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Ticino Tribunale penale cantonale 12.11.2019 72.2019.203

12 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·11,281 parole·~56 min·4

Riassunto

Rapina: imputato colpevole di aver commesso un furto sottraendo refurtiva per un valore complessivo di CHF 15'822.85 e EUR 4'375.- in un ufficio postale, minacciando chi era al suo interno indossando il casco da moto con la visiera abbassata e impugnando una pistola a salve. Sequestro di persona

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.203

Lugano, 12 novembre 2019/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

ACPR 1 ACPR 2  ACPR 3   

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione estradizionale dal 31.07.2018 al 15.04.2019 (259 giorni) in carcerazione preventiva dal 16.04.2019 al 06.06.2019 (52 giorni) in anticipata esecuzione di pena dal 07.06.2019

imputato, a norma dell’atto d’accusa 176/2019 del 5 agosto 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina

per avere,

il 13.07.2018, verso le ore 07:35,

a __________, in via __________, presso l’ufficio postale,

commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita, all’integrità corporale e rendendola incapace di opporre resistenza,

e in particolare per avere,

dopo avere effettuato, in due distinti giorni tra il 09.07.2018 e l’11.07.2018, due sopralluoghi transitando a piedi nei pressi dell’ufficio postale di __________,

dopo aver acquistato il 12.07.2018, a __________ (I), e importato in Svizzera, la stessa sera, dal valico doganale di __________, la pistola a salve BBM, cal. 8mm Knall (replica di una pistola Glock 17),

dopo aver sottratto, sempre la medesima sera, a __________, in via __________, il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________ intestato a ACPR 3,

e quindi raggiunto, la mattina del 13.07.2018, a bordo di predetto motoveicolo, i pressi dell’ufficio postale di __________ e lì atteso l’orario di apertura,

indi varcando, alle ore 07:35 circa, la soglia dell’ufficio postale indossando il casco da moto con visiera abbassata e impugnando nella mano destra predetta pistola, priva del tappo di colore rosso al termine della canna e priva di caricatore e cartucce,

e con la stessa minacciando, mostrandogliela, la cliente ACPR 2 che si apprestava a lasciare l’ufficio postale,

quindi spingendo ACPR 2 verso lo sportello, afferrandole i vestiti con la mano sinistra, impugnando nella mano destra la pistola e puntandogliela contro, all’altezza dell’addome e,

dopo aver invano tentato di aprire lo sportello divisorio,

impugnando nuovamente la pistola e ingiungendo a ACPR 2 di seguirla, afferrandola per un braccio sino a raggiungere la porta che conduce al retro degli sportelli, dicendole nel mentre di stare calma,

guadagnando poi l’accesso alle casse aprendo la porta con un calcio, intimando quindi a ACPR 2, sempre sotto la minaccia della pistola che impugnava, di seguirlo e,

raggiunta la cassa,

sottratto denaro contante pari a complessivi CHF 15'822.85 e EUR 4’375.00, immediatamente occultati in un sacco dell’immondizia di colore nero,

commesso così un furto a danno della ACPR 1,

fuggendo poi dall’ufficio postale a bordo dello motoveicolo di cui sopra facendo perdere le proprie tracce una volta lasciata la Svizzera attraverso il valico doganale di __________;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 CP;

                                   2.   sequestro di persona

per avere,

il 13.07.2018,

a __________, in via __________, presso l’ufficio postale,

indebitamente arrestato o tenuto sequestrata una persona o privatola in altro modo della libertà personale,

e meglio per avere,

nel corso della rapina di cui al punto 1 del presente AA,

indebitamente privato in altro modo la cliente ACPR 2 della libertà personale,

costringendola, per la durata di circa 5/6 minuti, sotto la minaccia di una pistola a salve BBM cal 8 Knall, priva del tappo rosso sull’estremità della canna, che per il suo aspetto poteva quindi essere scambiata per un’arma vera, a rimanere nell’ufficio postale e a seguirlo dapprima sino allo sportello, poi sul retro, dove vi sono le casse,

impedendole così di fuggire e allertare la polizia, e portando così a termine, indisturbato, la rapina di cui al punto 1 del presente AA;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 183 cifra 1 CP;

                                   3.   danneggiamento

per avere,

il 13.07.2018,

a __________, in via __________, presso l’ufficio postale,

alfine di compiere la rapina di cui al punto 1 del presente AA,

intenzionalmente danneggiato, a danno della ACPR 1, la porta presente all’interno dell’ufficio postale colpendola con un calcio, cagionando un danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 501.90;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;

                                   4.   violazione di domicilio

per essersi,

il 13.07.2018,

a __________, in via __________, presso l’ufficio postale,

alfine di compiere la rapina di cui al punto 1 del presente AA,

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto nell’ufficio postale;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 186 CP;

                                   5.   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

nel periodo compreso tra la sera del 12.07.2018 e la mattina del 13.07.2018,

a __________, __________, __________, __________ e sulla tratta stradale sino a __________,

senza diritto, importato in Svizzera, posseduto e portato seco, la pistola a salve BBM cal 8 mm Knall, priva del tappo rosso sull’estremità della canna, pistola che per il suo aspetto poteva essere scambiata per un’arma vera;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm in relazione con l’art. 4 cpv. 1 lett. g LArm;

                                   6.   ripetuta guida di un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta

per avere,

la notte del 12/13.07.2018 e la mattina del 13.07.2018,

a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del __________,

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,

ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________, intestato a ACPR 3 e a quest’ultimo sottratto nelle modalità descritte al punto 8 del presente AA;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

                                   7.   ripetuta guida in stato di inattitudine

per avere,

la notte del 12/13.07.2018 e la mattina del 13.07.2018,

a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del __________,

ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________, intestato a ACPR 3, in stato di inattitudine alla guida a seguito del consumo di cocaina e eroina avvenuto nel medesimo periodo di tempo;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr;

                                   8.   furto d’uso di un veicolo a motore

per avere,

la sera del 12.07.2018,

a __________, in Via __________,

a danno di ACPR 3, sottratto per farne uso, il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr;

                                   9.   ripetuta violazione del bando

per avere,

il 10.07.2018, il 12.07.2018 e il 14.07.2018,

a __________, __________ e __________,

in entrata dall’Italia e accedendo in territorio svizzero,

in tre distinte occasioni, violato l’ordine di espulsione dal territorio elvetico valido 5 anni, emanato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 09.05.2018 e a lui noto, in quanto presente, assistito dal difensore d’ufficio, in occasione dell’emanazione della succitata sentenza;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 291 CP;

                                10.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra la sera del 12.07.2018 e la mattina del 13.07.2018,

a __________ e in altre imprecisate località del __________,

intenzionalmente consumato almeno 3.5 grammi di cocaina e 3.5 grammi di eroina, stupefacente importato dall’Italia in data 12.07.2018;

reato avvenuto: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;

Presenti:                   -   la Procuratrice pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 19:20.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

La Presidente informa le parti che la sentenza 9.5.2018 della Corte delle assise correzionali di __________ (72.2018.79) è stata acquisita agli atti quale doc. TPC 13, così come è stato acquisito un estratto datato 8.11.2019 del casellario giudiziale quale TPC 14. Copia di entrambi i documenti è consegnata seduta stante alle parti. Ciò si è reso necessario a causa dell’errata iscrizione del giudizio in questione a casellario giudiziale (v. AI 63).

Le parti ne prendono atto.

Sentiti:                       §   la Procuratrice pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è persona nota alla Giustizia ticinese. A lui non importa nulla delle conseguenze del suo delinquere. Dal 13.02.2007 al 09.05.2018, in 11 anni, è stato destinatario di condanne a pene detentive complessivamente per oltre 10 anni di carcere. È delinquente incallito. È stato arrestato il 06.02.2018, è stato rilasciato il 07.07.2018 e dopo 6 giorni ha commesso la rapina all’Ufficio postale di __________. È stato visto in precedenza fare sopralluoghi dalla teste __________. È stato fermato dalle guardie di confine mentre voleva entrare in territorio svizzero. Si è procurato una pistola il 12.07.2018 ed all’alba del 13.07.2018 si è posizionato presso la Posta di __________. Vi è entrato con la pistola in pugno e la visiera del casco abbassata, ha commesso la rapina con sequestro di persona, per poi fare perdere le proprie tracce fuggendo in scooter. Grazie al sistema di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire il percorso fatto dall’imputato dopo la rapina. A suo carico vi sono anche tracce di DNA sullo specchietto retrovisore dello scooter. IM 1 ha quindi potuto essere arrestato a __________ per poi essere estradato in Svizzera. L’imputato, dal secondo verbale d’interrogatorio, ha sostanzialmente riconosciuto di essere entrato nell’Ufficio postale di __________, brandendo un’arma che sembrava vera, di avere impedito ad una cliente di uscire da quell’Ufficio e di averne danneggiato una porta. I fatti della rapina sono, quindi, stati ammessi così come indicati nell’atto di accusa emanato a suo carico.

In diritto, la PP ritiene siano dati gli elementi costitutivi dell’art. 140 cifra 1 CP e precisa che IM 1 ha utilizzato una pistola a salve BBM, cal. 8mm Knall (replica di una pistola Glock 17) togliendone di proposito il tappo rosso per farla apparire identica alla pistola vera, altrimenti, come ammesso dallo stesso imputato, si sarebbe visto subito che era finta (AI 90, pag. 8). Del resto, i presenti si sono spaventati: l’impiegata postale si è rifugiata in un vano separato, una cliente è stata sequestrata essendo stata limitata nella sua libertà di movimento, impedendole di dare l’allarme, puntandole una pistola contro, spingendola verso il bancone e costringendola a seguire l’imputato nel retro dell’Ufficio postale. IM 1 la teneva a contatto corporeo, le puntava la pistola all’altezza dell’addome, l’ha trascinata e, dopo avere sfondato una porta, le imponeva di seguirlo. La cliente è rimasta pietrificata dalla paura e nient’altro poteva fare che seguire gli ordini del rapinatore. IM 1 sapeva che così facendo le impediva di fuggire per chiamare la polizia. Lo stesso imputato ha dichiarato agli inquirenti di averla trattenuta per impedirle di chiamare la polizia. La pistola Softair usata dal rapinatore è confondibile con le armi da fuoco vere. Quanto alla LArm, non vi è dubbio che l’arma usata da IM 1 poteva essere scambiata per una pistola vera. Uno stesso teste l’ha indicata come arma vera tipo Glock. Con riferimento alla LCStr, l’imputato ha guidato uno scooter senza patente, in uno stato di inattitudine e commettendo un furto d’uso del veicolo. In merito alla violazione del bando (art. 291 CP), IM 1 sapeva che, entrando in Svizzera, avrebbe violato il bando. Con riferimento alla pena, la Pubblica accusa rileva che l’ammontare della refurtiva di circa fr. 20'000.- non è trascurabile. Durante l’esecuzione della rapina, IM 1 non ha mostrato grande spregiudicatezza, né assunto un comportamento particolarmente violento. Egli ha agito con una certa calma. Parlava con un tono della voce normale ed è rimasto tranquillo. Il suo movente è stato quello di agire per lucro. Egli ha deciso di fare la rapina, malgrado il fratello gli avesse dato pochi giorni prima euro 200.-. Ha delinquito solo in parte per pagare un intervento dentario alla compagna. Con i soldi della rapina egli ha fatto fronte anche alle spese di viaggio, di vitto, di alloggio in Croazia e in Italia (cfr. giustificativi in atti) ed ha comprato della droga. IM 1 non ha sequestrato la cliente dell’Ufficio postale nel peggiore dei modi. La sua colpa è, a mente della PP, di grado medio. Grave è, di contro, la colpa per il reato di violazione del bando. IM 1 è entrato in Svizzera unicamente per delinquere e non per andare a fare visita alla madre. Egli ha fatto ingresso nel territorio elvetico non per compiere reati bagatella, ma per compiere una rapina. Venendo alle circostanze personali, l’imputato ha prestato una parziale collaborazione permettendo anche il ritrovamento dell’arma da lui utilizzata per la rapina. Questo effetto attenuante sulla pena è azzerato dalla recidiva specifica, essendo in passato già stato condannato per rapina. A suo carico sono innumerevoli i precedenti penali. Ne aggrava la posizione la circostanza che a soli sei giorni dalla scarcerazione ha nuovamente delinquito. La PP, in considerazione della recidiva e del concorso di reati, postula che a IM 1 sia inflitta una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi interamente da espiare ed una multa di fr. 100.- per contravvenzione alla LStup. La Pubblica accusa chiede, infine, che ai sensi dell’art. 66b cpv. 2 CP sia inflitta l’espulsione a vita dell’imputato dal territorio svizzero;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che nello specifico il suo ruolo è difficile dovendo perorare la causa di un uomo che non ha imparato nulla dagli errori del passato. Precisa, tuttavia, che in tutte le vite ci può essere una svolta. Invita la Corte a determinare una pena corretta, senza lasciarsi condizionare dal vissuto di IM 1. A mente della stessa difesa i fatti accertati sono gravi e sono stati ricostruiti grazie alla collaborazione del suo assistito. IM 1, tuttavia, contesta di avere fatto dei sopralluoghi all’Ufficio postale di __________ prima della rapina. La teste che sostiene questa tesi, la unica invero che ha sostenuto di averlo visto in precedenza, si è confusa. L’imputato, al riguardo, è sempre stato coerente, dando una versione dettagliata dei fatti. Il difensore chiede che IM 1, su questo punto, in applicazione del principio in dubio pro reo, sia assolto. Sottolinea che, per quanto attiene alla violazione del bando, le date del 9 e dell’11 luglio 2018 non sono state inserite dalla Pubblica accusa nel “per avere”. Delle due cose l’una. La versione sostenuta dall’imputato in inchiesta è quella corretta. La difesa non contesta la qualifica giuridica di rapina ex art. 140 cifra 1 CP, tuttavia precisa che c’è rapina e rapina. Con riferimento al sequestro di persona ex art. 183 CP, non nega che la cliente dell’Ufficio postale sia stata sequestrata, essendo stata trattenuta ed essendole stato impedito di uscire per allarmare la polizia. La difesa rileva, tuttavia, che non vi sia un concorso reale tra il reato di rapina e quello di sequestro di persona. Vi è una coincidenza temporale fra i due reati, ragion per cui, a mente della difesa, quello di sequestro di persona deve ritenersi consumato dal reato di rapina. Quanto al danneggiamento ed alla violazione di domicilio, trattasi di reati inevitabili essendo funzionali a quello principale. Il difensore chiede che si verifichi che agli atti vi siano le debite valide querele. In caso contrario, ne chiede il relativo proscioglimento. I fatti di cui ai punti da 5 a 10 dell’atto di accusa sono ammessi da IM 1. Il difensore rileva che trattasi di reati strettamente connessi al reato principale commessi sotto il consumo della droga e in uno stato adrenalinico. Il difensore contesta che il proprio assistito abbia importato un’arma ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm: l’arma in questo caso non c’è in quanto quando è entrato nel territorio elvetico, IM 1 aveva una pistola che non poteva essere scambiata per vera, avendo in dotazione ancora il tappo rosso tolto in seguito. Essa era riconoscibile come Softair e non come arma vera. Venendo alla commisurazione della pena, il difensore rileva che, dal profilo oggettivo, viste le modalità d’esecuzione della rapina, la relativa colpa dell’imputato è al massimo di grado medio. Egli non ha agito né con violenza, né con spregiudicatezza. Non aveva intenzione di spaventare nessuno, né di causare sofferenza. Esclude sia lieve in quanto brandiva una pistola che poteva essere confusa con un’arma vera e in quanto è avvenuta in presenza di una cliente. Nemmeno la colpa è grave, la rapina essendo stata fatta ad un Ufficio postale e non ai danni di un’abitazione privata. L’imputato non aveva del resto premeditato la rapina. La presenza della buralista era scontata, ma l’imputato confidava che non ci fossero clienti nell’Ufficio. Egli si è trovato addosso la cliente e, a quel punto, non poteva permettersi che questa uscisse e chiamasse la polizia. Fin dall’inizio IM 1 ha trattato bene quest’ultima e mai le ha voluto puntare la pistola contro. La rapina è scaturita da un agire improvvisato, non studiato nei dettagli, deciso lungo il sentiero. L’imputato non voleva coinvolgere delle persone. Vista l’impossibilità di commettere il furto, ha deciso di commettere la rapina. Lui conosceva l’Ufficio postale, sapeva che c’era una porta sul retro. Egli aveva comprato una pistola in precedenza con lo scopo di garantirsi la fuga dopo il furto. Non ha mai elaborato un piano di rapina. La sua entrata ed uscita dall’Ufficio postale di __________ è stata notata da un sacco di persone. Il suo viso è stato ripreso in numerose occasioni. Del resto, era pure arcinoto alle forze dell’ordine. Egli ha inoltre chiamato un taxi dopo la rapina, facendosi quindi riconoscere dal tassista. Se fosse stato un rapinatore esperto, avrebbe subito preso la fuga e non si sarebbe fermato presso diversi uffici cambio, né avrebbe lasciato proprie tracce di DNA. Non vi è mai stata l’elaborazione di un crimine. La rapina è durata pochi minuti, giusto il tempo di arraffare il denaro. A IM 1 interessava il denaro necessario per l’intervento dentario alla sua compagna e non un importo poi risultato superiore a fr. 20'000.-. L’ammontare di denaro a cui mirava era tutto sommato non elevato. Per il sequestro di persona, la colpa dell’imputato è stata lieve. Egli si è comportato con “gentilezza”. La colpa può definirsi lieve anche per la violazione di domicilio, circoscritta a pochi minuti in uno spazio aperto al pubblico, e per il danneggiamento, essendo il pregiudizio denunciato limitato a fr. 501.-. Di colpa lieve si può infine parlare anche per i restanti reati secondari. Quanto ai motivi a delinquere, IM 1 quando, appena scarcerato, ha visto la sua compagna di vita __________ (ignara di quanto lui avrebbe fatto per lei e col quale aveva una relazione da __________ anni), sofferente per il suo problema dentario, è caduto in uno stato d’animo di tristezza ed ha voluto trovare una soluzione ai mali patiti da quest’ultima. Per il difensore, l’agire del suo assistito, pur non essendo spinto da un motivo onorevole, è stato indotto dal racimolare denaro per pagare l’intervento ai denti in Croazia di colei che rappresentava l’amore della sua vita. Nei giorni precedenti alla rapina, IM 1 era inoltre affranto in quanto le preposte autorità gli avevano negato di vedere la madre, diniego ch’egli ha vissuto come un’ingiustizia. A lui sarebbe bastato di vederla per qualche ora. L’imputato, inoltre, era stato espulso in un Paese straniero. In Italia, egli non ha infatti legami familiari, non ha un lavoro e non ha un alloggio. Vista la sua fragilità psichica, la situazione di disagio e di malessere, è ricaduto nel consumo di stupefacenti. La possibilità che aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione del bene giuridico offeso era limitata. Sempre nell’ambito dei fattori legati all’autore, il difensore evidenzia la collaborazione prestata dal suo assistito agli inquirenti nella ricostruzione dei fatti e la circostanza che in carcere si sia comportato bene. Dopo il periodo di prigione pregresso ai fatti qui in discussione, non aveva dentro il corpo più sostanze stupefacenti. Uscito di prigione, la commistione di droghe (3 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina) ne ha provocato la disinibizione e lo ha portato a commettere quel che ha commesso. A suo sfavore incide la recidiva. Il difensore, tuttavia, invita la Corte a considerare che a carico di IM 1 peserà già come un macigno la misura di espulsione di minimo 20 anni che inevitabilmente verrà inflitta e che gli impedirà di vedere sua madre. Tenuto conto di tutti i suesposti elementi, la difesa, partendo da una pena detentiva base di 14 mesi per la rapina, aggiungendo 4 mesi per i reati secondari e 4 mesi per la recidiva, postula che a IM 1 sia inflitta una pena non superiore a 22 mesi di detenzione alla quale va aggiunta una multa di fr. 100.- per la contravvenzione alla LStup. La difesa non si oppone alla espiazione dell’intera pena detentiva. Postula che l’espulsione sia al massimo per un periodo di 20 anni. Sono riconosciute le pretese civili dall’AP ACPR 1. Ritiene, invece, eccessiva la pretesa dell’AP ACPR 2 e chiede che le sia riconosciuto un risarcimento per torto morale di al massimo fr. 500.-;

                                    §   La Procuratrice pubblica, in replica, per quanto attiene alle querele rinvia agli AI 3 e 35. Quanto alla violazione del bando, la PP dichiara di avere omesso per una svista di indicare il 9 luglio 2018 come ulteriore data al punto 9 dell’atto di accusa. Quanto ai sopralluoghi di IM 1 nei giorni precedenti alla rapina, precisa che essi hanno avuto luogo, come riferito dalla teste, sempre di mattina verso le ore 7.00, ovvero in orario affine a quello della rapina.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I.   Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

                                   1.   Queste le informazioni date da IM 1 agli inquirenti sulla sua situazione personale e finanziaria (VI PP 12.06.2019, AI 94, p. 2):

“…OMISSIS…”

Al dibattimento l’imputato ha confermato quanto dichiarato in sede d’inchiesta precisando quanto segue (VI dib., p. 1 seg.):

“…OMISSIS…”

Sulle prospettive di vita, ha dichiarato di concordare con quanto contenuto nella lettera dell’Ufficio del Patronato (doc. dib. 2), spiegando che “dopo il provvedimento di espulsione mi sono sempre chiesto cosa fare. Voglio andare in Italia e potermi preparare”, e soggiungendo che “dalla morte __________ ero faccia a faccia con me stesso. Una delle cose che ho capito è che quando uscirò vorrò aiutare le persone che devono affrontare tutti quei problemi che io ho vissuto durante questi anni. So che è un percorso lungo, difficile e pieno di ostacoli. Con l’assistente sociale in carcere ci stiamo attivando per questo progetto. __________ Questo è qualcosa che voglio io. Lo devo a me stesso e alla mia compagna e a tutte le persone che mi sono vicino. La possibilità di proiettarsi verso questo progetto in Svizzera è più difficile. In Italia sarebbe più facile” (VI dib., p. 7).

                                   2.   L’imputato è pregiudicato in Svizzera dove è stato oggetto di condanne per i reati di (AI 63):

                                     -   incendio intenzionale, ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (reato mancato), ripetuto furto d’uso, ripetuta conduzione senza licenza di condurre, minaccia, esibizionismo, impedimento di atti dell’autorità, infrazione alle norme della circolazione stradale, delitto contro la LF sulle armi, ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ricettazione, fatti avvenuti nel 2005 e nel 2006, di cui alla sentenza 13.2.2007 della Corte delle assise correzionali di __________, con una condanna alla pena detentiva di 30 mesi;

                                     -   ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso, ripetuta conduzione senza licenza di condurre, fatti avvenuti nel 2007, di cui alla sentenza 12.3.2008 della Corte delle assise correzionali __________, con una condanna a una pena detentiva di 12 mesi e al trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP;

                                     -   furto per mestiere, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta conduzione senza licenza di condurre, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, fatti avvenuti nel 2009, di cui alla sentenza 20.5.2010 della Corte delle assise correzionali di __________, con una condanna a una pena detentiva di 20 mesi;

                                     -   furto, danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta conduzione senza licenza di condurre, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, fatti avvenuti nel 2010 e nel 2011, di cui al decreto d’accusa 12.4.2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, con una condanna a una pena detentiva di 60 giorni e alla multa di fr. 200.-;

                                     -   ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, ripetuta conduzione senza licenza di condurre, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, fatti avvenuti nel 2011, di cui alla sentenza 26.9.2011 della Corte delle assise correzionali di __________, con una condanna alla pena detentiva di 18 mesi;

                                     -   entrata illegale, fatti avvenuti nel 2013, di cui al decreto d’accusa 14.2.2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, con una condanna a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna;

                                     -   rapina (munito di un’arma), ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, delitto contro la LF sulle armi, ripetuta conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta, ripetuta guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo ripetuta guida senza assicurazione di responsabilità civile, ripetuto uso abusivo di licenze e/o targhe di controllo ripetuta entrata illegale, ripetuto soggiorno illegale, minaccia, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta falsità in documenti, fatti avvenuti nel 2013, di cui alla sentenza 2.4.2014 della Corte di appello e di revisione penale, con una condanna a una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi e alla multa di fr. 100.-;

                                     -   falsità in documenti, fatti avvenuti nel 2013, di cui alla sentenza 27.5.2015 della Corte delle assise correzionali di __________, con una condanna a una pena detentiva di 45 giorni;

                                     -   entrata illegale, fatti avvenuti nel 2016, di cui al decreto d’accusa 3.2.2016 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, con una condanna a una pena detentiva di 40 giorni;

                                     -   ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta entrata illegale, ripetuto soggiorno illegale, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, fatti avvenuti nel 2016, di cui al decreto d’accusa 16.3.2016 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con una condanna a una pena detentiva di 90 giorni;

                                     -   ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, fatti avvenuti nel 2016, di cui al decreto d’accusa 4.7.2016 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, con una condanna a una pena detentiva di 30 giorni;

                                     -   ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, entrata illegale, soggiorno illegale, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, fatti avvenuti nel 2016, nel 2017 e nel 2018, di cui al decreto d’accusa 9.5.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, con una condanna a una pena detentiva di 5 mesi, alla multa di fr. 100.- e all’espulsione dal territorio elvetico per un periodo di 5 anni.

                                         Dall’estratto del casellario giudiziale italiano (AI 72) risulta a carico di IM 1 una condanna del Tribunale in composizione monocratica di __________ del 19.07.2017 (irrevocabile l’11.11.2017) per titolo di furto commesso il 4.11.2016, alla pena della reclusione di 1 anno (pena eseguita in custodia cautelare dal 04.11.2016 al 03.11.2017) e alla multa di Eur 300.-.

Al dibattimento l’imputato, in relazione alle condanne svizzere, ha spiegato (VI dib., p. 2 seg.):

" Quanto al precedente per rapina, ricordo di avere utilizzato una baionetta militare.

Non voglio giustificarmi. Tutti i reati fanno da costellazione al mondo della tossicodipendenza. Per anni ho avuto una vera e propria tossicomania che mi ha portato a fare tutta questa serie di reati. In mancanza di un lavoro, necessitavo di fare questi furti per procacciarmi denaro e comprarmi la droga. 

Alla Presidente che mi fa notare che io ho avuto anche dei lavori, rispondo che, se si guarda bene, in quei momenti non dico di non avere delinquito, ma ho delinquito poco.

Oggi mi rendo conto che io consumavo per evadere dai problemi. Mi rendo conto che è una grandissima stupidata. Io cercavo di evadere dalla mia situazione. Non avevo lavoro. Ero distaccato dal nucleo familiare. Io non sono mai riuscito ad avere un lavoro a lungo termine. La mia sbandata è iniziata con le amicizie sbagliate. Io ho interrotto i lavori a causa del consumo di droga. Consumavo, come detto, per non pensare ai miei problemi ossia alla mancanza di lavoro. Questo mio consumo di sostanze mi portava a perdere il lavoro. A quel punto consumavo di più e avevo necessità di commettere reati”.

                                   3.   In punto all’eventualità di un’espulsione dal territorio elvetico, al dibattimento l’imputato ha dichiarato (VI dib., p. 7):

" Non ho nulla da dire al riguardo. L’unico problema sarà quello di potere rendere visita alla mamma. Ma per questo, ritengo che sia compito dell’Ufficio della migrazione darmi dei permessi che, di tanto in tanto, mi possano consentire di recarmi a far visita a mia madre”.

                                   II.   Circostanze dell’arresto dell’imputato

                                   4.   Dal rapporto di polizia 27.6.2019 (AI 103, p. 16) risulta che:

" IM 1 era stato identificato come l'autore della rapina di __________ dopo il ritrovamento della sua impronta digitale sullo specchietto retrovisore del motoveicolo utilizzato per il colpo. Confrontando la sua fisionomia con quella dell'autore in sella al motoveicolo durante la fuga ed i connotati forniti dalla vittima e dai testimoni, l'ipotesi che IM 1 fosse l'autore era sempre più concreta. Venivano quindi sottoposte delle fotografie ai testimoni oculari i quali non potevano fare altro che indicare IM 1, nell'autore della rapina di __________. Pure il taxista __________ identificava IM 1 nel cliente che aveva accompagnato da __________ a __________ facendo le tappe descritte nel presente rapporto.

Alla luce di questi elementi identificativi veniva pubblicato il mandato di cattura internazionale che permetteva l'arresto di IM 1 a __________ il giorno 31.07.2018.

Nel frattempo, a conferma dell'avvenuta identificazione, dal laboratorio si riceveva notizia che nel separatore di banconote all'interno del cassetto dentro lo sportello della Posta era stata trovata la traccia di DNA di IM 1”.

                                   5.   A seguito del mandato di cattura internazionale emesso dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, in data 31.7.2018 IM 1 è stato arrestato a __________ presso l'__________ (loc. cit.). L’imputato è stato quindi posto in stato di detenzione in vista dell’estradizione. Una volta estradato il 16 aprile 2019, il 17.4.2019 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dal PP. Constatando la presenza di sufficienti e concreti indizi a carico dell’imputato, nonché del pericolo di fuga e di recidiva, ha ordinato la stessa fino all’11.6.2019 (AI 71). A partire dal 7.6.2019 l’imputato è stato posto dalla PP in esecuzione anticipata della pena detentiva (AI 92).

                                  III.   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   6.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

                                   7.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

                                   8.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                 IV.   In diritto

                                   9.   In merito ai capi d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

                               9.1.   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

                               9.2.   giusta l’art. 140 n. 1 CP chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni;

                               9.3.   giusta l’art. 183 n. 1 CP chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria;

                               9.4.   giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

                               9.5.   giusta l’art. 186 CP chi, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

                               9.6.   giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

                               9.7.   giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. a) LCstr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                               9.8.   giusta l’art. 91 cpv. 2 lett. b) LCstr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi;

                               9.9.   giusta l’art. 94 cpv. 1 lett. a) LCstr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso.

                             9.10.   giusta l’art. 291 CP chiunque contravviene a un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

                             9.11.   giusta l’art. 19a n. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

                                  V.   Colpevolezza

                                10.   la Corte ha deciso quanto segue:

                             10.1.   In merito all’imputazione di cui al punto 1 dell’AA, essendone pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di rapina, per avere, il 13 luglio 2018 a __________, all’interno dell’Ufficio postale situato in via __________, minacciando chi era al suo interno indossando il casco da moto con la visiera abbassata e impugnando nella mano destra una pistola a salve BBM, cal. 8mm Knall (replica di una pistola Glock 17), commesso un furto ai danni de ACPR 1, sottraendo refurtiva per un valore complessivo di fr. 15'822.85 e Eur 4'375.-.

IM 1 ha riconosciuto di aver commesso i reati poi confluiti nell’atto di accusa emanato nei suoi confronti (VI Pol 8.5.2019, AI 83; VI Pol 4.6.2019, AI 90; VI PP 12.6.2019, AI 94). Le sue ammissioni trovano peraltro riscontri nelle ulteriori risultanze processuali (VI Pol __________ 18.7.2018 in allegato 6 ad AI 22 idem in AI 17; VI Pol ACPR 2 13.7.2018, AI 6; VI Pol __________ 13.7.2018, AI 5; VI Pol __________ 13.7.2018, AI 4; VI Pol __________ 13.7.2018, AI 7; VI Pol __________ 16.7.2018, AI 1; VI Pol __________ 18.7.2018, AI 18; VI dib.; AI 64).

                             10.2.   Quanto all’imputazione di cui al punto 2 dell’AA, la Corte ha riconosciuto l’imputato colpevole di sequestro di persona, per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, indebitamente tenuto sequestrata ACPR 2. Ciò sulla base delle medesime risultanze processuali indicate al considerando che precede.

Per quanto concerne il concorso tra questo reato e quello di rapina, se il sequestro di persona non è esercitato nei confronti di colui che ha in affidamento i valori che si intende sottrarre (nel caso concreto sarebbe stata la buralista postale) bensì è rivolto verso un terzo (la cliente), occorre domandarsi se tale agire è inteso a far sì che l’affidatario dei valori si sottometta alla volontà del rapinatore. Come emerso durante l’inchiesta e ancora al dibattimento (vedi risultanze indicate al consid. 10.1), ciò non è stato il caso. Entrando nell’Ufficio postale già riconoscibile come rapinatore (ossia indossando il casco e impugnando la pistola), IM 1 ha constatato la presenza della cliente ACPR 2. Per sua stessa ammissione ha deciso di trattenerla non per esercitare una pressione sulla buralista e sottrarre il denaro, bensì perché dava – per così dire – fastidio al compimento del suo piano di rapina. In altre parole, è evidente che se così non avesse fatto la cliente avrebbe potuto dare l’allarme. In tali casi va riconosciuto il concorso dei reati (v. Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4. ediz., n 195 ad art. 140), nel senso che il reato di sequestro di persona non è assorbito da quello di rapina.

                             10.3.   IM 1, richiamato il punto 3 e 4 dell’AA, è anche condannato per il reato di danneggiamento e violazione di domicilio commesso in occasione della rapina di cui al punto 1.1 del dispositivo e di cui si è detto al consid. 10.1, avendone manifestamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi di legge (consid. 9). La volontà dell’imputato era quella di danneggiare, come in concreto avvenuto, scassinando quanto precludeva il suo ingresso nei luoghi dove ha poi sottratto il denaro. Per il resto, il modo in cui l’autore si è introdotto nel luogo preso di mira è in sé eloquente della consapevolezza circa la natura illecita del suo agire.

                             10.4.   Passando all’imputazione di cui al punto 5 dell’AA, sulla base delle risultanze, segnatamente da quanto ammesso dall’imputato medesimo (VI Pol 8.5.2019, AI 83; VI dib. 3-5), questa Corte lo ha dichiarato colpevole di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, per avere, il 12.7 2018 e il 13.7.2018, a __________, __________ e __________, senza diritto posseduto e portato seco la pistola a salve BBM, cal. 8mm Knall (replica di una pistola Glock 17), priva del tappo rosso sull’estremità della canna.

In applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte ha invece prosciolto l’imputato dal reato di infrazione alla LF sulle armi limitatamente all’importazione in Svizzera della pistola a salve e al luogo __________. Non vi sono infatti sufficienti elementi agli atti per credere al di là di ogni ragionevole dubbio che il tappo rosso sia stato tolto prima di varcare il territorio elvetico. IM 1 è stato prosciolto da tale imputazione anche in relazione al possesso di tale arma durante il tragitto stradale fino a __________.

                             10.5.   La Corte ha ritenuto IM 1 colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione, per avere, il 12.7.2018 e il 13.7.2018, a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del __________, ripetutamente condotto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________, ripetuta guida in stato di inattitudine, per avere, il 12.7.2018 e il 13.7.2018, a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del __________, ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________ in stato di inattitudine alla guida a seguito del consumo di cocaina ed eroina avvenuto nel medesimo periodo di tempo e furto d’uso di un veicolo, per avere, a __________, il 12.7.2018, sottratto per farne uso il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________ di proprietà di ACPR 3. Anche in questo caso i reati sono stati ammessi dall’imputato (VI PP 12.6.2019, AI 94; VI dib. 3-5) e sono pacificamente riunite le relative condizioni oggettive e soggettive.

                             10.6.   La Corte ha altresì riconosciuto IM 1 colpevole di ripetuta violazione del bando, per avere, a __________, __________ e __________, il 10.7.2018, il 12.7.2018 e il 14.7.2018 contravvenuto all’ordine di espulsione dal territorio svizzero per un tempo di cinque anni emanato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 9.5.2018. L’imputato ha messo piede su suolo svizzero malgrado il bando e malgrado fosse a conoscenza del medesimo. Nemmeno le sue giustificazioni dichiarate durante l’inchiesta e al dibattimento sono credibili. In un primo tempo IM 1 ha ammesso che il suo scopo era quello di raggiungere la Svizzera, spiegando che voleva richiedere una dichiarazione alle autorità di Polizia svizzere. In un secondo tempo ha invece detto che quel giorno si era rivolto alle Guardie di confine per chiedere loro informazioni. Al dibattimento ha precisato di essere rimasto nella “zona di confine”, di aver chiamato l’agente di confine dicendogli che non poteva entrare in Svizzera. Sennonché, dal rapporto dei doganieri nulla emerge di tutto ciò.

                                 VI.   Colpa, prognosi, pena

                                11.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             11.1.   giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

                             11.2.   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

                             11.3.   giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

                             11.4.   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

                                12.   In concreto, in relazione alla rapina non va confusa la colpa dell’imputato con la gravità del reato in sé. Non vi è dubbio che il reato in questione è già grave di per sé. L’oggettiva gravità della rapina risulta d’altra parte in modo chiaro dalla comminatoria di una pena minima di sei mesi anche per il caso meno grave e fino a 10 anni di pena detentiva. Doverosa questa precisazione, va detto che all’interno del quadro edittale del reato di rapina, la colpa di IM 1 è di grado medio.

La Corte si è convinta che IM 1, al momento in cui ha acquistato, il 12.7.2018, la pistola, lo ha fatto con l’intenzione di commettere la rapina all’Ufficio postale in questione. I sopralluoghi riferiti dalla teste (VI Pol __________ 20.7.2018, AI 27), credibile poiché riferisce dei dettagli precisi su ciò che ha visto, sono stati fatti in un orario compatibile con quello in cui l’imputato ha poi commesso i fatti e sono spiegabili solo con una verifica della fattibilità della rapina. La pistola acquistata, poi, è una riproduzione fedele dell’arma vera. Il costo era comunque di una certa importanza (100.- Eur). Tutto lascia intendere che era nei piani di IM 1 utilizzare quell’arma, non semplicemente farne forse uso per garantirsi la semplice fuga dopo un furto.

A favore dell’imputato vi è che ha mantenuto la calma e le modalità di esecuzione si sono limitate a quanto indispensabile per commettere il reato, riducendo la pericolosità del suo agire.

Dal profilo soggettivo, va detto che il movente di permettere l’operazione ai denti a __________ copre solo in parte le ragioni per cui IM 1 ha delinquito. Infatti, quanto sottratto eccede ampiamente il costo dei due interventi, che l’imputato, per sua stessa ammissione, sapeva già precedentemente ai fatti essere di complessivi Eur 6'000.-. Dimostrazione ne è che in definitiva ha usato più della metà del provento per comprare stupefacente, per pernottare in hotel di prestigio, per acquistare vestiti alla compagna e per farle dei regali, nonché per i viaggi in taxi e per acquistarsi un telefono cellulare. Per tacere del fatto che il problema dentario era noto da anni e che se avesse voluto seriamente aiutare la compagna avrebbe dovuto, semmai, adoperarsi per trovare o mantenere un posto di lavoro che gli permettesse di poter far fronte, magari anche a rate, a un simile intervento.

A suo sfavore vi sono i numerosi precedenti penali, anche precedenti specifici, e che l’imputato ha delinquito poco dopo essere stato scarcerato, in data 7.7.2018, dal Penitenziario cantonale e accompagnato dall’autorità di Polizia al valico di __________.

La Corte ha ad ogni modo tenuto conto della sua parziale collaborazione processuale. Parziale perché in un primo tempo ha negato gli addebiti.

Alla luce degli aspetti appena citati, di grado medio è anche la colpa di IM 1 per rapporto al reato di sequestro di persona. Lo spavento procurato alla vittima è stato chiaramente importante. L’arma, una fedele riproduzione di quella vera, le è stata rivolta più volte a livello dell’addome, così come in definitiva ammesso dall’imputato dinanzi a questa Corte, seppur con la spiegazione di averlo fatto senza volerlo (VI dib., p. 5). Come per la rapina, a favore dell’imputato vi è che in relazione a questo reato ha mantenuto la calma.

Anche per i reati di violazione di domicilio la colpa è di grado medio, mentre per quanto riguarda quelli di danneggiamento, di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, di ripetuta guida senza autorizzazione e di furto d’uso è di grado medio-bassa. Medio alta è invece la colpa per quanto concerne il reato di ripetuta guida in stato di inattitudine, tenuto conto dei quantitativi di stupefacente. Tendenzialmente grave è poi quella di ripetuta violazione del bando. Basti pensare, al riguardo, che egli ha commesso tale violazione pochi giorni dopo essere stato scarcerato malgrado l’ordine di espulsione della durata di 5 anni pronunciato dalla Corte delle assise correzionali.

                                13.   La pena detentiva è interamente da espiare. I presupposti di una sospensione condizionale, anche solo parziale, della pena sono manifestamente inadempiuti. Al di là della durata della pena (che, eccedendo i due anni, esclude di per sé la sospensione condizionale totale) non sussistono, infatti, neppure le circostanze particolarmente favorevoli esatte dall’art. 42 cpv. 2 CP, dato che l’imputato risulta essere pluripregiudicato.

                                VII.   Espulsione dalla Svizzera

                                14.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c e 66b cpv. 1 CP se il condannato commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’art. 66a CP, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni (cpv. 1); l’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

                                15.   IM 1 è stato qui riconosciuto autore colpevole, tra l’altro, di rapina, ossia di un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione obbligatoria (art. 66a lett. c CP).

La pena detentiva inflitta all’imputato nell’ambito del presente procedimento è di 2 anni e 10 mesi, corrispondente ad una colpa tutt’altro che trascurabile nel compimento di reati di una certa gravità.

Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. Ciò non è il caso: IM 1, interrogato sull’eventualità di un’espulsione, ha dichiarato di non aver “nulla da dire al riguardo. L’unico problema sarà quello di potere rendere visita alla mamma. Ma per questo, ritengo che sia compito dell’Ufficio della migrazione darmi dei permessi che, di tanto in tanto, mi possano consentire di recarmi a far visita a mia madre” (VI dib. 7). In considerazione delle considerazioni suesposte, l’interesse pubblico all’espulsione dell’imputato è maggiore rispetto a quello privato di quest’ultimo a restare in Svizzera. Essendo già ordinata nei suoi confronti l’espulsione, la Corte ha condannato IM 1 all’espulsione della durata di venti anni. In applicazione del principio di proporzionalità, non ha infatti ritenuto di avvalersi della facoltà prevista al cpv. 2 della norma in questione, ossia dell’espulsione a vita.

                               VIII.   Le pretese di diritto civile degli accusatori privati

                                16.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             16.1.   giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;

                             16.2.   giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);

                             16.3.   giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

                             16.4.   giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa;

                             16.5.   giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.

                                17.   Ciò posto, per quanto attiene le pretese di diritto civile degli accusatori privati, la Corte, tenuto anche conto delle dichiarazioni dell’imputato in sede dibattimentale, ha deciso di condannare l’imputato a versare a titolo di risarcimento danni a ACPR 1 fr. 15'822.85 e Eur 4'375.- (refurtiva), nonché fr. 501.- (danneggiamento), rinviandola per il rimanente della sua pretesa al competente foro civile, e a titolo di torto morale a ACPR 2 fr. 1'000.-.

                                 IX.   Confische e dissequestri

                                18.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

                             18.1.   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;

                             18.2.   giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;

                             18.3.   giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per essere restituiti ai danneggiati o per essere confiscati;

                             18.4.   giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

                                19.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria questa Corte ha mantenuto ai fini probatori il sequestro conservativo della ricevuta __________ del 30.07.2018, delle 3 ricevute/scontrini croati dal 25.7.2018 al 30.7.2018, della pistola a salve BBM e del paio di guanti. A passaggio in giudicato della presente è ordinato il dissequestro in favore di IM 1 dei restanti oggetti.

                                  X.   Indennizzo e riparazione del torto morale

                                20.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

                                21.   Nonostante l’intervenuto parziale proscioglimento di IM 1 così come indicato nei considerandi precedenti, all’imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP già solo perché nella misura in cui le spese di patrocinio concernono prestazioni fornite da difensori d’ufficio, esse non sono indennizzabili in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1). Nemmeno l’imputato ha formulato una simile richiesta o di rifusione del torto morale.

                                  XI   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                22.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

                                23.   Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

                                24.   Premettendo che il patrocinatore d’ufficio dell’imputato non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato le note professionali 24 luglio 2019, 8 novembre 2019 e 12 novembre 2019, che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 4'394.55, e meglio fr. 3'965.40 a titolo di onorari, per fr. 115.- a titolo di spese e per fr. 314.15 a titolo di IVA (7.7%).

                                25.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'092.95 (pari a fr. 3'698.40, v. AI 101 tassazione MP avv. __________ più l’importo qui tassato di fr. 4'394.55) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                XII.   Tassa di giustizia e spese

                                26.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

visti gli art.:                     12, 40, 47, 49, 51, 66a cpv. 1 lett. c, 66b cpv. 1, 140 n. 1, 144 cpv. 1, 183 n. 1, 186, 291 CP;

4 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 lett. a LArm;

91 cpv. 2 lett. b, 94 cpv. 1 lett. a, 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

135, 263, 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina

per avere,

il 13 luglio 2018 a __________, all’interno dell’Ufficio postale situato in via __________, minacciando chi era al suo interno indossando il casco da moto con la visiera abbassata e impugnando nella mano destra una pistola a salve BBM, cal. 8mm Knall (replica di una pistola Glock 17), commesso un furto ai danni de ACPR 1, sottraendo refurtiva per un valore complessivo di fr. 15'822.85 e Eur 4'375.-;

                               1.2.   sequestro di persona

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1. del dispositivo, indebitamente tenuto sequestrata ACPR 2;

                               1.3.   danneggiamento

commesso in occasione della rapina di cui al punto 1.1 del dispositivo, cagionando un danno complessivo di fr. 501.-;

                               1.4.   violazione di domicilio

commessa in occasione della rapina di cui al punto 1.1 del dispositivo;

                               1.5.   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, il 12.7 2018 e il 13.7.2018, a __________, __________ e __________, senza diritto posseduto e portato seco la pistola a salve BBM, cal. 8mm Knall (replica di una pistola Glock 17), priva del tappo rosso sull’estremità della canna;

                               1.6.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere, il 12.7.2018 e il 13.7.2018, a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del __________, ripetutamente condotto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________;

                               1.7.   ripetuta guida in stato di inattitudine

per avere, il 12.7.2018 e il 13.7.2018, a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località del __________, ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________ in stato di inattitudine alla guida a seguito del consumo di cocaina ed eroina avvenuto nel medesimo periodo di tempo;

                               1.8.   furto d’uso di un veicolo

per avere, a __________, il 12.7.2018, sottratto per farne uso il motoveicolo Piaggio Vespa LX2 50 targato TI __________ di proprietà di ACPR 3;

                               1.9.   ripetuta violazione del bando

per avere, a __________, __________ e __________, il 10.7.2018, il 12.7.2018 e il 14.7.2018 contravvenuto all’ordine di espulsione dal territorio svizzero per un tempo di cinque anni emanato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 9.5.2018;

                             1.10.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 12.7.2018 – 13.7.2018, a __________ e in altre imprecisate località del __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 3.5 grammi di cocaina e 3.5 grammi di eroina.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni limitatamente all’importazione in Svizzera, al luogo __________ e al tragitto stradale sino a __________.

                                   3.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                                3.1   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata;

                                3.2   al pagamento della multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 1 (uno).

                                   4.   Giusta gli art. 66a cpv. 1 lett. c e 66b cpv. 1 CP è ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per la durata di 20 (venti) anni.

                                   5.   IM 1 è condannato a versare gli importi sottostanti ai seguenti accusatori privati:

                                5.1   a titolo di risarcimento danni a ACPR 1

fr. 15'822.85 e Eur 4'375.- (refurtiva), nonché fr. 501.- (danneggiamento);

                                5.2   a titolo di torto morale a ACPR 2 fr. 1'000.-.

                                   6.   Per il rimanente della sua pretesa l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile.

                                   7.   È mantenuto ai fini probatori il sequestro conservativo della ricevuta __________ del 30.07.2018, delle 3 ricevute/scontrini croati dal 25.7.2018 al 30.7.2018, della pistola a salve BBM e del paio di guanti. A passaggio in giudicato della presente è ordinato il dissequestro in favore di IM 1 dei restanti oggetti.

                                   8.   A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                             10.1.   Le note professionali 24 luglio 2019, 8 novembre 2019 e 12 novembre 2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                 fr.   3'965.40

spese                     fr.      115.00

IVA (7,7%)             fr.      314.15

totale                      fr.   4'394.55

                             10.2.   Il condannato IM 1 (avv. DUF 1 e avv. __________) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'092.95 (pari a fr. 3'698.40, v. AI 101 tassazione MP avv. __________ più l’importo qui tassato di fr. 4'394.55) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        6'027.55

Multa                                                   fr.           100.--

Trascrizione                                       fr.           375.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           168.30

                                                             fr.        8'670.85

                                                             ============

72.2019.203 — Ticino Tribunale penale cantonale 12.11.2019 72.2019.203 — Swissrulings