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Ticino Tribunale penale cantonale 02.10.2019 72.2019.88

2 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·3,317 parole·~17 min·5

Riassunto

Atti sessuali con fanciulli: per avere coinvolto una persona minore di 16 anni in atti sessuali, in specie masturbandosi davanti a lei. È altresì ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 6 anni

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.88

Lugano, 2 ottobre 2019/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                giudice Marco Villa, presidente

                                         Sascha Benzoni, cancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatrice privata:

ACPR 1, indirizzo agli atti

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 69/2019 del 26.3.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   atti sessuali con fanciulli

per avere,

a __________, in Via __________,

il 19 agosto 2018, verso le ore 18:00 circa, in un’occasione,

coinvolto in atti sessuali ACPR 1 (nata il __________), minore di sedici anni al momento dei fatti,

e meglio,

per essersi masturbato davanti a lei,

dopo averla vista transitare vicino alla sua autovettura, essere sceso e abbassato i pantaloni fino alle ginocchia, fissandola e incamminandosi verso di lei,

ritornando poi a bordo dell’autovettura, allontanandosi verso casa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 187 cifra 1 CP;

Presenti:                     -   il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore 11:36.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del procedimento

Il Presidente prospetta alle parti una correzione dell’atto d’accusa, alle generalità dell’imputato, modificando a __________, Via __________ in __________, Via __________. Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il Presidente, richiamato il doc. TPC 17, chiede al difensore se è sua intenzione ripresentare all’attenzione della Corte la sua istanza probatoria del 10.9.2019 mirante all’audizione dibattimentale del Dr. __________ (doc. TPC 16), già evasa negativamente con decisione presidenziale dell’11.9.2019 (doc. TPC 17).

R avv. DUF 1: Sì.

Prende la parola l’avv. DUF 1 per confermare la sua istanza probatoria dell’11.9.2019 (doc. TPC 16) con le precisazioni di cui allo scritto del 16.9.2019 (doc. TPC 18), aggiungendo

inoltre che si vuole la conferma del fatto che l’imputato avrebbe dovuto essere contatto dal competente servizio per l’appuntamento caduto per motivi inerenti al servizio medesimo, e per il quale appuntamento l’imputato si era regolarmente presentato per svista del suddetto servizio, e in caso di conferma di ciò, se la prosecuzione degli incontri sino alla data odierna avrebbe modificato il giudizio negativo esposto dal suddetto servizio.

Il PP in risposta chiede di respingere l’istanza

L’avv. DUF 1 non replica.

Il Presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente

quesito       1.    Deve essere ordinata l’audizione dibattimentale del

                           Dr. __________.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ricorda che l’imputato non è la prima volta che compare dinnanzi alla Corte per fatti analoghi a quelli odierni, poiché in più occasioni si era esibito in atti di masturbazione davanti a delle minorenni. Il PP spiega che i fatti sono ammessi e che l’imputato non ha mai fatto nulla per controllare i propri impulsi. A suo dire il comportamento dell’imputato è estremamente grave e una prognosi favorevole è difficile. Chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna a una pena detentiva di 6 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Non chiede la revoca della pena precedente ma chiede l’espulsione per un periodo di 6 anni.

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ricorda che il reato è ammesso e che l’imputato ha sempre lavorato nonostante presenti un leggero deficit mentale. La difesa sostiene che una pena da espiare non avrebbe alcun beneficio. A suo dire il giudizio espresso dal servizio psicosociale è stato superficiale. Chiede che la pena proposta dal Procuratore venga ridotta a 5 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di 5 anni, e che la sospensione condizionale delle pene precedenti non venga revocata. Concorda con la misura dell’espulsione chiedendo però che venga limitata a un periodo di 5 anni. Infine chiede che venga comunque ordinato un trattamento psicologico.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   Per le correzioni dell’atto d’accusa 69/2019 del 26.3.2019 (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1) si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 2 della presente sentenza e il verbale del dibattimento (di seguito solo VD) a pag. 2.

                                   II)   Questione probatoria

                                   2.   All’inizio del dibattimento il difensore d’ufficio (articolo, di seguito solo art., 132 del Codice di diritto processuale svizzero, di seguito solo CPP) dell’imputato avv. DUF 1 (di seguito DUF 1), __________ ha presentato un’istanza probatoria (art. 331 capoverso, di seguito solo cpv., 3 CPP) mirante all’audizione del Dr. __________ (VD a pag. 2 e doc. TPC 16), richiesta che la Corte ha respinto in forza agli stessi motivi già evidenziati nella decisone presidenziale dell’11.9.2019 (VD a pag. 2 e 3 nonché allegato, di seguito solo all., 1 e doc. TPC 17) a cui si rinvia.

                                  III)   Vita e precedenti penali dell’imputato

                                   3.   Per la vita, i precedenti penali e i futuri progetti di IM 1 (__________), cittadino __________, nato il __________, dimorante a __________ (doc. TPC 18), si rinvia ai suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di Polizia (di seguito solo PS) del 31.8.2018 a pag. 15 da riga 22 a 29 e dinanzi al PP (di seguito solo PP) del 4.10.2018 a pag. 2 da riga 1 a 19 nonché all’atto istruttorio (di seguito solo AI) 31 dell’incarto del Ministero pubblico 2017.9812 (sua perizia psichiatrica del 26.4.2016), all’AI 26 (estratto del casellario giudiziale svizzero e sua precedente condanna del 7.4.2017 dinanzi ad una Corte delle assise correzionali), ai doc. TPC 14 (estratto del casellario giudiziale italiano), 12 (estratto del registro delle esecuzioni al 27.8.2019) e 11 (estratto fiscale cantonale per l’anno 2013), all’AI 30, al doc. TPC 9 e al doc. dibattimentale (di seguito solo Dib.) 1 (suo incarto dell’ufficio della migrazione), agli AI 4, 5, 10, 12, 25 e 32 nonché doc. TPC 15 (rapporti del Servizio psico-sociale di __________ e dell’Ufficio di Patronato di __________) rispettivamente al VD all. 1 a pag. 1 I e II risposta (di seguito solo R) nonché a pag. 2 I/II//IV/V R.

                                 IV)   Imputazione

                                   4.   In forza alle risultanze istruttorie e dibattimentali (VI PS IM 1 31.8.2018 da pag. 5 riga 10 a pag. 15 riga 7 e PP IM 1 4.10.2018 da pag. 3 riga 27 a pag. 4 riga 42, VI PS ACPR 1 21.8.2018 a pag. 4 da riga 3 a 27, a pag. 5 da riga 12 a 35 e a pag. 6 da riga 23 a 25 nonché VD all. 2 a pag. 2 VI/VII R), essendone adempiute le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 cpv. 3 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) per avere, a __________, il 19.8.2018, coinvolto ACPR 1, nata il __________, in atti sessuali, in specie masturbandosi davanti a lei (VD all. 3 a pag. 1 punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1).

                                  V)   Colpa, prognosi e pena

                                   5.   IM 1, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali rispettivamente della sua colpa (art. 47 CP) oggettivamente non lieve, è condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 6 mesi (VD all. 3 a pag. 1 punto, di seguito solo pto., 2), ritenuto che, ma solo per la contestuale sua espulsione dal territorio svizzero (art. 66a cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., h CP), la sua esecuzione è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 anni (VD all. 3 a pag. 1 pto. 3), che non sono revocate le pene, detentiva (art. 40 CP) e pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP), di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali del 7.4.2017, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno e 6 mesi (VD all. 3 a pag. 1 pto. 4) rispettivamente che giusta l’art. 63a cpv. 3 CP è ordinata la soppressione del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP a lui impartito con la sopracitata sentenza correzionale del 7.4.2017 (VD all. 3 a pag. 2 pto. 5).

                                 VI)   Espulsione

                                   6.   Vista l’odierna sua condanna, richiamato l’art. 66a cpv. 1 lett. h CP, non essendo realizzati i presupposti di legge per un caso di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP, preso atto delle risultanze del suo incarto stranieri (AI 30, doc. TPC 9 e doc. Dib. 1) e delle sue dichiarazioni in sede d’istruttoria (VI PS IM 1 31.8.2018 a pag. 16 da riga 5 a 8) e dibattimentale (VD all. 2 a pag. 2 III R e a pag. 3 I R), nei confronti di IM 1 è stata ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 6 anni (VD all. 3 a pag. 2 pto. 6).

                                VII)   Indennizzo e riparazione del torto morale

                                   7.   Non essendo intervenuti proscioglimenti la difesa non ha giustamente presentato alcuna istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD a pag. 3), che in casu non ha ragione d’essere.

                               VIII)   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                   8.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento, ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come in materia di retribuzione il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può interporre reclamo (art. 379 segg. e 393 segg. CPP) alla giurisdizione di reclamo contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP e VD all. 3 a pag. 2 pto. 8.3) rispettivamente che ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

                                   9.   Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 178.310) secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h). In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 122 I 1 considerando, di seguito solo consid., 3a, sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CARP, 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e).

                                10.   Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione incarto, fermo restando che giusta il cpv. 2 di detta norma il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.

                                11.   Per le sue prestazioni professionali l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 31.8.2018 (AI 18), ha presentato alla Corte tre note professionali datate 28.2.2019 (AI 38), 23.9.2019 (doc. TPC 23) e 2.10.2019 (VD a pag. 3 e doc. Dib. 2) per onorario, spese e imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA). In merito la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

                             11.1.   in generale

                          11.1.1.   le spese telefoniche (poste del 31.8.2018, 4.9.2018, 5.9.2018, 25.9.2018, 26.9.218, 20.11.2018, 21.8.2019, 20.9.2019, 24.9.2019 e 2.10.2019) non sono riconosciute (sentenza della Corte dei reclami penali 60.2017.120 del 2.10.2017 consid. 5.3.3), visto come i principali servizi di telefonia non addebitano più i costi per le telefonate da e alla Svizzera, limitandosi a richiedere solo i costi di abbonamento che lo studio legale del reclamante ha già di suo;

                          11.1.2.   lo stesso discorso vale per l’indicata spesa di ricezione fax (posta del 25.9.2018), nella misura in cui i relativi costi di elettricità sono già inglobati in quelli dello studio, che il reclamante ha già di suo;

                          11.1.3.   i costi di invio (poste del 31.6.2019 e 26.9.2019) o ricezione mail (posta del 2.10.2019) sono riportati a fr. 1.- per ogni pagina stampata dopo l’invio rispettivamente la ricezione della mail;

                          11.1.4.   il costo di fr. 9.-, presente in tutte e tre le note professionali, con l’indicazione “cancelleria” non viene riconosciuto nella misura in cui non se ne capisce la causale;

                          11.1.5.   le poste “Costituzione e archiviazione incarto” per fr. 50.- presenti nelle note professionali del 23.9.2019 (doc. TPC 23) e del 2.10.2019 (doc. Dib. 2) non sono riconosciute in quanto posta già computata nella prima nota del 28.2.2019 (AI 38).

                              11.2   nota professionale del 28.2.2019 (AI 38)

                          11.2.1.   la posta 17.10.2018 “tel da cliente per dissequestro” per 20 minuti (di seguito solo min.) è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 10 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per un avvocato non alla prima difesa penale come il reclamante per far fronte a questa richiesta;

                          11.2.2.   la posta 18.10.2018 “lettura atti ricevuti da PP (perizia 2016 + atti ufficio migrazione)” per 85 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 50 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per un avvocato non alla prima difesa penale come il reclamante per far fronte a questa prestazione;

                              11.3   nota professionale del 23.9.2019 (doc. TPC 23)

                          11.3.1.   la posta 26.8.2019 “lettura documento ricevuti da TPC” per 20 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 10 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per un avvocato non alla prima difesa penale come il reclamante per far fronte a questa prestazione, ricordato inoltre come lo scritto 15.12.2017 dell’ufficio della migrazione era già presente nell’invio e lettura atti del 18.10.2018;

                          11.3.2.   la posta 10.9.2019 “conferenza con cliente per processo” per 55 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 30 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per un avvocato non alla prima difesa penale come il reclamante per preparare il cliente al processo, in una fattispecie semplice e con un imputato reo confesso;

                          11.3.3.   la posta 20.9.2019 “tel a datore di lavoro per permesso (natel)” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 5 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per un avvocato non alla prima difesa penale come il reclamante per far fronte a questa prestazione;

                             11.4.   nota professionale del 2.10.2019 (doc. Dib. 2)

                          11.4.1.   la posta 24.9.2019 “tel a datore di lavoro per documenti per processo” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 5 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per un avvocato non alla prima difesa penale come il reclamante per far fronte a questa prestazione;

                          11.4.2.   la posta 2.10.2019 “colloquio con cliente prima del dibattimento” per 30 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e viene riportata a 10 min., tempo ritenuto come più che adeguato e sufficiente per tale prestazione, visto il loro pregresso incontro del 10.9.2019 a questo scopo e trattandosi di imputato reo confesso;

                          11.4.3.   la posta 2.10.2019 “dibattimento” è stata riportata all’effettivo tempo dibattimentale di 106 min. (9:30/10:55 – 11:15/11:36 nonché VD a pag. 1, 4 e 5).

                                12.   In forza alle argomentazioni di cui sopra ne consegue il riconoscimento in favore dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 3 a pag. 2 pto. 8.1):

onorario                                                                  fr.    1'458.00

spese e trasferte                                                   fr.       200.30

IVA (7.7%)                                                              fr.       127.70

totale                                                                       fr.    1'786.00

a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 3 a pag. 2 pto. 8), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare predetto importo allo Stato non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 3 a pag. 2 pto 8.2).

                                 IX)   Tassa di giustizia e spese procedurali

                                13.   La tassa di giustizia di fr. 1’500.- essendosi resa necessaria una motivazione scritta della sentenza a seguito del reclamo (art. 393 segg. CPP) presentato dall’avv. DUF 1 avverso la tassazione delle sue note professionali (doc. TPC 25) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 (VD all. 2 a pag. 2 pto. 7).

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 46, 47, 63a, 66a segg. e 187 n. 1 CP;

                                         80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   atti sessuali con fanciulli

per avere, a __________, il 19.8.2018, coinvolto ACPR 1 (nata il __________) in atti sessuali, in specie masturbandosi davanti a lei;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                   4.   Non sono revocate le pene, detentiva e pecuniaria, di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 7.4.2017, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno e 6 (sei) mesi.

                                   5.   Giusta l’art. 63a cpv. 3 CP è ordinata la soppressione del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP impartito a IM 1 con la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 7.4.2017.

                                   6.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. h) è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 6 (sei) anni.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   Le note professionali del 28.2.2019, del 23.9.2019 e del 2.10.2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                                                              fr.     1'458.00

spese e trasferte                                               fr.        200.30

IVA (7.7%)                                                          fr.        127.70

totale                                                                   fr.     1'786.00

                               8.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'786.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                               8.3.   La quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             88.50

                                                             fr.        1'788.50

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