Incarto n. 10.2006.12
Lugano 11 aprile 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 13 ottobre 2006 presentata da
IS 1 (patrocinato dall' PA 1 )
per ottenere la delibazione della sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino nella causa civile che ha opposto l'istante a
PI 1, già in ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto del 14 luglio 1998 il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino ha dichiarato, su richiesta di PI 1, l'ammortamento di un libretto al portatore n. __________ denominato “__________”, rilasciato il 3 gennaio 1995 dal __________, sul quale risultava depositata il 15 marzo 1995 la somma di lire 478 085 456 (procedimento di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998);
che il 27 agosto 1998 IS 1 ha convenuto PI 1 davanti al medesimo giudice, contestando l'ammortamento del titolo (fascicolo n. 219/1998);
che in esito a un procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino, con sentenza del 15 aprile 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha ordinato la confisca del saldo depositato sul citato libretto al portatore, sequestrato presso il __________, e la pubblicazione del provvedimento sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (inc. 72.2001.299);
che PI 1 è deceduto a __________ il 27 luglio 2004 e che con decreto del 9 novembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ne ha decretato la liquidazione dell'eredità;
che la liquidazione dell'eredità giacente è stata dichiarata chiusa, su istanza dell'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, con decreto emesso il 26 settembre 2005 dal medesimo Pretore;
che nel frattempo, con sentenza del 22 marzo 2005, il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino ha dichiarato IS 1 legittimo possessore del noto libretto di deposito, revocando “per nullità e falsità del richiedente” il decreto di ammortamento emesso il 14 luglio 1998;
che il 22 agosto 2006 IS 1 ha chiesto alla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano la revoca della confisca e la consegna dei fondi depositati sul libretto di risparmio;
che la presidente della Corte ha invitato IS 1 a far delibare previamente la sentenza emanata dall'autorità di San Marino;
che con istanza del 13 ottobre 2006 IS 1 chiede alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;
che con ordinanza del 6 dicembre 2006 il giudice delegato di questa Camera ha convocato l'istante e l'Ufficio dei fallimenti di Lugano al contraddittorio del 2 febbraio 2007, invitando il primo a produrre entro tale data copia del memoriale di risposta con cui PI 1 si era – a suo tempo – costituito in giudizio davanti al Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino;
che l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha comunicato il 15 dicembre 2006 di non opporsi all'istanza di delibazione;
che il contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera è stato sospeso e aggiornato al 6 marzo 2007 per consentire all'istante di procurarsi la documentazione ancora necessaria;
che il 19 febbraio 2007 l'istante ha prodotto una dichiarazione del 2 febbraio 2007 in cui, secondo il Cancelliere del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino, “il fascicolo di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 è riunito alla causa civile n. 219 dell'anno 1998 di cui fa parte integrante”;
che, preso atto di ciò, con ordinanza del 26 febbraio 2007 il giudice delegato di questa Camera ha annullato il seguito del contraddittorio previsto per il 6 marzo 2007, nulla più ostando all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, in ossequio alle norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino non sussistono trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili;
che in concreto il riconoscimento è disciplinato pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);
che, per quanto riguarda la competenza, essa è data se una disposizione della legge la prevede o, in mancanza di una tale disposizione, se il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio (26 lett. a LDIP) o, in caso di controversie patrimoniali, se le parti, “con pattuizione valida secondo la presente legge”, si sono sottoposte alla competenza dell'autorità che ha pronunciato la decisione (26 lett. b) o se il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio (26 lett. c) o, in caso di domanda riconvenzionale, se l'autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (26 lett. d);
che inoltre, a norma dell'art. 108 cpv. 2 LDIP (cui rinvia l'art. 26 lett. a prima frase LDIP), le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio del convenuto (lett. a) o nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente (lett. b), o nello Stato del foro prorogato (lett. c);
che le prime due ipotesi appaiono d'acchito estranee al caso concreto, non risultando – né l'istante pretendendo – che PI 1 abbia mai avuto domicilio o dimora abituale nella Repubblica di San Marino;
che per quanto riguarda la terza ipotesi, invocata dall'istante, essa consacra quella prevista anche all'art. 26 lett. b LDIP, ossia l'esistenza di un foro prorogato a norma dell'art. 5 LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 2 ad art. 108; Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 108);
che di una siffatta convenzione di procedura non v'è traccia agli atti, né essa è menzionata – per avventura – nella sentenza
estera sottoposta a questa Camera per la delibazione;
che, scartate tutte le ipotesi dell'art. 108 cpv. 2 LDIP, occorre tornare alla norma generale dell'art. 26 LDIP, di cui l'art. 108 cpv. 2 LDIP non preclude l'applicazione (messaggio del 10 novembre 1982, in: FF 1983 I 304 in alto; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 26 LDIP; Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 4 a 6 ad art. 26 LDIP);
che il già citato art. 26 lett. c LDIP prevede la delibazione di una sentenza estera, in particolare, “se il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio”;
che nella fattispecie il caso imporrebbe dunque di verificare se, convenuto il 27 agosto 1998 da IS 1 davanti all'autorità di San Marino (contestazione dell'ammortamento), PI 1 si sia costituito in giudizio senza nulla eccepire;
che invero, secondo il diritto di San Marino, per la costituzione in giudizio il giudice fissa con decreto un'apposita udienza (art. 2 § 1.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55, “Disposizioni in materia di procedura civile e penale della Repubblica di San Marino”, in: ‹www.consigliograndeegenerale.sm›),
che in concreto non risulta essersi tenuta alcuna udienza del genere, il giudice di San Marino avendo subito sospeso la causa civile in attesa della fine del procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino;
che nondimeno, stando a quanto attesta il Cancelliere del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino, il fascicolo di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 (ammortamento del titolo chiesto da PI 1) fa “parte integrante” della causa civile n. 219 dell'anno 1998 (contestazione dell'ammortamento intentata da IS 1);
che pertanto, le due cause formando secondo il diritto di San Marino un unico procedimento, più non occorreva a PI 1 costituirsi in giudizio davanti al tribunale da lui medesimo adito: anzi, verosimilmente egli non si sarebbe più nemmeno potuto sottrarre a tale giurisdizione;
che nelle circostanze descritte le parti constano essersi sottoposte entrambe all'autorità che ha pronunciato il giudizio, sicché la competenza del tribunale estero può ritenersi data;
che la sentenza emanata il 22 marzo 2005 del Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino è passata in giudicato il 12 maggio 2005, come ha attestato il 20 luglio 2005 il Cancelliere del Tribunale stesso in un certificato annesso alla sentenza prodotta per la delibazione;
che in concreto non si ravvisano motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 LDIP;
che la sentenza da delibare è stata pronunciata dopo la morte del convenuto, ma PI 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in un memoriale conclusivo prima del 18 marzo 2004, data dell'udienza per l'“irrotulazione” della causa, dopo la quale il giudice pronuncia la sentenza (art. 2 §§ 5.0 a 5.3 della citata legge 17 giugno 1994 n. 55);
che in tali condizioni la sentenza estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non senza dimenticare che ad ogni buon conto essa riguarda il possesso e non la proprietà del noto libretto di risparmio;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (€ 246 910.53: doc. E, pag. 4) supera largamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;
che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per lo stesso motivo non si giustifica di assegnare indennità per ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 22 marzo 2005 con cui il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino
– dichiara che IS 1 è il legittimo possessore del libretto di deposito a risparmio ordinario al portatore recante il n. __________ intestato “__________”, emesso il 3 gennaio 1995 dal __________, con un saldo il 15 marzo 1995 di lire 478 085 456 e
– revoca per nullità e falsità del richiedente il decreto di volontaria giurisdizione emesso il 14 luglio 1998 circa l'ammortamento del libretto medesimo
è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.