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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2010 10.2010.6

25 novembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,901 parole·~15 min·2

Riassunto

Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.6

Lugano 25 novembre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 settembre 2010 presentata da

IS 1 (I) (patrocinato da. PA 1)  

                                         relativa alla sentenza del 14 settembre 2007 con cui il Tribunale civile di Bologna ha dichiarato la separazione personale tra

                                         l'istante e

CO 1 (patrocinata da PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   IS 1 (1965) e CO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 2 febbraio 1995. Dal matrimonio sono nati S__________, il 24 maggio 1998, e P__________, il 18 maggio 2001. I coniugi hanno abitato a __________ fino alla primavera del 2002, quando si sono trasferiti a __________. Se non che, il 28 aprile 2002 la moglie ha lasciato il domicilio coniugale ed è tornata in Svizzera insieme con i figli. Il 21 maggio 2002 IS 1 ha adito il Tribunale civile di __________, sezione prima, per ottenere la separazione giudiziale. Con sentenza del 14 settembre 2007 quel tribunale ha dichiarato la separazione personale “con addebito della separazione a CO 1”, ha affidato i figli al Ser­vizio sociale di __________, ha collocato questi ultimi presso la madre, cui ha attribuito la potestà ordinaria su di loro, ha incaricato lo stesso Servizio sociale di regolare il diritto di visita paterno (“coordinandosi con i Servizi sociali elvetici”) e ha condannato IS 1 a versare un contributo alimentare di € 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva delle spese straordinarie”. Gli oneri processuali sono stati compensati fra le parti.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata CO 1 è insorta alla Corte di appello di Bologna, sezione I civile, cui si è rivolto anche IS 1 con appello incidentale. Statuendo il 9 maggio 2008, la Corte di appello ha respinto entrambe le impugnazioni e ha confermato la sentenza di primo grado. Gli oneri processuali sono stati compensati fra le parti. Tale decisione è passata in giudicato.

                                  C.   IS 1 ha presentato un'istanza del 30 settembre 2010 a questa Camera per ottenere che la sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. All'udienza del 23 novembre 2010, indetta per il contraddittorio, è comparsa la sola convenuta, la quale ha confermato che i figli risiedono in Svizzera dal 28 aprile 2002 e che da allora non hanno più ripreso dimora né domicilio in Italia.

Considerando

in diritto:                  1.   La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). L'exequatur dispiega effetti sull'intero territorio nazionale (Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence 2/1993 pag. 230). Compete invece all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile autorizzare l'iscrizione di decisioni o documenti stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP; DTF 99 Ib 241 consid. 2).

                                   2.   La sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna riguarda bensì una cittadina svizzera (onde l'esistenza di registri dello stato civile in Svizzera), ma non può considerarsi una decisione di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 317 n. 812a). La procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è pertanto ammissibile.

                                   3.   L'esecutività in Svizzera di sentenze italiane in materia di separazione giudiziale (art. 151 del Codice civile italiano, art. 706 del Codice di procedura civile italiano) o di decreti che omologano in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 e 737 del Codice di procedura civile italiano), è retta dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 a metà). Sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP).

                                         Non è più applicabile alla delibazione di separazioni giudiziali o consensuali italiane, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).

                                   4.   Che la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale civile di Bologna possa essere delibata in virtù della citata Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni è indubbio. La sentenza del 14 settembre 2007 rappresenta pacificamente una decisione giudiziale (art. 1 cpv. 1) emanata dalle autorità dello Stato di cui l'attore è cittadino e nel quale egli aveva la dimora abituale al momento della domanda (art. 2 n. 4 lett. a). Nel procedimento la convenuta si è regolarmente costituita in giudizio mediante il patrocinio di un proprio avvocato (art. 8). Né pendeva, al momento in cui è stato adito il tribunale italiano (il 21 maggio 2002), una causa di separazione in Svizzera, che è stata sì promossa da CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, ma solo il 9 settembre 2002. Che una sentenza di separazione sia stata pronun­ciata nel frattempo in quella causa (art. 9) la convenuta non pretende (l'assenza di regiudicata va eccepita, come prevede l'art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP: Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 29 e 122 ad art. 27). Neppure si scorgono altri motivi di ordine pubblico che potrebbero in qualche modo ostare alla delibazione (art. 10). Infine la sentenza italiana è definitiva, come risulta da un'attestazione rilasciata il 17 luglio 2009 dal cancelliere della Corte di appello di Bologna (agli atti).

                                         È vero che l'addebito della separazione a CO 1 configura una “disposizione relativa alla colpa” cui la Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni non si applica (art. 1 cpv. 2). L'art. 151 comma 2 del Codice civile italiano stabilisce invero che “il giudice, pronunzian­do la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Ciò dispiega effetti – nel caso in cui si applichi il diritto italiano – sul diritto al mantenimento (art. 156 comma 1 del Codice civile), anche in ambito ereditario (art. 548 e 585 del Codice medesimo). Nella fattispecie la Corte di appello di Bologna ha reputato che l'inopinata partenza di CO 1 da __________ insieme con i figli, senza giusta causa e senza più dare notizie di sé “per un consistente lasso temporale”, costituisse “una palese violazione dell'obbligo di

                                         coabitazione e del dovere di assistenza morale e materiale” derivante dal matrimonio (sentenza del 9 maggio 2008, pag. 10). Onde la conferma dell'addebito che il tribunale di primo grado aveva enunciato nel dispositivo.

                                         Ora, che il diritto svizzero più non preveda – se non nell'ipotesi dell'art. 115 CC (cui rinvia l'art. 117 cpv. 1 CC) – alcuna indagine di responsabilità nella separazione dei coniugi ancora non significa che una legge estera non possa fare altrimenti. In quanto esula poi dal campo d'applicazione della citata Convenzione dell'Aia, la separazione pronunciata dal Tribunale civile di Bologna può essere delibata giusta l'art. 65 cpv. 1 LDIP, secondo cui le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). La riserva dell'art. 65 cpv. 2 LDIP non ha pertinenza, entrambi i coniugi avendo in concreto la cittadinanza italiana (sentenza del Tribunale civile di Bologna, pag. 11), oltre – per quanto riguarda CO 1 – a quella svizzera. Nella misura in cui si tratta di riconoscere e dichiarare esecutiva la separazione personale delle parti con addebito della separazione alla moglie (dispositivo n. 1 della sentenza emanata dal Tribunale civile di Bologna), in ultima analisi, l'istanza di delibazione merita accoglimento.

                                   5.   Per quanto riguarda invece i provvedimenti o le condanne acces­sorie pronunciate nella decisione di divorzio o di separazione, “segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli”, il loro riconoscimento e la loro ese­cutività non sono disciplinati dalla predetta Convenzione dell'Aia (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa). La delibazione di dispositivi che attengono a rapporti tra genitori e figli, seppure contenuti in una sentenza di divorzio o di separazione, è governata infatti dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4). Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la successiva Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1° lu­glio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index_fr.php?act=conventions.status&cid=70). Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, essa non deroga – come detto (consid. 3) – “alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e

                                         l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).

                                         Ciò premesso, il riconoscimento e l'esecuzione del dispositivo n. 2 della sentenza con cui il Tribunale civile di Bologna ha affidato i figli delle parti al Ser­vizio sociale di __________, ha collocato questi ultimi presso la madre, cui ha attribuito la potestà ordinaria su di loro, e ha incaricato lo stesso Servizio sociale di regolare il diritto di visita paterno (“coordinandosi con i Servizi sociali elvetici”) va esaminata alla luce della Convenzione dell'Aia del

                                         5 ottobre 1961 testé menzionata (DTF 126 III 301 consid. a/aa), cui si richiama del resto l'art. 85 cpv. 1 LDIP per il rinvio contenuto all'art. 63 cpv. 2 LDIP. Anche la disciplina delle relazioni personali con un genitore non affidatario rientra, in effetti, fra le “misure di protezione” previste da quella Convenzione (DTF 132 III 590 consid. 2.2.1).

                                   6.   Nei rapporti fra due Stati che hanno ratificato la citata Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, come la Svizzera e l'Italia, competenti a prendere misure di protezione sono solo – per principio – le autorità dello Stato in cui si trova la dimora abituale del minorenne (art. 1). Tale principio vale anche qualora il figlio cambi la residenza abituale pendente causa. In simili eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua competenza mutano in seguito, non si applica (DTF 132 III 591 consid. 2.2.4). Tant'è che le misure di protezione di un minorenne prese da un tribunale estero al momento in cui il minorenne ha già trasferito la sua dimora abituale in Svizzera – o in un altro Stato contraente – non possono essere riconosciute in Svizzera (DTF 132 III 590 consid. 2.2). Viceversa, nel caso di Stati che non abbiano ratificato la predetta Convenzione dell'Aia, il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua competenza mutino in seguito (perpetuatio fori: SJ 132/2010 I 171 consid. 4.2.2).

                                         Questa Camera ha già avuto modo di riconoscere e dichiarare esecutive – in linea con quanto precede – “misure di protezione” dei figli (affidamento e diritto di visita del genitore non affidatario) omologate dal Tribunale civile di Bologna in un verbale di separazione consensuale dei genitori (sentenza inc. 10.2009.13 del 28 settembre 2009). In quel caso i figli risiedevano nella Provincia di Bologna. Il fatto che in seguito i minorenni avessero raggiunto i genitori in Svizzera non ostava dunque alla delibazione del decreto italiano. La fattispecie odierna è l'esatto contrario. Quando il Tribunale civile di Bologna è stato adito da IS 1, il 21 maggio 2002, i figli erano già in Svizzera da qua­si un mese. Per di più, il tribunale ne era consapevole, avendo accertato esso medesimo che i minorenni si trovavano nel Cantone Ticino sin dal 28 aprile 2002 (sentenza, pag. 5 in basso e 21 in fondo). Per quel che è dell'affidamento dei figli al Ser­vizio sociale di __________, del collocamento presso la madre, della potestà ordinaria su di loro e del diritto di visita paterno la sentenza italiana non può quindi essere riconosciuta. Solo il giudice svizzero, luogo di dimora dei figli, era competente a prendere “misure di protezione” in virtù della nota Convenzione (art. 1). Al proposito

                                         l'istanza di delibazione va respinta.

                                   7.   Rimane da vagliare il riconoscimento e l'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza in cui il Tribunale civile di Bologna ha stabilito il contributo alimentare per i figli (€ 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva delle spese straordinarie”). Su tal punto l'istanza di delibazione è finanche irricevibile. A prescindere dal fatto che mal si comprende quale senso abbia la delibazione chiesta da IS 1, debitore delle prestazioni essendo lui medesimo, il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normal­mente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, come che sia, esclusa. Al riguardo l'istanza di delibazione non manca di leggerezza.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). IS 1 vede delibare il pronunciato di separazione giudiziale, ma non gli effetti accessori riguardanti i figli né, tanto meno, i contributi alimentari per i medesimi. La tassa di giustizia e le spese andrebbero perciò suddivise tra le parti. Non bisogna trascurare tuttavia che CO 1 ha evitato di pronunciarsi sul riconoscimento della separazione giudiziale, avversando unicamente all'udienza del 23 novembre 2010 davanti a questa Camera – per quel che era dato di capire – la disciplina sulle relazioni tra genitori e figli. Non è il caso dunque di addebitarle costi (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), mentre si riscuotono oneri processuali ridotti a carico dell'istante nella misura in cui l'istanza si rivela irricevibile o infondata. Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, il cui legale non ha svolto atti di patrocinio forense ai fini del giudizio.

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, tranne ove sia contestato unicamente il rigetto della delibazione inerente al dispositivo sui contributi alimentari per i figli.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la sentenza emanata il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente al dispositivo n. 1, così formulato:

                                         Dichiara la separazione personale tra IS 1 e CO 1, con addebito della separazione a CO 1.

                                         Per il resto l'istanza di delibazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 300.–

                                         b) spese ridotte                        fr.   50.–

                                                                                           fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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