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Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2019 72.2019.49

25 giugno 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·14,643 parole·~1h 13min·2

Riassunto

Tre autori colpevoli di aver trafficato ingenti quantitativi di stupefacenti e di altri reati. Gravità della colpa in relazione ai quantitativi di stupefacente trafficato e al ruolo nell'organizzazione criminale

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.49 72.2019.48 72.2019.46 72.2019.121

Lugano, 25 giugno 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

__________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato

Sascha Benzoni, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 14 dicembre 2017 al 12 giugno 2018 (181 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 13 giugno 2018;

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 14 febbraio 2018 al 10 maggio 2018 (86 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dall’11 maggio 2018;

IM 3,

rappresentato dall’avv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 14 dicembre 2017 al 13 giugno 2018 (182 giorni);

IM 1, imputato a norma dell’atto d’accusa 35/2019 del 21 febbraio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone

per avere, a __________, __________ e altre località del Canton Ticino, a __________, tra la Guyana francese e la Francia (__________/__________), tra l’Olanda (__________) e Basilea, tra l’Italia (__________, __________ e __________), nonché tra il Ticino e la Francia (__________), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte singolarmente e in parte con la partecipazione di __________, __________, __________, __________, IM 2, __________, IM 3 e __________, importato, trasportato, detenuto, alienato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all’acquisto, all’importazione e all’ alienazione di complessivi 6064.87/6'184.87 grammi lordi di cocaina,

e meglio,

                                1.1   per avere, a __________ e altre imprecisate località ticinesi, oltre a __________ (I), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte con la partecipazione di __________, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi acquirenti, ca. complessivi 2'215.80 grammi lordi di cocaina,

in particolare, per avere alienato a

__________ 300.00 grammi di cocaina,

tale non meglio identificato “__________”, 125.00 grammi di cocaina,

__________, 100.00 grammi di cocaina,

IM 2, 180.00 grammi di cocaina,

__________, 60.00 grammi di cocaina,

tale non meglio identificato “__________”, 15.00 grammi di cocaina,

__________, 15.00 grammi di cocaina,

__________, 15.00 grammi di cocaina,

ignoto barista dell’EP __________, 5.00 grammi di cocaina,

tale non meglio identificato “__________”, 20.00 grammi di cocaina,

tale non meglio identificato cittadino __________, 10.00 grammi di cocaina,

tale non meglio identificato “__________”, 110.00 grammi di cocaina,

tale non meglio identificato __________, 90.00 grammi di cocaina,

__________, 970.00 grammi di cocaina,

IM 3, 120.00 grammi di cocaina,

__________, 20.8 grammi di cocaina,

ignoto cittadino __________ residente a __________, 60.00 grammi di cocaina,

sostanza previamente ricevuta in parte da __________, in parte da __________ e in parte recuperata a __________ (Canton Argovia) da tale non meglio identificato fornitore __________,

                                1.2   per avere, a __________, __________ e __________, nel mese di settembre 2017, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato per interposta persona da __________ in Ticino, e alienato rispettivamente procurato in altro modo a un terzo non meglio identificato acquirente __________ di __________, 300.00 grammi lordi di cocaina, di cui - previo ritorno nelle sue mani a causa della scarsa qualità - riconsegnati ai suoi fornitori di Zurigo 250.00 grammi, conservando per sé 50.00 grammi poi comunque alienati sulla piazza __________ al prezzo di complessivi CHF 1'000.00,

                                1.3   per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ e IM 2, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all’interno del suo appartamento, pure in uso ai correi, e destinate alla vendita a terze persone;

                                1.4   per avere, a __________, nel corso del 2017, senza essere autorizzato, detenuto ai fini della vendita in sub ordine detenuto ai fini della restituzione, 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza ricevuta da non meglio identificato fornitore cugino di __________, siccome di scarsa qualità e quindi invendibile,

                                1.5   per avere, a __________, il 3 novembre 2017, senza essere autorizzato, detenuto, per conto di __________, 300.00 grammi lordi di cocaina, affinché fosse restituita al fornitore __________,

                                1.6   per avere, tra la Guyana Francese, la Francia (__________ / aeroporto di __________) e la Svizzera (__________ e __________), nel periodo 13-14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 3 e di __________, partendo da __________ unitamente a IM 3, a bordo dell’automobile VW Golf targata TI __________ di sua proprietà, alternandosi i due alla guida, alla volta della Francia, incontrando __________ all’aeroporto ______ di __________ e rientrando poi unitamente a questi in Ticino, importato in Svizzera complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 73.8% e il 75.4%), sostanza trasportata da __________ sotto forma di 31 ovuli e destinata alla vendita in Svizzera;

                                1.7   per avere, a __________ (Olanda), __________ (Basilea), __________ e __________, tra il 14 e il 16 settembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ quale conducente della vettura Nissan Patrol targata __________ sulla quale era trasportata la sostanza stupefacente e __________, passeggero della vettura VW Golf targata TI __________ da egli condotta e facente da apripista, importato in Svizzera e trasportato da __________ (Basilea) a __________ e dipoi fino a __________, 1'000.00 grammi lordi di cocaina, sostanza asseritamene presa in consegna da __________ e destinata alla vendita in Svizzera,

                                1.8   per avere, nel corso del mese di novembre 2017, a __________, __________ e __________, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 3, acquistato e importato 80.00 grammi lordi di cocaina, sostanza poi suddivisa in ragione di 50.00 grammi a suo favore e 30.00 grammi a favore di IM 3, quest’ultimo avendo in seguito provveduto all’alienazione a terzi della sua parte di sostanza,

                                1.9   per avere, da __________ a __________, in data 3 novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________, trasportato 100.00 grammi lordi di cocaina, sostanza venduta da __________ ad un suo ignoto acquirente;

                              1.10   per avere, tra la Francia (__________) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 3, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a __________ (FR), al fine di acquistare da non meglio identificati commercianti di stupefacenti, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all’alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, rinunciandovi tuttavia unicamente a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori;

                              1.11   per avere, tra l’Italia (__________) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 3, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 3, in automobile, a __________ (I), al fine di acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere trasportata in Svizzera al fine della vendita sul mercato locale, tuttavia mai acquistata a causa di un imprecisato motivo;

                              1.12   per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 2, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso la propria abitazione di __________, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%), destinati alla vendita sul nostro territorio,

reato previsto: dall’art. 19 cpv.2 richiamato il cpv.1 lett. b, lett.c, lett. d e lett. g LStup

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere, tra la Svizzera e l’Italia e a __________, nel periodo settembre – dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine,

e meglio,

                                2.1   per avere, tra la Svizzera e l’Italia, nel periodo settembre – dicembre 2017, con la partecipazione di __________ e altre persone non meglio identificate, cambiato in EURO presso vari uffici cambio della regione al fine di recapitarli a __________ in Italia, almeno complessivi CHF 20'000.00, denaro interamente provento dalla vendita di cocaina;

                                2.2   per avere, a __________, tra il 15 e il 16 novembre 2017, custodito per conto di __________, almeno complessivi EURO 16'000.00, denaro ricevuto da quest’ultimo al fine di evitarne il ritrovamento, rispettivamente una possibile confisca presso la sua abitazione di __________, siccome provento del traffico di cocaina;

reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CP

                                   3.   danneggiamento

per avere, a __________, in data 1 dicembre 2017, distrutto, deteriorato, o reso inservibile una cosa mobile altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri,

e meglio,

per avere, colpendola con calci, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento in uso a __________ cagionando un danno non meglio quantificato;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP

                                   4.   minaccia

per avere, a __________, in data 1 dicembre 2017, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una persona,

e meglio,

per avere, inviandole sul suo telefono cellulare i seguenti messaggi vocali “ti ammazzo come un cane” e “quello che farò con te è ammazzarti come un cane”, incusso timore a __________;

reato previsto: dall’art. 180 cpv.1 CP

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

IM 3, imputato a norma dell’atto d’accusa 36/2019 del 21 febbraio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone

per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nonché tra Zurigo e il Ticino, tra la Guyana Francese, la Francia e la Svizzera (Ticino), tra l’Italia e il Ticino, nel periodo 2004 – 14 dicembre 2017, con la partecipazione di __________, __________, __________, __________, tali non meglio identificati “__________” e “__________”, e con IM 1, senza essere autorizzato, trasportato, importato, alienato, procurato in altro modo, nonché fatto atti preparativi ai fini dell’importazione e dell’alienazione di sostanza stupefacente (cocaina), per un quantitativo pari a complessivi ca. 2'300.87/2'400.87 grammi lordi di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

                                1.1   per avere, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo 2004 – novembre 2017, senza essere autorizzato, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi, complessivi 289.00 grammi lordi di cocaina,

segnatamente,

                             1.1.1   a __________, nel corso del 2004, presso la discoteca __________, fungendo da tramite fra tale non meglio identificato “__________” e vari consumatori, procurato in altro modo a terzi un quantitativo pari ad almeno 24.00 grammi di cocaina, sostanza confezionata in 30 sacchettini da 0.8 grammi cadauno, al prezzo unitario di CHF 120.00/150.00, ottenendo un compenso personale complessivo pari a CHF 1'500.00,

                             1.1.2   a __________ e a __________, nel periodo aprile – maggio 2017, con la partecipazione di __________, alienato ca. 120.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in ragione di 80.00 grammi a __________ e altri ignoti consumatori al prezzo di CHF 70.00 per ogni singola confezione da 0.7 grammi e in ragione di 40.00 grammi a non meglio identificato “__________” al prezzo complessivo di CHF 1'900.00, sostanza asseritamente acquistata da IM 1 a CHF 45.00 al grammo,

                             1.1.3   a __________ e ad __________, nel periodo febbraio – marzo 2017, con la partecipazione di __________, alienato a terzi acquirenti non meglio identificati, 65.00 grammi di cocaina al prezzo di CHF 70.00 la confezione da 0.7 grammi, sostanza asseritamente acquistata da __________,

                             1.1.4   a __________, __________, __________ ed altre non meglio precisate località, nel periodo settembre – novembre 2017, alienato a IM 1 ed ulteriori quattro non meglio identificati acquirenti, ca. complessivi 80.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in sacchettini da 0.7 grammi al prezzo di CHF 70.00 cadauno, previamente acquistata da un non meglio indentificato fornitore “__________” oltre confine e importata in Svizzera in due circostanze (30.00 grammi con la partecipazione di IM 1 e 50.00 grammi singolarmente),

                                1.2   per avere, proveniente dall’Italia (__________) e con destinazione __________, attraverso un imprecisato valico di confine del Mendrisiotto, nel mese di novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1, importato in Svizzera, in aggiunta al quantitativo di 30.00 grammi di cui al p.to 1.1.4 del presente atto di accusa relativo alla sostanza alienata, ulteriori 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata a IM 1,

                                1.3   per avere, tra Zurigo e il Ticino, nel mese di febbraio 2017, con la partecipazione di __________ e di __________, senza essere autorizzato, partendo da __________, unitamente al fratello __________, alla guida dell’autovettura Citroen C1 (appositamente noleggiata ai fini del viaggio) alla volta di Zurigo, incontrando lì __________ il quale recava seco lo stupefacente previamente importato da __________ sotto forma di ovuli, trasportato, ai fini della vendita in Svizzera, complessivi 260.00 grammi lordi di cocaina;

                                1.4   per avere, tra la Guyana Francese, la Francia (__________ / aeroporto di __________) e la Svizzera (__________ e __________), nel periodo 13-14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1 e di __________, partendo da __________ unitamente a IM 1 a bordo dell’automobile VW Golf targata TI __________ alla volta della Francia, incontrando __________ all’aeroporto ______ di __________, rientrando unitamente a questi in Ticino, importato in Svizzera, complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 73.8 e il 75.4%), sostanza trasportata da __________ sotto forma di ovuli e destinata alla vendita in Svizzera;

                                1.5   per avere, tra la Francia (__________) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 1 per importare IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi in Svizzera sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a __________ (FR) per acquistare da non meglio identificati commercianti di sostanza stupefacente, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all’alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, ma infine non acquistata a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori;

                                1.6   per avere, tra l’Italia (__________) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 1, in automobile, a __________ (I) per acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere importata in Svizzera ai fini della vendita sul mercato locale ma infine non acquistata a causa di motivi non meglio precisati;

reati previsti: dall’art. 19 cpv.2 richiamato il cpv.1 lett. b, c, d, g LStup

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________, __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino nel periodo marzo – settembre 2017, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a terzi della sostanza stupefacente,

e meglio,

prendendo in consegna da un cittadino __________ non meglio identificato e consegnandoli a __________ (detto __________) per l’ulteriore vendita a terzi sul territorio cantonale, procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana,

reato previsto: dall’art. 19 cpv.1 lett. c. LStup

                                   3.   riciclaggio di denaro

per avere, in varie località del cantone, segnatamente del ______ e del ______, nel periodo 10 gennaio 2017 – 20 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

e meglio,

nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 6 dicembre 2017, in 42 occasioni, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente __________ e __________, denaro contante per un ammontare complessivo di CHF 13'510.00,

in particolare,

tramite agenzia __________,

                                     -   in data 20.02.2017 inviato CHF 250.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 20.03.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 23.03.2017 inviato CHF 50.00 a __________ Reppublica Dominicana,

tramite agenzia __________ Svizzera,

                                     -   in data 10.01.2017 inviato CHF 150.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 10.01.2017 inviato CHF 650.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 16.01.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 23.01.2017 inviato CHF 150.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 23.01.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 28.01.2017 inviato CHF 108.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 02.02.2017 inviato CHF 700.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 07.02.2017 inviato CHF 250.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 11.02.2017 inviato CHF 80.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 07.03.2017 inviato CHF 190.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 08.03.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 26.04.2017 inviato CHF 110.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 28.04.2017 inviato CHF 108.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 06.05.2017 inviato CHF 108.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 09.05.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 09.05.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 20.05.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 06.06.2017 inviato CHF 312.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 06.06.2017 inviato CHF 665.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 13.06.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 24.06.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 24.06.2017 inviato CHF 665.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 28.06.2017 inviato CHF 760.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 10.07.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 15.07.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,

                                     -   in data 15.07.2017 inviato CHF 140.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 24.07.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 09.08.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 10.08.2017 inviato CHF 412.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 14.08.2017 inviato CHF 710.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 23.08.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 23.08.2017 inviato CHF 80.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 23.08.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 31.08.2017 inviato CHF 30.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 11.09.2017 inviato CHF 1'825.00 a __________ in Repubblica Dominicana,

                                     -   in data 20.10.2017 inviato CHF 1'080.00 a __________ in Repubblica Dominicana.

tramite agenzia __________,

                                     -   in data 20.11.2017 inviato CHF 105.00 a __________ in Italia,

                                     -   in data 6.12.2017 inviato CHF 932.00 a __________ in Guyana Francese,

                                     -   in data 6.12.2017 inviato CHF 890.00 a __________ in Guyana Francese.

reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CP

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il 14 dicembre 2017, a __________ e a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana e di cocaina ma almeno complessivi 2 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina,

reato previsto: dall’art. 19a. LStup

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

IM 2, imputato a norma dell’atto d’accusa 37/2019 del 21 febbraio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,

per avere, a __________, __________, __________, __________, __________ e altre non meglio precisate località del Canton Ticino, dall’ottobre 2016 al 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, detenuto, acquistato e importato, fatto preparativi volti all’alienazione e alienato complessivi ca. 2'289.40 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto,

e in particolare

                                1.1   per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ e IM 1, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all’interno dell’appartamento di IM 1, pure in uso all’imputato, e destinate alla vendita a terze persone;

                                1.2   per avere, a __________ (NL), __________ (I) e __________, senza essere autorizzato, in data 14 febbraio 2018, con la partecipazione di __________ e __________, acquistando previamente lo stupefacente a __________ da tale non meglio identificato __________ e successivamente confezionandolo per il viaggio verso la Svizzera, partendo da __________ il giorno 13 febbraio 2018 a bordo dell’autovettura marca Opel con targhe olandesi in precedenza noleggiata e condotta da __________, raggiungendo __________ il 14 febbraio 2018, abbandonando lì il veicolo Opel in un parcheggio e recuperando la vettura Mercedes Benz targata TI__________ di proprietà di __________, indi proseguendo il viaggio a bordo della stessa verso il confine svizzero sempre unitamente a __________ e __________ attraversando il confine al valico di __________, importato in Svizzera complessivi 302.20 grammi netti di cocaina (grado di purezza dell’ 84.9%), sostanza destinata alla vendita sul territorio svizzero da parte sua e di __________;

                                1.3   per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso l’abitazione di __________ di IM 1 e in cui alloggiava, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%) destinati alla vendita sul nostro territorio,

                                1.4   per avere, a __________ e in altre località del Ticino, nel periodo ottobre 2016 – 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, alienato a terze persone complessivi ca.1'670.00 grammi lordi di cocaina, di cui 100.00 grammi a __________ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 ad un prezzo non conosciuto, 30.00 grammi a __________ nel periodo ottobre 2016 – 15 febbraio 2017 al prezzo di CHF 60.00 al grammo, 30.00 grammi a __________ nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 50.00 al grammo, 10.00 grammi a __________ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 e 50.00 grammi a __________ nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 60.00/70.00 al grammo, e il rimanente quantitativo ad ignoti acquirenti non identificati,

reato previsto: all’ art. 19 cpv.1 lett. b., c., d. e g., richiamato il cpv.2, LStup

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere, a __________, nel periodo 14 dicembre 2016 – 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine,

e meglio,

per avere, in almeno 8 occasioni, direttamente o per il tramite di __________, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente la __________, denaro contante per almeno complessivi CHF 9'138.00, ben sapendo che questi erano provento dall’attività di traffico di stupefacenti,

e meglio

                                     -   in data 14.12.2016 inviato CHF 2'000.00 a __________ in Repubblica Dominicana;

                                     -   in data 17.01.2017 inviato CHF 150.00 a __________ in Spagna;

                                     -   in data 25.01.2017 inviato CHF 135.00 a __________ in Spagna;

                                    -   in data 07.02.2017 inviato CHF 2'000.00 a __________ in Repubblica Dominicana;

                                     -   in data 06.07.2017 inviato CHF 1'000.00 a __________ in Repubblica Dominicana;

                                     -   in data 24.08.2017 inviato  CHF 1'900.00 a __________ in Repubblica Dominicana;

                                     -   in data 30.08.2017 inviato CHF 153.00 a __________ in Spagna;

                                     -   in data 28.10.2017 inviato CHF 1'800.00 a __________ in Repubblica Dominicana;

reato previsto: all’art. 305bis cifra 1 CP

                                   3.   impedimento di atti dell’autorità

per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, impedito a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni,

e meglio,

per avere omesso di dare seguito all’ordine di Alt intimatogli dalla polizia cantonale che aveva appena fatto irruzione nell’appartamento di IM 1 dove egli alloggiava, dandosi immediatamente alla fuga, verosimilmente calandosi dal balcone, e facendo perdere le proprie tracce;

reato previsto: all’art. 286 CP

                                   4.   infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno)

per essere, fra il 3 aprile 2016 e il 14 febbraio 2018, da vari valichi, segnatamente da ______, ripetutamente entrato in Svizzera malgrado il vigente divieto d’entrata a suo carico e valido dal 3 aprile 2016 al 16 dicembre 2017, nonché per avervi soggiornato per un periodo di almeno 6/7 mesi senza la necessaria autorizzazione,

reato previsto: all’art. 115 cpv.1 lett. a) e b) LStr

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

ed inoltre, IM 2, imputato a norma dell’atto d’accusa 102/2019 dell’8 maggio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome relativa a un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ (NL), __________ (I), __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14.01.2017 e il 18.01.2017,

agendo in correità con __________ e __________,

acquistato a __________ 800 grammi lordi di cocaina (grado di purezza non noto) da persona non meglio identificata,

partendo quindi __________ alla guida dell’autovettura marca VW Polo targata TI __________ a lui intestata con lo stupefacente celato nella ruota di scorta dell’automobile,

mentre IM 2 facendo rientro in aereo con __________ da __________ a __________ (__________) il 15.01.2017,

transitando __________ in entrata attraverso il valico doganale di __________,

così importato gli 800 grammi lordi di cocaina in Svizzera,

e ricevendo in seguito IM 2, a __________, in un non meglio precisato giorno compreso tra il 16.01.2017 e il 18.01.2017, 250/300 grammi dello stupefacente precedentemente importato,

cocaina successivamente alienata da IM 2 sul territorio svizzero, e meglio come descritto al punto 1.4 dell’atto d’accusa 37/2019 del 21.02.2019;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: all’art. 19 cpv.1 lett. b, d richiamati i cpv. 2 lett. a e 4 LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua spagnola, __________.

Espletato il pubblico dibattimento:

  lunedì 24 giugno 2019, dalle ore 09:34 alle ore 18:47; martedì 25 giugno 2019, dalle ore 09:35 alle ore 17:30.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che di storie relative alla droga se ne vedono tante. Precisa che nell’inchiesta qui in esame spesso sono stati utilizzati importi approssimativi riguardo alla sostanza venduta, poiché, a suo dire, non è esigibile ottenere quantitativi esatti. Il procedimento odierno presenta alcune particolarità, poiché non si è confrontati a dei semplici spacciatori occasionali, bensì ad un insieme di persone che vengono definiti terminali di una rete ben più vasta. L’inchiesta è stata svolta sul piano internazionale ed è iniziata 7 anni orsono. Il 25 gennaio 2017, in Belgio, sono stati sequestrati 169 Kg di cocaina, mentre, il 14 maggio 2017, in Ecuador, 5500 Kg. Le autorità di altri paesi, sulla base degli accordi Schengen, hanno effettuato numerose intercettazioni telefoniche e telematiche, che hanno portato a grandi risultati. Da tali indagini è stato possibile accertare l’esistenza di una grossa organizzazione criminale volta al traffico di stupefacenti. IM 1 è uno dei terminali di questa organizzazione. Per quanto riguarda le nostre latitudini, essere riusciti ad interrompere l’immissione sul mercato di quasi 10 Kg di sostanza è certamente una cosa molto importante. Il comportamento degli imputati avrebbe potuto essere considerato quale partecipazione ad un’organizzazione criminale. Oggi non è il primo processo che concerne questi traffici. Alcune persone sono state condannate con dei decreti d’accusa, visto che la loro partecipazione era minore, altre invece sono state condannate a pene detentive importanti, superiori a 36 mesi. Altri Procuratori sono stati incaricati e si stanno ancora oggi occupando di altri partecipanti. Inchieste sono state aperte sia a Berna che a Lucerna. Quella oggi in esame si è concretizzata quando è stato processato __________, poiché principalmente grazie a quest’ultimo è stato possibile accertare il coinvolgimento di IM 1. La procura ha subito proceduto ad operare le intercettazioni telefoniche del suo telefono. Oltre a ciò sono state inoltre effettuate, con delle cimici, la sorveglianza tecnica e la geolocalizzazione del veicolo che utilizzava. Il PP racconta che la polizia, già in data 17 marzo 2016, aveva aperto un procedimento contro __________ e __________ e che, in quella circostanza, furono sequestrati 9'400 EUR. Purtroppo però, entrambi furono poi rilasciati, visto che, a quell’epoca, gli inquirenti non avevano idea di chi fossero tali personaggi. Una cosa buona è però stata fatta, ovvero sono state prese le loro impronte digitali e i loro dati segnaletici. Le impronte di __________ sono risultate essere le stesse impronte presenti su 16 pani di cocaina sequestrati a __________ il 17.03.2014 e per i quali si è tenuto il processo a carico di __________. L’attività che si cerca oggi di riportare alla luce risale quindi nel passato. Dall’inchiesta di __________ è risultato che __________ aveva importato nel nostro territorio oltre 2.5 Kg di cocaina. __________ è stato incarcerato, ma solo per un mese, poiché a quel tempo egli era una persona non considerata così importante e l’inchiesta “freebase 2” non era ancora stata avviata. Il PP afferma che __________ è un sottostante di __________, il quale è invece uno dei broker principali dell’organizzazione criminale, stanziato provvisoriamente in Italia e con contatti nel Centro e Sud America. Entrambi sono all’origine della maggior parte del quantitativo alienato da IM 1. Le intercettazioni effettuate dalla polizia hanno altresì dimostrato che, a partire da ottobre 2017, IM 1 ha tentato di staccarsi da questa organizzazione, cercando di operare per conto proprio, al fine di conseguire maggiori guadagni. Significativa a proposito è l’intercettazione indicata con la progressiva 392. IM 1, il 15 marzo 2018, in polizia, ha precisato che la vendita al dettaglio non era compito suo, che lo stupefacente proveniva dall’Olanda, che __________ doveva controllare la qualità per conto di __________ e ancora che era suo compito raccogliere il denaro da far pervenire a __________. A IM 1 il PP dà merito che in questo verbale ha ben descritto il funzionamento dell’organizzazione criminale. A mente del PP gli imputati non sono mai apparsi particolarmente lineari. L’accusa spiega che fra l’AA e il rapporto di polizia vi sono delle discrepanze, in particolare riguardo alle le cifre e ai quantitativi. I fatti che il PP ha deciso di imputare negli AA sono quindi quelli che secondo lui sono stati sufficientemente provati e per i quali vi è un riscontro oggettivo sufficiente, dato da almeno uno o due indizi convergenti. Partendo dalla persona maggiormente coinvolta, ovvero IM 1, il PP racconta che egli è stato fermato nella sua autovettura insieme a __________ e IM 3. I tre avevano con loro oltre 300 grammi di cocaina che __________ trasportava nello stomaco sotto forma di ovuli che aveva precedentemente ingerito all’estero. Contestualmente a questo fermo, la polizia ha effettuato l’irruzione nell’appartamento di IM 1, dove sono state trovate altre persone coinvolte nel traffico e dove vi era anche IM 2, che è però riuscito a scappare. Le dichiarazioni di IM 1 sono sempre cambiate nel tempo. Questo significa, a mente del PP, che da parte dell’imputato non vi è stata collaborazione. Il PP ricorda la contestazione di IM 1 in merito alla vendita ad __________ di 90 grammi. Egli ha contestato unicamente di non aver venduto ad __________, ma non di non aver venduto ad un altro __________. Tale contestazione non va quindi, secondo l’accusa, ritenuta. La seconda vendita contestata è quella a __________, di 970 grammi. Tale quantitativo è lo stesso per il quale __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali, dove è stato accertato che la cocaina gli era stata venduta da IM 1. __________ e __________ si erano scritti che quest’ultimo era stato arrestato, a conferma del fatto che anch’egli era un personaggio importante. IM 1 si trovava nella scala gerarchica fra __________ e __________. Secondo il PP, __________ è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. IM 1 ha confermato, nel suo verbale del 14 giugno 2018, di avergli venduto almeno 150 grammi. La polizia ha inoltre intercettato un ulteriore traffico tra i due, così come numerosi contatti telefonici fra di loro in merito ad altre vendite. IM 1, durante un’intercettazione telefonica, ha riferito che con __________ ha fatto numerose vendite e che quest’ultimo, anche se arrestato, non avrebbe mai parlato. Un ulteriore punto contestato da IM 1 è la vendita ad __________, che seppur essendo di soli 20.8 grammi, ben mostra la poca credibilità dell’imputato, visto che __________ è stato fermato in dogana con tale quantitativo e che nel suo verbale del 19 aprile 2016 egli ha ben descritto che il suo fornitore era IM 1. L’imputato contesta anche la vendita a IM 3, che però è sempre stata confermata da quest’ultimo. Vero è che non vi sono elementi per preferire una versione all’altra, se non che IM 3 con tali affermazioni ha aggravato la sua posizione processuale, poiché il quantitativo a lui imputato per la vendita è stato calcolato anche in base alla cocaina da lui acquistata. In merito al punto 1.3 dell’AA, IM 1 ammette unicamente 2.96 grammi, che si trovavano all’interno del suo armadio. In quella camera vi erano però ulteriori 2 sacchetti. Secondo il PP, in ogni caso, conta poco effettivamente di chi fosse lo stupefacente, visto che lo stesso si trovava in una casa di spacciatori, che l’avevano inoltre tutti toccato visto che è stato rilevato il loro DNA. __________ ha dichiarato di assumersi l’intera responsabilità per la sostanza trovata, rilevando però la correità di IM 1 e IM 2. Il PP rileva che il punto 1.4 dell’AA deve essere precisato, non tanto sul reato in sé, ma per la sua descrizione. Quello che conta è comunque la detenzione e non il motivo della stessa. In merito agli atti preparatori cita la DTF 138 IV 5, secondo la quale devono essere puniti anche coloro che lo stupefacente ancora non lo detengono. A __________ IM 1 ha cercato di acquistare 400 grammi di sostanza. Vero è che la sua intenzione era di comprare 1 Kg, tuttavia il denaro che avevano lui e IM 3 non avrebbe mai permesso di ottenere un simile quantitativo. Riguardo a __________ il PP spiega che è stato ritenuto 1 Kg, per il fatto che in questa seconda circostanza di soldi non si è parlato e l’accusa si è quindi basata solo sulle intenzioni espresse dagli imputati. Il punto 1.8 dell’AA è contestato da IM 1 ma ammesso da IM 3, che lo ha confermato anche nel suo verbale di confronto. Il fatto che gli imputati abbiano viaggiato con due auto separate, a mente dell’accusa, nulla cambia alla fattispecie: insieme si sono recati dal venditore, insieme lo hanno contrattato e sempre insieme hanno agito. In merito al chilogrammo importato dall’Olanda di cui al pt. 1.7 dell’AA, IM 1 in aula ha sostenuto essere lo stesso del quantitativo indicato al punto 1.1 dell’AA. In realtà, secondo il PP, questo è un falso problema, poiché il fatto imputato è l’importazione della sostanza stupefacente. Dagli atti emerge che egli si è recato in Olanda solo per importare la sostanza e che per tale agire è pure stato pagato CHF 1'000.-. Una volta avvenuta l’importazione l’illecito è quindi terminato. Se poi il Kg è stato consegnato da __________ a IM 1 per essere venduto ciò non può essere considerato un tutt’uno con l’importazione. In merito al punto 1.12, il PP sostanzia che è pacifico che era sostanza da taglio e che la stessa si trovava nell’appartamento di IM 1. Complessivamente l’AA, anche con le piccole correzioni effettuate in aula, imputa a IM 1 di aver trafficato oltre 6 Kg di cocaina. Egli nel verbale del 28.05.2018 ha dichiarato di aver trafficato ca. 5 Kg di stupefacente, il che mostra che il quantitativo ottenuto regge. I reati di riciclaggio, danneggiamento e minaccia sono stati ammessi dall’imputato.

Riguardo a IM 2, il PP spiega che egli era già stato visto nell’appartamento di IM 1, ma che però era riuscito a darsi alla fuga. L’imputato non ha reso delle dichiarazioni discordanti, ma ha semplicemente sempre mentito. L’AA aggiuntivo aggrava la sua posizione, non per il quantitativo di 250 grammi alienato, che rimane compreso nei 1'670 grammi totali, ma per l’importazione dei ulteriori 800 grammi. Sulla sostanza da taglio vale quanto già riferito per IM 1. Va però aggiunto che non è vero che egli non tagliava la cocaina, poiché nel suo verbale del 17.03.2018 lui stesso ha ammesso di averlo fatto. Il PP precisa che l’AA è stato costruito partendo dal denaro guadagnato da IM 2, dal quale è stato ricavato il quantitativo alienato. Afferma che quello che IM 2 non ha guadagnato tramite attività lecita non può che averlo guadagnato tramite attività illecita. Sono stati presi in considerazione gli importi da lui inviati all’estero di CHF 9'138, ai quali sono state aggiunte le spese che ha dovuto sostenere per vivere, di ca. CHF’1'000.- mensili. L’imputato ha però sostenuto di aver lavorato in nero, ricavando un totale di CHF 7'000.-, il che non risulta però da alcun documento. Anche il direttore e il responsabile operativo della ditta dove l’’imputato asserisce di aver lavorato hanno testimoniato che egli non ha mai lavorato e che nemmeno lo avevano mai visto. Complessivamente a IM 2 vengono imputati 2'788 grammi di cocaina. In merito agli atti di impedimento di autorità, secondo la giurisprudenza, la fuga, dopo essere stati invitati a fermarsi da parte della polizia, adempie la fattispecie penale. Il fatto che IM 2 è scappato dall’appartamento è confermato dal rapporto di polizia, dove i poliziotti confermano di avergli intimato l“alt”. __________, nel suo verbale del 15.12.2017, ha confermato che IM 2 era presente, così come lo ha fatto la sua ragazza __________. Il PP, passando a IM 3, spiega che la sua posizione risulta essere meno complicata. L’unico reato contestato dall’imputato è il riciclaggio, che inoltre è un autoriciclaggio. Riconosce che IM 3 aveva comunque delle entrate lecite. Nel corso del 2017, ovvero nel periodo degli invii di denaro, egli effettivamente percepiva l’assistenza e otteneva guadagni da attività diverse, fra le quali quella di ______ per l’impresario __________. L’imputato ha raccontato che il denaro spedito fosse quello ottenuto in maniera legale, mentre che quello provento dalla vendita di cocaina lo usava per vivere e per mantenere la sua famiglia. Secondo l’accusa però il denaro che IM 2 riceveva dallo Stato doveva servire solo al suo sostentamento e se così non era è lui che deve fornirne la prova. Pacifico quindi che egli deve essere ritenuto colpevole di riciclaggio. Per IM 3, ritenuti il suo comportamento processuale e l’assenza di precedenti penali, così come i quantitativi imputati nonché il fatto che se non fosse stato fermato egli avrebbe certamente continuato l’attività illecita, il PP chiede una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, oltre al pagamento, per la contravvenzione alla LStr, di una multa di CHF 200. Per IM 2, ritenuto non tanto il quantitativo totale imputato, ma soprattutto il quantitativo alienato, che aggrava la colpa (che è di 1'670 grammi) ai quali si deve comunque aggiungere l’importazione di 500 grammi e il comportamento processuale poco collaborativo, il PP chiede una la condanna a una pena detentiva di 6 anni, alla quale deve aggiungersi una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 30 caduna per i reati di danneggiamento e minaccia. Il PP chiede inoltre l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo che deve essere del massimo consentito, ovvero 15 anni. Chiede la confisca di tutto quanto sequestrato, con eccezione delle chiavi indicate dall’imputato nel suo verbale di interrogatorio in aula. Riguardo a IM 1, il PP precisa che la sua colpa deve essere ritenuta gravissima. La vendita di stupefacenti non deve essere banalizzata, soprattutto nel suo caso. Egli ha ricercato il facile guadagno e lo ha fatto malgrado avesse la possibilità di guadagnare lecitamente. Aggrava inoltre, la sua colpa, la determinazione mostrata nel delinquere e inoltre la quantità della cocaina trafficata è molto importante. Secondo il PP, la determinazione dell’imputato nel delinquere risulta anche dalla sua intenzione di mettersi in proprio e di guadagnare ancora di più. La sanzione deve quindi essere importante, visto che, poi, non vi sono elementi a sua discolpa. Il PP chiede per IM 1 una pena detentiva di 7 anni e 6 mesi. Spiega che per IM 1 l’espulsione merita alcune considerazioni supplementari, poiché, a differenza di IM 2, egli risiede in Ticino da un certo tempo e ha nel nostro territorio una parte della sua famiglia. In questo caso però prevale l’interesse pubblico all’espulsione sul caso di rigore. Chiede quindi, anche per lui, l’espulsione dal territorio Svizzero per un periodo di 15 anni;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: afferma che la pena di 6 anni chiesta dall’accusa è manifestamente eccessiva. Durante il dibattimento si è più volte detto che i procedimenti sono stati congiunti unicamente per economia processuale e non per il fatto che per IM 2 fosse giustificata una sanzione così importante. Egli non ha una connessione così forte con IM 1 e tantomeno con personaggi come __________ e __________. A mente della difesa la sua posizione processuale è nettamente inferiore a quella di IM 1. Spiega che, a suo dire, si è travisato il processo e si è messo IM 2 sotto lo stesso cappello di un medesimo traffico internazionale. Egli è venuto in Svizzera in cerca di opportunità e purtroppo e scivolato nel traffico di cocaina. Inizialmente la sua posizione processuale era separata da quella di IM 1. Negli ultimi interrogatori è stato rivisto il calcolo della cocaina venduta e pertanto il PP ha deciso di non optare per il rito abbreviato. I quantitativi indicati dal procuratore però, secondo la difesa, non reggono, poiché il totale deve essere di massimo 1'400 grammi. IM 2 ha ammesso i punti 2 e 4 dell’AA. Riguardo al punto 1.1 dell’AA, ovvero in merito ai tre sacchetti rinvenuti nell’appartamento, IM 2 ha accettato l’accusa di aver detenuto in correità la sostanza. Se è vero che dal profilo giuridico la detenzione è data, è anche vero che erano in 3 a detenere la sostanza e che di conseguenza può essere imputato solo 1/3 a testa. Stesso discorso va fatto per i 300 grammi importati in correità con __________ dall’Olanda, che vanno quindi diminuiti a 150. Anche gli 800 grammi dell’AA aggiuntivo vanno divisi proporzionalmente ai tre correi in parti uguali. In merito alle vendite imputate, per un totale di 1'670 grammi, il difensore spiega che in realtà tale quantitativo è il risultato di un calcolo puramente teorico. A questo proposito cita gli AI 448 e 446, dove si ritrova il calcolo astratto. Se si confrontano i verbali si vede che vi è una prima ipotesi di 980 grammi e una seconda di 1'670 grammi. L’imputato però ne riconosce solo 850. In aula si è anche parlato di 1'209 grammi. Per il calcolo il PP ha preso in considerazione il denaro provento di riciclaggio e il dispendio mensile di IM 2 stimato in 1'000 CHF mensili. Inizialmente è stato ritenuto un periodo di 12 mesi, che è però stato aumentato successivamente a 16. Secondo il difensore, rilevanti devono anche essere i CHF 7'000 ottenuti dal guadagno in nero, che non sono stati presi in considerazione nell’AA. Sostiene inoltre che bisognava cercare gli acquirenti e determinare singolarmente quanto hanno comprato. Il difensore afferma che la somma di quantitativi venduti agli acquirenti accertati porta a soli 220 grammi e che gli elementi oggettivi portano a un massimo di 600 grammi. Il resto rimane solo un’ipotesi. L’onere della prova rimane a carico dell’accusa. Il principio in dubio pro reo non può permettere una condanna in mancanza di dati certi. Il PP ha interrogato i gerenti della __________, che hanno affermato che l’imputato non ha lavorato per loro. Il difensore spiega che __________ non ha però detto che non conosce IM 2, ma ha detto che lo ha già visto in giro e che egli gli aveva chiesto un lavoro (AI 467). IM 2 ha anche riferito un fatto molto puntuale, ovvero che ha smesso di lavorare per la __________ mentre stava pulendo delle facciate poiché è avvenuto un controllo dell’ispettorato del lavoro. Il PP non ha però effettuato verifiche telefoniche o contattato l’ispettorato. Questi CHF 7'000.- devono quindi essere presi in considerazione e dedotti dal calcolo. Per quanto riguarda il periodo, esso si basa sulle dichiarazioni dell’imputato, che ha solo cercato di ricostruire quando le vendite sono avvenute. Il calcolo è quindi contestato dalla difesa e deve pertanto essere ridotto, a suo dire, a 800 grammi. Sommando quindi i quantitativi si ottiene 982.9 grammi, che aggiunti agli atti preparatori portano a un massimo di 1'400 grammi, ovvero la metà di quelli paventati dall’accusa. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato per i punti 1.3 e 3 dell’AA, poiché la sostanza da taglio non si sa di chi fosse visto che era nascosta dove tutti mettevano lo stupefacente e per tale motivo sono state riscontrate le impronte di IM 2. Per gli atti preparatori, il difensore spiega che è comunque necessario un atto concreto e che il semplice copossesso non permette di ritenere tale qualifica penale. La sola cocaina trovata nell’appartamento inoltre era già tagliata. Riguardo alla fuga dalla polizia, nonostante sia un reato di lieve entità, il difensore vuole spendere due parole, visto che il PP l’ha ritenuta come aggravante. Non è, a suo dire, verosimile che gli agenti, nell’irruzione, si siano fatti sfuggire IM 2. L’appartamento si trova al sesto piano del palazzo e non si può pensare che egli si sia calato dal balcone. Riguardo alla commisurazione della pena secondo la difesa bisogna tenere conto che la colpa di IM 2, dal punto di vista oggettivo, deve essere ridotta in base al quantitativo accertato. Dal punto di vista soggettivo, la difesa precisa che IM 2 si trovava in una situazione economica molto difficile e che egli non è venuto in Svizzera per spacciare. L’imputato è caduto nella spirale del lavoro precario e del lavoro in nero. Spiega inoltre che IM 2 ha solo un precedente penale per entrata e soggiorno illegale con una pena pecuniaria di 45 aliquote. La colpa, secondo la difesa, è quindi di grado medio e non grave. La prognosi sicuramente non è sfavorevole. Afferma che IM 2 non si oppone all’espulsione e che il suo intento è quello di andare in Italia per cercare lavoro. Chiede che l’imputato venga prosciolto dalle accuse indicate ai punti 1.3 e 3 dell’AA e che venga modificato il punto 1.4 per un quantitativo massimo di 800 grammi. Il difensore postula una riduzione massiccia di pena sotto i 3 anni di detenzione che deve essere messa a beneficio di una sospensione per 16 mesi, con un periodo di prova di 3 anni, e 16 mesi da espiare. Chiede quindi che IM 2 venga immediatamente messo in libertà alla fine del processo. Per l’espulsione ritiene sia sufficiente un periodo di 10 anni;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che IM 3 non conosce IM 2 e che il suo assistito è consapevole di aver sbagliato. Egli ha anche ammesso di aver interrotto la sua attività delittuosa con l’arresto e con sincerità ha anche dichiarato che se non fosse stato fermato avrebbe continuato a delinquere. Ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze del suo agire, soprattutto nei riguardi della sua famiglia. Il difensore afferma che IM 3 ha reso una piena confessione dei reati che ha commesso e che ha collaborato pienamente con le autorità inquirenti. Ha fatto dichiarazioni che hanno peggiorato la sua situazione penale e che hanno permesso di risalire a persone che non erano note nell’inchiesta. Ha esposto sé stesso e la sua famiglia a pericoli. Non ha fatto richiesta di scarcerazione, ma è semplicemente uscito di prigione allo scadere del termine deciso dal GPC. Uscito dal carcere non ha più chiesto gli assegni dell’assistenza ma si è attivato per cercare un posto di tirocinio. Il difensore precisa che il suo assistito sta ottenendo buoni profitti scolastici e professionali. Nonostante sia solo al primo anno egli riesce a guadagnare CHF 1'700.- mensili. Ha smesso di frequentare la precedente compagnia e si occupa solo del suo lavoro e della sua famiglia. Spiega che IM 3 non ha avuto una vita facile. Non trovando sbocchi in Ticino si era trasferito a __________. Con il tempo è inoltre riuscito a pagare i debiti. Il difensore riconosce che è vero che egli precedentemente, oltre le attività lecite, si è adoperato nel mondo degli stupefacenti, conseguendo però guadagni non importanti. I quantitativi trattati son ben riassunti nel verbale in polizia del 14 febbraio 2018 e sono confermati all’AI 441. In merito ai singoli capi di imputazione, il difensore contesta il quantitativo indicato al punto 1 dell’AA, riconoscendo unicamente 835.87 grammi. Al punto 1.1 è ammesso il quantitativo di 289 grammi, dai quali sono però compresi 65 grammi che sono già indicati al punto 1.3. Il punto 1.2 è ammesso. Per il punto 1.3 vale quanto detto in precedenza. Il viaggio a __________ è integralmente ammesso. Il punto 1.5 è invece contestato, poiché secondo la legislazione francese gli atti preparatori non sono punibili. IM 3 ha riferito che il contatto per acquistare la cocaina l’ha avuto a __________ e l’ha ripreso a __________. Esso non è quindi avvenuto in Svizzera. In virtù del principio in dubio pro reo, secondo il difensore, non si può quindi condannare l’imputato per tale punto. In base ai soldi di cui disponevano lui e IM 1, in ogni caso, può essergli imputato un quantitativo massimo di 200 grammi. Anche il punto 1.6, ovvero il viaggio a __________, è contestato. IM 3 non ha portato soldi e quindi, secondo la difesa, mancava un consenso formale per effettuare l’acquisto. Il viaggio a __________ non può essere ritenuto quale atto preparatorio né per il diritto svizzero né per quello italiano. L’imputato deve essere chiamato a rispondere unicamente per 835.87 grammi in totale. Per la vendita di marjuana il reato è ammesso. Il reato di riciclaggio è contestato, fatto salvo per un importo di CHF 1’927 che rimane ammesso. Il difensore spiega che i bonifici effettuati sono stati fatti ai suoi famigliari con soldi provenienti dal conto della madre. I restanti CHF 8'141.- sono invii a sua moglie per i figli. IM 3 nel 2017 ha percepito CHF 15'000 dall’assistenza e CHF 13’872 da un guadagno lecito, per un totale di CHF 28'872. Si può quindi ritenere, secondo la difesa, che egli fosse in grado di spedire tali soldi senza dover utilizzare il provento dei reati. Contesta che debba essere la difesa a dover dimostrare la liceità dei pagamenti, ma semmai semmai il contrario. La contravvenzione alla LStup è invece ammessa. Per la commisurazione della pena la difesa rileva che IM 3 sa di aver sbagliato e chiede che venga tenuto conto delle attenuanti specifiche. Egli è arrivato in Svizzera dopo una situazione disastrosa a __________ e inserirsi nel mercato del lavoro non era facile. Il difensore sostiene che va tenuto conto del grado del suo pentimento, poiché egli ha interrotto l’attività illegale e ha collaborato con le autorità. La difesa chiede in via principale una pena detentiva di 24 mesi interamente sospesa e in subordine una pena massima di 30 mesi, di cui 24 sospesi. Il difensore spiega che se IM 3 dovesse tornare in carcere perderebbe il lavoro. Per quanto riguarda la sua precedente condanna, precisa che essa è di lieve entità e che l’imputato ha contravvenuto ai suoi obblighi poiché vi erano persone della sua famiglia a __________ che stavano molto male. Si è poi anche adoperato per pagare le tasse militari per il mancato servizio. La sua prognosi è buona. Ora lavora e ha smesso con le attività illegali. La difesa non si oppone alla confisca degli oggetti in sequestro;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: afferma che facendo passare l’AA risulta che la maggior parte dei fatti sono in sostanza stati ammessi dall’imputato. Egli ha avuto una presa di coscienza importante. Nel verbale finale la frase più frequente è “sì, lo confermo”. Collaborazione vi è stata, anche se non spontanea, nonostante inizialmente abbia negato ogni addebito. Se si prende l’AI 456, ovvero il verbale finale, a pag. 6, l’imputato ha ammesso di aver alienato 180 grammi e non 170 come gli era stato prospettato dal PP. Stessa cosa in merito ai 50 grammi alienati a __________, dove l’imputato ha affermato ricordarsi fossero 60. Durante l’inchiesta i verbali si sono concentrati sui singoli traffici, mentre nel verbale finale gli sono stati contestati tutti i fatti a lui imputati. Vi sono quindi elementi che possono attenuare la pena. In un traffico di stupefacenti come quello messo in atto da IM 1 non è facile tenere una contabilità precisa e quindi in buona fede egli può facilmente essersi sbagliato in merito ai singoli quantitativi riconosciuti. Dal profilo dell’immagine, il difensore sostiene che sarebbe meglio ammettere tutto o negare ogni addebito. IM 1 ha però voluto prendersi le sue responsabilità e ha riconosciuto quasi tutto, tranne quello che lui non ha fatto. I 20.8 grammi contestati ad esempio contano poco sulla pena globale, ma IM 1 non accetta di rispondere per ciò che non ha commesso. L’AA in sostanza è da riconoscersi quasi integralmente nei fatti, ma deve essere rivisto nelle conseguenze di diritto. Il PP ha agito in maniera giusta applicando il principio in dubio pro duriore. La Corte deve però applicare il principio in dubio pro reo e non può quindi condannare una persona senza indizi sufficienti. Se si prende il pt. 1.1 dell’AA, l’imputato ha quasi integralmente ammesso i fatti. I 10 grammi a pag. 2 sono stati contabilizzati in doppio. Riconosce anche i 60 grammi alienati a un ignoto cittadino __________ residente a __________, che senza le ammissioni dell’imputato mai la Corte avrebbe potuto accertare. Al pt. 1.2 IM 1 ha ammesso 690 grammi. Al punto 1.3 l’imputato si è impuntato e ha ammesso unicamente i 2.96 grammi. Secondo il difensore, bisogna però vedere di chi fosse realmente la sostanza, così come è stato fatto durante tutto il processo. IM 1 non può essere ritenuto responsabile per ciò che hanno fatto altre persone. I pti. 1.4 e 1.5 sono stati ammessi. I trasporti di cui ai pti. 1.6 e 1.7 sono stati altresì ammessi. Riguardo ai pti. 1.8 e 1.9, il difensore precisa che il primo contestato, mentre il secondo ammesso in ragione di 100 grammi. Ricorda però che a __________ questi 100 grammi non sono stati considerati e perciò non possono essere imputati ora a IM 1. Gli atti preparatori, ai pt. 1.10 e 1.11, di 400 grammi e 1 Kg, nonostante i problemi giuridici sollevati dai colleghi difensori di IM 3 e IM 2, sono stati ammessi. DF 1 spiega che IM 1, dopo aver ammesso 1'400 grammi, nega il pt. 1.12 riguardo alla sostanza da taglio. Non vi è la prova che tutto quello che si trovava nell’appartamento di IM 1 era suo perché era un porto di mare. In merito al riciclaggio di denaro, anche qui è stato tutto riconosciuto dall’imputato, così come il danneggiamento e la minaccia alla madre di suo figlio. A mente della difesa, se la donna fosse stata chiamata in aula a testimoniare verosimilmente avrebbe ritirato la querela. IM 1 viene da un anno e mezzo di carcere e non è più lo stesso uomo di quando è stato arrestato. Il verbale finale è stato possibile poiché è stato fatto alla fine di un processo di maturazione. In merito ai 970 grammi di __________, IM 1 ha sempre negato i fatti. __________ è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. Anche nel confronto IM 1 ha continuato a negare, così come in aula. L’imputato ha fatto una sola contestazione importante e, visto che ha ammesso tutto il resto, deve quindi esserci qualche cosa che non va. Avrebbe potuto fare bella figura come ha fatto IM 3, ma IM 1 su alcuni punti è rimasto sulle sue posizioni. In merito al Kg trasportato il difensore precisa che si tratta dello stesso quantitativo che è poi stato alienato e che la Corte deve ragionare sul discorso della salute pubblica e vedere dove questo Kg sia finito. Se si prendono i quantitativi riconosciuti di vendita a partire da settembre 2017 si arriva a 875 grammi. In dubbio non si può imputare due volte lo stesso quantitativo. Non si può distinguere fra importazione e vendita. L’importazione era destinata alla vendita. Il destrosio nell’appartamento può darsi servisse come sostanza da taglio, ma non si sa per chi. Non si sa chi l’ha portato e non si sa nemmeno chi tagliava la cocaina. Secondo il difensore IM 1 non è un terminale, poiché un terminale di un’organizzazione non terrebbe mai la cocaina in casa propria. Anche durante il processo si parlava solo di __________. La caratura di IM 1 non ha nulla a che vedere, a mente della difesa, con l’introduzione fatta dal PP. IM 1 è interessato da due accuse di atti preparatori, già trattate dall’avv. DUF 2. Se l’imputato fosse stato fermato in Italia o in Francia egli avrebbe detto di non aver fatto nulla di male e ne avrebbe avuto ragione. Non vi è punibilità in questi paesi per gli atti preparatori. IM 1 è un imputato reo confesso, con ampia collaborazione, anche se tardiva. Egli è incensurato e ha quattro figli ancora piccoli a suo carico, ai quali può aggiungersi anche la figlia della sua compagna. È da un anno e mezzo che vede i suoi figli solo in carcere. Vero è che non è un cittadino modello, ma comunque non è mai stato a carico dell’assistenza. È però un detenuto modello, fatto salvo lo screzio ricordato nel suo verbale di interrogatorio. L’imputato sarà espulso dalla Svizzera e la sua vita sociale sarà più difficile. È stato un immaturo quando ha commesso gli atti e aveva soli 30 anni. Ha avuto quattro figli da tre donne diverse e con quest’ultime ha sempre mantenuto un buon rapporto, anche con quella che l’ha denunciato. La difesa ritiene che una condanna a 4 anni e due mesi sia adeguata. Non si oppone alla confisca di tutti gli oggetti sequestrati e non si oppone nemmeno all’espulsione. L’imputato ha da subito riconosciuto di meritare quest’ultima misura, nonostante essa gli comporterà gravi difficoltà, soprattutto nel vedere i suoi figli. Secondo il difensore l’espulsione deve però essere limitata nel tempo a 5 anni. In questo termine egli potrà riappropriarsi delle sue capacità genitoriali quando i suoi figli entreranno nell’adolescenza, periodo in cui la figura paterna è molto importante;

                                     -   il Procuratore pubblico in replica: in merito agli atti preparatori, per i quali è stata sollevata la incompetenza territoriale, richiama le sentenze DTF 138 IV 5 e 117 IV 309. L’incamminarsi con una vettura verso la destinazione è, a suo dire, già un atto preparatorio e nel caso in esame non vi è dubbio che si sia verificato in Svizzera;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, in duplica: chiede di guardare con attenzione il dettato legislativo, secondo il quale bisogna guardare dove gli atti preparatori sono stati commessi. Nel caso in esame tutti gli atti non sono stati fatti in Svizzera. Per l’Italia gli imputati sono partiti senza denaro e senza sapere nulla sulle condizioni di vendita e sullo stupefacente. In merito alla Francia si è visto che i CHF 7'000.- non erano sufficienti per comprare i quantitativi imputati dal PP;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica: rileva che non è vero che la fornitura all’estero è usuale, poiché vi sono molti luoghi in Svizzera che fungono da punto di incontro. Precisa inoltre che una delle due sentenze citate dal PP fa riferimento alla Spagna, che nulla ha a che vedere con il processo in esame;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, non duplica.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Curriculum vitae

1.1.    IM 2

IM 2 (__________) nel suo primo verbale in polizia in data 14 febbraio 2018 ha così riferito:

" Prima di raccontare la verità vorrei dire che sono divorziato e non celibe come detto in entrata di verbale, poiché mi sono sposato con una cittadina __________ nell’anno __________. In seguito …OMISSIS... Per completare il mio racconto di verità, vorrei dire che da circa due anni o un anno e qualcosa spaccio cocaina nel __________ e più precisamente nelle discoteche, nei bar. La gente mi contattava telefonicamente, se aveva il mio numero o prendeva con me all’interno dei locali pubblici. Vendevo a persone indigene del posto e più precisamente __________, loro mi contattavano di mi dicevano cosa avevano bisogno. Io vendevo cocaina a CHF 50.- / 60.- al grammo, spacciavo per garantire il mio sostentamento economico, poiché quando sono arrivato in Italia credo nell’anno 2009 ho lavorato per un mio amico facendo __________, in nero. Nel 2013 ho iniziato a lavorare per __________ ed ho terminato il mio lavoro nell’anno 2016. Nell’anno 2016 ho iniziato a frequentare __________, perché guadagnavo poco in Italia, inoltre avevo perso il permesso di soggiorno in Italia, poiché era scaduto e non avendo una residenza fissa, per rinnovarlo avrei dovuto pagare del denaro e non avendo mai soldi, un mio amico che si chiama __________, mi aveva detto che sarei potuto venire in Ticino a lavorare per guadagnare qualche soldo. Una mia altra intenzione era quella di trovare una ragazza in Ticino, in seguito sposarla così da avere i documenti (permesso di soggiorno) per poter quindi lavorare in Svizzera. Vorrei dire che __________ non mi ha mai trovato un posto di lavoro in Ticino. Quindi siccome avevo una situazione finanziaria precaria, ho deciso di spacciare droga. Ho iniziato con un grammo o due, dove avevo avuto la possibilità di conoscere delle persone (acquirenti). Vorrei precisare che inizialmente acquistavo la droga da fornitori di origini albanesi, persone che ho conosciuto per la prima volta al __________ di __________. Loro so che si chiamano __________, __________ ed un altro del quale non conosco alcun nome.

(…)

D: Mi viene chiesto di precisare i legami che ho con il territorio svizzero.

R: Io non risiedo in Svizzera, ma ho la mia fidanzata __________ che abita a __________, ma non so l’indirizzo preciso. Di salute di sto bene, anche se mi capita che devo prendere ogni tanto dei medicamenti per l’acidità di stomaco. Attualmente non lavoro e la mia situazione finanziaria è precaria. Da parte mia non avrei alcun problema ad un reinserimento in Italia o nella Repubblica di Santo Domingo. Vorrei precisare che ho una sorellastra domiciliata in zona __________, mentre i miei genitori si trovano a __________.”

(AI 214, allegato 9)

La ragazza dell’imputato, __________ (__________i), nel suo verbale del 14 dicembre 2017, si è così espressa:

" Ho conosciuto IM 2 circa nove mesi fa in un bar qui a __________ che si chiama __________. Lui si è avvicinato e mi ha chiesto se volevo la sua compagnia e a me stava simpatico e quindi è nata un’amicizia. Ci siamo sentiti fino ad oggi circa ogni due settimane.

ADR che IM 2 abita in Italia, penso a __________, __________. Io non sono mai stata a casa sua in Italia. Di solito lo vedo quando lui viene a trovare il suo amico IM 1. IM 1 abita nell’appartamento dove sono stata fermata questa sera.

(…)

L’agente interrogante mi chiede di esporre ciò che so del mio amico IM 2.

So che è nato a __________ ed è arrivato in Europa nel __________, che io sappia da solo. IM 2 mi ha detto che vive in Italia, o meglio che ha la residenza in Italia. So che viene spesso a trovare il suo amico IM 1. Non posso dire che abita da IM 1, però quando resto lì a dormire dal mio amico IM 2 dormiamo sempre nella stessa stanza.

ADR che so che IM 2 è socio del negozietto __________ situato a __________. So che ogni tanto va lì a lavorare e che l’unico suo sostentamento è dato da questa attività. Io ho già visitato il negozio. Sono andata poche volte. Conosco la ragazza che lavora in cassa, __________. In questo negozio vendono __________.”

(AI 80, allegato 42)

L’imputato, il 15 febbraio 2018, al Procuratore pubblico (di seguito solo: PP), ha raccontato:

" Sono nato a __________, …OMISSIS... Ho iniziato a vendere cocaina quando ho iniziato a venire in Ticino, facevo avanti e indietro dal Ticino.

ADR che il divorzio è stato pronunciato nel __________ a __________, non pago alimenti a mia moglie, non abbiamo avuto figli.

ADR che ho un precedente penale in Svizzera per entrata e soggiorno illegale.”

(AI 215)

Nel suo verbale di interrogatorio finale dell’11 ottobre 2018 ha aggiunto:

" ADR …OMISSIS...”

(AI 448)

In aula l’imputato si è, infine, così espresso:

" sono nato a __________. …OMISSIS...”

                               1.2.   IM 3

IM 3 (__________), al suo primo verbale in polizia, in data 15 dicembre 2017, ha così riferito:

" Mi viene chiesto di descrivere brevemente la mia situazione personale e rispondo che vivo a __________ da circa un anno, con mia moglie __________ e mio figlio __________ di __________ anni, prima vivevo con mia madre a __________ in via __________.

Da circa un anno sono a beneficio dell’assistenza pubblica e percepisco CHF 800.- mensili inoltre mi viene corrisposto CHF 1'000.- per l’affitto dell’appartamento.

Mia moglie ha un impiego …OMISSIS...

Sono circa 5 anni che non ho un lavoro, in passato ho svolto la professione di __________ tramite __________.

Il __________ 2016, ho fatto rientro in Svizzera, dopo un periodo di 3 anni trascorso a __________, li vivevo con mia moglie e mio figlio.

A domanda rispondo che inizialmente sono ritornato da solo in Svizzera, in un secondo tempo il __________ è giunto mio figlio, mentre mia moglie ci ha raggiunti nel corso del mese di __________.

Mi viene chiesto se ho debiti con terze persone e rispondo di no.”

(AI 80, allegato 8).

__________, moglie dell’imputato, nel suo verbale del 15 dicembre 2017, ha raccontato:

" Mi chiamo __________, sono nata a __________, ho conosciuto mio marito a __________ nel __________. …OMISSIS...”

(AI 80, allegato 40)

Al PP, il 13 giugno 2018, l’imputato ha così precisato:

" Rinvio a quanto già dichiarato in polizia e nel verbale di oggi.

ADR che ho saldato tutti i miei debiti a __________. Mia moglie e mio figlio vivono qua in Ticino. Mio figlio frequenta la __________.

AD dell’avv. DUF 2 rispondo che l’idea di iniziare la formazione di __________ con l’aiuto del signor __________ è tutt’ora attuale e concreta. __________ l’ho sentito ancora recentemente e mi ha confermato la sua disponibilità. Lui ha l’attestato per la formazione di apprendisti.

Mia moglie lavora come __________.

…OMISSIS...”

(AI 426, IM 3, allegato 11)

Nel suo ultimo verbale ha raccontato:

" Aggiungo che il progetto di reinserimento nel mondo del lavoro si è concretizzato. Ho infatti trovato un posto di apprendistato con un contratto che mi permette di mantenermi senza più beneficiare dell’assistenza. Mia moglie lavora come __________. Ho iniziato la scuola __________. Noi siamo quindi come famiglia economicamente indipendente. Riceviamo unicamente gli assegni di formazione di CHF 319.00. Mio figlio va a scuola. Non frequento più nessun contatto legato al mondo degli stupefacenti. Ho dato un taglio alla vita di prima. Lavoro e sto con la mia famiglia. Non esco più nei bar.”

(AI 441).

In aula si è, infine, così espresso:

" …OMISSIS...”

                               1.3.   IM 1

IM 1 (__________) nel suo primo verbale in polizia, in data 15 dicembre 2017, ha così dichiarato:

" Posso dire che nell’anno 2011 sono giunto in Svizzera in compagnia di mia moglie __________, lei ed io siamo in fase di separazione e più precisamente stiamo divorziando. Vorrei precisare che mia moglie è cittadina __________ ed è domiciliata a __________ in via __________ e vive con i nostri __________ figli __________ e __________. Io dal canto mio vivo in un altro appartamento di __________ e lavoro come __________ per __________ dal mese di agosto 2017. Percepisco mensilmente uno stipendio di 3'289.- netti ed ho un contratto indeterminato. Per quel che riguarda le mie uscite mensili ho dei doveri di sostentamento pari a 350.- per i due figli che abitano con la mia moglie e € 300.- per mio figlio __________ che risiede in Italia. Inoltre pago come affitto CHF 1'000.- per la mia parte di affitto e CHF 400.- di cassa malattia.

Mi viene chiesto se avrei dei problemi per il mio reinserimento nel mio paese di origine e rispondo che a __________ non ho più nessuno, perché mia madre abita in __________, mentre mio padre abita negli __________. Vorrei dire che io godo di un permesso di soggiorno italiano valido, poiché a scadenza illimitato.”

(AI 80, allegato 1).

Il 23 gennaio 2018, egli ha così precisato al PP:

" L’interrogante mi chiede di precisare alcuni aspetti relativi alla mia situazione personale / finanziaria.

Oltre a quanto dichiarato nel verbale dell’arresto preciso che sono arrivato per la prima volta in Svizzera nel mese di marzo 2011. Nel mese di ottobre sono ritornato in Italia, quindi sono nuovamente rientrato in Svizzera nel mese di dicembre 2011.

Da allora ho soggiornato in Ticino grazie ad un permesso di dimora (tipo B), permesso che aveva come scadenza il mese di dicembre 2017 e che pertanto era in fase di rinnovo.

Sono nato a __________, paese in cui si sono rimasto fino al compimento del diciottesimo anno d’età. …OMISSIS…

Purtroppo nel __________ mi sono separato da __________ e sono andato a vivere da solo.

A precisa domanda rispondo che ho degli obblighi di mantenimento verso i miei figli. In sostanza devo pagare ogni mese euro 300 per __________ e CHF 350.- per le bambine avute con __________.

A domanda rispondo che arrivato in Svizzera ho vissuto a __________ in Via __________, mentre nel mese di __________ 2015 mi sono trasferito a __________ in Via __________. Infine, a decorrere dal __________.2017 sono andato a vivere a __________ in Via __________.

Riguardo alla mia situazione finanziaria posso dire che arrivato in Svizzera ho cominciato a lavorare per __________ di __________. Non ricordo il periodo in cui ho lavorato presso __________, se non sbaglio vi ci ho lavorato per circa un anno e mezzo. Non ricordo nemmeno l’anno in cui ho terminato di lavorare presso __________.

Successivamente ho lavorato come __________ presso __________. Se non erro ho cominciato a lavorare per __________ nel mese di febbraio / marzo 2013 e __________.

Successivamente non ho più lavorato.

Come suggeritomi dall’interrogante, ora che ricordo, ho lavorato anche per un breve periodo, di circa 5/6 mesi, presso __________ tra __________ e __________ (__________).

ADR che ho svolto anche qualche lavoro occasionale presso __________, di cui ora non ricordo il nome.

ADR che nei periodi in cui non lavoravo ho percepito delle indennità di disoccupazione. Non ricordo i periodi. Se non sbaglio l’ultimo periodo in cui sono stato in disoccupazione è stato nel 2015. Non sono mai stato in assistenza.

ADR che presso __________, __________ ed __________ sono sempre stato assunto in regola con i contributi.

L’interrogante mi chiede se il lavoro presso __________ non sia stato fittizio, servendomi di questo come copertura e rispondo di no. Come detto andavo a cercare clienti per __________.”

(AI 426, IM 1, allegato 3)

Nel suo interrogatorio finale ha raccontato:

" Richiamo quanto dichiarato in POL 23.1.2018 da pag.3. Preciso che a tutt’oggi ho un titolo di soggiorno valido in Italia, segnatamente la carta d’identità italiana per cittadini stranieri. Anche la residenza in Italia a __________ è sempre valida. Per quanto concerne la mia situazione famigliare, dopo il mio arresto ho divorziato da mia moglie.

In Svizzera, dove sono arrivato nel 2011, ho lavorato per __________. Qui ho lavorato per oltre un anno, non so di preciso. Al contempo lavoravo anche presso __________ a __________. Qui ho lavorato come __________ per circa __________ mesi. In seguito ho fatto ancora due mesi presso __________ e in seguito sono stato in disoccupazione per circa 1/2 anni. Dal 2014 al 2016 ho fatto diversi lavori in nero, come __________ o presso __________ (tra cui la __________ di __________). Ho poi lavorato presso __________ dal 2016, mese di dicembre, come __________ e questo per 4 mesi, e meglio fino a marzo 2017. In seguito non ho più lavorato e non ho nemmeno percepito la disoccupazione.”

(AI 456)

In aula si è, infine, così espresso:

" …OMISSIS...

L’avv. DF 1 chiede all’imputato come mai andava solo al pomeriggio a scuola.

R IM 1: vi erano due sezioni. Alcuni allievi andavano solo la mattina e alcuni solo al pomeriggio.

Risposta di IM 1 a domanda del Presidente: in Italia sono arrivato in __________. Lì come lavoro __________. Dopo sono andato a __________, dove lavoravo come __________. …OMISSIS...”

                                   2.   Precedenti penali

                               2.1.   IM 2

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di CHF 30.- a titolo di entrata e soggiorno illegale ex art. 115 cpv. 1 lett a e b (AI 225).

IM 2, in aula, ha raccontato:

" D a IM 2: perché è stato condannato per entrata e soggiorno illegale?

R IM 2: ho ricevuto un divieto d’entrata in Svizzera. Quando sono stato arrestato per la droga io sapevo che non potevo entrare in Svizzera.”

Dall’estratto del casellario giudiziale italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne.

                               2.2.   IM 3

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.- a titolo di omissione del servizio o assenza ingiustificata (commissione reiterata) ex art. 82 cpv. 1 CPM e inosservanza di prescrizioni di servizio ex art. 72 cpv. 1 CPM (AI 82).

IM 3, in aula, ha raccontato:

" Da IM 3: come mai è stato condannato per violazione degli obblighi militari?

R IM 3: mia figlia era malata e io dovevo andare a __________. Sono quindi andato ad __________ dal giudice per spiegare la situazione. Ho saputo ora di essere stato condannato.”

Dall’estratto del casellario giudiziale quello italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne.

                               2.3.   IM 1

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 81) e da quello italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne.

                                   3.   Nascita e apertura inchiesta

L’inchiesta ha avuto inizio in Italia e successivamente si è svolta anche sul territorio elvetico.

                               3.1.   Inchiesta italiana

Il secondo Reparto Investigativo del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Regime Anticrimine CC di __________, ha sviluppato un’indagine investigativa, denominata “YEMEN 2016”, concernente un network criminale transnazionale, operante nel traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica all’Europa. Il narcotraffico è risultato essere attuato mediante l’invio di ingenti carichi di cocaina occultati in container di merce trasportati via nave dal Sudamerica all’Olanda, luogo dove la struttura criminale dispone delle basi logistiche per trasferire la sostanza nei paesi europei (AI 12, allegato 3, p. 2-3). Durante l’inchiesta, il monitoraggio fonico/telematico del __________ __________ (__________), personaggio direttamente collegato ai principali broker di distribuzione, già ricercato in Svizzera per traffico di stupefacenti e riciclaggio, ha permesso ai carabinieri italiani di accertare che quest’ultimo era particolarmente attivo nel procacciamento di ingenti partite di cocaina, da commercializzare sia in Svizzera che in Italia attraverso distinte reti distributive, composte prevalentemente da persone sue connazionali, fra i quali figuravano tale __________ (__________) e IM 1 (AI 12, allegato 3, p. 3).

Il 10 maggio 2017, a __________, si è tenuta una riunione di coordinamento fra le autorità italiane competenti per l’inchiesta ivi descritta e i rappresentanti della polizia cantonale ticinese e della polizia federale svizzera, in cui è stato deciso che sul nostro territorio sarebbe stata avviata un’indagine in merito a __________ e IM 1 (AI 12, allegato 3, p. 6).

Le intercettazioni telefoniche delle autorità italiane hanno permesso di accertare che IM 1 era coinvolto nell’organizzazione criminale riconducibile al broker __________ come suo referente per la gestione del traffico di stupefacenti tra il Ticino e il Nord Italia (AI 12, allegato 5).

                               3.2.   Inchiesta svizzera

In data 6 aprile 2016, presso la stazione ferroviaria di __________, è stato fermato tale __________ (__________), il quale è stato trovato in possesso di 20.8 grammi di cocaina (AI 12, p. 5). La sostanza gli era stata consegnata da IM 1, che gli aveva offerto di lavorare per lui effettuando dei trasporti di stupefacente da __________ verso l’Italia (AI 12, allegato 7). Così ha dichiarato:

" Un sabato di alcuni mesi fa, presso una discoteca di __________, avevo modo di conoscere un citt. __________ che risiede in Svizzera non so dove, venendo a conoscenza della mia situazione, mi offriva di lavorare occasionalmente per lui nel senso di recarmi a __________, comperare della droga e poi portarla in Italia”

(AI 12, allegato 7)

__________ è stato condannato, con decreto d’accusa del 26 aprile 2016, cresciuto in giudicato, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 30 ciascuna e alla multa di CHF 500.- (AI 21).

Il 17 marzo 2016 è stato arrestato, in Svizzera, __________, il quale aveva con sé, nascosti nelle intercapedini della vettura che conduceva, EURO 9'400, risultati essere direttamente contaminati da cocaina. In quell’occasione __________ era accompagnato da __________, che non è, però, inspiegabilmente, stato arrestato. Il 26 agosto 2016, il PP __________ ha emesso un mandato di cattura nei confronti di quest’ultimo, rimasto ad oggi inevaso (AI 21).

In data 15 maggio 2017 è stato arrestato __________ (__________) per reati relativi alla Legge federale sugli stupefacenti. La polizia, durante l’osservazione effettuata precedentemente in data 12 aprile 2017, aveva accertato un incontro fra il predetto e IM 1, che per successive ammissioni di __________ era destinato alla compravendita di cocaina. Così ha infatti riferito:

" A precisa domanda di chi mi sta interrogando rispondo che da IM 1 ho acquistato complessivamente 970 / 1'020 grammi di cocaina. Questo quantitativo deriva dai 60 grammi che ho venduto mensilmente nel corso dell’anno precedente al mio arresto a cui vanno aggiunti i 250 / 300 grammi che ho dichiarato aver venduto a __________.

ADR che non conosco la provenienza della cocaina e non so nemmeno da chi si rifornisse a sua volta IM 1.

A precisa domanda confermo che con IM 1 tutti gli scambi di droga per soldi sono avvenuti a __________, nei pressi del Bar __________, a parte due o tre transazioni che sono avvenute sotto il palazzo di __________ dove abito”

(AI 12, allegato 6)

Sempre durante il mese di maggio 2017, come detto, la polizia ticinese è stata informata dalle autorità italiane della presenza sul territorio elvetico di persone legate ad un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, tra i quali vi erano __________ e IM 1 (AI 12, p. 3).

La polizia ticinese, in data 28 agosto 2017, comunicava al PP __________ che IM 1 si trovava in territorio elvetico e che le autorità italiane avevano accertato che egli era ancora attivo nel traffico internazionale di stupefacenti in Italia, Svizzera e Olanda (AI 1). Considerato anche quanto emerso nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ (INC.2017.3805), il Ministero pubblico (di seguito solo: MP) ha aperto l’istruzione il giorno successivo (AI 2).

Parallelamente, anche la polizia cantonale di Berna ha informato l’autorità penale ticinese di aver attivato un’indagine per il traffico di stupefacenti effettuato da cittadini __________.

La polizia cantonale ha quindi richiesto la sorveglianza, mediante microfoni ambientali e geolocalizzazione GPS, della vettura in uso a IM 1 (AI 12), approvata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo: GPC) il 15 settembre 2017 per il periodo 18.09.2017-18.12.2017 (AI 19) e poi integrata successivamente da altre istanze richiedenti la sorveglianza delle utenze telefoniche in uso a quest’ultimo.

                               3.3.   Chiusura dell’inchiesta

L’istruzione in merito ai tre imputati è stata chiusa il 21 dicembre 2018 (AI 469, 470 e 471).

Si segnala che, il 13 novembre 2018, il PP ha respinto la richiesta di IM 3, presentata il 26 settembre 2018, di procedere con il rito abbreviato (AI 461) e il 19 novembre 2018 ha respinto la stessa richiesta, datata 11 ottobre 2018, presentata da IM 2 (AI 462).

La PP __________ ha successivamente emesso, l’8 maggio 2019, un atto d’accusa (di seguito solo: AA) aggiuntivo nei confronti di IM 2 a titolo di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

                                   4.   Circostanze dell’arresto e incarcerazione

                               4.1.   IM 1 e IM 3

IM 1 è stato fermato dalla polizia cantonale a __________, in Via __________, il 14 dicembre 2017, alle ore 22.00, mentre era alla guida dell’automobile VW Golf targata TI __________, intestata al cittadino italiano __________. Quali occupanti, oltre a IM 1, vi erano IM 3 e __________ (__________). Parallelamente la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento di IM 1, provvedendo al fermo di __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________) e la __________. Così il rapporto di arresto provvisorio:

" In data 14.12.2017, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Freebase 2", veniva fermata l'automobile VW Golf targata TI __________ in uso al nominato IM 1, veicolo intestato al cittadino __________ __________, __________.

Quali occupanti, oltre a IM 1 che conduceva il veicolo, vi erano IM 3 (passeggero anteriore) e __________ (passeggero posteriore).

Quest'ultimo, sospetto "body packer", veniva accompagnato presso l'Ospedale __________ dove, sottoposto ad apposita radiografia, risultava aver ingerito numerosi ovuli contenenti sostanza stupefacente. Da un primo controllo risulterebbero circa 30 ovuli per un peso complessivo non inferiore a 300 grammi di sostanza.

Riguardo all'importazione di questo quantitativo le versioni dei diretti interessati sono risultate in netto contrasto tra loro.

IM 1 ha dichiarato di essere partito martedì 12.12.2017 alla volta di __________ per recuperare l'amico IM 3 con l'intenzione di recarsi a __________ "per fare un giro", quindi rientrare a casa. Nel tragitto di andata si sarebbero fermati a __________ dalla madre di IM 1 per passare la notte ed il giorno successivo, dopo aver visitato __________ ed in particolare la __________, avrebbero fatto rientro a __________, per passare la notte e quindi rientrare nella giornata di ieri in Svizzera.

Riguardo a __________ ha specificato di averlo caricato in auto a __________.

Non ha voluto rispondere sul motivo del passaggio ed ha precisato di non conoscerlo. Preso atto che lo stesso trasportava dentro di sé dello stupefacente, IM 1 si è ritenuto estraneo ai fatti.

Dal canto suo IM 3 ha fornito una versione completamente differente. Ha spiegato di essere stato contattato da __________ il 12.12.2017, il quale gli avrebbe chiesto di poter essere recuperato in Francia dato che avrebbe voluto raggiungere la Svizzera. In quella circostanza, in comune accordo con IM 1, avrebbero deciso di andare a prenderlo in Francia, più precisamente nei pressi dell'aeroporto di __________.

Una volta partiti avrebbero guidato per circa 8 ore e, nella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 dicembre 2017, avrebbero pernottato presso un hotel __________ della zona.

La mattina del 14 dicembre, come da accordi, si sarebbero incontrati con __________ verso le ore 09:00, senza tuttavia fornire maggiori dettagli sul suo arrivo in Francia.

IM 3 ha infine ammesso di essere stato a conoscenza del fatto che __________ trasportava dello stupefacente, immaginando che la custodisse dentro di sé, per un quantitativo compreso tra 150 - 250 grammi di sostanza e che per il trasporto avrebbe ricevuto un compenso. Ha precisato di non essere stato a conoscenza della natura della sostanza e di non aver nemmeno pattuito l'ammontare del suo compenso.

IM 3 ha pure precisato che anche IM 1 sarebbe stato ricompensato, ma solo una volta giunti a __________.

Precisiamo che IM 3, riguardo alla destinazione della cocaina trasportata quest'oggi, ha spiegato che la stessa era destinata a tale "__________" di __________, socio del corriere recuperato in Francia. Inoltre, per conto di "__________", ha ammesso di aver effettuato due invii di denaro per un ammontare di complessivi ca. euro 1000.- da una agenzia __________ di __________, come da specifiche direttive di "__________". Ha pure confermato di essere stato a conoscenza che quest'importo sarebbe provento di attività illecite dato che questo soggetto non lavora e non percepisce un regolare stipendio.

Non da ultimo IM 3 ha ammesso di aver alienato, nel periodo luglio - novembre 2017, sotto forma di palline da 0.8 grammi, complessivi 50 grammi di cocaina ad acquirenti che vanno ancora identificati.

IM 1, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni di IM 3, ha parzialmente modificato le sue affermazioni relative al viaggio, tuttavia si è sempre mantenuto estraneo riguardo allo stupefacente.

__________, interrogato presso l'apposito ufficio dell'__________, ha dichiarato di aver conosciuto, sei mesi orsono, un tale __________, persona che gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di cocaina. Una volta dato il suo consenso si sarebbe recato in Guiana Francese dove sarebbe stato accolto dalle persane che gli avrebbero poi fornito il carico di droga. Dopo aver fatto diversi mesi di pratica nell'ingoiare carote, settimana scorsa sarebbe nuovamente stato contattato da __________ ricevendo indicazioni più precise sulle modalità del trasporto. Dopo aver ricevuto ed ingoiato circa 30 ovuli, il 13.12.2017 sarebbe partito in aereo alla volta di __________, ben sapendo che ad attenderlo vi era IM 3, persona che aveva vista unicamente in foto. Sapeva pure che IM 3 non sarebbe stato da solo, bensì accompagnato da un'altra persona a lui sconosciuta ed in seguito risultata essere IM 1.

__________ ha negato di conoscere il destinatario finale dello stupefacente, spiegando unicamente che la droga sarebbe dovuta arrivare a __________. Una volta evacuati gli ovuli avrebbe dovuto ricevere un compenso pari a euro 1'800.-

Parallelamente al fermo del veicolo in territorio di __________, i nostri servizi hanno fatto irruzione nell'appartamento intestato a IM 1.

Al suo interno, gli agenti intervenuti, hanno provveduto al ferma di __________, __________, __________ e __________.

La perquisizione degli spazi abitativi ha sostanzialmente permesso di rinvenire quanto segue:

Camera da letto risultata essere in uso a __________

All'interno di una scatola di scarpe marca Versace:

- Un sacchetto contenente 20.5 grammi lordi di sostanza bianca

Camera di IM 1

Cassettiera:

- Confezioni in plastica contenenti complessivamente 79 grammi lordi di cocaina

- Una confezione in plastica contenente 34 grammi lordi di cocaina

- Una pesola di precisione con tracce di cocaina

Armadio dei vestiti:

- Una confezione in plastica contenente 2.5 grammi lordi di cocaina

- CHF 8'150.-

Cucina

- Sacchetto contenente 10 grammi lordi di marijuana

Occultato sotto al battiscopa:

- Bilancia di precisione con tracce di cocaina

- Un sacchetto contente 215 grammi di polvere (prob. sostanza da taglio)

Precisiamo inoltre che sia sul pavimento della cucina che su un tavolino in vetro sono state rinvenute diverse tracce di cocaina. Non da ultimo sono emersi residui di stupefacente anche all'interno di una valigia marrone che al momento dell'irruzione si trovava dietro la porta d'ingresso dell'appartamento.

Tutti gli imputati, riguardo a questi rinvenimenti, si sono praticamente ritenuti estranei.

__________ ha dichiarato di aver conosciuto IM 1 nel 2008 a __________ e da allora di essere rimasto con lui in buoni contatti. Per motivi professionali lo avrebbe raggiunto in Svizzera verso la fine del mese di agosto 2017, periodo a decorrere dal quale si sarebbe stabilito nell'appartamento di Via __________ a __________. Si è dichiarato estraneo riguardo al materiale delittuoso rinvenuto all'interno dell'abitazione ed alla domanda a sapere chi viveva nell'appartamento in questione ha risposto che in maniera regolare erano presenti tali "__________", "__________", "__________" ed una ragazza chiamata "__________".

Ha inoltre precisato che tali "__________" e "__________" hanno tutti i loro effetti in due rispettive camere da letto, il che prova come i due risiedessero in pianta stabile presso l'appartamento IM 1.

A __________ sono pure stati contestati i ritrovamenti di un bilancino ed un sacchetto della spesa contenente complessivi 113 grammi lordi di cocaina, materiale che si trovava nella stanza in uso a IM 1, più precisamente sul mobile del televisore ed in bella vista. Data che nella medesima stanza sono stati rinvenuti diversi indumenti ed effetti personali di __________, nonostante le sue negazioni è praticamente impensabile che fosse stato all'oscuro della loro presenza.

Gli sono stati contestati anche gli altri rinvenimenti, fra cui un'ulteriore confezione da 2.5 grammi lordi di presunta cocaina e l'importo di denaro contante rinvenuto nell'armadio dei vestiti. Non da ultimo ulteriori 20.5 grammi lordi di presunta cocaina ritrovati nella stanza in uso a "__________", 215 grammi lordi di probabile sostanza da taglio occultati in cucina e le varie contaminazioni da cocaina. Ciononostante si è nuovamente ritenuto estraneo ai fatti, cosa che riteniamo del tutto improbabile per uno che viveva stabilmente nell'appartamento citato.

Inoltre, durante la perquisizione, dietro la porta d'ingresso, è stata rinvenuta una valigia tipo trolley contaminata da cocaina, bagaglio che IM 1 ha riferito essere di __________, ma che quest'ultimo ha dichiarato non essere sua. A fronte di quanto emerso riteniamo che questa valigia possa essere stata utilizzata in passato per effettuare un consistente trasporto di stupefacente.

__________ ha riferito di essere giunto in Ticino il 30 novembre 2017 proveniente da __________ in quanto qui avrebbe parenti e familiari. Riguardo a quanto rinvenuto a casa di IM 1 si è distanziato completamente di

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