Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2000 11.1995.173

28 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,898 parole·~14 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.95.00173

Lugano 28 ottobre 1996/gb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,  promossa con istanza del 30 giugno 1994 da

__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________)   

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 marzo 1995 presentata da __________ contro il decreto emesso il 13 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                   2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;

                                   3.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 28 aprile 1995 presentata da __________ contro il medesimo decreto;

                                   4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il 21 dicembre 1990, in luogo e vece del Pretore, il divorzio tra __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai coniugi il 26 novembre 1990. Tale convenzione prevedeva, tra l’altro, l’attribuzione dei figli __________ (1981) e __________ (1983) alla madre. Sul mantenimento di questi ultimi i genitori hanno pattuito la seguente clausola (n. 4 lett. c):

                                         Le parti si danno atto che il marito attualmente studia al Conservatorio di __________ e che entro fine 1993 detti studi saranno giunti a compimento. Al più tardi entro fine 1993 le parti si impegnano a fissare il contributo alimentare a carico del padre per i figli da inizio 1994 in poi, come di legge, salvo che le condizioni di reddito del padre siano tali da permettergli il pagamento di detti alimenti già prima del gennaio 1994 senza cadere nell’indigenza.

                                  B.   Il 30 giugno 1994 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un’istanza (fondata sull’art. 279 CC) con la quale ha chiesto, già in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 650.– mensili per ogni figlio a decorrere dal 1° gennaio 1994. All’udienza dell’11 ottobre 1994, indetta per la discussione della cautelare e del merito, l’istante ha confermato la propria domanda, alla quale il convenuto si è opposto. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 1° febbraio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande.

                                  C.   Statuendo il 13 marzo 1995, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ciascun figlio a decorrere dal 1° luglio 1994.  Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per due terzi a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 24 marzo 1995 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria e accordato al gravame effetto sospensivo, l’istanza sia respinta. Egli postula inoltre l’assunzione di una prova respinta dal Pretore. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal vicepresidente dalla I Camera civile con decreto del 14 aprile 1995.

                                         Nelle sue osservazioni del 28 aprile 1995 __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo chiede che il contributo litigioso decorra dal 1° gennaio 1994.

                                         Con osservazioni del 23 maggio 1995 __________ conclude per il rigetto dell’appello adesivo.

                                  E.   Su richiesta del giudice delegato l’appellante adesiva ha presentato svariata documentazione relativa alla sua situazione finanziaria. La controparte ha avuto modo di esprimersi al riguardo.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull’appello principale

                                   1.   I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione (art. 276 cpv. 1 CC). Tale obbligo dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori, il contributo è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende ottenere un aumento di tale contributo a favore del figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. Quanto all’art. 157 CC, esso stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze, “per causa di matrimonio partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Analogo principio si applica per l’adeguamento del contributo che un genitore versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un figlio non soggetto alla sua autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3).

                                   2.   L’obbligo di mantenimento dei figli incombe a entrambi i genitori secondo le loro condizioni economiche (art. 276 CC). Il contributo inoltre deve essere commisurato alle esigenze del figlio, come pure alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori stessi (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra questi ultimi l’onere di mantenimento occorre determinare le rispettive disponibilità finanziarie al netto degli oneri usuali e dei minimi esistenziali (I CCA sentenza del 1° marzo 1996 in re C. contro F., consid. 1; sentenza del 22 luglio 1995 in re B. contro B., consid. 2). La misura del contributo deve essere determinata concretamente: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a edizione, 1990, pag. 145 e seg.).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore, valutando il contributo alimentare dovuto ai figli in base alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ha determinato in fr. 1’045.– ciascuno il fabbisogno complessivo di Nicolas e di Gabriela. Egli ha accertato poi in fr. 3’200.– il reddito potenziale del padre e ha determinato in fr. 2’363.– il suo fabbisogno. Per quanto concerne la madre, il primo giudice ha accertato unicamente il reddito lordo annuale  di fr.  94’532.–. Ciò posto, egli ha fissato il contributo dovuto dal padre in fr. 400.– per ciascun figlio.

                                         Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio), volta in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2). Il giudice accerta d’ufficio le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori. L’autorità di secondo grado, in particolare, può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 segg.). Nel caso in esame la Camera ha provveduto a integrare gli accertamenti del Pretore, chiedendo all’istante di documentare la sua situazione finanziaria; la controparte ha avuto modo di esprimersi al riguardo. Nel rispetto del principio inquisitorio che per diritto federale governa lo statuto dei figli (DTF 118 II 93), l’adeguatezza del contributo alimentare va esaminata d’ufficio, senza vincolo alle richieste dell’una o dell’altra parte.

                                         Ora, le citate raccomandazioni prevedono che il fabbisogno medio in denaro di due figli compresi tra i 12 e 14 anni ammonta a fr. 1045.– ognuno (compresi fr. 250.– di cura ed educazione da 7 a 12 anni, rispettivamente fr. 200.– da 13 a 16 anni). Tali raccomandazioni si riferiscono tuttavia a fasce di reddito coniugale che si situa attorno ai fr. 6’600.–/6’700.–. Nella fattispecie, tenuto conto del reddito complessivo dei genitori, che, come si vedrà in seguito, ammonta a fr. 9’700.– e delle spese supplementari documentate che la madre si sobbarca per l’educazione dei figli, il fabbisogno mensile fissato dal Pretore per ogni figlio appare insufficiente. In queste condizioni appare equo rivalutare il fabbisogno  dei figli e fissarlo in fr. 1250.– per ciascuno.

                                   4.   L’appellante assevera di non essere in grado di contribuire al mantenimento dei figli poiché sta ultimando la formazione di flautista presso la Società __________ __________ svizzera di __________. Egli ritiene pertanto che, imponendogli un contributo, si verrebbe meno allo spirito con il quale è stata sottoscritta la convenzione sugli effetti accessori del divorzio, la quale gli concedeva appunto la possibilità di ultimare gli studi. L’argomentazione non può essere condivisa.

                                         Dalla nota convenzione risulta che l’appellante prevedeva la conclusione dei suoi studi entro la fine del 1993 (consid. A), ma dagli atti non si evince quale fosse la durata effettiva della formazione. Ora, è possibile che per ultimare gli studi di flauto egli necessiti ancora di tre anni (dichiarazioni __________ e __________; doc. 1 e 2). Il fatto è che gli incombeva di rendere verosimile quali motivi gli avrebbero impedito di concludere la formazione entro la data prevista. Al proposito non basta la giustificazione addotta nel corso dell’interrogatorio formale (risposta n. __________.__). Certo, la durata minima teorica di un ciclo di studi non è decisiva, tuttavia dalla lettura della dichiarazione __________ (doc. 2) sembra dedursi che l’appellante intenda seguire non tanto corsi di formazione, bensì corsi triennali di perfezionamento, in vista di miglioramenti artistici. Del resto con il diploma oggi in possesso l’appellante è già abilitato all’insegnamento (interrogatorio formale, risposta n. __________.__________). Che cosa egli abbia fatto tra il 1990 e la fine del 1993 non è dato di sapere. Non si può affermare dunque che abbia dato prova di particolare applicazione e che possa legittimamente continuare a studiare senza contribuire al sostentamento della famiglia. In questo senso l’audizione del precedente patrocinatore del convenuto sarebbe ininfluente, poiché in discussione non sono le premesse che hanno portato alla firma della convenzione.

                                   5.   L’appellante contesta inoltre il reddito potenziale di fr. 3’200.– fissato dal Pretore, sostenendo che il suo attuale stipendio ammonta a fr. 2080.– mensili e che egli non è in grado di conseguire un guadagno superiore, appunto perché deve ultimare la sua formazione di __________.

                                         Dal fascicolo processuale risulta che l’appellante percepisce dal __________ della Svizzera Italiana un salario medio variante tra fr. 1’300.– e fr. 1’400.– mensili (doc. richiamati). Dalla sua attività di __________ di __________ __________, inoltre, egli afferma di guadagnare fr. 210.– mensili (appello pag. 8). Ora, come si è visto in precedenza, l’appellante non può pretendere di continuare per anni con tale ritmo. Come ha ritenuto il Pretore, in un modo o nell’altro egli deve estendere la sua attività lavorativa e dal questo profilo, pur considerando le attuali difficoltà congiunturale, un reddito potenziale di almeno fr. 3’000.– appare del tutto ragionevole. All’appellante si chiede, in sostanza, di far fruttare le ore che fino a oggi dedicava allo studio del __________ e alle trasferte a __________a, in modo da ricavare almeno fr. 2’000.– dalla sua attività di insegnante presso il Conservatorio o da lezioni private e almeno fr. 1’000.– dalla sua attività di venditore e __________ di __________ __________. Del resto, nelle condizioni attuali, egli non può pretendere di perfezionare la formazione __________ solo per guadagnare il 10% più di oggi, reddito che sarebbe comunque inferiore a quello potenzialmente conseguibile. Certo, per giurisprudenza non è prospettabile imporre alla donna divorziata un aumento dell’attività lucrativa oltre il 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91). Nel caso concreto però l’appellante ha 44 anni. Non si vede quindi perché sarebbe illegittimo imporgli un’estensione dell’attività lucrativa per contribuire al mantenimento dei figli.

                                   6.   In merito al suo fabbisogno, l’appellante contesta la decisione del Pretore di non conteggiare le spese per l’autovettura. A torto. Intanto i costi asseriti non sono stati resi verosimili. In secondo luogo l’appellante invoca la necessità di recarsi al domicilio degli allievi per impartire le lezioni private, ammettendo però che gli allievi frequentano le lezioni a casa sua (interrogatorio formale, risposta n. __________.__________e __________.__________). Non vi è quindi ragione di scostarsi dal giudizio del Pretore. Si aggiunga che, dovendo egli rinunciare alle trasferte a __________, viene meno anche la necessità dei relativi oneri. Ne discende, in sintesi, che il suo fabbisogno deve essere confermato in fr. 2’363.–.

                                   7.   Per quanto riguarda l’istante, il Pretore ha unicamente accertato che essa consegue un reddito annuo lordo di fr. 94’532.–. Dalla documentazione richiamata da questa Camera si evince che lo stipendio percepito dalla Fondazione per l’__________ della Svizzera Italiana ammonta a fr. 6’700.– mensili, mentre il reddito percepito nel 1994 era di fr. 7’161.– mensili. Il fabbisogno dell’appellata è di fr. 3’226.– mensili: esso comprende il minimo vitale (fr. 925.–), la cassa malati (fr. 200.–), gli interessi ipotecari (fr. 835.–), le spese di riscaldamento (fr. 166.–), le spese di trasporto (fr. 200.–) e gli oneri fiscali (fr. 900.–). Giovi precisare che nel computo delle spese comuni (locazione, riscaldamento e oneri fiscali) non si tiene conto della partecipazione dell’attuale marito, che determinati oneri domestici (telefono, elettricità) rientrano già nel minimo vitale, e che il sostentamento dei figli rientra nel loro fabbisogno. Ciò posto, l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 3’474.– (fr. 6’700.– ./. fr. 3’226.–).

                                   8.   Riassumendo, le rispettive disponibilità dei genitori sono per il padre di fr. 637.– e per la madre fr. 3’474.–. Per ripartire il mantenimento dei figli occorre considerare tuttavia, oltre i dati materiali di cui sopra, anche il maggior impegno della madre nella cura e nell’educazione dei figli e i suoi accresciuti oneri familiari. Dopo aver soppesato tutti i fattori, appare equo fissare a carico del padre un contributo alimentare complessivo di fr. 450.– mensili, ossia fr. 225.– per ciascun figlio. L’appello principale deve essere accolto entro questi limiti.

                                   II.   Sull’appello adesivo

                                   9.   Il Pretore ha imposto al padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a partire dal 1° luglio 1994. L’appellante adesiva censura tale decisione e chiede che il contributo a carico del padre decorra già a partire dal 1° gennaio 1994.

a)   Nell’ambito dell’art. 157 CC la decorrenza della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento; di regola fa stato la data di introduzione dell’azione, una retroattività potendo essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 189 ad art. 157). L’art. 279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato all’art. 285 cpv. 1 CC.

b)   Nella fattispecie è vero che alla fine del mese di gennaio 1994 il padre si è opposto alla prospettiva di erogare un contributo di mantenimento per i figli, ma è anche vero che egli si è dichiarato disposto a riesaminare la situazione (doc. D). Dal fascicolo processuale non risulta che egli abbia deliberatamente procrastinato le discussioni per sottrarsi al pagamento di un contributo, ragione per cui, tenuto conto anche della sua precaria condizione economica, appare equo non scostarsi dalla decisione di prima istanza. L’appello, su questo punto, è sprovvisto di buon diritto.

c)   Neppure può essere accolta la richiesta di indicizzare il contributo dal 1° gennaio 1995, già per il fatto che la sentenza impugnata è stata emessa nel mese di marzo 1995. Ciò comporta l’indicizzazione a partire dal 1996, come previsto dal Pretore.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito dell’appello principale giustifica una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di prima sede nel senso che esse sono poste per due terzi a carico dell’istante e per un terzo a carico del convenuto, il quale ha diritto a un’adeguata indennità per ripetibili ridotte.

                                         In questa sede, l’appellante principale risulta solo parzialmente vincente, giacché ottiene la riduzione del contributo, ma non la sua soppressione. Si legittima perciò di ripartire per metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. L’appellante adesiva, per contro, risulta interamente soccombente, ciò che giustifica l’integrale addebito delle spese.

                                11.   L’appellante principale chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La domanda può essere accolta, la sua indigenza apparendo verosimile (consid. 6 e 8) e il gravame presentando sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è obbligato versare mensilmente a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta il 1° luglio 1994, l’importo di fr. 450.– come contributo di mantenimento per i figli __________ e __________ (fr. 225.– ciascuno), assegni familiari già compresi. Tale contributo sarà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° aprile 1996, valendo come base l’indice del mese di  marzo 1995.

2.  Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 2/3 e sono per 1/3 a carico del convenuto. __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

                                   III.   Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti per metà a carico di __________ __________, e per esso a carico dello Stato, e per metà a carico di __________, compensate le ripetibili.

                                 IV.   L’appello adesivo è respinto.

                                  V.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.

                                 VI.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ i, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1995.173 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2000 11.1995.173 — Swissrulings