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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.03.2000 11.1998.177

1 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,091 parole·~15 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1998.00177

Lugano, 1° marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (successioni: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2 marzo 1998 dal

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

                                         contro

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 ottobre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

                                              2 marzo 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1900), cittadino italiano residente a __________, ha aperto il 24 maggio 1974 presso il __________ __________ (ora __________ __________) a __________ un conto denominato “__________ n. __________”, autorizzando con procura valida anche post mortem la moglie __________ __________ (1900), essa pure cittadina italiana, a disporre del conto. Il giorno stesso egli ha depositato in banca una busta chiusa, che la direzione dell'istituto avrebbe potuto aprire solo dopo il decesso di entrambi i coniugi, la quale conteneva una procura post mortem in favore del __________. __________ __________. __________ __________ __________ è deceduto a __________ __________ 1992, senza figli, lasciando un testamento olografo del 10 settembre 1974 con cui designava la moglie in qualità di erede universale. __________ __________ è deceduta a __________ il __________ 1997, senza eredi legittimari, lasciando un testamento pubblico del 25 luglio 1996 in cui designava suo erede universale il __________. __________ __________.

                                  B.   Il 2 marzo 1998 __________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza di provvedimenti cautelari nei confronti di __________ __________ perché fosse ordinato al __________ __________ di vietare ogni possibilità di disposizione sul noto conto bancario. Con decreto emanato il giorno stesso senza contraddittorio, il Segretario assessore ha accolto l'istanza in luogo e vece del Pretore, disponendo il blocco del conto, salvo gli atti necessari alla gestione patrimoniale e alla normale amministrazione. Il 12 marzo 1998 __________ __________ ha chiesto che, previo contraddittorio, il provvedimento fosse revocato o quanto meno, in subordine, che __________ __________ fosse tenuto a prestare una cauzione di fr. 200 000.–. Al contraddittorio del 22 aprile 1998 ogni parte ha ribadito le proprie posizioni, il convenuto opponendosi a qualsiasi versamento.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, __________ __________ ha prodotto il 15 settembre 1998 un memoriale conclusivo tendente a ottenere che il blocco bancario fosse confermato, senza obbligo di cauzione da parte sua, e gli fosse assegnato un termine adeguato per promuovere la causa di merito. Nel suo memoriale conclusivo __________ __________ ha riaffermato la domanda di revoca, subordinatamente – nel caso in cui il provvedimento cautelare fosse stato mantenuto – la domanda di cauzione per l'ammontare di fr. 200 000.–. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con decreto del 20 ottobre 1998 il Pretore ha confermato il blocco del conto, salvo gli atti necessari alla gestione patrimoniale e alla normale amministrazione, e ha respinto la domanda di cauzione, fissando all'istante un termine di 60 giorni per avviare la causa di merito davanti al foro competente. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all'istante fr. 6500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto il 30 ottobre 1998 con un appello inteso a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che il provvedimento cautelare sia revocato o, subordinatamente, condizionato al deposito di una cauzione di fr. 50 000.–. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore. Il 22 dicembre 1998, inoltre, egli ha trasmesso a questa Camera una copia dell'atto di citazione con cui ha convenuto __________ __________ davanti al Tribunale civile di __________ perché sia accertata la sua “titolarità esclusiva” del conto bancario. Nella lettera medesima egli chiede che in pendenza di tale causa sia conferito al __________ __________ un formale mandato di gestione del conto “secondo gli schemi di asset allocation tracciati dalla banca”. Quest'ultimo scritto non è stato intimato all'appellante.

Considerando

in diritto:                  1.   La richiesta dell'appellato volta al conferimento di un mandato di gestione al __________ __________ è irricevibile. Davanti alla Camera civile di appello l'emanazione di provvedimenti cautelari può entrare in linea di conto solo ove le misure postulate si riferiscano “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice (…) o a domanda cautelare proposta in causa portata direttamente in appello” (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 377). Nel caso in esame la richiesta dell'appellato non è stata sottoposta al primo giudice né è formulata nell'ambito di una causa portata direttamente in appello. Sfugge dunque alla cognizione di questa Camera.

                                   2.   Il convenuto chiede dipoi che i tre fogli costituenti il doc. A annesso all'appello, non esibiti prima, siano dichiarati irricevibili. La domanda è infondata. Certo, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di recare nuove prove in appello. Il documento prodotto dal ricorrente, tuttavia, si limita a riportare stralci di giurisprudenza italiana sul tema della successione testamentaria. Ora, giusta l'art. 16 cpv. 1 LDIP, il contenuto del diritto straniero – con la relativa dottrina e giurisprudenza (Mächler-Erne in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad art. 16) – va appurato d'ufficio, tant'è che allo scopo il giudice può sollecitare la collaborazione delle parti. Nuove allegazioni in diritto sono quindi ammissibili in ogni stadio di causa. Priva di consistenza, l'obiezione dell'appellato deve perciò essere respinta.

                                   3.   Il Pretore ha verificato anzitutto la propria competenza sotto il profilo dell'art. 89 LDIP, ravvisandola, e ha accertato la legittimazione dell'istante a norma dell'art. 551 CC. Ciò premesso, egli ha esaminato i requisiti cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta l'emanazione di provvedimenti cautelari, passando in rassegna il presupposto dell'urgenza, quello del notevole pregiudizio e quello del buon fondamento insito nell'azione di merito, per giungere alla conclusione che tutti e tre erano cumulativamente dati. Quanto alla parvenza di esito favorevole, in particolare, il Pretore ha ritenuto non potersi escludere che la procura post mortem conferita all'istante da __________ __________ __________ il 24 maggio 1974 costituisca una valida disposizione di ultima volontà, la moglie non avendo mai revocato siffatta procura dopo la morte del marito e non avendo mai chiesto nemmeno il trasferimento a suo nome della “__________ n. __________”. Non si giustificava per converso, secondo il primo giudice, di imporre all'istante il deposito di una cauzione, il convenuto non avendo allegato “il benché minimo elemento atto anche solo a rendere verosimile il presumibile danno che gli deriverebbe dal blocco”. Donde la conferma del provvedimento cautelare e la fissazione di un termine all'istante per promuovere l'azione di merito.

                                   4.   L'appellante sostiene che l'istante “non dispone assolutamente di un interesse sufficiente per richiedere l'adozione di misure conservative”, la nota procura post mortem non denotando alcuna valenza successoria. Per di più – egli continua – la causa di merito avviata in Italia non ha probabilità di successo, proprio perché nessuna disposizione a causa di morte conferisce all'istante un diritto qualsiasi. Anzi, per quanto sollecitato nel 1974 dal direttore dell'istituto bancario a redigere un testamento che dopo la sua morte legittimasse l'istante a disporre del conto, __________ __________ __________ non ha mai redatto alcuna disposizione in tal senso. A parere dell'appellante poi il provvedimento litigioso non si giustifica neppure sotto il profilo dell'urgenza né – tanto meno – sotto quello del notevole pregiudizio. Per quanto attiene alla cauzione, infine, egli argomenta: “Il signor __________ non potendo disporre di quanto di sua legale spettanza ritiene che, per garantire le spese di un onorario da lui sostenute al fine di provare i suoi diritti, il signor __________ abbia ad essere condannato a versare una somma di fr. 50 000.– a garanzia, almeno parziale, delle sue spese di patrocinio”.

                                   5.   La competenza del giudice svizzero a decretare blocchi cautelativi di conti bancari sui quali si trovano – verosimilmente – beni di un'eredità aperta in Italia è già stata esaminata anni addietro da questa Camera (Rep. 1995 pag. 157 consid. 1). Non vi è ragione per tornare su tale principio, del resto non contestato dalle parti e conforme alla dottrina più recente (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 17 all'introduzione degli art. 551-559 con richiami). Quanto alla legittimazione dell'istante, che vanta diritti ereditari prevalenti rispetto a quelli del convenuto, essa non fa dubbio. È vero che l'appellante solleva obiezioni al proposito, sostenendo che nella fattispecie la nota procura post mortem non conferisce al resistente alcun diritto (memoriale, pag. 3). La questione di sapere però se il convenuto abbia reso sufficientemente attendibile la sua pretesa non riguarda la legittimazione, bensì la parvenza di buon fondamento insita nell'azione di merito cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta l'emanazione di ogni provvedimento cautelare. Andrà dunque verificata in appresso.

                                   6.   I tre presupposti – cumulativi – dai quali l'art. 376 cpv. 1 CPC fa dipendere l'adozione di misure provvisionali sono già stati evocati dal Pretore (decreto impugnato, consid. 3 in principio). Sull'urgenza non giova dilungarsi. È manifesto infatti che, senza il blocco litigioso, l'appellante potrebbe estinguere subito il conto bancario, vanificando l'oggetto del litigio (decreto impugnato, consid. 3a). Egli per altro non nega tale intenzione, limitandosi a eccepire che, data la sua disponibilità finanziaria, in caso di successo nell'azione di merito la controparte “non avrebbe difficoltà a ottenere il dovuto” (memoriale, pag. 7). Così argomentando egli dimentica tuttavia che il blocco non è volto a costituire una garanzia di pagamento (ammissibile solo qualora l'art. 271 LEF autorizzi un sequestro), bensì a conservare beni – individuati – la cui proprietà e contesa. A nulla rileva pertanto la sua asserita disponibilità finanziaria. Quanto al notevole pregiudizio, esso appare senz'altro plausibile ove appena si pensi che nelle more della causa di merito il convenuto sarebbe abilitato a disporre liberamente dell'avere in conto, sicché l'appellante potrebbe non più vedersi reintegrare nella proprietà di determinati valori, come sottolinea il primo giudice (decreto impugnato, consid. 3b). Su questi due punti l'appello si rivela d'acchito inconsistente.

                                   7.   Più arduo è vagliare la parvenza di esito favorevole legata all'azione di merito (sulla nozione si vedano i riferimenti in Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 376 CPC). Il Pretore ha intravisto tale requisito nel fatto che – si rammenta – la procura post mortem firmata da __________ __________ __________ a __________ il 24 maggio 1974 in favore del convenuto potrebbe configurare una disposizione di ultima volontà. Tanto più – egli ha continuato – che dopo la morte di __________ __________ __________ la moglie non ha invitato la banca ad annullare la procura né a trasferirle la titolarità del conto (decreto impugnato, consid. 3c). L'ipotesi non manca di indizi. Il testimone __________ __________ ha dichiarato in effetti di avere avvertito, nel 1974, “la sensazione che lui [cioè __________ __________ __________] voleva in qualche modo lasciare gli averi di questo conto a questo signor __________ al momento della sua morte” (verbale del 29 luglio 1998, pag. 1 in fondo). Egli ha confermato altresì che nel 1974 la moglie aveva verosimilmente assistito alla firma della procura post mortem, sicché sapeva qual era il contenuto della busta che il marito aveva lasciato alla direzione della banca perché fosse aperta solo dopo il decesso di entrambi i coniugi (loc. cit.). Eppure essa non ha mai revocato l'atto dopo la morte del marito, né ha mai chiesto alla banca il trasferimento della “__________ n. __________” a suo nome. Il testimone __________ __________ ha soggiunto, da parte sua, che “attorno al 1991/92” __________ __________ __________ aveva firmato anche un foglio in bianco con l'intenzione di dare procura ordinaria (e non solo post mortem) a __________ __________, che tale foglio era poi stato “sicuramente completato con le indicazioni legali tipiche di una procura e quindi inserito nei documenti di apertura del conto” (verbale citato, pag. 3 nel mezzo). È dunque possibile che – come reputa il Pretore – la vedova non si sia mai sentita destinataria a pieno titolo degli averi rimasti in conto dopo la morte del coniuge (decreto impugnato, consid. 3c in fine). Il problema è che ciò non basta perché l'istante possa accampare con qualche verosimiglianza pretese ereditarie.

                                   8.   Per tacere dal fatto che almeno in un'occasione, dopo la morte di __________ __________ __________, __________ __________ ha disposto del conto prelevando denaro “negli anni 1994/95” (verbale citato, pag. 3 in basso), ciò che contrasta con la rinuncia – supposta dal Pretore – a diritti ereditari sulla “__________ n. __________”, l'unico documento che permetterebbe all'istante di vantare pretese nella successione di __________ __________ __________ è la citata procura post mortem del 24 maggio 1974. __________ __________ __________ ha lasciato bensì un testamento olografo del 10 settembre 1974, nel quale però egli si è limitato a istituire la moglie in qualità di erede universale (atto di pubblicazione del testamento, del 20 novembre 1997, nel fascicolo “edizione da __________ __________ “). Per quanto sollecitato nel 1974 dal direttore della banca a redigere una disposizione di ultima volontà che legittimasse la vocazione successoria dell'istante (verbale citato, pag. 1 in fondo), __________ __________ __________ non consta avere dato seguito all'invito, né l'istante ha mai preteso il contrario. Quanto al foglio in bianco firmato da __________ __________ __________ “attorno al 1991/92“, nulla di simile figura agli atti. Ora, la procura post mortem del 1974 consiste in un formulario di mezzo foglio in cui __________ __________ __________ ha scritto di suo pugno il proprio nome, la data di nascita, il nome del procuratore, l'indirizzo, la data di nascita del procuratore e la sigla della cittadinanza (documento in busta nel fascicolo “edizione da __________ __________ “). A parte la mancanza della data – lasciata in bianco – e a parte il testo interamente prestampato, il documento non denota però alcun animus testandi. Al procuratore esso conferisce bensì ampi poteri, ma sempre in quanto rappresentante del titolare del conto, rispettivamente dei suoi eredi. Da nessun passaggio della procura si desume che il procuratore possa, dopo la morte del titolare, diventare egli medesimo titolare dell'avere in conto.

                                   9.   Il Pretore accenna al fatto che una procura valida solo post mortem va considerata alla stregua di una disposizione di ultima volontà e soggiace pertanto alla forma dei testamenti (decreto impugnato, pag. 5 in basso). L'accenno è pertinente, come pure le citazioni di dottrina (Watter in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ª edizione, n. 8 ad art. 35 CO; Zäch in: Berner Kommentar, edizione 1990, n. 70 ad art. 35 CO; von Tuhr/ Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, 3ª edizione, pag. 369 seg.), ma a nulla sussidia. Quand'anche, in effetti, una procura post mortem adempia le esigenze formali di un testamento (ciò che nella fattispecie appare assai dubbio, se non escluso), essa non conferisce più diritti di quanti ne enuncia e rimane una semplice procura. In concreto il testo del documento, per di più, non lascia spazio a interpretazioni, né è mai stato inteso dalla banca come suscettibile di fondare aspettative ereditarie, tant'è che __________ __________ __________ era stato invitato a formalizzare un'eventuale istituzione di erede o di legatario per testamento (verbale citato, pag. 1 in fondo). Del resto non consta che una simile procura possa assurgere, per avventura, a una valida istituzione di erede o di legatario secondo la legge italiana. Pur volendo soprassedere alle esigenze di forma che quest'ultima dispone in caso di testamento olografo (art. 602 segg. del Codice civile), anche nel diritto italiano una dichiarazione di ultima volontà deve denotare “la volontà definitiva dell'autore nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte“ (Pescatore/Ruperto, Codice civile, Milano 1993, n. 1 ad art. 587 con richiami). Già a prima vista la procura in esame non adempie lontanamente siffatto presupposto.

                                10.   Nelle condizioni descritte la circostanza che __________ __________ non abbia revocato la procura post mortem lasciata dal marito o non si sia fatta trasferire la “__________ ordinato senza contraddittorio il 2 marzo 1998 dal Segretario assessore. Ciò posto, occorre nondimeno prevenire che eventuali rimedi giuridici sul piano federale siano resi illusori nel loro effetto. Il __________ __________ procederà quindi alla levata del blocco solo al momento in cui gli sarà presentato, da parte dell'avente diritto, una dichiarazione da cui risulti che nessun ricorso è stato introdotto al Tribunale federale, rispettivamente che a eventuali ricorsi introdotti non è stato conferito effetto sospensivo. Questa Camera non potendo fornire simili indicazioni con sufficiente attendibilità (in materia civile solo i ricorsi per riforma e per nullità vanno depositati presso la cancelleria del Tribunale di appello), l'attestato dovrà emanare dal Tribunale federale medesimo, cui l'appellante si rivolgerà a tempo debito giustificando la propria richiesta.

                                12.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. L'indennità per ripetibili davanti a questa Camera corrisponde all'importo chiesto dall'appellante, adeguato alle particolarità del caso (con riferimento indicativo all'art. 15 prima frase TOA, che rinvia all'art. 9 cpv. 1 TOA: art. 150 seconda frase CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:

                                         1.  L'istanza di provvedimenti cautelari è respinta.

                                         2.  Il blocco del conto bancario formante oggetto del decreto cautelare emesso il 2 marzo 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, è revocato. Il __________ __________, __________, è invitato a liberare il conto “__________ n. __________” a favore dell'avente diritto, dietro consegna di una dichiarazione del Tribunale federale da cui risulti che nessun ricorso è stato esperito in quella sede o che eventuali ricorsi esperiti in quella sede non sono muniti di effetto sospensivo.

                                         3.  La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 6000.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

                                   III.   Comunicazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________ (per esecuzione).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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