Incarto n.: 11.1998.00182
Lugano 12 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause n. __/____ _ e __/____ _ (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con petizioni del 20 dicembre 1993 e del 9 maggio 1994 da
__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________, e __________ __________ ____________________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 novembre 1998 presentato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 ottobre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 dicembre 1998 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1906) è deceduto il ____________________ 1992, senza lasciare discendenti, alla casa per anziani “__________ __________ -__________a” di __________. Un testamento olografo, datato 5 ottobre 1989, è stato rinvenuto e pubblicato dal notaio __________ __________ l'8 marzo 1993. Il 17 giugno 1993 __________ __________ si è annunciato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, quale erede universale del defunto in base al testamento predetto e ha instato per il rilascio di un certificato ereditario, al quale si sono opposti __________ __________ e __________ __________, pronipoti di __________ __________, non ritenendo essi “possibile identificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il beneficato”.
B. Il 20 dicembre 1993 __________ __________ e __________ __________, insieme con __________ __________ e __________ __________– altri pronipoti del defunto – hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse accertata la nullità del testamento del 5 ottobre 1989, mancando l'identificazione dell'erede istituito o, quanto meno, perché il testamento fosse annullato per incapacità di discernimento del testatore. Con risposta del 14 marzo 1994 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito la loro posizione.
C. Nel frattempo è stato rinvenuto un secondo testamento olografo di __________ __________, datato 10 ottobre 1989, che è stato pubblicato il 1° aprile 1994 dal notaio __________ __________. Il 9 maggio 1994 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno promosso davanti al medesimo Pretore una nuova azione contro __________ __________ per far accertare la nullità o, in subordine, per ottenere l'annullamento di quest'ultimo testamento. Nella sua risposta del 22 maggio 1994 __________ __________ ha concluso per il rigetto della petizione. All'udienza preliminare del 14 ottobre 1994 il Pretore ha ordinato la congiunzione delle due cause e con ordinanza del 23 febbraio 1998 ha respinto una perizia calligrafica chiesta dal convenuto per appurare il nome dell'erede designato nei testamenti.
D. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato il loro punto di vista nel rispettivo memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Il Pretore ha statuito il 19 ottobre 1998 con giudizio unico sulle due petizioni, respingendole. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3700.–, sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 9 novembre 1998 nel quale chiedono, in riforma del giudizio impugnato, che sia accertata la nullità o in subordine che sia pronunciato l'annullamento dei testamenti olografi del 5 e del 10 ottobre 1989. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo dello stesso giorno chiede che, ove ritenesse illeggibile il nome dell'erede designato nei testamenti, questa Camera disponga essa medesima la perizia calligrafica rifiutata dal primo giudice. Nelle loro osservazioni dell'11 gennaio 1999 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ concludono per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante per l'appellabilità della sentenza (art. 15 CPC), oltre che per fissare oneri processuali e ripetibili. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati al primo giudice perché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). Se si pensa però che la causa tende in concreto a privare il convenuto della sua spettanza ereditaria, pari all'intero asse successorio, e che negli anni dal 1984 al 1989 il disponente ha venduto svariati fondi ricavandone complessivi fr. 90 000.– (doc. D, E, F, G e H), il valore litigioso appare manifestamente superiore a fr. 8000.–. Ciò premesso, nulla osta all'esame degli appelli nel merito.
I. Sull'appello principale
2. Il Pretore ha negato anzitutto che i testamenti litigiosi siano viziati da nullità assoluta. Ha rilevato che, nonostante la “grafia piuttosto tremolante e quindi di non immediata comprensione”, dal testo delle disposizioni di ultima volontà risulta che il defunto ha nominato suo unico erede __________ __________ (sentenza impugnata, consid. 5). A parere del primo giudice, “__________ ” o “__________ ” è lo pseudonimo con il quale il convenuto soleva essere chiamato dai conoscenti, in particolare dal disponente. Dall'istruttoria è emerso d'altro canto che quest'ultimo e il convenuto erano legati da profonda amicizia fin dagli anni precedenti il ricovero del testatore alla casa per anziani di __________, ed è stato mantenuto anche in seguito, onde il “convincimento che il nome del beneficato è identificabile nella persona del convenuto” (sentenza impugnata, consid. 5 in fine). Gli appellanti non negano, dal canto loro, che al convenuto sia attribuito il nomignolo di “__________ ” o “__________ ”. Contestano tuttavia che dai testamenti impugnati sia possibile desumere il nome o lo pseudonimo del convenuto, tanto più che – a loro dire – nei due atti “la prima parte del nome (quello che potrebbe essere il nome di battesimo) risulta essere differente” (appello, punto 7 pag. 6 verso l'alto). Ne discenderebbe la nullità assoluta dei testamenti olografi del 5 e del 10 ottobre 1989.
a) Chi si prevale di una disposizione a causa di morte deve dimostrarne non soltanto l'esistenza, ma anche il contenuto, all'occorrenza mediante interpretazione delle clausole successorie (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 245 nel mezzo). Per interpretare un testamento occorre dipartirsi in primo luogo dal testo delle disposizioni di ultima volontà; il giudice può far capo a elementi estrinseci solo qualora le dichiarazioni del testatore non siano una chiara espressione di volontà (DTF 124 III 416 consid. 3 con richiami di giurisprudenza; I CCA, sentenze del 25 febbraio 2000 nelle cause P. contro P., consid. 3a, e D. contro P., consid. 2a). Se non è possibile risalire alla volontà del defunto – contrariamente all'opinione degli appellanti – il testamento non appare per ciò soltanto nullo: l'atto è di per sé valido, ma risulta inefficace, non esplica cioè alcun effetto (Piotet, op. cit., loc. cit.).
b) In concreto dal testamento olografo del 5 ottobre 1989 (doc. I, inserto B, foglio 2, nell'incarto n. __________/____________________) si desume, a un attento esame, la seguente dichiarazione di ultima volontà del defunto:
__________, 5.10.1989
Nomino il signor __________ __________
da e in __________
mio erede e successore
(segue una parola illeggibile)
__________ __________
Nel testamento del 10 ottobre 1989 (doc. A, inserto B, nell'incarto n. __________/____________________) figura invece il testo seguente:
__________ __________, 10.10.1989
Dichiaro il signor __________ __________
di __________ __________ mio erede
delle mie sostanze
In fede __________ __________
Contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, dal testo delle predette disposizioni si evince con sufficiente chiarezza l'intenzione del disponente di istituire suo erede “__________ ” o “__________ __________ ”. Ora, neppure gli appellanti contestano – come si è detto poc'anzi – che il convenuto sia noto con lo pseudonimo di “__________ ” o “__________ ” (appello, punto 7, pag. 6 in alto). Ciò emerge anche dalle testimonianze di __________ __________ (verbale del 22 novembre 1995, pag. 1 in basso), di __________ __________ (verbale citato, pag. 3 nel mezzo), della notaia __________ __________ -__________ (verbale del 20 settembre 1995, pag. 1 in basso), di __________ __________ (verbale citato, pag. 3 nel mezzo), di __________ __________ (verbale citato, pag. 4) e di __________ __________ (verbale del 7 luglio 1995, pag. 2 verso il basso). Né gli appellanti pretendono che altre persone portino un nome o uno pseudonimo simile a quello del convenuto, da cui possano scaturire dubbi sull'identità dell'erede istituito. Non si può quindi seriamente negare che il defunto, scrivendo nei testamenti il nome di “__________ __________ ” (doc. I, inserto B, foglio 2, nell'incarto n. __________/____________________), rispettivamente di “__________ __________ ” (doc. A, inserto B, nell'incarto n. __________/___________), intendesse designare l'appellato in qualità di erede.
c) È vero che lo pseudonimo e il cognome del convenuto non risultano scritti correttamente, ma ciò non basta per invalidare – o ritenere inefficaci – i testamenti litigiosi: determinante è infatti la possibilità di riconoscere con certezza la reale volontà del disponente (art. 469 cpv. 3 CC; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 469 CC). Gli errori commessi nel designare l'erede (aggiunta di lettere, raddoppio delle consonanti) sono per altro spiegabili – come ha rilevato il primo giudice – data l'età del disponente e il suo stato di salute (v. anche perizia giudiziaria del 10 luglio 1997, pag. 8 seg. e pag. 12 in alto). Tali imprecisioni sono riscontrabili del resto anche in altre parole contenute nei testamenti impugnati, come il toponimo del comune di origine e di domicilio del convenuto (“__________-__________”, “__________ ”) e il cognome del disponente (“__________”), senza che ciò impedisca la comprensione del testo. Ne discende che il gravame appare su questo punto sprovvisto di buon diritto.
3. Gli appellanti ravvisano un ulteriore motivo di nullità nel fatto che – a loro dire – il disponente non era capace di discernimento al momento della redazione dell'atto e che, comunque sia, le disposizioni del defunto non sono espressione della sua libera volontà. Ora, una disposizione a causa di morte può essere annullata giudizialmente se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), ossia non era capace di discernimento o non aveva compiuto diciott'anni (art. 467 CC). È incapace di discernimento chi è privo della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di un'infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile (art. 16 CC). La capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta l'onere di dimostrarne l'inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta, basta – per natura delle cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale. La presunzione relativa alla capacità di discernimento cade ove lo stato di salute generale e il contenuto in parte difficilmente comprensibile di un testamento lascino supporre che al momento determinante la persona non era probabilmente capace di disporre; in tal caso rimane tuttavia possibile recare la controprova, dimostrare cioè che la persona ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 8 consid. 1b; Bucher in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 127 ad art. 16 CC; I CCA, sentenza del 4 maggio 1999 in re C. contro P., consid. 2).
4. In concreto il disponente era, all'epoca della redazione dei testamenti litigiosi, da tempo affetto dal morbo di __________ e soffriva di crisi epilettiche (sentenza impugnata, consid. 6c, pag. 4 in basso; rapporto di degenza del 16 settembre 1982, pag. 1 verso l'alto, nel fascicolo richiamato dall'Ospedale __________ __________ di __________, inc. __________/___________). Dal 21 settembre al 5 ottobre 1989 – giorno della confezione del primo testamento olografo – il disponente aveva subìto inoltre un trattamento medico volto a curare una sclerosi celebrale (doc. B, nell'incarto n. __________/__________ __________). Il dott. __________ __________, che fino al mese di ottobre 1989 è stato medico di riferimento della casa per anziani “__________ __________ -__________ ”, ha affermato che con il disponente “non si poteva fare un discorso normale e non era in grado di capire se appena si usciva da un discorso banale”, sicché egli non era capace di “discutere in modo differenziato” (verbale del 17 marzo 1995, pag. 3 nel mezzo). Il dott. __________ -__________ __________, che ha ripreso l'attività del dottor __________ nel novembre del 1989, ha confermato le dichiarazioni di quest'ultimo, soggiungendo che a suo giudizio il testatore “non era in grado di capire discorsi circa la destinazione data o da dare al suo patrimonio” (verbale citato, pag. 1 verso il basso). __________ __________, capo infermiera presso il medesimo istituto, ha a sua volta riferito che il disponente, all'epoca della redazione dei testamenti litigiosi, “non era in grado di fare dei discorsi differenziati, ossia ad esempio non capiva il tipo di cure che gli venivano somministrate e non era in grado di capire tutto ciò che gli dicevo” (verbale del 7 luglio 1995, pag. 4 verso il basso). La teste ha soggiunto che, a suo parere, il disponente “non era in grado di capire circa la destinazione del suo patrimonio, e ciò sin dall'inizio” (verbale citato, pag. 4 in basso).
5. Le predette deposizioni testimoniali sono state confermate dal perito giudiziario, stando al quale il disponente – nell'ottobre del 1989 – soffriva di una lesione delle sue capacità intellettuali, riconducibile a fattori molteplici come il morbo di __________, l'epilessia e disturbi vascolari cerebrali (perizia, pag. 12 nel mezzo). Uno stato di demenza come quello in cui versava il testatore, sempre secondo il perito, implica una diminuzione delle capacità di giudizio e di ragionamento, e provoca un'alterazione delle facoltà di considerare e sintetizzare tutti gli elementi di una situazione di fatto, ciò che può condurre la persona che ne è affetta a prendere decisioni “aberranti ” (risposta n. 3). Il perito ritiene pertanto che, in considerazione delle turbe psichiche di cui soffriva il testatore all'epoca della stesura delle note disposizioni a causa di morte, è altamente verosimile che egli, pur essendo in grado di esprimere la sua volontà (risposta alla controdomanda n. 7.2), non fosse capace di apprezzare pienamente il senso, l'opportunità e gli effetti delle sue azioni (risposta n. 4), di prendere cioè le distanze da eventuali influenze esercitate da terzi nei suoi confronti (risposta n. 6), come pure di comprendere, determinarsi e disporre liberamente dei suoi beni (risposta n. 7; cfr. anche complemento peritale del 16 febbraio 1998). Le conclusioni peritali non poggiano invero su valutazioni neurologiche o neuropsicologiche (perizia, pag. 10 in basso), ma lo stato di salute mentale del testatore poteva essere desunto – a dire del perito – anche dai medici e dal personale curante, grazie all'osservazione e a un buon senso clinico (perizia, loc. cit. e risposta alla controdomanda n. 4.4, pag. 16 in basso; complemento peritale).
6. Da quanto precede discende che lo stato di salute generale in cui versava il testatore nel mese di ottobre del 1989 è tale da lasciar supporre che egli, al momento di redigere i testamenti litigiosi, non fosse con ogni verosimiglianza capace di disporre dei suoi beni a causa di morte. Conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina appena citate, quindi, la presunzione relativa alla capacità di discernimento del testatore decade, di modo che incombe al convenuto dimostrare che costui ha agito in momenti di lucidità.
a) Al riguardo __________ __________i, seconda cugina del defunto, ha sostenuto che egli “era un tipo un po' originale e non si capiva mai bene se faceva sul serio o scherzava”, anche se a suo giudizio “era molto intelligente” (verbale del 13 gennaio 1995, pag. 3 a metà). Essa ritiene inoltre che il testatore, almeno sino alla fine del 1990, fosse “sano di mente, un originale, un po' strambo, nel senso che aveva delle idee strane, ma che sapeva cosa faceva” (verbale citato, loc. cit.). __________ __________ ha riferito dal canto suo di due feste tenutesi nell'autunno del 1989 in cui il testatore era apparso come “una persona del tutto capace di reggere una conversazione, come una persona normale” (verbale del 22 novembre 1995, pag. 2 in basso). L'apparente lucidità del disponente è stata confermata pure dalle deposizioni di __________ __________, impiegato presso un __________ __________ di __________ (verbale del 13 gennaio 1995, pag. 1 verso il basso), di __________ __________, funzionario presso __________ del __________ __________ __________ (verbale del 7 luglio 1995, pag. 6 in fine) e della __________ __________ __________ -__________, che proprio il 5 ottobre 1989 – data del primo testamento litigioso – ha rogato un atto di compravendita immobiliare (doc. H) fra il testatore e il convenuto (verbale del 20 settembre 1995, pag. 2 in alto).
b) Le testimonianze appena citate riferiscono tuttavia di vicende che, seppur avvenute in circostanze di tempo analoghe, sono estranee alla redazione dei testamenti olografi del 5 e del 10 ottobre 1989. Esse non bastano perciò a dimostrare che il disponente – affetto da disturbi cronici che ne compromettevano durevolmente lo stato di salute mentale (consid. 5) – avesse redatto i testamenti impugnati in due momenti di lucidità, ciò che è ritenuto per altro dal dottor __________ un fatto “piuttosto raro” (verbale del 17 marzo 1995, pag. 1 in fondo). Dagli atti di causa non risulta – né il convenuto pretende – che qualcuno dei testi fosse presente durante la confezione delle note disposizioni di ultima volontà, in modo da poter riferire lo stato di salute mentale del testatore in quelle occasioni. Il modo in cui sono stati redatti i testamenti litigiosi lascia del resto supporre, come ha rilevato il perito, che anche in tali frangenti il disponente non fosse nel pieno possesso delle sue facoltà cognitive (perizia, pag. 12 in alto e pag. 13 in alto).
c) A ben vedere, per di più, le deposizioni di __________ __________ e della notaia __________ __________ -__________ non divergono sostanzialmente dalla descrizione del disponente fatta dal dottor __________ (verbale del 17 marzo 1995, pag. 3 nel mezzo), dal dottor __________ (verbale citato, pag. 1 verso il basso) e dalla capo infermiera __________ (verbale del 7 luglio 1995, pag. 4 verso il basso). __________ __________, pur definendo il testatore una persona “molto intelligente”, ha riferito che egli era “un po' strambo, nel senso che aveva delle idee strane”, tant'è che “non si capiva mai bene se faceva sul serio o scherzava” (verbale del 13 gennaio 1995, pag. 3 a metà). __________ __________ -__________ ha dichiarato per converso che il disponente “non era molto incline alla battuta, anche quando magari si poteva scherzare su qualcosa, ma preferiva rispondere con dei sì o dei no” (verbale del 20 settembre 1995, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Ciò che a occhi profani appariva come un segno di originalità (testimonianza __________, loc. cit.), rispettivamente di serietà e introversione (testimonianza __________ -__________, loc. cit.), è stato nondimeno interpretato da medici e infermieri come un sintomo di turbe psichiche e di ridotta capacità di giudizio (testimonianze __________, __________ e __________, loc. cit.). Si aggiunga che l'infermità mentale di cui soffriva il testatore non era d'immediato riscontro, ove appena si consideri che, nonostante la malattia, egli era in grado di esprimere la sua volontà (perizia, risposta alla controdomanda n. 7.2), ancorché in maniera non ponderata e anzi alterata (risposta n. 3).
7. Se ne conclude che, stando alle risultanze istruttorie, al momento di redigere i testamenti olografi del 5 e del 10 ottobre 1989 il disponente non poteva ritenersi capace di discernimento e non era dunque in grado di disporre del suo patrimonio nel senso dell'art. 467 CC. La domanda di annullamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto si rivela quindi fondata già per questo motivo, senza che sia necessario esaminare se il convenuto abbia esercitato un'illecita influenza per indurre il testatore a designarlo suo erede universale a scapito degli eredi legittimi. Su questo punto l'appello deve perciò essere accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
II. Sull'appello adesivo
8. L'appellante adesivo chiede che questa Camera disponga una perizia calligrafica intesa ad accertare il nome – qualora fosse ritenuto illeggibile – dell'erede designato nei testamenti litigiosi. Già si è detto che dal testo delle disposizioni di ultima volontà è possibile desumere con sufficiente chiarezza la nomina del convenuto in qualità di erede del defunto (consid. 2). Ne discende che l'appello adesivo si rivela privo d'oggetto. Sulla questione delle spese e delle ripetibili si tornerà in appresso.
III. Sulle spese e le ripetibili
9. Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sulla domanda subordinata di annullamento dei testamenti litigiosi per incapacità di discernimento del disponente, ma soccombono sulla richiesta principale volta ad accertarne la nullità assoluta per mancata identificazione dell'erede istituito. Si giustifica perciò di porre un quarto degli oneri processuali a loro carico in solido, il resto dovendo essere addebitato al convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare alla stessa stregua il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede.
10. Gli oneri dell'appello adesivo, divenuto senza oggetto, seguono per analogia il dettato dell'art. 72 PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Il problema è di valutare in concreto quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l'appello adesivo – a un primo esame – se questa Camera avesse ritenuto illeggibile il nome dell'erede designato nei testamenti litigiosi. La giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che una domanda intesa a ordinare una prova rifiutata dal primo giudice non ha portata propria, sicché non è possibile chiedere in appello l'allestimento di una perizia senza concludere nel contempo per una riforma della sentenza in senso favorevole all'appellante (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 307 con rinvio). Nella fattispecie l'appellante adesivo ha chiesto, come si è detto, di disporre una perizia calligrafica per accertare il nome dell'erede designato nei testamenti litigiosi. Egli però non ha appellato alcun punto della sentenza impugnata (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), né tanto meno ha concluso per una modifica in suo favore del giudizio impugnato, che lo vedeva del resto interamente vittorioso. Se ne conclude che, a un esame di verosimiglianza, l'appello adesivo sarebbe stato probabilmente dichiarato irricevibile. Gli oneri processuali vanno perciò a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alle controparti un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle loro osservazioni all'appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. Le petizioni sono parzialmente accolte, nel senso che i testamenti olografi redatti da __________ __________ il 5 ottobre 1989 e il 10 ottobre 1989 sono annullati.
2. La tassa di giustizia di fr. 3700.– e le spese (comprese quelle peritali) di
fr. 3300.–, da anticipare dagli attori, sono poste per un quarto a carico di questi ultimi in solido e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà alle controparti fr. 4000.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1900.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti per un quarto a loro carico in solido e per tre quarti a carico del convenuto, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. L'appello adesivo è dichiarato senza oggetto.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alle controparti fr. 300.– complessivi per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario