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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2002 10.2002.27

2 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·610 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.00027

Lugano 2 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 settembre 2002 presentata da

__________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal Gerichtspräsidium __________ il 13 maggio 2002;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 13 maggio 2002 il presidente del Tribunale di __________ (Gerichtspräsidium __________) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1978 da __________ e __________;

                                         che con il dispositivo n. 2 di quella sentenza il giudice ha omologa­to una convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere all'ex moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, impegnandosi essa ad assumerne il carico ipotecario (clausola n. 5.1), mentre __________ dichiara di cedere all'ex marito la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 5.2), gli ex coniugi accordandosi un reciproco diritto di prelazione sui rispettivi fondi per 25 anni (clausola n. 5.3);

                                         che __________ e __________ chiedono ora a questa Camera, con istanza del 23 settembre 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del con­traddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 2 con cui il tribunale confederato ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il

                                         13 maggio 2002, come risulta dal dispositivo n. 5 del giudizio esibito per la delibazione;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate alla procedura: clausola n. 12 della convenzione sugli effetti del divorzio);

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 13 maggio 2002 con cui il Gerichtspräsidium __________ ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle con­seguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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