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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2000 11.1998.109

3 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,881 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1998.00109

Lugano 3 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (contestazione di risoluzioni sociali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 24 febbraio 1998 da

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (già patrocinati dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro  

Partito __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

giudicando ora sul decreto del 24 giugno 1998 con cui il Pretore ha respinto due istanze cautelari presentate dagli attori il 24 febbraio e 25 marzo 1998;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 luglio 1998 presentato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 24 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono membri del Partito __________ __________ __________o, associazione nel senso dell'art. 60 CC. Alla riunione del comitato cantonale del 13 novembre 1997 i presenti hanno deciso di accettare le dimissioni di __________ __________ dalla segreteria, di sciogliere la medesima, di nominare provvisoriamente __________ __________ presidente ad interim del partito, di sciogliere le sezioni cantonali e di sospendere le pubblicazioni del giornale di partito __________ __________.

                                  B.   Il 24 febbraio 1998 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ Mondini hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di dichiarare nulle le risoluzioni prese dal comitato cantonale il 13 novembre 1997. In via cautelare essi hanno instato perché fosse ordinato a __________ __________ di astenersi da ogni atto di competenza nel comitato cantonale e nella segreteria, in particolare dal convocare il congresso, e perché fosse nominato un amministratore per le gestioni della casella postale __________di __________, del conto corrente postale __________-__________-__________e per il tesseramento e la convocazione del congresso. Alla discussione cautelare del 16 marzo 1998 le parti hanno tentato un accordo, che è stato accettato immediatamente dagli istanti, ma che è stato respinto il 24 marzo successivo dai convenuti.

                                  C.   Il 25 marzo 1998 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno presentato una nuova istanza cautelare per ottenere che fosse ingiunto a __________ __________ di annullare la convocazione per il congresso del partito previsto per il 5 aprile 1998, come pure che fossero bloccati la casella postale n. __________di __________ e il conto corrente postale dell'associazione. All'udienza dell'8 aprile 1998, indetta per proseguire il contraddittorio del 16 marzo 1998 e per discutere la domanda del 25 marzo 1998, gli istanti hanno rinunciato a insistere perché fosse vietato a __________ __________ di convocare il congresso, mentre hanno mantenuto le altre domande. I convenuti si sono opposti alle istanze.

                                  D.   Con decreto cautelare del 14 maggio 1998, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha respinto entrambe le istanze. Un appello presentato il 25 maggio 1998 da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il predetto giudizio è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 maggio 1998 (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Alla discussione finale del 23 giugno 1998 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Statuendo il 24 giugno 1998, il Pretore ha respinto le istanze cautelari. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 650.– complessivi per ripetibili.

                                  F.   Contro il predetto decreto __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello dell'8 luglio 1998 in cui postulano la riforma del decreto impugnato nel senso di ordinare il blocco della casella postale __________di __________ e del conto corrente postale __________-__________-__________nominando un'amministrazione per la gestione della casella postale, del conto corrente postale, per il tesseramento e la convocazione del congresso. In via subordinata essi chiedono che le spese e le ripetibili di prima sede siano poste a carico dei convenuti o, se non altro, che l'attribuzione degli oneri processuali sia rinviata al merito. Nelle loro osservazioni del 4 agosto 1998, i convenuti propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha respinto le richieste di misure cautelari del 24 febbraio e del 25 marzo 1998 poiché non ha ravvisato gli estremi di un danno considerevole, requisito che nemmeno era stato circostanziato dagli istanti. Gli appellanti contestano tale conclusione, sostenendo – in sintesi – di avere motivato il rischio di notevole pregiudizio e di avere quindi adempiuto l'onere di allegazione che incombeva loro.

                                   2.   Per l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L'emanazione di tali misure è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1). L'esistenza dei tre requisiti dev'essere esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti). L'urgenza è data nei casi in cui esista l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti la cui persistenza, durante la causa di merito, potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all'istante un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).

                                   3.   Nella fattispecie le richieste di misure cautelari sono state motivate, in sostanza, con “lo stato di confusione generato dalla decisione del Comitato cantonale del 13 novembre 1997 (…) e il conseguente danno non solo per gli attori, ma anche per il Partito stesso” (petizione, punto 10, pag. 6 in fondo; v. anche appello, punto 7, pag. 7 in fondo). Gli istanti non hanno tuttavia precisato in che cosa consista il temuto pregiudizio, il quale per di più non è stato reso verosimile. Anzi, il rischio di un danno per il Partito o per gli appellanti sembra essere stato evitato già per il fatto che questi ultimi hanno ribadito pubblicamente la loro posizione attraverso un “controcomunicato stampa (…) e altri interventi sulla stampa scritta” (appello, punto 3, pag. 4 in basso). In tali dichiarazioni essi hanno ripetuto, in particolare, che la contestata riunione era “priva di qualsiasi valore perché non c'era il quorum” (doc. H3), che la segreteria del partito ha respinto il 15 novembre 1997 le dimissioni del presidente costituendo un comitato di crisi (doc. H4) e che il comitato cantonale del partito, nuovamente riunitosi il 23 dicembre 1997, ha designato tra le fila degli istanti un nuovo segretario cantonale incaricato di “traghet-tare il partito al prossimo Congresso di primavera” (doc. L2).

                                         Contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti, la necessità di aprire un nuovo conto corrente postale e di annunciare un nuovo recapito non equivalgono, di per sé, alla fondazione di un nuovo Partito. Né bastano, da sé soli, a creare rischio di confusione compromettendo la campagna di tesseramenti, l'opinione pubblica essendo ormai al corrente del dissidio insorto fra i membri. Anzi, nella situazione che si è venuta a creare una netta distinzione tra conti e recapiti dell'una e dell'altra parte potrebbe finanche contribuire a maggior chiarezza, consentendo ai nuovi aderenti – cogniti della situazione conflittuale – di scegliere senza ambiguità l'una o l'altra parte. Un solo conto corrente postale e un solo recapito potrebbero invece dar luogo a incertezze, se non a equivoci, e far esitare gli interessati. Nelle circostanze descritte appare manifesto che gli appellanti non hanno sufficientemente allegato (né reso verosimile) il rischio di un danno considerevole. L'appello risulta dunque infondato già per questa ragione.

                                   4.   Si aggiunga, oltre a ciò, che gli istanti hanno atteso più di tre mesi dalle contestate risoluzioni del 13 novembre 1997 per rivolgersi al Pretore. Certo, essi sottolineano che la nullità di una decisione assembleare può essere eccepita in tempo, anche dopo il termine di un mese prescritto dall'art. 75 CC (petizione, punto 9, pag. 6 in alto; appello, punto 9, pag. 10 nel mezzo). In simili condizioni tuttavia non è dato a divedere, nell'ambito della richiesta di un provvedimento cautelare, quale urgenza avesse ancora la domanda di misure provvisionali allorché è stata presentata l'istanza del 24 febbraio 1998, tanto meno se si pensa che a quel momento le posizioni delle parti erano già apparse sui giornali (doc. H1-H9 e L1-L5). Invano si cercherebbe negli atti, per altro, una qualsiasi giustificazione al riguardo, gli appellanti limitandosi a sostenere che “ogni giorno che passa, senza che venga sanzionato il comportamento di chi ha abusato del potere ossia gli appellati, è tale da legittimare l'operato di quest'ultimi” (appello, ad 8 pag. 10 in alto). Ma ciò non basta, manifestamente, a denotare urgenza. Ne discende che l'appello è, comunque sia, destituito di buon diritto.

                                   5.   In subordine gli appellanti chiedono che che gli oneri di prima sede siano posti a carico dei convenuti, poiché una parte delle misure cautelari richieste è divenuta priva di oggetto a causa del loro comportamento processuale. In concreto il Pretore ha statuito sulle spese e le ripetibili in base alla soccombenza (decreto impugnato, consid. 6 in fondo), ma è rimasto silente sugli oneri cagionati dalla domanda ritirata all'udienza dell'8 aprile 1998. Se non che, quand'anche si ritenesse che tali oneri siano compresi nelle spese e nelle ripetibili attribuite dal primo giudice, gli appellanti non spiegano per quale motivo esse andrebbero interamente a carico dei convenuti – i quali risultano vincenti su tutte le altre domande – e neppure quantificano le loro pretese nell'ipotesi di vicendevole soccombenza. Così formulato, l'appello non ossequia i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 e 6 ad art. 309 CPC) e su questo punto si rivela irricevibile.

                                   6.   Gli appellanti propongono infine di rinviare la decisione sulle spese e le ripetibili alla sentenza di merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare tuttavia che il giudizio sugli oneri processuali di una procedura cautelare non può essere rinviato al merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 148 CPC). Anche al proposito il gravame manca perciò di fondatezza.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre ai convenuti, che hanno fatto capo all'assistenza di un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti in solido a carico degli appellanti, i quali rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.   

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.109 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2000 11.1998.109 — Swissrulings