Incarto n. 72.2019.296
Lugano, 24 giugno 2020/dm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale maggiore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 15.07.2018 al 17.08.2018 (34 giorni)
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 15.07.2018 al 24.08.2018 (41 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 264/2019 del 06.12.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM 2, in correità
1. furto aggravato
siccome commesso come associati ad una banda intesa a commettere furti rispettivamente per mestiere,
per avere,
nel periodo compreso tra il 20.05.2018 e il 07.07.2018,
a __________ e __________,
agendo in correità fra loro,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, cose mobili altrui, per un valore della refurtiva parzialmente quantificato in almeno CHF 27'158.40,
in particolare per avere,
1.1 la notte del 20/21.05.2018, a __________, in via __________ presso il chiosco __________, previo scasso della porta d’entrata, sottratto, a danno di ACPR 1, quattrocentottantatre biglietti Swisslos, un PC Toshiba C70, denaro contante pari a CHF 1'709.00, sedici buste di tabacco Pueblo original, dieci buste di tabacco Chesterfield Naked, due bustoni di tabacco Parisienne, dieci buste di tabacco Camel, venti buste di tabacco American Spirit, venti buste di tabacco Fleur du Pays, venti buste di tabacco Marlboro light, venti buste di tabacco Marlboro rosso, venti buste di tabacco Chesterfiel original, nove confezioni di CPure da 3 gr, due confezioni di CPure da 2 gr, tre confezioni di Black widow, cinque pacchetti di sigarette American Spirit Blu, duecentonovanta pacchetti di sigarette Marlboro rosse, duecentotrenta pacchetti di sigarette Marlboro Gold, quarantotto accendini Clipper, una confezione di Pure Flower Red, tre confezioni di tabacco American spirit giallo, duecentottanta confezioni di cartine OCB Nere, centocinquanta confezioni di cartine Smoking Gold, due barattoli di tabacco American Spirit Blu, dieci buste di tabacco Pueblo Blu e quarantasei orologi marca Swiss Military, per un valore complessivo della refurtiva denunciato di CHF 14'772.40 (refurtiva in parte recuperata e restituita all’avente diritto);
1.2 la notte del 06/07.07.2018, a __________, in via __________, presso il Garage __________, previo scasso di una finestra, di quattro porte interne e dei cassetti della scrivania, sottratto, a danno della ACPR 4, un trapano marca Bosch, un kit avvitatore marca Makita, una chiave di accensione del veicolo Citroën Berlingo, una chiave di accensione del veicolo VW Touran, un mazzo di chiavi, un attrezzo per il bloccaggio delle frizioni di motoveicoli, una serie di cacciaviti marca Beta, una pistola smontagomme marca Facom, un kit di estrattori per cuscinetti marca Facom, una chiave dinamometrica marca Facom, per un valore complessivo della refurtiva denunciato di CHF 12'386.00 (refurtiva in parte recuperata e restituita all’avente diritto);
1.3 la notte del 06/07.07.2018, a __________ in via __________, presso la concessionaria ACPR 2, previo scasso di una porta interna e della cassaforte, sottratto, a danno di predetta società, una chiave di accensione del veicolo Toyota Yaris, una chiave di accensione del veicolo Toyota iQ, due chiavi di accensione del veicolo BMW X3 e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Smart fortwo passion e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Smart fortwo prime e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Smart fortwo passion e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Fiat Panda, 2 chiavi di accensione del veicolo Mercedes Benz A200 e relativa licenza di circolazione, una chiave di accensione del veicolo Toyota Aygo, due chiavi di accensione del veicolo Toyota Corolla, due chiavi di accensione del veicolo BMW 325 Cabriolet e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo BMW X1 e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Maserati Quattroporte e relativa licenza di circolazione, una chiave di accensione del veicolo Fiat Panda 1.1, due chiavi di accensione del veicolo Fiat 500 e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo VW EOS e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo BMW 535d e relativa licenza di circolazione, una chiave di accensione del veicolo Aston Martin V8 Vantage, una licenza di circolazione del veicolo Merceds Benz ML 320 CDI, una chiave di accensione del veicolo BMW X1, una chiave di accensione del veicolo Alfa Romeo, una chiave di accensione del veicolo Smart, due chiavi di accensione del veicolo Mercedes-Benz ML 350, una chiave di accensione del veicolo Mitsubishi Pajero, una chiave di accensione del veicolo Peugeot, una chiave di accensione del veicolo Audi Q5, una chiave di accensione del veicolo Audi S4, una chiave di accensione del veicolo BMW X3, una chiave di accensione del veicolo Toyota Starlet, tre chiavi di accensione del veicolo Toyota Corolla, quattro chiavi di accensione del veicolo Mercedes Benz ML 250, due chiavi Kaba (entrata ufficio vendite), un classificatore di colore verde con all’interno copie di varie licenze della circolazione annullate e licenze di circolazione vecchie, una scatola, una borsa di coloro blu marca Camel, una chiavetta internet backup Swisscom, una borsetta di colore marrone marca Gucci, una carta per radio argento 2.0, un sacchetto di stoffa nero, tre scatole di sigari Toscano e due contrassegni CH per auto, per un valore complessivo della refurtiva non meglio quantificato (refurtiva in parte recuperata e restituita all’avente diritto);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 139 cifre 1, 2 e 3 CP;
2. ripetuto danneggiamento
per avere,
nel periodo compreso tra il 20.05.2018 e il 07.07.2018,
a __________ e __________,
agendo in correità tra loro,
ripetutamente e intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili delle cose altrui cagionando un danno complessivo quantificato in almeno CHF 20'037.60,
in particolare per avere, al fine di commettere i furti di cui:
2.1 al punto 1.1 del presente AA, la notte del 20/21.05.2018, a __________ in via __________, presso il chiosco __________, a danno di ACPR 1, intenzionalmente danneggiato il vetro della porta d’accesso, quattro cilindri, l’impianto elettrico, la cassa registratrice, la tenda della vetrina orologi, generi alimentari presenti nel congelatore e scatole contenenti capsule di caffè, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 4'972.65;
2.2 al punto 1.2 del presente AA, la notte del 06/07.07.2018, a __________ in via __________, per il Garage __________, a danno della ACPR 4, intenzionalmente danneggiato il vetro di una finestra, 4 porte interne e una scrivania con cassettiera, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 8'106.35;
2.3 al punto 1.3 del presente AA, la notte del 06/07.07.2018, a __________ in via __________, a danno della ACPR 2, intenzionalmente danneggiato una porta interna e la cassaforte, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 6'958.60;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;
3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi,
nel periodo compreso tra il 20.05.2018 e il 07.07.2018,
a __________ e __________,
agendo in correità tra loro,
al fine di commettere i furti di cui al punto 1 del presente AA,
ripetutamente e indebitamente introdotti contro la volontà degli aventi diritto in spazi commerciali,
segnatamente,
3.1 la notte del 20/21.05.2018, a __________, nel chiosco __________ gestito da ACPR 1;
3.2 la notte del 06/07.07.2018, a __________, nell’officina ACPR 4;
3.3 la notte del 06/07.07.2018, a __________, nella concessionaria ACPR 2;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 186 CP;
4. furto d’uso di un veicolo a motore
per avere,
la notte del 06/07.07.2018,
a __________, in Via __________, presso la concessionaria ACPR 2,
agendo in correità tra loro,
sottratto per farne uso il veicolo Mercedes-Benz CLK 500 nr. di telaio __________ di proprietà di ACPR 3,
nonché, nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il 15.07.2018, in diverse località del __________ e del __________ ripetutamente condotto predetto veicolo rispettivamente circolato su di esso come passeggeri, sapendo sin dall’inizio che era stato sottratto;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 94 cpv. 1 lett. a, b LCStr;
5. ripetuto abuso della licenza e delle targhe di circolazione
per essersi,
la notte del 06/07.07.2018,
a __________, in Via __________, presso la concessionaria ACPR 2,
agendo in correità tra loro,
intenzionalmente e illecitamente appropriati delle targhe di controllo TI __________ attribuite al furgone Citroën Berlingo,
targhe da loro successivamente applicate sul veicolo Mercedes-Benz CLK 500 (sottratto nelle modalità descritte al punto 4 del presente AA) e ripetutamente utilizzate nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il 15.07.2018, sulle strade del __________ e del __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 97 cpv. 1 lett. a, g LCStr;
6. impedimento di atto dell’autorità
per avere,
la notte del 15.07.2018,
sulla tratta stradale __________ – __________ – __________,
agendo in correità tra loro,
impedito alle pattuglie di polizia di compiere un atto che entrava nelle loro attribuzioni, segnatamente dandosi alla fuga a bordo del veicolo Mercedes-Benz con applicate le targhe di controllo TI __________, accelerando al fine di evitare il controllo e relativo fermo da parte delle pattuglie che li inseguivano a bordo di veicoli muniti di lampeggianti e sirene azionati;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 286 CP;
B. IM 1 singolarmente
7. ripetuta guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il 09.07.2018,
su diverse tratte stradali del Canton Ticino,
ripetutamente condotto motoveicoli e veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
segnatamente:
7.1 la notte del 06/07.07.2018, sulla tratta stradale __________ – __________, condotto il motoveicolo Aprilia SR 50R targato TI __________ di proprietà di __________;
7.2 il 09.07.2018, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo Mercedes-Benz CLK 500 di proprietà di ACPR 3, con applicate le targhe di controllo TI __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett a LCStr;
8. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato:
8.1 nel periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 15.07.2018, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato circa 100 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish;
8.2 il 15.07.2018, a __________, in Via __________, presso il suo domicilio, detenuto 3.24 grammi lordi di hashish interamente destinati al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup limitatamente al punto 8.2;
C. IM 2 singolarmente
9. furto aggravato
siccome commesso per mestiere
per avere,
nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 10.07.2018,
a __________ e __________,
in un numero non meglio precisato di occasioni,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui,
segnatamente
9.1 nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 10.07.2018, a __________ in Via __________, presso l’abitazione di __________ e a danno di quest’ultima, sottratto un navigatore marca Tom Tom con cavo di alimentazione, un supporto per navigatore marca iGrip, un tablet marca MPMan nr. __________ e una scheda SIM Yallow, per un valore complessivo della refurtiva non meglio quantificato (refurtiva interamente recuperata e restituita alla danneggiata);
9.2 nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 10.07.2018, a __________ in Via __________, presso l’abitazione di __________, __________ e __________ e a danno di questi ultimi, sottratto un paio di occhiali da sole marca Ray Ban, un fucile in legno con cannocchiale nero marca Wega Sport 4x40, una scheda SIM Yallow, un orologio da polso blu marca Guess, un orologio da polso Avant Premier, un apparecchio acustico, un telefono cellulare marca Samsung di colore bianco, una fotocamera marca Canon Ixus di colore argento, 4 anelli, un ciondolo a forma di cuore, una collana d’argento con ciondolo, una collana d’argento, una collana d’oro con pietre e ciondolo, due braccialetti, una cavigliera con farfalle, un apparecchio fotografico di colore rosa marca Samsung, una scatola blu/grigio Silver 925, un computer nero marca Toshiba, un telefono cellulare marca Sony Experia di colore bianco, una penna USB SunDisk nera e tre memorie, per un valore complessivo della refurtiva non meglio quantificato (refurtiva interamente recuperata e restituita ai danneggiati);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1, 2 CP;
10. ripetuta guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 15.07.2018,
su diverse tratte stradali del __________ e del __________,
ripetutamente condotto veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
e meglio:
10.1 nel periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 14.07.2018, sulle tratte stradali __________ – __________ – __________ e __________ – __________ – __________, in almeno tre occasioni, condotto il veicolo a motore Suzuki Swift targato TI __________ di proprietà della madre __________;
10.2 nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il 15.07.2018, sulle tratte stradali __________ – __________, __________ – __________ – __________, condotto il veicolo a motore Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________, di proprietà di ACPR 3;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett a LCStr;
11. ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione
11.1 per avere,
nelle prime ore del 15.07.2018,
sulla tratta stradale __________ – __________ – __________,
violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________, circolando alla velocità di circa 80 km/h, malgrado il prescritto limite di 30 km/h, e alla velocità di circa 100 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 40 km/h rispettivamente 50 km/h le velocità massime consentite;
11.2 per avere,
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 11.1 del presente AA,
violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo,
segnatamente,
alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________, con a bordo il passeggero IM 1, durante la fuga dalla polizia, effettuando a forte velocità il sorpasso di due autoveicoli in una curva piegante a destra senza visuale invadendo completamente la corsia di contromano, abbattendo poi in uscita da una rotatoria un paletto della segnaletica stradale ivi presente, proseguendo la sua corsa a forte velocità, perdendo quindi la padronanza del veicolo e invadendo dapprima la corsia di contromano e poi collidendo contro il guidovia presente a lato della carreggiata della corsia opposta rispetto al sua direzione di marcia;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2, 3 e 4 lett. a, b LCStr in combinazione con gli art. 26 LCStr, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 32 LCStr, 34 LCStr, 35 LCStr;
12. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, senza diritto,
il 15.07.2018,
a __________, presso il proprio domicilio,
intenzionalmente posseduto un fucile in legno con cannocchiale nero Wega Sport 4x40, sottratto al vicino di casa come indicato al punto 9.2 del presente AA, nonché una pistola soft air Supersport 702 con 6 colpi, arma quest’ultima acquistata cinque anni prima, in Italia, e poi importata in Svizzera;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;
13. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 15.07.2018,
a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
procurato in altro modo a IM 1 e __________, offrendoglieli gratuitamente, almeno 5 grammi di marijuana,
nonché per avere,
il 15.07.2018, a __________ presso la propria abitazione,
detenuto 1.09 grammi lordi di marijuana destinati a terzi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup;
Presenti: - Ministero pubblico, rappresentato dal procuratore pubblico PP 1;
- l'imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:24.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente informa le parti che il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 8 dell’atto d’accusa, limitatamente ai fatti precedenti il 24 giugno 2017, è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione, motivo per cui tali fatti non saranno oggetto di discussione né di decisione, fatta salva quella di abbandono.
Le parti si dichiarano d’accordo.
Il Presidente propone altresì alle parti di modificare il secondo paragrafo del punto 11.1 dell’atto d’accusa come segue: “e meglio alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________, circolando alla velocità di circa 80 km/h, malgrado il prescritto limite di 30 km/h, e alla velocità di circa 100 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi, in entrambe le occasioni, di almeno 50 km/h le velocità massime consentite.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i qui imputati, in pochi mesi, ne hanno combinate di ogni. Neppure l’assordante rumore del sistema d’allarme del chiosco li ha fatti desistere dal furto, per sottrarre il tabacco, tant’è che sono tornati quando si sono accorti di essere indisturbati, per sottrarre non solo il tabacco, ma tutto quello che hanno trovato. Un mesetto più tardi serviva loro un’auto per andare alla Festa __________ a __________ e anche quella volta in men che non si dica l’hanno rubata, ma non andava bene una Fiat, ci voleva una bella Mercedes Cabrio. Non solo hanno rubato la Mercedes, ma già che c’erano hanno svaligiato la concessionaria e l’adiacente garage, hanno sostituito la targa della Mercedes e hanno anche sottratto l’adesivo CH per andare in Italia. Non si sono fatti mancare nulla. Hanno pure preso selvaggiamente a mazzate una cassaforte e si sono filmati con il cellulare, come se il fatto di effettuare un furto con scasso fosse la cosa più cool del mondo. Poi per una settimanella se ne sono andati in giro con la Mercedes, perlopiù in Italia, ma la tentazione di mostrarsi con la bella Cabrio anche sulle strade del nostro cantone li ha però traditi. La targa che avevano sottratto era stata annunciata come oggetto di refurtiva. Alla vista della Polizia si sono dati alla fuga e l’inseguimento è stato degno di un film holliwoodiano. Un comportamento scellerato e criminale. Enorme è stato il rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. IM 2 si è fermato solo quando ha perso il controllo del veicolo. È un miracolo che da quell’incidente sono usciti solo con qualche graffio. I due imputati neppure avevano la licenza di condurre. IM 2 deve rispondere anche dei furti a danno dei vicini di casa, quegli amici che gli avevano lasciato le chiavi per bagnare le piante e accudire gli animali. Fiducia mal riposta, perché IM 2 ne ha approfittato per derubarli. Per finire, abbiamo IM 2 che ha pensato bene di offrire agli amici 5 grammi di marijuana, mentre IM 1 ha ammesso di avere consumato regolarmente marijuana e hashish.
I fatti sono sostanzialmente ammessi, le uniche contestazioni riguardano parte della refurtiva sottratta. Per il furto al chiosco di __________, l’AP parla del preciso importo di CHF 1'709.00. Stessa cosa vale per il furto presso il Garage __________. Per il furto al garage, gli imputati contestano pure determinati oggetti. Non vi è motivo per non ritenere attendibili gli elenchi della refurtiva stilati dagli AP, anche perché ciò significherebbe dire che i disonesti sono gli AP, ciò che non è il caso. Oggi, al banco degli imputati, siedono infatti IM 1 e IM 2, e non gli AP.
Venendo al diritto, a mente del PP gli imputati hanno agito in banda, hanno unito le forze. Entrambi, poi, hanno fatto del furto mestiere, perlomeno al pari di un’attività accessoria, aumentando non di poco le proprie entrate. IM 1 era studente e di entrate non ne aveva, IM 2 aveva uno stipendio, ma ha arrotondato, perlomeno alla pari di un lavoro part time, le sue entrate. Gli elementi costitutivi dei reati indicati nell’atto d’accusa sono pacificamente adempiuti. Per il furto d’uso, il loro piano prevedeva di abbandonare la Mercedes in Italia quando non fosse più servita. Per l’impedimento di atti dell’autorità, è vero che guidava IM 2, ma IM 1 non gli ha detto di fermarsi, anch’egli voleva scappare. IM 2, poi, ha corso il serissimo rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti.
Occorre quindi stabilire la colpa di IM 1 e IM 2. Per i furti commessi in correità, con i connessi reati di danneggiamento, violazione di domicilio e furto d’uso, la colpa è di grado medio. La refurtiva non è irrisoria, come prue i danneggiamenti. A mitigare la colpa vi è che gli imputati non si sono introdotti in abitazioni private. I due, poi, hanno agito solo per lucro, per procurarsi facilmente quanto gli occorreva. IM 2 ha rubato anche ai vicini di casa, ma non si è trattato d furto con scasso, disponeva delle chiavi, di certo ha tradito la loro fiducia. Di grado medio è la loro colpa per i reati di impedimento di atti dell’autorità, guida senza autorizzazione e abuso delle targhe. Per IM 2 è lieve la colpa per l’infrazione alla LF sulle armi e alla LF sugli stupefacenti, mentre è molto grave la sua colpa per il reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale, avendo egli messo in pericolo la vita degli altri utenti della strada e dell’amico IM 1. Quali attenuanti vanno considerate la collaborazione e la giovane età degli imputati.
L’accusa conclude chiedendo, per IM 1, la condanna alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, nonché alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna per il reato di impedimento di atti dell’autorità, entrambe sospese condizionalmente per 2 (due) anni, oltre alla multa di CHF 200.00 (duecento) per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Per IM 2, fissa la pena a 18 (diciotto) mesi per il punto 11 dell’atto d’accusa, pena che va aumentata di altri 12 (dodici) mesi in ragione del concorso di reati. Chiede pertanto la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare e i restanti 24 (ventiquattro) mesi sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni, nonché alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni per il reato di impedimento di atti dell’autorità;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che sono trascorsi circa 2 anni dai fatti. Un mese e mezzo di follia, di nebbia totale, perché non si riesce a spiegare altrimenti perché IM 1, un ragazzo tranquillo, senza precedenti, si è improvvisamente reso protagonista di azioni delinquenziali, che ha subito però subito abbandonare, tornando sulla retta via. Il messaggio, con la carcerazione, è sicuramente passato forte e chiaro, e oggi abbiamo di fronte a noi un uomo con la testa sule spalle, una testa che funziona.
I fatti sono stati pressoché da subito riconosciuti. Sul punto 1, richiamato l’art. 27 CP, la difesa contesta le circostanze aggravanti del mestiere e della banda. Per il mestiere, osserva che IM 1 non ha certamente agito nell’intento di ottenere un reddito non indifferente e regolare, come esige la giurisprudenza, avendo egli dichiarato che lo allettava la riserva di sigarette per il primo furto, mentre per il secondo furto si doveva sottrarre un veicolo per fare una vacanza. La maggior parte della refurtiva è comunque rimasta nelle disponibilità del correo IM 2 e in buona parte è stata restituita. Contesta anche la banda, nozione che deve essere interpretata in modo restrittivo, vista l’elevata comminatoria di pena. La sola circostanza per cui abbiano agito congiuntamente in due sole occasioni, non è sufficiente a far ritenere adempiuto il criterio della continuità. Non si trovano agli atti gli altri elementi tipici della banda, che vadano oltre la correità. IM 1, in un momento di blackout totale, si è trovato a fare da gregario all’allora amico IM 2, che gli aveva proposto di fare dei furti.
Sul punto 6, la difesa rileva che è un dato di fatto e non è contestato che gli imputati si sono dati alla fuga, IM 2 si trovava alla guida, mentre IM 1 era passeggero anteriore. Al proposito, tuttavia, cita la sentenza DTF 120 IV 136, con cui il Tribunale Federale ha stabilito che il fatto di approvare l’atto altrui non basta perché vi sia correità, occorre che il correo partecipi alla pianificazione, all’organizzazione o alla commissione del reato, escludendo quindi la correità del passeggero nel caso citato, non potendo egli avere nessun controllo della situazione, come nel caso concreto. Non risulta che IM 1, semplice passeggero, abbia in qualche modo incitato IM 2 o favorito in altor modo la fuga, motivo per cui, secondo la difesa, dev’essere prosciolto da tale capo d’imputazione.
Quanto alla pena proposta dall’accusa, a mente della difesa la stessa sembra eccessivamente severa. La colpa di IM 1 non va certamente banalizzata, avendo egli agito sulla base di motivi futili, quando aveva tutte le possibilità di fare come aveva fatto fino ad allora. Il carcere preventivo sofferto, tuttavia, ha senza dubbio fatto sì che il messaggio sia passato forte e chiaro e il comportamento dopo i fatti ne è una chiara dimostrazione. Vanno inoltre considerate la giovane età e l’incensuratezza, nonché il contesto in cui sono avvenuti i fatti, e meglio che IM 1 non è entrato in abitazioni private. Va inoltre tenuto conto della collaborazione fornita da IM 1, che ha da subito ammesso le sue responsabilità. Va pure tenuto conto, a mente della difesa, del tempo trascorso dai fatti e del fatto che il comportamento illecito è da circoscrivere a un breve periodo. Egli ha inoltre nel frattempo provveduto a risarcire gli AP, con l’aiuto della madre, cui dovrà restituire gli importi anticipati. Chiede pertanto di tenere conto dell’attenuante specifica sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP. Anche se la pena sarà sospesa, le conseguenze di quelle scelte sconsiderate rimangono, visto anche quanto accaduto con la scuola reclute, che forse non potrà cominciare.
La difesa conclude chiedendo la condanna del suo assistito alla pena pecuniaria di 180 (centoottanta) aliquote giornaliere, subordinatamente alla pena detentiva non superiore a 6 (sei) mesi, da porre al beneficio cella sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni, essendo la prognosi favorevole;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti oggetti dell’odierno dibattimento sono stati quasi integralmente ammessi da IM 2 già in corso d’inchiesta. La presa di coscienza emerge anche dalla concreta intenzione di riprendere in mano la sua vita.
La difesa contesta l’infrazione grave alle norme della circolazione, non essendovi alcun accertamento per la velocità, ma solo dichiarazioni soggettive degli imputati, senza alcuna certezza. In virtù del principio in dubio pro reo, non possono essere prese in considerazione le velocità indicate nell’atto d’accusa, dovendosi pertanto derubricare a infrazione semplice.
Contesta pure l’aggravante del mestiere per il furto, rilevando che il numero dei reati non è tale da poter ammettere tale aggravante. La refurtiva e il periodo di commissione dei reati sono esegui rispetto ai casi in cui è stata ammessa l’aggravante del mestiere. Al proposito cita la sentenza di questa Corte 72.2019.44. Entrambi gli imputati hanno dichiarato che hanno rubato l’auto solo per andare a __________, e poi l’avrebbero abbandonata. Per quanto riguarda il furto ai vicini, IM 2 l’ha commesso per il gusto della sfida, non con l’intenzione di trarne delle entrate a mo’ di reddito, bensì per il semplice gusto di farlo. Grande parte della refurtiva è stata ritrovata in camera dell’imputato e restituita ai danneggiati. Se avesse avuto l’intenzione di procurarsi un reddito, avrebbe sicuramente rivenduto la refurtiva. Tra gli oggetti sottratti vi erano anche degli oggetti che avrebbero potuto garantirgli un introito. Egli, d’altronde, aveva superato gli esami per ottenere il diploma di __________, il reddito se lo sarebbe procurato lavorando. Non era pronto a commettere un numero imprecisato dei reati in questione. Ai tempi dei furti aveva il diploma di __________ e, in seguito, ha sempre lavorato presso la __________, sia in Ticino che in Svizzera tedesca. A partire da febbraio di quest’anno lavora presso __________ come __________. Inoltre ha intenzione di proseguire con un’ulteriore formazione come __________. Attualmente riesce a mantenersi, vivendo presso i genitori, e sentendo regolarmente l’assistente sociale che lo aiuta a tenere sotto controllo il budget mensile. Dopo un periodo di difficoltà, ha dimostrato di voler lavorare onestamente.
Quanto alla commisurazione della pena, a mente della difesa non può essere desunta una colpa grave dell’imputato, il quale ha agito per stupidità. La presa di coscienza si evince dall’ammissione, dalla piena collaborazione e dal fatto che abbia dimostrato con fatti concreti di voler dare una svolta alla propria vita. Egli ha anche tentato di risarcire gli AP, non riuscendoci completamente a causa delle sue difficili condizioni finanziarie e volendolo fare da solo, senza l’aiuto dei suoi genitori. Egli sente anche regolarmente l’assistente sociale per tenere sotto controllo gli aspetti amministrativi. Sta riuscendo a prendere in mano la propria vita da solo, nonostante il periodo difficile vissuto con i genitori adottivi nel periodo dell’adolescenza. Un nuovo periodo in carcere lo ostacolerebbe nel percorso adeguato e corretto che ha avviato e di cui è ora convinto, rischiando di farlo piombare in un disagio importante. Bisogna poi tenere conto del tempo trascorso e della giovane età dell’imputato.
La difesa conclude chiedendo che la pena sia contenuta in 2 (due) anni, di modo da beneficiare della sospensione condizionale.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. Ritenuto che IM 1 non ha annunciato appello e che unicamente la pena comminata a IM 2 impone la motivazione della sentenza ex art. 82 cpv. 1 lett. b CPP, la presente decisione menzionerà IM 1 unicamente nella misura in cui si rivelasse necessario ai fini di chiarire i contorni della vicenda.
II) Questione pregiudiziale
2. In entrata di dibattimento, lo scrivente Presidente ha comunicato alle parti, che si sono dichiarate d’accordo, che il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, limitatamente ai fatti precedenti il 24 giugno 2017, è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione.
III) Correzione dell’atto d’accusa
3. Con l’accordo delle parti, il secondo paragrafo del punto 11.1 dell’atto d’accusa è stato modificato come segue: “e meglio alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________, circolando alla velocità di circa 80 km/h, malgrado il prescritto limite di 30 km/h, e alla velocità di circa 100 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi, in entrambe le occasioni, di almeno 50 km/h le velocità massime consentite”.
IV) Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato
4. IM 2, …OMISSIS...
In occasione del verbale d’arresto, l’imputato si è così espresso in punto alla sua situazione personale:
“…OMISSIS…” (VI PG 15.07.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1, p. 3).
Nel verbale della persona arrestata del 16 luglio 2018 ha affermato:
“…OMISSIS...” (VI PP 16.07.2018, AI 6, p. 2).
5. Rispondendo alla domanda dell’interrogante, IM 2 ha riferito di aver debiti per una carta di credito, per complessivi CHF 800.00 (estratto del casellario giudiziale svizzero 15.07.2018, AI 3).
6. Invitato ad esprimersi sui suoi precedenti penali nel verbale della persona arrestata del 16 luglio 2018 ha affermato di non avere precedenti penali, di avere rubato un portafoglio in un’occasione, quando aveva 12 o 13 anni, ma di non ricordare se fosse stato condannato, avendo unicamente memoria di un interrogatorio in Polizia e di essersi presentato a Palazzo di giustizia (estratto del casellario giudiziale svizzero 15.07.2018, AI 3).
Di fatto, con decreto del 26 novembre 2010 della Magistratura dei minorenni IM 2 è stato oggetto di un’ammonizione per furto (AI 67), mentre a casellario giudiziale non risultano iscrizioni a suo nome (estratto del casellario giudiziale svizzero 15.07.2018, AI 3).
7. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha riferito di avere nel frattempo conseguito l’AFC come __________ e di lavorare al 50% presso __________ di __________ quale __________, percependo uno stipendio mensile di CHF 2'000.00. Con questo denaro riuscirebbe a vivere, abitando con i suoi genitori (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
Sulle sue prospettive di vita l’imputato si è così espresso:
“Vorrei continuare la mia formazione come __________ e magari ottenere la __________.” (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
V) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
8. In data 15 luglio 2018, alle ore 00:17, al valico di __________ è stata notata dalle guardie di confine l’entrata di un veicolo con applicate le targhe TI __________, le quali risultavano segnalate quale oggetto di un furto avvenuto tra il 6 e il 7 luglio 2018 presso la concessionaria ACPR 2 e l’officina ACPR 4 di __________. L’accusatore privato aveva segnalato il furto, oltre che dell’automobile marca Mercedes-Benz targata TI __________, delle citate targhe di controllo, nonché di denaro contante, così come pure di 33 chiavi d’accensione di veicoli.
È pertanto stata allertata la Polizia Cantonale, che ha disposto degli appostamenti, attuati con l’aiuto delle varie Polizie Comunali. Verso le ore 02:10 la pattuglia della Città di __________, dopo avere visto sopraggiungere una Mercedes-Benz che poteva rientrare nella descrizione data dalle guardie di confine, ha deciso di seguirla per monitorarne i movimenti. Il veicolo Mercedes-Benz, verosimilmente accortosi di essere seguito, ha accelerato per darsi alla fuga, percorrendo ad alta velocità le strade e riuscendo a seminare l’autocivetta. Il veicolo è tuttavia stato raggiunto da una pattuglia della Polizia Comunale __________, dalla quale ha tentato parimenti di fuggire. A causa dell’eccessiva velocità, il conducente del veicolo ha tuttavia perso la padronanza del veicolo, non riuscendo ad effettuare la rotatoria di __________ tra Strada __________/Via __________, per cui l’automobile ha continuato la sua corsa dritta, attraversando la rotatoria al centro ed effettuando un salto di circa 5 metri per poi atterrare sulla carreggiata e terminare la fuga. A seguito dell’impatto i due occupanti del veicolo, identificati in IM 2 alla guida e IM 1 quale passeggero, hanno riportato delle ferite e sono quindi stati tradotti presso l’Ospedale __________ di __________, da dove sono stati dimessi dopo visita medica. I due sono quindi stati tradotti presso la Gendarmeria di __________ per essere sentiti.
9. Interrogato dalla Polizia, IM 2 ha raccontato la sua giornata del 14 luglio 2018, sostenendo di avere incontrato l’amico IM 1 nel corso del pomeriggio, a __________. Dopo avere passato il pomeriggio in città, avrebbero preso il trenino e avrebbero raggiunto __________ (Italia) per assistere allo spettacolo di fuochi d’artificio. Dopo avere trascorso la serata in zona, passata la mezzanotte, i due avrebbero raggiunto i posteggi di Via __________ per recuperare l’auto Mercedes-Benz, sulla quale IM 2 si sarebbe messo alla guida, sebbene sprovvisto di patente, e, passando per la dogana, si sarebbero recati al __________ a __________, dove sarebbero rimasti per un’oretta. Verso le ore 01:30 avrebbero deciso di rientrare e, con l’intento di riportare l’auto ai posteggi di Via __________ a __________, si sarebbero avviati verso __________. IM 2 ha affermato di avere visto un’auto che li seguiva e di avere quindi deciso di fare qualche giro nella zona per accertarsi di non essere seguito, dopodiché, una volta notata la pattuglia della Polizia che azionava le luci e i bitoni, avrebbe deciso di fuggire accelerando (raggiungendo i 130 km/h), circostanza che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo e lo avrebbe fatto “andare dritto” sulla rotonda tra Strada __________ e Via __________, causando danni tali al veicolo da far attivare gli airbag e arrestare la corsa. Stando alle prime dichiarazioni dell’imputato, sulla strada avrebbero circolato soli e non vi sarebbero state altre macchine.
IM 2 ha ammesso di avere commesso il furto del veicolo Mercedes-Benz la notte fra venerdì 6 e sabato 7 luglio 2018, asserendo inizialmente di essere stato da solo, salvo poi ammettere, dopo essergli state contestate delle fotografie rinvenute sul suo telefono cellulare, di avere perpetrato il citato furto unitamente all’amico IM 1. In particolare, il prevenuto ha raccontato che la serata era iniziata al __________ di __________. Dopo avere fatto rientro al suo domicilio, i due si sarebbero recati alla carrozzeria, dove l’amico avrebbe rotto il vetro per potervi accedere e, una volta entrati, avrebbero cercato le chiavi dei veicoli. Al primo piano, all’interno del bagno, avrebbero rinvenuto una cassaforte, che sarebbe stata da lui forzata, permettendo ai due di impossessarsi di una quarantina di chiavi di automobili. Il prevenuto ha dichiarato di avere anche sottratto CHF 1'500.00 in contanti, trovati all’interno di un cassetto di una scrivania. Usciti dalla carrozzeria, i due uomini, dopo essersi fatti un selfie su di una Aston Martin parcheggiata all’esterno, avrebbero preso la Mercedes CLK, IM 2 si sarebbe messo alla guida, mentre IM 1 avrebbe ripreso lo scooter con cui erano giunti, avrebbero raggiunto __________ (Italia) e lasciato la macchina al parcheggio di Via __________. IM 2 ha ammesso di avere utilizzato tale veicolo anche prima del 14 luglio 2018, e meglio per andare a __________ con amici.
A conclusione del suo interrogatorio, l’imputato è stato tratto in arresto.
10. La Polizia ha quindi proceduto, il medesimo giorno, alla perquisizione del domicilio dei due imputati, rinvenendo, a casa di IM 2, diversi oggetti, tra cui un fucile moschetto 55 in legno, 41 chiavi di diverse automobili, 1 classificatore con diverse licenze di circolazione, una tessera dati automobile Lancia Lybra, 2 stemmi adesivi CH per auto, così come diversi attrezzi e materiale suscettibile di essere utilizzato per la commissione di furti.
11. Interrogato dal PP il 16 luglio 2018, IM 2 ha sostanzialmente confermato la versione resa in Polizia, precisando che la sera del furto si sarebbero appropriati, oltre che di una quarantina di chiavi d’accensione, del veicolo Mercedes-Benz e delle targhe di controllo TI __________, anche di alcuni sigari, cavi USB, delle cuffiette, un trapano, un cacciavite, una mazza e della porta della cassaforte. In merito a tale furto e alle modalità in cui è stato perpetrato, l’interrogato ha dichiarato che lui e IM 1 si sarebbero alternati i compiti. La refurtiva sarebbe quindi stata lasciata all’interno del baule dell’auto.
IM 2 ha poi riferito di avere perpetrato, unitamente all’amico IM 1, un ulteriore furto nel mese di marzo 2018. In particolare, passando davanti al chiosco __________ di __________ (Italia), i due avrebbero avuto l’idea di rubare le sigarette e il tabacco al suo interno, decidendo pertanto di rompere il vetro, per mano di un sasso trovato per strada, per accedervi. Prima di fuggire, sarebbero riusciti ad impossessarsi di una ventina di stecche di sigarette e una ventina di pacchetti di drum. Una parte della refurtiva sarebbe poi stata venduta da IM 2 a terze persone, mentre il restante sarebbe stato spartito tra i due amici.
Sulla presenza, presso il suo domicilio, del fucile moschetto 55 in legno, l’imputato ha affermato di averlo sottratto per sfida al suo vicino la settimana precedente l’arresto (rapporto di arresto provvisorio, AI 1; rapporto di complemento 15.07.2018, AI 2; AI 16).
12. In accoglimento dell’istanza del PP (AI 16), con decisione del 18 luglio 2018 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 2 sino al 26 agosto 2018 compreso, ritenuta la presenza, in capo all’imputato, di sufficienti indizi di reato, nonché concreti elementi indizianti pericolo di collusione/inquinamento delle prove (AI 20).
13. Con decisione del 24 agosto 2018, a seguito del suo interrogatorio finale (AI 58), il PP ha ordinato l’immediata scarcerazione dell’imputato (AI 59).
14. Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 2 per i reati di furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d’uso di un veicolo a motore, ripetuto abuso della licenza e delle targhe di circolazione, impedimento di atto dell’autorità, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti.
VI) Fatti di cui all’atto d’accusa
15. L’imputato ha integralmente ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa in corso d’inchiesta (VI PG 15.07.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1; VI PP 16.07.2018, AI 6; VI PG 25.07.2018, AI 33; VI PG 07.08.2018, AI 46; VI PP 24.08.2018, AI 58) così come pure in aula (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale), contestando unicamente parte della refurtiva denunciata dagli accusatori privati. In sede di arringa, il difensore ha, peraltro, contestato che l’imputato abbia superato i limiti di velocità nella misura indicata nell’atto d’accusa, sostenendo che non figura, agli atti, alcuna perizia accertante tale circostanza.
16. Per quanto attiene all’imputazione di furto aggravato di cui al punto 9 dell’atto d’accusa, ha contestato di avere sottratto il tablet, affermando trattarsi di oggetto di sua proprietà, e meglio:
“(…) il tablet non l’ho rubato, è mio, l’ho acquistato al Conforama 2 o 3 anni fa, se non erro l’ho pagato CHF 79.” (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 3).
17. Relativamente al furto avvenuto il 20/21 maggio 2018 a __________, presso il chiosco __________, a danno di ACPR 1 (punto 1.1 dell’atto d’accusa), l’imputato ha riconosciuto la refurtiva, precisando unicamente, per quanto attiene al contante sottratto, di avere preso solo la somma di CHF 500/600.00, non potendo escludere che il coimputato abbia a sua volta preso del denaro (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 5), ciò che questi ha però contestato, affermando che:
“Il denaro contante sottratto dalla cassa era pari a CHF 600.00, sono sicuro perché una volta giunti da IM 2 abbiamo contato la moneta.” (VI PP 17.08.2018, AI 54, p. 4).
18. Per quel che ne è del furto avvenuto il 6/7 luglio 2018 a __________, presso il Garage __________, a danno della ACPR 4 (punto 1.2 dell’atto d’accusa), IM 2 ha affermato, in punto alla refurtiva:
“Abbiamo rubato solo CHF 1'500 è tutto il contante che abbiamo trovato. Contesto inoltre di aver sottratto l’attrezzo bloccaggio frizioni moto, la pistola smontagomme, il kit estrattori per cuscinetti e la chiave dinamometrica, riconosco invece gli altri oggetti indicati dall’accusatore privato.” (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 6).
Lo stesso ha fatto il coimputato IM 1, dichiarando che:
“Per quanto riguarda il denaro contante sottratto ribadisco che noi abbiamo rubato unicamente CHF 1'500.-. Contesto inoltre di aver sottratto l’attrezzo bloccaggio frizioni moto, la pistola smontagomme, il kit estrattori per cuscinetti e la chiave dinamometrica.” (VI PP 17.08.2018, AI 54, p. 5).
19. Con riferimento, in fine, al furto avvenuto il 6/7 luglio 2018 a __________, presso la concessionaria ACPR 2, a danno di predetta società (punto 1.3 dell’atto d’accusa), IM 2 ha affermato:
“Riconosco parte della refurtiva salvo la chiavetta internet backup Swisscom, la borsa marrone Gucci e il sacchetto di stoffa nero.” (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 6).
Queste le dichiarazioni rese da IM 1:
“Contesto il furto di una borsa marrone Gucci così come di una carta per radio argento 2.0 che non so neppure cosa sia. Per quanto riguarda il sacchetto nero io ricordo un sacchetto di plastica, non di stoffa, non mi dice nulla la scatola tipo carbonio __________.” (VI PP 17.08.2018, AI 54, p. 63).
20. In sede dibattimentale, IM 2 ha confermato le sue ammissioni per i fatti di cui all’atto d’accusa, ribadendo le contestazioni sollevate in corso d’inchiesta per quanto attiene alla refurtiva denunciata dagli accusatori privati (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4-9).
21. Per quanto attiene alle infrazioni alla LCStr di cui al punto 11 dell’atto d’accusa, in corso d’inchiesta l’imputato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“(…) non ho prestato attenzione al contachilometri, è comunque possibile che come mi ha fatto notare la polizia circolavamo a 130 km/h sul limite di 50 km/h.” (VI PP 16.07.2018, AI 6, p. 7)
“(…) quando ci siamo accorti di essere seguiti dalla Polizia, abbiamo deciso di provare a scappare e ci siamo dati alla fuga a forte velocità. (…) non ho guardato sul contachilometri a che velocità andavamo, ma sicuro andavamo almeno a 100 km/h.” (VI PP 24.08.2018, p. 7)
Da parte sua, IM 1 ha affermato che:
“non ho visto il contachilometri a quale velocità circolavamo ma sicuramente andavamo ben oltre il limite, secondo me andavamo almeno a 100 km/h.” (VI PP 17.08.2018, p. 6)
Si dirà, poi, in merito ai superamenti di velocità, che il rapporto di Polizia 15 luglio 2018 riporta che:
“si precisa che il veicolo ha circolato a forte velocità fin dall’inizio della fuga, effettuando sorpassi azzardati e mettendo in estremo pericolo gli altri utenti della strada.”
(allegato 55 al rapporto d’inchiesta)
Il rapporto di Polizia 22 luglio 2018 indica da parte sua che:
“il conducente ha immediatamente circolato ben oltre il limite consentito. Infatti al secondo passaggio in viale __________ (limite 50 km/h) il veicolo raggiungeva circa gli 80 km/h, mentre nella zona 30 via __________/via __________ circolava a gran velocità (dossi presenti). (…) una volta giunti su via __________ lo stesso azionava le quattro frecce e ci distanziava. (…) A questo punto il conducente affondava il piede sull’acceleratore in piena località, distanziandoci ulteriormente”.
(allegato 56 al rapporto d’inchiesta)
22. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ammesso i fatti così come menzionati nell’atto d’accusa (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
VII) Considerazioni della Corte
23. Stante quanto precede, in punto ai surriferiti fatti contestati, la Corte ha ritenuto di non avere, fino a prova del contrario, alcun motivo di dubitare della correttezza di quanto denunciato dagli AP. Di fatto, coloro che si sono resi responsabili di reati sono gli imputati e non certo i danneggiati.
Quanto al superamento dei limiti di velocità, si impone di osservare che già in sede d’inchiesta sia IM 2 che IM 1 hanno ammesso i fatti. Ciò trova conforto sia nei rapporti di Polizia sopra riportati, sia nel fatto che l’automobile utilizzata disponeva di una potenza considerevole, addirittura superiore a 300 CV e in grado di distanziare le pattuglie della Polizia. IM 2, del resto, ha affermato che “in quel momento penso che ero disposto a tutto per non farmi prendere” (cfr. VI DIB 24.06.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 8).
Soprattutto, ancora in sede dibattimentale, IM 2 ha ammesso i fatti, sia in punto all’entità del superamento sui tratti stradali con limite di 50 km/h che su quelli con limite di 30 km/h (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
Posto che, come visto, i rimanenti punti non sono stati oggetto di contestazioni dal profilo fattuale, la Corte li ha accertati così come riportati sull’atto d’accusa.
VIII) In diritto
24. Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.
Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure, con pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).
Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose, indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedano o ipotizzino più di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro) e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda. L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120 IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere, l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 47 CP (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 136 ad art. 139).
25. Ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
26. L’art. 186 CP stabilisce che chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
27. Ai sensi dell’art. 94 cpv. 1 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso (lett. a) o conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall’inizio che tale veicolo è stato sottratto (lett. b).
28. L’art. 97 cpv. 1 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo (lett. a) o intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l’uso a terzi (lett. g).
29. Secondo l’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta.
30. L’art. 90 cpv. 2 LCStr punsice con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
31. L’art. 26 cpv. 1 LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo nè di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Il cpv. 2 del medesimo disposto stabilisce che particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente.
32. L’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali.
33. Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
34. L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
Il cpv. 2 del medesimo disposto dispone che il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade.
Secondo l’art. 32 cpv. 3 LCStr la velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
35. L’art. 34 LCStr prevede che:
- i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale (cpv. 1);
- sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (cpv. 2);
- il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3);
- il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (cpv. 4).
36. Secondo l’art. 35 LCStr:
- i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra (cpv. 1);
- è permesso fare un sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli (cpv. 2);
- chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare (cpv. 3);
- è vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato (cpv. 4);
- è vietato sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l’intenzione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni l’attraversamento della strada (cpv. 5);
- i veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra (cpv. 6);
- la carreggiata deve essere lasciata libera in modo da permettere il sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente e segnalano il loro avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve aumentare la velocità (cpv. 7).
37. Nell’ambito degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
38. L’art. 90 cpv. 3 LCStr stabilisce che è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
39. L’art. 90 cpv. 4 LCStr dispone che il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:
- di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;
- di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;
- di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;
- di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.
40. In due sentenze in tema di sequestro confiscatorio (art. 90a LCStr) il Tribunale federale aveva sancito che ogni fattispecie che realizza gli estremi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr dev’essere sanzionata in applicazione del capoverso 3 della norma (DTF 1401V 133 consid. 2.3.1; 139 IV 250 consid. 3.2). In particolare, nella sentenza pubblicata in DTF 140 IV 133, l'Alta Corte aveva considerato che le violazioni dell'art. 90 cpv. 3 combinato con il cpv. 4 LCStr, sono sempre costitutive di una violazione particolarmente importante e intenzionale di regole fondamentali della circolazione, con cui il conducente ha accettato di correre il forte rischio di causare un incidente della circolazione. Cionondimeno, sia la DTF 140 IV 133 (del 16 maggio 2014) sia la DTF 139 IV 250 (del 28 ottobre 2013) non escludono definitivamente un esame, da parte del giudice, dell'aspetto soggettivo dell'infrazione (DTF 140 IV 133 consid. 4.2.1, riassunto in DTF 142 IV 137 consid 5.1).
Giudicando su un ricorso dell'USTRA in materia di revoca della licenza di condurre, in una sentenza del 20 novembre 2014 la Prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha stabilito che l'art. 90 cpv. 4 LCStr istituisce una presunzione irrefragabile che i superamenti dei limiti di velocità contemplati dalla norma assurgono a grave violazione qualificata delle norme della circolazione giusta il capoverso 3 dell'art. 90 LCStr (“Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se…”). In forza di tale presunzione, alle autorità giudicanti non è dunque consentito di esaminare, come aveva fatto in quel caso l'autorità cantonale (erroneamente, secondo il Tribunale federale), se l'autore ha agito intenzionalmente né se ha accettato il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti (STF 10_397/2014 del 20 novembre 2014 consid. 2.4.1).
Nella DTF 142 IV 137 del 1. giugno 2016, il Tribunale federale ha esaminato a fondo, in via interpretativa, la portata dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, giungendo alla conclusione che s'imponeva una modifica giurisprudenziale. Secondo i giudici federali, ammettere che l'art. 90 cpv. 4 LCStr fondi una presunzione irrefragabile di realizzazione del cpv. 3, in particolare per quanto attiene agli aspetti soggettivi, preclude al giudice ogni esame degli elementi della colpevolezza, comportando un’inversione automatica dell’onere della prova, inammissibile giacché all’imputato è impedita la prova di aver agito senza intenzione. Conseguentemente, l’interpretazione della norma conduce a ritenere che se l’art. 90 cpv. 4 LCStr fonda una presunzione della realizzazione delle condizioni soggettive del cpv. 3, tale presunzione non può dirsi irrefragabile (DTF 142 IV 137 consid. 9.3). Ciò significa, sempre secondo il Tribunale federale, che l’autore di un eccesso di velocità rientrante nei parametri dell’art. 90 cpv. 4 LCStr commette oggettivamente una violazione grave qualificata delle norme della circolazione secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr e realizza, di principio, le condizioni soggettive dell’infrazione. Si deve ritenere, allora, che l’autore abbia agito con l’intenzione di violare regole fondamentali della circolazione e abbia accettato il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Tuttavia, premettendo che l’interpretazione sistematica dell’art. 90 cpv. 4 LCStr impone l’esame da parte del giudice della realizzazione dell’aspetto soggettivo dell’infrazione e attenendosi ai pareri unanimi della dottrina, l’Alta Corte ha concluso che il giudice debba conservare un margine di manovra (“une marge de manoeuvre”), ancorché ristretto (“certes restreinte”), che gli consente di escludere, in casi particolari (“dans des constellations particulières”), la realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione (DTF 142 IV 137 consid 11.2). Nella fattispecie, il Tribunale federale aveva nondimeno respinto il ricorso dell’automobilista, in assenza di circostanze particolari che permettessero di escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo dell’infrazione (DTF 142 IV 137 consid. 12).
Nella sentenza 6B_700/2016 del 14 settembre 2016, il Tribunale federale si è occupato del ricorso di un conducente che, circolando sull’autostrada A2 in territorio del Comune di Bardonnex, in prossimità della dogana francese, era transitato su un tratto ove era segnalato un limite di 40 Km/h, alla velocità di 96 Km/h (già dedotto il margine di 3 Km/h) rilevata da un apparecchio radar mobile appostato in zona. Con un superamento del limite di 56 Km/h, gli era stata imputata una grave violazione qualificata delle norme della circolazione, ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. b LCStr. Il tribunale di primo grado aveva derubricato l’infrazione e lo aveva dichiarato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr e punito con una pena pecuniaria e una multa. Nel suo appello l’autore dell’infrazione aveva chiesto una riduzione di entrambe le pene, mentre che il Ministero pubblico, pure appellante, aveva ribadito le sue precedenti richieste. Respingendo l’appello dell’imputato e in accoglimento di quello dell’accusa, la giurisdizione d’appello aveva dichiarato l’imputato autore colpevole di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione, con conseguenza di condanna alla pena detentiva di 1 anno sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Evidenziata la caducità del principio della presunzione irrefragabile sancita in DTF 142 IV 137 (sopra, consid. 4c), l’Alta Corte ha rimproverato ai giudici cantonali di non aver verificato, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il ricorrente aveva effettivamente agito intenzionalmente e accettando il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha ritenuto, infatti, che trovarsi confrontati, mentre si circola su un'autostrada in ottime condizioni di viabilità, con un limite di velocità di 40 Km/h, peraltro di dubbia validità formale, è circostanza che esula fortemente dall’andamento ordinario delle cose. Pertanto, a fronte delle censure del conducente, che affermava di aver superato questo limite per semplice disattenzione e non intenzionalmente, e soprattutto che contestava di aver accettato il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, la particolarità del caso era tale da giustificare un esame approfondito dell’elemento soggettivo. Per finire, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza per l’accertamento di ciò che il conducente sapeva e voleva, trattandosi di questioni di fatto.
41. L’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm punisce con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente,
senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
42. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro procura in altro modo a terzi o detiene stupefacenti.
43. In diritto, la Corte ha rilevato, con riferimento ai punti 1 e 9, che l’aggravante del mestiere non è stata ritenuta realizzata. In particolare, si impone di ritenere che l’imputato ha effettuato i furti a fini utilitaristici, ovvero in cerca di oggetti e valori che potessero servire loro al momento e non per trarre una fonte di guadagno, sia pure accessoria. In particolare, per quanto attiene al punto 9, va detto che IM 2 aveva tenuto la refurtiva in casa sua, verosimilmente poiché neppure sapeva dove trovare un ricettatore. Del resto, pure il furto del veicolo (e annesso abuso delle targhe), è legato al soddisfacimento di un proprio desiderio e non certo quello di trarne un guadagno. Da ultimo, l’esiguo guadagno tratto dalla vendita delle sigarette neppure permette di considerarlo un reddito, sia pure accessorio.
Ne discende che l’imputato è stato prosciolto da tale aggravante quo ai punti 1 e 9 dell’atto d’accusa.
44. Per contro, con riferimento all’aggravante della banda, appare evidente che IM 1 e IM 2 hanno agito in più di un’occasione, lo hanno fatto di concerto, condividendo il piano e suddividendosi la refurtiva. Essi hanno compiuto tre furti sull’arco di circa 2 mesi e verosimilmente avrebbero proseguito se non fossero stati intercettati il 15 luglio 2018, circa 10 giorni dopo l’ultimo episodio. Di fatto, nel caso concreto, appare evidente che il “motore” dell’agire degli imputati era la possibilità di darsi reciprocamente manforte e di sostenersi a vicenda. Ciò che rappresenta uno dei principali motivi per cui il legislatore ha previsto l’aggravante della banda.
In concreto, quindi, essendone dati gli elementi oggettivi e soggettivi, la Corte ha confermato l’aggravante della banda per il punto 1 dell’atto d’accusa.
45. Per quanto attiene all’imputazione di infrazione aggravata qualificata alle norme sulla circolazione stradale, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr sono concretamente dati. Si impone qui di osservare che, anche volendo fare astrazione dal crasso superamento del limite di velocità, a fronte delle azzardate e pericolose manovre poste in essere, conclusesi con la perdita di controllo del veicolo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr ritornerebbe comunque applicabile.
46. Relativamente ai rimanenti punti dell’atto d’accusa, osservando che gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati sono realizzati, gli stessi sono stati confermati.
IX) Commisurazione della pena
47. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
48. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
49. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
50. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
51. La colpa dell’imputato è stata ritenuta di gravità medio bassa per i furti e i reati che ne sono corollario. Di fatto, l’entità del maltolto e dei danni, pur non irrilevante, appare comunque limitata. Mitiga pure la gravità oggettiva dell’agire di IM 2, il fatto che non si è trattato di furti in abitazioni private (cfr. punto 1 dell’atto d’accusa) e, laddove ciò è stato il caso (punto 9 dell’atto d’accusa), non si è trattato comunque di furti con scasso operati da sconosciuti.
Di gravità media è stato giudicato il furto d’uso e l’applicazione abusiva delle targhe di controllo.
La colpa è, per contro, stata giudicata tuttavia grave per quanto concerne le infrazioni alla LCStr e ciò in ragione delle manovre spericolate effettuate e dell’importante superamento dei limiti di velocità.
Anche dal profilo soggettivo, la colpa è medio bassa per quanto attiene ai furti e agli altri reati menzionati nell’atto d’accusa, ma grave per le infrazioni alla circolazione stradale.
Il motivo ad agire è stato, per i furti, la ricerca un facile guadagno da destinarsi a futilità.
L’importante numero di reati commessi su di un ristretto arco temporale testimonia della sua propensione a delinquere.
In punto al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, l’imputato disponeva certamente delle risorse necessarie al fine di trattenersi dal commettere reato.
Analogamente, il motivo per cui ha commesso le infrazioni alla LCStr è da ricercarsi nella volontà di sfuggire alla Polizia, ovvero la volontà di non assumersi la responsabilità di quanto commesso.
Non ci si può poi esimere dall’osservare l’atteggiamento tenuto in sede dibattimentale, volto a sminuire quanto fatto e significativo del fatto che, verosimilmente, IM 2 non ha pienamente compreso la gravità del suo agire.
Pesa poi sull’imputato il concorso di reati.
In tale contesto, la Corte ha considerato una pena ipotetica di poco inferiore a 3 anni di detenzione, con la precisazione che già le infrazioni alla LCStr comporterebbero, a sé stanti, circa 18 mesi di detenzione.
52. Passando ad esaminare i fattori legati alla persona, la Corte ha ritenuto la collaborazione fornita fin dai primi verbali, la giovane età ed il sincero pentimento, posto che egli – sia pure nel margine dato dalle sue possibilità – ha trovato un accordo parziale con una delle compagnie assicurative.
In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 28 (ventotto) mesi.
53. Stante l’entità della pena ed al fine di tenere debitamente conto della colpa, la parte da espiare è stata fissata in 6 (sei) mesi, ponendo i rimanenti 22 (ventidue) mesi al beneficio della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni.
54. Per quanto attiene all’impedimento di atti dell’autorità, punibile con pena pecuniaria, la Corte l’ha stabilita in 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, ovvero per complessivi CHF 900.00, pena pecuniaria anch’essa posta al beneficio della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni.
X) Pretese di risarcimento degli accusatori privati
54. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince la causa.
Gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile.
XI) Sequestri
55. In accoglimento della richiesta dell’accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato il sequestro conservativo a parziale copertura di tasse e spese dell’importo di denaro sotto sequestro, il dissequestro dell’accendino, della sigaretta elettronica, della ricarica per accendini e della scatola in legno contenente filtri sigaretta, e la confisca di tutto il restante sotto sequestro.
XII) Tassa di giustizia e spese procedurali
56. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
XIII) Retribuzione dei difensori d’ufficio
57. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sente