Incarto n. 11.98.00114
Lugano, 7 febbraio 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __.__.______ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 10 marzo 1998 da
__________ __________ & __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)
__________ __________ ____________________, __________
__________ __________, __________ (__________)
Comunione ereditaria fu __________ __________ composta di:
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, __________ (__________)
__________ __________, __________ -__________ (__________)
__________ __________, __________ -__________ (__________)
__________. __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ (__________) e
__________ __________ __________, __________ (__________)
(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
Comune di __________ __________
(rappresentato dal Municipio), nel frattempo dimesso dalla lite, e
Stato del CANTONE TICINO
(rappresentato dal presidente del Consiglio di Stato);
giudicando ora sul decreto cautelare emanato dal Pretore il 23 luglio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 luglio 1998 presentato da __________ __________, dalla Comunione ereditaria fu __________ __________, da __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 23 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 marzo 1993 la ditta __________ __________ __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 460 000.– con interessi al 7% dallo stesso 29 marzo 1993 collettivamente su tutte le proprietà per piani formanti la "Residenza __________ " di __________ __________ (particella n. __________ RFP). La proprietà per piani n. 1 apparteneva ad __________ __________, la n. __________a __________ __________, la n. __________ a __________ __________ __________, la n. __________a __________ __________, la n. __________a __________ e __________ __________, la n. __________a __________ e __________ __________, la n. __________a __________ e __________ __________, la n. __________a __________ __________ e __________ __________ __________. Tutte le altre proprietà per piani (n. ____________________) appartenevano alla __________ __________ __________ in moratoria concordataria. Il Pretore ha accolto l'istanza senza contraddittorio il 2 aprile 1993 e l'ufficiale del registro fondiario ha eseguito l'iscrizione provvisoria il 5 aprile successivo.
B. Dopo una lunga sospensione della procedura dovuta a trattative fra le parti, il contraddittorio sull'iscrizione provvisoria ha avuto luogo il 13 novembre 1997 ed è continuato il 2 dicembre 1997. Statuendo l'11 dicembre 1997, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria, ma ha suddiviso l'aggravio dell'ipoteca legale proporzionalmente sulle singole proprietà per piani – eccettuate la n. __________e la n. __________, sulle quali la ditta aveva rinunciato ad avanzare diritti – in base a una chiave di riparto che la ditta medesima aveva proposto al contraddittorio, per un valore complessivo di fr. 446 427.95 oltre interessi al 7% dal 29 marzo 1993. Con decisione del 17 dicembre 1997 l'ufficiale del registro fondiario ha rifiutato di dar seguito al decreto, comunicando che l'iscrizione provvisoria iscritta senza contraddittorio era stata cancellata nel frattempo, il 26 giugno 1997, su richiesta dell'Ufficio dei fallimenti di __________ "a seguito di aggiudicazione", ciò che rendeva impossibile l'esecuzione dell'ordine.
__________
D. All'udienza del 22 aprile 1998, indetta per la discussione della domanda cautelare, il Comune di __________ __________ ha fatto atto di acquiescenza ed è stato dimesso dalla lite. __________ __________, la comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno dichiarato di non opporsi alla reinscrizione dell'ipoteca legale, purché l'aggravio fosse suddiviso sulle singole proprietà per piani come prevedeva il decreto pretorile dell'11 dicembre 1997. __________ __________ e __________ __________ hanno postulato invece il rigetto dell'istanza. Lo Stato del Cantone Ticino ha rinunciato a costituirsi in giudizio. Il Pretore, giudicando il 23 luglio 1998, ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario la reinscrizione in via provvisoria, sulle citate proprietà per piani, dell'ipoteca legale collettiva cancellata il 26 giugno 1997. Il giudizio sugli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 600.–, è stato rinviato al merito.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________, la comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ sono insorti con un appello del 30 luglio 1998 nel quale chiedono che l'ammontare dell'ipoteca legale collettiva gravante le loro proprietà per piani sia suddiviso come stabiliva il decreto cautelare dell'11 dicembre 1997, ossia:
– fr. 31 689.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __________ (15/1000) di __________ __________;
– fr. 29 564.30 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __________ (10/1000) di __________ __________ e della comunione ereditaria fu __________ __________;
– fr. 28 971.70 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __________ (10/1000) di __________ e __________ __________ -__________;
– fr. 45 139.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __________ (13/1000) di __________ __________ e __________ __________ __________.
Nelle sue osservazioni del 31 agosto 1998 la ditta __________ __________ __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato. __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e lo Stato del Cantone Ticino non hanno formulato osservazioni. Il 10 settembre 1998 gli appellanti hanno postulato la sospensione della procedura in vista di nuove trattative, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario avendo respinto nel frattempo, con decisione del 1° settembre 1998, il ricorso della ditta attrice contro la decisione presa dall'ufficiale il 17 dicembre 1997. La causa è rimasta ferma così dal 21 settembre 1998 al 16 settembre 1999, quando è stata riassunta su richiesta della __________ __________ __________ __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. La rettifica nel registro fondiario di iscrizioni e annotazioni – rispettivamente di cancellazioni – inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite "per isvista" (art. 98 cpv. 1 RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione o l'annotazione – rispettivamente la cancellazione – non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La possibilità dell'art. 977 CC decade, in ogni modo, ove un terzo acquisti l'immobile facendo assegnamento in buona fede sul contenuto del registro, quand'anche lo strumento di pubblicità fondiaria vigente nel Cantone non abbia la forza giuridica positiva del registro fondiario previsto dal diritto federale. In quest'ultima eventualità rimane solo l'azione dell'art. 975 CC, la quale è data però solo per contestare iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (DTF 123 III 350 consid. 2).
2. Nella fattispecie l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ ha invitato il 9 giugno 1997 l'ufficiale del registro fondiario a cancellare – tra l'altro – l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva gravante le proprietà per piani n. __________ (acquistata all'asta da __________ __________: doc. M1), __________e __________ (acquistate all'asta da __________ __________: doc. M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8), già appartenenti alla __________ __________ __________. La richiesta, pervenuta all'ufficiale del registro il 26 giugno 1997, è stata eseguita il giorno stesso. Fraintendendo la locuzione "da cancellarsi totalmente" riferita, nelle otto richieste dell'Ufficio dei fallimenti, alle singole proprietà per piani, l'ufficiale del registro ha radiato totalmente però l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale non solo dalle proprietà n. __________bensì da tutte le proprietà per piani formanti la particella n. __________ RFP (doc. I), comprese quelle estranee alla liquidazione fallimentare della __________ __________ __________. Ora, non fa dubbio che nessuna richiesta di cancellazione a tale proposito è mai stata inviata all'ufficiale (doc. L). La radiazione dell'iscrizione provvisoria dalle proprietà per piani n. __________ è avvenuta quindi senza titolo, per mera inavvertenza. A identica conclusione è giunta, del resto, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario nella sua decisione del 1° settembre 1998 (consid. B).
3. Nelle circostanze descritte una rettifica del registro fondiario poteva avvenire solo seguendo la via dell'art. 977 CC. Quando la ditta attrice è venuta a conoscenza della cancellazione, il Pretore avendole comunicato la decisione presa il 17 dicembre 1997 dall'ufficiale del registro (doc. G; petizione, pag. 4 in alto, fatto non contestato), i titolari delle proprietà per piani n. __________ non erano infatti mutati rispetto al momento dell'iscrizione provvisoria decretata inaudita parte (doc. O1, O2, O3, O4, O5, O6 e O7). L'azione dell'art. 975 CC non entrava perciò in linea di conto. Quanto all'art. 977 CC, esso va interpretato alla luce dell'art. 98 RRF, che prospetta due possibilità: oppure l'ufficiale del registro constata immediatamente l'inavvertenza e la rettifica "senz'altro" (art. 98 cpv. 2 RRF), oppure egli ravvisa l'inavvertenza solo in un secondo tempo, "dopo che gl'interessati o dei terzi abbiano avuto notizia dell'iscrizione inesatta". In quest'ultimo caso egli deve avvertire gli interessati, "chiedendo loro di consentire per iscritto alla rettificazione e procedere a quest'ultima tostoché sia in possesso del consenso di tutti" (art. 98 cpv. 3 RRF). Se uno degli interessati rifiuta il consenso, l'ufficiale deve chiedere al giudice competente di ordinare la rettificazione (art. 98 cpv. 4 RRF). L'intervento del giudice avviene allora nel quadro di una procedura amministrativa avente per oggetto la rettifica di un errore dovuto a svista dell'ufficiale (DTF 117 II 45 consid. 5). Se l'ufficiale, benché sollecitato, non agisce, ogni interessato può adire l'autorità di vigilanza con ricorso per denegata o ritardata giustizia a norma dell'art. 104 cpv. 2 RRF (DTF 117 II 46 consid. 6).
4. In concreto la ditta attrice ha già seguito la via amministrativa quando ha impugnato la decisione con cui l'ufficiale rifiutava di dar seguito al decreto pretorile del 17 dicembre 1997 (doc. N). In quella circostanza, tuttavia, si trattava di sapere se il rifiuto dell'ufficiale fosse debito o indebito, non se la cancellazione dell'iscrizione provvisoria fosse stata eseguita a ragione o a torto. E siccome – legittima o illegittima – la radiazione era oggettivamente avvenuta, a ragione l'ufficiale si riteneva nell'impossibilità di ottemperare a quanto gli ordinava il Pretore. Per rettificare la cancellazione dovuta a disattenzione occorreva seguire la via, amministrativa anch'essa, dell'art. 977 CC. Accortosi della svista – al più tardi – il 23 dicembre 1997 (doc. I), in ossequio all'art. 98 cpv. 3 RRF l'ufficiale avrebbe dovuto chiedere di propria iniziativa ai titolari delle proprietà per piani n__________e __________il consenso scritto alla rettifica del registro. Incontrando opposizione da parte dell'uno o dell'altro, gli incombeva di rivolgersi al giudice e di provocare una decisione. Ciò che egli non ha fatto, violando il diritto federale. Resta la circostanza che, comunque sia, l'azione di rettifica promossa dalla ditta attrice sulla scorta dell'art. 975 CC era improponibile. Già per questo motivo il Pretore avrebbe dovuto respingere la domanda cautelare contestuale alla petizione, uno dei requisiti cumulativi che presiedono all'emanazione di misure provvisionali essendo la parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito (fumus boni iuris: Rep. 1988 pag. 351 consid. 1; Schmid in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 15 ad art. 961 CC con rinvii). Parvenza che, nel caso in rassegna, faceva palese difetto.
5. Si aggiunga, per abbondanza, che nel caso in oggetto la reinscrizione cautelare ordinata dal Pretore non si sarebbe giustificata nemmeno se l'azione dell'art. 975 CC fosse stata esperibile. Il primo giudice ha disposto la reinscrizione provvisoria, in effetti, allo scopo di evitare che terzi in buona fede facessero affidamento sull'inesatto contenuto del registro fondiario. Se non che, come la stessa attrice riconosce (petizione, pag. 8 in basso), gli estratti del registro "pegni e pignoramenti immobiliari" rilasciati dall'ufficiale in relazione alle proprietà per piani n. __________ e __________recano la dicitura seguente (doc. P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7):
Richiesta figurante nel giornale ma non ancora iscritta nel libro mastro (art. 105 cpv. 4 lett. a RRF):
iscr. numero __________/__________del ____________________ 1997, conferma in via provvisoria di ipoteche legali degli artigiani; sentenza 11 dicembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3. La richiesta di annotazione è stata respinta con avviso di rigetto del 17 dicembre 1997, contro il quale è pendente ricorso.
Al momento in cui ha il Pretore ha emesso il decreto impugnato l'autorità di vigilanza sul registro fondiario non aveva ancora statuito sul ricorso della ditta attrice. Qualsiasi terzo di buona fede sarebbe dunque venuto a sapere, consultando il registro "pegni e pignoramenti immobiliari", che un litigio sussisteva sulla mancata iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani. Annotare ulteriormente, in tali condizioni, il diritto controverso non appariva più indispensabile, quanto meno finché l'autorità di vigilanza sul registro fondiario non avesse respinto il ricorso (l'avesse accolto, il problema sarebbe stato superato).
6. Se ne conclude che il decreto in questione andrebbe riformato, di per sé, nel senso di respingere l'istanza cautelare. Il fatto è che la decisione del Pretore è impugnata dai soli appellanti, i quali per di più si limitano a chiederne la modifica nel senso di scorporare le loro proprietà per piani dall'ipoteca collettiva, gravandoli singolarmente. Non dovendosi il giudice sospingere oltre le richieste delle parti, se non in processi disciplinati dal principio inquisitorio (ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie), l'appello dev'essere accolto nei limiti delle domande. Il decreto in questione va modificato così nel senso di sottrarre le proprietà per piani degli appellanti dall'ipoteca collettiva e di gravarli distintamente nella misura riconosciuta dagli appellanti medesimi. Ove i titolari delle proprietà tuttora vincolate dall'ipoteca collettiva dovessero ritenere esagerato il limite ipotecario di fr. 460 000.– per quanto si riferisce ai soli loro fondi, potranno postularne la riduzione davanti al Pretore, un decreto cautelare potendo sempre essere adattato ad apprezzabili cambiamenti di circostanze.
7. Gli oneri del giudizio odierno vanno addebitati alla ditta istante (art. 148 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere l'appello e che dovrà rifondere agli appellanti un'equa indennità per ripetibili. __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e lo Stato del Cantone Ticino non hanno invece formulato osservazioni. Non possono dunque essere considerati soccombenti (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto alle spese e ripetibili di prima sede, il Pretore ne ha rinviato l'attribuzione al merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare però che nell'ambito di una procedura intesa all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori tale modo di procedere non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148; I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. c. I, consid. 5c). Mal si comprende perché ciò dovrebbe essere lecito in una procedura volta alla reinscrizione provvisoria di un'ipoteca analoga nel quadro di un'azione di rettifica. Sia come sia, il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado non è oggetto di appello. Non soccorrono quindi i presupposti perché questa Camera intervenga al riguardo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1. L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che:
a) L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC), fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva nella causa __________.__________.__________pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a favore della ditta __________ __________ ____________________ __________, __________, per la somma di fr. 460 000.– con interessi al 7% dal 29 marzo 1993 collettivamente sui seguenti beni:
– proprietà per piani n. __, pari a 15/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________, appartenente ad __________ __________, __________;
– proprietà per piani n. ____________________pari a 7/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________, appartenente a __________ __________ __________, __________;
– proprietà per piani n. __, pari a 11/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________e, appartenente a __________ __________, __________.
b) L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato inoltre a iscrivere in via provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC), fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva nella causa __________.__________.__________ pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, le seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori a favore della ditta __________ __________ ____________________ __________, __________:
– ipoteca legale per la somma di fr. 31 689.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __, pari a 15/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________e, appartenente a __________ __________, __________;
– ipoteca legale per la somma di fr. 29 564.30 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __, pari a 10/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________, appartenente in ragione di metà ciascuno a __________ __________, __________ (__________), e alla comunione ereditaria fu __________ __________, già in __________ (__________), composta di __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________;
– ipoteca legale per la somma di fr. 28 971.70 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __________, pari a 10/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________, appartenente in ragione di metà ciascuno a __________ __________ e __________ __________, __________ -__________ (__________);
– ipoteca legale per la somma di fr. 45 139.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani n. __________, pari a 13/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________, appartenente in ragione di metà ciascuno a __________ __________ __________ e __________ __________ __________, __________ (__________).
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti a carico della ditta __________ __________ ____________________ __________, che rifonderà agli appellanti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________ __________, __________;
– presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Ufficio dei registri del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario