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Ticino Tribunale penale cantonale 04.04.2019 72.2018.253

4 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,727 parole·~9 min·4

Riassunto

Autore prosciolto dall’imputazione di rapina essendo stato ritenuto il reato di furto di poca entità (paio di scarpe del valore di CHF 79.90). Colpevole inoltre di contravvenzione alla LStup: senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina e metadone

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.253

Lugano, 4 aprile 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1  

contro

IM 1 sedicente rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 25 agosto 2018 al 12 ottobre 2018 (49 giorni);

imputato, a norma dell'atto d'accusa 218/2018 del 6 dicembre 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina

per avere, in data 25.08.2018, verso le ore 11.19, a __________, presso il negozio ACPR 1, commesso il furto di un paio di scarpe marca Adidas Questar Drive del valore di CHF 79.90 ai danni del medesimo negozio, usando violenza nei confronti della gerente __________ allo scopo di conservare la refurtiva;

segnatamente,

recandosi al primo piano del negozio, insieme ad un amico, recuperando un paio di scarpe da ginnastica, a cui toglieva abilmente e con la forza l’allarme antitaccheggio prima di indossarle, tentando di uscire indisturbato, ma venendo fermato dalla vittima __________ al pianterreno nei pressi della cassa registratrice,

afferrando la donna dapprima al braccio destro, cercando di spostarla, per poi afferrarla ad entrambe le braccia, all’altezza degli avambracci, ma cercando la donna di reagire, prendendolo per il bavero (per la maglietta all’altezza del petto), riuscendo infine ad allontanarla dalla porta del negozio, strattonandola e quindi prendendo la fuga, di corsa, nonostante la vittima avesse ancora tentato di trattenerlo mentre scappava, afferrandolo da tergo,

commesso il furto di un paio di scarpe da ginnastica, per poi usare violenza nei confronti della gerente/commessa alfine di garantirsi il possesso della cosa rubata; refurtiva recuperata;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 23.08.2018 - 25.08.2018, a __________ e in non meglio definite località del Cantone Ticino, senza autorizzazione, consumato un imprecisato quantitativo di eroina e metadone;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 140 cifra 1 cpv. 2 CP e art. 19a LStup;

Presenti:                   -   il difensore d’ufficio dell’imputato, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39 alle ore 10:28.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

                                    I.   Il Presidente constata che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 23 gennaio 2019 (doc. TPC 3).

L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente constata che con scritto del 28 febbraio 2019 l’avv. DUF 1 ha comunicato di avere ricevuto dall’Ufficio migrazione l’informazione che l’imputato è stato allontanato dalla Svizzera nel corso del mese di novembre 2018. Ha inoltre comunicato di non avere avuto la possibilità di entrare in contatto con lo stesso e di vedere poco verosimile che questi si rechi in Svizzera per presenziare al processo, motivo per cui non ritiene opportuno procedere con una seconda citazione (doc. TPC 11).

Il Presidente constata che l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

                                   II.   Il Presidente propone di aggiungere, al punto 1 dell’atto d’accusa, l’ipotesi di reato subordinata di furto di poca entità ai sensi dell’art. 139 CP, in relazione all’art. 172ter CP.

Dà quindi all’avv. DUF 1 la facoltà di esprimersi in proposito.

L’avv. DUF 1 si dichiara d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: osserva che l’imputato ha trascorso in carcere diversi giorni per avere sottratto un paio di scarpe da CHF 79.90.

La difesa ritiene che il reato di rapina non sia applicabile alla fattispecie, osservando che secondo la giurisprudenza non è sufficiente, per la violenza, ad esempio l’atto di prendere per un braccio. Al proposito cita la sentenza DTF 133 IV 211. Dal video non si distinguono gesti di violenza nei confronti della commessa e anche le testimonianze rese dalla Polizia non provano l’esistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. __________ e __________ hanno dichiarato di non avere visto neppure un rossore sul braccio della vittima e che a un certo punto la commessa ha anche cambiato versione, dicendo inizialmente di avere ricevuto un pugno e poi di essere solo stata spinta. L’agente della Polizia Cantonale __________ ha anch’egli affermato di non avere visto lesioni e neppure altri segni sul corpo della vittima. Gli agenti intervenuti sul posto non hanno constatato alcun segno di violenza sulla commessa e neppure hanno raccolto informazioni secondo cui vi sarebbe stata violenza o minaccia, trattando il caso come rapina perché vi sarebbe stato un contatto fisico con l’imputato. Dal canto suo, la signora __________ scagiona invece l’imputato, dicendo che egli non comprendeva quello che lei stava dicendo, e infatti l’imputato, non capendo l’italiano, non poteva comprendere quello che gli veniva detto. La difesa dà lettura delle dichiarazioni della signora __________ sulla dinamica dei fatti, osservando che nonostante l’imputato sia alto quasi 2 metri, la commessa ha avuto il coraggio di afferrarlo per la maglietta, ciò che fa pensare che non si sentiva da lui minacciata. L’imputato, dal canto suo, ha negato di avere usato violenza o minaccia, sostenendo che la situazione è stata frutto di un’incomprensione linguistica. La difesa dà lettura delle dichiarazioni dell’imputato sulla dinamica dei fatti, osservando che egli dice di non avere praticamente toccato la vittima. A mente della difesa il comportamento dell’imputato non configura quindi il reato di rapina e chiede il proscioglimento del suo assistito da tale capo d’accusa.

Qualora fosse ritenuto il reato di furto, osserva che si tratta di un furto di lieve entità, ovvero di una contravvenzione.

La patrocinatrice osserva di trovarsi in una posizione un po’ scomoda, vedendosi nella necessità di rimettersi al giudizio della Corte per l’indennizzo per i giorni di carcere subiti dal suo assistito: calcolando CHF 200.00 a notte sono circa CHF 9'000.00 di torto morale e a fronte di una condanna a una multa mettiamo anche di CHF 1'000.00, c’è una disproporzione tra quanto da lui commesso e quanto da lui subito. Osserva comunque di non avere neppure la possibilità di consegnare l’indennizzo all’imputato, non essendo più stata in grado di contattarlo.

La difesa chiede inoltre il proscioglimento del suo assistito anche dal secondo capo d’accusa, posto che non è stato possibile dimostrare quanto abbia consumato.

Qualora dovesse essere pronunciata una multa, chiede, se possibile, di esonerare l’imputato dal pagamento della stessa, avendo egli subito 48 giorni di carcere.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      47, 49, 51, 69, 70, 106, 139, 140, 172ter CP;

19a LStup;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

IM 1 [sedicente]

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   furto di poca entità

per avere,

il 25 agosto 2018, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, al fine di appropriarsene, sottratto ai danni della ACPR 1 un paio di scarpe marca Adidas Questar Drive del valore di CHF 79.90;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo 23 agosto 2018 – 25 agosto 2018, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina e metadone;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 [sedicente] è prosciolto dall’imputazione di rapina di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, essendo stato ritenuto il reato di furto di poca entità.

                                   3.   Di conseguenza,

IM 1 [sedicente] è condannato

al pagamento della multa di CHF 300.00 (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

                                   4.   L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile.

                                   5.   A IM 1 [sedicente] non viene riconosciuto alcun indennizzo ex art. 429 CPP.

                                   6.   È ordinato il dissequestro a favore del condannato del termos, dei pacchetti di sigarette e del sacco a pelo.

                                   7.   È ordinato il sequestro conservativo della somma di denaro sotto sequestro a parziale copertura delle spese procedurali e della multa.

                                   8.   È ordinato il dissequestro e la restituzione all’AP ACPR 1 delle scarpe Adidas bianche e nere.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 1’000.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 1/5; il rimanente è a carico dello Stato.

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.          6'514.70

spese                          fr.             500.00

IVA (7,7%)                  fr.             540.15

totale                           fr.          7'554.85

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'554.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                11.   Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

                                12.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

                                         Multa                                                       fr.           300.--

Traduzioni                                              fr.             30.--

Pubblicazione su FU                            fr.           457.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             88.20

                                                                 fr.        1'575.45

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/5)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           100.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.             40.--

                                         Multa                                                       fr.           300.--

Traduzioni                                              fr.                6.--

Pubblicazione su FU                            fr.             91.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             17.65

                                                                 fr.           555.10

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

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