Incarto n. 72.2020.73
Lugano, 2 giugno 2020/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall’8 dicembre 2019 al 9 dicembre 2019 (2 giorni),
in carcerazione preventiva dal 18 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020 (51 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 7 febbraio 2020;
imputato, a norma dell’atto d’accusa 75/2020 dell’8 aprile 2020, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati aggravato e ripetuto
siccome commesso per mestiere,
per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, al fine di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, a danno di terze persone, trasferimenti di attivi a suo favore per complessivi CHF 21'633.30,
e meglio per avere,
1.1. in data 28 novembre 2019,
- a mano della carta VISA, intestata a ACPR 4 e del relativo codice di accesso (PIN), della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato due prelievi presso il bancomat __________ di __________ pari a un importo complessivo di CHF 270.00,
- a mano della carta Mastercard (con sistema contactless), della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato un pagamento di beni dal distributore __________ situato alla stazione FFS di __________, per un importo di CHF 20.00;
1.2. in data 2 dicembre 2019 a __________, in data 6 dicembre 2019 a __________ e __________, a mano delle carte di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza codici PIN, intestate a ACPR 3, delle quali l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato pagamenti di beni/servizi, in 24 occasioni, per un importo complessivo di CHF 353.30;
1.3. in data 9, 10, 12 e 13 dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, a mano delle carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con relativi codici PIN, intestate a ACPR 1, delle quali l’imputato è entrato in possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato prelievi dai bancomat, in 8 occasioni, per complessivi CHF 9'990.00 e versato, in data 12 dicembre 2019, CHF 5'000.00 sul conto di __________;
1.4. in data 11 e 16 dicembre 2019, a __________, __________ e __________, a mano della carta Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, intestata a ACPR 2, della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato prelievi dai bancomat, in 4 occasioni, per complessivi CHF 6.000.00;
2. ripetuta violazione di segreti privati
per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e l’11 dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, senza averne diritto, ripetutamente aperto uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto nonché per avere, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura degli stessi, tratto profitto,
e meglio per avere,
2.1. in data 28 novembre 2019, a __________, in via __________, presso l’abitazione di ACPR 4, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte di credito Mastercard e VISA, con relativi codici PIN, a lei inviatele a titolo riservato dalla Banca __________, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.1 del presente AA;
2.2. in data 2 e 6 dicembre 2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 3, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.2 del presente AA;
2.3. in data 9 dicembre 2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 1, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto le buste contenenti le due carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con relativi codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.3 del presente AA;
2.4. in data 11 dicembre 2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 2, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto la busta contenente la carta Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, con relativo codice PIN, nonché per avere in seguito utilizzato detta carta la carta per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.4 del presente AA;
3. infrazione alla LF sugli stupefacenti
3.1. per avere, a __________, in data 12 dicembre 2019, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a __________ grammi 1.5 di cocaina;
3.2. per avere, a __________, in data 17 dicembre 2019, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a __________ grammi 1 di cocaina;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ e __________, nel periodo dal 9 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, senza essere autorizzato, consumato almeno 25 grammi di cocaina;
5. contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori
per avere, in data 5 dicembre 2019, a __________, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, nella fattispecie ai danni delle __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 147 cpv. 1 e 2 CP, art. 179 CP, art. 19 cpv. 1 lett. c) LStup, art. 19a LStup, art. 57 cpv. 3 LTV;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:45 alle ore 10:32.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti di modificare il punto 1 dell’atto d’accusa nel senso che l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato non è ripetuta, in quanto l’aggravante del mestiere assorbe la ripetizione.
Propone altresì alle parti di modificare i punti 3 e 4 dell’atto d’accusa nel senso che le imputazioni di infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti sono ripetute.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Prende la parola il Procuratore pubblico, per comunicare di avere trovato un accordo
con la difesa per una pena detentiva di 10 (dieci) mesi per i nuovi fatti, evidentemente
da espiare, la revoca della sospensione condizionale della pena precedente di 16
(sedici) mesi, e una multa di CHF 300.00 (trecento) per le contravvenzioni.
Evidentemente la pena va sospesa per permettere il trattamento stazionario ex art. 59
cpv. 3 CP.
L’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, conferma l’accordo
indicato dalla pubblica accusa.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. Con l’accordo delle parti, in entrata di dibattimento il punto 1 dell’atto d’accusa è stato modificato nel senso che l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato non è ripetuta, in quanto l’aggravante del mestiere assorbe la ripetizione, e i punti 3 e 4 dell’atto d’accusa sono stati modificati nel senso che le imputazioni di infrazione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti sono ripetute.
II) Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato
2. …OMISSIS... È celibe ed è al beneficio di una rendita d’invalidità.
Per quel che ne è della vita anteriore dell’imputato, si rimanda all’anamnesi contenuta nella perizia psichiatrica della dr.ssa __________ (AI 64, p. 4-8), secondo cui:
" …OMISSIS...”.
3. Nel verbale d’arresto dell’8 dicembre 2019, l’imputato si è così espresso sulla sua situazione personale:
" (…) dal 31 ottobre 2019, data del mio rilascio dal carcere La Stampa, sono stato assegnato presso la “__________” con sede a __________ in Via __________. Presso questa struttura sono seguito da un certo __________ il quale mi sottopone anche ad cura farmacologica. Nello specifico mi fornisce il Seroquel, la Temesta e un depot mensile di Abili Fy. Tutto questi farmaci li prendo in quanto soffro di bipolarismo e schizofrenia. Percepisco all’incirca 3200 CHF di invalidità. Somma che però vi viene gestita dal mio curatore amministrativo __________. Nello specifica ricevo 5 CHF al giorno. Da circa 4 anni non lavoro a causa delle mie malattie sopracitate.”
(VI PG 08.12.2019, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984, p. 3).
L’imputato ha confermato tali dichiarazioni nel verbale d’arresto del 18 dicembre 2019 (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 2), così come pure nel verbale della persona arrestata svoltosi il medesimo giorno dinanzi al PP (VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 6), riferendo altresì di essere in cura presso la dr.ssa __________ dell’__________ di __________ e ribadendo di assumere giornalmente uno psicofarmaco chiamato Seroquel, così come pure della Temesta. Il 3 dicembre 2019 sarebbe stata prevista una visita con la dottoressa, cui tuttavia non si sarebbe presentato, essendosene dimenticato. L’imputato ha pure affermato di non avere assunto regolarmente i medicamenti prescritti dal 9 dicembre 2019 (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 9).
4. Quanto ai suoi precedenti penali, con sentenza del 31 ottobre 2019 della Corte delle assise correzionali di __________ IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di CHF 100.00, per abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato, truffa aggravata, furto, violazione di domicilio, ripetuta violazione di segreti privati e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. A IM 1 è stato inoltre fatto ordine di sottoporsi all’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e nei suoi confronti sono state ordinate le norme di condotta ex art. 94 CP del controllo dell’astinenza secondo le modalità imposte dall’UAR e dell’obbligo di trattamento terapeutico presso l’__________ di __________ (allegato all’AI 9).
5. In occasione del pubblico dibattimento, invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputato ha dichiarato:
" Vorrei finire un apprendistato e integrarmi nel mondo lavorativo. Ho sempre chiesto al mio curatore di poter fare una riqualifica professionale, ma non mi è stata mai data la possibilità di dimostrare quello che so fare.”
(VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
6. Il 3 dicembre 2019 ACPR 4 ha sporto denuncia contro ignoti per abuso di un impianto per l’elaborazione di dati commesso il 28 novembre 2019 presso la Banca __________ di __________, e più precisamente per avere, presso lo sportello bancomat, eseguito dei prelevamenti di denaro per mezzo delle carte bancarie Visa e Mastercard a lei intestate (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).
Dalla visione della videosorveglianza dell’istituto bancario, è stato possibile identificare l’autore effettuare due distinti prelevamenti ed in seguito abbandonare il luogo. Tramite diffusione cantonale, è poi stato possibile identificare l’autore in IM 1 (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).
7. L’8 dicembre 2019, l’imputato è stato pertanto fermato dalle Guardie di Confine a __________, mentre viaggiava sul treno TILO diretto verso sud (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).
Durante la sua audizione, l’imputato ha subito ammesso le sue responsabilità, dichiarando di avere sottratto le due carte di credito e i relativi codici PIN dalla buca lettere dell’accusatrice privata, per poi effettuare, la medesima sera, dei prelevamenti per complessivi CHF 270.00, così come pure degli acquisti per CHF 20.00, negando per contro il suo coinvolgimento in altri fatti analoghi avvenuti nel medesimo periodo alle nostre latitudini (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).
A seguito di tali fatti, il Ministero pubblico ha emanato il decreto d’accusa 6459/2019 del 9 dicembre 2019, con condanna dell’imputato alla pena detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 200.00 per furto, abuso di impianto per l’elaborazione di dati aggravato e ripetuto e violazione di segreti privati (allegato all’AI 9).
8. In data 13 dicembre 2019 un autore ignoto, in seguito identificato in IM 1, ha tentato di effettuare un prelevamento di CHF 25'000.00 presso lo sportello della banca __________ di __________ a mano della tessera bancaria intestata a ACPR 1. Resosi conto che, in ragione della cifra richiesta, vi sarebbero stati dei controlli supplementari, si è tuttavia dileguato, lasciando la tessera sul luogo. Da un controllo dei conti effettuato il medesimo giorno da ACPR 1, è emerso che con le sue tessere bancarie sono stati effettuati, nel periodo dal 9 al 13 dicembre 2019, prelevamenti e movimentazioni abusive per complessivi CHF 14'990.00. Il denunciante ha spiegato di avere fatto da poco richiesta alla banca __________ di nuove tessere per i suoi due conti, con relativi codici, invii che tuttavia non gli sarebbero mai pervenuti (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).
Il 17 dicembre 2019 è poi stato segnalato che l’imputato avrebbe effettuato transazioni abusive anche con la tessera bancaria di ACPR 2, prelevando illecitamente dal suo conto CHF 6'000.00 (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).
9. Il 18 dicembre 2019 è stato pertanto disposto l’arresto di IM 1 (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).
Sentito il medesimo giorno dalla Polizia, il prevenuto ha subito ammesso di avere eseguito le movimentazioni illecite ai danni dei due accusatori privati, aggiungendo di avere inoltre sottratto tessere anche in altre due occasioni, per poi effettuare prelevamenti abusivi e un bonifico bancario (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).
Contestualmente a tale suo verbale d’interrogatorio, l’imputato ha consegnato brevi manu al PP uno scritto con cui ha interposto formale opposizione al decreto d’accusa 6457/2019 del 9 dicembre 2019 (AI 15).
10. In accoglimento dell’istanza del PP (AI 21), con decisione del 20 dicembre 2019 il GPC, stabilita la presenza, in capo all’imputato, di gravi e concreti indizi di reato e concreti elementi indizianti pericolo di collusione, ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 19 febbraio 2020 compreso (AI 30).
11. Dando seguito alla richiesta dell’imputato (AI 62), il PP lo ha autorizzato a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 7 febbraio 2020 (AI 63).
12. Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato, ripetuta violazione di segreti privati, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori.
13. Il 9 marzo 2020 l’imputato è stato oggetto di una sanzione disciplinare in carcere, per avere, il 5 marzo 2020, lasciato la sua cella “in uno stato indecoroso e sporco”, nonché strappato e utilizzato le guarnizioni delle finestre come elastici per effettuare esercizi fisici (AI 75).
IV) Fatti di cui all’atto d’accusa
1) Punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, imputazioni di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato e ripetuta violazione di segreti privati
14. L’atto d’accusa in rassegna imputa a IM 1 il reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, al fine di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, a danno di terze persone, trasferimenti di attivi a suo favore per complessivi CHF 21'633.30, e meglio per avere,
- in data 28 novembre 2019, a mano della carta VISA, intestata a ACPR 4 e del relativo codice di accesso (PIN), della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato due prelievi presso il bancomat __________ di __________ pari a un importo complessivo di CHF 270.00, a mano della carta Mastercard (con sistema contactless), della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato un pagamento di beni dal distributore __________ situato alla stazione FFS di __________, per un importo di CHF 20.00 (punto 1.1);
- in data 2 dicembre 2019 a __________, in data 6 dicembre 2019 a __________ e __________, a mano delle carte di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza codici PIN, intestate a ACPR 3, delle quali l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato pagamenti di beni/servizi, in 24 occasioni, per un importo complessivo di CHF 353.30 (punto 1.2);
- in data 9, 10, 12 e 13 dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, a mano delle carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con relativi codici PIN, intestate a ACPR 1, delle quali l’imputato è entrato in possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato prelievi dai bancomat, in 8 occasioni, per complessivi CHF 9'990.00 e versato, in data 12 dicembre 2019, CHF 5'000.00 sul conto di __________ (punto 1.3);
- in data 11 e 16 dicembre 2019, a __________, __________ e __________, a mano della carta Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, intestata a ACPR 2, della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato prelievi dai bancomat, in 4 occasioni, per complessivi CHF 6.000.00 (punto 1.4).
15. A IM 1 viene altresì imputato il reato di ripetuta violazione di segreti privati, per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e l’11 dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, senza averne diritto, ripetutamente aperto uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto nonché per avere, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura degli stessi, tratto profitto, e meglio per avere,
- in data 28 novembre 2019, a __________, in via __________, presso l’abitazione di ACPR 4, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte di credito Mastercard e VISA, con relativi codici PIN, a lei inviatele a titolo riservato dalla Banca __________, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.1 del presente AA (punto 2.1);
- in data 2 e 6 dicembre 2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 3, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.2 del presente AA (punto 2.2);
- in data 9 dicembre 2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 1, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto le buste contenenti le due carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con relativi codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.3 del presente AA (punto 2.3);
- in data 11 dicembre 2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 2, dopo aver tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto la busta contenente la carta Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, con relativo codice PIN, nonché per avere in seguito utilizzato detta carta la carta per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.4 del presente AA (punto 2.4).
A) Dichiarazioni degli accusatori privati
a) AP ACPR 4
16. L’accusatrice privata ACPR 4, sentita in Polizia il 4 dicembre 2019, ha dichiarato di avere ordinato presso la banca __________, in data 15 novembre 2019, 2 carte bancarie, una VISA e una Mastercard, che tuttavia non avrebbe mai ricevuto. Il 3 dicembre 2019 avrebbe invece ricevuto una lettera della banca, con la quale la informavano della necessità di verificare delle transazioni effettuate con la sua carta di credito. Telefonicamente, la banca l’avrebbe informata di avere bloccato le carte il 30 ottobre 2019, in quanto erano state effettuate delle transazioni sospette (VI PG 04.12.2010, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984, p. 2 e 3).
b) AP ACPR 3
17. ACPR 3 è stata assunta a verbale d’interrogatorio di Polizia il 10 febbraio 2020. La donna ha riferito che con le sue carte di credito Mastercard __________ no. finale __________ e __________ sarebbero stati effettuati illecitamente pagamenti di beni/servizi per complessivi CHF 353.30 (VI PG 10.02.2020, AI 67, p. 3).
c) AP ACPR 1
18. L’accusatore privato ACPR 1, sentito in Polizia il 13 dicembre 2019, ha dichiarato di essere stato privato, con prelevamenti e transazioni effettuate da terzi, di CHF 10'000.00 dal conto presso la banca __________ e CHF 4'990.00 dal conto presso la banca __________, per un totale di CHF 14'990.00 (VI PG 13.12.2019, AI 6, p. 3).
d) AP ACPR 2
19. ACPR 2, assunto a verbale d’interrogatorio dalla Polizia il 18 dicembre 2019, ha riferito che dal suo conto presso la banca __________ sarebbero stati prelevati CHF 6'000.00 a sua insaputa (VI PG 18.12.2019, allegato 2 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 2).
B) Dichiarazioni dell’amico __________
20. __________, amico dell’imputato, sentito in Polizia il 25 gennaio 2020, ha in sostanza affermato che la mattina del 12 dicembre 2019, attorno alle ore 04:00, IM 1 avrebbe effettuato un versamento di CHF 5'000.00 sul suo conto, precisando che di questo denaro, CHF 2'000.00 li avrebbe tenuti, quale rimborso del prestito fattogli durante la serata passata insieme, mentre i restanti CHF 3'000.00 li avrebbe prelevati e consegnati all’imputato, e meglio:
" Non ricordo se il giorno stesso oppure quello successivo ho dato i soldi a IM 1 (…). Non posso essere più preciso ma dagli estratti conto si dovrebbe poter vedere il movimento da me fatto. Preciso di aver prelevato 4000.- CHF siccome volevo tenere per me 1000.- CHF gli altri 3000.- CHF li ho ridati a IM 1 tenendomi di fatto i 2000.- vinti in Italia.”
(VI PG 25.01.2020, AI 59, p. 5).
C) Dichiarazioni dell’imputato
21. Nel verbale d’arresto dell’8 dicembre 2019, alla domanda a sapere se dal momento del suo rilascio avvenuto il 10 ottobre 2019 avesse ancora compiuto reati analoghi a quelli che hanno portato alla condanna del 31 ottobre 2019, IM 1 ha risposto affermativamente, dichiarando che:
" Ho ancora rubato due buste dall’interno di una buca delle lettere. Il furto avveniva all’incirca 1 settimana fa, verso le ore 23.00, in zona __________. All’interno di una busta, trovavo due carte di credito, una Mastercard e una Visa, mentre nell’altra busta il PIN necessario onde poterle utilizzare. Subito dopo mi recavo a __________ presso il bancomat della __________. Qui riuscivo a prelevare illecitamente, se non ricordo male, 270 CHF con una delle due carte.
Poco dopo, presso la Stazione di __________, utilizzavo la medesima tessera presso un distributore automatico __________. Qui dovrei aver speso all’incirca 20 CHF per acquistare cibo e bevande. Subito dopo gettavo entrambe le tessere all’interno di un cestino posto in stazione.”
(VI PG 08.12.2019, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984, p. 4).
22. In questo suo verbale, l’imputato ha contestato di avere sottratto, rispettivamente effettuato prelevamenti abusivi con altre carte di credito (VI PG 08.12.2019, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984, p. 5 e 6).
23. Sentito in Polizia contestualmente al suo successivo arresto, avvenuto il 18 dicembre 2019, l’imputato ha confermato i fatti indicati ai punti 1.1. e 2.1 dell’atto d’accusa, affermando che:
" (…) è corretto avevo rubato le tessere in Via __________. Le due tessere appartenevano a una persona di nome ACPR 4.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 3).
Ha quindi aggiunto:
" Preciso di non aver detto la verità in seguito al mio ultimo arresto siccome non avevo solo quelle due tessere ma ne avevo rubate anche altre due nelle cassette della posta site in un palazzo di __________ presente dinanzi al __________. Non ricordo il nome del proprietario. Si trattava di due tessere Mastercard della __________. Il proprietario era sempre il medesimo. Il furto citato è avvenuto forse tre giorni prima dell’08.12.2019. Per rubarle ho utilizzato sempre lo stesso sistema ovvero, ho aperto lo sportellino della cassetta, ho inserito la mia mano e ho tirato fuori la corrispondenza. Nella posta si trovavano solo le tessere senza pin. Per controllare ho aperto fisicamente la corrispondenza senza trovare nulla. Ho provato a utilizzare le tessere presso un distributore di benzina di __________/__________ per acquistare le sigarette, grazie al contactless. Ho pagato anche dieci biglietti __________ della Swisslos vincendo 50.- CHF. Lo stesso giorno, le tessere sono state bloccate. Mi sono accorto siccome in occasione di un pagamento fatto ad un chiosco di __________ presso la stazione FFS, le tessere non funzionavano più. Mi sono liberato di queste tessere in un cestino di __________ ma non ricordo esattamente dove.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 3 e 4).
24. Prima dell’arresto dell’8 dicembre 2019, stando al dire dell’imputato, non avrebbe sottratto né effettuato transazioni con altre tessere (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 4).
Per contro, avrebbe nuovamente sottratto delle tessere, poi utilizzate per prelevare, successivamente al suo rilascio il 9 dicembre 2019. Al proposito ha avuto modo di spiegare:
" (…) nei giorni successivi al mio rilascio ho commesso un furto sempre in via __________. Il modus è sempre lo stesso. Ho frugato nelle cassette, ho trovato la corrispondenza, l’ho aperta e ho asportato una tessera della banca __________. La tessera era intestata a tale ACPR 2. Ho fatto credo tre prelevamenti. Uno da 500.- CHF presso il bancomat interno della __________, uno da 4'500.- CHF presso il bancomat della stazione di __________, uno da 1000.- CHF all’interno della banca di __________. In detta occasione ho chiesto fisicamente a un impiegato di togliere il limite della carta. Dopo aver inserito la carta nel lettore ed inserito il PIN che conoscevo mi è stato tolto il limite. Preciso che non mi sono stati chiesti documenti. Ho tenuto la tessera sino a ieri sera, siccome mi trovavo presso la banca __________ di __________. Anche in questo caso sono entrato all’interno della stessa e ho chiesto all’impiegata di poter prelevare. Volevo prelevare quanto potevo, pensavo di poter racimolare di nuovo 1'000.- CHF.
(…) ho visto che sul conto legato alla tessera, v’erano 6'000.- CHF in totale. Li ho prelevati tutti.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 4).
Ha quindi aggiunto:
" (…) oltre alla tessera di ACPR 2 ho sottratto altre due Carte di credito dell’__________ a __________ vicino ad un night club. Non so come si chiami la via o il locale. Le tessere erano di una ditta ma non ricordo il nome. Nella corrispondenza sottratta v’era anche il codice pin delle due tessere. Anche questo furto è avvenuto dopo il mio rilascio del 09.12.2019. Le tessere citate sono state da me utilizzate presso i bancomat di __________. Ho prelevato con le stesse circa 15'000.- CHF in prelievi separati ma sempre nello stesso posto ovvero la banca __________ in centro a __________. Le tessere evidentemente bloccate sono state ritirate dall’apparecchio è successo se non erro al massimo tre o quattro giorni fa ovvero il 14 o 15.12.2019.
(…) nel controllare la corrispondenza di queste tessere nel trovare anche il pin delle stesse mi sono accorto che il limite delle tessere era di 5'000.- CHF al mese.
(…) visto il limite posso dire di aver prelevato 5'000.- CHF con una tessera, 5'000.- con l’altra e ho provveduto anche a fare un bonifico tramite e-banking grazie all’utilizzo di un bancomat apposito all’interno della banca stessa.
(…) sono entrato in banca alle ore 04.00 circa del mattino. Al bancomat citato ho inserito la tessera ed il pin della stessa. Una volta accesso al sistema ho potuto fare il bonifico su un conto da me scelto. Ho spostato 5000.- CHF.
(…) il conto è di un mio amico che si chiama __________.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 5).
25. L’imputato ha inizialmente affermato che l’amico, poi identificato in __________, “non sapeva niente di questo spostamento”, salvo poi affermare, invitato a spiegare come facesse a conoscere il numero di conto dell’uomo, che:
" (…) durante il bonifico fatto a __________ alle 04.00 mi trovavo in banca con __________. Eravamo in giro a fare festa.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 5).
Tale denaro gli sarebbe poi stato consegnato dall’amico, e meglio:
" (…) i 5000.- sono stati prelevati da __________ il giorno stesso del versamento, ma durante la giornata. Quella notte dopo il versamento sono andato da mia madre a dormire. Al momento del mio risveglio avvenuto credo verso le 1700 ho raggiunto il centro di __________ nel luogo dove c’eravamo dati appuntamento, ovvero vicino alla __________.
(…) già durante la notte io e __________ ci eravamo accordati per l’incontro del pomeriggio. Lui aveva già prelevato il contante. Non siamo andati assieme a farlo. __________ mi ha consegnato 5 banconote da 1000.- CHF.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 8).
L’imputato ha quindi precisato:
" (…) una tessera una volta bloccata mi è stata ritirata dal bancomat in centro. Con la seconda mi sono invece recato a __________ presso la banca __________, credo 5 giorni fa. Lì volevo prelevare, tanto che sono entrato fisicamente nella filiale credo che fossero le ore 14.00. Ho consegnato la tessera ancora in mio possesso all’impiegata. La stessa dopo averla presa, mi ha detto che doveva fare dei controlli. Io ho capito che il controllo era dovuto al fatto che avevo rubato la tessera pertanto sono fuggito.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 5 e 6).
IM 1 ha poi avuto modo di spiegare che:
" (…) i furti delle tessere da me citate sino ad ora ovvero sia per ACPR 2 che per le tessere dell’azienda di cui non ricordo il nome, sono avvenuti sempre nelle ore notturne. Ho scelto di fare questi furti di notte al fine di essere meno visibile. Le cassette della posta erano esterne. Non ho avuto bisogno di entrare da nessuna parte.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 6).
26. Preso atto del fatto che in Via __________ a __________ è domiciliato ACPR 1, il quale si è costituito accusatore privato il 13 dicembre 2019 e dai cui conti bancari, uno personale e uno cointestato con la di lui moglie, __________ e __________, entrambi presso la banca __________, sono stati prelevati abusivamente, in date comprese tra il 9 e il 13 dicembre 2019, complessivi CHF 14'990.00, l’imputato ha dichiarato:
" (…) confermo che le tessere da me sottratte erano le sue.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 6).
27. Per quel che ne è del suo movente, IM 1 ha spiegato che il denaro messogli a disposizione dal curatore non gli sarebbe sufficiente per vivere, e meglio:
" Mi sono stati consegnati 5.- CHF quel giorno. È capitato che mi dessero anche più soldi per altre spese tipo il parrucchiere la palestra o altro. In __________ oltre all’alloggio mi veniva anche fornito il vitto. Non so quante volte ho mangiato presso la struttura comunque molte volte sia per pranzo che per cena. Il denaro che mi veniva consegnato, viene versato dal mio curatore __________ sul conto della struttura. Posso dire che questo denaro è troppo poco per me. È per questo motivo che ho deciso di rubare le tessere bancarie come fatto quest’estate, come fatto in occasione dei fatti che hanno portato al mio arresto del 08.12.2019 e come ho fatto nei giorni successivi alla mia liberazione del 09.12.2019.
(…) avrei bisogno di circa 35.-/ 40.- CHF al giorno.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 6).
28. Invitato a spiegare dove si trovasse il denaro sottratto, l’uomo ha dichiarato di averlo interamente speso, come già in precedenza, per comprare cocaina e usufruire di “prestazioni sessuali a pagamento con più ragazze per più tempo”, arrivando a pagare per una notte con 2 prostitute quasi CHF 5'000.00, nonché per l’acquisto delle scarpe marca Philip Plein sotto sequestro (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 7).
29. Sentito dal PP il medesimo giorno, IM 1 ha ribadito le dichiarazioni rese nel verbale d’arresto, riconoscendo ogni addebito mosso nei suoi confronti (VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 2).
Quanto al suo modus operandi ha avuto modo di precisare:
" Innanzitutto individuo le buca lettere con il fondo basso che ritengo molto riconoscibili, sono tutte uguali.
(…) scelgo queste buca lettere perché quando sposto “l’aletta” verso l’interno posso verificare se c’è della corrispondenza o meno. Una buca lettere con il fondo più profondo implicherebbe un accumulo importante di corrispondenza.
(…) le buca lettere le frugo al mattino presto (verso le 3 o 4 del mattino) e di solito a quell’ora non c’è in giro nessuno. Le tessere della __________ non avevano il PIN. Tuttavia queste tessere permettevano il pagamento “contactless”.”
(VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 3 e 4).
30. Sentito nuovamente in Polizia il 6 febbraio 2020 e preso atto delle dichiarazioni di __________, l’imputato ha dichiarato:
" (…) all’epoca dei fatti ero sotto l’influsso di stupefacenti. Ricordo che __________ mi ha dato del contante e ho pensato che fossero i 5000.- CHF che ho spostato sul suo conto. Oggi mi rendo conto che quanto detto da __________ può essere vero. Non ricordavo con precisione.”
(VI PG 06.02.2020, AI 65, p. 3).
31. Sentito per l’ultima volta dal PP il 23 marzo 2020, il prevenuto ha ribadito le sue ammissioni per i fatti di cui ai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa (VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 2-4).
Con specifico riferimento ai fatti commessi ai danni dell’AP ACPR 3 ha avuto modo di precisare:
" Corrisponde al vero che i furti li ho commessi in due giorni differenti. Ho utilizzato le carte lo stesso giorno della sottrazione. La prima carta l’ho utilizzata il 2 dicembre 2019 presso la __________ di __________, il giorno stesso della sottrazione dalla bucalettere di ACPR 3. La seconda carta per contro l’ho usata il 6 dicembre 2019, ossia il giorno stesso di quando l’ho sottratta.”
(VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 2).
32. Per quanto attiene invece alle carte di credito dell’AP ACPR 1 ha affermato di averle “utilizzate la notte stessa della sottrazione alla posta di __________, quindi il 9 dicembre 2019” (VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 3).
33. Interrogato in sede dibattimentale, l’imputato ha integralmente ammesso i fatti a lui ascritti, precisando di avere agito siccome aveva bisogno di sostanza (VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
2) Punto 3 dell’atto d’accusa, imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
34. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa altresì a IM 1 il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta, per avere, senza essere autorizzato, il 12 dicembre 2019, a __________, procurato in altro modo a __________ 1.5 grammi di cocaina (punto 3.1), e il 17 dicembre 2019, a __________, procurato in altro modo a __________ 1 grammo di cocaina (punto 3.2).
Con riferimento a __________, nel suo verbale d’arresto l’imputato ha dichiarato:
" (…) ho consumato con lui 3 grammi di cocaina. Ci trovavamo in giro con la sua macchina. La cocaina l’abbiamo consumata all’interno della stessa. Guidava lui, io non ho la patente. Abbiamo circolato in zona di __________ e __________ in città. È lui che mi ha accompagnato alla banca __________ per fare il prelevamento di cui ho già riferito. Anche il consumo è avvenuto nella stessa notte (ndr. quella del 12 dicembre 2019). La cocaina consumata con __________ (…) L’ho presa pagandola con i contanti prelevati abusivamente a __________ al parco __________, da persone che non conosco. Dopo aver incontrato __________ ho consumato con lui la cocaina di cui ho già parlato.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 8).
35. Nel medesimo verbale, IM 1 ha riferito di avere consumato cocaina anche con __________, e meglio:
" (…) ho consumato con lui cocaina credo sei grammi durante le notti che ho passato da lui negli ultimi 9 giorni. (…) Acquistavo la cocaina e la consumavamo assieme. (…)
__________ non mi ha venuto alcuno stupefacente. Sono stato io a cederlo a lui.”
(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 9).
36. __________, sentito il 25 gennaio 2020, ha contestato di avere consumato cocaina in Svizzera (VI PG 25.01.2020, AI 59, p. 6), salvo poi affermare, nel suo verbale del 5 febbraio 2020:
" (…) confermo le dichiarazioni di IM 1. Ho consumato credo meno di 1.5 grammi di cocaina quella sera; erano un paio di strisce. IM 1 mi ha offerto lo stupefacente e lo abbiamo consumato all’interno della mia automobile (…).
(…) non ho pagato lo stupefacente citato. Ribadisco che IM 1 me lo ha offerto”
(VI PG 05.02.2020, AI 68, p. 3).
Su queste dichiarazioni dell’amico, l’imputato ha preso posizione come segue:
" (…) è possibile che io abbia consumato più cocaina di __________. Confermo in merito al totale che avevo acquistato 3 grammi di cocaina. Confermo anche la dichiarazione di __________ in merito alle due strisce.”
(VI PG 06.02.2020, AI 65, p. 4).
37. __________, dal canto suo, sentito in Polizia il 5 febbraio 2020, ha confermato le dichiarazioni dell’imputato secondo cui questi gli avrebbe offerto della cocaina che avrebbero consumato insieme, precisando di avere consumato poco più di 1 grammo di tale sostanza (VI PG 05.02.2020, AI 66, p. 3).
38. Nel verbale d’interrogatorio finale svoltosi il 23 marzo 2020, IM 1 ha dichiarato di avere offerto a __________, il 17 dicembre 2019, a __________, 1 grammo di cocaina, e a __________, il 12 dicembre 2019, nel tragitto da __________ a __________, 1.5 grammi di cocaina (VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 3).
39. In sede dibattimentale l’imputato ha riconfermato i quantitativi di cocaina procurata a __________ e __________, nonché il fatto che la sostanza è stata consumata congiuntamente (VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
3) Punto 4 dell’atto d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
40. A carico di IM 1 l’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, prevede poi il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta, per avere, nel periodo dal 9 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, a __________ e __________, senza essere autorizzato, consumato almeno 25 grammi di cocaina.
41. L’imputazione di tali fatti deriva dalle dirette dichiarazioni dell’imputato, il quale ha riferito di avere consumato, nel periodo dal 9 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, a __________ e __________, almeno 25 grammi di cocaina pagata CHF 100.00 al grammo (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 7; VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 4).
42. Interrogato in sede dibattimentale, l’imputato ha nuovamente ammesso i fatti (VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
4) Punto 5 dell’atto d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sul trasporto dei viaggiatori
43. In fine, secondo l’accusa, l’imputato si sarebbe macchiato del reato di contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori, per avere, il 5 dicembre 2019, a __________, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, nella fattispecie ai danni delle __________.
44. L’imputato ha ammesso tali fatti in corso d’inchiesta (VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 5), così come pure in aula (VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
V) In diritto
45. Giusta l’art. 147 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Secondo il cpv. 2 del presente disposto, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa nella quale subentrano da un canto, in luogo dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l’abuso conseguente all’elaborazione dei dati e, d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer.
Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 838).
Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa l’altrui codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate, come per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243, pag. 370-373; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).
A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento (cfr. il caso in cui un computer di una banca è manipolato in modo che proceda a trasferimenti addebitati sul conto di un cliente) (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag. 373 s.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 224 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 9-13, pag. 340 s.).
Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione dati. L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag. 341 e ad art. 138, n. 12-16, pag. 237 s.).
46. Ai sensi dell’art. 179 CP chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.
L’infrazione prevede uno scritto o un involto chiusi, che sia tramite colla, un sigillo, dello spago, una catena o ogni altra procedura simile. Non è necessario che la chiusura offra una resistenza seria; è sufficiente che l’invio si presenti in maniera tale che si debba, in buona fede, dedurne che il mandante non abbia voluto che il contenuto sia accessibile a chiunque.
Poco importa quale sia il contenuto dello scritto o dell’involto; può trattarsi di una lettera, una fotografia, una pubblicità, ecc. Non è necessario che lo scritto o l’involto contengano segreti propriamente detti.
Il comportamento punibile consiste nell’apertura dello scritto o dell’involto, e meglio nel far saltare la chiusura. Poco importa il mezzo utilizzato. L’infrazione è consumata quando l’autore ha aperto lo scritto o l’involto, anche se non ha preso conoscenza del suo contenuto.
Il comportamento descritto dalla legge non è realizzato se l’autore riesce a prendere conoscenza del contenuto senza aprire lo scritto o l’involto, ad esempio se legge il messaggio per trasparenza o mettendolo sotto una fonte luminosa.
L’apertura dell’involto deve essere illecita. Non vi è illiceità se lo scritto o l’involto viene aperto dal suo destinatario o da una persona da lui autorizzata.
L’infrazione è intenzionale. Non è pertanto realizzata se una persona apre per inavvertenza uno scritto o un involto non a lei destinato messo per errore nella sua buca lettere. Lo stesso vale se la persona è stata designata per errore quale destinataria dello scritto o dell’involto.
L’autore apre lo scritto o l’involto con l’intenzione di prendere conoscenza del suo contenuto.
Per quanto attiene alla seconda variante dell’art. 179 CP, la dottrina ritiene che i fatti di cui l’autore ha preso cognizione con l’apertura di uno scritto o di un involto chiuso, devono avere le caratteristiche di un segreto.
L’infrazione è intenzionale.
47. L'art. 19 cpv. 1 lett. c LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro procura in altro modo ad altri stupefacenti.
48. Giusta l’art. 19b LStup chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile (cpv. 1).
Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).
Per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 13).
Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton Basilea, così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).
Non trattandosi di un reato continuato, bensì ripetuto, occorre valutare ogni singolo consumo, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 18; Jenny, Vorentwurf, aprile 1999, 28; Weissenberger, AJP 1999, 355 s.; Fingerhuth/Tschurr, Art. 19b, n. 11; Delachaux, 181).
49. Ai sensi dell’art. 19a cifra 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
50. Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 LTV chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizzazione, è punito, a querela di parte, con la multa.
VI) Considerazioni della Corte
51. Per quanto attiene ai fatti, questi sono stati integralmente ammessi, sicché la Corte ha accertato la correttezza di quanto indicato nella promozione dell’accusa.
52. In diritto, gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati aggravato, violazione di segreti privati, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori sono pacificamente realizzati.
Per quanto invece attiene all’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti, punto 3 dell’atto d’accusa, si impone di osservare che ai sensi dell’art. 19b LStup, l’atto di offrire un’esigua quantità di stupefacente per il consumo simultaneo non è punibile. In concreto, il quantitativo di sostanza offerto si è limitato a pochi grammi ed è stato consumato con __________ e __________. Ne discende che, trattandosi di atti non punibili, l’imputato è stato prosciolto.
VII) Perizia psichiatrica
53. IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica con mandato conferito alla dr.ssa __________ di __________ (AI 31). In data 7 febbraio 2020 la perita giudiziaria ha consegnato il proprio referto (AI 64), le cui conclusioni possono essere così riassunte:
- al momento dei fatti il periziando era affetto da disturbo di personalità misto con tratti narcisistici, borderline e antisociali (F 61.0), sindrome da dipendenza da cannabinoidi (F 12.2) e dipendenza da cocaina (F 14.2);
- i reati presi in considerazione sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata;
- tuttavia, al momento dei fatti, la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione e di agire secondo tale valutazione non era scemata;
- il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati della stessa natura;
- il periziando è tuttora affetto dalla turba psichica rilevata;
- solo il trattamento stazionario è idoneo e adeguato a contenere il rischio di commissione di nuovi reati, il trattamento ambulatoriale non è ugualmente adeguato;
- tale trattamento può essere effettuato presso il __________ di __________, mentre in Ticino non vi sono strutture idonee;
- il periziando si dice sottoposto a sottoporsi a un trattamento stazionario e un tale trattamento ordinato contro la sua volontà avrebbe comunque possibilità di successo, essendo il disturbo personologico di cui è affetto curabile;
- la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del trattamento purché durante il tempo di espiazione della pena sia adeguatamente curato dal profilo psichiatrico visto il grave disturbo di personalità di cui è affetto.
54. Nel verbale di delucidazione svoltosi il 4 marzo 2020 la perita psichiatrica ha avuto modo di precisare, con riferimento al grado del rischio di recidiva:
" Secondo il VRAG, che è un test che da un valore statistico, ha un valore medio di sei su nove. In più clinicamente il rischio di recidiva è alto perché IM 1 non ha coscienza della malattia, vuole ottemperare ai suoi desideri di avere soldi il più presto possibile (comperare vestiti, sostanza e andare a prostitute). Assume solo formalmente la responsabilità dei fatti, perché in realtà lui dice di aver agito in quel modo per colpa del curatore e dell’ARP, perché non gli davano sufficiente denaro. È consapevole che i reati causano danni a terze persone ma questo non gli interessa perché in un qualche modo verranno risarciti. In maniera quasi perversa si pone come vittima: è lui che ha subito un danno perché non avendo avuto accesso al suo denaro per soddisfare i suoi desideri ha dovuto agire commettendo reati. Lui non è pentito, perché il pentimento consiste nel voler riconoscere pienamente il danno assumendosene la responsabilità e voler risarcire il danneggiato. Mentre lui è solamente rincresciuto per non poter fare quello che una persona della sua età dovrebbe fare (fare festa, andare a donne, ecc.). In più dalle pene precedenti non ha tratto nessun insegnamento, anzi dopo poche ore dalla sua ultima scarcerazione ha di nuovo delinquito. È per questo motivo che per me il rischio di recidiva è alto, in particolare per il disturbo personologico che ha, che lo autorizza a fare atti delinquenziali e lo assolve.”
(VI PP 04.03.3030, AI 73, p. 4).
55. Nel verbale della persona arrestata del 18 dicembre 2019 IM 1 ha così affermato:
" Adesso come adesso sto meglio in carcere che fuori. Se sto in carcere non commetto altri illeciti. Non sono in grado attualmente di gestire la situazione fuori da qui, le regole che mi verranno imposte in carcere metteranno un po’ di ordine nella mia condotta. Mi rendo conto che se posto in libertà non riuscirei a controllarmi. (…)
Ritengo che tutta la mia situazione con la rete debba essere rivista anche per costruire in progetto futuro.”
(VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 4 e 5).
Senonché poco dopo, il 31 dicembre 2019, con una lettera indirizzata al PP, ha chiesto di essere trasferito in una clinica di disintossicazione, non ritenendo il carcere una struttura idonea visto il suo stato psichico (AI 39).
56. Con scritto del 12 marzo 2010, IM 1 ha postulato il trasferimento nella clinica indicata dalla perita psichiatrica nel suo referto (AI 77).
57. Nel verbale d’interrogatorio finale del 23 marzo 2020, invitato dal PP a prendere posizione sulle conclusioni della perizia psichiatrica, l’imputato ha così affermato:
" Ho capito che c’è un problema e che devo risolverlo. Mi farò aiutare in questo senso. (…)
Fino all’età di 20 anni non ho mai commesso reati. Solo quando avevo 18 anni sono stato fermato perché in possesso di marijuana, ho pagato la mia multa. Fino all’età di 20 anni sono sempre riuscito a farmi bastare quanto guadagnavo. Poi sono stato alloggiato presso __________ a __________, i farmaci che dovevo acquistare non mi permettevano di arrivare a fine mese, per questo motivo ho deciso di non pagare le fatture dei farmaci che piano piano si accumulavano. I curanti di __________ hanno ritenuto che non ero più in grado di gestire il mio denaro, ed è per questo che mi hanno affiancato un curatore amministrativo. Con questo voglio dire che se avessi potuto gestire il contributo di invalidità da solo non avrei delinquito, mi davano i soldi poco alla volta (CHF 20.00 al giorno, CHF 600.00 al mese). (…)
Ribadisco di essere molto motivato all’idea di poter intraprendere una cura di questo tipo, mi è stato spiegato che un mio trasferimento immediato non è possibile, ma chiedo comunque di poter essere adeguatamente seguito anche durante la mia permanenza presso le Strutture carcerarie.”
(VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 5, 7 e 8).
58. Interrogato durante il dibattimento, l’imputato non ha formulato osservazioni in punto alle conclusioni peritali, dichiarandosi d’accordo di sottoporsi alla misura stazionaria proposta dalla specialista incaricato dal Ministero pubblico (VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
VIII) Commisurazione della pena
59. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
60. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
61. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
62. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
63. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
64. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
65. Giusta l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5 (cpv. 4).
La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
66. Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore ai sei mesi, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai sei mesi di detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
67. Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).
Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
68. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b).
Ai sensi del cpv. 2 del medesimo disposto, il trattamento si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure.
L’art. 59 cpv. 3 CP prevede che fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.
69. In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).
70. Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale.
Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
71. Giusta l’art. 63 cpv. 2 CP, per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione.
72. La Corte ha giudicato la colpa di gravità medio bassa dal profilo oggettivo e ciò in ragione del bene giuridico protetto e del danno cagionato.
La colpa è tuttavia grave dal profilo soggettivo.
L’imputato ha mosso poiché spinto dalla ricerca di un facile guadagno destinato a finanziare un proprio vizio, commettendo numerosi reati su di un lasso di tempo relativamente breve e ciò a significare dell’intensità con cui ha agito.
IM 1 era perfettamente consapevole di commettere reato, ma ciò non è bastato a trattenerlo.
Soprattutto, pesa sull’imputato la precedente condanna per fatti analoghi ed il fatto che egli è ritornato a delinquere non soltanto nel periodo di prova, ma addirittura poco tempo dopo essere stato scarcerato.
A suo favore la Corte ha ritenuto la collaborazione fornita, palesatasi con la completa ammissione dei fatti.
In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 10 (dieci) mesi.
73. Ritenuto che l’imputato, come accennato, è recidivo specifico ed ha commesso i nuovi reati circa 1 mese dopo la scarcerazione, si impone di revocare il beneficio alla sospensione condizionale alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali il 13 ottobre 2019.
74. Posto che in caso di revoca di una precedente condanna di medesimo genere, il Giudice deve pronunciare una pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP, la Corte ha stabilito una pena unica pari a 26 (ventisei) mesi di detenzione.
75. La Corte ha considerato le conclusioni peritali che possono senz’altro essere condivise. In particolare, non può non destare preoccupazione il rischio di recidiva, ampiamente dimostrato nei fatti dallo stesso imputato.
In tale contesto, la Corte ha disposto la sospensione della predetta pena detentiva per dare seguito al trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.
IX) Sequestri
76. In accoglimento delle richieste della pubblica accusa, cui si è associata la difesa, la Corte ha ordinato il dissequestro a favore di ACPR 1 della Carta Maestro e la confisca delle scarpe Philipp Plein, siccome acquistate con provento di reato.
X) Tassa di giustizia e spese procedurali
77. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XI) Retribuzione del difensore d’ufficio
78. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
79. Le note professionali del 30 marzo 2020 e 2 giugno 2020 dell’avv. DUF 1 sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 7'128.10, comprensivi di onorario, spese, trasferte e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’128.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 147, 179 CP;
19, 19a, 19b LStup;
57 LTV;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato
siccome commesso per mestiere,
per avere, nel periodo 28 novembre 2019 – 18 dicembre 2019, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, al fine di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, a danno di terze persone, trasferimenti di attivi a suo favore per complessivi CHF 21'633.30;
1.2. ripetuta violazione di segreti privati
per avere, nel periodo 28 novembre 2019 – 18 dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, senza averne diritto, ripetutamente aperto uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto nonché per avere, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura degli stessi, tratto profitto, e meglio per avere, dopo avere tastato la corrispondenza di ACPR 4, ACPR 3, ACPR 1 ed ACPR 2, aperto le buste contenenti le carte di credito, con relativi codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo 9 novembre 2019 – 18 dicembre 2019, a __________ e __________, senza essere autorizzato, consumato 25 grammi di cocaina;
1.4. contravvenzione alla LF sul trasporto dei viaggiatori
per avere,
il 5 dicembre 2019, a __________, ai danni delle __________, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica vista la revoca di cui al punto 4 del presente dispositivo;
3.2. al pagamento della multa di CHF 300.00 (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 16 mesi pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 31 ottobre 2019 della Corte delle assise correzionali di __________.
5. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
6. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.
7. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo al trattamento stazionario di cui al punto 6 del presente dispositivo.
8. È ordinato il dissequestro a favore di ACPR 1 della carta Maestro __________.
9. È ordinata la confisca delle scarpe Philipp Plein.
10. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
11. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1. Le note professionali del 30 marzo e 2 giugno dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 5'992.50
spese fr. 500.00
trasferte fr. 126.00
IVA (7,7%) fr. 509.60
totale fr. 7'128.10
11.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’128.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Perizia fr. 14'564.70
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 180.15
fr. 16'344.85
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