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Ticino Tribunale penale cantonale 24.06.2020 72.2020.21

24 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·14,979 parole·~1h 15min·2

Riassunto

Rapina aggravata: colpevole di aver commesso un furto con una refurtiva di CHF 170.00 e EUR 30.00, sferrando un colpo al collo della vittima e ferendola con un coltello a serramanico al polso destro, esponendola a pericolo di morte posizionando il coltello al collo con una lesione lineare

Testo integrale

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

__________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1  

ACPR 2  

ACPR 3

ACPR 4  

ACPR 5  

ACPR 6  

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 9 gennaio 2019 al 26 febbraio 2019 (49 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 27 febbraio 2019;

imputato, a norma dell’atto d’accusa 24/2020 del 6 febbraio 2020, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina aggravata (pericolo di morte)

per avere,

in data 16.09.2018,

tra le ore 02:30 e le ore 02:45, a __________, in via __________,

commesso un furto usando violenza contro una persona,

esponendola a pericolo di morte

e meglio

trascorrendo la serata all’interno di diversi EP cittadini, tra cui il bar __________, sia consumando cocaina sia sorbendo bevande alcoliche,

necessitando egli di una nuova dose di cocaina, ma essendo sprovvisto di denaro e dopo aver ragionato sulle modalità per impossessarsi di denaro contante,

recuperato a questo scopo all’interno della stanza in suo uso presso l’hotel __________ il coltello a serramanico di sua proprietà ivi depositato,

vagando successivamente alla ricerca di un potenziale obbiettivo,

notando quindi una persona – rivelatasi essere la vittima ACPR 1, persona a lui sconosciuta –  ben vestita, barcollante e che camminava nei pressi dell’hotel __________,

avvicinandosi a quest’ultimo da tergo, già impugnando il predetto coltello,

urtandolo con la parte sinistra del proprio corpo contro il di lui lato destro,

sferrandogli prima un colpo al collo e puntandogli successivamente il coltello alla gola – circostanza che ha fatto sì che la vittima si sdraiasse al suolo, rannicchiandosi –

ordinando a ACPR 1 di consegnargli il borsellino ed intimandogli di stare fermo perché altrimenti gli avrebbe tagliato la gola, frasi pronunciate mentre impugnava il coltello incutendogli spavento e timore,

appoggiando successivamente la propria mano sinistra sulla spalla destra di ACPR 1 mentre con la mano destra, cingendogli il collo con il braccio, appoggiava la lama del coltello sulla parte sinistra del collo di ACPR 1,

tenendolo bloccato a terra sfruttando anche il peso del proprio corpo, insistito nel farsi consegnare i soldi asserendo che altrimenti lo avrebbe “tagliato”

e

oltre ad avere esclamato “non scherzo!”, a dimostrazione della serietà delle proprie intenzioni,

brandito il coltello con la mano sinistra e con un movimento dall’alto verso il basso, ferito ACPR 1 al polso destro, lesionandolo

riposizionando immediatamente il coltello al collo della vittima, impugnandolo con la mano destra,

ottenendo infine il borsellino da ACPR 1, il quale rimaneva sdraiato al suolo sempre sotto minaccia del coltello,

sottratto CHF 170.00 nonché EUR 30.00, gettando infine il borsellino contro la vittima e abbandonando i luoghi di corsa

tenuto conto che, con le suesposte e violenti modalità, IM 1 ha causato a ACPR 1 – come da relazione medico legale 16.04.2019 del perito giudiziario agli atti – per mezzo del coltello in suo possesso

una lesione di lunghezza di circa 1 cm al passaggio tra il terzo distale dell’avambraccio e il polso destro, sulla superfice dorsale, lato radiale

così come

una lesione lineare e di dimensione stimata di circa 1-2 cm in regione latero-cervicale sinistra, interessante cute e sottocute,

lesione al collo inferta – come da relazione medico legale 16.04.2019 del perito giudiziario agli atti – in una “regione corporea dove decorrono in modo relativamente superficiale e non protette da strutture ossee importanti strutture vascolari, nervose e respiratorie”

pertanto trattasi questa di “regione particolarmente vulnerabile a lesioni penetranti che affondando per pochi centimetri all’interno dei tessuti molli possono determinate lesioni mortali”, in particolare tramite sezione dell’arteria carotide e/o della vena giugulare

previo l’utilizzo di uno strumento idoneo a ledere le strutture vitali decorrenti nel collo,

come nel caso di specie il coltello utilizzato da IM 1;

subordinatamente

rapina aggravata (arma pericolosa)

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo nonché nelle modalità d’azione di cui sopra,

minacciando di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale munito di un coltello a serramanico la vittima ACPR 1,

commesso il furto di CHF 170.00 nonché di EUR 30.00,

causandogli – come da relazione medico legale 16.04.2019 del perito giudiziario agli atti – per mezzo del coltello in suo possesso

una lesione di lunghezza di circa 1 cm al passaggio tra il terzo distale dell’avambraccio e il polso destro, sulla superfice dorsale, lato radiale

così come

una lesione lineare e di dimensione stimata di circa 1-2 cm in regione latero-cervicale sinistra, interessante cute e sottocute;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 140 cifra 4 CP, subordinatamente dall’art. 140 cifra 2 CP;

                                   2.   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, in data 16.09.2019, a __________, portato con sé, possedendolo da un imprecisato periodo,

un’arma vietata ai sensi della LArm

e meglio

un coltello la cui lama è azionabile con una sola mano;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm richiamato l’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm;

                                   3.   furto

per avere,

nella notte tra l’11 ed il 12.1.2018,

all’interno di sei casette natalizie prefabbricate presenti in Piazza __________ a __________,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, utilizzando attrezzi atti allo scasso, cose mobili altrui,

per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 9’449.45 (refurtiva parzialmente recuperata)

e meglio

per avere sottratto

                               3.1.   due pupazzi di peluche (valore denunciato CHF 150.00), una sveglia a forma di pistola (valore denunciato CHF 130.00) ed una smerigliatrice di marca Bosch (valore denunciato CHF 330.00),

ai danni di ACPR 2,

per un valore denunciato complessivo di CHF 610.00

nonché, pure ivi presente,

uno zaino contenente un portamonete al cui interno vi erano un abbonamento arcobaleno e CHF 60.00 di proprietà di __________,

per un importo complessivo denunciato di CHF 365.00;

                               3.2.   tre bottiglie di vino (valore denunciato CHF 15.00), quattro confezioni di panettone+grappa (valore denunciato CHF 105.00), cinquanta salamini misti (valore denunciato CHF 150.00), tre mortadelle (valore denunciato CHF 66.00), tre coltelli (valore denunciato CHF 70.00), un ipad (valore denunciato CHF 450.00), una cassetta con fondocassa (valore denunciato CHF 200.00) e venti pezzi di salumeria mista (valore denunciato CHF 400.00)

ai danni di ACPR 3,

per un valore denunciato complessivo di almeno CHF 1’656.00;

                               3.3.   due forme di formaggio (valore denunciato CHF 200.00), una bottiglia di Sambuca (valore denunciato CHF 25.00), una bottiglia di Rum (valore denunciato CHF 10.00) e una macchina da caffè di marca Delizio (valore denunciato CHF 129.00),

ai danni di ACPR 4,

per un valore denunciato complessivo di CHF 364.00;

                               3.4.   un coltello per taglio kebab (valore denunciato CHF 535.00), un altoparlante con lettore schede SD (valore denunciato CHF 69.00), una scheda SD da 8 GB (valore denunciato CHF 15.00), un rotolo surgelato di kebab da 15 kg (valore denunciato CHF 142.50) nonché denaro contante per complessivi CHF 897.00,

ai danni di __________,

per un valore denunciato complessivo di CHF 1’658.50;

                               3.5.   un paio di forbici (valore denunciato CHF 18.00) ed una bottiglia di Gran Marnier (valore denunciato CHF 27.95),

ai danni di ACPR 5,

per un valore denunciato complessivo di CHF 45.95;

                               3.6.   due prosciutti Jamon Serrano (valore denunciato CHF 400.00), due forme di formaggio (valore denunciato CHF 400.00), un salame felino (valore denunciato CHF 150.00), un apparecchio per cucinare “Salamandra” (valore denunciato CHF 1’500.00), dodici barattoli di cioccolato in polvere (valore denunciato CHF 400.00), una valigia contenente coltelli (valore denunciato CHF 1’000.00), duecento bombolotti e ciambelle (valore denunciato CHF 200.00) un lardo di Arnad (valore denunciato CHF 200.00), nonché denaro contante per complessivi CHF 500.00,

ai danni di ACPR 6

per un valore denunciato complessivo di CHF 4’750.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP;

                                   4.   danneggiamento

per avere, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, al fine di commettere i furti di cui ai punti 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. e 3.6.,

intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui,

cagionando un danno complessivo denunciato di almeno CHF 1'330.00

e meglio per avere, mediante strumenti atti allo scasso, danneggiato

                               4.1.   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.1.,

un lucchetto di proprietà di __________,

cagionando un danno denunciato di CHF 10.00;

                               4.2.   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.2.,

un lucchetto di proprietà di ACPR 3,

cagionando un danno denunciato di CHF 10.00;

                               4.3.   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.3.,

un lucchetto di proprietà di ACPR 4,

cagionando un danno denunciato di CHF 10.00

                               4.4.   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.5.,

un lucchetto di proprietà di ACPR 5,

cagionando un danno denunciato di CHF 15.00

                               4.5.   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.6.,

la macchina per il cioccolato, il fornello a gas, il lucchetto della porta principale nonché la cassa registratrice di proprietà di ACPR 6,

cagionando un danno denunciato di CHF 1'285.00

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;     

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;

                                   5.   violazione di domicilio

per essersi, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai punti 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. e 3.6.,

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,

introdotto negli spazi in questione;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 186 CP;

                                   6.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 03.12.2018-09.01.2019, a __________, senza essere autorizzato, consumato complessivamente 1 grammo di cocaina, sostanza previamente acquistata da ignoti spacciatori;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 18:25.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                   --   a pag. 1, al punto 1, richiamato l’art. 140 n. 1 CP, si aggiunge, dopo esponendola a pericolo di morte, e rendendola incapace di opporre resistenza;

                                   --   a pag. 3, al punto 1 in subordine, richiamato l’art. 140 n. 1 CP, si sostituisce minacciando di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale con usando violenza contro una persona e rendendola incapace di opporre resistenza;

                                   --   a pag. 3, al reato del punto 1, si sostituisce cifra con cifre e si aggiunge, dopo, 1 e;

                                   --   a pag. 3, al punto 2, richiamato l’art. 33 cpv. 1 LArm, si aggiunge, dopo per avere, senza diritto e si corregge possedendolo con possedendola;

                                   --   a pag. 3, al punto 3, all’intestazione, si aggiunge, prima di furto, ripetuto rispettivamente nel testo, si coregge 12.1.2018 con 12.12.2018 e si aggiunge, dopo sottratto, al fine di appropriarsene;

                                   --   a pag. 4, al punto 3.1, richiamato il verbale d’interrogatorio PP dell’imputato del 27.2.2019 a pag. 5, si sostituisce di __________ con il minorenne __________ (__________);

                                   --   a pag. 4, al punto 3.2, richiamato l’AI 17 evento 3 Inc. MP 2018.11582, si aggiunge, alla refurtiva, 6 bottiglie di Kirsch Appenzeller del valore denunciato di fr. 200.- e si sostituisce CHF 1'656.00 con fr. 1'856.-. Conseguentemente il valore complessivo della refurtiva denunciata a pag. 3 viene modificata da CHF 9'449.45 in fr. 9'649.45;

                                   --   a pag. 4, all’intestazione del reato di cui al punto 4, richiamati gli art. 144 cpv. 1 CP e 172ter n. 1 CP nonché i punti da 4.1 a 4.4, si aggiunge, prima di danneggiamento, ripetuto e, dopo, di poca entità rispettivamente nel testo si stralcia intenzionalmente e si modifica la proprietà con cose;

                                   --   a pag. 5, al punto 4.2, richiamato l’AI 17 evento 3 Inc. MP 2018.11582, si corregge CHF 10.- con fr. 15.-. Conseguentemente il valore complessivo dei denunciati danneggiamenti a pag. 4 viene modificata da CHF 1'330.- in fr. 1'335.-;

                                   --   a pag. 5, al reato del punto 4, si modifica dall’art. con dagli art. e si aggiunge, dopo CP, in relazione con l’art. 172ter n. 1 CP;

                                   --   a pag. 5, all’intestazione del reato del punto 5, si aggiunge, prima di violazione, ripetuta;

                                   --   a pag. 5, al punto 6, richiamato l’art. 19a n. 1 LStup, si aggiunge, dopo consumato, intenzionalmente e al reato, dopo 19a, n. 1.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il PP, a domanda del Presidente, si dichiara d’accordo a parzialmente modificare l’imputazione di cui al punto 4, aggiungendo di poca entità, limitatamente ai punti da 4.1 a 4.4.

In relazione ai punti 3.4, 4 e 5 dell’atto d’accusa, richiamati la denuncia di furto / danneggiamento del 12.12.2018 (AI 17 Inc. MP 2018.11582), lo scritto 15.2.2019 di __________ e la sua intestazione di rinuncia di perseguimento penale nonché il doc. TPC 9, il Presidente chiede al PP, quale titolare dell’accusa, se è sua intenzione mantenere le imputazioni di cui all’atto d’accusa ricordato come l’imputato ammetta solo il furto di un altoparlante per fr. 69.-.

R PP: Sono d’accordo a stralciare il punto 5, relativo al punto 3.5, inerente la violazione di domicilio, mentre l’imputazione di furto rimane.

In relazione al punto 3.6 dell’atto d’accusa, richiamato l’art. 344 CPP, preso atto delle dichiarazioni dell’imputato, il Presidente gli prospetta, in alternativa, il reato di tentato furto (art. 139 n. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).

Viene chiesto alle parti se in merito vogliono prendere posizione già in questa sede e le stesse dichiarano che lo faranno, al più tardi, al momento della discussione.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’odierno dibattimento rappresenta un nuovo passo indietro per l’imputato che è anche padre di due figli. Anche durante il collocamento a __________ l’imputato delinque, tanto che la sua permanenza dell’istituto viene interrotta. Egli ha avuto tutte le possibilità per cambiare la propria vita, che ha gettato tutte al vento. IM 1 sta buttando via la propria vita a causa dell’assunzione di cocaina. I fatti da lui commessi e sostanzialmente ammessi sono estremamente gravi. È inaccettabile che un semplice passante che cammina per la via pubblica si ritrovi a terra con un coltello alla gola. Le ferite cagionate sono state medicalmente ritenute superficiali e guaribili in pochi giorni ma ACPR 1 è stato a pochi centimetri dalla morte. La vittima avrebbe potuto compiere un movimento fatale per sé stessa. L’accusa precisa che la dinamica dei fatti della rapina si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dei protagonisti, entrambi non nel pieno possesso delle loro facoltà psicofisiche. Oggi l’imputato ha parzialmente cambiato versione, ma nulla cambia nella sostanza dei fatti. Un aspetto preoccupante è che IM 1 ponga sullo stesso livello la vita di una persona con il fatto di forzare un’auto. IM 1 quella notte si sentiva invincibile e non ha badato troppo al sottile, aveva bisogno di soldi per il proprio consumo di cocaina. A mente del perito il dorso della lama non è idoneo a determinare la lesione al collo riscontrata. L’imputato sa che dicendo di avere usato il coltello nella parte tagliente avrebbe posto in pericolo la vita della vittima. IM 1 ha volontariamente inferto un colpo di avvertimento al polso dell’imputato per poi nuovamente riporre il coltello al collo dell’aggredito e finalmente prendere il portafoglio e scappare col denaro. L’accusa rileva che a livello medico ACPR 1 non è mai stato in pericolo di vita, ma il coltello appoggiato in più occasioni al collo espone necessariamente la vittima ad un pericolo di morte. Anche la perita sostiene che la regione del collo interessata dalla ferita è una regione corporea dove esistono in modo relativamente superficiale importanti strutture vascolari particolarmente vulnerabile a lesioni penetranti. La lesione al collo è compatibile con il coltello sequestrato che non è stato semplicemente appoggiato alla gola ma ha tagliato cute e sottocute. È ben vero che non si è potuto determinare con precisione come sia stata cagionata la lesione, ma poco cambia ai fini del reato. La giurisprudenza ritiene che la vita di una persona è messa in pericolo con un coltello tenuto a distanza di 10/20 centimetri dal suo collo in quanto basterebbe un suo movimento inconsulto per determinare una lesione mortale. I fatti commessi a __________ al mercatino di Natale sono pienamente ammessi dall’imputato. L’accusa chiede la conferma dell’atto d’accusa con in via principale il riconoscimento della rapina con pericolo di morte. L’imputato ha agito per futili motivi e con premeditazione. Il suo rischio di recidiva resta alto, così come indicato in perizia, che conclude per un trattamento ambulatoriale già in sede d’espiazione della pena. L’accusa riconosce la collaborazione dell’imputato. Sulla commisurazione della pena, l’accusa chiede una pena di 6 anni e 6 mesi per la rapina aggravata con dolo diretto, oltre 2 mesi per l’infrazione alla LF sulle armi e 10 mesi per i fatti di __________, da dedursi 6 mesi quale attenuante per la collaborazione. Si chiede in definitiva una pena di 7 anni di detenzione oltre alla multa di fr. 1'000.- per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e per il danneggiamento di poca entità. Sulle pretese degli accusatori privati chiede il rinvio al competente foro civile. In caso di rapina aggravata ai sensi dell’art. 140 n. 2 chiede una condanna per la sola rapina di 4 anni e 6 mesi;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ci sono due versioni contrastanti, quella della vittima e quella dell’imputato. La versione di quest’ultimo è sempre stata la medesima, sin dall’inizio dell’istruttoria ad oggi. L’imputato, vedendo ACPR 1 l’ha raggiunto colpendolo sulla sua parte destra facendolo cadere a terra e mettendosi sopra di lui per immobilizzarlo. L’imputato ha poi girato il braccio sul collo dell’imputato appoggiando il dorso del coltello al collo. In quel frangente l’imputato si scusava anche con la vittima. Al momento di rialzarsi, cambiando mano per l’impugnazione del coltello, ha inavvertitamente ferito la vittima, dopo di che ha recuperato il portafoglio, preso il denaro e si è dato alla fuga. Il coltello è stato apposto al collo della vittima una volta sola. Questa ha rilasciato una serie di dichiarazioni in inchiesta che non sono compatibili con la ricostruzione dell’imputato. A mente della difesa con l’arma utilizzata, se l’imputato avesse realmente colpito volontariamente la vittima al polso, avrebbe cagionato ben altre ferite. La versione dell’imputato è sicuramente più logica rispetto a quella fornita dalla vittima, la quale ha anche cambiato versione dei fatti. Quella sera la vittima era in stato psicofisico alterato e con tasso alcolemico superiore al 2 per mille i sintomi sono vuoti di memoria, disturbo della coscienza e la capacità di reazione è praticamente inesistente. Ciò è dimostrato anche dalle dichiarazioni del tutto inveritiere rese subito dopo i fatti. La difesa rileva che in caso di versioni discordanti, ove non fosse possibile stabilire con certezza quella che sia corretta, il principio in dubio pro reo va a favore dell’imputato. La difesa non contesta la rapina aggravata con l’utilizzo di un coltello. Si tratta di capire se l’imputato abbia esposto la vittima a pericolo di morte. Al riguardo rileva che dal punto di vista medico ACPR 1 non ha mai corso un pericolo di morte. In ospedale nemmeno è stata medicata la ferita al collo talmente era superficiale e nemmeno ne è stata fatta menzione nella lettera di dimissione. L’imputato non ha preso in considerazione che la vittima potesse morire proprio perché ha usato il dorso del coltello e dunque non poteva comunque cagionargli lesioni letali. A mente della difesa, apponendo il dorso del coltello sul collo, la lesione si è determinata con la punta all’estremità del dorso. Quello che è sicuro è che l’imputato non ha avuto l’intenzione di mettere in pericolo la vita della vittima che è rimasta per tutto il tempo immobile distesa al suolo e questo fatto è alquanto rilevante per l’esatta qualifica giuridica del reato. La difesa chiede che l’imputato venga prosciolto dall’accusa di rapina con pericolo di morte, e chiede che venga condannato per la rapina aggravata ai sensi dell’art. 140 n. 2 CP. In merito ai furti di __________, la difesa riconosce l’imputazione ma contesta l’ammontare della refurtiva non essendo nemmeno possibile che l’imputato abbia sottratto tutto quanto indicato nell’atto d’accusa. L’imputato ammette soltanto i furti già indicati in inchiesta e contesta tutto il resto. Ammessa anche l’accusa di danneggiamento, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Ammessa anche l’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni. In merito alla commisurazione della pena la difesa chiede che venga tenuto in considerazione il lungo periodo trascorso in carcere, il vissuto difficile dell’imputato, il suo disturbo di personalità misto, nonché la scemata imputabilità lieve indicata nella perizia del 2018 e chiede una condanna a 2 anni per la rapina, aumentata di 1 anno per tutti gli altri reati. Trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza del 3.12.2018, di cui 18 mesi sono già stati espiati, di fatto la sua odierna pena dovrebbe essere di 18 mesi. La difesa, per finire, non si oppone alla multa per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   All’inizio del dibattimento la Corte delle assise criminali (di seguito solo la Corte) ha prospettato alle parti le seguenti correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA):

" Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- a pag. 1, al punto 1, richiamato l’art. 140 n. 1 CP, si aggiunge, dopo esponendola a pericolo di morte, e rendendola incapace di opporre resistenza;

-- a pag. 3, al punto 1 in subordine, richiamato l’art. 140 n. 1 CP, si sostituisce minacciando di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale con usando violenza contro una persona e rendendola incapace di opporre resistenza;

-- a pag. 3, al reato del punto 1, si sostituisce cifra con cifre e si aggiunge, dopo, 1 e;

-- a pag. 3, al punto 2, richiamato l’art. 33 cpv. 1 LArm, si aggiunge, dopo per avere, senza diritto e si corregge possedendolo con possedendola;

-- a pag. 3, al punto 3, all’intestazione, si aggiunge, prima di furto, ripetuto rispettivamente nel testo, si coregge 12.1.2018 con 12.12.2018 e si aggiunge, dopo sottratto, al fine di appropriarsene;

-- a pag. 4, al punto 3.1, richiamato il verbale d’interrogatorio PP dell’imputato del 27.2.2019 a pag. 5, si sostituisce di __________ con il minorenne __________ (__________);

-- a pag. 4, al punto 3.2, richiamato l’AI 17 evento 3 Inc. MP 2018.11582, si aggiunge, alla refurtiva, 6 bottiglie di Kirsch Appenzeller del valore denunciato di fr. 200.- e si sostituisce CHF 1'656.00 con fr. 1'856.-. Conseguentemente il valore complessivo della refurtiva denunciata a pag. 3 viene modificata da CHF 9'449.45 in fr. 9'649.45;

-- a pag. 4, all’intestazione del reato di cui al punto 4, richiamati gli art. 144 cpv. 1 CP e 172ter n. 1 CP nonché i punti da 4.1 a 4.4, si aggiunge, prima di danneggiamento, ripetuto e, dopo, di poca entità rispettivamente nel testo si stralcia intenzionalmente e si modifica la proprietà con cose;

-- a pag. 5, al punto 4.2, richiamato l’AI 17 evento 3 Inc. MP 2018.11582, si corregge CHF 10.- con fr. 15.-. Conseguentemente il valore complessivo dei denunciati danneggiamenti a pag. 4 viene modificata da CHF 1'330.- in fr. 1'335.-;

-- a pag. 5, al reato del punto 4, si modifica dall’art. con dagli art. e si aggiunge, dopo CP, in relazione con l’art. 172ter n. 1 CP;

-- a pag. 5, all’intestazione del reato del punto 5, si aggiunge, prima di violazione, ripetuta;

-- a pag. 5, al punto 6, richiamato l’art. 19a n. 1 LStup, si aggiunge, dopo consumato, intenzionalmente e al reato, dopo 19a, n. 1.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il PP, a domanda del Presidente, si dichiara d’accordo a parzialmente modificare l’imputazione di cui al punto 4, aggiungendo di poca entità, limitatamente ai punti da 4.1 a 4.4”

(verbale dibattimentale, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 2 e 3)

                                   II)   Apprezzamento giuridico divergente

                                   2.   Giusta l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero (di seguito solo CPP) se intende discostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’AA, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.

                               2.1.   Questo disposto è stato espressamente richiamato dal Presidente della Corte in apertura del pubblico dibattimento con esplicito riferimento al punto (di seguito solo pto.) 3.6 dell’AA, prospettando alle parti:

" In relazione al punto 3.6 dell’atto d’accusa, richiamato l’art. 344 CPP, preso atto delle dichiarazioni dell’imputato, il Presidente gli prospetta, in alternativa, il reato di tentato furto (art. 139 n. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).

Viene chiesto alle parti se in merito vogliono prendere posizione già in questa sede e le stesse dichiarano che lo faranno, al più tardi, al momento della discussione”

(VD a pag. 3)

                               2.2.   Il Presidente della Corte ha altresì chiesto al Procuratore pubblico (di seguito solo PP), richiamata la denuncia di furto (art. 139 cifra, di seguito solo n., del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) / danneggiamento (art. 144 capoverso, di seguito solo cpv., 1 CP) di __________ (di seguito solo __________ e atto istruttorio, di seguito solo AI, 17 dell’incarto, di seguito solo Inc., del Ministero pubblico, di seguito solo MP, 2018.11582), il suo successivo scritto di data 15.2.2019 nonché il documento (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale (di seguito solo TPC) 9, se era intenzione dell’accusa mantenere le relative imputazioni dell’AA, ricordato come l’imputato ammetta solo il furto di un altoparlante per franchi (di seguito solo fr.) 69.-. Il PP al riguardo si è così espresso:

" R PP: Sono d’accordo a stralciare il punto 5, relativo al punto 3.4, inerente la violazione di domicilio, mentre l’imputazione di furto rimane”

(VD a pag. 3)

L’imputazione di violazione di domicilio (art. 186 CP) di cui al pto. 5 dell’AA riferita al furto (art. 139 n. 1 CP) ai danni di __________ (pto. 3.4 dell’AA) è stata quindi stralciata.

                                  III)   Curriculm vitae dell’imputato

                                   3.   In merito al vissuto di IM 1 (__________), cittadino __________, nato il __________, dall’anamnesi familiare effettuata nel corso della perizia psichiatrica in atti (AI 53 Inc. MP 2018.8241), si rileva che ha …OMISSIS… (AI 53 Inc. MP 2018.8241 a pag. 5).

                               3.1.   IM 1 ha svolto le scuole elementari a __________ e le scuole medie a __________, a seguito delle quali ha seguito l’apprendistato come __________ svolgendone poi la professione sino al 2010. Lo svolgimento di tale attività è stata spesso discontinua a causa delle problematiche personologiche e tossicologiche nel frattempo emerse (AI 53 Inc. MP 2018.8241 a pag. 6).

                               3.2.   Ancora dalla perizia psichiatrica in atti, si rileva che IM 1 avrebbe iniziato a fare uso di bevande alcoliche a circa 12-13 anni, arrivando ben presto ad abusarne. Attorno ai 16 anni sarebbe cominciato anche il consumo, successivamente diventato abuso, di THC, mentre a 21 anni avrebbe iniziato a consumare cocaina, fino all’assunzione per via nasale anche di eroina (AI 53 Inc. MP 2018.8241 a pag. 7). Da circa 7-8 anni assume metadone, a dosaggio elevato, con Ketalgin 5 milligrammi.

                               3.3.   Nel 2010 è stato ricoverato due volte presso la Clinica __________, ove gli è stata rilevata “la presenza di un funzionamento patologico della personalità tale da giustificare una diagnosi di disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo che si affianca quindi alla diagnosi di politossicodipendenza” (AI 53 Inc. MP 2018.8241 a pag. 8 e 9), a cui sono seguiti una presa a carico psichiatrica e diversi collocamenti presso __________ (il primo tra maggio 2010 e aprile 2011, il secondo tra settembre 2011 e febbraio 2012 e il terzo, il più lungo, tra ottobre 2015 e ottobre 2017, periodo interrotto tra il 13.12.2016 e il 19.01.2017 a causa del suo arresto per una condotta aggressiva tenuta all’interno dell’istituto, volta a pretendere la concessione di alcuni medicamenti, che gli è valsa l’accusa di coazione [art. 181 CP], per la quale, tra gli altri reati, è stato condannato con sentenza del 3.12.2018 della Corte delle assise correzionali di __________). Terminato il collocamento presso __________ ha dapprima alloggiato per un breve periodo (7.10.2017 - 30.11.2017) presso le stanze di un foyer del Patronato di __________, per poi stabilirsi a far tempo dal dicembre 2017 all’Albergo __________ di __________, ove risiedeva prima dell’arresto del 9.1.2019.

                               3.4.   Pur trovandosi dal 2012 in invalidità al 100% a causa di una discopatia, durante la prima degenza in __________ è stato riavviato a diverse attività lavorative, ma con scarsi risultati. Dopo la fine del lungo collocamento, l’imputato ha lavorato per circa 9 mesi presso la __________, il cui rapporto si è interrotto a causa di un furto (art. 139 CP) commesso ai danni della stessa datrice, per il quale è stato condannato con la già citata sentenza del 3.12.2018.

                               3.5.   IM 1 è padre di due figli, __________ di __________ anni (nato il __________) e __________ di ______ anni (nata il __________), avuti da due diverse relazioni. Il figlio più grande vive con la madre, mentre la figlia più piccola è stata affidata congiuntamente ai nonni, materni e paterni, dopo il decesso della madre della bambina avvenuto nell’agosto del __________. L’imputato ha riferito che prima dell’arresto era solito vedere il figlio circa una o due volte al mese, mentre la figlia, anche durante la detenzione, la vedrebbe circa due volte al mese. Al riguardo al pubblico dibattimento ha affermato come i rapporti con i figli permangono buoni anche se il figlio maggiore non ha preso molto bene la notizia del reato commesso e non se la sentirebbe di andare a trovarlo in carcere (VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 2).

                               3.6.   Con riferimento alla sua situazione finanziaria IM 1 percepisce un’invalidità mensile di fr. 2'700.-, dalla quale gli vengono detratti i costi per l’alloggio presso l’Albergo __________ nonché la cassa malati, con un residuo finale di circa fr. 1'700.- (verbale d’interrogatorio di polizia, di seguito solo PS, 9.1.2019 a pag. 5). Dall’estratto del registro dell’ufficio esecuzioni (doc. TPC 3) si evince che a suo carico vi sono 108 attestati di carenza beni per un totale complessivo di fr. 178'400.55 mentre nell’anno 2018 è stato tassato d’ufficio per un reddito complessivo di fr. 18'804.- (doc. TPC 10).

                               3.7.   In merito ai suoi progetti di vita dopo che sarà scarcerato ha affermato, al dibattimento, di volersi occupare dei suoi figli, anche se non vi sono prospettive concrete nemmeno con riferimento al luogo in cui andrà a vivere, ritenuto che, come da sue stesse dichiarazioni, pur essendo buoni i rapporti con la ex compagna e con i genitori della seconda compagna, questi non sono comunque disposti ad ospitarlo, e quindi, di fatto, non potrà contare su di una particolare rete di protezione per quando uscirà dal carcere (VD all. 1 a pag. 2).

                                 IV)   I precedenti penali

                                   4.   Incensurato in Italia (doc. TPC 20) dall’estratto del casellario giudiziario svizzero (AI 4 Inc. MP 2018.11582 e doc. TPC 13) si evince che l’imputato ha già subito sei diverse condanne:

                                   --   decreto d’accusa (di seguito solo DA) del MP del Canton Ticino dell’11.5.2009 per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP), alla pena pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP) di 15 aliquote giornaliere a fr. 60.- l’una, sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP), oltre al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 300.- (doc. TPC 15);

                                   --   DA del MP del Canton Ticino del 31.5.2010 per i reati di furto (art. 139 n. 1 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP), trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP), infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 n. 2 della legge federale, di seguito solo LF, sulla circolazione stradale, di seguito solo LCStr), elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr), inosservanza dei doveri in caso d’incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr), guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (art. 95 n. 2 LCStr) e contravvenzione (art. 103 CP) alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup e art. 19a n. 1 LStup) alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 75 aliquote giornaliere a fr. 90.- l’una, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella del 11.5.2009 (art. 49 CP), oltre al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 200.- (doc. TPC 15);

                                   --   DA del MP del Canton Ticino del 28.11.2011 per i reati di ripetuto furto (art. 139 n. 1 CP) in parte di poca entità (art. 172ter n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP) alla pena detentiva (art. 40 CP) di 60 giorni e al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 200.- (doc. TPC 15);

                                   --   DA del MP del Canton Ticino del 18.6.2012 per il reato di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 5 CP) alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una (doc. TPC 15);

                                   --   DA del MP del Canton Ticino del 25.2.2013 per il reato di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., b LCStr) alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 90 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una (doc. TPC 15);

                                   --   sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 3.12.2018 per i reati di ripetuto furto (art. 139 n. 1 CP), ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (art. 147 cpv. 1 CP) in parte tentato (art. 22 cpv. 1 CP), coazione (art. 181 CP), violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 n. 1 CP), furto d’uso di un veicolo a motore (art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr), guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) e ripetuta contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup) alla pena detentiva (art. 40 CP) di 18 mesi oltre al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 300.- (doc. TPC 11).

                               4.1.   In data 29.10.2019 l’amministrazione penitenziaria ha emesso a carico dell’imputato una sanzione disciplinare, avendo tentato di non assumere uno dei medicamenti prescrittigli nascondendolo nella tasca dei pantaloni, fatto per il quale è stata decisa la sospensione di alcuni benefici oltre al pagamento di una multa di fr. 20.- (AI 60 Inc. MP 2018.8241). Inoltre al pubblico dibattimento ha affermato di lavorare nella __________ e di vedere lo psichiatra circa una volta la settimana, con il quale segue anche una cura farmacologica costituita dall’assunzione di metadone, di calmanti e di un ipnotico per favorire il riposo notturno, precisando che la cura farmacologica dal momento dell’arresto al giorno del dibattimento è rimasta immutata (VD all. 1 a pag. 1 e 2).

                                  V)   Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

                                   5.   In data 16.9.2018 ACPR 1 (__________) richiedeva l’intervento della Polizia Cantonale denunciando di essere stato vittima di una rapina (art. 140 CP) a mano di un coltello (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD a pag. 3) avvenuta a __________. Condotto presso gli uffici di Polizia, l’accusatore privato (di seguito solo AP), che sottoposto all’esame dell’apparecchio precursore è risultato positivo nella misura di 1.19 mg. a litro, forniva una prima versione dell’accaduto, cercando di descrivere sia la dinamica dei fatti, che l’aspetto dell’aggressore (PS ACPR 116.9.2018). Recatosi successivamente all’Ospedale __________ di __________ (di seguito solo __________), gli veniva riscontrata una ferita da punta a carico del versante dorsale del polso destro (AI 1 Inc. MP 2018.8241), mentre nessuna indicazione emergeva con riferimento alla ferita al collo fotografata solo dai verbalizzanti nel corso del primo interrogatorio. Gli inquirenti hanno poi proceduto a trasmettere alla Polizia scientifica il borsellino della vittima, all’interno del quale l’aggressore avrebbe frugato alla ricerca di denaro contante per poi successivamente abbandonarlo sul luogo dei fatti con tutto il suo contenuto. Le analisi effettuate su talune carte hanno permesso di rinvenire cinque impronte digitali della mano destra, quattro delle quali risultavano appartenere a IM 1 (AI 4 Inc. MP 2018.8241). Confrontato con tali risultanze e con la fotografia dell’imputato, ACPR 1 ha affermato di non conoscerlo e di non averlo mai visto prima (VI PS ACPR 1 2.11.2018 a pag. 2 e 3).

                               5.1.   La notte tra l’11 ed il 12.12.2018, a __________, in Piazza __________, si verificavano poi sei furti con scasso in altrettante casette del mercatino natalizio e, all’interno di una di queste, gli inquirenti hanno rinvenuto un telefono cellulare con scheda SIM intestata a IM 1, le cui impronte digitali sono state individuate anche su due bottiglie di birra riposte all’interno di un sacco Ikea abbandonato in una delle casette (AI 1 Inc. MP 2018.11582).

                               5.2.   In data 9.1.2019 a mano del mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 segg. CPP) e dell’ordine di perquisizione e sequestro (art. 244 segg. CPP) del 27.12.2018 (AI 2 e 3 Inc. MP 2018.11582) si procedeva al fermo dell’imputato ed alla conseguente perquisizione del suo alloggio, ove fu rinvenuta, tra le altre cose, parte della refurtiva denunciata a seguito dei furti del 11/12.12.2018 oltre ad una trancia di colore rosso nonché un coltello serramanico (AI 5 Inc. MP 2018.11582). IM 1, condotto presso gli uffici di Polizia e interrogato, ha sin da subito ammesso i furti (art. 139 CP) commessi all’interno delle casette di legno, contestando, tuttavia, l’entità della refurtiva denunciata nonché una serie di altri furti (art. 139 CP) commessi nei mesi precedenti sempre a __________ (PS IM 1 9.1.2019). Nel medesimo verbale l’imputato è stato confrontato anche con le risultanze della rapina (art. 140 CP) ai danni di ACPR 1, con riferimento alla quale, dopo aver negato ogni responsabilità, ha poi ammesso anche tale circostanza, senza tuttavia esprimersi, in quanto non richiestogli, sull’effettiva dinamica (PS IM 1 9.1.2019 a pag. 10 e 11).

                               5.3.   Al termine del verbale d’interrogatorio l’imputato è stato arrestato su ordine del PP, che ha poi inoltrato un’istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 8 Inc. MP 2018.11582), il quale ha disposto la carcerazione dell’imputato sino al 6.3.2019 (AI 9 Inc. MP 2018.11582). Nel corso del verbale PP 27.2.2019 IM 1 ha poi chiesto di essere posto in regime di anticipata espiazione di pena (art. 236 CPP e PP IM 1 27.2.2019 a pag. 6), ciò a cui è stato autorizzato in pari data (AI 16 Inc. MP 2018.11582).

                                 VI)   I reati contestati nell’atto d’accusa

                                  A)   la rapina ai danni di ACPR 1 (punti 1 e 2 dell’atto d’accusa)

                                   6.   Al pto. 1 dell’AA si contesta all’imputato la rapina aggravata con pericolo di morte (art. 140 n. 4 CP), posta in alternativa con la rapina aggravata con arma pericolosa (art. 140 n. 2 CP) ai danni di ACPR 1. L’imputato, dopo un primo tenue tentativo di negare l’addebito (PS ACPR 1 9.1.2019), ha ammesso i fatti, pur divergendo il suo racconto, almeno in parte, rispetto a quello reso dall’AP in merito alla dinamica. Questi, che inizialmente aveva descritto l’aggressore come una persona di colore che parlava inglese e, in parte, in italiano ma “con un accento tipo quelli dei vu cumprà” (VI PS ACPR 1 16.9.2018), ha, pur confrontato con la fotografia raffigurante l’imputato, escluso al 99% che l’autore della rapina (art. 140 CP) potesse essere IM 1, ribadendo la descrizione del presunto autore fornita ai verbalizzanti in occasione del primo verbale (VI PS ACPR 1 2.11.2018).

                               6.1.   In merito alla dinamica dei fatti nel primo verbale reso nell’immediatezza dell’accaduto ACPR 1 ha affermato che, una volta giunto all’altezza del parcheggio dell’Hotel __________, a __________, ha sentito “un forte colpo dietro al collo, come una gomitata, e qualcuno mi ha appoggiato una lama sul collo”, sul lato destro. L’autore gli avrebbe dunque detto, in inglese, di buttarsi a terra, ciò che ACPR 1 avrebbe fatto, ponendosi in posizione prona. In questo frangente, continua il racconto della vittima, “lui mi teneva una mano sulla spalla destra mentre la lama era sul mio collo dalla parte sinistra”, il quale gli intimava poi, al contempo, e dietro minaccia di tagliargli la gola, di consegnargli i soldi in suo possesso. Nel fare questo l’aggressore si sarebbe anche scusato con ACPR 1, dicendo che i soldi gli servivano per mangiare. Il medesimo aggressore avrebbe poi aggiunto di non stare scherzando e, a dimostrazione della serietà del suo intento, l’avrebbe intenzionalmente infilzato con il coltello al polso destro, per poi successivamente riposizionarlo al collo. Preso dunque il borsellino, l’autore della rapina avrebbe quindi estratto il denaro, svuotando a terra le carte ivi contenute, per poi intimare a ACPR 1 di contare fino a 30 ed allontanarsi dal luogo (PS ACPR 1 16.9.2018 a pag. 3). L’AP, a domanda dei verbalizzanti, ha affermato di non avere urlato nel tentativo di chiedere aiuto per paura di una possibile reazione violenta del suo aggressore.

                            6.1.1.   IM 1, dal canto suo, in merito alla dinamica dell’accaduto, verbalizzato al riguardo solo in data 5.6.2019, ha affermato che la sera del 16.9.2018 avrebbe trascorso la serata a __________, da solo, all’interno di alcuni bar, assumendo 2 o 3 dosi di cocaina da 0.4 grammi (di seguito solo gr.) l’una e consumando diverse sostanze alcoliche. Terminato lo stupefacente in suo possesso, l’imputato, nell’intento di procurarsi il denaro necessario per acquistare altre dosi, si sarebbe recato presso la propria dimora per recuperare il suo coltello serramanico con l’intento di poi forzare un’automobile o di aggredire qualcuno. In merito a quanto successivamente avvenuto l’imputato si è poi così espresso:

" Dall’albergo ho poi camminato nei pressi della stazione, raggiungendo i pressi dell’EP __________, vicino alla __________, ho visto una persona abbastanza ben vestita, che barcollava un po’ e da un momento all’altro mi è partito l’impeto.

AD del PP rispondo che non c’è un motivo particolare perché ho scelto di aggredire un passante rispetto a forzare un’auto. Forse ho ritenuto più semplice assalire una persona barcollante che cercare una vettura da poi forzare con il coltello; fatto questo comunque già da me commesso in passato e per il quale sono già stato condannato.

Io mi trovavo sul lato della strada in cui c’è la __________ e ho visto una persona, come detto, barcollante, comunque grossa e prestante, che camminava dall’EP __________ verso __________ (ovvero sul lato della strada). Io ho quindi attraversato la strada, velocemente, l’ho aggredito lateralmente, con la mia parte sinistra del corpo contro la sua parte destra, facendolo poi cadere a terra. Se non ricordo male in quelle fasi avevo già il coltello aperto in mano, impugnandolo con la mano destra. Lui era comunque grosso, un bestione. Questo è avvenuto attorno poco dopo mezzanotte”

(PP IM 1 5.6.2019 a pag. 3 e 4)

L’imputato, pertanto, non avrebbe colpito la vittima al collo come da questa dichiarato, ma l’avrebbe inizialmente colpita con la parte sinistra del proprio corpo facendola poi cadere a terra. Stando al racconto dell’imputato non sarebbe stata la vittima ad essersi accasciata a terra su ordine di IM 1, ma sarebbe stato lui a far cadere a terra la vittima colpendola col proprio corpo. Continuando con la propria versione dei fatti, l’imputato ha poi affermato:

" La persona cade a terra, rannicchiandosi poi sul suo lato sinistro, guardando verso __________ e con i piedi in direzione della __________. Vedendo che si era impaurito, rannicchiandosi, ho aumentato la “dose” utilizzando frasi forti tipo “stai fermo altrimenti ti taglio” nonché “dammi il borsellino” e questo lo dicevo mentre impugnavo il coltello. La mia mano sinistra appoggiava sulla sua spalla destra e con la mano destra, che impugnava il coltello, di fatto gliela giravo frontalmente attorno al collo, avvicinandolo alla sua parte sinistra del collo. Preciso che io impugnavo il coltello e lo appoggiavo al collo di ACPR 1 in modo tale che la parte a lui più vicina non fosse la lama bensì il dorso.

Per spiegarmi meglio indico che la parte compresa nel rettangolo è quella che era la più vicina al collo di ACPR 1 mentre la lama vera e propria è quindi distante dal collo. Questo l’ho fatto appositamente sia perché da una parte non volevo assolutamente fare del male alla persona, dall’altra parte in quanto so che il mio coltello aveva una lama molto affilata e pertanto pericolosa.

Ho quindi insistito dicendogli di darmi il borsellino perché altrimenti “lo avrei tagliato”. Non ho mai detto “ti taglio la gola”, né di averlo minacciato di morte.

La persona era immobilizzata a terra ma per poter prendere il borsellino così come da me intimatogli, ha dovuto spostarsi, io mi sono alzato un po’ per permettergli comunque di raggiungere con la mano il borsellino che si trovava nella tasca posteriore destra, io nel frattempo facevo comunque pressione per tenerlo a terra anche se non dava segno di volersi ribellare. Io sono destrorso e vista la situazione per me di non pericolo, ho quindi deciso di impugnare il coltello con la mia mano “debole” per aiutarmi ad alzarmi da terra con la mano destra, così come per impossessarmi del borsellino. È stata la vittima a togliere il borsellino dalla tasca e a porgermelo. Io credo che nella fase in cui mi sono alzato, impugnando il coltello con la mano sinistra, devo averlo involontariamente ferito alla mano ma non ricordo né dove, né a quale mano.

Io a questo punto ero in piedi, con il suo borsellino in mano, la vittima era inginocchiata/seduta, avevo il coltello sempre ben in vista nella mano sinistra, la stessa che impugnava il coltello. Con la destra invece estraevo il contenuto del borsellino, scusandomi con lui. Io ho frugato nel borsellino, in cerca di soldi, forse ho fatto cadere per terra una qualche pezzo di carta/scontrino che inizialmente credevo fossero soldi e poi gli ho gettato addosso il borsellino con il resto del contenuto. Non volevo nemmeno recargli il problema di fargli rifare i documenti.

Mi sono allontanato a passo molto veloce, chiudendo il coltello. Ho attraversato la strada in direzione della __________ con l’intenzione di andare in albergo e cercare la cocaina”

(PP IM 1 5.6.2019 a pag. 4 e 5)

Secondo la versione di IM 1 avrebbe ferito la vittima al polso accidentalmente, al momento di rialzarsi da terra e cambiando l’impugnazione del coltello, e non già volontariamente e come gesto dimostrativo così come indicato da ACPR 1, a seguito del quale si sarebbe sollevato per frugare nel borsello della vittima, senza nuovamente mettere il coltello al collo di quest’ultimo e, una volta recuperato il denaro, si sarebbe allontanato velocemente dal luogo dei fatti. In definitiva avrebbe posto il coltello al collo della vittima una volta sola, ciò che è stato ribadito anche al dibattimento, ove ha confermato di avere effettivamente minacciato ACPR 1 in quel frangente e che il tutto sarebbe durato meno di un minuto:

" D: Il Presidente chiede all’imputato quante volte avrebbe apposto il coltello sul collo della vittima, con quale parte di esso (punta, lama o dorso), che pressione avrebbe esercitato e quanto sarebbe durato il tutto.

R: Il tutto è durato meno di 1 minuito. Quando l’ho colpito è caduto, mi sono messo sopra di lui e ho tenuto il coltello pochi secondi dalla parte del dorso. Sarà durato circa 10 secondi il tempo in cui ho tenuto il coltello al collo di ACPR 1. Il coltello l’ho puntato al collo una volta soltanto e non due. Ricordo bene quello che ho fatto e il tutto è accaduto come da me descritto. La ferita al polso è stata occasionale, quando mi stavo alzando può essere che lo abbia inavvertitamente colpito al polso. Non avrei avuto motivo di colpirlo dato che la vittima era collaborativa, non si muoveva nemmeno. Ho cambiato mano per alzarmi ed in quel momento l’ho per sbaglio colpito. […] L’ho minacciato verbalmente dicendogli di darmi il borsellino o l’avrei tagliato”

(VD all. 2 a pag. 3)

                            6.1.2.   Anche in istruttoria, messi a confronto, IM 1 e ACPR 1 si sono riconfermate nelle rispettive loro versioni (PP 4.10.2019 confronto IM 1 / ACPR 1).

                            6.1.3.   Con riferimento alla parte del coltello apposta al collo di ACPR 1, l’imputato ha ribadito anche al dibattimento di avere appoggiato al collo della vittima il dorso della lama, ovvero la parte non tagliente al fine di prevenire la vittima da eventuali lesioni proprio perché il coltello, definito dall’imputato molto tagliente, se utilizzato da quella parte, avrebbe potuto cagionare alla vittima delle lesioni serie:

" In quel momento avevo la situazione sotto controllo perché ero con la lama messa al contrario e anche se si fosse mosso non si sarebbe ferito gravemente e comunque avrei potuto allargare il braccio ed allontanare il coltello ma non è servito dato la che vittima è sempre rimasta immobile.

[…] Il coltello era tagliente e se avessi usato la lama tagliente gli avrei causato un taglio notevolmente maggiore. Se avessi usato il coltello, come ipotesi, nella parte della lama tagliente avrei potuto mettere in pericolo la vita di ACPR 1”

(VD all. 1 a pag. 3 e 4)

IM 1 al dibattimento ha nuovamente ribadito di non avere mai avuto l’intenzione di porre in pericolo la vita della vittima e che l’aver utilizzato il coltello con queste modalità, ovvero dalla parte del dorso, unito alla circostanza che egli avrebbe avuto la situazione sotto controllo, per l’imputato ha fatto sì che ACPR 1, di fatto, non avrebbe mai corso un reale pericolo di morte:

" D: Il Presidente chiede all’imputato se agendo in tal modo non ha mai pensato, nemmeno per un solo istante, di aver potuto esporre la vittima, anche senza volerlo, ad un concreto ed imminente pericolo di morte rispettivamente se non ha mai pensato alle conseguenze del suo agire nel senso che puntando un coltello alla gola della vittima avrebbe potuto anche ferirla gravemente e/o con esiti letali.

R: Col senno di poi si può pensare ma in quel frangente non l’ho mai pensato perché io avevo il coltello al contrario e quindi non potevo ferire la vittima.

[…] ADR: Purtroppo soffro di tossicodipendenza e questa situazione aumenta la possibilità di prendere decisioni stupide. Avevo voglia di avere ancora della cocaina, in quel momento non ero cosciente di quello che volevo fare perché mi mancava lucidità. Quando sono passato all’atto l’adrenalina mi ha permesso di avere più lucidità, sapevo quello che stavo facendo in quel momento. A mio parere in quel momento ero sufficientemente lucido”

(VD all. 1 a pag. 3)

                               6.2.   In data 5.3.2019 il PP ha manifestato alle parti l’intenzione di incaricare il medico legale Dr.ssa __________, __________ (di seguito solo __________) affinché valutasse, sulla base della cartella medica di ACPR 1, acquisita agli atti con ordine di perquisizione e sequestro del 22.2.2019 (AI 6 Inc. MP 2018.8241), nonché della documentazione fotografica inerente le ferite da questi riportate e scattate il giorno del primo verbale d’interrogatorio (VI PS ACPR 1 16.09.2018), oltre che sull’immagine del coltello sequestrato (AI 6 Inc. MP 2018.8241), le caratteristiche delle ferite cagionate alla vittima, con particolare riferimento anche alla regione corporea attinta, nonché alla loro compatibilità con il coltello in sequestro (AI 12 Inc. MP 2018.8241). Al riguardo si rileva che si è potuto procedere alla valutazione della ferita al collo solamente sulla base delle fotografie scattate dai verbalizzanti in occasione della prima audizione della vittima, considerato che dalla cartella medica acquisita agli atti non si fa alcun cenno a tale lesione (AI 1 Inc. MP 2018.8241). Con scritto di data 11.3.2019, la difesa ha proposto un ulteriore quesito da porre alla medesima perita, volto a sapere se sia possibile escludere con certezza che la ferita al collo fosse stata cagionata dalla costa / dorso del coltello, in ipotesi appoggiata dall’aggressore al collo di ACPR 1 (AI 15 Inc. MP 2018.8241). In data 26.3.2019 il PP ha proceduto alla nomina della medesima perita, alla quale ha sottoposto i quesiti indicati (AI 18 Inc. MP 2018.8241).

                            6.2.1.   Nella relazione medico legale del 16.4.2019 (AI 24 Inc. MP 2018.8241) sono state descritte le due lesioni subite dalla vittima, di cui una al collo, in regione latero-cervicale sinistra, assai superficiale, interessante cute e sottocute e guaribile in pochi giorni. La perita ha rilevato che la regione corporea attinta da questa lesione è particolarmente vulnerabile a lesioni penetranti, decorrendovi in modo relativamente superficiale e non protette da strutture ossee, importanti strutture vascolari, tali per cui affondi di pochi centimetri all’interno dei tessuti molli possono determinare lesioni letali. Al riguardo è stato evidenziato che una lama della lunghezza di 3-4 centimetri (di seguito solo cm) può determinare lesioni letali per sezione dell’arteria carotide e/o della vena giugulare. La seconda lesione, invece, è stata inferta al passaggio tra il terzo distale dell’avambraccio e il polso destro, sulla superficie dorsale. Anche tale lesione appare relativamente superficiale e guaribile in pochi giorni. La perita ha poi affermato che l’arma in sequestro è compatibile con le ferite riscontrate e che la lesione al collo, ove maggiormente profonda, avrebbe potuto cagionare esiti potenzialmente letali. Con riferimento al quesito posto dalla difesa a mente della perita il dorso della lama del coltello in sequestro è inidoneo a determinare la lesione riscontrata.

                            6.2.2.   Preso atto delle risultanze della perizia, la difesa ha postulato una delucidazione con riferimento al quesito in precedenza posto, ovvero se la ferita al collo della vittima potesse essere stata causata dalla costa / dorso del coltello, volto a sapere se sia possibile anche escludere con certezza che l’indicata lesione sia stata cagionata dallo sfregamento della punta del coltello sul collo della vittima, nel momento in cui l’imputato opponeva o rimuoveva l’arma (AI 28 Inc. MP 2018.8241). Al riguardo, a mente della Dr.ssa __________, pur non potendo avere contezza dell’esatta posizione dei soggetti interessati e del modo con cui l’imputato impugnava il coltello, rispettivamente della sua inclinatura, la ferita riscontrata potrebbe essere stata anche cagionata dallo scorrimento della punta del coltello sul collo (AI 51 Inc. MP 2018.8241).

                            6.2.3.   Con scritto del 27.5.2020 il Presidente della Corte ha indicato alle parti altri sei quesiti da sottoporre alla perita ad ulteriore integrazione della perizia medico legale in atti (doc. TPC 12). Il PP, con scritto del 28.5.2020, ha affermato di non avere richieste aggiuntive da sottoporre, limitandosi a rilevare come, nonostante nella lettera di dimissione dell’AP dal Pronto soccorso non si sia fatto alcun accenno alla lesione al collo, è stato comunque indicato dal medico che ha visitato il paziente, che il medesimo è stato in pericolo di vita, e ciò sulla base, a mente del PP, del racconto fornito dalla vittima, più che per una stretta valutazione di tipo medico. Il PP ha rilevato poi che, verosimilmente, non si è fatto alcun accenno in merito alla ferita al collo in quanto non oggetto di cure mediche (doc. TPC 14). La difesa, con scritto del 29.5.2020, ha invece integrato due quesiti già posti dalla Corte (doc. TPC 16).

                            6.2.4.   Con scritto di data 10.6.2020 (doc. TPC 22), la perita ha risposto ai quesiti formulati, affermando:

                                   --   che non è possibile indicare se la ferita al collo sia stata causata dallo scorrimento del filo della lama a filo piano tagliente rispettivamente dallo scorrimento della punta del coltello sul collo della vittima, rilevando soltanto che, ove la ferita fosse stata cagionata dallo scorrimento del filo della lama a filo piano tagliente, sarebbe stata necessaria una pressione maggiore rispetto all’altra ipotesi;

                                   --   che la lesione prodotta al collo non era sufficientemente profonda per interessare i grossi vasi ivi decorrenti, avendo tale lesione interessato unicamente la cute e, verosimilmente, parte del sottocute. Ritenuto poi come la profondità della lesione necessaria per intaccare i vasi del collo varia in base ad una serie di fattori inerenti la conformazione dell’individuo, a mente della perita occorre indicativamente una profondità compresa tra 1 e 3 cm;

                                   --   che considerate le lesioni riscontrate, la vittima non ha mai corso un imminente pericolo di vita, così come accertato dallo scritto del servizio di Pronto Soccorso dell’__________ (AI 8 Inc. MP 2018.8241);

                                   --   che non è possibile indicare la pressione che sarebbe stata necessaria per cagionare lesioni potenzialmente letali, dipendendo da diversi fattori, quali l’affilatura della lama al momento dei fatti e le resistenze offerte dai vari tessuti, e rilevato come la maggiore resistenza è sempre rappresentata dalla cute;

                                   --   che lo scorrimento della lama a filo piano tagliente avrebbe richiesto una forza maggiore per determinare lesioni potenzialmente letali rispetto all’utilizzo della punta, che favorisce invece la penetrazione della medesima in profondità. Una forza ancora maggiore per lesionare la cute sarebbe stata richiesta per una compressione statica della lama sulla cute;

                                   --   che eventuali movimenti inconsulti della vittima o dell’aggressore avrebbero potuto modificare l’entità della lesione effettivamente prodotta, sia in senso positivo, non arrecando dunque alcuna lesione, che negativo, arrecando quindi lesioni potenzialmente letali, in un modo che tuttavia non è ipotizzabile. Al riguardo, rispondendo anche a quanto postulato dalla difesa con scritto del 29.5.2020 (doc. TPC 16), la medesima perita, considerando che nel momento in cui è stato puntato il coltello al collo l’AP si trovava disteso a terra in posizione prona, ha rilevato che per modificare la profondità / direzione di una ferita bastano movimenti anche di pochi cm, che si possono determinare anche semplicemente ruotando il collo (dal punto di vista della vittima), piuttosto che il polso o, in generale, l’arto superiore (dal punto di vista dell’aggressore).

                                   7.   Al pto. 2 dell’AA è contestata l’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni (di seguito solo LArm) per il fatto d’aver portato con sé il coltello utilizzato per la rapina (art. 140 CP) di cui sopra. Trattasi di un coltello serramanico di colore nero con lama ricurva, azionabile con una mano sola, con lunghezza della lama di 9 cm e lunghezza complessiva di 21 cm (AI 21 Inc. MP 2018.8241, doc. Dib. 1 e VD a pag. 3). Tale arma è stata rinvenuta all’interno dell’alloggio dell’imputato al momento del fermo e sottoposta a sequestro (AI 5 Inc. MP 2018.11582). IM 1 ha dichiarato di avere acquistato questo coltello a __________ e di non sapere che fosse proibito ai sensi della LArm, rispettivamente di avere aperto la lama sempre utilizzando due mani (PP IM 1 19.12.2019 a pag. 9). Al dibattimento ha poi affermato di avere acquistato questo coltello per andare a pescare e raccogliere funghi, come effettivamente avrebbe fatto, ma anche perché gli piaceva, ribadendo di aver saputo che si trattava di un’arma vietata in quanto dotata di lama azionabile con una mano sola soltanto perché gli era stato riferito dal PP in corso d’inchiesta (VD all. 1 a pag. 5).

                                  B)   I furti a __________ (punti 3, 4 e 5 dell’atto d’accusa)

                                   8.   Dopo il primo procedimento sfociato nei reati di rapina aggravata (art. 140 CP) e infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), a carico dell’imputato è stato aperto un altro procedimento penale conclusosi con le imputazioni di ripetuto furto (art. 139 n. 1 CP) in parte tentato (art. 22 cpv. 1 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) in parte di poca entità (art. 172ter n. 1 CP) e ripetuta contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup nonché VD a pag. 2 e 3).

                               8.1.   Al pto. 3 dell’AA allimputato sono contestati sei furti (art. 139 n. 1 CP), tutti commessi la notte tra l’11 ed il 12.12.2018, all’interno di altrettante casette prefabbricate in Piazza __________ a __________, per un ammontare complessivo di refurtiva sottratta denunciata pari a fr. 9'649.45 (VD a pag. 2). Fin dal momento del fermo di data 9.1.2019, IM 1 ha immediatamente ammesso i fatti, affermando di essersi recato, da solo, presso la summenzionata piazza e di avere forzato la porta delle casette danneggiando il lucchetto attraverso la trancia rinvenuta nel suo domicilio, per poi introdursi al loro interno al fine di appropriarsi di quanto vi avrebbe trovato (PS 9.1.2019 IM 1 a pag. 4 e 5). IM 1 ha pertanto ammesso cinque furti (art. 139 n. 1 CP) ritenuto come per uno di essi, quello contestato al pto. 3.6 dell’AA, ha affermato di essersi introdotto nella casetta ma di non avere poi asportato nulla, il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) dei lucchetti delle sei casette prefabbricate, oltre che di una cassa registratrice (pto. 4.5 dell’AA) nonché la violazione di domicilio (art. 186 CP) per ciascuna di esse.

                               8.2.   L’imputato, con l’eccezione appena indicata del pto. 3.6 dell’AA, si è limitato a contestare soltanto l’entità della refurtiva rispetto a quella indicata dai diversi AP, affermando nel suo verbale d’interrogatorio PP del 27.2.2019:

" La notte tra l’11 ed il 12.12.2018 ho perpetrato una serie di furti all’interno di 6 casette natalizie, munito anche di un attrezzo da scasso (piede di porco rinvenuto nella baracca di ACPR 6) e provocando dei danni alla relativa struttura/mobilio.

Questo è corretto. Tengo già a precisare ora che mi ritengo responsabile di quanto da me effettivamente compiuto. Nel corso d’inchiesta ho preso atto delle denunce sporte dalle vittime ma contesto l’eccessiva refurtiva da loro denunciata. È giusto che io risponda per quanto da me commesso ma non voglio che mi vengano addossate più colpe rispetto ai miei reali comportamenti. Dal mio punto di vista alcuni accusatori privati hanno gonfiato la refurtiva. Inoltre rilevo che la Polizia mi ha riferito che dalla visione delle immagini si vede solamente in un’occasione una persona aggirarsi per le casette ed uscire dalle stesse con degli oggetti. Se avessi effettivamente rubato quanto denunciato avrei sicuramente dovuto compiere più viaggi ed avere un mezzo di trasporto dove caricare il tutto. Ritengo inoltre che nella stanza in mio uso, oltre ad una piccola parte della refurtiva denunciata, la polizia avrebbe dovuto trovare molti più oggetti denunciati.

Io mi riconosco colpevole per il furto unicamente dei seguenti beni:

• una bottiglia di Sambuca, marca Molinari

• una bottiglia di superalcolico, forse Grand Marnier con dosatore in alluminio

• una bottiglia di un non meglio precisato superalcolico

• due bottiglie di vino bianco

• una smerigliatrice con disco rotto e cavo elettrico

• una macchinetta del caffè con cialde

• due forme di formaggio

• uno zainetto con portamonete, un abbonamento e CHF 70

• una cassa musicale bluetooth.

Tutto il resto è da me contestato”.

(VI PP IM 1 27.2.2019 a pag. 2 e 3)

In definitiva l’imputato ha ammesso di avere commesso cinque furti (art. 139 n. 1 CP) e un furto (art. 139 n. 1 CP) tentato (art. 22 cpv. 1 CP) per un ammontare della refurtiva pari a fr. 1'225.95, oltre che un danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di fr. 435.- e ripetuti danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n. 1 CP) per un ammontare di fr. 45.-.

                               8.3.   Proprio in merito all’entità della refurtiva, in inchiesta sono stati verbalizzati tre dei sei AP, a cui sono state sottoposte le discrepanze tra quanto indicato nelle rispettive querele (art. 30 segg. CP) e quanto, invece, accertato dagli inquirenti intervenuti sul posto subito dopo i fatti. Gli AP __________ (di seguito solo __________) e ACPR 6 (__________, pti. 3.2 e 3.6 dell’AA), pur rettificando parzialmente quanto indicato in querela (art. 30 segg. CP e AI 17 Inc. MP 2018.11582 all. da 3 a 7), nei rispettivi verbali d’interrogatorio si sono sostanzialmente riportati a quanto inizialmente indicato, pur non riuscendo a documentare il valore della refurtiva sottratta (PS 18.2.2019 __________ e 3.2.2019 ACPR 6). L’AP __________ (pto. 3.4 dell’AA), sentito a verbale, ha in buona parte rettificato i danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) e la refurtiva inizialmente denunciata (PS 13.2.2019 __________), per poi inviare in data 15.2.2019, all’attenzione della Polizia Cantonale di __________, uno scritto di remissione di querela (art. 120 cpv. 1 CPP), con il quale annunciava di non essere più interessato a procedere nei confronti di IM 1, rinunciando quindi a costituirsi AP nel procedimento a carico di quest’ultimo (AI 17 Inc. MP 2018.11582 all. 5). Constatato come tale missiva non recava la firma del mittente, in data 25.5.2020 il Presidente della Corte assegnava un termine di 10 giorni a __________ per comunicare la sua effettiva volontà di rinunciare alla costituzione quale AP, con l’avvertenza che, in caso di mancata risposta nel termine indicato, questa sua qualifica sarebbe stata definitivamente stralciata ex art. 120 cpv. 1 CPP (doc. TPC 9). A tale missiva non è giunta alcuna risposta, con conseguente definitivo stralcio della sua posizione quale AP. Preso atto dello stralcio della posizione di __________, su sollecitazione del Presidente della Corte, in apertura del dibattimento il PP ha disposto il ritiro dell’accusa di violazione di domicilio (art. 186 CP), riferita al furto (art. 139 n. 1 CP) ai danni del summenzionato (pto. 3.4 dell’AA), ritenuta la remissione di querela (art. 30 segg. CP) sopra indicata e che il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) del relativo lucchetto non era stato imputato (VD a pag. 3).

                                  C)   La ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 6 dell’atto d’accusa)

                                   9.   Al pto. 6 dell’AA è contestata la ripetuta contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup, ovvero il consumo, senza autorizzazione, di 1 gr. di cocaina nel periodo 3.12.2018 / 9.1.2019.

                               9.1.   In sede di pubblico dibattimento l’imputato ha dichiarato che, in realtà, il suo consumo di cocaina è generalmente ben più alto di 1 gr., quantificato nel periodo compreso tra settembre 2018 e gennaio 2019 in circa 10 gr. di cocaina (VD all. 1 a pag. 3 e 4). IM 1 ha comunque precisato che nel periodo preso in considerazione nell’AA, è corretto il consumo di 1 gr., ritenuto come in occasione di quelle festività natalizie, trascorse unitamente alla mamma ed ai figli, non ha avvertito l’esigenza di dover aumentare i propri consumi (VD all. 1 a pag. 6).

                                VII)   La perizia psichiatrica

                                10.   IM 1 era già stato oggetto di una perizia psichiatrica nell’ambito dei procedimenti penali a suo carico poi sfociati nell’ultima sentenza di condanna della Corte delle assise correzionali del 3.12.2018. In tale perizia di data 25.9.2015, a firma dei Dr. med. __________ (di seguito solo __________) e __________, si evidenziava la sussistenza a carico dell’imputato di una “patologia della personalità, di una politossicodipendenza e di uno stato di intossicazione acuta da sostanze psicoattive multiple”, da mettere in relazione con i reati a quel tempo commessi (AI 29 Inc. MP 2018.11582 a pag. 26). I periti rilevavano poi come la capacità di valutare il carattere illecito delle sue azioni, rispettivamente di agire secondo tale valutazione, non erano scemate al momento della commissione dei reati. Al riguardo si evidenziava però che “gli elementi di impulsività patologica, la difficoltà a posticipare il soddisfacimento del desiderio attraverso un’opera di realistica e autonoma progettazione […] e la stessa condizione di appartenenza cronica per le sostanze psicoattive, comportano un’influenza lieve ma significativa sulla possibilità di contenere in talune circostanze il proprio comportamento” (AI 29 Inc. MP 2018.11582 a pag. 28). Ragion per cui era stata valutata una scemata responsabilità dell’imputato di grado leggero. I periti avevano poi individuato un alto rischio di recidiva, collegato ad “una turba psichica di notevole gravità permanente”, con riferimento alla quale avevano proposto un trattamento stazionario di “2 o ancor meglio 3 anni”, ritenendo inadeguato al contenimento dell’indicato rischio di recidiva un trattamento ambulatoriale (AI 29 Inc. MP 2018.11582 a pag. 30).

                             10.1.   A seguito del verificarsi dei fatti oggetto dell’attuale giudizio IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica, redatta dal Dr. med. __________ unitamente al Dr. med. __________, i quali hanno rilevato un disturbo di personalità di tipo misto, una politossicodipendenza ed una sospetta intossicazione acuta / stato di astinenza da alcool e cocaina, da mettere in relazione con i reati commessi, pur non potendo effettuare una diagnosi di ritardo mentale (AI 53 Inc. MP 2018.11582 a pag. 37). I periti rilevano poi che al momento dei fatti l’imputato non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente tale capacità non era scemata, così come nemmeno era scemata la sua capacità d’agire. I periti hanno poi nuovamente individuato un alto rischio di recidiva, nella misura del 55% entro 7 anni e del 64% entro 10 anni, con riferimento alla quale propongono “una misura ambulatoriale che sia molto intensa nella frequenza della presa a carico”, e ciò poiché una misura residenziale, che a mente dei periti “potrebbe essere utile”, è già stata intrapresa ma senza particolare beneficio (AI 53 Inc. MP 2018.11582 da pag. 39 a 41).

                             10.2.   Preso atto dell’ultima perizia psichiatrica, ove, diversamente da quanto indicato nei precedenti lavori peritali di data 25.9.2015 e 12.1.2017, non è stata rilevata una scemata responsabilità in capo all’imputato, la difesa ha chiesto ai periti di voler specificare le regioni per le quali, pur preso atto degli evidenziati disturbi di personalità e di quelli legati alla tossicodipendenza, hanno operato una diversa valutazione (AI 55 Inc. MP 2018.11582). In data 11.10.2019, in risposta a quanto richiesto, i periti hanno rilevato che la caratteristica “multifase” del reato commesso, ovvero il fatto che l’imputato avrebbe dapprima consumato sostanze stupefacenti, avvertendo il desiderio di assumere altra cocaina, per poi decidere quindi di recuperare il denaro a tal fine necessario commettendo un reato, e dunque recarsi all’interno del proprio alloggio, prelevare un coltello ed uscire per strada alla ricerca di un’auto da scassinare, rispettivamente di una vittima da rapinare, successivamente effettivamente individuata, aggredita e derubata del solo denaro in suo possesso, evidenzierebbe una preventiva riflessione nonché pianificazione del proprio agire che mal si concilierebbe con quell’impulsività rilevata invece nel corso della prima perizia. In definitiva, rilevano i periti, “questa dinamica multifase prevede una pianificazione e non sembra frutto di un comportamento impulsivo, piuttosto appare compatibile con un reato ben premeditato dove la capacità d’agire rimaneva conservata” (AI 58 Inc. MP 2018.11582 a pag. 2). Inoltre, accanto all’assenza della componente impulsiva nel compimento del reato oggetto di giudizio, vi sarebbe poi da considerare che la lunga terapia svolta da IM 1 nel corso della presa a carico residenziale, gli avrebbe fornito strumenti idonei per far fronte a situazioni di questo tipo e di cui in passato non disponeva. Da tutto ciò ne è derivata una diversa valutazione con esclusione della sussistenza di una scemata responsabilità.

                             10.3.   L’imputato, confrontato con le conclusioni a cui è giunta la perizia, anche al dibattimento si è detto disponibile a sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale già in corso d’espiazione di pena (VD all. 1 a pag. 2).

                               VIII)   Diritto, sussunzione e accertamenti della Corte

                                11.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             11.1.   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

                             11.2.   giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi dell’art. 48a CP;

                          11.2.1.   secondo la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in tutto o in parte (decisioni del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 131 IV 100 considerando, di seguito solo consid., 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV 246 consid. 3a nonché sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia l’esecuzione dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_997/2009 del 22.12.2009 consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con la formulazione di non compie, il legislatore si è rivolto all’autore che non rinuncia a sua sponte all’atto ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF 6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e sentenza della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a) mentre che con l’espressione compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato il legislatore intende i casi in cui l’autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e in quest’ottica, secondo la vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già iniziato l'esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'autore, rappresenta l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'autore e delle circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (DTF 131 IV 100). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF 131 IV 100);

                             11.3.   giusta l’art. 140 n. 1 cpv. 1 CP commette un furto (art. 139 CP) usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) da sei a dieci anni;

                          11.3.1.   l’art. 140 n. 2 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina (art. 140 CP), si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa;

                       11.3.1.1.   per arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per natura, ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell’oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità d’impiego nel caso concreto. La definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della LArm (STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2). Per sapere se un’arma è pericolosa occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a e STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.3), ciò che è assolutamente il caso per un coltello da punta o da taglio;

                          11.3.2.   l’art. 140 n. 4 CP prevede che la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà;

                       11.3.2.1.   la circostanza aggravante della messa in pericolo di morte deve essere interpretata restrittivamente in ragione dell’importanza della pena, che è una pena privativa della libertà non inferiore a cinque anni, che corrisponde alla stessa pena prevista per il reato di omicidio (art. 111 CP). Secondo la giurisprudenza, la messa in pericolo di morte della vittima presuppone un pericolo concreto, imminente ed elevato che la morte possa sopraggiungere facilmente, anche senza la volontà dell’autore (ATF 121 IV 67 consid. 2b e STF 6B_28/2016 del 10.10.2016 consid. 4.2). Le circostanze di fatto e il comportamento concreto dell’autore sono decisive per determinare se la vittima ha corso un rischio reale di lesione mortale (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Il fatto di posizionare una lama in prossimità del collo della vittima o direttamente su esso, tale per cui ne risulta che un movimento minimo, per esempio un movimento riflesso involontario della vittima o dell’autore possa provocare una lesione mortale, è costitutivo di una messa in pericolo oggettiva della vita ai sensi dell’art. 140 n. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa nonché STF 6B_28/2016 del 10.1.2016 consid. 4.2 e 6B_1248/2013 del 23.9.2014 consid. 1.2). Sul piano soggettivo l’intenzione deve vertere sia sulla messa in pericolo di morte, il che significa che l’autore deve avere coscienza di porre la vittima in una tale situazione, ma il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (DTF 117 IV 427 consid. 3b nonché STF 6B_776/2016 del 8.11.2016 consid. 2.5.1 e 6B_28/2016 del 10.1.2016 consid. 4.3);

                             11.4.   giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm è punito con una pena detentiva(art. 40 CP) fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chiunque intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP), senza diritto, possiede armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni ritenuto come giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c) LArm per armi si intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;

                             11.5.   giusta l’art. 139 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

                          11.5.1.   oggetto dell’infrazione è una cosa mobile altrui che deve essere sottratta all’avente diritto. Il furto (art. 139 CP) è un’infrazione di natura intenzionale (art. 12 CP). L’elemento soggettivo deve inglobare la consapevolezza dell’appartenenza ad altri della cosa mobile, di cui l’autore deve appropriarsi con coscienza e volontà. Il furto (art. 139 CP) può dirsi consumato quando in capo al bene sottratto si crea un nuovo possesso;

                             11.6.   giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

                          11.6.1.   oggetto del danneggiamento (art. 144 CP) deve essere una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto in favore di altri. Il danneggiamento (art. 144 CP) è un’infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell’autore, che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile. Il danneggiamento (art. 144 CP) può consistere nel modificare la cosa nella sua sostanza (DTF 115 IV 28 consid. 2b), nel sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o l’attrattiva (DTF 128 IV 252 consid. 2) o nel modificarne l’aspetto esteriore (DTF 115 IV 28 consid. 2b). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo stato di una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a). Dal profilo soggettivo il reato di danneggiamento (art. 144 CP) presuppone un atto intenzionale. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (DTF 116 IV 145 consid. b). L’autore deve, dunque, avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), che la volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile eventualità;

                             11.7.   giusta l’art. 172 ter n. 1 CP se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte (art. 34 segg. CP), con la multa (art. 106 CP) ricordato come il Tribunale federale (di seguito solo TF) ha situato in fr. 300.- il limite massimo per l’esiguità (DTF 121 IV 261 e 123 IV 113);

                             11.8.   giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

                          11.8.1.   secondo la giurisprudenza del TF è considerata casa ai sensi del presente disposto qualsiasi costruzione di uno o più locali collegata durevolmente e in maniera fissa al terreno, relativamente alla quale l’avente diritto ha un interesse degno di protezione a potervi regnare indisturbato ed utilizzarla secondo la sua volontà (DTF 108 IV 33 consid. 5a);

                             11.9.   giusta l’art. 19a n. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 della stessa legge per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa (art. 106 CP).

                                12.   In relazione ai pti. 1 e 2 dell’AA l’imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti, ovvero la rapina (art. 140 CP) ai danni di ACPR 1, nonché il possesso senza diritto del coltello serramanico (art. 33 cpv. 1 lett. a CP), divergendo tuttavia, almeno in parte, la sua versione dei fatti con il racconto reso dalla vittima. Parallelamente IM 1 ha contestato parte della refurtiva dei furti dell’11/12.12.2018 (pto. 3 dell’AA). Si ritiene pertanto opportuno richiamare i principi relativi alla nozione di in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) e alla libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP);

                             12.1.   il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (STF 1P.20/2002 del 19.4.2002);

                             12.2.   giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto;

                          12.2.1.   il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante rispetto a quella di una persona informata sui fatti o a quella dello stesso imputato o di una parte lesa (STF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché STF 6P.218/2006 del 30.3.2007).

                             12.3.   giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza;

                          12.3.1.   questo disposto, che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP, conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 segg. CPP e cioè gli interrogatori dell’imputato (art 157 segg. CPP), dei testi (162 segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 segg. CPP), le perizie (art 182 segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 segg. CPP), ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza. L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi. L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi. Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente. In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi, cioè fatti certi, che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’AA non può essere ragionevolmente posta in dubbio.

                                13.   Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali la Corte, in relazione alle varie imputazioni dell’AA, ha deciso quanto segue:

                             13.1.   in merito all’imputazione principale di cui al pto. 1 dell’AA la fattispecie in esame deve essere sussunta sotto l’ipotesi di rapina aggravata ex art. 140 n. 1 e 4 CP (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1) con contestuale proscioglimento di IM 1 dall’ipotesi alternativa prevista dall’AA di rapina aggravata per l’utilizzo di un’arma pericolosa (art. 140 n. 1 e 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);

                          13.1.1.   è ben vero che la vittima, come si evince dai certificati versati agli atti, dal punto di vista medico non è mai stata in pericolo di vita e che le lesioni riscontrate, di cui una nemmeno menzionata nella lettera di dimissione dell’__________ sono state giudicate guaribili in pochi giorni, ma non vi sono dubbi che l’imputato, con la propria condotta, avrebbe potuto cagionare anche la morte di ACPR 1, avendola dunque esposta ad un concreto pericolo di morte.

                          13.1.2.   va innanzitutto rilevato, come sostenuto nella perizia medico legale della Dr.ssa __________, che la lesione al collo è stata cagionata in una “regione corporea dove decorrono, in modo relativamente superficiale e non protette da strutture ossee, importanti strutture vascolari, nervose e respiratorie. Questo significa che è una regione particolarmente vulnerabile a lesioni penetranti che, affondando per pochi centimetri all’interno dei tessuti molli, possono determinare lesioni letali” (AI 24 Inc. MP 8241.2018 a pag. 8) e che l’arma utilizzata per la rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), non solo è compatibile con le lesioni riscontrate sulla vittima, ma è altresì potenzialmente idonea a cagionare le lesioni letali prospettate dalla perita. Si aggiunga ancora che la lesione riscontrata al collo, può essere stata determinata solamente dallo scorrimento della lama a filo piano tagliente sul collo, rispettivamente dall’utilizzo della punta della lama, escludendosi radicalmente, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, che possa essere stata causata dal dorso del coltello, tesi a cui questa Corte non ha creduto;

                          13.1.3.   con più specifico riferimento alla dinamica della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), la Corte, in adesione al principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), ha aderito al racconto reso da IM 1. A mente della Corte, pertanto, l’imputato ha apposto il coltello al collo della vittima, ma dalla sua parte tagliente o utilizzando la punta, una sola volta, quando questa si trovava già distesa al suolo, e la ferita al polso è stata effettivamente arrecata accidentalmente a seguito di un movimento inconsulto;

                          13.1.4.   si rileva ancora che al momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), come da stessa ammissione dell’imputato, egli si trovava sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, che ne hanno inevitabilmente alterato lo stato psicofisico. Che l’imputato fosse tutt’altro che lucido, contrariamente a quando da lui sostenuto, è dimostrato anche dal ferimento accidentale al polso di ACPR 1, ciò che certamente attesta come l’imputato non avesse minimamente sotto controllo la situazione, tanto da arrivare, appunto, ad inavvertitamente ferire la vittima;

                          13.1.5.   per la giurisprudenza del TF, già il fatto di puntare un coltello ad una distanza di 10 o 20 cm dalla vittima integra la fattispecie aggrav

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