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Ticino Tribunale penale cantonale 30.09.2019 72.2018.255

30 settembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,225 parole·~6 min·4

Riassunto

Colpevole per avere condotto l’autovettura in stato di ebrietà (0.57 mg/l), nonché per avere guidato a forte velocità, perdendone il controllo in una curva, oltrepassando la linea di demarcazione continua e invadendo completamente la corsia di contromano tanto da collidere frontalmente con un altro

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.255 72.2018.256

Lugano, 30 settembre 2019 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                giudice Marco Villa, Presidente

                                         Sascha Benzoni, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 5146/2017 del 9.10.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

                                   1.   guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Alfa Romeo targata TI ________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.57 mg/l);

fatti avvenuti: a Lodrino, autostrada A2, il 20.08.2017;

reato previsto: dall'art.  91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

                                   2.   grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura e nello stato psico-fisico surriferiti, tenuto la velocità di circa 180 Km/h. malgrado il vigente limite di 120 Km/h. rilevata dal contachilometri dell’auto della polizia che lo inseguiva con i fari prioritari in funzione;

fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, il 20.08.2017;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr.;

ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 3976/2018 dell’11.9.2019, emanato dall’allora Procuratore pubblico PP, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

                                   1.   guida in stato di inattitudine (alcool)

per avere, in data 1.4.2018, a __________, condotto l’autovettura Porsche Macan targata TI __________, intestata a __________, __________ (di cui IM 1 è amministratore unico), essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l);

                                   2.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, in data 1.4.2018, a __________, zona __________, conducendo  l’autovettura Porsche Macan targata TI __________, intestata a __________, __________ (AU IM 1), nello stato di inattitudine surriferito e a forte velocità, perso completamente il controllo dell’autovettura in una curva piegante per lui a destra, oltrepassato la linea di demarcazione continua e invaso la corsia di contromano con tutto il veicolo, andando a collidere con violenza frontalmente contro il veicolo Skoda Oktavia targata TI __________, di proprietà dell’__________, che sopraggiungeva regolarmente, sulla quale viaggiavano il conducente __________, ed il passeggero __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli art. 90 cpv. 2 LCStr, art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr;

Presenti:                         l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:32 alle ore 12:07.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle arringhe.

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche ai due decreti d’accusa in opposizione:

5146/2017 del 9 ottobre 2017

                                   --   …omissis…;

I presenti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e i due decreti d’accusa in opposizione sono modificati di conseguenza.

Sentiti:                        -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che gli inquirenti hanno, a suo dire, violato i loro obblighi riguardo all’accertamento della verità. Afferma che il punto 1 del primo decreto d’accusa è ammesso, mentre è contestato il punto 2 dello stesso. Asserisce che non vi è mai stato alcun inseguimento e che l’auto della polizia non era munita di alcun strumento per il rilevamento della velocità, che non è di conseguenza mai stata accertata correttamente. Il difensore chiede quindi il proscioglimento per il reato di cui al punto 2 del primo decreto di accusa, lasciando alla Corte la quantificazione della pena riguardo a quanto accertato e ammesso. In merito al secondo decreto spiega che il punto 2 è ammesso, mentre è contestata la guida in stato di inattitudine, poiché, a mente della difesa, l’accertamento non è stato eseguito correttamente ex art. 11 cpv. 2 OCCS. Chiede il proscioglimento per la guida in stato di inattitudine e la condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, lasciando anche in questo caso alla Corte la quantificazione della pena, chiedendo comunque di tenere conto del sincero pentimento dell’imputato come circostanza attenuante generica.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34 segg., 46, 47, 49 e 106 CP;

                                         90 cpv. 2 e 91 cpv. 2 lett. a) LCStr;

                                         80 segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine

per avere a __________, il 20.8.2017, condotto l’autovettura Alfa Romeo 4C, targata TI __________, in stato di ebrietà come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio con risultato del 0.57 mg/l;

                               1.2.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendosi il rischio di detto pericolo, a __________, l’1.4.2018, condotto l’autovettura Porsche Macan S Diesel, targata TI __________ a forte velocità, perdendone il controllo in una curva per lui piegante a destra, oltrepassando la linea di demarcazione continua e invadendo completamente la corsia di contromano tanto da collidere frontalmente con il veicolo Skoda Octavia C 2.0 4x4, targata TI __________ che sopraggiungeva regolarmente sulla sua corsia, con all’interno due persone;

e meglio come descritto nei decreti d’accusa in opposizione 5146/2017 del 9 ottobre 2017 e 3976/2018 dell’11 settembre 2018 nonché precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

                               2.1.   grave infrazione alle norme della circolazione di cui al punto 2 del decreto d’accusa in opposizione 5146/2017 del 9 ottobre 2017;

                               2.2.   guida in stato di inattitudine di cui al punto 1 del decreto d’accusa in opposizione 3976/2018 dell’11 settembre 2018.

                                   3.   Di conseguenza IM 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena pecuniaria di fr. 9’000.- (novemila), corrispondenti a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (art. 34 segg. CP);

                               3.2.   al pagamento di una multa di fr. 1’500.- (millecinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   5.   È ordinato il sequestro conservativo quale mezzo di prova di 1 airbag lato passeggero anteriore dell’autovettura Porsche Macan S Diesel, targata TI __________.

                                   6.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        2'248.--

Multa                                                   fr.        1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             65.90

                                                             fr.        4'313.90

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