Incarto n. 10.2002.15
Lugano, 12 novembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (azione di accertamento) con petizione del 12 giugno 2002 da
___________________, e ___________________ (patrocinati dall'avv. __________)
contro
_____________ (patrocinata dall'avv. dott. __________)
intesa all'emanazione del seguente giudizio:
È accertato che gli attori hanno, nell'ambito della divisione dei beni relitti dal padre __________ e di quelli a essi donati dalla madre, in conformità del contratto 25 marzo/13 aprile 1988, un diritto di credito (conguaglio):
– di fr. 86 000.– per il maggior valore percepito dalla convenuta dalla vendita della particella n. __________ RFD di __________,
– per il maggior valore, al momento della cessazione dell'usufrutto, dell'immobile di __________ attribuito alla convenuta rispetto all'importo di fr. 452 380.– considerato nella convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988,
– per gli interessi maturati sui debiti della convenuta nei confronti dei coeredi;
richiesta così precisata nella replica:
È accertato che gli attori hanno, nell'ambito della divisione dei beni relitti dal padre __________ e di quelli a essi donati dalla madre, in conformità del contratto 25 marzo/13 aprile 1988, un diritto di credito (conguaglio):
– di complessivamente fr. 86 000.– in ragione di metà ciascuno per il maggior valore percepito dalla convenuta dalla vendita della particella n. __________ RFD di __________,
– per il maggior valore, al momento della cessazione dell'usufrutto, dell'immobile di __________ attribuito alla convenuta rispetto all'importo di fr. 452 380.– considerato nella convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988, a tutt'oggi al minimo di fr. 115 927.–, e segnatamente fr. 51 069.50 a favore di __________ e fr. 64 857.50 a favore dell'ing. __________,
– per gli interessi maturati a carico della convenuta nei confronti dei coeredi al tasso del 3% dal 1° marzo 1983 su quanto da essa dovuto ai coeredi per l'immobile di __________, dal 1° gennaio 1984 per il prestito di fr. 21 000.– __________ e dal 1° maggio 1986 sull'anticipo della madre di fr. 10 000.–;
con la subordinata in appresso:
È accertato che la convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 (doc. _) e l'atto di donazione del 15 luglio 1988 (doc. _) sono entrambi nulli;
pretese che la convenuta ha proposto di respingere;
giudicando ora sulla ricevibilità della petizione;
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 1984 è deceduto a __________, senza lasciare testamento, __________, attinente di __________ domiciliato a __________. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ con i figli __________, __________ e __________. La successione comprendeva la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (635 m²), terreno sul quale sorge una casa di due appartamenti ove abitano la vedova e la figlia __________ (l'altra quota di un mezzo apparteneva alla vedova personalmente), la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (1434 m²), terreno sul quale si trova uno chalet (l'altra quota di un mezzo apparteneva anch'essa alla vedova), come pure taluni boschi a __________ e a __________. Poco prima di morire, inoltre, __________ aveva donato alla figlia __________ un capitale di fr. 92 000.– con cui quest'ultima aveva acquistato, il 2 marzo 1983, la particella n. __________ RFD di __________ (un terreno di 970 m²) al prezzo di fr. 102 000.–.
B. Mediante convenzione del 27 dicembre 1984 i quattro eredi hanno diviso la successione: __________ ha ricevuto la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, __________ la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ con diritto a un conguaglio di fr. 7000.– verso il fratello __________, la vedova __________ un diritto di usufrutto a vita sulla quota di comproprietà toccata al figlio __________ e __________ il diritto a un conguaglio di fr. 32 000.–, sempre nei confronti del fratello __________. Quello stesso giorno __________ ha donato al figlio __________, inoltre, la sua quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ e alla figlia __________ la sua quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, riservandosi su tali quote un diritto di usufrutto a vita. __________ si è impegnato, da parte sua, a versare un conguaglio di altri fr. 32 000.– alla sorella __________ e uno di altri fr. 7000.– alla sorella __________ (rogito n. __________ del notaio __________). I trapassi di proprietà e i diritti di usufrutto sono stati iscritti nel registro fondiario il __________ 1985. Il 15 marzo successivo gli eredi hanno poi stipulato una “convenzione interna” nella quale hanno stimato nuovamente la sostanza immobiliare, fissando il patrimonio da dividere e l'ammontare dei conguagli. In esito a tale calcolo __________ avrebbe versato alla sorella __________ fr. 51 500.– e alla sorella __________ fr. 43 500.–, ma solo al decesso della madre usufruttuaria, momento in cui i crediti sarebbero divenuti “effettivi ed esecutivi”.
C. Il 25 marzo e il 13 aprile 1988 i tre fratelli hanno sottoscritto un ulteriore accordo intitolato “patrimonio da ripartire tra __________, __________ e __________ (eredità __________ e __________)”, steso in forma di tabella, nel quale figura sotto la colonna “__________ ” un attivo di fr. 100 000.– per lo “chalet di __________ ” e debiti per complessivi fr. 41 800.–, sotto la colonna “__________ ” un attivo di fr. 415 030.– per la “casa di __________ ”, uno di fr. 92 000.– per il “terreno di __________ ” e debiti per complessivi fr. 31 000.–, mentre sotto la colonna “__________ ” un attivo di soli fr. 1500.– per i “terreni di __________ /__________ ”. In calce alla tabella figura la seguente clausola:
Il calcolo definitivo e la suddivisione (1/3 ciascuno) con relativi conguagli avverranno al momento della cessazione del diritto d'usufrutto da parte della mamma, sulla base degli elementi riportati più sopra e aggiornati regolarmente, degli interessi o eventuali altri prestiti. Questa convenzione annulla e sostituisce quella del 15 marzo 1985.
Con atto pubblico del 15 luglio 1988 __________ ha poi donato a __________ la particella n. __________ RFD di __________, sotto condizione che il trapasso di proprietà sarebbe stato iscritto nel registro fondiario solo al momento in cui sarebbe decaduto il diritto d'usufrutto vitalizio in favore della madre (rogito n. __________ del notaio __________). In seguito, il 7 luglio 1988, __________ ha concesso a terzi un diritto di compera per fr. 245 000.– sulla sua particella n. __________ RFD di __________, diritto che è stato esercitato dai beneficiari il __________ 1988, giorno in cui il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario.
D. Con il trascorrere del tempo sono sorte divergenze sui conguagli che __________ avrebbe dovuto versare ai due fratelli, segnatamente in relazione all'utile da lei ritratto con la vendita della particella n. __________ RFD di __________. Così, il 12 giugno 2002 __________ e __________ hanno convenuto __________ direttamente in appello, chiedendo che sia accertato un loro “diritto di credito (conguaglio)”, nell'ambito della divisione dei beni lasciati dal padre e di quelli donati dalla madre in ossequio al contratto del 25 marzo/13 aprile 1988, di fr. 86 000.– per il maggior valore conseguito dalla sorella alienando la particella n. __________ RFD di __________, di un importo imprecisato per il maggior valore che essa conseguirà alla cessazione dell'usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________ rispetto alla stima di fr. 452 380.– considerata della convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 e di un ulteriore importo (non determinato) per interessi maturati sui debiti della convenuta verso i coeredi.
E. Nella sua risposta dell'11 ottobre 2002 la convenuta ha contestato anzitutto la ricevibilità dell'azione di accertamento, proponendo di respingere la petizione in ordine o – subordinatamente – nel merito. Con replica del 18 novembre 2002 gli attori hanno precisato in almeno fr. 115 927.– (fr. 51 069.50 in favore di __________ e fr. 64 857.50 in favore di __________) il maggior valore che ridonderà alla convenuta all'estinzione dell'usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________, soggiungendo che gli interessi maturati sui debiti di lei sono da calcolare al tasso del 3% dal 1° marzo 1983 su un prestito di fr. 21 000.– denominato __________ e dal 1° maggio 1986 su un anticipo di fr. 10 000.– stanziato dalla madre. In subordine essi hanno concluso altresì perché sia accertata la nullità della convenzione del 25 marzo/
13 aprile 1988 e dell'atto di donazione del 15 luglio 1988. Nella duplica del 7 gennaio 2003 __________ ha confermato la propria posizione.
F. All'udienza preliminare del 18 febbraio 2003, limitata all'esame della ricevibilità della petizione, la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Gli attori hanno riaffermato i motivi per cui, secondo loro, la petizione è ammissibile. Non essendovi prove da assumere, il giudice delegato ha indetto seduta stante il dibattimento finale, cui le parti hanno rinunciato.
Considerando
in diritto: 1. Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). L'interesse all'azione di accertamento è un presupposto processuale (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 44 n. 133 con riferimento), che deve sussistere ancora al momento del giudizio (DTF 123 III 388 a metà; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC; DTF 123 III 52 in fondo; Rep. 1996 pag. 224 consid. 1 con rinvii). La sua dimostrazione incombe all'attore (DTF 123 III 51 nel mezzo). Non ravvisando interesse degno di protezione, il giudice respinge la domanda senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC; v. anche DTF 128 III 289 in alto).
2. Nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta ormai dall'ordinamento federale medesimo (DTF 110 II 352, 119 II 370 consid. 2a). Le norme cantonali di procedura non hanno più portata propria, salvo per quanto riguarda l'accertamento di determinati fatti – come, appunto, l'autenticità di documenti – oppure questioni regolate dal diritto privato cantonale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 194 n. 25; Hohl, op. cit., pag. 44 n. 130). In concreto non si ravvisano estremi del genere, né gli attori pretendono il contrario. Ne discende che la proponibilità della petizione dev'essere giudicata esclusivamente in base al diritto federale.
3. Per diritto federale l'interesse a un'azione di accertamento dev'essere concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante (“interesse legittimo”: DTF 110 II 357 consid. 2 con rimando). Esso è dato ove dal comportamento della controparte risulti una situazione d'incertezza relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico, non si possa ragionevolmente pretendere che l'attore rimanga in tale situazione e non sia possibile rimediare all'incertezza mediante un'azione di condanna o un'azione costitutiva (Vogel/Spühler, op. cit., pag. 193 n. 23 con richiami; Hohl, op. cit., pag. 45 n. 136 segg.; v. anche DTF 123 III 51 a metà). Ciò è il caso anche quando un'azione di condanna o un'azione costitutiva possa bensì essere introdotta, ma solo a distanza di molto tempo (DTF 114 II 255 consid. 2a, 103 II 222 consid. 3; v. anche DTF 129 V 290 consid. 2.1).
4. La sussidiarietà dell'azione di accertamento ancora non significa, ad ogni modo, che tale azione sia esclusa a priori ogni qual volta l'interessato possa rivolgersi al giudice in tempi ragionevoli con un'azione di condanna o un'azione costitutiva. L'attore, in effetti, può anche avere un interesse proprio a ottenere una sentenza esecutiva che comporti solo un formale accertamento. Così, anche quando sia proponibile un'azione di condanna, un'azione di accertamento resta ammissibile – seppure a titolo eccezionale – ove si tratti di accertare l'esistenza di un rapporto giuridico in vista del suo sviluppo futuro (ancorché singole prestazioni scadute potrebbero formare oggetto di un'azione di condanna), ove si tratti di accertare una questione di principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia in ogni modo garantito oppure ove si tratti di accertare l'inesistenza di un rapporto giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l'attore chieda solo una parte delle prestazioni (Vogel/Spühler, op. cit., pag. 195 n. 29 segg.; Hohl, op. cit., pag. 46 n. 143). Nemmeno l'ammissibilità di un'azione costitutiva esclude a priori un'azione di accertamento. Anche quando sia data un'azione di divisione ereditaria o un'azione di riduzione, per esempio, resta possibile far accertare separatamente – in situazioni particolari – l'obbligo di collazione a carico di determinati coeredi (DTF 123 III 49; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 21 ad art. 626).
5. Giovi sottolineare, ad ogni buon conto, che l'ammissibilità di un'azione di accertamento in concorso con un'azione di condanna o un'azione costitutiva rimane eccezionale. L'accertamento di un rapporto giuridico in vista del suo sviluppo futuro (ancorché singole prestazioni scadute potrebbero formare oggetto di un'azione di condanna) si giustifica infatti ove l'illecito perduri, il pregiudizio continui ad aumentare e il danneggiato non sia in grado di chiedere la totalità di quanto gli spetta, non essendo in grado di definire né di valutare tutte le sue pretese (DTF 99 II 173 consid. 2). L'accertamento di un rapporto giuridico relativo a una questione principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia garantito si giustifica ove il mero accertamento basti per porre fine alla lite, l'esecuzione della prestazione essendo assicurata (DTF 97 II 375 consid. 2). L'accertamento dell'inesistenza di un rapporto giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l'attore chieda una parte delle prestazioni (DTF 42 II 701 consid. 4), si giustifica con l'opportunità di liquidare nell'ambito di un sola sentenza la sorte del rapporto giuridico nel suo intero. Quanto all'accertamento dell'obbligo di collazione, esso non dispensa dal procedere – ove sia possibile – mediante azione di divisione o di riduzione (Forni/Piatti, loc. cit.).
6. In concreto gli attori sostengono di trovarsi in una situazione d'incertezza per quanto riguarda i diritti che derivano loro dalla convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988. La convenuta – essi rilevano – non solo contesta che nel calcolo dei conguagli vada incluso il prezzo di vendita della particella n. __________ RFD di __________, ma si oppone a che gli immobili siano considerati secondo il valore di mercato al momento in cui sarà cancellato l'usufrutto vitalizio della madre e nega altresì che sui debiti decorrano interessi. D'altro lato, i conguagli stabiliti dall'accordo saranno esigibili solo al momento in cui si estinguerà l'usufrutto, sicché promuovere un'azione di condanna oggi sarebbe impossibile. Ciò impedisce ad __________ di valutare l'opportunità di intraprendere lavori di rinnovamento nella casa di __________ (particella n. __________ RFD), non essendogli dato di sapere se il plusvalore dell'immobile sarà conteggiato nei conguagli, e di prevedere se a tempo debito egli potrà opporsi all'esecuzione del contratto di donazione. A mente degli attori, inoltre, l'azione di accertamento si giustifica anche sotto il profilo dell'economia processuale, poiché agevolerà il giudizio di una futura azione di condanna. Infine – e l'argomento è stato fatto valere all'udienza preliminare – gli attori si dolgono di essere “limitati nella loro libertà di disposizione economica” e “nelle valutazioni circa le loro proprie disposizioni testamentarie”.
7. La convenuta reputa inammissibile l'azione di accertamento, affermando che gli attori non hanno comprovato un interesse degno di protezione, né hanno dimostrato che la situazione attuale non possa perdurare, sia per loro insopportabile o li limiti nelle loro decisioni. Essa contesta che __________ abbia realmente in progetto lavori di manutenzione straordinaria nell'abitazione di __________ e sottolinea che nello stabile non è stato eseguito finora alcun intervento di rilievo. A suo parere inoltre __________ non potrà opporre l'eccezione di inadempimento (art. 82 CO) all'esecuzione del contratto di donazione del 15 luglio 1988, trattandosi nella fattispecie di un negozio giuridico unilaterale. Anzi, l'azione di accertamento costituisce a suo avviso un “mero passo interlocutorio”, senza utilità pratica nemmeno in vista di una futura azione di condanna, essendo oggi impossibile determinare il maggior valore dell'abitazione di __________ al momento in cui si estinguerà l'usufrutto vitalizio della madre, mentre per quanto attiene al terreno di __________ determinante è solo l'importo della donazione, di fr. 92 000.–. Donde, in sintesi, il difetto di qualsivoglia interesse legittimo.
8. Che l'interesse legittimo a un'azione di accertamento sia subordinato – di regola – all'impossibilità di esperire un'azione di condanna è già stato rilevato (consid. 3). In concreto, conformemente alla clausola finale contenuta nella convenzione del 25 marzo/ 13 aprile 1988, i conguagli tra gli eredi saranno esigibili solo al momento in cui cesserà il diritto d'usufrutto in favore della vedova (doc. _; sopra, lett. C), circostanza su cui le parti concordano (petizione, pag. 18 in alto; duplica, pag. 4 nel mezzo). Sotto questo profilo un'azione di condanna volta all'adempimento dell'accordo è quindi, per il momento, impossibile. D'altro lato non è proponibile, per ora, nemmeno un'azione di divisione. È vero che, sorgendo liti sull'ammontare dei conguagli nel quadro di una divisione successoria, ogni erede può rivolgersi al Pretore e postulare la nomina di un notaio o di periti giusta l'art. 476 cpv. 1 CPC (la Camera civile di appello non può essere adita direttamente: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 art. 302). A prescindere dal fatto però che nel caso in esame i conguagli non derivano unicamente dalla divisione dell'eredità fu __________, ma coinvolgono anche liberalità fra vivi (donazioni elargite dalla vedova agli attori), rimane il fatto che in concreto gli eredi medesimi hanno pattuito di differire “il calcolo definitivo e la suddivisione (...) con relativi conguagli (...) al momento della cessazione del diritto d'usufrutto da parte della mamma”. Prima che si estingua tale usufrutto, dunque, non è possibile condurre a termine la divisione.
9. Ciò posto, in concreto la sussidiarietà dell'azione di accertamento è senz'altro data. Che poi sussista incertezza sull'ammontare dei conguagli sgorganti dalla convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988, compresa in particolare la metodica cui deve attenersi il computo delle spettanze, è indubbio. Rimane il problema di sapere se gli attori abbiano dimostrato un interesse legittimo all'accertamento giudiziario, ovvero se non si possa ragionevolmente pretendere da loro che tollerino oltre la situazione. A tale proposito costoro fanno valere – come detto – che la convenuta dissente dalla loro interpretazione dell'accordo. Ora, che le parti divergano sulle modalità relative al calcolo dei conguagli è manifesto. Una mera situazione di insicurezza ancora non basta, tuttavia, per giustificare un'azione di accertamento. Occorre altresì che tale insicurezza sia di pregiudizio concreto per l'attore e ne restringa la libertà d'azione in modo insopportabile (Hohl, op. cit., pag. 45 n. 137). Invocare genericamente di essere “limitati nella (…) libertà di disposizione economica” o “nelle valutazioni circa le (…) proprie disposizioni testamentarie” (verbale di udienza preliminare, pag. 2 in alto) non è sufficiente. Tanto meno ove si consideri che, al momento di firmare la convenzione, il fatto di dover attendere l'estinzione dell'usufrutto materno per conoscere l'entità dei conguagli relativi alla successione paterna era non solo largamente prevedibile, ma finanche insito nella formulazione esplicita della clausola convenzionale.
10. __________ assevera invero che, proprio per le contestazioni della convenuta, non gli è possibile valutare l'opportunità di procedere a interventi di rinnovamento o di manutenzione straordinaria nella casa di __________ (particella n. __________), di cui è tuttora proprietario. A suo parere, se – come pretende la sorella – al momento in cui si calcoleranno i conguagli ci si fondasse sul valore dell'immobile indicato nella convenzione e non su una stima aggiornata, egli rischierebbe di perdere l'investimento. In teoria l'argomentazione non manca di pertinenza. Se non che, nulla rende verosimile gli interventi da lui divisati, né egli spiega concretamente quali lavori intenda compiere. Le fatture prodotte poco sussidiano, ove appena si consideri che riguardano opere già eseguite. Tali fatture inoltre sono indirizzate alla madre usufruttuaria (doc. _) o sono prive di intestazione (doc. _), né l'attore pretende di averle pagate personalmente (replica, pag. 11 in fondo). Quali motivazioni indurrebbero poi __________ a progettare interventi di rinnovamento o di manutenzione straordinaria in una casa che egli non abita e che, all'estinzione dell'usufrutto materno (__________è nata nel 1909), passerà in donazione alla convenuta (doc. _, punto III) non è dato a divedere. Tanto meno si evince dagli atti la benché minima indicazione su possibili interventi previsti, per avventura, nello chalet della sorella __________ (particella n. __________ RFD di __________).
11. Soggiungono gli attori che l'accertamento dei parametri per il calcolo dei conguagli permetterà ad __________ di valutare se opporsi all'esecuzione della donazione in favore della convenuta, la quale è destinata a ricevere la casa di __________. Ora, secondo l'art. 82 CO invocato da __________, “chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi”. L'interessato trascura nondimeno che una donazione – come una promessa di donazione (art. 243 CO) – è bensì un negozio giuridico bilaterale, ma rimane un contratto unilaterale (Weber in: Berner Kommentar, edizione 1982, n. 34 ad art. 82 CO). Comunque sia, si volesse anche ammettere che __________ potrà ancora opporsi al trasferimento della proprietà immobiliare di __________ alla convenuta, ciò non basta perché egli possa vantare già ora un interesse legittimo all'azione di accertamento. Certo, conoscere in partenza la fondatezza delle proprie tesi in vista di una presumibile contestazione fa comodo a tutti e ben si può capire che l'attore desideri sapere già adesso se la sua interpretazione convenzionale relativa ai conguagli sia corretta. Ma per sorreggere un'azione di accertamento non basta un interesse futuro o potenziale: occorre un interesse concreto e immediato che renda insopportabile l'attesa (sopra, consid. 8). Di ciò, come si è visto, non vi è prova nel caso specifico.
12. Stando agli attori, l'azione odierna si iscrive nell'ottica dell'economia processuale, poiché agevolerà apprezzabilmente una futura azione di condanna, accertando l'esistenza del diritto ai conguagli e il relativo metodo di calcolo. Tale affermazione non è idonea però a dimostrare un interesse legittimo. Un'azione di accertamento non si giustifica per il solo fatto di non poter procedere altrimenti nelle vie giudiziali e di voler ottenere perciò una sentenza di accertamento “quale premessa di una successiva azione di condanna” (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 71 CPC: il caso riguardava un creditore che chiedeva di accertare il suo diritto di riscuotere per un certo numero d'anni determinati importi calcolati annualmente sulla cifra d'affari della ditta convenuta). La sussidiarietà non sostanzia, da sé sola, un interesse degno di protezione. Non a torto la convenuta obietta dipoi che la questione legata ai parametri per il calcolo dei conguagli potrà essere risolta in via preliminare nell'ambito di una futura azione di condanna (o, al limite, di un'azione costitutiva), mentre è impossibile prevedere già oggi il valore che avrà l'immobile di __________ al momento in cui si estinguerà l'usufrutto della madre.
13. In DTF 119 II 370 consid. 2a il Tribunale federale ha ritenuto proponibile – senza che sia dato di capirne esattamente i motivi – un'azione intesa a far accertare l'obbligo, per una compagnia di protezione giuridica, di assumere fino a concorrenza di una determinata somma i costi di una causa che l'assicurato intendeva avviare contro un'assicurazione malattia e infortuni, e ciò quand'anche l'assicurato potesse promuovere un'azione di condanna intesa a ottenere che la compagnia di protezione giuridica si impegnasse a garantire l'assunzione dei costi. L'interesse legittimo è stato ravvisato dal Tribunale federale, in quel caso, nella necessità di sapere se la compagnia fosse tenuta a coprire le spese della futura causa contro l'assicurazione malattia e infortuni oppure no. Domandarsi se tale sentenza stemperi il principio della sussidiarietà poco importa, nel caso in esame gli attori non disponendo ad ogni modo – almeno per il momento – di azioni di condanna né di azioni costitutive. Potrebbe invece configurarsi come interesse legittimo all'azione di accertamento, in analogia con la sentenza appena citata, sapere se nella fattispecie la convenuta sia tenuta a versare conguagli in ossequio alla convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 oppure no. Il problema è che – ancora una volta – per essere “legittimo” un tale interesse dev'essere concreto e attuale. Nel precedente testé menzionato esso consisteva nella reale intenzione di promuovere causa contro l'assicurazione malattia e infortuni. Nel caso in esame esso non è stato dimostrato: il proposito di eseguire interventi di rinnovamento o di manutenzione straordinaria nella casa di __________ è risultato lungi dall'essere comprovato, mentre l'obiettivo di snellire una futura azione di condanna non assurge da sé solo – come si è spiegato – a interesse legittimo.
14. Subordinatamente gli attori chiedono che, “nella denegata ipotesi” in cui la Camera civile di appello accertasse d'ufficio la nullità della convenzione 25 marzo/13 aprile 1988 per difetto di forma o per altri motivi, sia dichiarata inefficace anche la successiva donazione del 15 luglio 1988, essendo questa un mero atto di esecuzione. Ciò ripristinerebbe la loro “libertà di movimento” e consentirebbe loro di disporre a piacimento dei beni loro attribuiti (replica, pag. 15 e 16). Se non che, per tacere del fatto che la validità della convenzione non è revocata in dubbio neppure dalla convenuta (duplica, pag. 11), la richiesta subordinata degli attori risulta senza oggetto. Non riscontrandosi un interesse legittimo degli attori all'accertamento dei conguagli già sulla base di una convenzione presunta valida, è superfluo che questa Camera indaghi sull'eventuale nullità della convenzione medesima. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nessun interesse legittimo giustificherebbe un'azione intesa a far dichiarare nulla la convenzione, neppure per un vizio della volontà, bastando a tale riguardo una semplice dichiarazione di parte (DTF 84 II 690 consid. 1 nel mezzo). Se ne conclude, in ultima analisi, che la petizione degli attori va dichiarata irricevibile nel suo intero.
15. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia tiene conto del valore litigioso a norma dell'art. 5 CPC (art. 23 LTG combinato con l'art. 17 cpv. 1: da fr. 4000.– a fr. 20 000.– per una causa completa), indicato nella petizione in fr. 201 914.–, ma anche del fatto che, dopo un doppio scambio degli allegati, si è resa necessaria solo l'udienza preliminare limitata all'esame della ricevibilità dell'azione (art. 21 LTG per analogia). Le ripetibili vanno commisurate orientativamente alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). Ora, in una causa pecuniaria la retribuzione del patrocinatore dipende dal valore litigioso e varia, per una domanda di fr. 201 914.–, dal 5 all'8% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). In concreto la controversia denotava poche complessità in fatto, ma notevoli difficoltà in diritto sulla proponibilità dell'azione, di modo che appare equo far capo all'aliquota medio-alta del 7%, onde un onorario per l'intera causa di fr. 14 135.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. c TOA, sia perché la causa direttamente in appello non ha comportato difficoltà e dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto.
Il patrocinio essendo terminato prima della sentenza di merito, occorre ancora commisurare l'onorario all'opera concretamente svolta dal legale. In circostanze del genere ci si ispira, per analogia, all'art. 11 cpv. 2 TOA e si combina l'onorario secondo il valore con l'onorario a tempo. La prassi del Consiglio di moderazione ha elaborato a tal fine la seguente formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 20, pag. 34). L'onorario a tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia). Nel caso specifico la retribuzione oraria può essere fissata in fr. 300.–, adeguata al grado di complessità della vertenza, per un dispendio di tempo pari a 14 ore (5 ore per la redazione della risposta, altre 5 per la duplica, 2 per la partecipazione all'udienza preliminare, altre 2 per le conferenze e i colloqui con la cliente). Ne segue che, in applicazione della citata formula, l'onorario per le prestazioni eseguite ammonta a:
2 x 14 135 x 4200 = fr. 6475.–.
14 135 + 4200
Aggiungendo le presumibili spese e l'IVA, l'indennità può dunque ragionevolmente essere fissata in complessivi fr. 7500.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La petizione è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3050.–
sono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. dott. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria