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Ticino Tribunale penale cantonale 08.11.2019 72.2019.184

8 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·11,762 parole·~59 min·4

Riassunto

In un det. periodo (in parte in correità) detenuto/alienato 317.5 g di eroina. Procurato base logistica per alienazione di eroina a uno straniero sapendolo sprovvisto del permesso, ritenuto che sapeva del motivo del soggiorno in CH: conseguire illecitamente un reddito per la vendita di stupefacenti

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.184

Lugano, 8 novembre 2019/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                 giudice Amos Pagnamenta, Presidente

                                          GI 1, giudice a latere

                                         GI 2, giudice a latere

                                         Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13 settembre 2018 al 4 dicembre 2018 (83 giorni),

in anticipata esecuzione della pena dal 5 dicembre 2018,

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 152/2019 del 15.7.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone

per avere,

senza essere autorizzato,

agendo in parte, in correità con __________ e con __________,

a __________, a __________ e in altre località del Canton Ticino,

nel periodo dal 30 giugno 2018 al 13 settembre 2018,

detenuto e alienato, vendendola e procurandola, complessivi 317.50 grammi di eroina,

e meglio,

                               1.1.   nel periodo dal 30 giugno 2018 al 07 agosto 2018, alienato, procurandola a __________. 15 grammi di eroina, sostanza stupefacente acquistata da __________ e __________,

                               1.2.   nel periodo dall’08 agosto 2018 al 19 agosto 2018 detenuto, in correità con __________ e __________, presso il proprio domicilio di __________ complessivi 297.50 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata all’alienazione da parte di __________ e __________, di cui 145 grammi di eroina alienati in prima persona ai seguenti consumatori †__________ (10 grammi di eroina), __________ (5 grammi di eroina), __________ (10 grammi di eroina), __________ (5 grammi di eroina), __________ (10 grammi di eroina), __________ (20 grammi di eroina), __________ (15 grammi di eroina), __________ (30 grammi di eroina), __________ (30 grammi di eroina) e __________ (10 grammi di eroina);

                               1.3.   nel periodo dal 20 agosto 2018 al 13 settembre 2018, alienato, 5 grammi di eroina a __________, sostanza stupefacente acquistata da __________ e __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b) e lett. c) LStup e art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;

                                   2.   incitazione al soggiorno illegale

per avere facilitato il soggiorno illegale di un cittadino straniero e meglio per avere, a __________, presso il proprio domicilio in Via __________, nel periodo dal 08 agosto 2018 al 19 agosto 2018, procurato base logistica diurna per l’alienazione di eroina a __________, sapendolo sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 a LStr;

                                   3.   infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale

per avere, il 17 agosto 2018, a __________, in Via __________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui e assunto il rischio di detto pericolo, circolando alla guida dell’automobile BMW, tipo 420 xDrive, targata TI __________, alla velocità di 95 km/h, laddove la velocità prescritta era di 50 km/h;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr;

                                   4.   guida senza autorizzazione

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3., circolato alla guida dell’automobile BMW, tipo 420 xDrive, targata TI __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett a LCStr;

                                   5.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, alienato, a __________, offrendola, nel periodo dal 29 giugno 2018 al 30 agosto 2018, a __________, un imprecisato minimo quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c) LStup;

                                   6.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località del Canton Ticino, nel periodo dal 27 aprile 2018 al 13 settembre 2018, consumato:

                               6.1.   complessivi 80.5 grammi di eroina, sostanza stupefacente offertagli ed acquistata, direttamente e indirettamente, da __________ e __________;

                               6.2.   complessivi 14 grammi di cocaina sostanza stupefacente in parte offertagli da __________, __________ e in parte acquistata da persone non meglio identificate;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore 10:50.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del procedimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                     -   il punto 6 è modificato nel senso che l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta;

                                     -   i fatti di cui al punto 5 rientrano nell’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                          §  il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma in fatto e in diritto dell’accusa. IM 1 è reo confesso e le imputazioni che gli vengono rivolte sono tutte suffragate da riscontri oggettivi. Punto essenziale del procedimento è la commisurazione della pena. La colpa di IM 1 è grave, occorre tenere conto del quantitativo di eroina alienato al dettaglio e soprattutto del fatto che IM 1 è recidivo specifico, non ha atteso più di 2 mesi per rimettersi a commettere gli stessi reati che l’avevano portato a essere condannato a 36 mesi di pena detentiva. A suo carico occorre anche tenere conto del comportamento tenuto in carcere. A suo favore occorre tenere conto della collaborazione prestata, della leggera scemata imputabilità accertata dal perito e del fatto che si è prestato al traffico di eroina per un periodo di tempo relativamente breve, prima di interrompere il suo agire. Chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, oltre a una multa di CHF 500.00 (cinquecento). La prognosi di IM 1 ad oggi è negativa, essendo recidivo specifico e anche tenendo conto della perizia psichiatrica che attesta un alto pericolo di recidiva. Chiede quindi che venga revocata la sospensione condizionale della precedente condanna. Postula inoltre il collocamento di IM 1 presso un centro educativo e la sospensione della pena per dare luogo alla misura.;

                                            §  l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: I fatti descritti nell’atto d’accusa corrispondono a quanto realmente avvenuto. IM 1 è reo confesso e non vi sono contestazioni neppure sul diritto. Sulla commisurazione della pena, osserva che qualificante la colpa di IM 1 è il quantitativo che purtroppo ha avuto fra le mani. Soggettivamente va però considerato che si tratta di un autore tossicomane che ha agito anche per finanziare il proprio consumo, della sua fragilità di carattere, dovuta alla lunga dipendenza da sostanze stupefacenti, e del vissuto dell’accusato, non imputabile a sua colpa, avendo egli avuto un’infanzia e un’adolescenza molto difficili e sofferte già a partire dalle scuole elementari. I fatti che qui interessano sono inoltre avvenuti proprio quando lui si era rivolto al dr. __________ per smettere con gli stupefacenti. Il perito ha poi ritenuto che la sua imputabilità era scemata al momento dei fatti. Lo scritto prodotto oggi attesta il suo cambiamento. Ha ammesso le proprie colpe e ha collaborato, ciò che deve attenuare la colpa. Egli ha saputo apprendere da queste esperienze cosa dovrà fare in futuro. Ha detto basta con il suo passato quando è stato trasferito a __________. Per lui sono iniziati dei miglioramenti. IM 1 merita un atto di fiducia, considerato anche il fatto che si tratta di una persona giovane e una modificazione della personalità è ancora possibile. Si impone la pena detentiva accompagnata da una misura stazionaria. Il perito ha indicato il centro educativo di __________ in __________, IM 1 vorrebbe essere accolto a __________, per essere più vicino alla famiglia. Chiede di ordinare un trattamento stazionario e di ridurre sensibilmente, di un paio di mesi almeno, la pena proposta dal magistrato.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   Per le correzioni dell’atto d’accusa si rinvia al verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo delle parti, il

punto 6 è stato modificato nel senso che l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.

Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare l’atto d’accusa nel senso che i fatti di cui al punto 5 rientrano nell’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.

                                   II)   Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato

                                   2.   IM 1, …OMISSIS...

                                   3.   L’imputato non è sconosciuto alla giustizia. Dalla lettura del casellario giudiziario emergono le seguenti precedenti condanne:

                                     -   2 dicembre 2013: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Cantone Ticino con condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (revocata con decisione del 4 aprile 2017), e alla multa di CHF 300.00 per guida senza autorizzazione e uso intenzionale di un veicolo senza biglietto secondo la legge sul trasporto dei viaggiatori;

                                     -   4 aprile 2017: sentenza della Corte delle assise criminali di __________, con condanna alla pena detentiva di 3 anni, di cui 18 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, per rapina, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio, infrazione alla LArm ripetuta, guida senza autorizzazione, guida in stato di inattitudine, infrazione alla LF sugli stupefacenti, vie di fatto, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e ricettazione di lieve entità.

                                   4.   Per il restante, per quel che ne è della situazione personale e della vita anteriore del prevenuto, si rinvia a quanto contenuto nell’anamnesi della perizia psichiatrica redatta dal dr. __________ (AI 468).

                                   5.   IM 1 è stato oggetto di ben 8 sanzioni disciplinari in carcere (cfr. AI 234, 301, 307, 336, 384, 436, 477 e 518).

Interrogato in merito alle sue prospettive di vita in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha così affermato:

" La prima cosa che vorrei è un lavoro e voglio continuare a essere seguito dallo psichiatra anche fuori, perché ho capito che ne ho bisogno. Voglio andare a convivere con la mia ragazza e fare la patente.”

(VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

                                  III)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

                                   6.   L’inchiesta ha preso avvio a seguito di un furto avvenuto ai danni del negozio __________ di __________ a seguito del quale sono stati fermati __________ e __________. Recatasi presso la loro abitazione al fine di procedere ad una perquisizione, la Polizia vi ha trovato un cittadino albanese, __________, in possesso di CHF 1'789.00 nonché di eroina per un quantitativo di circa 30 grammi.

L’inchiesta che ne è seguita ha permesso di ricostruire la filiera fino ad identificare tali __________ e __________, ovvero trafficanti di origine albanese che si facevano ospitare presso le abitazioni di consumatori della regione in cambio di dosi di eroina. Peraltro, ad alcuni di questi, in cambio di ulteriori dosi di stupefacente, i due menzionati personaggi chiedevano di effettuare consegne di eroina per loro conto.

In questo ambito è quindi emerso il nominativo di IM 1.

                                   7.   L’imputato è stato tratto in arresto il 13 settembre 2018 e, in accoglimento dell’istanza formulata dal PP (AI 143), il GPC ne ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 13 dicembre 2018 (AI 146).

                                   8.   A fare tempo dal 5 dicembre 2018, IM 1 è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena.

                                   9.   Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha deferito l’imputato dinanzi alla Corte delle Assisi Criminali per i reati di infrazione aggravata alla LStup, incitazione al soggiorno illegale, infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale, guida senza autorizzazione, infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup.

                                 IV)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                10.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

                                11.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

                                  V)   Fatti di cui all’atto d’accusa

                                    i)   Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punti 1 e 5 dell’atto d’accusa)

                                12.   Nel corso del suo primo verbale, IM 1 ha esordito affermando:

" (…) inizio subito con il dire che voglio collaborare e dire tutta la verità. Sono stufo di trovarmi in queste situazioni e di coprire altre presone. Spiegherò meglio nel seguito come ho conosciuto __________ e per quale motivo in due otre occasioni ho consegnato nei pressi della __________ di __________ eroina, uno o due sacchetti di eroina da 5 grammi l’uno nelle mani di __________. Ciò è avvenuto circa 3 o 4 settimane fa quando ero a casa dal lavoro. Queste consegne le ho fatte per conto di un albanese su richiesta di __________, che era ed è in contatto con degli albanesi per i quali spaccia eroina e ai quali invia tramite __________ dei soldi in Albania (…) Sono un consumatore di eroina, ci sono ricaduto per un breve periodo, più precisamente in quelle due o tre settimane che ho ospitato __________ ed in cui ho effettuato le due o tre consegne di cui ho detto prima, in occasione delle quali mi venivano regalati prima che io effettuassi la consegna, 5 grammi di eroina che dividevo con __________ e che abbiamo fumato poco prima delle consegne”.

(VI PG 13.09.2018, allegato 1 ad AI 135, p. 4).

                                13.   Dopo aver preso atto dei riscontri acquisiti dagli inquirenti ed aver conferito con il proprio legale, IM 1 ha riferito che:

" voglio precisare ed aggiungere che in aggiunta alla verità che ho detto prima ce n’è sono delle altre di verità. In particolare lo scorso mese di agosto ho effettuato per circa 5 giorni e per conto dello “__________” e di “__________” che il suo cavallino, delle consegne che quantifico in circa una ventina per il momento. Consegnavo in ogni occasione sacchetti di 5 / 10 grammi nei pressi della __________”.

(VI PG 13.09.2018, allegato 1 ad AI 135, p. 5).

                                14.   L’imputato ha poi fornito un elenco dei consumatori cui ha consegnato eroina, identificando “__________” come la persona che coordinava tutta l’attività di spaccio nonché il suo “cavallino” ed aggiungendo che:

" __________, mi ha presentato queste persone e mi ha detto che erano degli albanesi e che erano qui a vendere eroina. Poi come detto so che questi albanesi si sono trasferiti da prima da __________ e poi a __________. All’inizio, e dopo aver conosciuto queste persone, ricordo di aver acquistato da __________ un sacchetto e mezzo di eroina, stupefacente che ho poi consumato. Nel corso del mese di agosto, __________ è rimasto senza appartamento, io in quel periodo ero a casa e quindi mi sono offerto di dargli ospitalità, così facendo ho dato ospitalità anche a __________, e quindi abbiamo usato il mio appartamento come punto di partenza per poi effettuare queste vendite di eroina”.

(VI PG 13.09.2018, allegato 1 ad AI 135, p. 7-8).

                                15.   Interrogato a sapere quale fosse il suo ruolo, l’imputato ha affermato che:

" __________ ci regalava un sacchetto di eroina al giorno, sacchetto che io dividevo con __________. Questo sacchetto era il compenso giornaliero per la messa a disposizione dell’appartamento e per le consegne (…). Quando __________ utilizzava l’appartamento di __________ io non vendevo ancora eroina per loro conto, poi __________ è rimasto senza casa e io l’ho ospitato nel mio appartamento, questo a partire da inizio agosto e fino al 25 di agosto circa. (…) __________ ha iniziato ad usare il mio appartamento dal 20 di agosto circa e lo ha usato per 4 o 5 giorni, in questi giorni io ho venduto per loro. Dopo il 25 agosto circa, __________ e quindi anche __________ se ne sono andati e quindi non ho più venduto per loro conto”.

(VI PG 13.09.2018, allegato 1 ad AI 135, p. 8-9).

                                16.   Confrontato alle dichiarazioni di __________, l’imputato ha quantificato in 100 grammi al massimo il quantitativo di cocaina venduto (cfr. AI 13.03.2018, allegato 1ad AI 135, p. 11).

                                17.   Va detto che con scritto 17 settembre 2019, il difensore dell’imputato ha comunicato al PP che questi intendeva precisare che il periodo di tempo durante il quale ha consegnato stupefacente poteva essere maggiore rispetto a quanto dichiarato nel precitato verbale, fornendo poi ulteriori dettagli d’interesse per l’inchiesta (cfr. AI 148 e AI 154).

                                18.   Sentito nuovamente dalla Polizia il 19 settembre 2019, l’imputato ha ripercorso la sua attività di vendita di stupefacenti, indicando, come anticipato nel menzionato scritto del difensore, di essere a conoscenza di un episodio, appreso direttamente da __________, in cui l’eroina sarebbe giunta dall’Italia, mentre in un altro caso, lo stesso albanese si sarebbe recato a prendere lo stupefacente oltre Gottardo (cfr. VI PG 19.09.2018, AI 184, p. 5).

                                19.   In data 12 novembre 2018 (AI 338) ha avuto modo di ritornare sulla propria attività di vendita di stupefacenti per il tramite dei personaggi che ospitava, affermando che:

" ribadisco che i sacchetti da me consegnati a questi acquirenti erano da 5 grammi l’uno. Per ogni sacchetti venduto io incassavo il denaro che variava fra i 180 e i 200 franchi, questo a dipendenza del cliente. I prezzo di vendita dello stupefacente lo decideva sempre __________. Riassumendo confermo di aver venduto almeno 24/25 sacchetti di eroina, per un totale di 120/125 grammi di eroina con un incasso di circa 4800 franchi circa”.

(VI PG 12.11.2018, AI 338, p. 3)

                                20.   In punto al suo guadagno, IM 1 ha dichiarato che:

" (…) io non ho tenuto nulla di questi soldi, il denaro quando rientravo in casa lo consegnavo su __________. Il mio compenso per le vendite fatte vi veniva dato in eroina”.

(VI PG 12.11.2018, AI 338, p. 3)

Precisando tale aspetto, l’imputato ha indicato che:

" stimo di aver ospitato __________ nel mio appartamento per almeno 8 giorni. Quindi stimo di aver ricevuto da __________ almeno 40 grammi di eroina quale compenso per le vendite fatte, inoltre prima di cominciare a vendere per loro ho acquistato almeno4 sacchetti di eroina. (…) io non ho mai ospitato __________, lui non reatva a casa mia a dormire, lui utilizzava solo il mio appartamento per vendere sul giorno. __________ ha utilizzato mio appartamento per 8 giorni nel corso della metà di agosto”.

(VI PG 12.11.2018, AI 338, p. 3 e 5)

IM 1 ha quindi affermato che:

" (…) __________ quando arrivava da me aveva sempre almeno 10 sacchetti di eroina. Il mio appartamento è stato utilizzato per 8 giorni e quindi stimo siano passati almeno 400 grammi di eroina. Parte di questa eroina l’ho venduta io, nella misura di 125 / 130 grammi. Parte è stata venduta da __________ e una parte era destinata al nostro consumo personale. (…) confermo la vendita di almeno 120 / 130 grammi di eroina, vendite avvenute nel periodo compreso fra 8 e il 19 agosto 2018. Per il mio consumo personale ho ricevuto 40 grammi di eroina, stupefacente ottenuto quale compenso per le vendite effettuate, e 20 grammi che ho acquistato prima del periodo nel quale ho iniziato a vendere. Confermo che presso il mio appartamento di __________, nel periodo compreso fra l’8 e il 19 agosto sono passati almeno 400 grammi di eroina”.

(VI PG 12.11.2018, AI 338, p. 8-9)

                                21.   Con scritto da egli stesso redatto e datato 8 febbraio 2019, IM 1 ha tenuto – in vista di un successivo verbale – a puntualizzare il quantitativo di stupefacente alienato, consistente, in sintesi, in 9 acquirenti con quantitativi compresi tra 1 e 5/6 sacchetti l’uno. L’imputato ha quindi precisato che:

" aggiungo di aver venduto a __________ 4 saccheti aiutando __________ quando __________ alloggiava da lui avendo 1 grammo per ogni sacchetto “di guadagno” per il mio consumo. Quantifico in una 30 sacchetti da me venduti, contenenti 5 grammi ciascuno per un totale di circa 150 g. L’incasso lo consegnavo a __________, stimo di aere consegnato CHF 5'000 circa. (…) Le vendite hanno avuto luogo per 9 giorni nel mese di agosto (…)”.

(AI 484/485)

                                22.   Interrogato dal PP l’11 febbraio 2019, l’imputato ha affermato che:

" dal 08.08 al 19.08ho permesso a __________ di usare il mio appartamento come base logistica per la vendita di eroina. Sono sicuro che dal 19.08 al 25.08 ovvero quando __________ è andato a vivere da __________, __________ non usava più il mio appartamento perché io gli avevo detto che non volevo più. (…) Durante questo periodo io e __________ abbiamo ricevuto tutti i giorni un sacchetto da 5 grammi che ci spartivamo io 4 grammi e __________ 1 grammo. Per complessivi 12 giorni abbiamo ricevuto 60 grammi di eroina di cui 12 destinati a __________ e 48 a me”.

(VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 3)

                                23.   Relativamente alle alienazioni, nel medesimo verbale, dopo aver ripercorso i quantitativi relativi ai singoli consumatori, IM 1 ha rivisto al rialzo i quantitativi precedentemente ammessi, situandoli in 160 grammi, e meglio:

" riconosco quindi di avere alienato 160 grammi provenienti dalla coppia __________”.

(VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 7)

                                24.   Quanto all’attività svolta dai due albanesi durante il periodo in cui hanno utilizzato il di lui appartamento quale base d’appoggio per la vendita di stupefacenti, l’imputato ha dichiarato che:

" “riconosco anche di avere permesso lo spaccio di altra eroina nel periodo dall’08.08.2018 al 19.08.2018”.

(VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 7)

                                25.   Confrontato ai calcoli effettuati dal PP, segnatamente 30 grammi al giorno per 12 giorni, ovvero complessivi 360 grammi, oppure procedendo con il calcolo basato sul dispendio di __________, ciò che conduce a 307 grammi di eroina, l’imputato ha risposto:

" accetto il calcolo”.

(VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 7)

                                26.   Il 29 marzo 2019 il PP ha proceduto al confronto tra IM 1 e __________. In tale contesto, l’imputato ha ribadito di non aver alienato stupefacente per conto di __________ e __________ prima dell’8 agosto 2019, bensì di avere unicamente acquistato da loro eroina che, in ragione di 3 sacchetti, aveva consegnato ad __________ (cfr. VI PP 29.03.2019, AI 533, p. 2-3).

L’imputato ha quindi ribadito che:

" se ho iniziato a consegnare sacchetti di eroina è stato perché __________ era stato da poco arrestato e perché __________ era stato attenzionato dalla Polizia (…). Queste circostanze hanno fatto sì che __________ venisse a casa mia e la utilizzasse come base logistica e che io e __________ incominciassimo a fare delle consegne per loro”.

(VI PP 29.03.2019, AI 533, p. 3)

Per il rimanente, IM 1 ha mantenuto le proprie posizioni, aumentando unicamente da 5 a 10 grammi il quantitativo consegnato a __________ (cfr. VI PP 29.03.2019, AI 533, p. 3).

                                27.   Lo stesso giorno, l’imputato è stato verbalizzato singolarmente e invitato a prendere posizione relativamente alle dichiarazioni dei diversi acquirenti e degli altri protagonisti della vicenda. Si dirà che in questo verbale, svoltosi nelle fasi finali dell’inchiesta, il PP ha ritenuto, in applicazione del principio in dubio pro reo, i quantitativi più favorevoli agli imputati. In tale contesto, il quantitativo complessivo di stupefacente ammonta a 145 grammi alienati personalmente e 345.5 grammi che sarebbero stati alienati da __________ e __________ presso la di lui abitazione (cfr. VI PP 29.03.2019, AI 534, p. 8).

                                28.   Quanto al consumo, l’imputato ha ammesso di aver assunto, come già in precedenza, 27.5 grammi di eroina e 14 grammi di cocaina (cfr. VI PP 29.03.2019, AI 534, p. 9).

                                29.   Il verbale finale di IM 1 si è svolto il 25 giugno 2019, occasione in cui egli ha riconosciuto:

                                     -   di aver alienato 15 grammi di eroina ad __________;

                                     -   di aver detenuto, tra l’8 e il 19 agosto 2019, in correità con __________ e __________, 297.50 grammi di eroina, di cui 145 grammi da me personalmente alienati;

                                     -   di aver alienato a __________ 5 grammi di eroina;

                                     -   di aver alienato un minimo e imprecisato quantitativo di cocaina a __________.

                                30.   In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha nuovamente ammesso i fatti (VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2 e 3).

Invitato a spiegare le motivazioni alla base del suo agire, ha così affermato:

" Sono uscito, abitavo con mia madre non avevo un lavoro, dovevo cercare appartamento. Con la mia attuale fidanzata avevamo dei rapporti …OMISSIS… Lei però mi ha detto che era incinta e lì mi è caduto il mondo addosso, perché non avevo niente in mano. Ho conosciuto dapprima __________ e ho iniziato a vendere piccole dosi, poi ho conosciuto __________, che ho poi ospitato da me, e da lì mi sono perso via. A un certo punto ho capito che era il momento di staccare, sono andato dal dr. __________ e gli ho chiesto aiuto per prendere il metadone.”

(VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

                                   ii)   Imputazione di incitazione al soggiorno illegale (punto 2 dell’atto d’accusa)

                                31.   I fatti sono stati ammessi dall’imputato, il quale ha riconosciuto di:

" (…) avere permesso il soggiorno illegale nel periodo compreso fra l’8 agosto e il 19 agosto 2018 procurando un alloggio al cittadino di origine albanese __________ nella fascia oraria diurna, alloggio da questo utilizzato per gestire la propria attività illecita (…)”.

(VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 7)

                                32.   In occasione del verbale finale, così come pure nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha riconosciuto i fatti (cfr. VI PP 25.06.2019, AI 593, p. 6; VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

                                  iii)   Imputazioni di infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione (punti 3 e 4 dell’atto d’accusa)

                                33.   Interrogato l’11 febbraio 2019, IM 1 ha riconosciuto i fatti, affermando che:

" (…) non ho mai avuto una licenza di condurre. Quel giorno ho deciso di guidare la macchina della mia amica, con la quale avevo una mezza relazione, poiché la macchina era bella e volevo provarla. Non mi sono accorto che stavo andando così veloce. Il Poliziotto mi ha fermato comunicandomi che avevo superato il limite di velocità. Mi ha chiesto la patente e io gli ho risposto che non l’avevo e quindi mi hanno chiesto di seguirli a __________”.

(VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 2)

                                34.   In occasione del verbale finale e in sede dibattimentale IM 1 ha riconosciuto i fatti (cfr. VI PP 25.06.2019, AI 593, p. 6-7; VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

                                35.   Invitato a spiegare le ragioni di tale suo agire, IM 1 ha affermato che:

" Conoscevo una ragazza che aveva una BMW e le ho chiesto di farmela provare e così facendo ho superato il limite.

(…) io sapevo che non avevo la patente. L’ho fatto lo stesso perché mi piacciono le macchine.”

(VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

                                 iv)   Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 6 dell’atto d’accusa)

                                36.   Interrogato l’11 febbraio 2019, l’imputato ha quantificato di aver consumato, tra il 27 aprile 2018 e il giorno dell’arresto, 76.01 grammi di eroina, di cui 27.5 grammi acquistati e 48 grammi ottenuti gratuitamente dalla coppia __________ e __________, nonché 15 grammi di cocaina (cfr. VI PP 11.02.2019, AI 486, p. 3-4).

Prendendo atto che, a mente del PP, ai quantitativi fin lì contestati, occorreva aggiungere ulteriori 5 grammi e dedurne 0.6, giungendo a complessivi 80.1 grammi, l’imputato ha affermato:

" ribadisco al riguardo le mie dichiarazioni”.

(VI PP 25.06.2019, AI 593, p. 7).

                                37.   In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha ammesso i fatti così come indicati nell’atto d’accusa, confermando i quantitativi ivi indicati (VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

                                VII)   In diritto

                                38.   L’art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro detiene, produce in altro modo o aliena stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

                                39.   Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                                40.   Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

                                41.   Sotto il titolo marginale “Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali”, l.rt. 116 cpv. 1 lett. a LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008, punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (cfr. STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009, consid. 2.1, cfr. anche FF 2002, pag. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89).

Il reato qui in esame può, inoltre, essere commesso per omissione, ciò che, conformemente alle norme generali che reggono il diritto penale, presuppone che l’autore si trovi in una posizione di garante (Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 22.44; DTF 127 IV 27, consid. 2b; CCRP 13.4.2010 inc. n. 17.2009.50 consid. 2.3; CCRP 8.5.2009 inc. n. 17.2008.46 consid. 8; CCRP 16.9.2008 inc. n. 17.2007.28/29 consid. 7). Secondo la giurisprudenza ripresa nella sua sostanza nell’art. 11 CP in vigore dal 1° gennaio 2007 - è garante chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire il compiersi di una fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. La responsabilità penale richiede, inoltre, la consapevole lesione di doveri derivanti dalla posizione di garante, ciò che è dato, nel caso di reato intenzionale, quando il garante riconosce o prevede la commissione di un reato da parte di terzi, e ciò nonostante rimane passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a e 4b pag. 175).

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, op. cit., pag. 91 e seg.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, op. cit., n. 22.45).

                                42.   Ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).

Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).

                                43.   L’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta.

                                44.   Nel caso concreto i fatti sono stati integralmente ammessi. La Corte ha quindi accertato che l’imputato ha personalmente alienato 165 grammi di eroina e un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché detenuto presso la propria abitazione ulteriori 297,5 grammi di eroina poi alienati da __________ e __________.

Pure considerando l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), ne discende un quantitativo di 46,25 grammi di sostanza pura, ovvero quasi quattro volte oltre il limite richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

Ne consegue che l’atto d’accusa, relativamente ai punti 1 e 5, è stato integralmente confermato.

                                45.   La Corte ha, analogamente, confermato pure le ulteriori imputazioni formulate nella promozione dell’accusa, segnatamente i punti 2, 3, 4 e 6. In particolare, i fatti sono stati integralmente confermati, sia in corso d’inchiesta che in sede dibattimentale, e la sussunzione giuridica risulta essere del tutto corretta.

                               VIII)   Perizia psichiatrica

                                46.   In data 29 gennaio 2019 il PP ha conferito mandato al dr. __________ di allestire una perizia psichiatrica (AI 468).

Il referto, consegnato il 6 maggio 2019, conclude alla presenza di una turba psichica, e meglio:

" (…) la presenza di Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive, uso dannoso (ICD-10, F 19.201) e Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcool, uso dannoso (ICD-10, F 10.2) da inquadrare nell'ambito di un grave disturbo di personalità di tipo misto (ICD-10, F 61.0) caratterizzato da immaturità psico-affettiva, instabilità affettiva dovuta a reattività dell'umore, come irritabilità o ansia, modalità di relazioni interpersonali instabili e intense, con alternanza tra gli estremi di iper idealizzazione e svalutazione, disturbo dell'identità, l'immagine del Sé è disturbata in maniera instabile rabbia immotivata e intensa e mancanza di controllo di essa (frequenti eccessi di ira), bassa tolleranza alla frustrazione e bassa soglia per la scarica dell'aggressività, violenza compresa disinteresse per i sentimenti degli altri e incapacità di provare sentimenti colpa o di trarre profitto dalle esperienze sfavorevoli, in particolare dalle punizioni, persistente tendenza all'irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli obblighi sociali, marcata propensione a incolpare gli altri o offrire razionalizzazioni plausibili per il comportamento, sentimenti di disagio e di impotenza quando si è lasciati solo, paura di essere abbandonato o di essere lasciato solo a prendersi cura di sé stesso, sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono sentimenti cronici di vuoto, aspetti proiettivi e persecutori.

È presente pure uno stato ansioso compatibile con un'incapacità a gestire la propria vita intrapsichica inconscia, in particolare la pulsionalità”.

(cfr. AI 576, p. 25-26)

                                47.   Relativamente all’incapacità o scemata imputabilità, il perito ha ritenuto che i reati sono da mettere in relazione diretta con le turbe psichiche rilevate sopra e che la capacità di agire secondo la corretta valutazione del carattere illecito degli atti era scemata in modo leggero, dovuto all'"insieme" di tratti di personalità dell'effetto delle sostanze e del "craving" da cocaina (cfr. AI 576, p. 27).

                                48.   Quo al pericolo di recidiva lo specialista ha indicato che:

" I reati che il peritando potrebbe commettere in futuro sono aggressioni e violenza come quello che ha già commesso in passato, infrazioni contro il codice stradale e reati contro la LF stupefacenti. L'aggressione e le violenze, a mio avviso rischiano di avvenire soprattutto in situazioni meno strutturate, in cui il peritando si trova sotto pressione, e in cui le sostanze psicotopre "esaltano" i suoi tratti personologici strutturali e gli impediscono una valutazione attendibile di una data situazione".

(cfr. AI 576, p. 28)

                                49.   Queste le conclusioni in merito alle misure terapeutiche:

" La gravità dei reati, ma soprattutto l’”accanimento” con il quale commette I reati, a mio avviso necessita una misura terapeutica stazionaria. I disturbi di personalità sono difficili da curare, soprattutto in persone che una personalità già ben strutturata. (…) A mio avviso la comunità “__________”, l’unico posto “ipotizzabile” in Ticino non è l’istituzione adatta, non essendo abbastanza preparata per il grave disturbo di comportamento del peritando, come si è già dovuto constatare nel 2013. (…) Insieme all’ufficio del Patronato del cantone Ticino si è individuate il “__________” a __________ nel canton __________ (…). Ritengo che quest’istituto sia il posto migliore per la risocializzazione del peritando, anche considerando la lingua. (…) Il peritando si dichiara pronto a una cura stazionaria a lungo termine ma non fuori dal cantone (…). A mio avviso un trattamento contro la volontà del periziando ha buone probabilità di successo, se si tratta di un periodo adeguatamente lungo, almeno dev’essere considerate un periodo tra 18 e 24 mesi”.

(cfr. AI 575, p. 31-32).

                                50.   Invitato a prendere posizione in corso d’inchiesta, l’imputato ha riconosciuto di avere alcune delle caratteristiche descritte nell’ambito del disturbo di personalità, contestando tuttavia le conclusioni relative al rischio di recidiva. Quanto alla misura stazionaria proposta, IM 1 si è espresso come segue:

" secondo me stare in carcere o in una struttura educativa chiusa non fa una grossa differenza, soprattutto se lontano dal Ticino. Non sarà certo un terapeuta a farmi cambiare comportamento. Sono io che ad un certo punto devo dire basta. Questo è già successo quando mi hanno trasferito dalla Farera al carcere __________. Qui le guardie sono più tranquille e lo sono anche io. (…) Io vorrei poter essere collocato a __________. Non voglio andare oltre Gottardo. Mi rendo conto che ho fatto casino alla Farera e questo ha influito sulle mie chances di un’ammissione a __________, ma vorrei che la direzione della stessa rivedesse la sua decisione se si chiede al penitenziario di __________ come mi sono comportato in questo periodo”.

(VI PP 25.06.2019, AI 593, p. 2-4)

                                51.   Tornando sulla questione in occasione del pubblico dibattimento ha così affermato:

" Io penso che per me sarebbe la cosa migliore, perché uscendo dalla prigione alla fine non ho in mano niente, ma preferirei fare un percorso in una struttura in Ticino, perché vorrei essere vicino alla mia famiglia e alla mia ragazza.”

(VI DIB 08.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

                                 IX)   Commisurazione della pena

                                52.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

                                53.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

                                54.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

                                55.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

                                56.   Giusta l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).

Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5 (cpv. 4).

La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).

Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore ai sei mesi, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai sei mesi di detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

                                57.   Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

                                58.   Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b).

In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.

Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale.

Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

Giusta l’art. 63 cpv. 2 CP, per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione.

                                59.   Nel caso concreto, la colpa è stata ritenuta di gravità media dal profilo oggettivo in ragione della quantità di eroina immessa sul mercato o comunque destinata alla piazza locale.

Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che questo non va dimenticato, ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene messa in pericolo.

Ciò vale in modo particolare trattandosi di eroina, sostanza tra le più pericolose per la salute pubblica.

Giova qui evidenziare, in relazione alla sostanza detenuta ed alienata da __________ e __________, che pur trattandosi di correità, questa è certamente di bassa intensità. Di fatto, l’imputato (così come, generalmente, dei tossicodipendenti che ospitano spacciatori), non aveva nessun potere di controllo sul quantitativo di stupefacente che i suoi ospiti trattavano.

                                60.   La colpa è stata, per contro, giudicata grave dal profilo soggettivo.

IM 1 ha agito per puro fine di lucro, mosso unicamente dalla ricerca di denaro così da migliorare nel modo più semplice e rapido la propria situazione economica, nonché per alimentare il proprio consumo di eroina.

Aggrava soprattutto la posizione dell’imputato il fatto che egli è tornato a delinquere meno di 2 mesi dopo aver ritrovato la libertà a seguito di una condanna a 3 anni di detenzione, di cui la metà era stata posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 5 anni.

Ciò dimostra non solo una preoccupante propensione a delinquere di IM 1, ma pure il fatto che egli non pare aver tratto alcun insegnamento dalla precedente condanna.

Aggrava inoltre la posizione dell’imputato il concorso di reati, rilevando, al proposito, che pure le infrazioni alla LF sulla circolazione stradale rivestono una sicura gravità.

                                61.   A favore dell’imputato la Corte ha considerato la collaborazione fornita, nonché la durata piuttosto limitata del suo agire, ritenuto – poi – che è stato egli stesso a porre termine al proprio agire allontanando i due spacciatori albanesi e rivolgendosi ad uno specialista.

La Corte ha poi considerato la scemata imputabilità di grado lieve, derivante non soltanto dal fatto che egli ha agito al fine di garantire il proprio consumo, ma pure poiché accertata dalla perizia psichiatrica agli atti.

                                62.   In tale contesto, in una ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

63.   Considerato il fatto che ritorna, in concreto, applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP avendo l’imputato delinquito durante il periodo di prova e circa 2 mesi dopo la scarcerazione, la prognosi non può che risultare negativa.

In tale contesto, la Corte ha revocato il beneficio alla sospensione condizionale della pena di 18 mesi, pronunciando una pena unica di 34 (trentaquattro mesi).

                                64.   Considerate le conclusioni della perizia psichiatrica, la quale preconizza il trattamento stazionario di IM 1, misura cui l’imputato ha dichiarato di aderire, la Corte ha sospeso la precitata pena detentiva a favore di un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.

                                65.   In relazione alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha stabilito una multa di CHF 100.00 (cento).

                                  X)   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                66.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

                                67.   La nota d’onorario dell’avv. DUF 1, previo adattamento all’effettiva durata del dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 8’925.75, comprensivi di onorario, spese e IVA.

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 8’925.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                 XI)   Sequestri

                                68.   Accogliendo la richiesta formulata dalla pubblica accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro.

                                XII)   Tassa di giustizia e spese procedurali

                                69.   La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico di IM 1.

visti gli art.:                    12, 40, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19, 19a LStup;

90, 95, 116 LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo dal 30 giugno 2018 al 13 settembre 2018, a __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, agendo in parte in correità con __________ e __________, detenuto e alienato 317.50 grammi di eroina, e meglio per avere,

                            1.1.1.   alienato ad __________ 15 grammi di eroina;

                            1.1.2.   detenuto presso il proprio appartamento 297.50 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata all’alienazione da parte di __________ e __________, di cui 145 grammi alienati in prima persona;

                            1.1.3.   alienato 5 grammi di eroina a __________;

                            1.1.4.   alienato, offrendola, a __________, un imprecisato minimo quantitativo di cocaina;

                               1.2.   incitazione al soggiorno illegale

per avere,

nel periodo dall’8 agosto 2018 al 19 agosto 2018, a __________, presso il proprio domicilio, facilitato il soggiorno illegale di un cittadino straniero, e meglio per avere procurato base logistica diurna per l’alienazione di eroina a __________, sapendolo sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

                               1.3.   infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale

per avere,

il 17 agosto 2018, a __________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui e assunto il rischio di detto pericolo, circolando alla guida dell’automobile BMW tipo 420 xDrive targata TI __________ alla velocità di 95 km/h, laddove la velocità prescritta era di 50 km/h;

                               1.4.   guida senza autorizzazione

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.3 del presente dispositivo, circolato alla guida dell’automobile BMW tipo 420 xDrive targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                               1.5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo dal 27 aprile 2018 al 13 settembre 2018, a __________ e in altre località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, consumato 80.5 grammi di eroina e 14 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP, vista la revoca di cui al punto 3 del presente dispositivo;

                               2.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 (diciotto) mesi pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 4 aprile 2017 della Corte delle assise criminali.

                                  4.   È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo al trattamento stazionario di cui al punto 4 del presente dispositivo.

                                   6.   È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro. 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       7’092.00

spese                          fr.       1’195.60

IVA (7,7%)                  fr.          638.15

totale                           fr.       8’925.75

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’925.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           670.98

Perizia                                                fr.      13'473.--

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           128.20

                                                             fr.      16'472.18

                                                             ===========

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