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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.07.2003 10.2003.20

22 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·602 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 10.2003.20

Lugano 22 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 11 luglio 2003 presentata da

 __________  (patrocinata dall'avv. __________) e  __________  (patrocinata dall'avv. __________)

                                         relativa alla sentenza emanata il 20 maggio 2003 dalla prima Camera civile del Tribunale superiore del Canton Zurigo (Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer) nella causa che opponeva le parti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ e __________ hanno raggiunto il

                                         14 maggio 2003 un accordo davanti al Tribunale superiore del Can­ton Zurigo (Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer), in una causa relativa, tra l'altro, allo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. __________ e __________ RFD di _________;

                                         che con decisione del 20 maggio 2003 il tribunale ha preso atto della transazione e ha ordinato all'ufficiale dei registri del Distret­to di __________ di iscrivere le particelle, intestate in comproprietà a __________ e a __________, in proprietà esclusiva della prima (dispositivo n. 6);

                                         che l'11 luglio 2003 le parti hanno postulato, per il tramite del Tri­bunale superiore del Canton Zurigo, la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento di proprietà immobiliare;

                                         che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);

                                         che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);

                                         che il dispositivo della decisione (n. 6) con cui il tribunale confederato ha preso atto dello scioglimento della comproprietà e dell'attribuzione in proprietà esclusiva a __________ delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ è il solo in rapporto con il Cantone Ticino;

                                         che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il

                                         20 maggio 2003, come risulta dall'attestazione rilasciata l'11 luglio 2003 dal segretario della prima Camera civile del Tribunale superiore di Zurigo in calce all'esemplare della decisione prodotto per la delibazione;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro stipulata davanti al tribunale;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 6 della decisione emanata il 20 maggio 2003 dal Tribunale superiore del Canton Zurigo (Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer) nella causa che opponeva le parti è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico delle istanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________; – avv. __________. Comunicazione: Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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