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Ticino Tribunale penale cantonale 28.11.2019 72.2019.213

28 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,214 parole·~6 min·5

Riassunto

Trasportato EUR 34'965, celandoli nell’auto, sapendo o dovendo presumere che il denaro fosse provento di reato, segnatamente di infrazione aggravata LStup, così come documenta la forte contaminazione da cocaina rilevata dal test effettuato sulle banconote, sulla persona dell’imputato e sul veicolo

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.213

Lugano, 28 novembre 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 10 maggio 2019 all’11 maggio 2019 (2 giorni);

imputato, a norma del decreto d’accusa 151/2019 del 6 agosto 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

riciclaggio di denaro

per avere, a __________, Valico di __________, il 10.05.2019, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine

e meglio,

trasportando, e celando in parte nella consolle ed in parte in una valigia posta nel portabagagli del veicolo Porsche Cayenne, immatricolato in Germania, targato (D) __________, la somma di Euro 34'965 di cui non ha saputo fornire plausibile e credibile indicazione circa la provenienza lecita, sapendo o dovendo presumere invece che il denaro fosse provento di reato, segnatamente di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, così come documenta la forte contaminazione da cocaina rilevata dal test effettuato sulle banconote;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;

Presenti:                   -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 11:10.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Preliminarmente la Presidente rileva che con scritto del 27.11.2019 (doc. TPC 21) il Procuratore pubblico ha specificato che l’imputato in data 10.05.2019 è stato fermato presso la dogana di __________ strada e non di __________, come invece indicato nel decreto d’accusa.

Sentiti:                       -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

a mente della difesa la questione non è così complicata in fatto e può essere riassunta come un brutto malinteso, in quanto dagli atti si deve trarre questa conclusione. La difesa conosce la giurisprudenza relativa a fatti analoghi. L’imputato è stato fermato in dogana al valico di __________ strada e sono stati rinvenuti oltre 34.000 Euro complessivi. Alcuni erano celati in auto, altri sulla sua persona. Il riciclaggio sussisterebbe in quanto l’imputato non ha saputo fornire una plausibile giustificazione in merito alla sua provenienza. Ciò a torto. Le sentenze del TF indicano che dal punto di vista probatorio, il legame tra il denaro e la provenienza delittuosa può essere tenue, ma occorre la certezza che il denaro provenga da un crimine. La contaminazione può essere un indizio tra altri indizi a comprova dell’origine illecita del denaro. Servono altri indizi convergenti a provare questo fattore. Il PP ha rilevato che la ricostruzione dell’origine del denaro offerta dall’imputato non è credibile, considerato che il denaro è contaminato e provento dunque dal reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti. A mente del PP l’imputato non ha fornito una prova certa dell’origine del denaro, ma ciò non è vero. L’imputato ha fornito una serie di documenti a comprova dello svolgimento della propria attività di compravendita di __________. Egli ha portato la prova dei prestiti ricevuti e della vendita di __________. La difesa ha anche chiesto l’audizione di queste persone, cosa che gli è stata negata. Non si può pertanto dire che le dichiarazioni sull’origine del denaro non fossero credibili, in quanto suffragata da documenti e per la quale si è chiesta anche l’assunzione dei relativi verbali d’interrogatorio. Non si può poi nemmeno sostenere come fatto dal PP che a monte del denaro vi sia il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. In merito agli altri elementi, l’imputato è passato da un valico controllato e non da un valico “abbandonato”. L’imputato sapeva che egli poteva essere controllato, tanto più che il veicolo aveva targhe da garage che creavano maggiore attenzione. I soldi poi non erano contenuti in ricettacoli, ma inseriti in valigia o sulla persona dell’imputato. Oltre alla contaminazione non vi sono altri elementi legati alla provenienza illecita del denaro. Il Procuratore non spiega nemmeno perché l’infrazione debba essere considerata aggravata. Molte infrazioni alla LF sugli stupefacenti non rientrano nelle aggravate e non costituirebbero il presupposto per il riciclaggio. È evidente che il ragionamento automatico del Procuratore non regge, non vi è quella certezza che i soldi provengano da un traffico aggravato di stupefacenti. Per queste ragioni la difesa chiede il proscioglimento dell’imputato, con dissequestro dei beni sequestrati ed accoglimento dell’istanza ex art. 429 CPP. Conclude chiedendo che il veicolo, in ogni caso, venga dissequestrato (CARP 17.2018.25).

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 47, 51, 69, 70, 305bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   riciclaggio di denaro

per avere,

a __________, il 10.05.2019, trasportato, celandola in posti distinti all’interno del veicolo Porsche Cayenne targato (D) __________, la somma di Euro 34'965, sapendo o dovendo presumere che il denaro fosse provento di reato, segnatamente di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, così come documenta la forte contaminazione da cocaina rilevata dal test effettuato sulle banconote nonché sulla persona dell’imputato e sul veicolo, compiendo un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato:

                                     -   alla pena pecuniaria di fr. 6'000.-, corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                     -   alla multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   L’istanza ex art. 429 CPP presentata da IM 1 è respinta.

                                   5.   A crescita in giudicato integrale della sentenza, è ordinato il dissequestro in favore di IM 1 di:

                                     -   __________ (Elcosafe __________);

                                     -   Cellulare Samsung nero IMEI __________ (Rep. N. 69949);

                                     -   Tessera __________ n. __________ (rep. N. 69950);

                                     -   Cellulare Iphone nero IMEI __________ (Rep. N. 69951);

                                     -   Tessera sconosciuta n. __________ (Rep. 69952);

                                     -   Documenti cartacei vari (Rep. 69953);

                               5.1.   E’ ordinato il sequestro conservativo del veicolo Porsche Cayenne, di cui al reperto 69864, in vista della restituzione all’avente diritto.

                               5.2.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca dell’importo di Euro 34'965.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             86.50

                                                             fr.        1'286.50

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