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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.01.2000 11.1998.150

21 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,590 parole·~18 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.98.00150

Lugano 27 ottobre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 settembre 1995 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

                                         3.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 19 ottobre 1998 da __________ __________;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1968) e __________ nata __________ (1969) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1990. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________1991) e __________ (____________________1992). Il marito, già titolare di un salone di parrucchiere, è consulente della __________ __________ __________ di __________. La moglie, parrucchiera, durante la vita in comune ha aiutato occasionalmente il marito; oggi lavora come venditrice per il __________ __________ __________ di __________. I coniugi vivono separati dal novembre 1993, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale andando a vivere per conto proprio. Un primo tentativo di conciliazione da lui chiesto è decaduto infruttuoso nel gennaio del 1994.

                                  B.   Il 27 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un nuovo tentativo di conciliazione, che è fallito il 9 gennaio 1995. Con decreto del 5 agosto 1995 il Pretore ha poi disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi, obbligando il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1’610.– mensili per la moglie e uno di fr. 570.– mensili per ognuno dei figli, affidati alla madre. In esito a un’istanza di modifica presentata dal marito, dal 20 marzo 1996 il contributo per i figli è stato ridotto a fr. 400.– mensili e quello per la moglie soppresso.

                                  C.   Nel frattempo, il 4 settembre 1995, __________ __________ ha promosso azione di divorzio, ha chiesto l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo di fr. 1'700.– mensili per sé, uno scalare per i figli, un’indennità di fr. 5’000.– per torto morale e la restituzione di fr. 14’200.– prestati al marito. Nella sua risposta del 20 marzo 1996 __________ __________ ha aderito al divorzio e all’affidamento dei figli, ma ha offerto unicamente un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per i figli e ha preteso il versamento di fr. 5’800.– in liquidazione del regime dei beni, opponendosi alle altri domande. Nei successivi atti scritti le parti hanno riaffermato i loro punti di vista. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale e nei rispettivi memoriali conclusivi hanno ribadito le loro domande, la moglie aumentando l'ammontare del contributo scalare per i figli.

                                  D.   Con sentenza del 1° settembre 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha fissato il diritto di vista del padre in un fine settimana ogni mese dal venerdì alla domenica, in due fine settimana (anche non consecutivi) durante le vacanze invernali e in quattro settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, ha obbligato il convenuto a versare un contributo per la moglie sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC di fr. 1’175.–  mensili fino al 1° ottobre 2002 e di fr. 775.– mensili fino al 1° ottobre 2006, un contributo indicizzato mensile per i figli di fr. 417.– fino al sesto anno, di fr. 652.– fino al dodicesimo anno, di fr. 792.– fino al sedicesimo e di fr. 917.– fino alla maggiore età, condannandolo inoltre a corrispondere alla moglie fr. 5’000.– per torto morale e fr. 13’200.– in liquidazione del regime. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’500.– sono state poste per un quarto a carico dell’attrice e per il resto a carico del marito. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre 1998 nel quale chiede che, concesso al gravame il beneficio dell’assistenza giudiziaria, il diritto di visita ai figli sia esteso in un fine settimana ogni due (invariati gli altri periodi), il contributo alimentare per i costoro sia ridotto a fr. 400.– mensili, quello per la moglie soppresso, così come l’indennità per torto morale. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1998 __________ __________ insta per l’assistenza giudiziaria e propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore, ravvisata una colpa esclusiva del marito nella disunione, ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare giusta l'art. 151 cpv. 1 CC di fr. 1’175.– mensili fino al 1° ottobre 2002, ridotti a fr. 775.– mensili fino al 1° ottobre 2006. Egli ha rilevato, in estrema sintesi, che le inclinazioni del marito, il quale privilegiava le relazioni con un altro uomo, e il relativo stile di vita libertino mal si conciliavano con l’ideale familiare e con le responsabilità di un padre e marito. L'appellante contesta tale apprezzamento, sostenendo che in realtà il dissidio coniugale si era già insinuato nel 1993 e che la sua omofilia, oltre che non dimostrata, costituisce se mai un fattore oggettivo di disunione.

                                   2.   La nozione di “colpa” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di “colpa preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1997, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D’altro lato un comportamento causale non deve essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), abbia contribuito a disgregare l’unione (Spühler/Frei-Maurer, in Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce sull’ammontare del contributo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

                                   3.   Nella fattispecie è pacifico che nel novembre del 1993 il convenuto ha lasciato l’abitazione coniugale. Contrariamente a quanto egli pretende, l’indicazione dell’attrice secondo cui la turbativa sarebbe insorta nel 1994 è palesemente dovuta a una svista già per il fatto che la separazione dei coniugi è avvenuta dopo le vacanze a __________ -__________ dell’estate 1993 (risposta, pag. 3 in alto; interrogatorio formale del convenuto, risposta 1; deposizione __________), né l’interessato pretende che dopo di allora sia intervenuta una riconciliazione. Dall’istruttoria è emerso inoltre che, visto dall'esterno, il matrimonio appariva sereno, felice e ancor più riuscito dopo la nascita della secondogenita (deposizione __________), che i coniugi erano una coppia veramente innamorata (deposizione __________ e __________), al punto che la separazione fu una vera sorpresa (deposizione __________). Certo, è possibile che già prima della separazione il marito esprimesse lamentele, circostanza questa confidata dalla moglie a un’amica (deposizione __________), ma non risulta che fosse in atto una turbativa tale da far ritenere le relazioni coniugali profondamente turbate e scosse – come pretende il marito – già dopo la nascita della seconda figlia.

                                   4.   D'altro lato, in concreto non è tanto la pretesa omosessualità del marito a costituire una colpa, quanto il suo comportamento verso la famiglia. Basti pensare che egli se n'è andato da casa perché "riteneva di non avere più una relazione con la moglie e poteva fare quello che voleva della sua vita" (interrogatorio formale del convenuto, risposta 3). __________ __________ ha dichiarato che dopo le vacanze a __________ -__________ il convenuto ha cominciato a parlare strano e a dire di volere la sua libertà. L’interessato ha confermato ad __________ __________ di essere andato da casa per scelta propria, avendo un’amicizia con un altro uomo, e a un’altra persona ha riferito di una cena con la madre e la moglie durante la quale aveva annunciato la decisione di lasciare la famiglia "perché aveva capito di essere gay" (deposizione __________). Ciò posto, la decisione del marito di partire da casa non risulta la conseguenza di una disunione profonda, ma si rivela anzi la causa principale della separazione, che supera per intensità gli eventuali fattori oggettivi di disunione. Su questo punto l’apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

                                   5.   L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Per quanto riguarda l’ammontare del contributo, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico subìto dal coniuge innocente, e tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come in concreto – quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 2ª edizione, n. 207). L’ammontare dipende poi dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n. 32 segg. ad art. 151 CC). In unioni di breve durata, come quello in esame, il coniuge innocente può chiedere solo di essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse sposata (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti; Lüchinger/ Geiser, op. cit., nota 10 ad art. 151 CC). Resta il fatto, in ogni modo, il coniuge debitore non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb).

                                   6.   Il Pretore ha valutato un reddito ipotetico del marito di fr. 4’000.– e quello della moglie di fr. 1’300.– mensili, aumentato a fr. 1’700.– dal 25 settembre 2002, giorno del compimento del 10° anno della figlia minore. Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha calcolato quello del marito in fr. 1’825.– e quello della moglie in fr. 2’475.–. L’appellante contesta il reddito ipotetico imputatogli dal primo giudice, facendo valere di guadagnare solo fr. 1’710.80 netti.

                                         Nella valutazione della potenzialità economica dell’uno o dell’ altro coniuge ci si deve fondare sui dati oggettivi e concreti disponibili, tra i quali l’età, la formazione professionale, la presenza di figli, lo stato di salute, il mercato dell’impiego e l’eventuale assenza dal mondo del lavoro (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 nota 1.52 segg.). Dagli atti risulta che fino al 1995 il convenuto era titolare di un salone di parrucchiere e che successivamente è stato assunto quale consulente dalla __________ __________ __________, dove guadagna fr. 2’000.– mensili lordi (doc. 43). In realtà quest'ultimo reddito non può considerarsi decisivo, ove appena si pensi che nel decreto cautelare del 5 agosto 1995, non impugnato, il Pretore aveva accertato che come parrucchiere il convenuto guadagnava fr. 5’580.– mensili. Che l’interessato abbia dovuto chiudere il suo salone per ragioni economiche è possibile, tuttavia egli non ha minimamente reso verosimile di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare un calo di reddito. Egli è ancora giovane, in ottima salute e, per sue stessa ammissione, lo stipendio percepito agli inizi del 1996 era motivato dal fatto che egli non disponeva delle qualifiche e delle esperienze richieste nel nuovo campo di attività (risposta, pag. 4 e 5). Lo stesso contratto di lavoro menzionava la possibilità di un nuovo stipendio dopo un periodo di sei mesi di preparazione (doc. 17). Inoltre l’interessato ha frequentato corsi di formazione professionale e di lingue (interrogatorio formale, risposta n. 11). La sua formazione poi doveva concludersi al più tardi alla fine del 1996 (deposizione __________ nell’incarto __________.__________.__________). L’appellante neppure accenna ai motivi per i quali il suo stipendio negli ultimi anni è rimasto tanto modesto, non bastando al riguardo il generico richiamo alla notoria crisi congiunturale. Tutto ciò premesso, nelle circostanze descritte la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico del marito merita quindi conferma.

                                   7.   L’appellante fa valere che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 2’114.90 mensili, come ha riconosciuto la moglie e come aveva accertato lo stesso Pretore in via cautelare. Ora, è vero che l’attrice ha ammesso il fabbisogno indicato dall’appellante (replica, pag. 7). Ciò non dispensava l'interessato però dal dimostrare le proprie spese. Il Pretore ha ridimensionato il fabbisogno minimo litigioso proprio perché il convenuto non aveva documentato le proprie spese in seguito alla nuova sistemazione all’estero. Su questo punto l’interessato non spende una parola, sicché l'appello, carente di motivazione, si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Si aggiunga che l’unica posta non riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno è la pigione dell'interessato, che risulta essere assunta dalla datrice di lavoro (deposizione __________ nell’incarto __________.__________.__________). Da parte sua, l’appellante non pretende di avere oneri di locazione nel Ticino. Al riguardo l'appello manca perciò, comunque sia, di consistenza.

                                   8.   Sostiene l’appellante che la moglie consegue già ora un reddito di fr. 1’700.– mensili poiché lavora già all’80%. Come giustamente osserva l’interessato, nondimeno, fatti e prove nuove sono irricevibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che su questo punto il ricorso non può essere vagliato nel merito.

                                   9.   Visto quanto precede, sulla questione dei contributi alimentari l’appello dovrebbe essere respinto. Se non che, la sentenza del Pretore appare viziata sotto un altro profilo. Con un reddito (ipotetico) di fr. 4'000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1'825.–, infatti, l’appellante può erogare a moglie e figli non più di fr. 2’175.– mensili. Nella misura in cui ha fissato il contributo per i figli in fr. 1’069.– mensili (fr. 417.– + fr. 652.–) e quello per la moglie (fino al 1° ottobre 2002) in fr. 1’175.–, per un totale di fr. 2’244.– mensili, il Pretore ha violato il diritto federale, poiché ha ridotto l’appellante a vivere sotto il suo fabbisogno minimo. Nelle circostanze descritte il contributo per la moglie, confermato quello per i figli, dovrebbe essere di fr. 1’106.– mensili. Nondimeno v’è da domandarsi se l’ammanco debba essere sopportato dalla sola attrice. Alcuni autori sostengono tale opinione (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446, n. 08.28 con citazioni di dottrina). Altri sottolineano però, con il Tribunale federale, che il contributo per i figli non è prioritario rispetto a quello per la moglie, sicché in caso di ammanco tutti gli importi vanno ridotti in proporzione (Hausheer/Spycher, loc. cit., n. 08.27 e 08.29 con richiami).

                                         Ci si attenesse a quest’ultimo principio, in concreto l’ammanco di fr. 69.– mensili calcolato dal Pretore, non andrebbe posto a carico della sola attrice, ma suddiviso proporzionalmente fra l’attrice e i figli. All’atto pratico ci si può, comunque sia, dispensare da tale operazione: il riparto dell’ammanco tra la madre e i figli comporterebbe in effetti una lieve diminuzione del contributo per __________ e __________, ma un corrispondente aumento del contributo per l’attrice. Per il convenuto ciò si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro, dovendo egli – in ogni modo – riversare tutto quanto eccede il suo fabbisogno minimo alla moglie e ai figli. Per di più la moglie nemmeno postula un aumento della pensione per se stessa. Ne discende che il contributo per la moglie deve essere fissato in fr. 1’106.– mensili fino al 1° ottobre 2002. Per il periodo successivo, il fabbisogno minimo dell’appellante è garantito, ragione per cui il contributo di fr. 775.– mensili deve essere confermato.

                                10.   L’appellante contesta di versare alla moglie l’indennità di fr. 5’000.– per torto morale. Se non che, egli contesta tale obbligo facendo valere soltanto che nella fattispecie non sarebbe applicabile l'art. 151 CC. Già si è visto però che in concreto la colpa dell'appellante non fa dubbio. Privo di altra motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

                                11.   Il Pretore ha fissato il diritto di visita ai figli da parte del padre nel seguente modo:

                                         –   un fine settimana ogni mese dal venerdì alla domenica,

                                         –   due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze invernali e

                                         –   quattro settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive,

                                         rilevando che il padre, abitando negli Stati Uniti, ha minori possibilità di visitare i figli. In particolare egli ha ridotto gli incontri durante il mese, compensandoli con un maggiore periodo di vacanze. L’appellante insta per un diritto di visita quindicinale, negando di risiedere negli Stati Uniti.

                                12.   La regolamentazione del diritto di visita deve attenersi al precetto dell’art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minorenne le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. Il giudice valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell’età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest’ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea, 1996, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento egli non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

                                13.   Per principio il diritto di visita a ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due, oltre alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC). Nella fattispecie l’appellante ha comunicato a questa Camera, il 1° ottobre 1999, di avere ottenuto ai fini del suo permesso di domicilio un congedo per l’estero fino al 30 settembre 2001. Alla luce di tale nuova circostanza, ammissibile per i motivi appena esposti (consid. 12 in fine), il diritto di visita fissato dal Pretore appare adeguato, anche perché risponde al bene dei figli sapere di poter incontrare il padre a scadenze sicure, senza false aspettative. Dovesse rientrare anzitempo in Ticino, l’interessato potrà sempre chiedere una modifica di siffatta regolamentazione, che sarà adattata alle nuove esigenze. L’appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto.

                                14.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante ottiene causa vinta, anche se di poco, sul contributo alimentare per la moglie, ridotto da 1’175.– a fr. 1’106.– mensili fino al 30 settembre 2002. Su tutto il resto esce perdente. Di ciò va tenuto conto ai fini dell’assistenza giudiziaria, tale beneficio non potendo essere concesso in cause senza probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). All’appellante il gratuito patrocinio può essere accordato, dunque, solo per quanto riguarda il contributo in favore della moglie. L’indennità del patrocinatore d’ufficio sarà commisurata, in particolare, alla rimunerazione del tempo che un avvocato diligente avrebbe impiegato per impugnare (solo) il contributo in favore della moglie. Delle modeste condizioni economiche dell'appellante si tiene conto in ogni modo riducendo volutamente la tassa di giustizia (per rapporto a quanto prevede l’art. 24 lett. a LTG) e limitando al minimo l’indennità per ripetibili. Ragioni di equità impongono di rinunciare, per altro verso, a riscuotere l’esigua quota di spese che graverebbe l’attrice. Per quel che concerne l’assistenza giudiziaria chiesta da quest’ultima, va rilevato che essa ha ottenuto dal marito la restituzione di un prestito di fr. 13’200.–, ciò che osta (quanto meno in mancanza di altre spiegazioni) alla sua indigenza, onde la reiezione dell'istanza.

                                15.   L’esito dell’appello non incide sostanzialmente sul giudicato del Pretore e la riduzione del contributo per la moglie nulla toglie alla sostanziale soccombenza del convenuto. Non v’è ragione dunque di intervenire al proposito. Si aggiunga che ai fini della determinazione degli oneri processuali il recedente o l’acquiescente sono considerati, seppure con ampio margine di apprezzamento, come soccombenti totali o parziali (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148), di modo che la valutazione del Pretore sfugge alla critica.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         __________ __________ è tenuto a versare mensilmente a __________ __________i, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         fr. 1’106.– fino al 30 settembre 2002;

                                         fr. 775.– dal 1° ottobre 2002 al 1° ottobre 2006.

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente all’ammontare del contributo alimentare per la moglie, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. Per il resto la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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