Incarto n. 10.2002.00027
Lugano 2 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 settembre 2002 presentata da
__________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal Gerichtspräsidium __________ il 13 maggio 2002;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 maggio 2002 il presidente del Tribunale di __________ (Gerichtspräsidium __________) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1978 da __________ e __________;
che con il dispositivo n. 2 di quella sentenza il giudice ha omologato una convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere all'ex moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, impegnandosi essa ad assumerne il carico ipotecario (clausola n. 5.1), mentre __________ dichiara di cedere all'ex marito la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 5.2), gli ex coniugi accordandosi un reciproco diritto di prelazione sui rispettivi fondi per 25 anni (clausola n. 5.3);
che __________ e __________ chiedono ora a questa Camera, con istanza del 23 settembre 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2 con cui il tribunale confederato ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il
13 maggio 2002, come risulta dal dispositivo n. 5 del giudizio esibito per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate alla procedura: clausola n. 12 della convenzione sugli effetti del divorzio);
che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 13 maggio 2002 con cui il Gerichtspräsidium __________ ha omologato le clausole n. 5.1, 5.2 e 5.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario