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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.02.2000 11.1998.149

2 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,891 parole·~14 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1998.00149

Lugano 2 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________.__________ (sostituzione del tutore e consultazione di atti) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, __________ -__________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________ __________)  

al tutore __________ __________, __________ -__________   e alla Delegazione tutoria di __________ -__________;    

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il 28 agosto 1998 della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 settembre 1998 presentato dalla Delegazione tutoria di __________ -__________ contro la medesima decisione;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ ________ è nato nel 1973 da un parto estremamente travagliato, ha avuto uno sviluppo psicomotorio rallentato e presenta limitate capacità intellettive. La madre, caduta in coma dopo il parto, è morta a distanza di due anni. Sin dalla nascita __________ __________ ha vissuto dai nonni paterni e dalla zia __________ __________ in __________. Ha poi frequentato le scuole speciali presso l'Istituto __________ __________ __________ di __________ __________ e il 1° luglio 1992, con l'interessamento del padre __________ __________, ha iniziato un inserimento professionale presso l'Azienda __________ __________ __________ di __________. Invalido al 70%, __________ __________ è attualmente beneficiario di una rendita AI. Il 20 settembre 1993 la Delegazione tutoria di __________ -__________ ha istituito a favore di __________ __________, dal 7 gennaio 1993, una tutela volontaria (art. 372 CC), designando il padre __________ __________ come tutore.

                                  B.   A seguito di asserite irregolarità da parte di __________ __________ nella gestione della tutela, il 26 marzo 1996 __________ __________ ha preso il pupillo con sé a __________ e ha chiesto l'intervento della Delegazione tutoria di __________ -__________. Il 29 marzo successivo questa ha confermato il tutore in carica e ha ingiunto a __________ __________ di riconsegnare il pupillo al padre. Contro tale decisione __________ __________ e __________ __________ sono insorti il 1° aprile 1996 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – la sostituzione del tutore e la facoltà per il pupillo di restare a __________ con gli zii e la nonna (nel frattempo trasferitasi anch'essa a __________, presso la figlia). Il 5 aprile 1996 l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza di effetto sospensivo.

                                  C.   Il 28 ottobre 1996 __________ __________ si è rivolto al tutore e alla Delegazione tutoria chiedendo di consultare, con l'assistenza dell'avvocato __________ __________, l'incarto che lo concerne. Il 4 novembre successivo il pupillo ha inoltre invitato il tutore a pagare varie fatture mediche, rimaste scoperte. Visto il rifiuto del tutore di dare seguito alle richieste, __________ __________ si è nuovamente rivolto alla Delegazione tutoria, ribadendo le sue domande. Con risoluzione del 13 maggio 1997 l'autorità tutoria ha respinto l'istanza e ha negato a __________ __________ la facoltà di compulsare l'incarto, non essendo l'avv. __________ __________ autorizzato dal tutore a rappresentare il pupillo.

                                  D.   __________ __________ ha impugnato il 30 maggio 1997 la decisione dell'autorità tutoria davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento della decisione e l'avvio di un'inchiesta a carico del tutore per verificarne l'inadempienza. Statuendo il 28 agosto 1998, la Sezione degli enti locali ha accolto sia il ricorso del 1° aprile 1996 che quello del 30 maggio 1997 di __________ __________, ordinando la sostituzione del tutore con un collaboratore dell'Ufficio cantonale del tutore ufficiale e autorizzando l'avv. __________ __________ a consultare gli atti concernenti il pupillo. Non sono state prelevate spese, ma la Delegazione tutoria è stata condannata a versare al ricorrente fr. 300.– per ripetibili.

__________ è insorto con un appello del 17 settembre 1998 nel quale chiede “che la decisione della Sezione degli enti locali sia respinta”. Anche la Delegazione tutoria ha interposto appello il 18 settembre 1998, postulando la conferma di __________ __________ come tutore. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 1998 __________ __________ conclude per il rigetto di entrambi gli appelli.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello di __________ __________

in diritto:                  1.   La ricevibilità di un appello va esaminata d'ufficio. Ora, l'atto di appello deve contenere l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono censurare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Se tale requisito manca, l'appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). La sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, sebbene impreciso, risulti chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 309 CPC). In concreto dall'insieme del ricorso si desume senza equivoco la volontà di __________ __________ di opporsi alla sua revoca dalla funzione di tutore del figlio: entro questi limiti l'appello può essere esaminato nel merito. L'appellante non contesta invece la facoltà per il pupillo di consultare gli atti del tutore, di modo che tale questione non merita particolare disamina.

                                   2.   I documenti nuovi prodotti con l'appello e con le osservazioni sono ammissibili. Tutta la procedura di interdizione è governata in effetti, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/ Murer, in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami).

                                   3.   L'autorità di vigilanza ha accertato che il pupillo ha ripetutamente dichiarato, sia per iscritto sia oralmente, di non volere il padre quale tutore, di non voler tornare con lui a __________ e di trovarsi bene a __________, dove risiede con la nonna e la zia. Essa ha altresì rilevato l'esistenza di una seria collisione di interessi e una chiara inimicizia fra pupillo e tutore, ciò che giustificava la sostituzione di quest'ultimo con un collaboratore dell'Ufficio cantonale del tutore ufficiale.

                                   4.   L'appellante sostiene che il figlio non ha la capacità di discernimento e che il proprio agire non è autonomo, ma è influenzato dagli zii, i quali nel marzo 1996 l'hanno portato via da __________ e condotto a __________, facendogli perdere il lavoro presso l'Azienda __________ __________ di __________. Per il tutore, il pupillo non necessita di un avvocato “in quanto non è in grado di capire i motivi per cui i suoi zii glielo hanno imposto” e nega che vi sia inimicizia, rispettivamente un conflitto di interessi con il tutelato. Sostiene inoltre che la gestione della tutela è corretta, visto che egli versa ogni mese il premio dell'assicurazione malattia, riversa regolarmente l'eccedenza dell'indennità AI sui libretti di risparmio intestati al pupillo e conserva in perfetto stato i beni mobili e immobili di proprietà del figlio. Rileva infine che il mancato pagamento delle fatture mediche è dovuta al suo mancato consenso alle visite cui il figlio è stato costretto a sottoporsi.

                                   5.   Per l'art. 384 n. 3 CC la persona che ha un'inimicizia con il tutelato non può essere designata tutore: ove l'inimicizia sorga durante la tutela, il tutore deve dimettersi (art. 443 cpv. 1 CC). Se non lo fa, la Delegazione tutoria, il tutelato stesso – se è capace di discernimento – e ogni interessato possono chiederne la rimozione (art. 420 cpv. 1 CC; Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friburgo 1992, pag. 38 n. 50, pag. 39 e 40 n. 59 e 61, pag. 41 n. 65). In concreto il pupillo stesso chiede la sostituzione del tutore (lettera del 30 marzo 1996 allegata al ricorso del 1° aprile 1996, doc. 3 del fascicolo R.25.1996: “Ho chiesto la tutela volontaria e visto che non voglio andare ad abitare con la mia matrigna e con mio padre, revoco con effetto immediato la tutoria a __________ __________ ”). Ciò premesso, si tratta di accertare se la manifestazione di volontà dell'interessato sia stata espressa con la necessaria capacità di discernimento.

                                   6.   a)  È incapace di discernimento la persona carente di uno dei due elementi che caratterizzano la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. Il discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento all'atto concreto in questione e che dipende pertanto dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3a edizione, pag. 70; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 1995, pag. 28 n. 82 e 82a). Qualora il pupillo intenda esercitare diritti inerenti alla personalità o contestare decisioni del tutore, rispettivamente della Delegazione tutoria (art. 420 cpv. 2 CC, art. 54a LAC e 47 del Regolamento sulle tutele e curatele), non vanno poste esigenze troppo elevate per riconoscergli la capacità di discernimento (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1999, n. 28 ad art. 420 CC in fine; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 28 n. 82a; DTF 109 II 276 in basso).

                                         b)  Dagli atti si evince che l'interessato, visitato dal dott. __________ -__________ __________ e dal dott. __________ __________, risulta in grado di discernere, di esprimersi correttamente e di formulare con chiarezza la propria volontà e i propri timori (rapporto 11 aprile 1996 del dott. __________ e certificato 18 aprile 1996 del dott. __________, doc. I allegato alle osservazioni del 14/15 ottobre 1998 di __________ __________). Personalmente sentito dall'autorità di vigilanza il 26 marzo 1998, il pupillo ha dichiarato di trovarsi bene a __________, di essere “assolutamente certo di non voler tornare a stare a __________ ”, di non avere alcun contatto con il padre e che “neppure desidero averne, almeno fintanto che le cose non vanno un po' a posto”, soggiungendo di desiderare che “qualcun altro assumesse il mandato di tutore. Vorrei che questo lo facesse la zia __________ ” (doc. 6 del fascicolo R.106.1997). Nelle circostanze descritte ben si può ritenere che la richiesta di cambiamento del tutore sia stata espressa con sufficiente capacità di discernimento. La domanda va di conseguenza esaminata. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, in procedure relative a diritti strettamente legati alla personalità il Tribunale federale entra nel merito dei rimedi esperiti anche se dagli atti emerge un'incapacità di discernimento dell'interessato, poiché solo in tal modo è possibile garantire alla parte la possibilità di procedere in lite e di difendersi (DTF 118 Ia 239 consid. 3a). Anzi, in casi simili è assicurata anche la facoltà di incaricare un avvocato (Geiser, op. cit., n. 29 ad art. 420 CC; DTF 120 Ia 371 consid. 1a; 112 IV 10 consid. 1 con rinvii; RDAT I-1999 pag. 222 consid. 3). In concreto, dunque, l'interessato ha il diritto di farsi assistere da un legale nella presente procedura.

                                   7.   Per l'art. 384 n. 3 CC l'inimicizia presuppone l'esistenza di seri contrasti fra il tutore e il pupillo (ad esempio per continui litigi, odio, invidia o avversione insormontabile) o fra il tutore e i familiari (Murer/Schnyder , op. cit., n. 32 ad art. 384 CC in fine; Good, op. cit., pag. 50 n. 102). Semplici e momentanee divergenze di opinione non bastano. Occorre un conflitto come tale, mentre le ragioni alla base del dissidio sono irrilevanti. L'inimicizia può infatti essere unilaterale: è sufficiente che il pupillo o il tutore, a torto o a ragione, attestino l'esistenza di un conflitto personale – e non dunque, per il pupillo, di un'avversione nei confronti di ogni tutore o della tutela in quanto tale – nei termini appena evocati. La nozione va interpretata in modo esteso: determinante è il fatto che gli attriti impediscano il compimento del lavoro comune, la collaborazione fra tutore e pupillo essendo indispensabile per il buon funzionamento della tutela (Murer/ Schnyder, op. cit., n. 32 e 33 ad art. 384 CC; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 132 n. 328 e pag. 65 n. 163; Good, op. cit., pag. 50 e 51 n. 102-105; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 353 n. 927).

                                   8.   In concreto risulta che dal mese di marzo 1996 le relazioni fra l'appellante e il figlio sono pressoché nulle (doc. 6, pag. 1 del fascicolo R.106.1997) o molto conflittuali (doc. C1 allegato alle osservazioni del 14/15 ottobre 1998 del pupillo). Su questioni fondamentali le posizioni sono inconciliabili. Intanto il pupillo ha più volte ribadito di voler restare a __________ con la nonna e la zia (lettera del 30 marzo 1996 allegata al doc. 1 nel fascicolo R. 25.1996; lettera del 4 luglio 1996 doc. B2 allegato alle osservazioni del 14/15 ottobre 1998 di __________ __________; doc. 6, pag. 1 del fascicolo R.106.1997), mentre il tutore, non contestando che il figlio è ben curato (ricorso pag. 3), chiede di farlo tornare a Torricella. Non si vede tuttavia perché la libera scelta del tutelato sarebbe pregiudizievole per il bene del medesimo. Al proposito la posizione del tutore non è quindi condivisibile.

                                         Anche per quanto concerne la questione del lavoro, le divergenze risultano insanabili: il tutore pretende di obbligare il figlio a lavorare presso l'Azienda __________ __________ di __________ (doc. 12 del fascicolo __________.__________.__________), mentre il figlio è assolutamente contrario. Non per ozio (doc. 6 del fascicolo __________.__________.__________), ma per il desiderio di posti di lavoro "più qualificati, redditizi e gratificanti" (doc. 14 del fascicolo __________.__________.__________). Se poi si pensa che quando risiedeva a __________, dopo una settimana di duro lavoro, il sabato e la domenica il padre lo obbligava a lavorare per lui facendogli fare i lavori più faticosi, "senza darmi un centesimo non di paga ma almeno di incitazione" (osservazioni al ricorso, pag. 5), la posizione del figlio può anche risultare comprensibile e non come una manifestazione di poco zelo.

                                         Dagli atti risulta altresì che il tutore si è rifiutato di pagare le prestazioni di alcuni medici che hanno visitato il figlio. Tale diniego non è per nulla legittimo, ove appena si consideri che l'intervento del dott. __________ era dovuto al fatto che il tutore contestava – a torto – la capacità di discernimento del figlio. La consultazione, poco importa se sollecitata dal pupillo o da terzi, si è appunto resa necessaria per accertare tale facoltà. Le altre visite mediche (dott. __________ e dott. __________) appaiono normali esami di controllo che si sarebbero comunque resi necessari.

                                         Infine il rifiuto al figlio di consultare gli atti tutori assistito da un legale di fiducia con sterili argomentazioni di natura formale (assenza di consenso da parte sua) ha acuito il conflitto e minato il rapporto di fiducia fra le parti, anche perché il pupillo può delegare il diritto di consultare gli atti della gestione contabile (art. 413 cpv. 3 CC) a un suo rappresentante (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 1001a con riferimento; Guler in: Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1999, n. 13 ad art. 413 CC). Poco importa che la gestione amministrativa della tutela sia, a dire dell'appellante, perfetta: nella fattispecie ormai manca totalmente la collaborazione fra le parti, sicché la tutela non può essere continuata. Ne segue che la decisione dell'autorità di vigilanza resiste alla critica e l'appello deve pertanto essere respinto.

                                   II.   Sull'appello della Delegazione tutoria

                                   9.   Le parti in lite sulla dimissione del tutore sono, in concreto il pupillo e il tutore, non la Delegazione tutoria, autorità giudicante nei ricorsi promossi dal pupillo contro le decisioni del tutore (art. 420 cpv. 1 CC). Su questo punto l'appello si rivela perciò irricevibile. Per quel che riguarda la condanna al versamento di ripetibili, il ricorso della Delegazione tutoria, toccata dalla decisione impugnata, è invece ammissibile (Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 420). Se non che, a un esame sommario pregiudiziale la decisione dell'autorità di vigilanza appare ineccepibile, ragione per cui nella misura in cui ha insistito a torto nel negare al tutelato la consultazione degli atti (osservazioni 19 giugno 1997, doc. 3 nel fascicolo __________.__________.__________) la Delegazione è risultata soccombente. E siccome __________ __________ si è dovuto rivolgere a un avvocato per la stesura del ricorso, giustificata appare anche l'attribuzione di ripetibili (art. 54b LAC). La decisione impugnata, su questo punto, merita dunque conferma.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ un'adeguata indennità per ripetibili. Per quanto attiene all'appello presentato dalla Delegazione tutoria, date le particolarità del caso si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese. Essa rifonderà nondimeno a __________ __________ un'indennità per ripetibili che tiene conto dell'impegno profuso nella stesura delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri dell'appello di __________ __________, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà __________ __________ __________ fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello della Delegazione tutoria di __________ -__________ è respinto.

                                   4.   Non si prelevano tasse né spese. La Delegazione tutoria di __________ -__________ rifonderà a __________ __________ fr. 200.– per ripetibili di appello.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________ (__________);

                                         __________ __________, __________ -__________;

                                         – Delegazione tutoria di __________ -__________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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