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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2003 10.2003.23

15 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·711 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto no 10.2003.23

Lugano 15 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 agosto 2003 presentata da

_______________

                                         e

_______________  

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 12 agosto 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 12 agosto 2003 il presidente del Tribunale distrettuale di Muri (AG) ha sciolto per divorzio il matrimonio con­tratto a Baar il __________ 1984 da ______ e _________);

                                         che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una conven­zio­ne sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 1° e il 4 maggio 2003;

                                         che nella clausola n. 3.1 di tale convenzione _______ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (recte: di __________);

                                         che nel dispositivo n. 3 della sentenza il presidente del Tribunale ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà;

                                         che il 26 agosto 2003 le parti hanno postulato congiuntamente, per il tramite del Tribunale distrettuale di Muri, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;

                                         che in seguito, il 12 settembre 2003, il presidente del Tribunale distrettuale di Muri ha rettificato un'inesattezza contenuta nel noto dispositivo della sentenza, precisando che l'immobile da trasferire a _________ è in realtà la particella n. __________ RFD di __________, intestata a entrambi i coniugi;

                                         che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta al­l'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tri­bunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che la clausola n. 3.1 della convenzione sugli effetti del di­vorzio con cui ________ dichiara di cedere alla moglie la sua quo­ta di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (recte: __________) con invito all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere il trasferimento di proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;

                                         che le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Muri con il dispositivo n. 2 della sentenza riguar­dano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle au­torità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine pa­trimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il

                                         14 agosto 2003, rispettivamente, nella sua forma rettificata, il

                                         27 settembre 2003, come ha attestato il cancelliere del Tribunale distrettuale di Muri sull'estratto della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

                                         che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere con­giuntamente ora la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 3.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 12 agosto 2003 e rettificata il 12 settembre 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– _______________; – _______________. Comunicazione al presidente del Tribunale distrettuale di Muri.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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