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Ticino Tribunale penale cantonale 03.06.2020 72.2019.280

3 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·6,677 parole·~33 min·2

Riassunto

Infrazione aggravata LStup: agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, acquistato (ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un quantitativo tot. di almeno 900 g di eroina

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.280

Lugano, 3 giugno 2020/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13 agosto 2019 al 25 ottobre 2019 (74 giorni)

posto in anticipata esecuzione della pena dal 25 ottobre 2019

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 246/2019 del 19.11.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________ e __________,

nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019 (giorno dell’arresto),

agendo in correità con altre persone rimaste sconosciute,

senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che l’infrazione avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,

agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (banda gestita da suoi connazionali, e meglio da tale “__________”, persona non identificata), rispettivamente di realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

banda che lo ha inviato in Svizzera, una prima volta, verso metà marzo 2019 (dopo il 12.03.2019, data del timbro “__________” apposto a pag. 7 del suo passaporto), a scopo di sopralluogo, per conoscere il territorio, in vista di spacciare droga nel corso di un suo prossimo viaggio e, quindi, una seconda volta, a fine luglio 2019 (dopo il 23.07.2019, data del timbro “__________” apposto a pag. 12 del suo passaporto), pagandogli le spese di viaggio e consegnandogli EUR 1'000.- per le sue spese, fornendogli in seguito, telefonicamente, tutte le istruzioni per procurarsi, fabbricare ed alienare a terzi la sostanza stupefacente;

e quindi, acquistato (ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un quantitativo complessivo di almeno 900 grammi di eroina;

e meglio, per avere:

                                1.1   acquistato, a __________, a fine luglio 2019, un panetto di eroina (da tagliare, in vista della vendita) del peso di 405/410 grammi, procurandoselo (seguendo le istruzioni telefoniche ricevute dal suo mandante “__________”), tramite un altro componente della banda (a lui sconosciuto), che gli ha consegnato una borsa contenente, oltre all’eroina, pure sostanza da taglio, due bilance elettroniche, vari utensili per la confezione dello stupefacente e una carta SIM;

                               1.2   trasportato, successivamente, da __________ sino a __________, a mezzo treno, il panetto di eroina di cui al punto 1.1., unitamente alla sostanza da taglio e agli utensili per la preparazione/confezione della sostanza stupefacente destinata alla vendita, depositandoli nella camera n. 26 dell’Albergo “__________”, da lui occupata, occultandoli all’interno di un comodino;

                                1.3   quindi fabbricato, presso la citata camera di albergo di __________, nel periodo fine luglio-13.08.2019, almeno complessivi 900 grammi di eroina destinati alla vendita, con grado di purezza fra il 15.8% e il 49.2% (vedasi analisi di laboratorio eseguite sulla sostanza stupefacente sequestrata il 13.08.2019), miscelando il panetto di eroina di cui al punto 1.1. con la sostanza da taglio (in ragione di 120 grammi di sostanza da taglio per ogni 100 grammi di eroina), confezionando poi la sostanza stupefacente in buste minigrip da 5 grammi l’una, pronte per la vendita;

                                1.4   in seguito, alienato, a terzi, in più occasioni, a __________ e in zone limitrofe, nel periodo fine luglio 2019-13.08.2019 (giorno dell’arresto), almeno 240 grammi del quantitativo di eroina da lui fabbricato di cui al punto 1.3., di cui 20 grammi a __________ (in 3 occasioni) e 4.5 grammi a __________ (in 3 occasioni) e il resto a persone rimaste sconosciute, incassando un minimo di CHF 8'640.- e un massimo CHF 12'000.-, a dipendenza del prezzo di vendita che variava (a seconda delle istruzioni del suo mandante “__________”), fra CHF 36.- e CHF 54.- al grammo;

                                1.5   detenuto, inoltre, a __________, in data 13.08.2019, presso la camera d’albergo da lui occupata, 659.56 grammi di eroina, corrispondenti al quantitativo di sostanza stupefacente rimasto invenduto (900 grammi di cui al punto 1.1. dedotti i ca. 240 grammi alienati di cui al punto 1.4.); sostanza sequestrata il 13.09.2019, unitamente a 1'410.91 grammi di sostanza da taglio (paracetamolo, mannitolo, caffeina), altri utensili per confezionare la droga e denaro contante (complessivi CHF 4'740 e EUR 50.-);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a, b e c LStup, in rel. con l’art. 19 cpv. 1, lett. a, b, c, d LStup;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere,

a __________ ed in zone limitrofe,

nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019 (data dell’arresto),

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva comunque presumere dalle circostanze), provenire da un crimine,

e meglio per avere utilizzato il denaro da lui incassato con le vendite di eroina (punto 1.4. atto d’accusa), ergo provento di un crimine, per sue spese personali, quali vitto e alloggio in Svizzera, acquisto di beni di consumo e accessori per uso personale, in ragione di almeno CHF 3'800.- (così come da lui stesso ammesso), ritenuto che il rimanente denaro provento di reato (CHF 4'740.- e € 50.-) è stato sequestrato dalla Polizia, il 13.08.2019;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate,

reato previsto: dall’art. 305 bis, cpv. 1 CPS;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua _____, __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:05.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il PP comunica di aver riesaminato l’imputazione di riciclaggio e di volerla ritirare. La Corte e le parti ne prendono atto, il pt. 2 dell’atto d’accusa è stralciato.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase della discussione e avanzano una proposta di pena comune che consiste in una pena detentiva di 3 anni, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente, il resto da espiare. È inoltre proposta l’espulsione per un periodo di 8 anni. A favore dell’imputato, il PP precisa che il pt. 2 dell’AA è caduto. Rileva inoltre che soffre di insufficienza renale che ha comportato tre interventi. La difesa, dal canto suo, sottolinea, oltre alle condizioni di salute, che è reo confesso e che ha collaborato sin dal primo verbale. Egli è venuto in Svizzera allo scopo di racimolare i soldi per curarsi, non avendo in Albania nessuna copertura sanitaria. Nella commissione dei reati, ha inoltre funto da semplice esecutore, non avendo nessun potere decisionale. I fatti si sono svolti sull’arco di un solo mese, il che configura una bassa energia criminale. In carcere, salvo l’episodio dell’uva lasciata macerare, si è comportato bene e ha lavorato sin da subito, per poi seguire un corso di italiano così da comunicare meglio con guardie e detenuti. Inoltre, egli è pentito per quanto fatto ed è d’accordo di rientrare al suo paese e a rimanerci, per lavorare onestamente e stare vicino alla sua famiglia. La pena parzialmente sospesa gli permetterebbe di risocializzarsi e ritrovare un posto nella società, come pure di tornare da sua madre, essendo che, secondo la loro tradizione, spetta all’ultimo figlio prendersi cura dei genitori anziani.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   CURRICULUM VITAE

Interrogato dalla Polizia il 13 agosto 2019, giorno del suo arresto, in merito alla sua situazione personale, IM 1 ha dichiarato:

“…OMISSIS…”.

(AI 1).

E poi ancora:

" Ho accettato di fare questa attività per la quale sono stato arrestato e cioè vendere eroina perché avevo bisogno di soldi. Ho iniziato questa attività in Svizzera il 01.08.2019, circa 2 settimane fa”.

(AI 1).

In corso d’inchiesta, IM 1 ha dichiarato che lo scopo del suo delinquere era quello di trovare del denaro per potersi permettere delle cure mediche. Sempre dal primo verbale d’interrogatorio del 13 agosto 2019, è infatti emerso che IM 1 soffrisse di un problema al rene destro. E più precisamente ha dichiarato, riguardo al suo stato psico-fisico, di aver già ricevuto delle cure mediche nel corso del suo primo soggiorno in Ticino, nel marzo/aprile 2019:

" ho eseguito nel mese di marzo 2019 a __________, un’operazione, e tuttora ho un drenaggio al rene destro. A fine agosto o settembre 2019, devo ritornare all’ospedale per togliere il drenaggio, sono in attesa della comunicazione.

Nel mese di marzo 2019 ero in Ticino quale turista e in cerca di lavoro, per poi eventualmente andare anche in Germania a cercare fortuna.

Durante il soggiorno in Ticino, mi sono sentito male, e tramite taxi mi sono recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di __________. Dopo la visita, hanno proceduto “d’urgenza” all’intervento chirurgico. Sono stato ricoverato presso l’ospedale per circa 7-8 giorni. Uscito dall’ospedale ho fatto la degenza presso la camera dell’hotel __________, ma mi sembra che fosse un’altra camera della numero __________. In questo periodo ho fatto 3-4 visite di controllo sempre all’ospedale di __________. Non ricordo il nome del medico curante.

A seguito di questo problema non devo subire nessun colpo o trauma nella zona addominale/lombare.”

(AI 1).

In seguito è emerso dalle indagini che IM 1 è stato degente presso il reparto di Urologia dell’Ospedale __________ di __________, sede __________, dal 12 al 14 aprile 2019 (AI 15). Riscontrata una colica ureterale a destra, è stato posato un catetere doppio J.

Per le cure prestate a IM 1 è stata emessa una fattura il 28 maggio 2019 ed un successivo richiamo il 5 agosto 2019. Le stesse non sarebbero mai state saldate (AI 31), fatto questo confermato anche al dibattimento 3 giugno 2020:

" Agli atti non risulta che lei abbia pagato questo intervento (…)

È corretto, non ho pagato l’operazione.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato da IM 1 in sede d’interrogatorio il 13 agosto 2019 (AI 1), è emerso, dopo esplicita richiesta del Procuratore Pubblico alla direzione dell’Ospedale __________ di __________ (AI 23), che l’imputato non ha mai effettuato un’altra visita di controllo presso la struttura in cui è stato operato. Il Primario del servizio di Urologia dell’Ospedale __________ di __________ ha risposto ai quesiti medici posti dal PP confermando che IM 1 è stato degente dal 12 al 14 aprile 2019 allorquando gli è stato inserito un catetere doppio J. IM 1, non si è più ripresentato presso l’ospedale, salvo per una radiografia di controllo il 21 agosto 2019 presso l’Ospedale __________ di __________. In seguito, l’11 settembre 2019, si è nuovamente presentato presso il Pronto Soccorso dello stesso nosocomio, sempre per dolori in loggia renale destra (AI 31).

L’imputato, a detta dei medici, avrebbe dovuto rimuovere un grosso calcolo renale. IM 1 si è sempre espresso, con i sanitari soprattutto, dicendo di volerlo rimuovere nel suo paese, in Albania. Da fine luglio al 13 agosto 2019, giorno del suo arresto, non ha comunque rimosso il calcolo, fatto che ha comportato cure mediche costanti anche in corso di carcerazione.

Al dibattimento, IM 1 ha ribadito di aver commesso i reati che qui ci occupano allo scopo di pagarsi l’intervento al rene:

" Perché ha spacciato droga?

Mi servivano i soldi per sottopormi ad un intervento al rene, non potevo pagarlo altrimenti.

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

                                   2.   PRECEDENTI PENALI

L’imputato è incensurato, in Svizzera, in Italia ed in Albania (AI 2,13 e 37).

                                   3.   CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

La mattina del 13 agosto 2019, alle ore 11:40, la Polizia cantonale, coadiuvata dalla Polizia comunale di __________, ha proceduto all’arresto di IM 1, in seguito ad un fermo di polizia (art. 215 CPP) avvenuto a __________, via __________. Gli agenti hanno colto in flagranza l’imputato IM 1 intento ad alienare un sacchetto di eroina (dal quantitativo di ca. 5/5.5 grammi) a __________. In seguito la Polizia ha perquisito la stanza d’albergo (Hotel __________, __________, stanza n. __________) in cui IM 1 soggiornava, rinvenendo un’ingente quantità di sostanza stupefacente (eroina e sostanza da taglio), e diversi oggetti, quali bilance elettroniche, colini, cucchiaini, vasetti, sacchetti per escrementi di cani, due differenti SIM card e un coltello, oggettistica utile alla fabbricazione, al trasporto e all’alienazione di eroina (doc. TPC 1, AI 47).

La Polizia Scientifica ha poi stabilito che il peso netto dell’eroina sequestrata è pari a 659.56 grammi, mentre il peso netto della sostanza da taglio è pari a 1410.91 grammi (AI 39 e allegato 12 ad AI 51). L’analisi della sostanza ha, in seguito, fatto emergere un grado di purezza dell’eroina tra il 15.8% e il 49.2% (AI 39 e allegato 12 ad AI 51). Oltre allo stupefacente e agli oggetti sopra elencati, la Polizia ha ritrovato anche:

" (…) una somma totale di CHF 3700.-, a cui vanno aggiunti quelli trovati sulla persona corrispondenti a CHF 1040.- ed Euro 50.--.”

(AI 1).

                                   4.   FATTI E MOTIVI A DELINQUERE

                               4.1.   IM 1, come già detto sopra, è stato arrestato la mattina del 13 agosto 2019 mentre era in procinto di concludere una compravendita con l’acquirente __________ di un sacchetto di eroina dal quantitativo di ca. 5/5.5 grammi. La vendita, che, in quest’occasione, visto l’intervento della Polizia, non è andata a buon fine, è risultata essere una delle sue molteplici alienazioni avvenute nel periodo che oscilla tra la fine di luglio 2019 e il 13 agosto 2019, data del suo arresto.

IM 1 si è dimostrato collaborativo sin dal primo interrogatorio avvenuto il giorno dell’arresto (13 agosto 2019) e ha da subito ammesso di aver alienato eroina a terzi nel lasso di tempo che va da fine luglio 2019 al 13 agosto 2019.

Secondo le dichiarazioni dell’imputato, l’alienazione di cui sopra, sarebbe stata l’ultima di una serie di compravendite organizzate da tale “__________”, individuo non identificato e residente in Albania che, con l’utilizzo di un numero di telefono anch’esso albanese, programmava gli spostamenti e gli incontri dello stesso IM 1. A suo dire, l’imputato sarebbe stato orchestrato, attraverso meri contatti telefonici (sia messaggistica, sia telefonate) da “__________” che a sua volta prendeva contatto con gli acquirenti e faceva da tramite:

" (…) in sostanza, vi è una persona in Albania, il cui numero di telefono ho memorizzato nel mio cellulare con “__________”. Per la precisione è stato lui stesso ad inserirmi questo numero di telefono e le inziali nei miei contatti di whatsapp (…).

(…) Questa persona teneva i contatti con gli acquirenti e poi mi indicava dove andare a consegnare l’eroina ed incassare il prezzo. Mi diceva pure quanto far pagare l’eroina. Per questi 5 grammi io incassavo dai CHF 150.- ai CHF 180.-. C’era però anche qualche cliente che pagava di più per questi 5 grammi, e meglio CHF 220/250.-. Tutto questo veniva gestito da questa persona “__________” che si trova in Albania. (…)”.

(AI 1).

                               4.2.   Le azioni incriminate si sarebbero svolte, per quanto è emerso dall’inchiesta, tra la fine di luglio 2019 e il 13 agosto 2019. Per IM 1 si trattava del secondo soggiorno in Svizzera, in quanto aveva già trascorso del tempo nel __________ nell’aprile 2019, sempre su indicazione di tale “__________”, con lo scopo di conoscere meglio il territorio in cui poi avrebbe svolto la sua attività illecita (AI 1). A fine luglio 2019 poi, una volta arrivato in Svizzera e aver recuperato (a __________) l’eroina e alcuni oggetti che servivano sempre per la lavorazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente, ha dato inizio (a __________ e dintorni) a spacciare.

Il momento in cui egli sarebbe entrato in possesso della droga è rimasto poco chiaro: ciò che emerge dagli atti, e meglio, dalle sue dichiarazioni, è che, su indicazione di “__________”, IM 1 si sarebbe recato a __________, nei pressi di una fontana ove un individuo a lui sconosciuto gli avrebbe lasciato un sacchetto contenente un panetto di 405/410 gr di eroina ed il necessario per tagliarla e confezionarla. Rientrato in albergo, dopo averla poi lavorata, ha generato, unendovi la sostanza da taglio, un totale di 900 gr di eroina. Da qui ha poi cominciato ad alienare le ricavate bustine a più acquirenti, così come indicatogli di volta in volta da “__________” (AI 55).

A comprova di queste transazioni, la Polizia ha interrogato diversi acquirenti, che hanno confermato di aver acquistato eroina da IM 1. L’imputato ha rilasciato alcune dichiarazioni contrastanti, se paragonate in particolare con quelle di due acquirenti: __________ (AI 1, allegato 8, AI 55) e __________ (AI 38 e 46), compratori e consumatori grossomodo regolari. Il PP ha indicato, nel rinvio a giudizio, i quantitativi di stupefacente dichiarati dagli acquirenti, determinando così le quantità imputate.

Dette dichiarazioni contrastanti non meritano qui di essere approfondite né ripercorse, stanti le dichiarazioni rilasciate al dibattimento avvenuto il 3 giugno 2020, con le quali IM 1 ha infine cambiato la sua versione, ammettendo in toto quanto indicato nell’atto d’accusa:

" Ha discusso col suo legale del contenuto dell’atto d’accusa?

Sì, ne ho parlato con lei. I fatti indicati corrispondono alla verità, li ammetto tutti.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

                               4.3.   Visto tutto quanto sopra, la Corte ha quindi accertato che IM 1, su indicazioni che “__________” gli forniva via telefono, dopo aver trascorso un primo periodo in Svizzera allo scopo di conoscere il nostro territorio, a fine luglio 2019 vi è tornato. Sempre su indicazione di “__________”, ha ricevuto da uno sconosciuto un panetto di eroina ed il necessario per tagliarla, si è quindi rintanato nella sua camera d’albergo e ha confezionato molteplici bustine (fabbricando un totale di 900 gr di eroina). Nei giorni seguenti, si è quindi dato allo spaccio, sempre coordinato da “__________” che gli avrebbe indicato i vari appuntamenti, arrivando a vendere almeno 240 grammi di eroina. Grazie all’intervento degli inquirenti, che lo hanno fermato, è stato possibile sequestrare la restante sostanza stupefacente (659.56 grammi), prima che questa venisse alienata ai consumatori locali.

Stante quanto sopra, e, preso atto delle dichiarazioni degli acquirenti e delle ammissioni finali dell’imputato al dibattimento, i fatti descritti al pt. 1. dell’atto d’accusa hanno quindi trovato piena conferma.

                                   5.   IN DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE

                               5.1.   L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                               5.2.   Nel caso in oggetto si può quindi pacificamente concludere che IM 1 ha acquistato (ricevendo la sostanza da terzi), trasportato (da __________ a __________ prima, e poi nelle zone limitrofe di __________), depositato (nella stanza dell’Hotel __________ n. __________), fabbricato (con gli utensili sopra descritti) e unito la sostanza da taglio all’eroina, oltre che detenuto (nella sua stanza d’albergo o sulla sua persona) e, infine ma non meno importante, alienato (in ragione di 240 gr), un quantitativo complessivo di eroina pari ad almeno 900 grammi, così come indicato nell’atto d’accusa.

Dal profilo giuridico l’atto d’accusa è stato confermato, essendo manifestamente riuniti elementi gli oggettivi e soggettivi del reato di infrazione aggravata alla LStup.

IM 1 si è messo a disposizione di una banda che aveva quale ultimo scopo il guadagno tramite l’alienazione di sostanze stupefacenti. L’esistenza di una struttura è chiara, se si pensi solo al fatto che egli prendeva ordini da tale “__________” attraverso la telefonia mobile, sia con messaggi, sia con telefonate, e ha ricevuto la sostanza stupefacente da uno sconosciuto, sempre coordinato da “__________”. L’esistenza di una banda è quindi pacifica.

Inoltre, la quantità di stupefacente manipolata (che sia acquistata, trasportata, fabbricata, alienata, ecc.), supera ampiamente i limiti fissati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’infrazione aggravata.

Dal punto di vista soggettivo, l’imputato ha agito intenzionalmente, consapevole di quanto stava facendo e dell’ingente numero di persone che avrebbe messo in pericolo con il suo agire, confezionando di persona le bustine da vendere e incontrandosi personalmente con diversi acquirenti, fermato solo dall’intervento degli inquirenti.

Visto tutto quanto sopra, l’atto d’accusa ha quindi trovato piena conferma anche in diritto.

                                   6.   COMMISURAZIONE DELLA PENA

                               6.1.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                               6.2.   A qualificare la grave colpa di IM 1 è sicuramente il quantitativo di eroina da lui trasportato, fabbricato, detenuto ed alienato. Nel complesso, tra detenzione, trasporto e vendita della sostanza stupefacente, IM 1 ha maneggiato almeno 900 grammi di eroina, quantitativo più che sufficiente per danneggiare migliaia di persone. Non si è inoltre trattato di un’unica operazione, bensì di una serie di alienazioni - orchestrate da “__________” in Albania – anche se il tutto protrattasi comunque su di un periodo di tempo relativamente breve (poco più di due settimane). A qualificare negativamente la sua colpa oggettiva, vi è anche il fatto che l’imputato ha partecipato attivamente all’intero processo, ovvero: dopo essersi rifornito di sostanza, si è anche occupato del suo confezionamento attraverso i minigrip e i sacchetti rinvenuti nella sua stanza d’albergo, che ha quindi sfruttato come laboratorio personale per raggiungere il suo scopo, per poi rendersi attore anche della vendita della sostanza finita.

Appurato che la responsabilità grave ed oggettiva dell’imputato è pacifica, dal profilo soggettivo vi è da considerare che ha agito intenzionalmente e con consapevolezza al solo scopo di guadagnare qualche migliaia di franchi, così come promessogli dal suo mandante. Il fatto che il denaro gli servisse, a suo dire, per pagare le cure mediche, è un argomento che non ha avuto peso, avendo egli stesso smentito questa tesi nei fatti, lasciando scoperte le fatture che il nosocomio ticinese gli ha rilasciato a seguito delle prime cure prestate, e non presentandosi per riceverne delle altre - così come concordato con i curanti - salvo solo in seguito, ma verosimilmente quando il dolore si era fatto troppo forte da sopportare.  

                               6.3.   A favore dell’imputato la Corte ha invece ravvisato la collaborazione fornita in corso d’inchiesta, avendo cooperato con gli inquirenti ammettendo le proprie responsabilità, malgrado qualche dichiarazione discordante, fino a poi giungere al dibattimento totalmente reo confesso. La Corte ha anche tenuto conto delle sue condizioni di salute, in particolare per il fatto che la carcerazione, per lui, risulta particolarmente gravosa per i noti problemi ai reni.

                               6.4.   Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto la proposta di pena formulata dalle parti di comune accordo al dibattimento, adeguata alle circostanze. Ha quindi condannato IM 1 ad una pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova pari ad anni 2 (due), il resto da espiare.

                                   7.   ESPULSIONE

                               7.1.   Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).

Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, p. 231-250). 

Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte.

                               7.2.   Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:

                                     -   la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

                                     -   la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);

                                     -   il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

                                     -   i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

                                     -   la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

                                     -   l’interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;

                                     -   lo stato di salute del prevenuto;

                                     -   i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

                               7.3.   A norma dell’art. 66a lett o) CP, lo straniero che si rende responsabile del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti deve essere espulso.

Occorre, ciò nondimeno, esaminare se siano dati gli estremi che impongano la rinuncia all'espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP, stante anche la situazione personale del condannato.

Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

                               7.4.   Come detto in precedenza, IM 1 è giunto in Svizzera con l’intento di delinquere e racimolare qualche soldo. Per lui, il soggiorno avvenuto tra la fine di luglio e il 13 agosto 2019 era il secondo nel nostro paese. Non ha nessun tipo di legame con la Svizzera, non parla nessuna delle lingue ufficiali e le sue relazioni famigliari sono tutte in Albania. Durante i verbali d’interrogatorio e al dibattimento ha sempre mostrato l’intenzione di voler rientrare al suo paese.

L’espulsione, ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP è quindi pacifica, avendo egli commesso uno dei reati che la rende obbligatoria, e non sussistendo nessun elemento di rilievo per ammettere di un caso di rigore.

                               7.5.   Dunque, in aggiunta alla pena detentiva sopra indicata, è stata pronunciata anche l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera per un periodo di 8 anni.

                                   8.   NOTA D’ONORARIO

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

                                         La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta congrua e adeguata alle circostanze del caso di specie, con la modifica della tempistica esposta quale stima per la durata del dibattimento, è stata approvata per un totale di fr. 11’577.00, comprensiva di onorario e spese.

                                   9.   ACCESSORI

                               9.1.   L’imputato è stato altresì condannato al pagamento della tassa di giustizia quantificata in fr. 3'000.- e delle spese processuali.

                               9.2.   Con riferimento agli oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione di tutta la sostanza stupefacente ed il mantenimento agli atti dei reperti probatori.

                               9.3.   Deduzion fatta di tasse e spese di giustizia, è stata altresì ordinata la confisca degli importi di fr. 4740.- ed EUR 50.-.

visti gli art.:                    12, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                         infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________ e __________,

nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019,

senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che l’infrazione avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,

agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, rispettivamente di realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

acquistato (ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un quantitativo complessivo di almeno 900 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

                                   4.   A crescita in giudicato integrale della presente, è già sin d’ora ordinata la scarcerazione di IM 1 a far tempo dal 13 agosto 2020.

                                   5.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di CHF 4'740.- ed EUR 50.-, come pure la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e della sostanza da taglio.

                                   7.   In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori:

(c/o Polizia scientifica, incarto 2019-0883)

                                     -   3 vasetti di vetro vuoti

                                     -   2 colini

                                     -   2 cucchiai

                                     -   1 coltello

                                     -   vari sacchetti di plastica

                                     -   vari sacchetti per escrementi di cani

                                     -   1 sacchetto Aldi

(c/o Servizio reperti)

                                     -   1 telefono cellulare Samsung Galaxy A6 dual SIM (rep. 73252)

                                     -   1 SIM card Yallo (rep. 73253)

                                     -   1 SIM Card Vodafone (rep. 73254)

                                     -   1 custodia per telefono (rep. 73255)

                                     -   documentazione cartacea (rep. 73256)

                                     -   1 bilancia elettronica SOEHNLE

                                     -   1 bilancia elettronica DELWA-STAR

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.     10’634.40

spese e trasferte       fr.          942.60

totale                           fr.     11’577.00

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’577.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        3'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        7'482.40

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           142.40

                                                             fr.      10'624.80

                                                             ===========

72.2019.280 — Ticino Tribunale penale cantonale 03.06.2020 72.2019.280 — Swissrulings