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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13

28 settembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,557 parole·~13 min·7

Riassunto

Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.13

Lugano 28 settembre 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 luglio 2009 presentata da

 IS 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

                                         relativa al decreto del 20 dicembre 2005 con cui il Tribunale civile di Bologna ha omologato gli effetti della separazione personale tra l'istante e

 CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 (1969), cittadino svizzero, e IS 1(1970), cittadina svizzera e italiana, si sono sposati a __________ (ZH) il 9 settembre 1999 e hanno due figli, M__________ (nata l'11 maggio 1997) e R__________ (nato il 14 maggio 1999). Il 27 luglio 2005 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale hanno previsto che lo statuto dei figli, compreso il diritto di visita paterno e i contributi di mantenimento, sarebbe stato regolamentato in Italia, i figli avendo a quel tempo la dimora abituale a __________ (__________). Con sentenza del 23 gennaio 2006 il Tribunale distrettuale di __________ (__________) ha poi sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio.

                                  B.   Nel frattempo, con decreto del 20 dicembre 2005 il Tribunale

                                         civile di Bologna ha omologato “alle condizioni di cui al verbale 5 dicembre 2005” la separazione consensuale chiesta dai coniugi il 29 luglio 2005 davanti a quel tribunale. Tra le condizioni dell'intesa figura quanto segue:

                                         2.  I figli minori M__________ (…) e R__________ (…) sono e restano affidati alla madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi che insieme concorderanno.                                          

                                         3.  Nell'interesse dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:

–  il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;

–  il padre trascorrerà con i figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;

–  il padre, se vorrà e potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16 alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;

–  il padre trascorrerà con i figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo, fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.

                                  C.   L'8 luglio 2009 IS 1si è rivolta a questa Camera, chiedendo che le clausole n. 2 e 3 della convenzione omologate con decreto del 20 dicembre 2005 dal Tribunale civile di Bologna fossero riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, i figli trovandosi ora con lei a __________. Esaminata l'istanza di delibazione, il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante, il 9 luglio 2009, un termine fino al 31 agosto 2009 per produrre un documento attestante che la decisione non fosse stata impugnata con rimedio giuridico ordinario o fosse definitiva. L'interessata ha ottemperato alla richiesta, inviando il 7 agosto 2009 un'attestazione del 22 luglio 2009 in cui il direttore di cancelleria del Tribunale civile di Bologna dichiara che il decreto in questione “deve considerarsi alla data

                                         odierna e rebus sic stantibus definitivo”.

                                  D.   Le parti sono state convocate al contraddittorio di mercoledì 16 settembre 2009, ma il plico raccomandato contenente la citazione di CO 1è tornato al Tribunale d'appello con la menzione “non ritirato”. Il 14 settembre 2009 l'avv. PA 2 di __________, legittimatasi come patrocinatrice del convenuto, ha postulato un rinvio dell'udienza, lamentando che l'indizione del contraddittorio non sarebbe stata comunicata al suo assistito. Con ordinanza dello stesso giorno il presidente della Ca­mera ha deplorato l'asserzione inveritiera, ma ha nondimeno rinviato il contraddittorio a mercoledì 23 settembre 2009. In tale occasione

                                         l'istante ha confermato l'istanza, mentre il convenuto ha proposto di respingerla.

Considerando

in diritto:                  1.   La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).

                                   2.   In concreto CO 1 si oppone al riconoscimento della sentenza italiana, rilevando che la convenzione omologata dal Tribunale civile di Bologna era stata conclusa in vista della separazione, non del divorzio. Egli soggiunge che la regolamentazione del diritto di visita prevista in quell'accordo non è più adeguata alle circostanze, tanto che lui medesimo ha chiesto il 5 agosto 2009 la completazione (rispettivamente la modifica) della sentenza di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________. Ora, nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 23 gennaio 2006 dal Tribunale distrettuale di __________ i coniugi avevano previsto di rinviare la disciplina circa lo statuto dei figli al giudice italiano, competente per territorio in ragione della dimora abituale dei minorenni. In realtà i coniugi hanno poi instato davanti al Tribunale civile di Bologna per la separazione giudiziale, sicché quel tribunale ha approvato l'intesa come convenzione di separazione. È possibile quindi che dopo il divorzio lo statuto dei figli non sia definito, la sentenza del Tribunale distrettuale di __________ non contenendo alcuna regolamentazione. Sta di fatto che finora nessuna autorità giudiziaria o amministrativa svizzera consta avere disciplinato la questione. Nemmeno il convenuto pretende, del resto, che il Tribunale distrettuale di __________ – da lui adito nel frattempo – abbia emanato misure provvisionali. Per il momento la regolamentazione omologata dal tribunale italiano continua dunque a valere e l'istante ha interesse a chiederne il riconoscimento in Svizzera. Soccorrono in tali condizioni le premesse per vagliare l'istanza di delibazione.

                                   3.   A ragione l'istante non chiede il riconoscimento dei dispositivi con cui il Tribunale civile di Bologna ha omologato la convenzione di separazione sui contributi di mantenimento che il convenuto deve ai figli (clausole da 4 a 7). Nel Cantone Ticino il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è quindi esclusa.

                                   4.   Per quel che riguarda lo statuto dei figli minorenni omologato dal Tribunale civile di Bologna (affidamento e diritto di visita: clausole n. 2 e 3), il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli sono retti dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4). Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index fr.php? act=conventions.status& cid=70). Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).

                                         a)   Conformemente all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art. 27” (lett. c). Per quel che è del primo requi­sito, la citata Convenzione dall'Aia del 1961 – ratificata anche dal­l'Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). A quel tempo M__________ e R__________ avevano la loro residenza abituale a __________ (Bologna), onde la competenza dell'autorità da cui emana la decisione.

                                         b)   Come risulta dall'attestazione rilasciata il 22 luglio 2009 dal direttore di cancelleria del Tribunale civile di Bologna, il decreto in questione “deve considerarsi alla data odierna e rebus sic stantibus definitivo”. Adempie così le premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano per altro motivi di ordine pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero ostare alla delibazione, la disciplina non scostandosi dai criteri abitualmente applicati in Svizzera né risultando contraria al bene dei figli. Neppure sussistono problemi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), giacché davanti al Tribunale civile di Bologna le parti si sono costituite entrambe con il patrocinio del medesimo legale. Ne segue, in ultima analisi, che per quanto riguarda le clausole n. 2 e 3 il decreto in rassegna può essere riconosciuto e dichiarato esecutivo.

                                         c)   È possibile che – come pretende il convenuto – la disciplina omologata dal Tribunale civile di Bologna non sia più consona alla situazione dei figli dopo il trasferimento in Svizzera. Non compete tuttavia a questa Camera sindacare il contenuto del decreto nel merito. Tale regolamentazione potrà essere modificata in ogni tempo, anche in via provvisionale, dal giudice svizzero. Ciò non impedisce tuttavia che fino a quel momento il decreto in questioni esplichi i suoi effetti sullo statuto dei figli.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto, che ha proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, l'istante ha diritto altresì a un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   6.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, poiché i dispositivi delibati non hanno, in sé, valore litigioso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'istanza è accolta, nel senso che il decreto emanato il 20 dicembre 2005 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuto e dichiarato esecutivo per quanto riguarda i seguenti dispositivi:

                                         2.  I figli minori, M__________, nata a __________ l'11 maggio 1997, e R__________, nato a __________ il 14 maggio 1999, sono e restano affidati alla madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi che insieme concorderanno.            

                                         3.  Nell'interesse dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:

–  il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;

–  il padre trascorrerà con i figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;

–  il padre, se vorrà e potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16 alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;

–  il padre trascorrerà con i figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo, fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'istante, sono posti a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

–    ;, .

__________Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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