Incarto n. 10.2007.15
Lugano, 28 dicembre 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 settembre 2007 presentata da
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
relativa alla sentenza del 20 marzo 2007 con cui il Tribunale di Imperia ha sciolto il matrimonio celebrato a Lugano il 27 settembre 1991 tra lei e
CO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1957), cittadino italiano, e IS 1 (1968), cittadina svizzera e italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno due figli, E__________ (nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23 gennaio 2000). Con decreto del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di consiglio la loro separazione consensuale. Il relativo decreto è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo da questa Camera con sentenza del 15 settembre 2004 (inc. 10.2004.3), passata in giudicato.
B. Quattro anni dopo, su richiesta comune dei coniugi, con sentenza del 20 marzo 2007 il Tribunale di Imperia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio “alle seguenti concordate condizioni”:
1. I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o altro documento di espatrio;
2. I due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la residenza della stessa a __________, via __________:
3. Il padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati, intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera; inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;
4. Il signor CO 1 verserà alla signora IS 1 a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli minori un unico assegno mensile, cumulativo (solo un assegno per il mantenimento di entrambi), anticipato e indicizzato di € 200.00 entro i primi cinque giorni di ogni mese sino al raggiungimento della maggiore età o sino all'anno successivo al completamento del regolare ciclo di studi, salvo che i figli non siano nel frattempo divenuti autosufficienti;
5. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio anche [per] i figli minori;
6. Entrambi i coniugi, essendo allo stato autosufficienti, dichiarano di rinunciare nei reciproci confronti alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di mantenimento. Spese compensate.
Le parti hanno rinunciato a ogni facoltà d'impugnazione e la sentenza è passata in giudicato il 24 aprile 2007.
C. Il 30 settembre 2007 IS 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo che la sentenza di divorzio sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Le parti sono state convocate al contraddittorio di martedì 27 novembre 2007, ma la citazione di CO 1 a __________ è tornata al Tribunale d'appello con la menzione “l'indirizzo è inesistente, il destinatario è sconosciuto”. Con ordinanza del 20 novembre 2007 il presidente della Camera ha invitato l'istante perciò a precisare il recapito esatto del convenuto, salvo produrre una dichiarazione in cui quest'ultimo confermasse di aderire alla richiesta delibazione. L'istante ha trasmesso una dichiarazione in tal senso del 23 novembre 2007 firmata da CO 1, affermando che il recapito di lui è a __________ e di non capire come mai la notifica della convocazione non sia riuscita. La dichiarazione appena citata rende, comunque sia, superflua una nuova citazione all'udienza. Giova procedere senza indugio quindi all'emanazione del giudizio.
Considerando
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sotto tale profilo l'istanza di delibazione è proponibile.
2. Sfuggono alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). Come si è già ricordato alle parti nella sentenza del 15 settembre 2004, tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid. 2). Se questa Camera ha proceduto alla delibazione del decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia aveva omologato in camera di consiglio la separazione consensuale delle parti, ciò si deve alla circostanza che in Svizzera la separazione personale non dispiega alcun effetto sullo stato civile. Non essendo essa iscritta né menzionata nei registri (elettronici), l'autorità di vigilanza non ha competenze al riguardo. Per contro, il divorzio è un evento di stato civile. Se un coniuge è cittadino svizzero, dunque, solo l'autorità di vigilanza può disporre la trascrizione della sentenza estera nei registri svizzeri. La procedura di exequatur davanti a questa Camera sussiste solo per le sentenze di divorzio che riguardano due coniugi stranieri.
In concreto l'istante ha la cittadinanza svizzera, non solo quella italiana. Nella misura in cui si tratta di riconoscere il divorzio pronunciato dal Tribunale di Imperia e di dichiarare esecutiva la relativa sentenza in Svizzera, trascrivendo lo scioglimento del matrimonio nei registri svizzeri dello stato civile, l'istanza in esame va pertanto dichiarata irricevibile. Solo l'autorità di vigilanza è abilitata a ciò. Del resto, l'ipotesi di competenze parallele (l'una amministrativa, l'altra civile), oltre che contraria al diritto federale, implicherebbe il rischio di giudizi contraddittori. Anche per tale ragione la Camera civile di appello funge unicamente, in casi del genere, da autorità di ricorso (art. 32 cpv. 3 LAC).
3. Nella misura in cui il Tribunale di Imperia ha statuito sui contributi di mantenimento che il convenuto deve versare ai figli (punto 4 del dispositivo), rispettivamente nella misura in cui ha esonerato una parte da obblighi alimentari verso l'altra (punto 6 del dispositivo), l'istanza di delibazione è una volta ancora irricevibile. Il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, in ogni modo, esclusa.
4. Rimane da esaminare l'istanza nella misura in cui si riferisce allo statuto dei figli minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti d'identità, affidamento, diritti di visita: punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo). Ora, il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza di divorzio, non sono retti – come crede l'istante – dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), bensì dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01). La successiva Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre 1996, destinata a sostituire quella del 1961, è stata invero sottoscritta, ma non ancora ratificata dalla Svizzera.
Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13). In definitiva, tanto l'attribuzione dell'autorità parentale quanto la disciplina sul diritto di visita (e sull'ottenimento di “documenti di espatrio”) da parte dei genitori soggiacciono nella fattispecie alla citata Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III 301 consid. a/aa). Non invece il riconoscimento dei contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid. a/bb), che dipende da altri trattati, la cui applicazione non avviene – come si è visto – nell'ambito di una procedura ancorata all'art. 511 cpv. 1 CPC (consid. 3). Si ricordi infine che l'intesa dei genitori a proposito della delibazione non esime questa Camera dal verificare i requisiti della richiesta in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, il quale fa parte dell'ordine pubblico svizzero (DTF 126 III 303 in alto).
a) Conformemente all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art. 27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni – ratificata anche dall'Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). Le autorità di cui il minorenne è cittadino possono nondimeno, “dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale”, fare altrettanto (art. 4 cpv. 1).
b) In concreto E__________ e F__________ sono cittadini svizzeri e italiani. È vero che la cittadinanza svizzera prevale, giacché essi risiedono stabilmente nel Ticino e sono quindi “più strettamente legati” alla Svizzera (art. 23 cpv. 2 LDIP; cfr. DTF 126 III 4 consid. 4). Ciò sarebbe di rilievo, però, solo ove si ponessero questioni di diritto applicabile (FF 1983 I 299). Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera “per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze” (art. 23 cpv. 3 LDIP). È vero che il tribunale italiano non risulta avere avvisato le autorità svizzere, ma a parte il fatto che la comunicazione parrebbe riferirsi anzitutto – almeno nella concezione svizzera – a provvedimenti d'indole tutelare (FF edizione francese 1966 I 363 in fondo), tale mancanza non giustifica da sé sola un diniego del riconoscimento. La competenza dell'autorità da cui emana la decisione da delibare può quindi, nella fattispecie, ritenersi data (art. 25 lett. a LDIP).
c) Come risulta dalla stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale di Imperia in calce all'esemplare della sentenza prodotto davanti a questa Camera, il giudizio in questione è passato in giudicato il 24 aprile 2007. Adempie così le premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano infine motivi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP) o di ordine pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero ostare alla delibazione. Ne segue, in ultima analisi, che la sentenza in rassegna può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5. Per il resto l'istanza va dichiarata irricevibile.
5. Gli oneri processuali vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Per le stesse ragioni non si giustifica di attribuire ripetibili.
6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, giacché solo il dispositivo n. 4 (non delibato) comporta obblighi pecuniari; gli altri non hanno, di per sé, valore litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è accolta nel senso che la sentenza emanata il 20 marzo 2007 dal Tribunale di Imperia tra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i seguenti dispositivi:
1. I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o altro documento di espatrio;
2. I due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la residenza della stessa a __________, via __________:
3. Il padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati, intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera; inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;
5. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio anche [per] i figli minori.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
–; –.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.