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Ticino Tribunale penale cantonale 13.04.2018 72.2018.67

13 aprile 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·986 parole·~5 min·5

Riassunto

Infrazione aggravata LF sugli stupefacenti, procedura abbreviata

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.67

Lugano, 13 aprile 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

 IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 24 gennaio 2018 al 22 marzo 2018 (58 giorni), in espiazione anticipata della pena dal 23 marzo 2018

imputato a norma dell'atto d'accusa 51/2018 del 22.3.2018 emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 19.12.2017 – 24.01.2018, a __________, detenuto e alienato ad altri complessivamente 144.89 grammi di eroina,

                                   1.   di cui 65 grammi di eroina da lui alienati, a consumatori della zona tra i quali __________, __________, __________, sotto forma di buste dosi da 5 grammi a CHF 200.-/250.- l’una;

                                   2.   di cui 79.89 grammi netti di eroina (di cui 78.19 grammi con grado di purezza compreso tra il 17.8% e il 18.4%, e i restanti 1.7 grammi con grado do purezza del 45.6%) da lui detenuti all’esterno della camera d’albergo a lui in uso c/o l’albergo __________, sostanza stupefacente destinata a essere alienata a terze persone;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. c, d LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui scritto come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

E inoltre                   2.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP.

                                   3.   Ordina la confisca e la distruzione di 79.89 grammi netti di eroina (rep. SAD 02125) – (art. 69 cpv. 2 CP).

                                   4.   Ordina la confisca di un cellulare di marca Samsung – IMEI __________ (rep. nr. 60848), di una carta SIM Lycamobile (no __________) (rep. nr. 60849), di materiale cartaceo (rep. nr. 60850) e di due carica cellulari (rep. nr. 60851) (art. 69 cpv. 1 CP).

                                   5.   Ordina la confisca di CHF 3'790.00 (art. 70 cpv. 1 CP).

                                   6.   All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                   7.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1,

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________ V.M.P..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:30.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

La Presidente rileva, come evidenziato in via preliminare, che oltre ad avere venduto 30 grammi di eroina a __________, 25 grammi di eroina a __________ e 10 grammi a __________, l’imputato in corso di inchiesta ha dichiarato a più riprese di aver venduto a due uomini (di cui non ha saputo fornire una descrizione essendo gli scambi avvenuti al buio) un sacchetto da 5 grammi ciascuno. La Presidente chiede all’imputato se conferma queste dichiarazioni.

IM 1: confermo, come mi viene chiesto, di aver venduto anche a due uomini, oltre ai tre acquirenti che sono stati identificati ed indicati nell’AA. Ad ognuno di loro ho venduto un sacchetto da 5 grammi, per complessivi 10 grammi.

La Presidente, a fronte di quanto dichiarato in corso di inchiesta e ribadito oggi dall’imputato, propone pertanto alle parti di modificare di conseguenza l’AA:

                                     -   cappello del per avere, il quantitativo complessivo alienato è di 154.89 grammi di eroina;

                                     -   punto 1 del per avere, il quantitativo di eroina alienato è pari a 75 grammi.

Tutte le parti danno il loro consenso alle modifiche proposte.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 51 / 2018 del 22 marzo 2018 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

                                     -   cappello del per avere: “… detenuto e alienato ad altri complessivamente 154.89 grammi di eroina…”;

                                     -   punto 1 del per avere: “… di cui 75 grammi di eroina da lui alienati…”.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

                                         onorario                        Fr.   2'835.-spese                            Fr.      313.-totale                             Fr.   3’148.--

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3’148.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        2'782.70

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.90

                                                             fr.        3'348.60

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