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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.2000 10.2000.22

10 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·695 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2000.00022

Lugano, 10 agosto 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 luglio 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

riguardante la sentenza emanata il 15 dicembre 1999 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 15 dicembre 1999 il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio fra __________ e __________, omologando la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui la convenuta dichiarava di cedere all'attore per la somma di fr. 390 000.–, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RFD di __________ (176 m²), con 1/40 di comproprietà coattiva sulle particelle n. __________ e __________, l'attore impegnandosi ad assumere il relativo aggravio ipotecario (dispositivi n. 6.1 e 6.3);

                                         che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 19 luglio 2000, la delibazione dei predetti dispositivi nel Cantone Ticino;

                                         che l'istante ha dichiarato il 4 agosto 2000 di rinunciare alla comparsa all'udienza del 10 agosto 2000, indetta da questa Camera per il contraddittorio, mentre la convenuta non ha nemmeno ritirato la citazione (onde l'avvenuta notifica il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale: Rep. 1977 pag. 125, 1982 pag. 421 consid. 1, 1987 pag. 245 consid. 2);

                                         che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che i dispositivi n. 6.1 e 6.3 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ ha omologato la clausola

                                         n. 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio hanno acquisito forza di giudicato il giorno stesso della loro emanazione, come risulta dall'attestato apposto dal Tribunale distrettuale di __________ in calce all'estratto della sentenza esibito in originale per la delibazione;

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 CC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attore risultando per altro domiciliato – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente nel senso dell'art. 148

                                         cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

                                         che l'istante potrà eventualmente rivalersi della spesa sull'ex moglie, nella misura in cui risultasse che impegnandosi a onorare la metà degli emolumenti legati al trapasso di proprietà nel registro fondiario (clausola n. 9 in fine della convenzione sugli effetti accessori del divorzio) questa intendesse assumere altresì la metà dei costi legati all'odierno giudizio di delibazione;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 6.1 e 6.3 della sentenza emanata fra le parti il 15 dicembre 1999 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes __________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         –  __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                     Il segretario

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