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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.09.2000 11.1998.176

8 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,486 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1998.00176

Lugano 8 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 ottobre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 22 dicembre 1993 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1945) e __________ nata __________ (1946). La sentenza prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il marito di versare un contributo alimentare di fr. 650.– mensili per la moglie, in applicazione dell'art. 152 CC. Entrambi i coniugi hanno presentato appello contro la sentenza. In parziale accoglimento del ricorso di __________ __________, con sentenza del 27 maggio 1995 (inc. __________.__________.__________) questa Camera ha riformato il giudizio del Pretore, accertando che il contributo alimentare – da indicizzare – era dovuto in virtù dell'art. 151 CC. L'appello di __________ __________ è stato respinto.

                                  B.   Con petizione del 16 dicembre 1996 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del contributo alimentare con effetto retroattivo dal 1° agosto 1996; in via subordinata egli ha chiesto che il contributo fosse ridotto a fr. 100.– mensili, senza indicizzazione, e che fosse trasformato in rendita di indigenza a norma dell'art. 152 CC. __________ __________ ha proposto il 21 febbraio 1997 di respingere la petizione. Nei successivi allegati scritti l'attore e la convenuta hanno mantenuto le loro posizioni. Chiusa l'istruttoria, entrambe le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito i rispettivi punti di vista, rinunciando al dibattimento finale.

                                  C.   Statuendo il 7 ottobre 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo alimentare in favore dell'ex moglie a fr. 500.– mensili dal 16 dicembre 1996, da adeguare annualmente all'evoluzione delle prestazioni di invalidità di cui beneficia __________ __________. Ha respinto invece la domanda di modifica del fondamento giuridico del contributo. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico dell'attore, con obbligo di versare alla convenuta fr. 3'500.– per ripetibili, e per il resto a carico di __________ __________.

                                  D.   Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 29 ottobre 1998 nel quale chiede che la petizione sia accolta e che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di sopprimere il contributo alimentare dal 16 dicembre 1996. Nelle sue osservazioni del 1° dicembre 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

                                  E.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza dell'11 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ ha confermato le proprie domande il 2 maggio 2000. __________ __________ non ha formulato osservazioni.

Considerando

In diritto:                  1.   In concreto l'azione verte sulla soppressione del contributo alimentare per la convenuta stabilito con la sentenza di divorzio del 27 maggio 1995. Ora, per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio – o di separazione – è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Il diritto anteriore continua ad applicarsi, quindi, alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato o separato (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). Nella fattispecie il contributo per la moglie continua di conseguenza a essere soggetto, dal profilo sostanziale, al diritto previgente la modifica legislativa del 26 giugno 1998. Gli aspetti procedurali sono disciplinati invece dalla legge nuova (cfr. Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).

                                   2.   L'art. 153 cpv. 2 vCC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all'importo della rendita. Presupposto per la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile all'epoca in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III 299 consid. 3b).

                                   3.   Il Pretore ha rilevato che l'appellante, invalido all'80% dall'__________ __________ 1996, è stato posto al beneficio del prepensionamento per ragioni di salute dal 1° agosto del medesimo anno. Il primo giudice, ritenuta l'invalidità successiva al divorzio, imprevedibile a quel momento, ha poi accertato che la diminuzione di reddito era duratura. Ciò posto, egli ha calcolato gli introiti dell'attore, composti di rendite versate dall'assicurazione invalidità e dalla cassa pensione, in complessivi fr. 4250.– mensili, giungendo alla conclusione che il reddito era diminuito del 12.5 % circa, poiché al momento del divorzio il marito guadagnava fr. 4851.– mensili. Quanto ai fabbisogni di entrambe le parti, il Pretore ha rilevato che non vi erano modifiche per nuovi oneri, mentre lo stipendio della creditrice era aumentato di fr. 238.– mensili nel 1997. Ha infine ridotto per equità il contributo alimentare a fr. 500.– mensili, da adeguare all'evoluzione delle prestazioni assicurative percepite dal debitore alimentare.

                                   4.   L'appellante rimprovera al Pretore di essere giunto a un risultato arbitrario per avere considerato solo la riduzione delle sue entrate, senza valutare il rapporto esistente tra queste e il suo accresciuto fabbisogno, che si è tradotto in un notevole peggioramento delle sue condizioni finanziarie. Egli adduce di non poter versare alcun contributo alimentare all'ex moglie, poiché con le sue entrate non riesce neppure a coprire il fabbisogno minimo, aumentato del 20%, che gli deve essere garantito. Afferma altresì che il suo fabbisogno è aumentato dopo il divorzio, passando da fr. 3'663.–, come accertato dal Pretore nella sentenza del 23 dicembre 1993, a fr. 4'357.– mensili. Quest'ultimo importo, prosegue l'appellante, non è stato contestato dalla controparte e si compone delle seguenti poste: fr. 1025.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1'300.– per la locazione, fr. 150.– per le spese accessorie, fr. 120.– per la locazione del garage, fr. 824.– per le imposte, fr. 253.90 per la cassa malati, fr. 20.– per l'assicurazione dell'economia domestica, fr. 30.– per l'imposta di circolazione, fr. 71.– per l'assicurazione dell'autoveicolo, fr. 394.– per il leasing dello stesso, fr. 170.– per le spese di elettricità, telefono e acqua. L'appellante rileva dipoi che occorre considerare anche le costanti cure mediche imposte dalla sua malattia, con costi che non sono coperti integralmente dalla cassa malati. In definitiva, egli valuta in fr. 4'635.– l'importo cui ha diritto, superiore al reddito accertato dal Pretore, di modo che non sarebbe tenuto a versare alcunché all'ex moglie.

                                   5.   Il Pretore è incorso palesemente in una svista accertando un reddito complessivo del debitore alimentare di fr. 4'250.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). In seguito al prepensionamento il reddito netto complessivo dell'attore, dopo la deduzione del premio per l'assicurazione infortuni non professionali di fr. 208.80 annui (verbali, pag. 6) e dei contributi AVS/AI/IPG di fr. 1236.20 annui (doc. Z), risulta infatti di fr. 55'213.– annui (doc. C, sentenza impugnata, pag. 5), pari a fr. 4601.– mensili su dodici mensilità. Dal 1° gennaio 1997, inoltre, la pensione di invalidità ammonta a fr. 2688.– (doc. G) per tredici mesi, ciò che porta a un reddito mensile netto complessivo di fr. 4607.–. Confrontando tale importo con il reddito di fr. 4851.– accertato nella sentenza di divorzio, se ne deduce che in realtà la contrazione del reddito è di fr. 244.– mensili, vale a dire del 5%.

                                   6.   Per quel che concerne il fabbisogno dell'attore, nulla consente di concludere dagli atti che la convenuta ha ammesso l'importo di fr. 4'357.– da lui addotto. Anzi, essa ha contestato negli allegati scritti le argomentazioni dell'attore sull'aumento dei propri costi, per riconoscere infine un importo di fr. 3'477.90 mensili (conclusioni, pag. 8).

                                         a)   Da un esame particolareggiato delle poste fatte valere dall'interessato si rileva che diversi importi devono essere stralciati dal fabbisogno mensile. Le spese per elettricità, telefono e acqua (fr. 170.– mensili) sono infatti già comprese per prassi invalsa di questa Camera nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5). Né possono essere considerati dopo il pensionamento i costi per l'autoveicolo, valutati dall'interessato in complessivi fr. 615.– mensili (fr. 120.– per la locazione del garage, fr. 30.– per l'imposta di circolazione, fr. 71.– per l'assicurazione di veicoli a motore, fr. 394.– per il leasing). Le spese per l'automobile possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se sono indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita (da ultimo: I CCA, sentenza del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 265), ciò che non si verifica (più) nella fattispecie. Né l'appellante adduce di avere necessità del veicolo per motivi di salute. L'onere fiscale poi è sceso a fr. 578.– mensili (doc. AA) dopo il sopraggiungere dell'invalidità, mentre il premio mensile per l'assicurazione dell'economia domestica è di fr. 40.90 (doc. R).

                                         b)   L'appellante è affetto da una malattia cardiaca, ma si ignorano le spese mediche che tale affezione comporta e, soprattutto, la percentuale dei costi medici non coperti dalla cassa malati che rimane a carico dell'assicurato. L'attore ha prodotto le ricevute dei pagamenti di spese mediche relative al 1996 per un importo di circa fr. 540.– (doc. V), senza tuttavia indicare i rimborsi ottenuti dalla cassa malati. Ciò consente, nell'ipotesi a lui più favorevole, di stimare una spesa personale di fr. 324.–, corrispondente a fr. 27.– mensili (doc. Q: franchigia annua opzionale di fr. 300.– e presumibile assunzione del 10% dei costi) nel 1996. Se non che, l'appellante non ha dimostrato che la spesa è ricorrente e che deve di conseguenza essere inserita nel suo fabbisogno. Su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

                                         c)   Sostiene l'appellante che al suo fabbisogno deve ancora essere aggiunto il supplemento del 20% previsto dalla giurisprudenza. Tale supplemento, nondimeno, può essere fatto valere solo dall'ex coniuge debitore di una rendita di indigenza ai sensi dell'art. 152 vCC (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 97, n. 02.58, pag. 86) e non può essere invocato dall'ex coniuge che deve corrispondere un'indennità fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC (da ultimo: I CCA, sentenza del 16 luglio 1999 in re B., consid. 3).

                                   7.   In definitiva, con il sopraggiungere dell'invalidità e il prepensionamento sono diminuite non solo le entrate mensili dell'appellante, ridotte di fr. 244.–, ma anche le sue spese, poiché il fabbisogno è sceso a fr. 3'478.– mensili (cfr. doc. A e 1), come sottolinea la convenuta. Quest'ultimo importo è persino superiore a quello di fr. 3'347.80 calcolato da questa Camera (fr. 1'025.– per il minimo del diritto esecutivo, fr. 1'300.– per la locazione, fr. 150.– per le spese accessorie, fr. 253.90 per la cassa malati, fr. 528.– per le imposte, fr. 40.90 per l'assicurazione domestica). Considerando sia i redditi sia le spese, pertanto, la situazione economica dell'attore non è peggiorata in modo rilevante, poiché il deterioramento si riduce a soli fr. 59.– mensili. Con le rendite nette di fr. 4607.– mensili di cui egli beneficia e un fabbisogno di fr. 3478.– mensili, l'appellante ha a disposizione fr. 1129.– mensili con cui può senz'altro versare all'ex moglie il contributo alimentare di fr. 500.– mensili stabilito dal Pretore senza intaccare il proprio fabbisogno. Il gravame si rivela pertanto sprovvisto di fondamento su questo punto.

                                   8.   Sostiene l'attore che il contributo alimentare dovrebbe essere soppresso anche perché le condizioni economiche della beneficiaria sono migliorate, grazie a un aumento di stipendio di fr. 238.– mensili. L'appellante afferma che rispetto all'epoca del divorzio la convenuta avrebbe un reddito di fr. 3'600.– mensili e un fabbisogno di fr. 2900.– mensili, ragione per cui essa disporrebbe ogni mese, con il contributo alimentare di fr. 500.– mensili, di un importo di fr. 1200.–. L'ex moglie, secondo l'appellante, avrebbe pertanto un reddito complessivo e una disponibilità mensili superiori ai propri, ciò che sarebbe iniquo e spropositato.

                                         Ora, la sola circostanza che il reddito della convenuta sia aumentato ancora non consente di concludere per un miglioramento della situazione economica. Per giungere a una conclusione del genere, si deve confrontare, oltre all'evoluzione del reddito, anche quella del fabbisogno dell'ex moglie rispetto all'epoca del divorzio. Dagli atti risulta che il reddito netto della beneficiaria è di fr. 3'899.– mensili (doc. 16), superiore quindi di fr. 538.– a quello di fr. 3'361.– (doc. A e 1) accertato dal Pretore nella sentenza di divorzio. Il fabbisogno della convenuta ammonta mensilmente a fr. 3'158.– (fr. 1025.– per il minimo del diritto esecutivo; fr. 319.50 per il premio della cassa malati [doc. 2], fr. 1166.– per il canone di locazione [doc. 3], fr. 26.70 per il premio dell'assicurazione economia domestica [doc. 4], fr. 620.70 per le imposte [doc. 11, 12 e 14]). Rispetto al fabbisogno accertato al momento del divorzio, che era di fr. 2433.– mensili (doc. A e 1), vi è quindi stato un incremento di fr. 725.– mensili causato dai maggiori costi per il premio di cassa malati, per le imposte e per la locazione (il cui valore è ancora inferiore a quella dell'attore). Valutata nel suo insieme, la situazione economica della convenuta non è migliorata ed è anzi peggiorata, poiché l'aumento di stipendio non basta neppure per coprire l'aumento degli oneri ricorrenti. Anche da questo profilo manca di conseguenza ogni premessa per sopprimere il contributo alimentare. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve dunque essere respinto.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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