosi al diritto di visita del padre e postulando un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per sé e di fr. 700.– mensili complessivi per i figli, come pure il versamento in suo favore di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale del 1° febbraio 1995 __________ __________ ha concluso per il rigetto della riconvenzione. Nel successivo scambio di atti scrit­ti le parti hanno riaffermato il loro punto di vista, postulando entrambi il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   L'11 maggio 1995 la madre e i figli sono tornati in Svizzera, per poi ripartire alla volta della Florida il 7 luglio successivo. L'immobile in Florida è stato venduto nel settembre del 1995, con un ricavo netto (compresi gli interessi maturati fino al 31 dicembre 1997) di US$ 76 929.01. Chiusa l'istruttoria __________ __________ ha chiesto in un memoriale conclusivo del­l'11 ottobre 1998 che i contributi alimentari per sé e figli fossero adeguati al costo della vita e che il provento della nota vendita fosse suddiviso tra le parti in ragione di US$ 51 286.00 per sé e di US$ 25 643.00 per il marito. Nel suo memoriale del 16 ottobre 1998 __________ __________ ha aderito all'affidamento dei figli alla madre (riservato un suo più ampio diritto di visita) e ha concluso perché gli fosse riconosciuto il 70% del ricavo della vendita del fondo. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  D.   Statuendo il 28 ottobre 1998, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha disposto un diritto di visita del padre “ogni volta che egli si recherà a __________, con la restrizione che __________ e __________ dovranno trascorrere la notte a casa della madre”, ha riconosciuto al padre medesimo il diritto di man­tenere contatti epistolari e telefonici con i figli e ha attribuito a ciascun coniuge la metà di US$ 76 929.01 in liquidazione del regime dei beni. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 18 novembre 1998 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione principale e di accogliere la sua riconvenzione di divorzio, di vie­tare ogni diritto di visita al padre e di attribuirle un contributo men­sile indicizzato di fr. 1300.– per sé e di fr. 700.– complessivi per i figli. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di rifiutare alla controparte il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 19 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di venti giorni per presentare eventuali conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Le parti sono rimaste silenti. Il 19 febbraio 2001 la presidente, accertato che __________ e __________ non erano stati sentiti dal Pretore, ha disposto l'audizione dei ragazzi. Con ordinanza del 24 aprile 2001 essa ha stabilito che l'ascolto avvenisse in via rogatoriale, i figli non avendo i mezzi sufficienti per raggiungere la Svizzera. Il 9 agosto 2002 l'Office of Foreign Litigation, Civil Division del Dipartimento di giustizia di Washington ha comunicato di non poter dar seguito alla rogatoria, poiché gli interessati risultavano sconosciuti all'ultimo recapito fornito dalla madre. Con ordinanza del 4 settembre 2002 la presidente, accertata l'impossibilità di sentire i ragazzi entro un termine ragionevole, ha rinunciato all'audizione, ha dato alle parti l'occasione di esprimersi sulla rogatoria entro il 20 settembre 2002 e di chiedere un'eventuale discussione finale, con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera avrebbe statuito senza ulteriore contrad­dittorio. Nel termine impartito non sono pervenute osservazioni. L'appellante ha invitato la Camera con scritto del 20 settembre 2002, ma consegnato alla posta il 24 settembre 2002, a ripetere la rogatoria.

Considerando

in diritto:                  1.   a)  L'art. 59 LDIP stabilisce che per le azioni di divorzio o di separazione sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto (lett. a) o dell'attore, se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (lett. b). Tali requisiti devono essere adempiuti al momento dell'introduzione della domanda (DTF 116 II 212 consid. 2b/bb). Il giudice del divorzio o della separazione è inoltre competente, per principio, a regolare gli effetti accessori (art. 63 cpv. 1 LDIP; DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). In concreto l'attore, cittadino svizzero, al momento in cui ha presentato l'istanza per il tentativo di conciliazione risultava domiciliato ad __________ (doc. A allegato all'istanza, nel fascicolo “misure provvisionali”). Il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna era dunque compe­tente per sciogliere il matrimonio, come pure – in linea di massima – per statuire sugli effetti del divorzio.

                                         b)  Quanto all'attribuzione dell'autorità parentale sui figli minorenni e alla disciplina delle loro relazioni personali con i genitori, l'art. 85 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia concernen­te la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), che prevede la competenza primaria del giudice dello Stato di dimora abituale del minorenne stesso (art. 1). Nella fattispecie i figli risiedono con la madre negli Stati Uniti, sicché per principio il giudice svizzero non sarebbe competente a statuire al riguardo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che il rinvio dell'art. 85 LDIP è inapplicabile quando il minorenne risiede in un Paese estraneo alla predetta Convenzione, come appunto gli Stati Uniti (SJ 121/1999 I pag. 224 consid. 3a/bb). In tal caso l'attribuzione dell'autorità parentale sui figli e la disciplina delle loro relazioni personali con i genitori incombe al giudice del divorzio (cfr. anche Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 20 ad art. 63 LDIP). Donde, in concreto, la competenza del Pretore a statuire anche su questo punto.

                                   2.   L'appellante non si oppone di per sé allo scioglimento del matrimonio, ma chiede che ciò avvenga in accoglimento del­la sua riconvenzione. Ora, per l'art. 61 LDIP la pronuncia del divorzio è retta dal diritto svizzero (cpv. 1), a meno che i coniugi abbiano una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro sia domiciliato in Svizzera (cpv. 2). In concreto marito e moglie sono entrambi cittadini svizzeri (doc. B allegato all'istanza per il tentativo di conciliazione, nel fascicolo “misure provvisionali”), di mo­do che allo scioglimento del matrimonio si applica il diritto svizzero. Dal 1° gen­naio 2000 (RU 1999 pag. 1142) quest'ultimo è ret­to dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC), che si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ove si tratti di una causa già decisa in primo grado, i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimo­nio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso sul principio. Controversa è la causa del divorzio, l'appellante insistendo – come detto – perché esso sia pronunciato in accoglimento della riconvenzione, per colpa preponderante del marito. Ciò non influisce tuttavia sullo scioglimen­to del matrimonio, che come tale ha assunto carattere definitivo in virtù del vecchio diritto (Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Con l'entrata in vigore della legge nuova la riconvenzione è dunque diven­tata caduca. Al riguardo l'appello si rivela ormai privo d'oggetto.

                                   3.   La moglie contesta il diritto di visita ai figli che il Pretore ha accordato all'ex marito. Sostiene che nel 1992 costui ha abusato sessualmente di una delle due figliastre, la quale al momento dei fatti non era neppure quattordicenne, e che in gioventù egli ha già subìto condanne, oltre che per traffico di stupefacenti, proprio per atti di libidine su fanciulli. A parere dell'appellante si giustifica dunque, nell'interesse dei figli, di impedire qualsiasi relazione personale dei figli con il padre, tanto più che __________ (la maggiore) rifiuta di incontrarlo, mentre __________ (il quale aveva solo sei mesi all'epoca della separazione) nemmeno lo conosce. In subordine l'appellante chiede che il diritto di visita sia esercitato almeno sotto stretta sorveglianza dei servizi sociali statunitensi e si dichiara disposta a venire in Svizzera una volta l'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, per consentire un diritto di visita accompagnato.

                                         a)  Per quanto attiene alla legge che disciplina le relazioni perso­nali tra genitori e figli, fa stato la predetta Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP; SJ 121/1999 I pag. 224 consid. 3a/bb). Gli art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 di tale accordo dispongono l'applicazione della lex fori (cfr. anche Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, op. cit., n. 45 ad art. 85 LDIP; Jametti Greiner in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, pag. 964 n. 101), ossia in concreto l'ordinamento svizzero, e più precisamente il nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Al riguardo l'art. 144 cpv. 2 CC prescrive che i figli sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'audizione è destinata – fra l'altro – a proteggere la personalità dei figli (FamPra.ch 4/2000 pag. 705 consid. 5.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 8 ad art. 144 CC; cfr. anche DTF inedita del 27 maggio 2002 in re AX c. BX, inc. __________.__________/__________, consid. 3.1 con richiami di dottrina e di giurisprudenza). L'interesse dei figli è determinante anche per valutare l'opportunità di un'eventuale rinuncia all'ascolto (Sutter/Frei­burg­haus, op. cit., n. 37 ad art. 144 CC). Fra le ragioni che giustificano di soprassedere all'audizione la dottrina annovera la dimora all'estero (Stettler, Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le divorce de leurs parents, in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 153 n. 44; Reusser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, op. cit., pag. 199 n. 4.85; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 170 n. 781), in particolare qualora ciò osti all'ascolto entro un termine ragionevole.

                                              In concreto, come detto, __________ e __________ risiedono con la madre in Florida. Quest'ultima ha dichiarato in una lettera del 12 marzo 2001 alla Camera (nel fascicolo d'appello) che i ragazzi non parlano italiano e non dispongono dei mezzi finanziari per sopperire alle spese di viaggio. Data la lontananza, la pre­caria situazione finanziaria e le difficoltà linguistiche non si può ragionevolmente pretendere che i figli tornino in Svizzera solo per essere ascoltati. Quanto all'audizione negli Stati Uniti, la commissione rogatoria inoltrata dalla presidente della Ca­mera il 20 giugno 2001 è stata respinta il 9 agosto 2002 dall'Office of Foreign Litigation, Civil Division – oltre un anno dopo la presentazione della richiesta – perché gli interessati risultavano sconosciuti all'ultimo recapito fornito dalla madre. Considerato il tempo occorso all'autorità statunitense per rilasciare siffatta dichiarazione, l'audizione rogatoriale dei figli implicherebbe con ogni probabilità una dilazione di un altro anno (cfr. anche le informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in: www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/336.htm). E una simile attesa non farebbe che infondere nei ragazzi inutili tensioni, procrastinando oltre ogni ragionevole termine la definizione delle relazioni personali con il padre, su cui i genitori si disputano ormai da quasi dieci anni. Ciò posto, le difficoltà sorte nel sentire i figli residenti negli Stati uniti giustificano – in via eccezionale e a tutela del loro interesse – di soprassedere all'audizione.

                                         b)  Il genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno entrambi il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nel suo apprezzamento il giudice non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1 con rinvii). Il divieto o la revoca di relazioni personali tra genitore e figlio (art. 274 cpv. 2 CC) costituisce nondimeno un provvedimento ultimo, prospettabile solo qualora gli effetti negativi di un diritto di visita non possano essere rimediati altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b). Le relazioni personali devono costituire, in tal caso, un serio pericolo per il bene del figlio (genitore che – per esempio – trascura gravemente il figlio, evita di instaurare con lui un vero legame, esercita il diritto di visita in modo irregolare senza alcuna giustificazione, lede l'integrità fisica, psichica o sessuale del minorenne, minaccia di portare il figlio all'estero: Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 135 n. 19.21 segg. con riferimenti).

                                         c)  In concreto emerge dal fascicolo processuale che il __________ 1994 l'attore è stato denunciato dalla moglie per presunti abu­si sessuali ai danni della figliastra tredicenne __________ (doc. 2 nell'incarto penale richiamato). Quest'ultima ha riferito che nell'estate del 1992 il patrigno si sarebbe introdotto più volte nella sua camera, durante la notte, e l'avrebbe ripetutamente toccata nelle parti intime mentre lei fingeva di dormire (doc. 5 e 16, pag. 1 a metà, nell'incarto penale richiamato). Ciò è suf­fragato dalla testimonianza dell'amica __________ __________, stando alla quale la ragazza, nel maggio del 1993, le avrebbe confidato “che il patrigno negli ultimi mesi aveva l'abitudine di andare in camera sua di notte e di toccarla nelle parti intime” (verbale del 22 giugno 1998, pag. 27 in alto). Ed è stato confermato pure dalle dichiarazioni rese in sede penale dall'appellante, secondo la quale il marito avrebbe finanche ammesso l'accaduto e per questo motivo avrebbe abbandonato l'abi­tazione coniugale (doc. 3, pag. 6 nell'incarto penale richiamato). Numerosi testimoni hanno ripetuto poi quanto l'appellante medesima aveva loro confidato sugli abusi commessi dal marito (deposizioni di __________ __________, doc. 23 pag. 1 nel mezzo, di __________ __________, doc. 25 pag. 2 in alto, e di __________ __________, doc. 27 pag. 2 in alto, nell'incarto penale richiamato; deposizioni di __________ __________, verbale dell'8 maggio 1996, pag. 12 verso il basso, di __________ __________, verbale del 5 luglio 1996, pag. 15 in alto, e di __________ __________, verbale citato, pag. 18 nel mezzo).

                                         d)  L'attore non nega, dal canto suo, di aver provato “una certa attrazione” per la figliastra. Sostiene tuttavia di non averne mai abusato sessualmente, ma di essersi limitato ad accarezzarle le braccia e i capelli (doc. 11, pag. 2 a metà; doc. 14, pag. 3 a metà, nell'incarto penale richiamato). La diretta interessata conferma le accuse (doc. 5 e 16, pag. 1 a metà, nell'incarto penale richiamato), ma prove affidabili fanno difetto. Quanto ai testimoni appena citati, essi si limitano a riferire il racconto della convenuta e quello della ragazza, ciò che non basta per accertare il fatto (cfr. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). Il procedimento penale non è infine di ausilio ai fini del giudizio, poiché il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di abbandono (del __________ 1996, nell'incarto penale richiamato, II).

                                         e)  Le ammissioni dell'attore sulle carezze alle braccia e ai capelli della figliastra nell'estate del 1992, come pure l'attrazione da lui riconosciuta non mancano di ambiguità e destano sospetti, tanto più di fronte alle accuse della ragazza. Ciò deve indurre a cautela per quel che concerne le relazioni con i figli minorenni, anche in assenza di riscontri a livello penale. Nulla permette tuttavia di affermare – né l'appellante pretende – che l'attore abbia commesso abusi sessuali o di altro genere sui suoi propri figli. La specialista del Florida Department of Children & Families che ha esperito indagini sui bambini nel novembre 1996 non ha riscontrato tracce o sospetti di abusi (rapporto del 27 gennaio 1997, fascicolo giallo “perizia”, act. XV). Sia come sia, il Pretore ha tenuto conto della delicatezza del caso limitando il diritto di visita del padre alla sola giornata, escluso il pernottamento. L'appellante non spiega per qua­le motivo un diritto di visita così limitato sarebbe inidoneo a tutelare il bene dei figli. Quanto al divieto di ogni contatto, esso violerebbe il precetto della proporzionalità, il diritto alle relazioni personali potendo essere rifiutato solo in presenza di indizi concreti di minaccia al bene dei figli (DTF 122 III 404), mentre un diritto di visita accompagnato può essere adottato solo ove il bene del figlio sia messo a tal punto in pericolo che sussistano le condizioni per privare il genitore della custodia parentale (RDT 1999 pag. 34 punto 2.2). Essa configura inoltre una soluzione d'emergenza e dev'essere limitata nel tempo (DTF 119 II 205 consid. 3, 120 II 233 consid. 3b; RDT 1999 pag. 34 in basso e pag. 35 in alto; Hegnauer, op. cit., pag. 138 n. 19.31). Ne discende che il diritto di visita accompagnato non sarebbe proponibile, comunque sia, fino alla maggiore età dei figli. Nel caso concreto, per altro, i figli non denotano problemi di alcun genere (cfr. il citato rapporto del 27 gennaio 1997). Non vi è quindi motivo né per sopprimere il diritto di visita né per introdurre modalità più restrittive di quelle già adottate dal Pretore. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                   4.   Le parti non hanno formulato conclusioni sul riparto di eventuali averi di vecchiaia presso istituti di previdenza professionale. La sentenza del Pretore è anch'essa silente al riguardo. La divisione delle prestazioni d'uscita è retta nondimeno dalla massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC). Per quel che è della legge applicabile, una parte della dottrina reputa che la divisione degli averi di cassa pensione sia disciplinata dal diritto al quale soggiace l'istituto di previdenza (Dutoit, Droit international privé suisse, 3ª edizione, n. 5 ad art. 63 LDIP con riferimenti). Altri autori propendono per l'applicazione del diritto del divorzio (Jametti Greiner, op. cit., pag. 937 n. 52). Nel caso in esame la questione può rimanere indecisa. Dal fascicolo processuale non risulta infatti che le parti abbiano mai consegui­to redditi da attività lucrativa superiori al minimo previsto per l'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP combinato con l'art. 5 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: OPP 2; RS 831.441.1) o che abbiano versato contributi alla previdenza professionale. La convenuta sostiene di avere lavorato come venditrice di gelati e di avere svol­to lavori di pulizia occasionali in appartamenti di vacanza (duplica e replica riconvenzionale, pag. 6 verso il basso), ma non consta che ciò avvenisse in qualità di lavoratore dipendente. Essa soggiunge di avere esercitato per qualche tempo l'attività di mas­saggiatrice in Florida, ma come libera professionista (memoriale citato, pag. 7 in alto). Il marito, dal canto suo, non ha mai avuto alcuna occupazione stabile durante il matrimonio, limitandosi a sostituire sporadicamente la moglie nella vendita di gelati (deposizione di __________ __________, verbale del 5 luglio 1996, pag. 18 in alto). Donde la presumibile assenza di averi di cassa pensione da suddividere fra le parti.

                                   5.   L'appellante chiede il versamento di un contributo alimentare in suo favore di fr. 1300.– mensili. Al riguardo gli art. 63 cpv. 2 e 49 LDIP rinviano alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.01; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 63 LDIP), il cui art. 8 cpv. 1 sancisce l'applicazione della legge del divorzio, ossia in concreto del diritto svizzero (consid. 2). Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC fa stato anche in questo caso la legge nuova.

                                         a)  Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale disposizione pone il principio per cui dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del diritto previgente (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve tenere conto – fra l'altro – della ripartizione dei compiti avuta dai coniugi durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 1 CC; Schwen­zer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 41 ad art. 125 CC).

                                         b)  Dal fascicolo processuale si evince che in concreto, come detto, il marito non ha mai esercitato un lavoro fisso durante la vita in comune (consid. 4). La stessa appellante ha riconosciuto del resto che lei stessa si doveva preoccupare di “sbar­care il lunario” (replica e duplica riconvenzionale, pag. 6 verso il basso), mentre l'attore “non ha mai contribuito minimamente al sostentamento della famiglia” (appello, punto 6). Il che è sta­to confermato anche dalla testimone __________ __________, stando alla quale “durante la bella stagione [la moglie] aveva un carretto per la vendita dei gelati di cui si occupava lei personalmente; spesso aveva anche i bambini con sé durante questo lavoro. Non ho mai visto __________ occuparsi della vendita dei gelati; lo vedevo trafficare in casa, pitturare ecc., ma non mi risulta che esercitasse un'attività lucrativa” (verbale dell'8 maggio 1996, pag. 10 nel mezzo; cfr. anche le testimonianze di __________ __________, verbale del 5 luglio 1996, pag. 14 verso il basso, e di __________ __________, verbale citato, pag. 18 in alto). Ciò posto, non è dato a divedere come la moglie possa pretendere dal coniuge un contributo alimentare, già per il fatto che non si ravvisa alcun nesso di causalità tra la sua pretesa indigenza e il matrimonio. Su questo punto l'appello si rivela una volta ancora inconsistente.

                                   6.   L'appellante postula da ultimo un contributo mensile di fr. 700.– complessivi per i figli. L'obbligo di mantenimento tra genitori e figli è regolato anch'esso dalla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 63 cpv. 2 e 83 cpv. 1 LDIP), la quale prevede al riguardo una serie di criteri di collega­mento alle leggi della dimora abituale del creditore (art. 4), della cittadinanza comune (art. 5) o dell'autorità adita (art. 6). La Svizzera, tuttavia, si è riservata di applicare la propria legge interna qualora il creditore e il debitore siano entrambi cittadini svizzeri e il debitore dimori abitualmente in Svizzera (Bucher, Droit interna­tional privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 259 n. 784). In concreto sia i bambini sia il padre sono cittadini svizzeri (doc. B allegato all'istanza per il tentativo di conciliazione, nel fascicolo “misure provvisionali”). L'attore risiede inoltre ad __________ (doc. A allegato all'istanza citata). Ciò conduce all'applicazione del diritto svizzero, in specie della legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC).

                                         a)  Il giudice del divorzio disciplina il contributo di mantenimento del genitore non affidatario secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Per l'art. 285 cpv. 1 CC, il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di lui. Il coniuge debitore non può essere ridotto, in ogni modo, a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb). Determinante non è però il reddito effettivo, ma quello che il debitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, considerata la sua formazione professionale, l'età, il tempo a disposizione, lo stato di salute e la situazione del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 n. 1.52 segg.). Se il suo reddito non consente di assicurare il mantenimento della famiglia, egli può essere tenuto inoltre a far fronte al pagamento degli obblighi alimentari attingendo alla propria sostanza (DTF 114 II 24 consid. 5b; Hegnauer in: Berner Kom­mentar, Berna 1997, n. 54 ad art. 285 CC con rinvii; I CCA, sentenza del 24 febbraio 2000 nella causa V., consid. 9).

                                         b)  Dagli atti si desume che l'attore lavora attualmente come ven­ditore ambulante di panini, bibite e gelati (certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, act. IX). Dal 1993 al 1996 egli ha potuto contare su un reddito medio di circa fr. 1240.– mensili (tassazioni relative al biennio 1995/96, doc. M, e al biennio 1997/98, doc. O). Il suo fabbisogno mini­mo, non contestato dalle parti, è stato calcolato dal Pretore in fr. 1802.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese per l'alloggio fr. 370.–, oneri sociali fr. 367.20, premio della cassa malati fr. 39.85), cui occorre aggiungere – d'ufficio – un importo di fr. 75.– per adeguare il minimo esistenziale ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU n. __________/__________pag. 74), onde un totale di fr. 1877.05 mensili. Ne risulta un ammanco di fr. 637.05 mensili, ragion per cui l'interessato non appare in grado, con le sue sole entrate, di corrispondere un contributo alimentare per i figli. Nulla muterebbe al riguardo neppure se gli si volesse imputare un reddito ipotetico. Non si può infatti ragionevolmente pre­tendere ch'egli, quarantanovenne, senza particolari qualifiche e disoc­cupato da anni, sia in grado di conseguire un guadagno sufficiente per coprire anche solo il suo fabbisogno minimo. Invano si cercherebbe poi nel fascicolo processuale un indizio qualsiasi che avvalori la tesi dell'appellante, secondo cui il marito avrebbe “sempre vissuto d'espedienti e di redditi non dichiarati” (appello, punto 6).

                                         c)  Ciò posto, rimane tuttavia il fatto che l'attore, com'egli medesimo riconosce nelle osservazioni all'appello (pag. 4 in basso), dal passaggio in giudicato del dispositivo sulla liquidazione del regime dei beni potrà disporre di US$ 38 464.50 provenienti dalla vendita della proprietà in Florida, che corrispon­dono attualmente a oltre fr. 55 000.–. In simili circostanze ben si può pretendere ch'egli dimostri un minimo di responsabilità e versi per ogni figlio almeno fr. 100.– mensili dall'inoltro della domanda riconvenzionale (gennaio del 1995) fino alla maggiore età dei beneficiari. Resta ovviamente riservato un aumento di tale somma nel caso in cui la sua situazione finanziaria migliori (art. 286 CC), come pure l'obbligo di prestare garanzia ove sorgessero fondati motivi per ritenere ch'egli si accinga a dissimulare o a dissipare la sostanza (art. 292 CC). Non si giustifica invece di adeguare i contributi al rincaro, essendo i medesimi fondati su una sostanza e non su un reddi­to indicizzabile (Schwenzer, op. cit., n. 4 ad art. 128 CC). In proposito l'appello merita dunque parziale accoglimento e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza. Conformemente all'art.143 n. 1 CC, il dispositivo della sentenza deve menzionare inoltre la sostanza presa in considerazione per il calcolo dei contributi (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 11 ad art. 143 CC).

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittoriosa sul contributo alimentare per i figli, ancorché in minima misura, ma soccombe sul diritto alle relazioni personali. Nella misura in cui vede dichiarare privo d'oggetto il ricorso sulla responsabilità del divorzio, ciò è dovuto invece all'entrata in vigore del nuovo diritto. Tutto ben considerato, soccorrono dunque “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per suddividere gli oneri processuali a metà, compensando le ripetibili, tanto più che oltre al contributo alimentare per i figli erano in discussione anche il diritto di visita e il motivo del divorzio, non quantificabili in termini pecuniari (cfr. anche Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con rinvio). Per quel che concerne gli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ha compensato le ripetibili. Tale dispositivo, per altro non impugnato, può rimanere così com'è, il giudizio odierno non incidendo in misura apprezzabile sul suo risultato.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante dev'essere respinta. Costei si è vista riconoscere dal Pretore infatti una spettanza di US$ 38 464.50 in liquidazione del regime dei beni, importo con cui potrà far fronte alle spese di causa. A prescindere dalla parvenza di buon esito dell'appello (art. 157 CPC), la convenuta non può essere considerata indigente (art. 155 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         ____________________ è tenuto a versare a ________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 100.– mensili non indicizzati per ogni figlio (fondato su una sostanza del debitore che ammonta a US$ 38 464.50), oltre l'even­tuale assegno di famiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1995 fino alla mag­giore età dei beneficiari.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza del Pretore è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di lei e per l'altra metà a carico di __________ __________. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.186 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.10.2002 11.1998.186 — Swissrulings