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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.12.2002 11.1997.179

5 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,317 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1997.00179

Lugano 5 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 18 ottobre 1995 da

__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 6 novembre 1997 presentato da __________ e __________ __________ contro il medesimo giudizio;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e __________ __________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________RFP di __________ __________. La particella n. __________, sottostante per tutta la lunghezza perimetrale, è proprietà di __________ __________ __________. Previa autorizzazione dei vicini, questi ha costruito a suo tempo, a ridosso del muro a secco esistente tra le due proprietà (interamente sul fondo n. __________) una “__________ ”, il cui tetto in lamiera poggiava sul muro di __________ e __________ __________. Nel settembre del 1995 __________ __________ ha costrui­to sul fondo n. __________, a ridosso del muro preesistente, un muro in cemento armato più alto del precedente (di 80 cm), e ha sostituito la tettoia in lamiera della “__________ ”. Inoltre, per evitare il deflusso di acqua dal tetto del manufatto, orientato verso la proprie­tà di __________ e __________ __________, egli ha posto all'altezza del vecchio muro, lungo tutta la “__________ ”, un canaletto di scolo. __________ e __________ __________ hanno chiesto al vicino il 30 settembre 1995 di smantellare i manufatti, senza esito.

                                  B.   Il 18 ottobre 1995 __________ e __________ __________ hanno promosso un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che __________ __________ fosse obbligato a togliere la lamiera e il muro per la parte che oltrepassa il filo della loro terrazza. All'udienza di discussione del 21 novembre 1995 gli istanti hanno confermato la loro domanda, alla quale si è opposto il convenuto. Chiusa l'istruttoria, al dibattimento finale del 17 settembre 1997 gli istanti hanno precisato le loro richieste, postulando la rimozione della copertura in lamiera e l'eliminazione del muro in cemento addossato a quello in sasso, mentre il convenuto ha ribadito la sua opposizione all'istanza. Statuendo il 3 ottobre 1997, il Pretore ha obbligato __________ __________ a eliminare parzialmente il muro sino al filo della terrazza degli istanti, a invertire la pendenza della lamiera e a porre un coprifilo di sicurezza lungo tutta la tettoia in corrispondenza del fondo dei vicini. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico degli istanti medesimi e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili ridotte.

                                  C.   __________ __________ è insorto contro la sentenza appena citata con un appello del 14 ottobre 1997 nel quale postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Con decreto del 17 ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 6 novembre 1997 __________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e con appello adesivo chiedono che il convenuto sia obbligato a smantellare il muro in cemento sino a filo della loro terrazza, a invertire la pendenza della tettoia e a sostituire la copertura in lamiera con una in piode o in tegole di cemento grigio.

                                  D.   La giudice delegata della Camera ha convocato le parti a un dibattimento orale perché si esprimessero sulle norme di applicazione del piano regolatore di __________ __________a, approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995, non considerate dal Pretore. All'udienza del 13 settembre 1999 l'appellante ha comunicato di avere nel frattempo ricevuto dal Comune la licenza edilizia in sanatoria, alla quale gli appellati hanno introdotto opposizione. Su proposta della giudice delegata, le parti hanno concordato di sospendere la procedura di appello in attesa di una decisione definitiva sulla licenza edilizia. Con ordinanza del 19 dicembre 2000 la giudice delegata ha poi acquisito agli atti la deliberazione emanata il 22 marzo 2000 dal Consiglio di Stato, passata in giudicato, la quale annulla la licenza edilizia per la formazione di un piccolo deposito e legnaia sul fondo di __________ __________ __________.

                                  E.   La procedura di appello è nuovamente stata sospesa il 17 maggio 2001, in attesa dell'emanazione di una sentenza dell'autorità amministrativa sulla demolizione del manufatto oggetto della lite. Il 6 marzo 2002 gli istanti hanno comunicato di avere raggiunto con l'appellante, il 4 dicembre 2001, un accordo nell'ambito della procedura amministrativa e di essere intenzionati a ritirare l'appello adesivo dopo la sua esecuzione e il ritiro dell'appello principale. Con ordinanza del 1° luglio 2002 la giudice delegata ha invitato le parti a comunicare entro il 15 agosto 2002 se avessero ancora interesse all'emanazione della sentenza. L'appellante è rimasto silente, mentre gli istanti hanno comunicato il 15 luglio 2002 di non avere più interesse al giudizio.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   È indubbio che dopo la conclusione dell'accordo 4 dicembre 2001, con cui le parti hanno concordato le caratteristiche e le dimensioni del deposito-legnaia edificato dall'appellante sulla particella n. __________, l'azione possessoria intesa allo smantellamento del manufatto è divenuta priva d'oggetto. La giudice delegata della Camera ha invitato così le parti il 1° luglio 2002 a comunicare entro il 15 agosto successivo se avessero ancora interesse all'emanazione della sentenza. Gli istanti hanno dichiarato di disinteressarsi, mentre l'appellante è rimasto silente.

                                   2.   Il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o d'interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico. L'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”. Nondimeno, secondo giurisprudenza (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 293), qualora una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”.

                                   3.   Occorre quindi valutare sommariamente (DTF 123 II 285 consid. 4 pag. 286, consid. 5 pag. 288), quale possibilità di buon esito avrebbe avuto in concreto l'appello se le parti non avessero raggiunto nel corso della procedura amministrativa un accordo sul mantenimento del manufatto a determinate condizioni (dimensioni e colore: decreto di stralcio del 4 dicembre 2001 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato), ciò che ha svuotato di ogni interesse per loro l'azione possessoria.

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che il muro di cemento armato costruito dal convenuto sul suo fondo, che sorregge il tetto di lamiera, non è un muro comune, ma una nuova fabbrica che non rispetta le distanze previste dall'art. 124 LAC e che viola quindi il possesso degli istanti. A mente sua il manufatto costrui­to dal convenuto lede il possesso degli istanti non tanto per i riverberi causati dalla lamiera e per il rumore della pioggia sul tetto, ma per lo stillicidio causato dalle insufficienti dimensioni del canaletto di scarico per l'acqua piovana e per la pericolosità della copertura di lamiera. Considerata ammissibile l'estensione della domanda formulata dagli istanti al dibattimento finale, il Pretore ha nondimeno reputato sproporzionata la richiesta di abbattere tutto il muro. Ha condannato il convenuto perciò ad abbassare il muro sino a filo della terrazza degli istanti, a invertire la pendenza della lamiera e ad applicare su tutta la lunghezza della lamiera, in corrispondenza con la particella n. 904, un coprifilo di sicurezza.

                                   5.   L'appellante rimproverava al Pretore di avergli imposto l'inversio­ne della pendenza del tetto in violazione dell'art. 86 CPC. In real­tà la censura sarebbe verosimilmente stata sprovvista di buon diritto. Gli istanti avevano chiesto il 18 ottobre 1995 lo smantellamento di tutto il manufatto, compresa la lamiera (istanza, pag. 2), confermando tale richiesta al dibattimento finale del 17 settembre 1997. Con l'ordine di invertire la pendenza della copertura il Pretore ha accordato loro meno di quanto essi avevano chiesto. Con ogni verosimiglianza l'appello sarebbe quindi stato inconsistente su questo punto.

                                   6.   Il convenuto sosteneva poi che l'edificazione del muro in cemen­to non costituiva una turbativa del possesso. Faceva valere di avere costruito la tettoia e il muro di sostegno oltre 12 anni addietro, con il consenso precario dei vicini, e che l'intervento edilizio del 1995 non aveva ingrandito la “__________ ” preesistente. Anzi, egli si sarebbe limitato ad arretrare il tetto del manufatto entro il confine della sua proprietà, appoggiando un nuovo muro a quello dei vicini, a sostituire la lamiera arrugginita con una nuova e a costruire un canaletto di scolo per impedire il deflusso dell'acqua sul fondo vicino. Ora, dall'istruttoria risulta che nel settembre 1995 il convenuto ha eretto un nuovo muro sovrastante la terrazza dei convenuti, a ridosso del preesistente muro a secco (appello, pag. 2), ha costruito un canaletto per lo scarico delle acque e ha sostituito la lamiera, come egli stesso ammette (appello, pag. 4). La licenza edilizia è stata rilasciata dal Comune di __________ __________ solo il 13 settembre 1999, con procedura di notifica (documenti prodotti all'udienza del 13 settembre 1999). In seguito al ricorso inoltrato dagli istanti, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia con risoluzione del 22 marzo 2000, passata in giudicato. Da tale documento, acquisito agli atti, emer­ge che il deposito-legnaia oggetto della lite viola le distanze previste dalle norme di piano regolatore verso il fondo degli istanti (pag. 5) ed è stato edificato su uno spazio che doveva restare libero da costruzioni, principali o accessorie che fossero.

                                   7.   Il Pretore ha fondato il proprio giudizio sulle distanze previste dalla LAC, non avvedendosi che il piano regolatore del Comune di __________ __________ era stato approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995 ed era quindi applicabile. L'esistenza di un piano regolatore non avrebbe precluso invero al vicino la possibilità di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto amministrativo sia a quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto, come è appunto il caso nel Cantone Ticino per le norme sulle distanze tra fabbricati contenute nei piani regolatori (Rep. 1996 pag. 178). Per chiarire se sussiste una turbativa del possesso o della proprietà il giudice civile avrebbe dovuto esaminare quindi – senza vincolo futuro per l'autorità amministrativa – se le opere edilizie litigiose rispettassero le distanze fissate nel piano regolatore (Rep. 1997 pag. 141, 1994 pag. 323). Attualmente l'utilità dell'esercizio risulta ormai superata. In pendenza di appello infatti l'autorità amministrativa ha accer­tato – e ciò vincola il giudice civile – che il deposito-legnaia viola le norme del piano regolatore comunale, sia per quel che concerne le distanze sia per la sua ubicazione (risoluzione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato). Nel settembre del 1995, dunque, l'appellante ha intrapreso interventi edilizi illegali, turbando il possesso dei vicini (Rep. 1996 pag. 178, 1987 pag. 207). Di conseguenza il suo appello sarebbe stato verosimilmente respinto, seppure con una motivazione diversa da quella del Pretore, sia sullo smantellamento parziale del muro, sia sulla condanna del convenuto a rifondere agli istanti un'indennità per ripetibili di fr. 250.–. Gli oneri dell'appello principale seguono dunque la presumibile soccombenza del convenuto.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   8.   Lo stralcio dell'appello principale fa decadere l'appello adesivo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 314). Per quanto attiene agli oneri del medesimo, giova far capo agli stessi principi che disciplinano le spese dell'appello principale. Ora, gli istanti chiedevano lo smantellamento parziale del muro sino a filo della loro terrazza, l'inversione della pendenza della tettoia e la sostituzione del­la copertura in lamiera con una in piode o in tegole di cemento grigio. Se non che, per quel che attiene alla rimozione della parte di muro e all'inversione della pendenza, la richiesta sarebbe verosimilmente risultata superflua, il Pretore avendo accolto l'azione possessoria proprio in tale misura (sentenza impugnata, dispositivo n. 1). Quanto alla domanda di rivestire la tettoia con altri materiali, essa non rientrava nelle domande proposte con l'azione possessoria. Nuova, essa sarebbe verosimilmente stata dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò giustifica di addebitare gli oneri dell'appello adesivo agli istanti in solido. Nel­la commisurazione delle ripetibili si tiene conto del fatto, in ogni modo, che il convenuto non ha fatto capo al patrocinio di un legale.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ e __________ __________ fr. 1'200.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è dichiarato caduco.

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti solidalmente a carico di __________ e __________ __________a, che  rifonderanno a __________ __________, sempre in via solidale, un'indennità di fr. 200.–.

                                   5.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________ __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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