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Ticino Tribunale penale cantonale 26.11.2019 72.2019.18

26 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·7,317 parole·~37 min·4

Riassunto

Colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere circolato alla velocità di 127 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 60 Km/h, nonché di guida in stato di inattitudine, per aver guidato in stato di ubriachezza (min. 1.11-max. 1.70 g per mille)

Testo integrale

Incarto n. 72.2019.18 72.2019.75

Lugano, 26 novembre 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1

rappresentato dall’avv.  DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 4867/2016 del 10 ottobre 2016, emanato

dall’allora Procuratore pubblico __________, considerato come atto d’accusa (art.

356 cpv. 1 CPP), di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Fiat targata (I) __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.11 - max. 1.70 grammi per mille);

fatti avvenuti: a __________ il 5 maggio 2016;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

ed inoltre, imputato, a norma dell'atto d'accusa 18/2019 del 24 gennaio 2019, emanato

dall’allora Procuratore pubblico __________, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 30 settembre 2016 a __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Porsche targato

TI __________, alla velocità di 127 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Multanova Traffistar SR590”, malgrado il prescritto limite di 60 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                    -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:35.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’accusa chiede la conferma in fatto e in diritto del decreto d’accusa a giudizio, nonché dell’atto d’accusa in relazione alla grave infrazione delle norme della circolazione. In merito DA, rileva che i fatti non sono contestati, l’imputato ha ammesso di essersi messo alla guida con la concentrazione alcolica accertata dalle analisi. Anche i fatti di cui all’AA sono ammessi. L’imputato ha intenzionalmente effettuato un’accelerazione superando di oltre 50 km/h il limite di velocità. L’imputato aveva già guidato l’auto del padre e ben conosceva la potenza del veicolo. Gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi sono adempiuti. IM 1 ha dichiarato di essere stato convinto che il limite fosse di 80 km/h e non di 60 km/h anche se al dibattimento ha cambiato un po’ versione. Oggi ha ammesso di avere intenzionalmente accelerato nonostante ben conoscesse la potenza e la prestanza dell’auto. Egli aveva già visto quando viaggiava assieme al padre che bastava poco per raggiungere quella velocità Non era certo la prima volta che guidava l’auto e non si può parlare di circostanze particolari o eccezionali tali da escludere l’elemento soggettivo del reato. Per il TF il guidatore deve sempre prestare attenzione alla velocità di andatura e alle condizioni della strada. L’imputato ha messo in serio pericolo la sicurezza altrui. La sua colpa è grave, egli ha corso il rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Grave è la sua condotta anche a seguito dei fatti di cui al DA, ove l’ebrietà non è semplice ma qualificata. Alla luce di tutte le circostanze concrete, l’accusa, ritenuta la concedibilità della sospensione condizionale della pena, chiede una pena di 13 mesi di detenzione sospesi per 2 anni;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti sono effettivamente semplici e ammessi. La difesa non ha rilevato dei cambiamenti di versione. Il 05.05.2016, l’imputato ha condotto la vettura con un tasso alcolemico elevato. Lo stesso anno, il 30 settembre, ha viaggiato con l’auto del papà alle 4:47 del mattino, su di un tratto in cui pensava che il limite fosse di 80 km/h, ridotto per ragioni foniche e non di sicurezza a 60 km/h. In diritto, Via Sicura sta creando una serie di problemi pratici a causa della sua rigidità formale. Lo stesso ex PP __________ ha avuto l’onestà intellettuale di dichiarare che Via Sicura è inadeguata in merito alla sopportabilità della pena, essendo che ogni pena ha una soglia del dolore e ciò muta a seconda di ciò che si fa, ottenendo dunque l’effetto contrario rispetto a quello che ha voluto il legislatore. Difatti è in arrivo prima di Natale la mitigazione della legge, che dovrebbe portare ad una riduzione delle pene. Va quindi verificata la volontarietà a delinquere. Era sicuramente la prima volta che l’imputato guidava l’auto da solo, prima l’ha usata sempre con il genitore accanto. Si tratta comunque di auto che possono essere guidate anche con tranquillità se usate con le dovute maniere. La difesa fa osservare che l’imputato ha accelerato convinto che il limite fosse di 80 km/h e su questo l’imputato non ha cambiato versione e lo ha fatto in un momento in cui non vi era traffico. L’imputato si è preso un anno e mezzo di revoca preventiva e si deve sorbire anche questo processo, con anche il rischio che, qualora fosse condannato, ha come spada di Damocle altri 6 mesi di revoca. Formalmente egli risulta un pirata, eppure voleva solo accelerare per provare un’emozione senza il padre e senza aver provato la potenza del motore quando si pigia. In questo caso manca la voluntas dell’agente, che è elemento essenziale del reato in esame. La difesa intende rilevare come non è così scontato capire quale sia la potenza di un’auto finché non la si prova personalmente e lo stesso è stato per l’imputato. Egli voleva fare il “figo” e poi è rimasto stupito della potenza dell’auto. La guida in stato di ebrietà è ammessa. Sulla commisurazione della pena, se fosse ammessa la pirateria, all’imputato spetterebbe il minimo di 1 anno di detenzione. A breve ci sarà una modifica di legge che comporterà una riduzione della pena, senza previsione di una pena minima. Certamente non sarà obbligatorio il minimo di 1 anno. Via Sicura è automatista e non lascia spazio al giudice e non tiene in considerazione del fatto che una Porsche si ferma a 100 km/h in 30 metri, mentre un TIR per arrestarsi in 30 metri deve andare ad una velocità notevolmente inferiore. La difesa chiede dunque che si scenda dal minimo legale previsto dalla legge, in considerazione anche di ciò che riteneva in quel momento l’imputato e anche perché non voleva certo commettere una violazione di questo tipo. Manca la volontà di delinquere. In caso di mancata accoglienza della tesi difensiva, si preannuncia appello in attesa della futura lex mitior.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Premessa

In data 10 ottobre 2016 è stato emesso un primo decreto d’accusa a carico di IM 1 per il reato di guida in stato di inattitudine, a cui si è poi aggiunto l’atto d’accusa emesso in data 24 gennaio 2019, ancora per un reato di circolazione stradale, ovvero una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

I due distinti procedimenti penali, emessi a carico del medesimo imputato, sono stati congiunti con decreto di data 29 agosto 2019 (doc. TPC 4) e sono stati dunque trattati unitariamente nell’ambito della presente procedura.

                                   2.   Curriculum vitae

                               2.1.   IM 1, classe __________, cittadino __________ residente a __________, nel corso del verbale d’interrogatorio reso dinnanzi al Procuratore pubblico in data 23 gennaio 2019, ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale:

" …OMISSIS…”.

(VI PP, 23.01.2019, pag. 2-3, AI 12, Inc. 2017.1621)

Anche nella dichiarazione di stato civile e patrimoniale del 12 maggio 2016, allegata al primo verbale d’interrogatorio reso in Polizia in pari data, l’imputato, difatti, non aveva dichiarato alcun un salario, limitandosi a rilevare di essere ancora studente.

                               2.2.   Nel corso del pubblico dibattimento, sempre in merito alla propria situazione personale, IM 1 ha precisato di essere tuttora a carico del padre, nondimeno di avere iniziato a lavorare nel corso dell’estate in ambito informatico, percependo mediamente circa CHF 1'000.- al mese: 

“…OMISSIS…”.

(VI dibattimentale, 26.11.2019, p. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento)

                                   3.   Precedenti penali e amministrativi

                               3.1.   Dall’estratto del casellario svizzero in atti, non risultano precedenti penali a carico dell’imputato (doc. TPC 8), così come non vi sono iscrizioni nemmeno nel casellario giudiziario italiano (doc. TPC 10).

                               3.2.   Dal punto di vista amministrativo, come da scritto pervenuto dalla Sezione della circolazione in data 15 ottobre 2019, si rileva che, per i fatti confluiti nel decreto d’accusa qui a giudizio, relativo alla guida in stato di ebrietà, con decisione del 22 luglio 2016 è stato fatto divieto a IM 1 di condurre veicoli a motore per la durata di 3 mesi (dal 05.05.2016 al 04.08.2016).

Con decisione del 10 aprile 2017, invece, a seguito, questa volta, dei fatti oggetto dell’atto d’accusa, ovvero la grave infrazione alle norme della circolazione stradale, all’imputato è stata revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato a titolo cautelativo e preventivo, con ordine di sottoporsi a perizia specialistica a cura dello psicologo del traffico, il quale, in data 22 maggio 2017, ha ritenuto l’imputato inidoneo dal profilo caratteriale a condurre veicoli a motore. Di conseguenza, con decisione del 3 novembre 2017, è stata confermata la revoca della licenza di condurre, nonché il divieto di utilizzare la patente di guida italiana sul territorio svizzero a tempo indeterminato.

Pedissequamente, con decisione di data 11 giugno 2018, la Sezione della circolazione, preso atto dell’avvenuta presa a carico psicoeducativa e dell’effettuazione del corso di educazione stradale di tre giorni, dopo aver sospeso la procedura amministrativa in attesa delle conclusioni dell’inchiesta penale, ha riammesso l’imputato alla guida.

                               3.3.   Si rileva che l’imputato era, ab origine, in possesso di una patente di guida italiana, che ha convertito in licenza di condurre svizzera in data 5 maggio 2016, per poi nuovamente convertirla, dopo i fatti oggetto del presente procedimento penale, in una patente di guida italiana.

IM 1 al dibattimento ha motivato questi “cambi” di patente, con il fatto che, avendo parte della propria famiglia in Italia, era solito guidare auto con targhe italiane:

" D: Lei aveva una licenza di condurre italiana rilasciata dall’autorità italiana il __________.2014. È stata convertita in licenza di condurre svizzera il __________.2016?

R: Confermo.

D: Ha poi nuovamente convertito la sua licenza di condurre svizzera con una italiana il __________.2017? Come mai lo ha fatto?

R: Si, perché avendo parte della famiglia in Italia ho solo guidato auto italiane e quindi ho dovuto fare la patente italiana. Anche oggi guido un’auto targata italiana

D: Con che auto si sposta attualmente?

R: Talvolta uso la macchina di mio papà che è targata Ticino, altrimenti uso l’auto di mia mamma. Quest’ultima è quella targata Italia.”.

(VI dibattimentale, 26.11.2019, p. 2-3, allegato 1 al verbale del dibattimento)

                                   4.   Avvio delle indagini e dichiarazioni dell’imputato

                               4.1.   In data 13 maggi 2016, a __________, su viale __________, alle ore 03:25, una pattuglia di Polizia in servizio aveva modo di notare il veicolo Fiat 500, targato (I) __________, circolare in modo anomalo, che, di conseguenza, veniva fermato in via __________. Alla guida del suddetto veicolo, risultato di proprietà di __________, vi era il fratello IM 1 che, sottoposto alla prova etanografica, risultava positivo nella misura del 1.10 per mille.

L’auto in questione veniva trattenuta dagli agenti di Polizia e l’imputato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ per il prelievo del sangue e la visita medica.

                            4.1.1.   L’imputato, tradotto a verbale in data 12 maggio 2016, sin da subito, ha riconosciuto di avere assunto quella sera delle sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. Nello specifico, ha ammesso di avere dapprima trascorso la serata presso la discoteca __________, dove ha bevuto un paio di drink ed uno shot di wodka, per poi uscire dal locale notturno verso le 3:00 con l’intenzione di far ritorno presso la propria abitazione:

" Dopo avere recuperato l’amico, erano circa le 23:50, ci recavamo subito presso la discoteca __________ a __________.

Nel corso della serata sorbivo un paio di drink e uno shot di wodka.

Verso le ore 03:00 uscivamo dalla discoteca ed era nostra intenzione fare rientro a casa.

Io ed il mio amico salivamo sull’automobile, io come conducente”.

(VI PG, 12.05.2016, p. 3, AI 1, Inc. 2016.4304).

                            4.1.2.   In corso di istruttoria dibattimentale, l’imputato ha confermato le proprie precedenti ammissioni, affermando di avere agito per “leggerezza” e di essersi comportato da “sciocco”:

" D: In inchiesta ha ammesso che la sera dei fatti del 05.05.2016 aveva guidato l’auto dopo avere assunto sostanze alcoliche tanto che è stato fermato con un tasso alcolemico dello 1.1 grammi per mille. Lo conferma?

R: Confermo.

D: Era andato a ballare in discoteca e aveva bevuto in eccesso (1 shot di wodka, 1 gin lemon e 1 negroni)?

R: Confermo.

D: Aveva anche un suo amico a bordo quando si è messo al volante?

R: Si.

D: Perché si è messo al volante sapendo di aver bevuto in eccesso?

R: Dal mio punto di vista per le cose attuali è inspiegabile. All’epoca forse c’è stata un po’ di leggerezza. Ero comunque consapevole di quello che stavo facendo.

D: Non ha pensato che poteva essere fonte di pericolo, per sé, per l’amico e gli altri utenti della strada?

R: Si, ci ho pensato.

D: Non poteva tornare a casa in altro modo, ad esempio chiamando un taxi?

R: Perché sono stato sciocco, non ho altre spiegazioni”.

(VI dibattimentale, 26.11.2019, p. 3-4, allegato 1 al verbale del dibattimento)

                            4.1.3.   Tale fattispecie è sfociata nel decreto d’accusa 4867/2016 del 10 ottobre 2016, al quale l’imputato si è opposto in data 24 ottobre 2016 (AI 3 e 4, Inc. 2016.4304).

                               4.2.   In data 30 settembre 2016, in territorio di __________, in direzione di __________, durante un normale controllo della velocità effettuato senza posto di blocco a mezzo dell’apparecchio radar semistazionario Robot Traffistar SR590, alle ore 04:47 veniva rilevata la velocità di guida dell’imputato, il quale, a bordo del veicolo marca Porsche __________ targato TI__________, di proprietà del padre, __________, raggiungeva la velocità di 127 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), nonostante il limite vigente di 60 km/h ivi esistente.

Gli operanti procedevano pertanto ad inviare in data 18 ottobre 2016 il formulario “richiesta generalità conducente” al detentore del veicolo, a cui non veniva data alcuna risposta. In data 8 novembre 2016 veniva pertanto intimato anche il richiamo generalità conducente, anch’esso rimasto senza alcuna risposta.

Dalle fotografie in possesso degli operanti, comunque, si riusciva a constatare che alla guida del veicolo vi era il figlio del detentore e in data 22 febbraio 2017 IM 1 veniva assunto a verbale alla presenza del difensore di fiducia.

                            4.2.1.   L’imputato ha immediatamente riconosciuto i fatti, ovvero di avere circolato a ben 127 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) a fronte di un limite di velocità di stabilito in 60 km/h.

Con specifico riferimento alle circostanze del superamento del limite, l’imputato ha affermato di non essersi reso conto di avere raggiunto una velocità pari a 127 Km/h, riconducibile al solo fatto di avere gasato eccessivamente in quanto era la prima volta che provava l’accelerazione del veicolo, ritenendo comunque che il limite posto su quel tratto di strada fosse di 80 Km/h:

" D: Ammette di essere stato alla guida del veicolo targato TI__________?

R: Si

[…] D: Può spiegarci le circostanze del superamento di velocità?

R: Provenivo dal lungolago e stavo andando in direzione di __________, dopo essermi fermato al semaforo, non avendo mai provato l’accelerazione del veicolo che guidavo in quel momento, ho gasato eccessivamente.

D: Sapeva qual era il limite posto su quel tratto e l’aveva percepito?

R: Sinceramente pensavo fosse di 80 km/h.

D: Si è reso conto che procedeva ad una velocità così elevata? In caso di risposta negativa, perché?

R: Si, avendo voluto provare l’accelerazione mi sono reso conto. Non mi sono reso conto di avere raggiunto una velocità così elevata.

[…] D: Accetta le risultanze del rilevamento tecnico della velocità?

R: Sì”.       

(VI PG, 22.02.2017, AI 4, Inc. 2017.1621)

                            4.2.2.   Anche nel successivo verbale d’interrogatorio, reso in data 23 gennaio 2019 dinanzi al Procuratore pubblico, l’imputato ha riconfermato le proprie precedenti dichiarazioni, ammettendo sostanzialmente i fatti e precisando che, a differenza di quanto affermato nel precedente verbale, in merito alla Porche “era se non la prima, comunque una delle prime volte che la guidavo ed era in assoluto la prima che guidavo da solo. Le altre volte l’avevo guidata sempre con accanto mio padre”.

L’imputato ha pure ammesso che il tratto di strada sul quale è stata rilevata la velocità era, in ogni caso, a lui ben noto “anche perché abito in un palazzo che dà proprio su quella zona semaforizzata. Non era neanche la prima volta che vi transitavo alla guida di veicoli a motore”.

IM 1 ha, infine, ribadito che su quel tratto di strada, nonostante come da lui medesimo ammesso, era solito transitarci, e gli fosse dunque ben noto, “ero convinto che in quel posto ci fosse il limite di velocità a 80 km/h e non a 60 km/h”.

(VI PP, 23.01.2019, p. 2, AI 12, Inc. 2017.1621).

                            4.2.3.   Al pubblico dibattimento l’imputato ha riferito che la sera dei fatti il padre gli aveva messo a disposizione le chiavi del veicolo Porsche, di avere poi trascorso la serata assieme ad un amico, il quale, poco prima di far ritorno a casa, lo aveva incitato ad accelerare superando, in tal modo, il limite di velocità.

IM 1 ha poi affermato che, a sua mente (“nel mio io”), non vi sarebbero divergenze laddove dapprima aveva affermato nel primo verbale di avere guidato l’auto per la prima volta proprio in occasione dei fatti, rispetto a quanto affermato, invece, in quello successivo, secondo cui quella era una delle “prime volte” che guidava il veicolo senza l’assistenza del padre.

L’imputato ha, infine, comunque riconosciuto, di avere già guidato l’auto del padre, prima dei fatti, “saltuariamente, una o due o tre volte”, in prossimità del concessionario __________, a __________, ma anche per le vie del centro di __________, sapendo sempre mantenere il controllo dell’accelerazione del veicolo, data anche la presenza del padre, seduto al lato passeggero:

" D: Cosa ha fatto quella sera prima d’incappare nel radar?

R: Avevo la possibilità di prendere la Porsche in quanto mio padre mi ha lasciato a disposizione le chiavi dell’auto. Ho dunque preso le chiavi che avevo a disposizione e sono uscito in centro con un mio amico che veniva da __________. Lui era ospite a casa mia. Sono uscito dopo cena verso le 21:00 o le 22:00. Sono quindi andato in centro e ho posteggiato all’autosilo __________. Poi nel corso della serata abbiamo deciso di tornare a casa verso le 4:00.  

D: Dove stava andando alle 4:47 di mattina?

R: Stavo tornando sulla strada del lungolago e sono salito verso la salita di __________ perché il mio amico mi ha incitato a spingere con l’auto, ad accelerale e io l’ho fatto. Volevo fare il rettilineo per provare la Porsche.

D: Perché suo padre le ha lasciato le chiavi dell’auto?

R: Non posso esprimermi al posto di mio papà.

ADR: Mi ha lasciato guidare la Porsche perché si fidava di me.

D: Conferma che non era la prima volta che guidava l’auto di suo padre?

R: Era una delle primissime volte che la guidavo.

La Presidente rileva che l’auto Porsche intestata a __________, è stata messa in circolazione in data ___________.2015 (doc. TPC 13)

D: Come mai nel primo verbale aveva dichiarato invece che era la prima volta che la guidava?

L’avv. DF 1 fa notare alla Presidente che il senso delle due frasi è il medesimo.

R: A me queste due frasi, nel mio io, le reputo praticamente uguali.

D: La Porsche risulta immatricolata in data _________.2015 (Doc TPC 13), era già da un anno che suo padre aveva l’auto. Lei ha la patente dal 2014, quante volte aveva quindi guidato la Porsche prima dei fatti?

R: Saltuariamente, una o due o tre volte. Sono fatti di 4 anni fa e non mi ricordo.

D: Quando aveva guidato l’auto con accanto suo padre seduto come passeggero che tipo di tratti di strada avevate percorso insieme, sia strade cantonali che l’autostrada? Dove eravate andati?

R: Avevo percorso delle strade urbane. Mio papà mi ha fatto provare la Porsche per concedermi la possibilità di guidare un’auto del genere. L’ho guidata fuori dal concessionario della __________ a __________ e l’ho guidata a __________ sempre nei pressi del concessionario. Le altre volte non ricordo dove, ma in autostrada no. Una volta ho guidato in Italia con mio papà seduto accanto, questo nei pressi di __________, in centro.  

D: Aveva già percorso con la Porsche il tratto di strada dove è stato pizzicato dai radar visto che abita proprio in zona?

R: No.

D: Suo papà quando provava l’auto che cosa le diceva?

R: Mi diceva di fare attenzione, di stare attento al gas e all’auto in generale.

ADR: Io sono sempre stato in grado di mantenere il controllo dell’acceleratore sino a quella sera. Quella sera forse l’adrenalina di non avere mio padre accanto che mi sorvegliava mi ha spinto a pigiare sul gas, oltre alla presenza del mio amico che mi ha spinto a farlo.  

D: Nelle occasioni in cui ha guidato, accanto a suo padre, non ha mai pigiato il pedale dell’acceleratore controllando il contachilometri per vedere la reazione dell’auto?

R: No, non è il genere di cosa che mi permetterei di fare con mio padre.

D: Quando era seduto come passeggero, è andato tante volte in auto con suo papà?

R: Si, sono stato passeggero più volte. Ero consapevole che l’auto è potente e ne capisco di auto, ma non al punto da pensare che potesse accelerare in quel modo in salita”.

(VI dibattimentale, 26.11.2019, p. 4-5, allegato 1 al verbale del dibattimento)

IM 1 ha poi affermato che il padre gli avrebbe lasciato l’auto Porsche a disposizione nonostante fosse a conoscenza del fatto che, solo 4 mesi prima, era stato fermato al volante in stato di ebrietà.

Il prevenuto ha, infine, ribadito di percorrere regolarmente quel tratto di strada, affermando questa volta che era consapevole del limite posto di 60 km/h, ma di credere che lo stesso, nel corso del tragitto, “andasse incrementando”:

" D: Suo padre sapeva che era stato emanato nei suoi confronti un decreto d’accusa per ebrietà al volante?

R: Si.

D: Mi spiega perché suo padre le avrebbe lasciato guidare l’auto per la prima volta proprio per uscire di sera con gli amici, se non aveva dimestichezza alla guida, sapendo di un precedente penale per ebrietà commesso poco tempo prima?

R: I fatti sono semplici. Mio papà mi ha dato la possibilità di prendere l’auto qualora ne necessitassi, non mi aveva dato il permesso di uscire con gli amici, ma io avevo le chiavi a disposizione e lui si fidava di me.

D: Conferma come ha detto in inchiesta che percorreva regolarmente quel tratto di strada tratto per altro noto poiché porta all’imbocco dell’autostrada?

R: Confermo.

D: Come ha fatto a non vedere mai il cartello con il limite posto di 60 km/h, considerato che è ben visibile?

R: Ero consapevole del limite ma non ero consapevole che ad un certo tratto della salita rimanesse ancora di 60 km/h, pensavo che il limite si estendesse. Del cartello non ne posso fare memoria, se l’ho visto non ne ero consapevole al momento. Ero consapevole che il limite di velocità andasse incrementando in quel tratto di strada. 

D: Perché ha scelto quel tratto di strada per provare l’auto?

R: Perché era un rettilineo ed è un rettilineo dove purtroppo vedo quello che vedo tutti i giorni della mia vita. Sento sempre i rumori delle auto che passano lungo quel tratto di strada”.

(VI dibattimentale, 26.11.2019, p. 5-6, allegato 1 al verbale del dibattimento)

                            4.2.4.   Tale fattispecie, qualificata come grave infrazione alle norme della circolazione, è sfociata nell’atto d’accusa 18/2019 di data 24 gennaio 2019.

                                   5.   Diritto e sussunzione

                                   a.   L’art. 90 cpv. 3 LCStr prevede che: “è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”.

In ambito di inosservanza di un limite di velocità, l’art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il capoverso 3 “è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;

b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;

c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;

d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h”.

                                   b.   Chiunque supera le soglie di velocità fissate dall’art.90 cpv.4 LCStr commette una violazione di una norma elementare della circolazione stradale giusta l’art. 90 cpv.3 LCStr.

Di principio, un eccesso di velocità ex art. 90 cpv.4 LCStr è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti ai sensi dell’art. 90 cpv.3 LCStr. Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciati in presenza di circostanze eccezionali, in particolare quando il limite di velocità superato non aveva, quale scopo, la sicurezza della circolazione. Il giudice deve, quindi, esaminare se, nel caso concreto, siano date simili circostanze (cfr. DTF 143 IV 508).

Il giudice conserva, inoltre, un margine di manovra, seppur limitato, per escludere, in presenza di circostanze particolari, anche la realizzazione dell’aspetto soggettivo del reato (DTF 142 IV 137 consid.11.2).

                                   c.   Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.

                                   d.   Conformemente all’art. 4a cpv.1 lett.a ONC la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli 50 km7h nelle località (a),80 km/h fuori dalle località ( b), 100 km/h sulle semiautostrade ( c) e 120 KM/h sulle autostrade (d).Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità ( cpv.5).

                                   e.   L’art. 91 cpv. 2 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (lett. a) o conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi (lett. b). Fra gli altri motivi che causano un’inabilità alla guida vi è lo stato di spossatezza (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015; n. 2.4. ad art. 91; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, n. 36 ad art. 91; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, n. 54 ad art. 91).

Il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr) (Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Jeanneret, op. cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art. 91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91, sentenza CARP inc. 17.2016.11 del 2 aprile 2016 consid. 7).

Sul piano soggettivo, tanto per l’art. 91 cpv. 1 LCStr, quanto per l’art. 90 cpv. 1 LCStr, sono puniti, non solo l’intenzione (compreso il dolo eventuale), ma anche la negligenza (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 31 e 33 ad art. 90 e n. 83 ad art. 91).

Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

Questa regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un pericolo, ne azioni immediatamente i comandi e lo faccia in modo appropriato alle circostanze. Secondo la giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279).

Quanto all’inattitudine alla guida, l’art. 31 cpv. 2 LCStr dispone che le persone che sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche per guidare un veicolo a motore, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono guidare.

                               5.1.   In merito all’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, questa Corte, innanzitutto, ha ritenuto che i rilievi tecnici esperiti per determinare la velocità di andatura dell’auto guidata dall’imputato, hanno inequivocabilmente accertato che IM 1 ha condotto il proprio veicolo ad una velocità di 127 km/h, superando dunque di ben 67 km/h il limite consentito, che in quel tratto di strada era di 60 km/h.

Di conseguenza, la presunzione oggettiva della creazione di un rischio qualificato, è ampiamente adempiuta.

Ribadito che per il Tribunale Federale, un eccesso di velocità come quello in esame, comporta in maniera quasi inevitabile la creazione di un rischio astratto qualificato di causare un incidente con dei feriti gravi o con esito letale (6B_148/2016), in concreto, non esiste alcun elemento di fatto particolare che permetta di scartare, dal profilo oggettivo, questa presunzione.

Il limite di 60 km/h, evidentemente posto in prossimità di varie intersezioni stradali e prima dell’imbocco dell’autostrada, ha come scopo quello di garantire la sicurezza degli utenti della strada, e non è certamente stato stabilito per sole ragioni di “inquinamento fonico”, come sostenuto dalla difesa. 

Anzi, in merito alla messa in discussione del limite di velocità, si rileva che, com’è notorio dalle cronache giornalistiche, proprio perché su questo tratto di strada, si sono registrati numerosi superamenti del limite di velocità, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, sono stati posti dei controlli saltuari mediante apparecchi radar, quale misura finalizzata a limitare gli abusi.

Nel caso di specie non si possono nemmeno invocare le buone condizioni di circolazione, piuttosto che l’ottima visibilità o l’eccellente reputazione del conducente trasgressore, che a parere del Tribunale Federale, comunque, non costituiscono degli elementi di fatto che permettono di escludere l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 LCStr (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514), ritenuto come l’imputato viaggiava di notte, ad un’ora tarda e solo pochi mesi prima era stato fermato alla guida di un’altra vettura in stato di ebrietà.

                            5.1.1.   Dal punto di vista oggettivo, pertanto, il reato è perfettamente adempiuto.

                               5.2.   La successiva questione attiene pertanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

A mente della difesa, nel caso di specie, l’intenzione dell’accusato nel commettere l’infrazione è da escludersi, ritenuto che, come già rilevato, egli avrebbe semplicemente accelerato, spinto dall’amico che gli sedeva accanto e nemmeno ben conscio della potenza d’accelerazione del veicolo condotto.

Egli, che per la prima volta si trovava, da solo, alla guida di tale vettura, senza la presenza del padre accanto, avrebbe per un breve lasso di tempo pigiato il pedale e commesso la rilevata infrazione senza cagionare un pericolo per la sicurezza degli altri utenti della strada.

Dal punto di vista soggettivo, occorre partire dall’idea che commettendo un eccesso di velocità d’importanza tale, si ha l’intento di violare una regola fondamentale della circolazione stradale, nonché quello di creare una situazione di pericolo accresciuta che può comportare un incidente con feriti gravi o morti. Vi sono tuttavia dei casi eccezionali, di rigore, dove il giudice può escludere la realizzazione delle condizioni soggettive.

Ebbene, nel caso in esame, dal punto di vista soggettivo, la difesa non ha dimostrato alcuna di queste circostanze eccezionali.

Come giustificazione del suo comportamento, il prevenuto ha fatto valere di non essersi reso conto che lungo quel tratto di strada vigeva un limite di 60 km/h, o, meglio, di essersi inizialmente reso conto che il limite posto fosse proprio di 60 km/h, ma di aver ritenuto poi che lo stesso “andasse incrementando”, così come non si sarebbe nemmeno reso conto della velocità raggiunta.

In corso d’inchiesta, tuttavia, per stessa ammissione dell’imputato, è emerso come egli percorreva quel tratto di strada regolarmente, considerando anche che viveva proprio in quella zona; dal che, per la Corte, IM 1 non poteva non sapere che il limite di velocità era fissato a 60 km/h, considerato anche che il relativo cartello stradale era ben visibile come si vede dalla documentazione fotografica agli atti.

Anche il fatto che l’imputato, a suo dire, non si sia reso conto della velocità raggiunta, costituisce una disattenzione alla guida a lui soltanto imputabile, ritenuto che, per questa Corte, gli correva l’obbligo di monitorare il contachilometri al fine di poter controllare la velocità a cui andava ed adeguarla alle circostanze del caso concreto.

Sul punto si è già pronunciato il Tribunale Federale, per il quale vi è l’obbligo per ogni conducente di costantemente padroneggiare il veicolo e, quindi, di essere costantemente cosciente della velocità a cui procede, in modo da poterla adattare alle diverse circostanze (DTF 118 Ib 524).

Per la Corte, se il prevenuto non ha adattato la velocità alle circostanze del caso, è solo dovuto al fatto che egli ha voluto deliberatamente circolare sopra i limiti, in quanto era sua intenzione “provare” l’accelerazione della Porsche del padre, di cui certamente conosceva la prestanza, essendo, come da sua stessa ammissione, un intenditore di auto (“ne capisco di auto”).

                            5.2.1.   Non occorre spendere tante parole per dire che a differenza del caso già giudicato dalla CARP il 03.04.2018 (72.2017.125), laddove l’autore aveva una totale inesperienza alla guida di un veicolo Porsche, che per la prima volta conduceva, nel caso qui in esame, invece, l’accusato aveva già condotto, per suo stesso dire, altre volte l’auto in questione. Nella sostanza delle cose nulla muta se l’imputato abbia circolato, a suo dire per la prima volta, senza la presenza del padre accanto.

Per la Corte, considerato che IM 1 aveva già guidato il veicolo in questione, “saltuariamente”, prima d’incappare nel radar, è pacifico che non poteva che aver acquisito dimestichezza con la guida ed il pedale dell’accelerazione. Non poteva trattarsi di certo, quindi, di un conducente totalmente inesperto che per la prima volta provava a guidare una Porsche, come nel caso già giudicato dai giudici d’appello.

D’altro canto, in caso contrario, non si spiega il motivo per il quale il padre avrebbe messo a disposizione del figlio le chiavi del proprio veicolo, sapendo, peraltro, che questi poco tempo prima era stato fermato al volante in stato di ebrietà.

Nel caso concreto, in definitiva, non sussistono quelle circostanze eccezionali tali da permettere di ritenere che l’infrazione non sia stata intenzionale.

                            5.2.2.   Di conseguenza l’imputazione è stata integralmente confermata.

                               5.3.   Ammessa e pienamente confermata è anche l’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al decreto d’accusa 4867/2016, ritenuto come l’imputato abbia deliberatamente e consapevolmente assunto più bevande alcoliche, ben sapendo che, da lì a poco, si sarebbe nuovamente dovuto mettere alla guida, così come è stato, trasportando anche una terza persona. 

                                   6.   Commisurazione della pena

                                    f.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                               6.1.   Venendo alla commisurazione della pena, l’imputato, percorrendo a 127 km/h un tratto di strada il cui limite di velocità è di 60 km/h, si è reso responsabile della fattispecie aggravata e qualificata dell’infrazione alle norme della circolazione stradale, configurandosi in concreto un caso di pirateria stradale.

L’accusato non aveva nessun valido motivo per eccedere in tal modo il limite vigente.

Si ricorda poi che una velocità così largamente eccessiva implica quella presunzione per cui generalmente vi è l’impossibilità di evitare un incidente grave in caso di un ostacolo.

La Corte, in suo favore, ha tenuto conto del fatto che, da allora, non sono più giunte segnalazioni di violazioni commesse nell’ambito della circolazione stradale. Ma, in suo sfavore, pesa il fatto che solo pochi mesi prima egli era stato fermato al volante in stato di ebrietà ed aveva pertanto appena scontato un periodo di revoca della patente, senza contare il conseguente procedimento penale che era stato aperto a suo carico.

                            6.1.1.   Per quanto riguarda il reato di guida in stato d’inattitudine, dal profilo oggettivo incide sulla colpa l’elevato tasso di ebrietà, e dal profilo soggettivo, invece, il fatto che l’imputato, anziché mettersi al volante in stato alterato, portando oltretutto a bordo anche un passeggero, avrebbe potuto tranquillamente usufruire di un taxi.

                               6.2.   Nella commisurazione della pena, la Corte è vincolata, de lege lata, al minimo di pena edittale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, e non può certo statuire de lege ferenda.

Tutto ciò ben ponderato, la Corte ha condannato l’accusato a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

In adesione alla giurisprudenza del Tribunale Federale, in caso di concorso di reati, il giudice deve pronunciare una pena adeguata ad ogni singola infrazione commessa.

Per il reato di guida in stato di inattitudine, per questa Corte si giustifica una pena pecuniaria. Dal che l’imputato è stato condannato anche al pagamento di una pena pecuniaria di CHF 1'350.-, corrispondenti a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna.

Anche la pena pecuniaria è stata sottoposta al beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova di 2 anni.

L’imputato, infine, è stato condannato anche al pagamento di una multa di CHF 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni (art. 106, cpv. 2, CP).

                                   7.   Le spese di giustizia

La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Visti gli art.                     12, 34, 40, 42, 44, 47, 49 CP;

90, 91 LCStr.;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 30 settembre 2016, a __________, circolato alla guida del veicolo Porsche targato TI __________, alla velocità di 127 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Multanova Traffistar SR590”, malgrado il prescritto limite di 60 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita;

                               1.2.   guida in stato di inattitudine

per aver condotto, il 5 maggio 2016, a __________, l'autovettura Fiat targata (I) __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.11 - max. 1.70 grammi per mille);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato:

                                     -   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

                                     -   alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondenti a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna;

                                     -   alla multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni (art. 106, cpv. 2, CP).

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta, o di fr. 1'500.- con motivazione scritta, e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             74.60

                                                             fr.        2'274.60

                                                             ============

72.2019.18 — Ticino Tribunale penale cantonale 26.11.2019 72.2019.18 — Swissrulings