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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.2000 11.1997.75

20 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,115 parole·~16 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1997.00075

Lugano 20 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

  composta dei giudici:

  Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (rapporti di vicinato: risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 27 gennaio 1994 dall'

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________o (rappresentata dal vicepresidente avv. dott. __________ __________, __________)  

contro   __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

e nella quale sono intervenuti accessoriamente

  __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) __________ __________ __________ __________ (rappresentato dal capo dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Servizi generali del Dipartimento del territorio) __________ __________, __________ (__________), e __________ __________, __________ (__________);  

esaminati gli atti,        

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 giugno 1997 presentato __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, che confina a nord con la strada cantonale, a monte della quale si trova la particella n. __________appartenente a __________ __________i. I due fondi sono attraversati da un torrente (“____________________”), parzialmente incanalato, che nell'estate del 1988 è stato deviato per consentire l'edificazione di una casa d'abitazione sulla particella n. __________2. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa di costruzione __________ __________ e diretti dall'architetto __________ __________. Il 20 agosto 1988, durante un violento nubifragio, il torrente è straripato in seguito all'ostruzione – dovuta al deposito di detriti – dell'imbocco di un collettore situato sulla particella n. __________. L'acqua fuoriuscita ha asportato da quest'ultimo fondo notevoli quantitativi di materiale, mettendo finanche in luce le canalizzazioni sotterranee.

                                  B.   Il 31 agosto 1988 __________ __________ __________ Casa __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse ordinata una perizia a futura memoria intesa ad accertare le cause del sinistro e la gravità del danno patito. Con decreto del 2 settembre 1988 il Pretore ha accolto l'istanza e ha affidato l'incarico all'ing. __________ __________i, il quale ha consegnato il proprio referto il 3 novembre 1988 (inc. __________ __________/__________). Nell'estate del 1989 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ha avviato una procedura esecutiva contro __________ __________ per l'importo di fr. 100 000.–. Al precetto esecutivo del 12 luglio 1989 l'escussa ha interposto opposizione il 14 luglio successivo. Il 27 marzo 1990 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ha promosso nei confronti di __________ __________ un'azione intesa al pagamento di fr. 100 000.–, che è stata stralciata dai ruoli l'11 febbraio 1993 per mancato pagamento dell'anticipo sulle spese giudiziarie presunte (inc. n. __________).

                                  C.   Il 27 gennaio 1994 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ha nuovamente convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 72 486.– con interessi al 5% dal 20 agosto 1988, oltre alla rifusione degli oneri connessi all'esecuzione della perizia a futura memoria. Il 4 febbraio 1994 la convenuta ha denunciato la lite all'architetto __________ __________, e altrettanto ha fatto il 3 maggio 1994 nei confronti di __________ __________ e __________ __________ (eredi del defunto imprenditore __________ __________), come pure nei confronti dello Stato del Cantone Ticino (presunto proprietario del torrente). __________ e __________ __________ sono intervenuti nella lite con un memoriale del __________ 1994 nel quale hanno proposto il rigetto della petizione, sollevando inoltre la prescrizione di ogni eventuale pretesa nei loro confronti. Nel suo memoriale del 3 giugno 1994 lo Stato del Cantone Ticino si è rimesso al giudizio del Pretore, mentre il 6 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto il rigetto della petizione, invocando anch'egli la prescrizione di eventuali pretese nei suoi confronti. Nella sua risposta dello stesso 6 giugno 1994 __________ __________ si è a sua volta opposta alla petizione.

                                  D.   Esperita l'istruttoria, la convenuta e lo __________ __________ __________ __________ hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito il loro punto di vista. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 10 aprile 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato __________ __________ al pagamento di fr. 37 500.– con interessi al 5% dal 20 agosto 1988. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 2 maggio 1997 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 1997 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo dello stesso giorno postula l'aumento del noto indennizzo a fr. 72 486.– con interessi al 5% dal 20 agosto 1988. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 1999 __________ __________ postula l'accoglimento dell'appello principale e la reiezione di quello adesivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello adesivo, mentre __________ __________, __________ __________ e lo __________ __________ __________ __________ non hanno formulato osservazioni né all'appello principale né a quello adesivo.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   L'appellante contesta preliminarmente l'ammissibilità della perizia giudiziaria allestita dall'ing. __________ __________ nel settembre del 1992 (inc. n. __________richiamato), sostenendo che tale referto è stato ordinato d'ufficio dal Pretore in violazione del contraddittorio. Ora, l'art. 88 lett. a CPC conferisce al giudice la facoltà di ordinare di propria iniziativa in ogni stadio di causa l'assunzione di determinate prove, fra cui la perizia. Certo, il giudice non è tenuto a supplire a negligenze delle parti nella conduzione dell'istruttoria, tuttavia la sua facoltà d'indagine non può essere limitata invocando solo il principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 88). Se ritiene utile una perizia per la formazione del proprio convincimento, il giudice può senz'altro ordinarla anche se la parte cui incombeva l'onere della prova avrebbe potuto chiederne essa medesima l'assunzione. Nelle circostanze descritte la censura d'ordine sollevata dall'appellante si rivela perciò destituita di fondamento.

                                   2.   Il Pretore ha riconosciuto la convenuta responsabile dello straripamento del torrente __________ verificatosi sulla particella n. __________per avere trasceso nell'esercizio del suo diritto di proprietà sulla vicina particella n. __________. L'appellante nega ogni addebito e contesta ogni eccesso, facendo valere di non avere “alcun diritto di proprietà sul riale e pertanto (...) alcun potere di fatto sullo stesso” (appello, punto 8c, pag. 7 in basso), tanto meno se si considera che secondo il Tribunale federale “il proprietario, il quale non intraprende alcuna misura preventiva alfine di evitare conseguenze dannose di un evento naturale, non può essere reso responsabile a norma dell'art. 679 CC” (appello, punto 8b, pag. 7 nel mezzo). Sempre a parere dell'appellante, inoltre, l'istruttoria non ha consentito di accertare che “l'intasamento del collettore sia da attribuire a materiale proveniente dal cantiere sul quale sorgeva l'opera” (appello, punto 8e, pag. 8 nel mezzo).

                                         a)  Per l'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno stesso. Ciò presuppone tre condizioni cumulative: un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, una lesione attuale o imminente ai diritti di un vicino e un nesso causale – naturale e adeguato – tra l'eccesso e il pregiudizio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 180 n. 1909). Vi è eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà se un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 85 ad art. 679 CC; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 133 § 13 n. 23). Eventi dovuti esclusivamente a fenomeni della natura non rientrano invece nelle previsioni della norma (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 180 n. 1912). La giurisprudenza ha nondimeno precisato che il fatto di lasciar sussistere uno stato di fatto pericoloso – anche se causato da un fenomeno naturale – fa sorgere la responsabilità del proprietario nel senso dell'art. 679 CC (STF non pubblicata del 19 gennaio 1998 nella causa F. contro G., consid. 2b con richiami di dottrina e giurisprudenza; II CCA, sentenza del 23 novembre 1998 nella causa A. contro H.-B., consid. 2.1).

                                         b)  In concreto il Pretore ha ravvisato un eccesso della convenuta nell'esercizio del suo diritto di proprietà per avere essa depositato sulla particella n. __________materiale di cantiere che, in seguito al nubifragio del 20 agosto 1988, è stato trasportato dall'acqua sul fondo dell'attrice, dove ha ostruito un collettore, causando lo straripamento del “riale __________ ”. Ciò posto, il primo giudice ha lasciato indecisa la questione di sapere se il torrente fosse di proprietà della convenuta, poiché “l'eccesso nell'esercizio della proprietà (…) va riferito al fondo part. n. __________RFD di __________, dal cantiere del quale sono partite le ingerenze, e non già alla (sola) superficie ove scorre il riale” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 16 nel mezzo). Contrariamente all'opinione del Pretore, tuttavia, dal fascicolo processuale non emerge con certezza che l'intasamento del collettore sia stato cagionato da materiale presente sulla particella n. __________. L'ing. __________ __________ ha rinvenuto bensì “nel punto in cui l'acqua è fuoriuscita dal terreno (…) pezzi di mattone (nuovi), come pure di pezzi di legno (pezzi di pannelli; v. fotografie n. 12 e 13). Questi provengono quasi certamente dal sedime della proprietà [della convenuta]” (perizia a futura memoria, pag. 5 nel mezzo, nell'inc. _ __________/__________ richiamato; doc. B). Egli ha soggiunto altresì che “il materiale trovato attorno alla costruenda casa e più in particolare in prossimità delle fondazioni (mattoni, pezzi di legno ecc.) è uguale a quello riscontrato sulla proprietà [dell'attrice]” (perizia citata, pag. 8 nel mezzo). Tale indizio non basta tuttavia per concludere con ragionevole certezza che i detriti rinvenuti dall'ing. __________ sul fondo dell'attrice – quand'anche provenienti dal fondo n. __________– siano pure la causa dell'intasamento del collettore, circostanza sulla quale il perito non si è espresso.

                                         c)  Nemmeno la perizia giudiziaria del settembre 1992 soccorre all'attrice. __________. __________ __________ ha dichiarato, anzi, che “le caratteristiche del riale a monte della proprietà [dell'attrice] non permettono di accertare mediante un calcolo idraulico, che l'intasamento del collettore sia da attribuire a materiali provenienti dal cantiere [della convenuta]” (referto, pag. 14 in alto, nell'inc. n. __________richiamato). Sentita come testimone, la direttrice della casa di riposo che sorge sul fondo n. __________ha affermato di avere sgomberato, con l'aiuto del giardiniere, il materiale che ostruiva il passaggio del torrente e di aver estratto “mattoni, sassi, legni e una plastica nera” (verbale del 20 ago-sto 1991, pag. 3 in mezzo, nell'inc. __________richiamato). Quanto all'ex direttore del medesimo istituto, recatosi sulla particella dell'attrice il giorno del nubifragio, egli ha “constatato che il passaggio sotto il ponticello era ostruito da materiale vario: legni, rami, pezzi di mattoni rossi” (verbale del 26 novembre 1991, pag. 8 in basso, nell'inc. __________richiamato). Invano si cercherebbe negli atti processuali però una qualsiasi indicazione sul ruolo avuto nell'ostruzione del collettore dai sassi, dai rami e dalla plastica nera di cui riferiscono i predetti testimoni, né sulla provenienza da tali detriti, i quali potrebbero anche – in tutto o in parte – essere stati trascinati a valle da altri fondi ed essere transitati attraverso la particella della convenuta, senza che a quest'ultima possa rimproverarsi un abuso nell'esercizio del suo diritto di proprietà.

                                         d)  Dato quanto precede, non può ritenersi dimostrato che l'origine dello straripamento del torrente sul fondo dell'attrice sia imputabile a un eccesso della convenuta nel senso dell'art. 679 CC. Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto già per questo motivo, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni cui la predetta norma subordina la responsabilità del proprietario.

                                   3.   Del resto, si volesse anche ravvisare un eccesso della convenuta nell'esercizio del suo diritto di proprietà, mancherebbe in ogni modo la prova sull'entità del danno patito. Il Pretore ha ritenuto che il preventivo di massima allestito dall'architetto __________ __________ (allegato D alla perizia a futura memoria, nell'inc. __________ __________/__________richiamato) sia sufficiente a dimostrare approssimativamente la pretesa, il perito avendo “verificato, perlomeno sommariamente, le varie poste del documento censurato” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 15 nel mezzo). Dato che il referto non si esprimeva in modo preciso sulla questione, il primo giudice ha nondimeno ridotto l'ammontare del danno a fr. 50 000.–, facendo uso del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 42 cpv. 2 CO. L'appellante nega valenza probatoria al preventivo di massima e sostiene che il danno non risulta comprovato neppure nella misura stabilita dal Pretore, il quale non era d'altro canto abilitato ad applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, la carenza di prove essendo dovuta a una condotta processuale negligente dell'attrice.

                                         a)  L'art. 42 cpv. 2 CO prescrive che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La norma ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile unicamente quando il danno non può essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie (DTF 105 II 89 consid. 3 con richiami di giurisprudenza; Rep. 1988 pag. 287; Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 47 ad art. 42 CO). L'art. 42 cpv. 2 CO non esime il danneggiato, per contro, dall'onere di allegare e provare tutte le circostanze che possano essere di ausilio alla quantificazione del pregiudizio (DTF 122 III 221 consid. 3a con rinvii).

                                         b)  In concreto, sebbene il preventivo di massima dell'arch. __________ __________ sia stato allegato alla perizia a futura memoria, il perito ing. __________ non ha verificato i quantitativi in esso indicati (testimonianza del 20 agosto 1991, pag. 4 in fondo, nell'incarto n. __________richiamato). L'arch. __________ __________i, sentito anch'egli come testimone, non ha dal canto suo fornito indicazioni circa il contenuto del suo preventivo (verbale del 26 novembre 1991, pag. 7 in mezzo, nell'inc. n. __________ richiamato). Dall'esame del predetto documento si evince, per di più, che una parte considerevole dei costi preventivati non era destinata al ripristino dello stato anteriore, bensì alla creazione di opere di premunizione, ciò che del resto avrebbe comportato un maggior valore per il fondo. Basti accennare all'esecuzione di una “muratura in sasso con retromuro in beton” e alla “posa [di] copertine in granito sopra la rasata dei muri” (doc. citato, punti 11 e 12, pag. 2 in alto), lavori che da sé soli comportavano una spesa di fr. 34 775.–, quasi la metà del danno avanzato dall'attrice. Lo stesso perito ha per altro dichiarato di “non essere in grado di dire se i lavori di ripristino di cui all'allegato D possono comportare una miglioria, non essendo a conoscenza della situazione precedente; presumo non di meno che trattandosi di opere nuove avrebbero comportato un miglioramento” (verbale del 20 agosto 1991, pag. 4 in basso). Contrariamente all'assunto dell'attrice (osservazioni all'appello, ad 12.3 pag. 5 in fondo), in simili evenienze non spettava alla convenuta dimostrare che le opere indicate nel preventivo configurassero una miglioria: incombeva invece a lei medesima comprovare se e in quale misura i lavori menzionati erano necessari per il ripristino della situazione antecedente il nubifragio.

                                         c)  Si aggiunga che, vistasi contestare l'attendibilità del preventivo esibito sull'entità del danno, l'attrice avrebbe potuto chiedere la conferma testimoniale da parte dell'arch. __________ dei lavori indicati in tale preventivo, rispettivamente postulare l'esecuzione di una perizia sul costo delle opere di ripristino. Essa si è limitata invece a richiamare gli incarti relativi alla perizia a futura memoria e alla precedente causa di merito (verbale di udienza preliminare del 5 ottobre 1994, pag. 1 nel mezzo), ciò che non è sufficiente a comprovare le pretese. Ne discende che l'appello risulta fondato anche sotto questo secondo profilo e che la sentenza di primo grado va riformata di conseguenza.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   4.   L'appellante adesiva rimprovera al Pretore di avere ridotto senza motivo l'ammontare dell'indennizzo da fr. 72 486.– a fr. 37 500.– e chiede che la pretesa fatta valere con la petizione, dimostrata dalla nota perizia a futura memoria, sia riconosciuta per intero. Se non che, già si è detto che l'entità del danno avanzato dall'attrice non è comprovato neppure nella misura stabilita dal primo giudice (sopra, consid. 3). Ne discende che l'appello adesivo si rivela d'acchito sprovvisto di buon diritto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   5.   Gli oneri dell'appello principale sono posti a carico dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), tenuta a rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate anch'esse all'attrice, soccombente. Quanto alle ripetibili, il Pretore le ha compensate. Con l'appello principale la convenuta protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. B; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 309). Su questo punto il gravame si dimostra pertanto irricevibile. Gli oneri dell'appello adesivo seguono a loro volta la soccombenza. Non si assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  La petizione è respinta.

2.  Le spese di fr. 4460.– (compresa la somma di fr. 4263.– per la perizia, anticipata dalla parte convenuta) e la tassa di giustizia di fr. 1700.– sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano ripetibili.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                                   III.   L'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________o;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – capo dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;

                                         – __________ __________, __________ (__________);

                                         – __________ __________, __________ (__________).

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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