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Ticino Tribunale penale cantonale 27.02.2019 72.2018.199

27 febbraio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,192 parole·~6 min·3

Riassunto

Violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità (velocità di 113 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h) superando quindi di 63 km/h la velocità massima consentita

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.199

Lugano, 27 febbraio 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’ DUF1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 163/2018 del 1° ottobre 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione grave alle norme della circolazione stradale

per avere, il 14 aprile 2018, a _____________, in Via ____________, in direzione di _________,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato, in abitato, alla guida del veicolo _______targato ______, alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “_____________________________________”, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 63 km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DUF2, in sostituzione dell’avv. DUF1

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:29 alle ore 10:35.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IMPU_1 riconosce di avere circolato alla guida della sua auto alla velocità di 113 km/h dove vigeva un limite di 50 km/h, limite di cui per sua stessa ammissione era a conoscenza e, sempre per sua stessa ammissione, conosceva le prestazioni della sua auto. IMPU_1 giustifica la forte velocità raggiunta con una manovra di sorpasso, o meglio con il comportamento del conducente dell’auto che avrebbe sorpassato. La PP riassume le dichiarazioni rese dall’imputato al proposito, osservando che, ammesso e non concesso che vi fosse questo veicolo, di cui comunque non vi è traccia agli atti, mal si comprende la decisione di IMPU_1 di superare un veicolo che circola in questo modo. Il buonsenso suggerisce piuttosto di tenere le distanze da un veicolo che circola così, per di più se sono quasi giunto a destinazione, come lo era IMPU_1. IMPU_1 poteva rallentare oppure, una volta uscito in manovra, accorgendosi che l’auto accelerava, rallentare e aspettare. Superare l’auto a forte velocità ha certamente creato un pericolo, auto che sicuramente non ha raggiunto una velocità elevata come dichiarato da IMPU_1, perché altrimenti avrebbe preso il radar. Di fatto, che ci fosse o no il veicolo da lui dichiarato, per quello che è il comportamento di IMPU_1 poco cambia, essendo comunque adempiuti gli elementi sia oggettivi che soggettivi del reato. L’accusa conclude chiedendo la condanna di IMPU_1 alla pena minima prevista dalla LCStr, che è una pena detentiva di 12 (dodici) mesi, sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni. Non chiede una pena più ampia, tenendo in considerazione che l’infrazione è avvenuta sì in abitato, ma nottetempo;

                                     -   l’avv. DUF2 difensore dell’imputato IMPU_1, in sostituzione dell’avv. DUF1 il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: siamo qui oggi per giudicare un ragazzo giovane, incensurato e impegnato come pompiere volontario, che purtroppo ha commesso un grave errore. I fatti non sono stati contestati dall’imputato, che li ha ammessi sin dal primo verbale. Per l’infrazione commessa egli è marchiato come pirata della strada, nomea che non gli si addice affatto. Pure dalla perizia commissionata nell’ambito del procedimento amministrativo emerge come la fama di pirata della strada non gli si addica, posto che egli ha preso conoscenza e capito la gravità dell’infrazione commessa. IMPU_1 non è un delinquente, non aveva alcuna intenzione di creare un pericolo e tanto meno di fare del male a qualcuno. Si tratta di una svista, che ha già avuto pesanti ripercussioni su di lui, egli non può più partecipare agli interventi dei pompieri e solo grazie alla comprensione del datore di lavoro non ha perso il proprio lavoro, ciò di cui deve essere tenuto conto nella commisurazione della pena. IMPU_1 ha già venduto la propria moto e vuole scegliere in futuro in modo più consapevole il veicolo da guidare.

In diritto osserva che l’imputato rischia una pena detentiva di un minimo di 1 anno, ciò che appare sproporzionato, ritenute le già pesanti ripercussioni da lui subìte. Sottolinea che all’inizio del 2018 il Consiglio Nazionale ha votato una mozione che propone alcune modifiche alla legislazione di Via Sicura, e meglio di essere meno severi con autori alla prima infrazione e di stralciare la pena minima di un anno, restituendo al giudice la facoltà di valutare le circostanze concrete. Il Consiglio Federale sostiene la mozione ed entro breve dovrebbe essere posto ai voti un progetto di modifica della legge. Se è vero che la legge non è ancora stata modificata, dall’altro lato è chiara la direzione presa dal legislativo. La difesa chiede pertanto che la pena che dovrà scontare IMPU_1 sia inferiore all’anno previsto dagli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr e sospesa con periodo di prova di 2 (due) anni. Nella denegata ipotesi in cui la Corte non lo ritenesse adeguato, citando la sentenza della Corte delle assise correzionali __________, chiede che IMPU_1 venga condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi sospesa, in assenza di precedenti.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47 CP;

27, 32, 90 LCStr;

4a ONC;

22 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

                                   1.   è autore colpevole di:

infrazione grave alle norme della circolazione stradale

per avere,

il 14 aprile 2018, a _____________,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo _____targato ______ alla velocità di 113 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi di 63 km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IMPU_1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

                               2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'000.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a:  - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             82.50

                                                             fr.           782.50

                                                             ============