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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3

15 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,049 parole·~5 min·5

Riassunto

riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia

Testo integrale

Incarto n° 10.2004.3

Lugano 15 settembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1° marzo 2004 presentata da

_ISTA1 (patrocinata dall' RAPP1  

                                         relativa al decreto emanato il 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato la separazione personale tra l'istante e

                                         _CON1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che _CON1 (1957), cittadino italiano, e _ISTA1 (1968), cittadina svizzera e italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno due figli, E__________ (nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23 gennaio 2000);

                                         che con decreto del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di consiglio la separazione consensuale dei coniugi;

                                         che il 1° marzo 2004 _ISTA1 ha chiesto a questa Camera la delibazione di tale decreto;

                                         che _CON1 ha confermato il 22 luglio 2004 di aderire all'istanza, dichiarando contestualmente – insieme con la moglie – di rinunciare al contraddittorio davanti a questa Camera;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che è compito invece dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o documenti stranieri relativi allo sta­to civile nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid. 2);

                                         che il decreto emesso dal Tribunale di Imperia riguarda bensì una cittadina svizzera, ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (v. gli art. 115 e 130 OSC);

                                         che in concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;

                                         che l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);

                                         che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizze­ra “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

                                         che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);

                                         che alla Convenzione dell'Aia non soggiacciono in ogni modo le misure o le condanne accessorie pronunciate nella decisione di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa);

                                         che nella fattispecie questioni del genere non si pongono, l'istan­te non chiedendo né la condanna del marito a prestazioni pecuniarie (per cui dovrebbe adire del resto la via esecutiva: art. 512 CPC) né – per avventura – la consegna dell'uno o dell'altro figlio;

                                         che l'unico problema consiste dunque nell'esaminare, in concre­to, se la separazione come tale possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera (l'exequatur pronunciato in virtù degli art. 25 segg. o 166 segg. LDIP dispiega effetti sull'intero territorio na­zionale: Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence 2/1993 pag. 230);

                                         che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;

                                         che per la Svizzera poco importa la qualifica di attore o convenu­to (nella fattispecie la richiesta di separazione era consensuale), a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP bastando che “uno dei coniugi” avesse la dimora abituale nello Stato in cui è pronunciata la separazione;

                                         che tale premessa è adempiuta nel caso in esame, il marito risiedendo – allora come ora – a __________;                                                                   

                                         che per il resto non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconosci­mento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);

                                         che il decreto emesso dal Tribunale di Imperia può ritenersi definitivo, ancorché a suo tempo suscettibile di reclamo entro dieci giorni dinanzi alla corte d'appello (Picardi, Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2177, n. 5 ad art. 711), il cancelliere del Tribunale avendo attestato il 19 aprile 2004 che – in ogni modo – “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione”;

                                         che, in ultima analisi, il decreto in rassegna può dunque essere delibato;

                                         che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma l'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di assegnare ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che il decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato la separazione consensuale fra _CON1 e _ISTA1 è riconosciu­to e dichiarato esecutivo in Svizzera.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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