Incarto n. 10.2009.21
Lugano 9 novembre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 5 ottobre 2009 presentata da
IS 1 ( PA 1 )
relativa alla sentenza del 18 giugno 2008 con cui il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'istante a il 14 maggio 1977 con
CO 1 ;
premesso che con sentenza del 18 giugno 2008 il Tribunale civi-le di Varese, prima Sezione civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ il 14 maggio 1977 da CO 1 (1949) e IS 1 (1959), cittadini italiani, omologando le conclusioni comuni for-mulate dai coniugi sugli effetti del divorzio;
rilevato che tra di esse figura una pattuizione secondo cui “qua-lora le competenti autorità elvetiche dovessero corrispondere al signor CO 1 l'indennità di fine rapporto (II pilastro) avranno altre-sì l'onere di corrispondere a IS 1 quella percentuale di indennità di fine rapporto (II pilastro) dell'indennità totale riferi-bile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimo-nio” (sentenza, pag. 2 in alto);
ricordato che nel frattempo CO 1 è stato dichiarato invalido al 100%;
preso atto che IS 1 ha chiesto il 5 ottobre 2009 a questa Camera di delibare la sentenza in questione, intendendo essa “procedere a far valere i propri diritti in relazione alla cor- responsione di una quota parte dell'indennità degli averi di previdenza”;
richiamata la lettera del 6 ottobre 2009 con cui il presidente della Camera ha rammentato all'istante che, essendo sopraggiunto per CO 1 un caso di previdenza professionale, un riparto della prestazione d'uscita da lui maturata presso il rispettivo istituto pensionistico non poteva più entrare in considerazione, l'altro coniuge avendo unicamente diritto in circostanze del genere a “un'indennità adeguata” (art. 124 cpv. 1 CC) fissata dal giudice, non prevista però dal Tribunale civile di Varese, sicché l'istanza di delibazione appariva finanche senza oggetto;
accertato che IS 1 ha scritto il 16 ottobre 2009 alla Camera di ritirare l'istanza di delibazione;
ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede alla causa di assumere – in linea di principio – oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 combinato con l'art. 77 cpv. 3 CPC);
considerato che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, l'istanza non avendo ancora formato oggetto di intimazione;
osservato inoltre che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, proprio perché l'istanza non è ancora stata notificata alla controparte;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. Il procedimento di delibazione è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'PA 1, .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.