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Ticino Tribunale penale cantonale 12.10.2018 72.2018.180

12 ottobre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,525 parole·~8 min·2

Riassunto

Proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Viene parzialmente riconosciuta l’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.180

Lugano, 12 ottobre 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 29 luglio 2018 al 7 settembre 2018 (41 giorni);

in carcerazione di sicurezza dal 7 settembre 2018

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 153/2018 del 7.9.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio, per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo dal 15 marzo 2017 al 10 giugno 2017,

tra __________, __________ e in territorio di __________,

agendo in correità con il figlio __________,

trasportato complessivi 10 Kg e 46.95 grammi di eroina,

e nel dettaglio,

                                   Ø   in data 15 marzo 2017, tra __________ e __________, dopo che in data 8 marzo 2017 figlio e padre si erano recati in Albania, dopo aver incontrato tale “__________” a __________, alternandosi entrambi alla guida, trasportato, occultandolo all’interno del veicolo, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 5 Kg sino a __________,

                                   Ø   in data 14 maggio 2017, tra __________ e __________,

dopo che in data 8 maggio entrambi si erano recati in Albania, e dopo aver predisposto la modifica della vettura VW PASSAT targata (I) __________ intestata a IM 1 con un apposito ricettacolo, dopo essersi recato dall’Albania a __________ in macchina, dove si è incontrato con il figlio, recandosi quindi entrambi a __________, incontrando nuovamente “__________”, alternandosi entrambi alla guida, trasportato, a valere quale provino, 1 grammo di eroina sino a __________,

e infine,

                                   Ø   in data 10 giugno 2017, tra __________ e in territorio di __________,

mettendo a diposizione al figlio __________ la vettura VW PASSAT targata (I) __________ a lui intestata, trasportato in Svizzera, occultandoli nel ricettacolo appositamente creato, 5 Kg e 45,95 grammi netti di eroina (con una purezza tra il 38.3% e il 48.7%);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett.b LStup);

Presenti:                   -   il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua albanese __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 13:01.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

                                     -   …omissis…

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. __________ ha fatto di tutto per proteggere l’imputato, non è stato lui a chiamarlo in causa. Sono le circostanze e gli elementi emersi che hanno indotto l’accusa a emanare l’ordine d’arresto. Le dichiarazioni rese da __________ e dall’imputato in merito ai viaggi in Svizzera sono contrastanti e denotano che entrambi hanno mentito. L’imputato non poteva non sospettare quanto stava commettendo il figlio con predetti viaggi, ritenuto che quest’ultimo era già stato arrestato per i medesimi fatti. Assai strano e indiziante che l’imputato prima del viaggio ha incontrato il figlio in Albania e anche per predetta circostanza, padre e figlio hanno reso versioni completamente differenti e contrastanti, sia quo alle modalità del viaggio che al veicolo utilizzato per arrivare in Svizzera. Lo stesso imputato nei verbali istruttori ha dichiarato che effettivamente era strano il viaggio in Svizzera e che non sapeva quale fosse la destinazione, quando invece è stato proprio lo stesso a mettersi alla guida. Strano appare anche che l’imputato ha dichiarato di essersi recato in un posto dove si parlava italiano, quando invece si è recato in Svizzera interna. Altrettanto strano e indiziante è che sui conti della moglie siano confluite somme di denaro a seguito questi viaggi e che l’imputato abbia potuto spendere Euro 5'000.- per l’auto, essendo quest’ultimo disoccupato e percependo solo Euro 900.- al mese. Va inoltre ricordato il fatto che IM 1 si è recato in Albania a ritirare il veicolo modificato con il ricettacolo. A seguito di ciò, l’imputato si è diretto a prendere moglie e figlio a __________ per poi dirigersi verso la Svizzera interna, rimanendo alla guida. L’imputato ha inoltre dichiarato di avere dei sospetti su questi viaggi del figlio. Egli ha dato l’auto al figlio, veicolo con cui quest’ultimo si è recato per la terza volta in Svizzera interna. Da evidenziare inoltre la traccia trovata sul cordino, la quale denota che la probabilità che la stessa appartenga all’imputato é 5 volte maggiore rispetto a quella di uno sconosciuto. L’accusa è convinta che è stato l’imputato ad aver organizzato tutto e che ha coinvolto il figlio. Visto tutto quanto precede e richiamata la situazione personale dell’imputato, si chiede una pena di anni 4 e l’espulsione per una durata non inferiore a 10 anni;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1, fin dal primo verbale, ha negato ogni suo coinvolgimento. Siamo di fronte dunque ad un processo totalmente indiziario. Per condannare l’imputato, bisogna essere certi che egli ha commesso questi fatti, in caso contrario, la Corte, in virtù del principio pro reo, deve proscioglierlo. Il figlio dell’imputato non ha mai chiamato in causa il padre, anzi, ha sempre negato una qualsivoglia sua partecipazione. Riscontri oggettivi, aldilà delle dichiarazioni del figlio dell’imputato, non ci sono. L’inchiesta contro __________ è basata solo sulle sue dichiarazioni. Le stesse dichiarazioni secondo cui IM 1 non centra nulla con quanto descritto nell’AA. Vi sono diversi elementi che sconfessano le dichiarazioni di __________ in merito al primo viaggio e al fatto che lui e il padre avessero preso il treno da __________. Appare più probabile e convincente la versione dell’imputato. Analogo ragionamento per il secondo viaggio. Per quanto concerne il terzo viaggio, nemmeno può essere considerata una complicità dell’imputato per la messa a disposizione dell’auto, ritenuto che tale veicolo appartiene anche a __________. Concludendo, è pacifico che __________ abbia più volte mentito e coinvolto i famigliari nei suoi traffici. Non ci sono prove né riscontri oggettivi che possano confermare che l’imputato sia coinvolto in questo traffico di stupefacenti. La buona fede e l’estraneità dell’imputato si denota inoltre dal fatto che, nonostante la condanna del figlio, si è recato più volte in Svizzera in carcere a trovare __________. Qualora fosse stato coinvolto, si sarebbe ben guardato nel tornare sul territorio elvetico e proprio in carcere. Ci troviamo di fronte a una persona umile, di 62 anni, che non ha nessuna idea di come funziona il mondo della droga e che ha delle difficoltà ad esporre i fatti, forse per una sua problematica caratteriale. Si tratta dunque oggi di stabilire se vi è la certezza che l’imputato abbia avuto a che fare con il traffico di stupefacenti. Questa certezza non c’è. Vi è un dubbio in merito a ciò dall’inizio dell’istruttoria e tale è persistito sino ad oggi. Pertanto, si chiede il proscioglimento dell’imputato dal reato e il riconoscimento della richiesta di indennizzo per il torto morale

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Considerato,                  in fatto ed in diritto

visti gli art.:                     12, 40, 47, 51, 66a segg. e 69 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e 2 lett. a) LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nell’atto d’accusa 153/2018 del 7.9.2018.

                                   2.   L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP dell’11.10.2018 di IM 1 è parzialmente accolta.

                               2.1.   Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 15'200.- a titolo di torto morale.

                               2.2.   Contro il punto 2.1 del presente dispositivo è data facoltà di reclamo alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 393 cpv. 1 lett. b e 396 cpv. 1 CPP).

                                   3.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di tutto quanto in sequestro.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   Le note professionali del 18.9.2018 e del 12.10.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.       4'659.00

spese                          fr.          465.90

trasferte                      fr.             24.00

IVA (7.7%)                  fr.          396.45

totale                           fr.       5'545.35

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           123.20

                                                             fr.        1'423.20

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