Incarto n. 11.1998.00135
Lugano 12 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanze del 29 luglio e del 27 novembre 1997 da
__________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),
rispettivamente con istanza dell'11 febbraio 1998 da __________ __________ nei confronti di __________ __________ -__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 settembre 1998 presentato da __________ __________ -__________ contro il decreto cautelare emesso il 28 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 25 settembre 1998 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ __________ (1957) si sono sposati il __________ __________ 1987 a __________, dove si sono stabiliti e dove il __________ __________ 1990 è nato il figlio __________. Nel febbraio del 1995 il marito è entrato alle dipendenze della __________ __________ __________ a __________ come __________ __________, divenendo responsabile dei centri nazionali sanitari di confine. La moglie lavora a tempo parziale, come segretaria, presso la __________ __________ a __________. Il 14 dicembre 1996, intenzionati a separarsi, i coniugi hanno sottoscritto una convenzione privata in cui il marito si impegnava, tra l'altro, a versare dal 1° gennaio 1997 un contributo mensile indicizzato di fr. 1600.– per la moglie e di fr. 1220.– per il figlio, non compreso l'assegno familiare. I coniugi si sono separati il 18 dicembre 1996.
B. Il 29 maggio 1997 __________ ha dato le dimissioni dalla __________ __________ __________ e il 26 giugno successivo si è domiciliato a __________ __________. L'indomani egli ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il 1° settembre 1997 ha cominciato a lavorare come __________ presso la casa __________ __________ del Consorzio intercomunale __________ __________ a __________. Il 29 luglio 1997 __________ __________ -__________ si è rivolta al Pretore per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, cui il marito ha dichiarato di opporsi il 4 agosto 1997. In seguito, il 27 novembre 1997, essa si è nuovamente rivolta al Pretore, chiedendo che il marito fosse tenuto a versarle una provvigione ad litem di fr. 20 600.– “per il patrocinio finora ricevuto e per le esigenze di causa future”. Alla discussione del-l'11 febbraio 1998 __________ __________ ha avversato l'istanza e ha chiesto che in via provvisionale i contributi mensili fissati nella nota convenzione del 14 dicembre 1996 fossero ridotti a fr. 500.– per la moglie, rispettivamente a fr. 800.– per il figlio a titolo re-troattivo dal 1° settembre 1997. __________ __________ -__________ si è opposta alla domanda. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4 marzo 1998.
C. Terminata l'istruttoria cautelare, nel proprio memoriale conclusivo del 14 luglio 1998 __________ __________ ha ribadito le sue domande. Con memoriale conclusivo del 15 luglio 1998 __________ __________ -__________ ha ridotto a fr. 7860.– la richiesta di provvigione ad litem, sollecitando per il resto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, e si è opposta a ogni riduzione dei contributi alimentari. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo il
28 agosto 1998, il Pretore ha respinto sia l'istanza di provvigione ad litem sia la domanda di assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico di __________ __________ -__________, con obbligo di rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili. Il Pretore ha parzialmente accolto invece la domanda provvisionale del marito, nel senso che ha ridotto il contributo mensile per la moglie e il figlio a fr. 980.– ognuno fino al 31 marzo 1999, rispettivamente a fr. 1180.– per la moglie e a fr. 980.– per il figlio (non compreso l'assegno familiare) dopo il
1° aprile 1999. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 600.– sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________ -__________, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 10 settembre 1998 nel quale chiede che, in riforma del decreto impugnato, le sia accordata la provvigione ad litem di fr. 20 600.– e l'assistenza giudiziaria per quanto non coperto dalla provvigione, come pure che il contributo mensile di
fr. 3000.– complessivi per sé e il figlio pattuito nella convenzione del 14 dicembre 1996 sia confermato. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 1998 __________ __________ propone di respingere entrambe le domande e con appello adesivo chiede un'ulteriore riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 980.– mensili e di quello per il figlio a fr. 797.– mensili dall'11 febbraio 1998. __________ __________ -__________ ha postulato il rigetto dell'appello adesivo.
E. In esito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti il 7 settembre 2000 un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. Le parti sono rimaste silenti.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
1. Ai processi di divorzio che all'entrata in vigore della riforma legislativa (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le misure provvisionali decretate del giudice durante una causa di stato sono disciplinate, nel nuovo diritto, dall'art. 137 CC. Esse sono trattate con la procedura degli art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Pendente causa di separazione o di divorzio, le richieste di provvigione ad litem sono decise a loro volta come misure provvisionali (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC). Tempestivo, l'appello principale è pertanto ricevibile.
2. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, introdotta una causa di stato, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. I contributi di mantenimento possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC). Come nel vecchio diritto, l'ammontare di tali contributi si calcola, in sede provvisionale, sul riparto dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, op. cit., n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 37; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/ Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210). Come nel vecchio diritto, inoltre, i contributi di mantenimento provvisionali possono sempre essere modificati, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze rispetto al momento della decisione, sia quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 15 segg. ad art. 137 CC).
3. Nella fattispecie il Pretore ha accertato il guadagno del marito in fr. 6285.– netti mensili e quello della moglie in fr. 2630.–, per un totale di fr. 8915.–. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3598.– mensili fino al 31 marzo 1999 e in
fr. 3198.– dopo di allora, quello della moglie in fr. 2883.– mensili e quello medio in denaro del figlio in fr. 980.–. Dedotto l'insieme dei fabbisogni dal totale dei redditi, è risultata un'eccedenza mensile di fr. 1454.– fino al 31 marzo 1999 e di fr. 1854.– dopo di allora. Donde un contributo per la moglie di fr. 980.– mensili fino al 31 marzo 1999 e di fr. 1180.– in seguito, rispettivamente un contributo per il figlio di fr. 980.–, e la conseguente riduzione degli importi fissati originariamente dai coniugi nella predetta convenzione del 14 dicembre 1996.
4. Litigiose sono anzitutto le entrate della moglie. Il Pretore è giunto al reddito medio di fr. 2630.– mensili sommando il guadagno da attività lucrativa a tempo parziale da lei conseguito presso la __________ __________ (in media fr. 1623.– mensili nel 1995, fr. 1702.– nel 1996, fr. 1336.– nel 1997, fr. 1386.– nei primi tre mesi del 1998) a redditi di altra fonte, non nota, per una media di circa fr. 1300.– mensili. Da qui il totale di fr. 2630.– mensili. L'interessata contesta quest'ultima cifra. Essa non nega gli introiti né la mancanza di qualsiasi dato sulla loro origine (10 accrediti a lei pervenuti su un conto di risparmio fra il 5 marzo e il 23 dicembre 1997, per complessivi fr. 15 860.–, oltre un accredito di fr. 1000.– il 29 gennaio 1998). Sostiene però che il marito non ha mai messo in dubbio il di lei reddito, né ha mai chiesto l'assunzione di prove al riguardo, né tanto meno il Pretore le ha mai domandato ragguagli, violando il principio inquisitorio e negandole il diritto d'essere sentita. Si fosse approfondita la questione – essa continua – il denaro sarebbe risultato provenire dai suoi genitori, non a titolo di reddito, bensì come donazione di sostanza elargita per consentire a lei e al figlio un tenore di vita adeguato. Per di più –soggiunge – il Pretore ha ridotto i contributi originariamente pattuiti senza accertare che il reddito del marito sia diminuito in misura apprezzabile e, soprattutto, senza verificare che l'eventuale diminuzione di reddito sia estranea alla volontà del debitore.
5. Contrariamente a quanto l'interessata pretende, non è vero che il marito non abbia mai contestato il di lei reddito. Già nella sua opposizione alla domanda di assistenza giudiziaria, del 4 agosto 1997 (lettera nel fascicolo “istanza AG convenuta”), egli sosteneva infatti che la moglie “dispone, come ha sempre disposto, di ulteriori entrate” oltre al provento del lavoro dichiarato nel questionario per l'ottenimento dell'assistenza (doc. 10). Alla discussione dell'11 febbraio 1998 sull'istanza di provvigione ad litem egli ha poi ribadito l'argomento, chiedendo che la moglie fosse tenuta a documentare compiutamente la sua situazione economica (act. II: verbale, pag. 2 a metà e 3). Chiamata dal Pretore a produrre ogni attestazione inerente ai suoi redditi e alla sua sostanza (act. III: ordinanza sulle prove, pag. 2), l'interessata ha esibito gli estratti di un suo conto n. __________-__________.__________ presso la __________ a __________, dai quali si evincono appunto gli accrediti constatati dal Pretore (doc. 42 a 47). Che a quel momento il marito avesse reso sufficientemente verosimili altre entrate, in aggiunta a quelle dichiarate dalla moglie nel questionario per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, è indubbio. Incombeva all'interessata, pertanto, rendere verosimile che non tutti i bonifici pervenuti sul suo conto bancario andavano considerati come reddito. Essa ammette però di non avere speso una parola in proposito, nemmeno nel memoriale conclusivo (appello, pag. 4 in fondo). Non può quindi seriamente lamentare una disattenzione del suo diritto di esprimersi.
6. Nella misura in cui rimprovera al Pretore di avere disatteso il principio inquisitorio, l'appellante non solleva una censura destinata a miglior sorte. A prescindere dal fatto che il principio inquisitorio non esonera una parte dal sostanziare le proprie allegazioni (DTF 123 III 329 in fondo), è appena il caso di ricordare che il diritto federale non ha mai imposto l'applicazione del principio inquisitorio in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi (SJ 1996 pag. 451 consid. 2a). Tanto meno un simile obbligo è stato introdotto dal diritto cantonale o dal nuovo diritto del divorzio. Né giova all'appellante invocare il principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, cui per altro il Pretore ha fatto capo accertando d'ufficio il fabbisogno medio in denaro del figlio in fr. 980.– mensili più l'assegno familiare (decreto, pag. 7 in alto). Invano si cercherebbe di capire perché tale cifra dovrebbe essere aumentata oltre le esigenze effettive del ragazzo. Quanto dell'art. 191 CPC, che abilita il giudice a sollecitare l'indicazione di altre prove, tale norma ha carattere eccezionale e non è stata promulgata per rimediare alla negligenza delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 191). Inconferente è infine il richiamo all'art. 8 CC, che nemmeno è direttamente applicabile nel caso di un giudizio di mera verosimiglianza (DTF 118 II 376 consid. 3) e che in ogni modo non è stato trascurato, l'istante non essendo stata per nulla impedita di far valere mezzi di azione o di difesa.
7. Quanto alla criticata carenza di motivazione, il decreto impugnato non denota sicuramente un vizio del genere. Sotto il profilo dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC basta in effetti che una parte soccombente possa rendersi conto dei motivi per cui il giudice ha deciso in un senso piuttosto che in un altro, in modo da capire perché le sue argomentazioni non sono state condivise e valutare con conoscenza di causa se deferire il litigio all'autorità superiore. Il vecchio art. 4 Cost. non poneva del resto requisiti più severi, tanto meno nel caso di giudizi meramente sommari (in proposito: SJ 1996 pag. 368 consid. c con numerosi richiami di giurisprudenza; DTF 122 IV 14 consid. 2c, 121 I 57 consid. 2c; v. anche DTF 119 Ia 269 consid. 4d). In concreto il Pretore ha sufficientemente esposto le ragioni che lo hanno indotto a considerare come reddito le somme pervenute all'interessata sul noto conto bancario (pag. 5 in basso e 6 in alto). Un'altra questione è sapere se tale ragionamento resista alla critica. Tale questione (esaminata in appresso) riguarda però il merito, non la forma. Una carenza di motivazione è pertanto fuori argomento.
8. L'appellante principale assume, come detto, che il reddito di altra fonte computato dal Pretore nelle di lei entrate consta in realtà di donazioni ricevute dai genitori, liberalità che non possono essere considerate ai fini dei contributi alimentari. Addotta per la prima volta in appello, però, tale giustificazione si fonda sulle sole asserzioni dell'interessata (“La signora __________ [...] afferma che quei versamenti sono dei genitori”: memoriale, pag. 6). Agli atti non figura un solo documento che renda verosimile una tesi del genere. La semplice circostanza che “non si tratta di versamenti ricorrenti e di importo più o meno analogo” (appello, pag. 5 in alto) non basta, con ogni evidenza, a disconoscere la natura di reddito. Il marito ha reso verosimili gli accrediti. Incombeva perciò all'istante, qualora intendesse far valere che tali bonifici non costituiscono reddito, renderne verosimile la particolare causale. Sull'onere di allegazione non è del resto il caso di tornare.
9. Sostiene l'appellante che, comunque sia, il Pretore non ha verificato i presupposti per una modifica dei contributi alimentari stipulati il 14 dicembre 1996. A suo avviso, in effetti, il primo giudice ha omesso di accertare tanto una sostanziale modifica delle entrate coniugali quanto un'assenza di colpa da parte del marito nella riduzione del proprio guadagno (memoriale, pag. 6 in fondo). Ora, per quel che è della prima doglianza, l'interessata dimentica manifestamente che il reddito a lei imputato – come si è visto a ragione – dal Pretore, ovvero la media di fr. 1300.– mensili, configura un palese mutamento per rapporto alla situazione originaria. Essa non pretende del resto che, per avventura, tale reddito fosse già stato considerato dai coniugi al momento di firmare la convenzione. Per quanto riguarda la seconda censura, il Pretore ha spiegato con chiarezza che il marito non ha ridotto colposamente il proprio reddito per il solo fatto di essersi trasferito nel Ticino, dove esercita un'attività analoga (ancorché meno retribuita) rispetto a quella svolta fino al 31 agosto 1997 nel Canton Berna. Non una qualsiasi diminuzione di reddito, in altri termini, giustifica secondo il Pretore di far capo alla teoria del reddito potenziale (decreto, pag. 3). L'appellante, da parte sua, continua a insistere sulla sola diminuzione del reddito (nemmeno quantificata), ma non si confronta per nulla con l'argomentazione del Pretore. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
10. Il Pretore ha negato all'istante sia la postulata provvigione di causa sia il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che l'interessata possiede un'automobile inutilmente dispendiosa per le sue esigenze, che essa dispone di denaro liquido per complessivi fr. 8895.50 e che il suo patrocinatore ha già incassato fr. 5000.– a titolo di anticipo. Essa non può dunque ritenersi versare in gravi ristrettezze (decreto, pag. 8 in basso e 9 in alto). L'appellante obietta che il Pretore non ha compiuto alcuna indagine sul valore dell'automobile (una __________ “__________ __________ ” del 1993), a lei necessaria per recarsi al lavoro e per rendere servizio ai genitori, e che essa deve sopportare notevoli costi legali per corrispondere con un patrocinatore “non al suo (di lei) domicilio a dipendenza del fatto che il marito ha voluto sottrarsi alla giurisdizione del precedente domicilio comune” (appello, pag. 9 in fondo).
11. Come la stessa appellante riconosce a giusto titolo, il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere conferito solo al coniuge che non ha i mezzi per far fronte a una causa di stato e che non può ottenere dall'altro coniuge un'adeguata provvigione ad litem (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 e 15a ad art. 163 CC, n. 38 ad art. 159 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC). I costi di una separazione o di un divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria. In concreto l'interessata possiede, oltre alla citata automobile, fondi liquidi per almeno fr. 8895.50, ciò ch'essa non contesta. Inoltre il suo avvocato ha già riscosso un congruo anticipo di fr. 5000.– sull'onorario (doc. 55). Anche senza vendere l'automobile, per ora essa appare quindi in grado di provvedere alla causa con le proprie risorse, ciò che esclude d'acchito tanto una provvigione ad litem quanto – a maggior ragione – il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Quanto al fatto ch'essa abbia bisogno di un'automobile per spostarsi all'interno della città di Berna, notoriamente provvista di efficienti mezzi pubblici, l'asserto appare inverosimile. Né l'esigenza di rendere servizio ai genitori può essere posta a carico dell'unione coniugale. Per il resto la causa di stato non sembra preannunciarsi particolarmente complessa, mentre la distanza a cui si trova il patrocinatore non comporta sicuramente pesanti spese postali o telefoniche. Ne segue che, pure su questo punto, il decreto del Pretore merita conferma.
II. Sull'appello adesivo
12. L'applicazione del nuovo diritto del divorzio alle cause pendenti (sopra, consid. 1) fa sì che dal 1° gennaio 2000 i processi in corso siano retti anche delle nuove disposizioni di procedura (art. 515a cpv. 1 CPC). E a norma dell'art. 419c cpv. 4 CPC l'appello adesivo è ormai escluso in materia provvisionale. Il ricorso del marito deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
13. Rimane da giudicare sugli oneri e le ripetibili dell'appello adesivo. In linea di principio, per vero, spese e ripetibili seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato però che l'inammissibilità del gravame non è imputabile all'interessato, il quale ha fatto legittimo uso di un suo diritto d'impugnazione, soccorrono “giusti motivi” a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC per trattare l'appello alla medesima stregua di un ricorso divenuto senza interesse. Occorre valutare pertanto, a un sommario esame, quale sarebbe stata la parvenza di buon diritto insita nel gravame ove quest'ultimo fosse stato vagliato nel merito (art. 72 PC per analogia; DTF 118 Ia 494 consid. 4a, 123 II 288 consid. 5).
14. L'appello adesivo verteva su due questioni: il fabbisogno in denaro del figlio e le spese di trasferta riconosciute dal primo giudice nel fabbisogno minimo del marito. Per quanto attiene al figlio, già si è accennato che il Pretore ha valutato il fabbisogno medio del ragazzo in fr. 980.– mensili più l'assegno familiare (sopra, consid. 6). L'appellante adesivo ritiene che, prevedendo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo un fabbisogno di fr. 980.– senza assegno familiare, sia ingiustificato attribuire al figlio anche l'assegno percepito dalla madre. L'argomentazione sarebbe verosimilmente apparsa infondata. Le citate raccomandazioni, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedevano nell'edizione 1996, per un ragazzo di 10 anni, un fabbisogno medio in denaro di fr. 980.–, oltre fr. 300.– per cura e educazione prestati in natura dal genitore affidatario. Nella fattispecie la madre del ragazzo lavora a metà tempo. In natura essa non può quindi assicurare più della metà del tempo necessario per la cura e l'educazione. Ciò fa lievitare a fr. 1130.– mensili il fabbisogno in denaro del figlio. Per di più, in concreto le entrate coniugali (fr. 8915.– mensili) sono assai superiori alla fascia di reddito cui si rapportano le note raccomandazioni (attorno ai fr. 7000.– mensili: si veda l'esempio, adeguato al rincaro, a pag. 11 dell'edizione 1988). Fissando il fabbisogno in denaro a fr. 980.– più l'assegno familiare il primo giudice ha quindi fatto un uso corretto del suo potere di apprezzamento.
15. Per quanto concerne gli oneri di trasferta, il Pretore ha ritenuto eccessiva la distanza fra il luogo di lavoro (__________) e il domicilio dell'appellante adesivo (____________________). Nel fabbisogno minimo del marito il primo giudice ha quindi inserito fr. 450.– mensili per le spese di viaggio sostenute fino alla prossima scadenza del contratto di locazione, dopo di che egli ha invitato l'interessato a trovare un alloggio nei pressi di __________ e ha ridotto le spese di trasferta a fr. 50.– mensili (lo stesso importo riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie). L'appellante adesivo obietta che la moglie non ha mai contestato le spese di trasferta da egli allegate (fr. 500.– mensili), sicché l'indennità gli deve essere riconosciuta per intero. La rivendicazione sarebbe stata senza dubbio respinta. Dagli atti risulta invero che, contrariamente a quanto l'appellante adesivo asserisce, la moglie ha criticato siccome eccessive le spese di trasferta già all'udienza dell'11 febbraio 1998 (act. II: verbale, pag. 4 in alto) e poi ancora nel memoriale conclusivo (pag. 5 in basso e 7 in alto). Oltre a ciò, in presenza di un ragazzo minorenne, il Pretore poteva senz'altro ridurre d'ufficio, in virtù del principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione, oneri eccessivi esposti da un genitore nel proprio fabbisogno. Quanto alle spese per l'esercizio del diritto di visita, gioverà ricordare che l'appellante adesivo si è già visto riconoscere un'indennità di fr. 130.– mensili (decreto impugnato, pag. 5 in alto). Il giudizio del Pretore, su questo punto, sarebbe quindi sfuggito a ogni critica.
III. Sulle spese e le ripetibili
16. Spese e ripetibili dell'appello principale, adeguate all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Identico principio si giustifica di applicare, dopo quanto si è visto, anche all'appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. L'appello adesivo è irricevibile.
4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
5. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria