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Ticino Tribunale penale cantonale 20.11.2019 72.2018.170

20 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·15,693 parole·~1h 18min·4

Riassunto

Colpevole di assasinio: per avere, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso la moglie colpendola ripetutamente da distanza ravvicinata e a bruciapelo, con almeno 7-10 colpi di pistola. Condannato a 18 anni

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.170

Lugano, 20 novembre 2019 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

__________, assessore giurato

__________, assessore giurato

__________, assessore giurato

__________, assessore giurato

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

                                         ACPR 1

Patrocinati dall’avv. RAAP 1

                                          ACPR 2 

ACPR 3    

ACPR 4    

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 23 giugno 2017 al 6 dicembre 2019 (168 giorni);

in anticipata esecuzione della pena dal 7 dicembre 2019

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 86bis/2018 del 13.8.2018 emanato dall’allora Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   Assassinio

per avere, ad __________ il 23.06.2017, sulla rampa d’accesso all’autosilo sotterraneo “__________”, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso la moglie +__________ dalla quale doveva vivere separato per decisione supercautelare pretorile, colpendola ripetutamente da distanza ravvicinata e a bruciapelo, con almeno 7-10 colpi a lei sparati con la pistola ZCZ cal. 7,62 Tokarev da lui portata seco, dopo averla raggiunta seguendola di soppiatto e sorprendendola mentre si recava a piedi sul posto di lavoro ad __________,

configurandosi il movente e lo scopo particolarmente perversi nel suo egoismo ossessivo, possessivo e liberticida nei confronti della consorte non avendone mai accettato, incurante delle decisioni giudiziarie, la separazione e l’indipendenza poiché da lui ritenuta essere di sua esclusiva “proprietà”, ciò che può essere riassunto nell’assioma “o sei mia o non sarai di nessun altro”, mettendo poi in atto le sue reiterate minacce di morte con modalità particolarmente perverse dimostrate dall’essersi premeditatamente armato, averla cercata, seguita mentre si recava al lavoro e infine freddamente e crudelmente uccisa scaricandole addosso e di spalle, pressoché tutto il caricatore della pistola quale segno di odio disumano, di totale disprezzo per la vita altrui e di bestiale vendetta per avergli opposto l’ennesimo rifiuto di tornare da lui;

e meglio per avere,

                                     -   già durante il matrimonio esercitato su di lei un ossessivo, egoistico e possessivo totale controllo sia sui di lei movimenti sia sulle sue libertà, da lui messo in atto anche sul posto di lavoro della donna tanto da costringere il datore di lavoro della __________ di __________ a licenziarla in data 20 gennaio 2014. Atteggiamento possessivo, violento e preclusivo di ogni libertà sfociato in svariati episodi di liti fra i coniugi con interventi di polizia, del Ministero pubblico e di altre autorità, di cui l’ultimo avvenuto in data 6 aprile 2017 e sfociato nella decisione 7 aprile 2017 di allontanamento del marito dal domicilio coniugale accompagnato da una misura supercautelare del Pretore di __________ di mantenere una distanza di almeno 200 metri dalla consorte (AI 59);

                                     -   continuando ad esercitare questo ossessivo e possessivo controllo su di lei (a suo dire per presunti ma mai comprovati “tradimenti” di lei) anche dopo la summenzionata misura giudiziale di allontanamento e di divieto di avvicinarsi a lei, violandola peraltro sistematicamente con abusivi appostamenti, inseguimenti, osservazioni a distanza e incontri a sorpresa (AI 163 pag. 3 righe 14-19);

                                     -   perseguitandola nel contempo con l’invio, fra maggio e giugno 2017, con un’infinità di messaggi SMS per indurla a tornare con lui per poi intimarle, di fronte ai risoluti dinieghi di lei, dei termini temporali per “…pentirsi…” altrimenti “…sarebbe stato troppo tardi…”“(AI 154 pag. 21 righe 12-14 e pag. 34 righe 22-30), giungendo infine, sempre tramite vari messaggi SMS, a proferire al di lei indirizzo inequivocabili minacce di morte (AI 154 pag. 33 righe 28-33; pag. 34 righe 28-30 e pag. 35 righe 6-8);

                                     -   pianificando ed organizzando, a __________ qualche giorno prima del grave fatto di sangue, l’acquisto a suo dire per telefono (di cui però non è stata trovata traccia nei tabulati del suo cellulare) della summenzionata pistola e dei relativi colpi, acquistati, sempre a suo dire, da uno sconosciuto (secondo lui espressosi in lingua macedone o albanese) che gliel’avrebbe recapitata in bucalettere in cambio di CHF 1'000.- , pure lasciati da lui in bucalettere (AI 163 pag. 2 righe 36-40);

                                     -   sapendo del tragitto percorso dalla consorte per recarsi al lavoro ad __________ avendola spiata sistematicamente nel periodo precedente, deciso scientemente di passare all’azione il 23 giugno 2017 verso le ore 08.45 per mettere in atto le summenzionate minacce di morte, portando seco l’arma e recandosi ad __________ con la sua auto AUDI targata __________ posteggiandola nei parcheggi pubblici di Via __________ ad __________, tendendole in tal modo un agguato sorprendendola per strada e, dopo averla avvicinata e strattonata per il collo, la trascinava lungo la rampa d’entrata dell’autosilo dove poi estraeva, dal retro della cintola dei suoi calzoni dove l’aveva preventivamente infilata, la suddetta pistola scaricando a bruciapelo sulla donna, soprattutto da retro (AI 146), tutti i colpi del caricatore, salvo l’ultimo per utilizzarlo onde inscenare il suo ferimento al capo, poi rivelatosi medicalmente solo superficiale e di striscio (AI 180);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 112 CPS;

                                 1A   Imputazione alternativa o subordinata (art. 325 cpv. 2 CPP): omicidio intenzionale

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte al punto precedente, intenzionalmente ucciso la moglie +__________ dalla quale doveva vivere separato per decisione giudiziaria, sparandole a bruciapelo e da distanza ravvicinata, almeno 7-10 colpi con la pistola ZCZ cal. 7,62 Tokarev, provocandone in tal modo il decesso pressoché immediato a seguito delle ferite letali riportate;

fatti avvenuti: nelle già indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 111 CPS;

                                   2.   Contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

per avere, a __________ e __________ nel corso del 2016, in violazione dell’obbligo che gli incombeva in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente omesso di produrre, per l’anno 2016, la distinta dei salari così come richiesto dalla RAAP 1, malgrado i vari solleciti a provvedervi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 88 LAVS;

                                   3.   Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere, ad __________ il 23.05.2017, scientemente procurato un’attività lucrativa nella sua ditta di __________, al cittadino __________ __________ privo del necessario permesso;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. b LStr.;

                                   4.   Infrazione alla LArm

per avere, a __________ ed __________ nel corso del mese di giugno 2017, senza diritto, dapprima acquistato illegalmente, a suo dire da uno sconosciuto, la pistola ZCZ mod. 57 cal. 7,62 Tokarev n. di serie __________ con relativo caricatore contenente 9 colpi, senza essere al beneficio della relativa autorizzazione e senza essere titolare di un permesso di porto d’armi, portandola poi abusivamente con sé fuori dal domicilio in occasione del crimine di cui al punto 1. Inoltre per avere, a partire dal 2007 in poi, acquistato presso il negozio __________ di __________, diverse munizioni per armi a canna lunga e per pistola, esportandole poi illegalmente in __________ senza alcun diritto o permesso ufficiale per l’esportazione di tali componenti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;

                                   5.   Ripetuto danneggiamento

per avere, ad __________ il 23.06.2017 all’interno dell’autosilo sotterraneo “__________”, in occasione dei fatti di cui al punto 1, intenzionalmente danneggiato i veicoli in sosta Honda targato TI __________ di ACPR 3 e Toyota targato SO __________ di ACPR 4, tramite i colpi sparati alla +moglie __________ con la pistola ZCZ cal. 7.62 Tokarev e poi rimbalzati in uscita dopo averla colpita, provocando in tal modo dei danni alle rispettive carrozzerie per complessivi CHF 5925,40.-.

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 144 CPS;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) delle accusatrici private eredi ACPR 1, accompagnato dal collega avv. __________.

Espletato il pubblico dibattimento:

mercoledì 29 novembre 2019 dalle ore 09:40 alle ore 18:10; giovedì 20 novembre 2019 dalle ore 09:40 alle ore 18:40.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il 13 giugno 2017, alle ore 00:13:34, IM 1, scrive alla moglie: “ti do 10 giorni per pentirti perché dopo sarà troppo tardi”. Il 23 giugno 2017, alle ore 08:56:45, sulla rampa di accesso all’autosilo __________ di __________, IM 1 uccide la moglie __________ sparando 7 colpi di pistola, colpendola da tergo con 5 colpi, di cui 4 letali. Il calvario di __________ è iniziato ben prima del 13 giugno 2017, ovvero almeno all’inizio di aprile di quello stesso anno, quando con fatti concreti e con coraggio aveva deciso di riprendere in mano la propria vita. È altrettanto certo che, da quel momento, il suo cammino è diventato ancor più angoscioso e assillante. È la mattina del venerdì 23 giugno 2017, ore 08:50. __________, appena scesa dal bus che dalla sua nuova residenza in Via __________ a __________ l’aveva portata ad __________, stava scendendo la Via __________. Si stava dirigendo verso l’__________ dove aveva finalmente trovato un nuovo lavoro come __________ e __________. Alle 08:55, giunta all’altezza del condominio __________, in prossimità della __________, incrocia il marito dal quale si era separata all’inizio del mese di aprile 2017, che da poco più di un minuto la stava attendendo. Assieme, i due attraversano la strada e raggiungono la zona della rampa dell’autosilo __________. D’improvviso, il marito l’afferra e la solleva con forza da terra, trasportandola di fatto giù dalla rampa. Sono le ore 08:56:33. Da qui in poi, le videocamere esterne di cui è dotata la zona riprendono solo in parte la scena. Proprio in quei secondi giungono in prossimità della __________ l’impiegato comunale __________ ed il testimone __________. __________ riferirà che qualche secondo prima aveva notato sul marciapiede la coppia intenta a litigare, li aveva osservati mentre si avvicinavano all’imbocco dell’autosilo, vedendo l’uomo afferrare la donna al collo e trascinarla giù per la rampa. La sente urlare, ferma la sua Mercedes all’imbocco della rampa, la vede bloccata a terra dall’uomo. Alle ore 08:56:39 secondi, 6 secondi dopo l’ultima immagine del video, ma qualche secondo prima dell’immagine riferita da __________, la videocamera riprende il corpo dell’imputato in prossimità della rampa, è sbilanciato e per terra. La moglie era pure per terra in quel momento, appena sopra di lui. Il marito, appena rialzatosi, estrae da dietro la schiena una pistola. Si porta a monte della moglie armando la pistola. Le immagini successive mostrano il viso della donna con una chiara espressione di sofferenza, il marito ha appena esploso i primi colpi. Nei secondi che seguono, le immagini mostrano la donna che gira le spalle al marito e tenta di fuggire scendendo la rampa. Dietro di lei appare IM 1 che le punta la pistola alla schiena e spara dei colpi. La donna cade bocconi. Sono le ore 08:56:47. IM 1 ha appena ucciso sua moglie __________. L’imputato scende la parte finale della rampa e si porta davanti alla moglie, distesa. Rivolge la pistola contro il proprio capo e lascia partire un colpo, ferendosi al viso in modo superficiale. Nei secondi successivi si china sulla moglie, con ancora in mano la pistola. Sono le ore 08:56 e 52 secondi. La registrazione videofilmata si interrompe, riprenderà dopo 38 secondi mostrando l’imputato in piedi intento a risalire verso l’imbocco della rampa, che si china per recuperare il proiettile fuoriuscito dalla camera della pistola al momento della prima manipolazione. Le immagini mostrano che egli ritorna verso la vittima, intento ancora a maneggiare la pistola per caricarla con l’ultimo colpo alle 08:57:41 secondi. Le registrazioni video mostrano dei leggeri ma chiari movimenti del corpo della donna distesa. Le immagini si interrompono nuovamente. Non di meno, all’esterno, __________, gerente del chiosco sito dall’altra parte di Via __________, è in collegamento con la centrale di Polizia. Dalla registrazione della chiamata si ode in modo nitido, chiaro, l’ultimo colpo sparato dall’imputato. L’inchiesta ha chiaramente accertato che quell’ultimo colpo è stato sparato ancora contro la moglie. Sarà il colpo che lascerà il tatuaggio sulla pelle della schiena della vittima. Un colpo sparato a bruciapelo, a non più di 20 cm. Dritto al cuore della moglie, come evidenziato dalla TAC post-mortem. Secondo gli esami dei medici forensi, il decesso di __________ è da addebitare ad uno shock emorragico acuto conseguente a concomitanti lesioni alle strutture intratoraciche di cuore, aorta e polmone sinistro. Da tale esame è emerso che il corpo della vittima è stato leso da almeno 7 colpi che hanno prodotto complessivamente 20 fori riconducibili a 10 tramiti. Con l’esame tomografico assiale computerizzato, è stato evidenziato che in particolare 4 proiettili hanno interessato organi vitali. Un proiettile ha perforato da posteriore il cuore, l’aorta toracica e un polmone sinistro. Altri due proiettili hanno perforato da posteriore, il polmone sinistro. Dai referti medico legali, emerge infine che il decesso non è stato immediato, e che i colpi letali sono stati quattro e sono stati tutti esplosi alla schiena. Con riferimento alla scena ripresa a video, l’imputato ha sparato 4 colpi alla schiena della vittima, mentre questa stava tentando una disperata fuga. Di questi primi 4 colpi, 3 erano letali. Il quinto colpo, sempre sparato alla schiena, è stato esploso quando la vittima era già distesa per terra, con la schiena denudata. Anche quest’ultimo colpo è risultato letale, preciso al cuore. È stato sparato ad una distanza non superiore ai 20 cm. Questi sono i fatti. Potremmo anche chiudere qui e passare alla definizione della colpa e alla proposta di pena poiché quanto appena descritto è sufficiente per ritenere l’imputato autore colpevole di omicidio intenzionale. La pubblica accusa ritiene però che i fatti debbano essere esaminati con riferimento all’art. 112 CP, che descrive l’omicidio nella forma aggravata dell’assassinio, per il quale vi è una pena minima di 10 anni e una pena massima senza limiti. L’art. 112 CP è applicabile quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, in particolare con movente, scopo e modalità particolarmente perverse. Quanto distingue l’assassinio dall’omicidio è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità della ragione d’agire, del fine perseguito, del modo di agire e di altre eventuali circostanze specifiche. L’autore è una persona senza scrupoli che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo, privo di sentimenti sociali che non tiene conto della vita altrui pur di realizzare i propri interessi. Queste caratteristiche sono circostanze personali di cui all’art. 27 CP, vanno verificate secondo criteri morali oggettivi e devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore. A titolo di esempio, è stato ritenuto particolarmente odioso il movente dell’autore che uccide per derubare la vittima, per beneficiare di prestazioni assicurative, per vendetta o perché la vittima non si piega alla sua volontà. Lo scopo è particolarmente perverso, quando l’autore uccide per permettere la commissione di un altro reato, o per evitarsi degli inconvenienti, uccidendo ad esempio la donna incinta, o la moglie che lo preferisce ad un altro. Ancora, è odioso lo scopo quando l’atto è fatto per coprire delle malversazioni finanziarie consumate per garantirsi il proprio tenore di vita. Le modalità sono specialmente odiose quando l’imputato mostra particolare crudeltà o sadismo, che si traduce nel provare piacere nel vedere soffrire gli altri e nel tormentarli. Parimenti, un autore agisce con mancanza di scrupoli quando procede in modo efferato e brutale. Dall’esame del comportamento deve emergere una colpa tanto grave da distinguersi dalla già gravissima colpa dell’omicidio: la colpa dell’assassino deve assurgere a qualcosa di infamante. Il movente non è particolarmente perverso quando l’autore agisce in uno stato di emozione che le circostanze concrete rendono comprensibile da un punto di vista umano (senza comunque giustificarlo). Si tratta, ad esempio, del caso in cui l’autore agisce in una situazione di grave conflitto oggettivo o in preda a uno stato di grave e perdurante sofferenza, le cui cause sono oggettivamente imputabili alla vittima stessa. Se le cause non sono addebitabili alla vittima stessa, è verosimile che egli non sia semplicemente un omicida, ma un assassino. La valutazione della particolare assenza di scrupoli non può poggiare su considerazioni di tipo soggettivo. L’autore può realizzare queste circostanze anche senza esserne consapevole. Per giudicare la particolare assenza di scrupoli non vanno considerati particolari ragioni di indignazione generale e nemmeno il carattere dell’autore, ma la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo comportamento e di agire secondo tale valutazione. Questa capacità non è incompatibile con la scemata imputabilità, né con una deficienza caratteriale, né con una violenta commozione non scusabile o con una profonda prostrazione non scusabile. Questi ultimi aspetti vanno considerati nella commisurazione della pena, non nella qualifica del reato. Una volta posto il quadro teorico, bisogna procedere alla sussunzione. IM 1, colpendo ripetutamente la moglie alle spalle, mentre questa visibilmente impaurita stava tentando di sottrarsi alla morte, dimostra un elevato disprezzo della vita altrui. In un secondo tempo, quando la moglie si trovava già stesa a terra agonizzante, recupera da terra un altro proiettile e le spara a bruciapelo alla schiena, manifestando l’assoluta mancanza di scrupoli di cui all’art. 112 CP. Questa circostanza fattuale dimostra una volta di più, che mai, nemmeno quando lo scriveva nei numerosissimi messaggi alla moglie, egli ha considerato l’eventualità di un suicidio. Eventualità mai nemmeno riscontrata dai vari medici specialistici che nel corso degli ultimi anni hanno avuto dei colloqui, delle riunioni e delle visite con l’imputato.

L’uccisione è stata per __________ l’apice di un lungo e infinito tormento, iniziato il 2 aprile 2017, quando IM 1 venne allontanato dalla propria abitazione a seguito dell’intervento della Polizia, resosi necessario dopo l’ennesimo episodio conflittuale con __________, in cui l’imputato se l’era presa con il genero, reo, a suo parere, di avere una relazione con la moglie. A seguito di questo episodio, __________ e la figlia __________ decisero di lasciare l’appartamento e vennero ospitate da un’amica. Madre e figlie rimangono dall’amica fino al 7 aprile 2017, quando, a seguito di una denuncia per violenza domestica (presentata il giorno prima da __________) e dell’interrogatorio di Polizia dell’imputato, questi viene definitivamente allontanato da casa per decisione, prima, della Polizia e, poi, del Pretore aggiunto. In quella circostanza, il giudice civile ha in particolare precisato che IM 1 non poteva e non doveva far ritorno al proprio domicilio, avvicinarsi a moglie e figlie per 200m, né recarsi presso la scuola di __________ né presso il posto di lavoro di __________. A seguito di un’esplicita richiesta di __________, il Pretore ha pure deciso in via cautelare la sospensione della comunione domestica, l’attribuzione dell’appartamento ad __________ e la sospensione delle relazioni tra IM 1 ed __________. Lo stesso Pretore, in un’ulteriore decisione in materia di protezione della personalità, aveva ordinato a IM 1 di astenersi dal contattare la moglie, proibendogli di avvicinarsi a meno di 300 metri di distanza. Il 25 maggio 2017 __________ scrisse a IM 1 il suo nuovo progetto di vita: un divorzio anche in __________, una vita da sola con le figlie, un lavoro e un appartamento appena possibile. Lo stesso giorno, alle 11:27 del mattino, IM 1 le rispose “__________, se sei sicura di quello che scrivi, se è la tua ultima decisione o no, devi pensare bene, per me non va così, questa non è la mia decisione, io ti ho detto cosa voglio” e la moglie gli rispose “ok, non vuoi capire che io non voglio nessuno?”. Il 4 giugno 2017 __________ scrisse ancora al marito: “voglio stare da sola e non permetterò a nessuno di avvicinarsi e stare con me, e non chiedermi più questo, voglio stare sola”. Il 5 giugno 2017, alle 00:13:28, IM 1 chiese alla moglie “dimmi solo se mi darai la possibilità di tornare insieme” __________ gli rispose di no. Quello stesso giorno, __________ gli scrisse ancora “voglio stare da sola, non so più in che modo devo spiegartelo, non posso sempre spiegare le stesse cose” e addirittura “se vuoi scrivermi, va bene, se vuoi sentirmi, va bene, se vuoi vedermi ti ho detto che non scappo più, e se vuoi uccidimi. Ma non chiedermi altro”. E ancora il 14 giugno 2017, alle 23:51:08, “ti dirò per l’ultima volta che è tutto finito, con te non c’è nessun rimedio, non meriti di amarti, e non meriti di farmi pena”. __________ glielo aveva comunicato anche in altro modo, ovvero assumendo un atteggiamento che può essere immaginato come un muro di gomma. Il 19 maggio 2017 la patrocinatrice in ambito civile di __________ comunica al Pretore che malgrado il divieto dell’11 aprile 2017, fino a quel giorno IM 1 aveva inviato alla moglie 514 messaggi. Solamente il 13 giugno 2017 IM 1 inviava ad __________ 47 messaggi, utilizzando Viber, senza ottenere risposta. Il 19 giugno 2017, i messaggi sono “solo” 38, pesanti anche a livello di contenuti, e le risposte di __________ sono due. IM 1 si appostava al bar dal quale poteva osservare il balcone del suo nuovo appartamento, la sorvegliava anche nei pressi del luogo di lavoro. Vi è una segnalazione fatta alla Polizia il 12 maggio 2017 dalla moglie che comunica che IM 1 violava le distanze di sicurezza. IM 1 ha mantenuto un continuo atteggiamento di sfida verso la moglie e le autorità, come dimostra il suo scritto del 1 giugno 2017 alla moglie: “se mi denunci, non solo alla Polizia, ma anche se vuoi denunciarmi a Dio, io quello che penso lo farò, anche se non ho più il controllo”, o quello del 19 giugno: “mi hai denunciato alla Polizia, io sono felice se mi denunci, prima che lo fai io penserò a come difendermi così che loro non potranno farmi niente, io non sono un idiota come te”. Il PP sostiene che le diverse autorità intervenute non hanno saputo cogliere la gravità della situazione e la pericolosità dell’imputato. __________ si è sentita sola e indifesa a fronteggiare l’imperversare del marito. Il 3 giugno 2017, __________ scrisse all’imputato: “perché mi stai minacciando tutto il tempo, fai quello che pensi, risolvi il problema, non ti preoccupare, non mi difende nessuno, vieni e uccidimi, stai libero, non mi difende più la polizia, non la chiamo più, vieni pure ed uccidimi, se nessuno può salvarmi, non mi difendo neanche più, fai quello che hai pianificato e basta”. Sebbene gli ordini del Pretore fossero stati impartiti sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, nessuna segnalazione di reato è stata presentata alle autorità penali per la violazione di questi ordini. La Polizia è stata reiteratamente chiamata presso il domicilio della famiglia IM 1. Il PP ricorda le date: 2 febbraio 2012, 21 febbraio 2013 (su richiesta della signora __________, vicina di casa, che segnalava di aver ospitato __________ dopo averla sentita chiedere aiuto dal balcone, averla vista in corridoio con una mano intorno al collo respirare con difficoltà, perché il marito aveva tentato di strozzarla, fatto non propriamente irrilevante), alcuni giorni prima del 13 marzo 2013, il 2 aprile 2017 a seguito della lite con __________, il 4 aprile 2017 e infine il 7 aprile 2017, quando la Polizia consegna all’imputato la decisione di allontanamento e lo accompagna per raccogliere i suoi effetti personali. Il 12 maggio 2017 __________ chiama la Polizia, denunciando che il marito non rispetta la decisione del Pretore. Nemmeno i servizi preposti a individuare il pericolo, i medici specialistici del servizio psicosociale di __________ o i membri della CTR regionale hanno compreso la portata di ciò che stava accadendo. __________ sentiva che quel momento si stava avvicinando, ne aveva paura, come riferisce il testimone __________, vicino di casa, a cui avrebbe anche chiesto dove comprare lo spray al pepe. Dopo avere cercato di far ragionare l’imputato (senza successo) __________, logorata, sapeva che il suo momento sarebbe arrivato. Nei messaggi si trovano dichiarazioni di infinito amore, minacce di suicidio per amore, richieste di perdono, consigli di riconciliazioni di terze persone influenti come l’attuale premier ________, dichiarazioni di perdono per i tradimenti. IM 1 dapprima le rimprovera di avergli rovinato la vita, di averlo lasciato solo. Le rinfaccia tutto quanto fatto per lei, a partire dal matrimonio. Le rinfaccia di averlo privato della vedovanza, di averlo usato per ottenere il permesso di domicilio, di averlo sposato per denaro e di avere dilapidato la somma del decesso della prima moglie. Poi la minaccia di farla ritornare in __________ con le figlie e di disconoscere queste ultime. Per finire, le prospetta dapprima il proprio suicidio (ritenendola responsabile) e le comunica che la ucciderà. Il 7 giugno 2017 le scrive: “ti amo, non posso permettermi di perderti, questa è la mia ultima soluzione, altro non esiste, pensa bene cosa volevo dirti”. Il giorno dopo: “non permettere che comincio a pensare alla seconda fase perché questa non è buona per nessuno dei due”. il 9 giugno 2017: “credimi, la tua cattiveria non può essere maggiore della mia”. Il 12 giugno, non trovandola in casa, le invia: “ti avevo detto di non fare questo errore, tu invece lo hai fatto, adesso indietro non si può tornare”. Qualche ora dopo: “adesso ti rimane solo di pregare Dio, nient’altro”. A ridosso della mezzanotte: “ricordati bene, ti amerò fino alla morte, morirò sul tuo abbraccio e sul tuo petto, puoi divertirti finché non arriverà quel giorno, e arriverà”, fino ad arrivare al 13 giugno 2017: “ti do 10 giorni per pentirti, dopo sarà tardi”. Alle 2:39 di notte dello stesso giorno le scrive: “non permetterò neanche adesso di separarti da me, solo la morte può separarci”. Alle 8:22 del mattino poi: “tutte le lacrime che ho versato le pagherai, solo tu sai con che cosa”. Qualche giorno prima le aveva scritto: “penso che è arrivato il momento, penso che è sempre più vicino, è meglio che questo non venga perché non so a cosa porterà”. L’imputato riprende insistentemente l’aspetto della morte che si avvicina. Il 14 giugno 2017 le scrive: “non devi pensare che stavolta cederò, non pensare che mi passerà stavolta, non mi passerà, l’ultima soluzione è di stare insieme”. Il mattino dello stesso giorno le invia: “mi tormenti ancora, ma non sarà a lungo, io devo mettere fine al film, perché ogni film ha un inizio e una fine e la fine la devo mettere io perché non posso più guardare il film” e “quando metterò la fine al film tu mi dirai che era meglio guardarlo, ma oramai sarà troppo tardi perché non ci sarà più corrente per vedere il film, lo vedranno gli altri”. Sempre quel giorno: “oggi ho capito tante cose che tu definitivamente hai deciso” e nel pomeriggio “troverai in breve la mia risposta”. E ancora il 17 giugno 2017: “non ho più la forza, l’ultimo sforzo lo tengo per quello e quello deve venire, solo tu sai cosa penso io, penso che non posso senza di te, devo morire con te”. Il 3 giugno 2017 IM 1 le aveva ancora scritto: “sono disposto a tutto e morirò con te, credimi che morirò con te, non fare questo sbaglio” e “ti avevo già detto tante volte che morirò con te, devi essere sicura, non permettere che ti rassicuri perché sarà troppo tardi e non si potrà più tornare indietro”. Il 18 giugno 2017 poi: “__________ per favore non permettere che la penna finisca, perché sarà vuoto e sarà troppo tardi, non scriverò allora e allora sarà male”.  Il 19 giugno 2017 è stato l’ultimo giorno in cui vi è stato un importante scambio di messaggi tra i due, che termineranno definitivamente il 21 giugno 2017. Nella serie infinita di messaggi, non si può ignorare quello di una __________ esasperata, che recitava: “perché mi stai minacciando tutto il tempo, fai quello che pensi, risolvi il problema, non ti preoccupare, non mi difende nessuno, vieni e uccidimi”. Quanto scritto da IM 1 è esattamente quanto lui ha messo in atto il 23 giugno 2017. Entrambi sapevano cosa sarebbe accaduto, la di lei madre, che __________ aveva sentito la sera prima al telefono, ha riferito agli inquirenti che la figlia le aveva detto di rimanere in salute per curare le sue figlie e che lei si trovava in un pozzo senza fondo. L’imputato non solo si è armato di una pistola carica di 10 colpi, ma ha lasciato sul letto anche uno scritto per __________ dove scrive: “io e tua madre andiamo insieme”. Sparare alla schiena e infierire sparando anche l’ultimo colpo, quando era già morente, concretizzano le modalità odiose dell’assassinio. Ma il fatto di aver terrorizzato la moglie per almeno un mese, facendole sentire sulla pelle e nella mente ogni ora del giorno che la sua fine era decisa, mostrando che nulla e nessuno poteva fermarlo, va assimilato alla tortura. Se queste modalità di agire non vengono ritenute particolarmente perverse e proprie ad una persona che ha agito intenzionalmente e senza scrupoli, il PP fatica ad identificare quali altre modalità possano pretendere di essere sussunte nel requisito di modalità particolarmente perverse esatto dall’art. 112 CP. Nella sussunzione dei fatti nel reato di assassinio la seconda circostanza da analizzare è il movente. Nel caso in esame, la gelosia dell’imputato per la moglie viene menzionata in varie testimonianze come ragione per la quale egli avrebbe agito. Lo stesso imputato scrive più volte di questa gelosia nei messaggi inviati alla moglie. In molti riferiscono che IM 1 controllava la moglie, la seguiva sul posto di lavoro e interferiva con i colleghi di lei in modo insolente, in quanto sospettati di avere una relazione lei. Le sottraeva il telefono, rifiutandosi di restituirlo anche davanti alla polizia. L’inchiesta non ha minimamente portato alla luce elementi che possano far sospettare di un’infedeltà della moglie. Le infondate gelosie hanno causato importanti liti, minacce e maltrattamenti, tanto da obbligare __________ a lasciare più volte il tetto coniugale sin dal 2012, dapprima in modo temporaneo e dal 2 aprile 2017 in modo definitivo. Questa gelosia trova origine nella differenza di età fra i coniugi, ma anche nelle circostanze particolari in cui i due si sono conosciuti e sposati, nelle condizioni sociali e famigliari di lei, e quelle personali e psicologiche di lui. Le liti riferite sono continue, assumendo la forma dell’insulto spregevole “puttana”, della minaccia con la pistola e dell’aggressione fisica (v. episodio dello strangolamento). Esaminando la cartella clinica ospedaliera di __________, emergono delle visite frequenti al PS, dove vengono riportati dei traumi non sempre di origine chiara. Alcune visite riportano delle lesioni che ai tempi avevano poco significato, ma che alla luce di quanto capitato, risultano sospette. Se dagli atti del procedimento non emergono contatti fra l’imputato o la vittima e i vari enti ospedalieri e sanitari, CPR, servizio psicologico e PS dopo il 14 maggio 2015 fino al 2 aprile 2017, non significa che la situazione fosse migliorata. A testimonianza di ciò vi è la partenza dal domicilio del figlio __________ nel 2015, poi delle figlie __________ e __________ nel 2016, che hanno lasciato l’abitazione in ragione del pesantissimo clima. __________ lo definisce “invivibile”, __________, riferisce di un “rapporto malato”. IM 1 era veramente, solo, geloso? La gelosia, se eccessiva, sfocia nella possessività, ovvero nell’impadronirsi dell’altro e della sua libertà. Leggendo gli atti del procedimento, si notano numerosi episodi che devono indurre a ritenere che a muovere IM 1 il 23 giugno 2017 non è stata la gelosia. Seguire, dubitare, controllare, sono atteggiamenti di un geloso che entro certi limiti possono essere comprensibili. Il fatto di rinchiudere la propria moglie in casa per non farla andare a lavorare, farle perdere il posto di lavoro, umiliarla davanti ad amici, familiari e figlie, ricattarla minacciando procedure civili e penali in __________, richiederle in nome della loro unione di rimanere incinta per poi indurla ad abortire, sottrarle la carta d’identità e rivolgersi a lei scrivendo: “tu non andrai da nessuna parte finché io sono in vita, separarmi da te credimi non permetterò neanche adesso e anche a te non permetterò di separarti da me, ti faccio tornare”, sono l’espressione di chi crede di poter avere un diritto esclusivo da esercitare sulla moglie. Poco conta se ciò ha origini culturali come lui stesso ha riferito 11 ottobre 2017, quando, riferendosi al matrimonio, dice: “cercavo una donna per cucinare, lavare e fare il bucato” e che “le donne in __________ non valgono niente”. Questo aspetto, pure rilevato dal perito psichiatra, è anche confermato da un episodio davanti alla CTR, quando l’imputato al termine di una riunione si rivolge ai membri della commissione minacciandoli di mai più permettersi di dire a sua moglie cosa deve e cosa non deve fare, “altrimenti...”. L’atteggiamento di rifiuto e di ribellione della moglie che cercava solo di recuperare la propria vita e la sua disubbidienza civile, rappresentano per l’imputato la caduta degli dei. È qualcosa di assolutamente inaccettabile e incompatibile con i suoi precetti che travalicano la gelosia, e si sublimano in un diritto esclusivo di proprietà. La disobbedienza civile della moglie è un movente perverso e odioso tanto quanto quello ritenuto dal TF a carico di un padre che aveva ucciso la figlia per ragioni analoghe (DTF 127 IV 10). In questa fattispecie, vi è anche lo scopo odioso e perverso. Non è sempre facile distinguere lo scopo dal movente, spesso i due si sovrappongono. L’imputato aveva lo scopo di togliere di torno colei che sfuggiva ai suoi ordini e colei che era la causa della sua situazione di degrado psicofisico. Ciò denota un enorme egoismo che va oltre ogni concezione civile. La pubblica accusa ritiene che IM 1 ha perseguito un altro scopo attraverso il suo agire: egli ha deciso di togliere di mezzo la moglie per vendicarsi del fatto che ella, nel suo immaginario, lo aveva usato e sfruttato ai fini personali, per poi abbandonarlo causandogli immensa sofferenza. Lo si nota quando scrive: “tutte le lacrime che ho versato in questi mesi le pagherai, ti giuro che le pagherai, solo tu sai con che cosa”. Le rimprovera di averlo usato per l’ottenimento del permesso di domicilio ottenuto nel 2014, e quando le scrive l’11 giugno 2017: “dopo tutti i problemi che ho avuto per sposarti, adesso ti devo perdere, questo sicuro non succederà”, o quando le fa pesare il sacrificio di averla sposata facendole presente di averle fatto un regalo per il suo trentesimo compleanno. Ancora: “mi hai rovinato la vita abbastanza, mi hanno tolto la vedovanza per te, ho perso i clienti a causa tua, mi hai denunciato alla polizia”. Alla testimone __________, in una conversazione del 30 maggio 2017, l’imputato dice: “adesso come obiettivo ho di vincere il caso davanti al giudice e di tenerla. Dopo le faccio pagare tutto”. Successivamente, al figlio __________, nella lettera lasciatagli sul letto, scrive “non riesco più a sopportare che lei viva con la disgrazia di tua madre e quindi tu e le tue sorelle non dovete aiutare __________ e __________, dovete prendervi cura solo di voi”. Alla Polizia, che lo interpella sul destino dato agli oltre 300 mila fr. incassati, afferma che lei lo ha sposato per i soldi. Aspetti rilevati dal perito psichiatra e classati con l’espressione “vissuti di risarcimento”. Il PP ritiene quindi che IM 1 ha agito con lo scopo di eliminare la causa del suo difficile momento psicofisico e delle sue sofferenze, ma anche con lo scopo di regolare i conti con una persona a cui ritiene di aver dato tanto e di aver ricevuto in ritorno una fregatura. In sunto: alla luce di tutto questo, appare ineluttabile ritenere che quanto commesso dall’imputato è un assassinio. E questo sia per le modalità, che per il movente, che per lo scopo. La pubblica accusa ricorda all’attenzione dei giurati che l’imputazione subordinata di omicidio intenzionale, usuale in casi del genere e pure suggerita dal legislatore, ha quale scopo di fungere da ripiego nella denegata ipotesi in cui la Corte non dovesse giungere alla sufficiente convinzione che i fatti in esame debbano essere sussunti nel reato di assassinio. Non va interpretata quindi come un dubbio della pubblica accusa sul reato che ha commesso l’imputato. Prima di passare alla pena, va discussa la perizia psichiatrica. Al perito psichiatra, per le sue specifiche conoscenze mediche e competenze, è richiesto di indagare la turba psichica o il disturbo del peritando formulando una diagnosi che aiuti nell’accertamento di un fatto. Inoltre, deve indagare il grado di imputabilità dell’imputato per rapporto al reato contestatogli, la sua pericolosità sociale, nonché proporre, se del caso, una misura. Nello svolgimento della perizia, lo specialista deve considerare i fatti così come accertati dal giudice, ma se questo accertamento definitivo non c’è, deve fondarsi sui fatti accertati dall’inchiesta. Il perito non deve incorrere in contraddizioni interne. Deve di principio esaminare tutti gli atti raccolti dagli inquirenti necessari a rendere un quadro quanto più preciso dell’imputato e del suo comportamento delittuoso. In concreto, la perizia agli atti conclude per una diagnosi di reazione acuta da stress grave, passeggera, su una persistente sindrome di disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, ovvero un’alterazione diversa da un disturbo di personalità e da una patologia psichiatrica. Dall’esame condotto dal PP, questa perizia non appare ineccepibile. Innanzitutto il perito non sembra aver effettuato un esame completo della numerosa corrispondenza telefonica tra l’imputato e la vittima. In secondo luogo il perito sembra ritenere che l’imputato si sia sparato l’ultimo colpo per inscenare il suo ferimento o un tentativo di suicidio. Questo però non è quello che emerge dagli atti, e meglio dalla ricostruzione fatta dalla Polizia scientifica nel suo rapporto del 20 febbraio 2017 (AI 183, l’ultimo colpo sparato non era rivolto a sé stesso, bensì alla moglie). In terzo luogo, il perito dà per accertato un fatto non confermato, ovvero che egli, in prossimità dell’autosilo, prima di afferrare la moglie, si confrontava con un nuovo evento psicologicamente inaccettabile, ovvero la definitiva e inequivocabile impossibilità di recuperare il rapporto con la moglie. La circostanza, reiteratamente comunicatagli dalla moglie e dai figli nei giorni precedenti, non può essere ritenuto un nuovo evento psicologicamente inaccettabile. Il perito indica il concetto di reato d’impeto, lasciando intendere che potrebbe attagliarsi alla fattispecie in esame, oltrepassando i limiti del mandato e inoltrandosi in un campo che non è di sua competenza, poiché definire un reato “d’impeto” equivale ad apporgli una connotazione di carattere giuridico. A mente del PP, il perito ha inoltre sottovalutato le prime dichiarazioni dell’imputato rilasciate alla Polizia e al PP e non ha considerato che ha sparato l’ultimo colpo alla moglie, e non già a sé stesso, sempre alla schiena, dopo aver raccolto un proiettile da terra. Il perito afferma che “è possibile” affermare che IM 1 al momento dei fatti soffrisse di una reazione acuta da stress grave, e che tale quadro sembra essersi iscritto in una preesistente sindrome di disadattamento con disturbo misto. A mente del PP, in una fattispecie di tale delicatezza, da un perito ci si deve aspettare un giudizio ben più imperativo, ingiuntivo e perentorio, che un semplice “è possibile che” o “sembra essersi scritto su”. A maggior ragione se in perizia si scrive che l’imputato possiede delle competenze cognitive solo lievemente deficitarie (pag. 19), delle capacità intellettive nella norma (21), un’intelligenza concreta nella media (pag. 23) e che non soffre di un disturbo psichiatrico maggiore. Il TF ha già avuto modo di sottolineare come le sindromi post traumatiche da stress, si colleghano solo raramente ad un comportamento delittuoso (DTF 6S-353/2005 e DTF 6S_543/2000). Il reato commesso sotto l’impeto di affetto, ira, paura, gelosia, ossia condizionato da un violento impulso emotivo, può, a dipendenza dei casi, trovare fondamento in una riduzione delle facoltà cognitive, e più spesso volitive dell’autore. Dal profilo forense, la commissione di reati si accompagna per sua natura a stati di turbamento emotivo, che tuttavia rientrano nella normalità psicologica. Il giudice ne deve tener conto unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (47 CP). Solo stati di turbamento emotivo maggiore, chiaramente attribuibili ad un disturbo psichico con valenza di malattia, adempiono le condizioni per l’applicazione dell’art. 19 cpv. 2 e più raramente del cpv. 1. In considerazione di quanto appena esposto, nonché del comportamento lucido, equilibrato e freddo tenuto dall’imputato immediatamente dopo l’aver esploso tutti i colpi tranne l’ultimo, consistente nell’inscenare il proprio suicidio, nel ricaricare la pistola, nello sparare alla moglie un ultimo colpo preciso al cuore, nel tentare di nascondere la pistola, nel fatto di aver predisposto in modo ordinato le lettere sul suo letto prima di partire la mattina, e nell’aver riferito subito o qualche tempo dopo alla polizia una dinamica ben diversa da quella che è stata accertata, il PP chiede che la perizia non venga considerata nelle sue conclusioni laddove postula una riduzione dell’imputabilità, fosse anche di grado lieve. Chiede inoltre che il disturbo e le difficoltà psicofisiche osservate sull’imputato vengano esaminate nella commisurazione della pena, e non della colpa. Se però questa Corte dovesse far proprie le conclusioni del perito, chiede che il grado di scemata imputabilità venga considerato con estrema prudenza, e per al massimo il 10-15% sulla colpa. L’art. 47 CP prevede che la pena deve essere commisurata alla colpa. In aggiunta al criterio della colpa, la norma impone di considerare la vita anteriore, le condizioni personali e l’effetto che la pena avrà sulla sua vita futura. In concreto si tratta di esaminare il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso (la vita) e la sua reprensibilità. La norma fa inoltre riferimento a circostanze soggettive proprie all’autore, e meglio i moventi e gli obiettivi perseguiti, così come la possibilità che l’autore aveva di decidere di non delinquere. A questo stadio vanno esaminati i criteri di attenuazione dell’art. 48 CP. Vengono citati motivi onorevoli, la grave angustia, l’impressione dell’esistenza di una grave minaccia, la provocante condotta tenuta dalla vittima, il fatto di aver agito in uno stato psicologico particolare, di violenta commozione d’animo (che deve essere scusabile), oppure in uno stato di profondo degrado psicologico come una profonda prostrazione che deve anche essere scusabile (non addebitabile all’imputato), e infine il sincero pentimento. Va considerata in seguito l’eventuale scemata responsabilità proposta dalla perizia psichiatrica, che va a ridurre la colpa, e non la pena. L’esame in concreto di questi primi due insiemi di criteri permette di stabilire la colpa oggettiva dell’imputato e la gravità di quest’ultima. Dopodiché la Corte dovrà procedere a fissare la pena base. Fissata questa, sarà da ponderarla facendo riferimento ancora ad altri criteri propri alla persona: la sua vita, i suoi precedenti, la sua reputazione, la situazione personale, il comportamento dopo il reato, nel corso del procedimento e quello tenuto a processo e in carcere, come pure l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (salute, età, distanza dal suo paese, obblighi verso la propria famiglia, ecc.). Per finire si dovrà considerare il concorso con gli altri reati, siccome il comportamento tenuto dall’imputato nelle varie circostanze adempie i requisiti di legge per i vari reati ascrittigli. L’incidenza sulla pena sarà tuttavia molto lieve. Per la contravvenzione alla LAVS, ci vorrà una multa. In concreto, la colpa di IM 1 è estremamente grave. La soppressione di una vita appare ancor più grave se si considera che il comportamento dell’imputato racchiude tutte e tre le forme dell’aggravante dell’assassinio, per il motivo e lo scopo, tanto primitivi e inconsistenti da risultare egoistici e assolutamente avulsi da qualsiasi rapporto di adeguatezza con il bene attinto: la vita della moglie. L’agire di IM 1 è ancora più grave se si considera che l’ha uccisa dopo averla terrorizzata, umiliata di fronte a terzi, sui social, davanti alle di lei figlie. Egli ha addirittura tentato di rovinarne l’immagine anche dopo la morte, scrivendo al figlio __________ di non riuscire più a sopportare che lei viveva con la disgrazia di sua madre. Basti rileggere ciò che egli lascia scritto a __________: “tutto quello è per colpa tua”. Tutto questo per soddisfare un suo interesse, il suo benessere, un egoismo tale che è difficile da illustrare. La gravità della sua colpa non è attenuabile da una ridotta imputabilità a causa di un disturbo di natura psichiatrica, siccome la perizia non appare sufficientemente decisiva in questo senso. La gravità non è nemmeno attenuabile da un sincero pentimento. Quella resa dall’imputato è una frase di circostanza, dal momento che nel corso dell’inchiesta non ha rinunciato ad addebitare alla moglie responsabilità squalificanti, come il racconto al perito di __________ che la sera prima, dal balcone, in atteggiamenti intimi col vicino, gli avrebbe mostrato il dito medio. Affibbiandole dichiarazioni orrende come quella fatta a lui pochi secondi prima di morire, “tu e tuo figlio avete ucciso tua moglie per mangiare la vedovanza”. O ancora, nel corso dei verbali, accusandola di comportamenti riprovevoli come quello di averlo sposato per il permesso, per i soldi, accusandola di essersi appropriata del denaro che lei avrebbe dovuto riversare alla cassa AVS per spenderli al casinò. Il pentimento, non è mai concesso a chi non si assume le responsabilità di quanto commesso o per chi non collabora con gli inquirenti per chiarire fatti e responsabilità dell’accaduto. Appare assai difficile pure ritenere a discarico dell’imputato l’attenuante della violenta commozione dell’animo per le circostanze o uno stato di profonda prostrazione, ritenuto che entrambe le circostanze esigono che siano scusabili, ossia che la ragione di tale stato sia da attribuire in modo prevalente alla vittima. Esigenza che a mente del PP non è assolutamente data nel caso in esame. In un simile quadro, vi è da chiedersi quali elementi possano permettere al giudice di scostarsi dai limiti edittali superiori previsti dall’art. 112 CP, che prevedono un minimo di 10 anni ed un massimo della detenzione a vita. In considerazione di questo, la pubblica accusa non può formulare una richiesta di pena che si discosti da una pena base di 20 anni. Chiede inoltre la pronuncia di una multa di fr. 300.- per la contravvenzione. Non si oppone a che venga ordinata una misura, anche se esprime grossi dubbi sull’utilità della stessa. Chiede infine che l’imputato, malgrado la lunga permanenza in Svizzera e la presenza qui di quello che rimane della sua famiglia, venga espulso dalla Svizzera per il massimo di 15 anni. Per gli oggetti in sequestro non si oppone al dissequestro eventualmente richiesto dalla difesa;

                                    §   l’avv. RAAP 1, rappresentante delle accusatrici private eredi ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede alla signora __________, accusatrice privata, personalmente, di prendere la parola. __________ esprime le seguenti conclusioni:

“Inizialmente non pensavo di essere capace di partecipare al processo, ma poi io e mia sorella abbiamo trovato il coraggio di essere qui. Per onorare mia madre ho trovato il coraggio di parlare. Prima di giungere in Svizzera la nostra vita era molto pesante. Giunte qui, vivevamo in 7 in un appartamento con 3 stanze. Io e mia sorella vivevamo come ospiti. IM 1 aveva molte preferenze rispetto i suoi figli naturali, noi eravamo messe in disparte. Questa situazione è durata un anno e mezzo circa. Dopo nostra madre ha cominciato a lavorare. Vi erano continui litigi, IM 1 era molto geloso e la insultava, fin quando lei ha smesso di lavorare. Da lì in poi la situazione è diventata molto pesante. Mia mamma non poteva uscire da sola, veniva sempre controllata anche quando stava in casa. Vivevamo tutte sempre controllate e non potevamo sentirci serene, nemmeno in casa, dove lui effettuava delle entrate a sorpresa. Io cercavo di stare spesso fuori, mia sorella era più piccola e purtroppo ha subìto la situazione e tutti i loro litigi, a qualunque ora del giorno e della notte. Nonostante la mamma cercava di nascondere i suoi sentimenti, a noi era chiaro che soffriva. Io ho avuto molti attacchi di panico e sono finita in ospedale diverse volte, mi mettevo in mezzo tra loro per difenderla ma poi finiva che stavo male. Una volta sono andata con __________ all’insaputa di IM 1 a prendere un telefono perché il mio era stato rubato. Avevo fatto l’abbonamento a mio nome, l’avrei pagato da sola. Dopo un paio di giorni ero in camera con la porta aperta (non ci era consentito chiuderla in sua presenza) lui ha visto il cellulare e me l’ha buttato giù dal balcone. Sono uscita di casa scalza per riprenderlo, arrivata in giardino ho avuto un attacco di panico e sono corsa in ospedale con mia madre che correva per soccorrermi. Mia sorella piangeva e doveva soffrire in silenzio, era troppo piccola per fare qualcosa. Fino a marzo/aprile 2017 è andata avanti così. Ricordiamo come fosse ieri il rientro di IM 1 dalla __________, c’erano __________, __________ e il loro bambino. La mamma è stata accusata (con parole forti che eravamo abituate a sentire) di tradire IM 1 con il marito della figlia, unico uomo che poteva ancora entrare in casa senza essere accusato di essere amante di mia madre. Ha preso un coltello e minacciato di morte la mamma, ero in camera e ho sentito tutto, quando ho udito un rumore forte sono andata a prendere mia sorella e il bambino e li ho chiusi in camera con me e ho chiamato la polizia. Ho obbligato mia madre e mia sorella a non tornare più a casa, abbiamo trovato chi ci ospitava e abbiamo chiesto aiuto agli uffici competenti. Il nostro vissuto è di solitudine e di abbandono. Abbiamo cercato un appartamento dove pensavamo di poter avere una vita senza continui controlli, senza paura e minacce. Ciò non è stato possibile, lui ha sempre minacciato e insultato la mamma. I servizi non potevano fare nulla se non emanare una decisione di allontanamento che puntualmente non veniva rispettata. La mamma e noi pensavamo di trovare serenità, uscendo da quella casa vedevamo la luce in fondo al tunnel, ma ci sbagliavamo. Cercavamo aiuto senza riceverlo, o magari non potevamo riceverlo. Mamma era il nostro tronco, ha perso tutti rami nel bosco e sono rinsecchiti. Questo siamo io e mia sorella oggi __________ enne. Nostra madre ci è stata portata via da un momento all’altro. L’impatto è stato incredibilmente doloroso a dire poco. Il giorno in cui ci è stata portata via la persona più importante della nostra vita, colei che ci dava speranza e voglia di vivere nonostante tutto, io mi trovavo in vacanza mentre __________ era a fare uno stage al mio posto di lavoro. Ho ricevuto una chiamata dalla Polizia dal telefono della figlia di IM 1 in cui mi comunicavano che la mamma era stata uccisa. Pensavo che fosse uno scherzo di IM 1 per farmi stare male, invece non era così. Mi è stata passata la figlia di IM 1 che mi ha confermato che era vero. La mia vita si è fermata. Ho chiamato la gerente del negozio dove lavoravo chiedendo alla gerente di non dire nulla a mia sorella, dopo quella chiamata non ricordo nulla, solo che ad un certo punto uno degli amici con cui ero in vacanza mi ha chiesto i documenti perché eravamo in aeroporto. Mia sorella ricorda molto bene quella chiamata, rammenta che c’era una cliente in negozio che parlava di un delitto ad __________. Ha pensato alla mamma ed è andata in tilt. Quell’estate per noi è come se non ci fosse stata, ricordiamo poche cose. Girovagando tra lettere, appartamenti, problemi economici, fisici e psichici, pensavamo di non sopravvivere. Poi piano piano abbiamo capito che dovevamo andare avanti. Ci sentiamo sole, non abbiamo nessuno su cui contare veramente, dormiamo assieme nel letto e se una delle due tarda a tornare a casa senza avvisare l’altra ci spaventiamo subito. Viviamo in una costante ansia, come se lui possa farci del male ancora in qualche altro modo. Con la continua paura che esca dalla prigione o che riesca a comunicare con qualcuno per farci del male. Lui da sempre ha minacciato tutti quanti della mia famiglia, i miei nonni con una pistola, ha ucciso mia mamma a sangue freddo. Non ci sentiamo al sicuro, mai. Abbiamo chiesto aiuto ma nessuno ha potuto aiutarci e la mamma è morta. Quando abbiamo saputo che __________ ha chiesto la sua presenza per il matrimonio, abbiamo vissuto questo come un’ingiustizia. Nostra madre non potrà mai partecipare a nessun nostro evento. La vita per loro va avanti, mentre per noi è stata spezzata ed è finita. Ad oggi la nostra vita rimane vuota, ci sentiamo instabili e sperdute. Gli unici parenti di riferimento che abbiamo sono in __________, __________ o __________. Ma noi due non possiamo spostarci per questioni burocratiche ed economiche. Siamo qui a sostenerci a vicenda con il ricordo della mamma che ogni giorno ci manca sempre di più. Vi ringrazio per avermi ascoltata. Io voglio solo aggiungere che conosco il IM 1 come una persona che ha sempre manipolato tutti quanti e quando non è riuscito ha sempre cercato in qualche modo di attirare l’attenzione. Questa volta non ci è riuscito, non è riuscito a far andare le cose nel modo che lui voleva, ha fatto quello che ha fatto. Noi siamo distrutte, mia nonna ha solo voglia di morire, io vado avanti per mia sorella, la mia zia è finita in una specie di clinica di __________ per delle crisi di nervi che non aveva mai avuto. Tutta la famiglia è distrutta per via di un uomo egocentrico che vuole solo attenzioni. Lui ogni volta che faceva qualsiasi cosa di brutto, poi diceva di essersi pentito, manipolando tutti. Io sono stata l’unica che non ho mai creduto al suo gioco e ho sempre cercato di convincere mia madre ad andare via, anche a tornare in __________, non ci sono mai interessati i suoi soldi né i permessi per stare qui. È lui che pensava ai soldi, tant’è che nelle lettere parla solo di soldi e di catene d’oro. Come fa a dirsi pentito, non c’è nulla di buono in lui. Io non volevo niente di tutto questo, né soldi, né permesso né niente. Anche se eravamo poveri stavamo bene, avevamo tutto, siamo venuti in Svizzera con questo uomo che sembrava il migliore del mondo e invece ha distrutto una famiglia intera. Mia sorella va dallo psicologo, io non riesco ad andare perché mi trattengo e cerco di avere forza anche per lei. Non posso crollare per lei, sono forte per lei. Per me, so che questo è un procedimento e lo rispetto, ma nel mio cuore questa è una perdita di tempo, so che non è così perché è necessario e deve andare così, ma è una perdita di tempo. Dare attenzioni a questo uomo è una perdita di tempo. Lui non merita nessun perdono, oltre 10 anni di sofferenza e ha pure ucciso mia madre, che non ha mai avuto una vita felice perché era molto innocente, non era in grado di decidere da sola, è stata sempre manipolata da qualcuno. Io sono sempre stata contraria alla loro unione e cercavo di aiutarla in qualche modo. Anche senza che lui scrivesse che è stata colpa mia, io già mi sono data la colpa da sola, perché se io non la avessi convinta ad andare via, sarebbe stata almeno viva, anche se accanto a questo essere… però non so se sarebbe stata felice, perché vivere così non era una vita. Io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio.”;

                                    §   l’avv. __________, rappresentante delle accusatrici private eredi ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti emersi dall’inchiesta mostrano una situazione drammatica. Madre e figlie prigioniere di un uomo egoista, geloso, manipolatore che non concepiva il fatto che sua moglie potesse avere la propria indipendenza e una propria vita. L’imputato cercava una serva, un oggetto. Si tratta di una persona gelosa e possessiva che ha pure fatto abortire la moglie (v. verbale 12 ottobre 2017, riga 35, pag. 17) privandola della propria libertà di decisione. L’imputato progettava le accuse di adulterio, chiedeva ad amici di fingersi amanti della moglie per poi coglierla in flagrante. Numerosi i ricatti messi in atto, come le minacce di divorzio e di disconoscere le di lei figlie. Minacce ai parenti (v. episodio in cui puntò la pistola alla suocera) e minacce di morte ripetute, purtroppo portate a compimento. Questa vita di prigionia ha causato enormi sofferenze nella vittima e nelle figlie. Solo dopo l’aggressione a __________ con un coltello hanno potuto separarsi da questo ambiente tossico con l’intervento delle autorità. In questo modo speravano di potersi costruire una vita libera dall’oppressione dell’imputato, ma lì è iniziato un altro tipo di oppressione: __________ è stata pedinata e tempestata di messaggi. L’imputato ha inoltre scoperto l’indirizzo della nuova abitazione della moglie e delle figlie, per poi appostarvisi sotto. Portando all’estremo il suo atteggiamento egoistico, possessivo e ricattatorio, le ha dato pure un ultimatum. Oggi l’imputato ha confermato di essere una persona egoista, perversa, manipolatrice, possessiva e tirannica che non si assume le proprie responsabilità. Non ha mai chiesto perdono a __________ ed __________ per aver strappato loro la madre. Ha invece incolpato la vittima perché lo tradiva (falso), perché non voleva tornare da lui e perché gli avrebbe sparato per prima. Nelle lettere ha incolpato le figlie della vittima della sua morte. La sua memoria è molto precisa soltanto per descrivere ciò che gli fa comodo (es. i tradimenti inventati), ma quando si tratta di dover raccontare altro, diventa vaga. Non racconta della pistola, non ricorda ciò che ha commesso il 23 giugno. Dice di essere sicuro di volersi togliere la vita dopo aver commesso il fatto, salvo essere smentito dalle sue stessi dichiarazioni dove accusava la vittima di avergli sparato per primo. Dal rapporto polizia scientifica (foto 183), emerge che anche l’ultimo colpo, quello teoricamente destinato a sé stesso, è stato sparato alla schiena della vittima a distanza molto ravvicinata. L’imputato era pronto da tempo a fare ciò che ha fatto: pedinava la vittima per capire i suoi spostamenti, ha cercato un’arma, si è appostato sul suo percorso, l’ha afferrata e le ha sparato senza pietà mentre stava cercando di fuggire. Il tentativo di suicidio è ingannevole, poiché per stessa dichiarazione della figlia __________, l’imputato non si sarebbe mai tolto la vita. I fatti configurano senza dubbio alcuno il reato di assassinio. Ha ucciso la vittima con modalità particolarmente odiose e prive di scrupoli: è stata un’esecuzione. Il movente è perverso ed egoistico. La vittima gli apparteneva e solo lui poteva deciderne le sorti. Realizzato che non sarebbe più tornata, l’imputato ha deciso che __________ non poteva essere di nessun altro. Rinvia alla sentenza CARP no. 17.2011.108, consid. 38.1, che illustra le caratteristiche del reato di assassinio. Ne cita due passaggi a descrizione della personalità dell’autore e di colui che uccide la moglie poiché lasciato. L’imputato non poteva accettare di essere lasciato solo, sebbene è stato proprio lui la causa dell’allontanamento. Per concludere, alla luce delle risultanze dell’inchiesta, le ACP chiedono la sua condanna per i reati descritti nell’AA, nonché l’integrale accoglimento dell’odierna istanza di risarcimento;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il 23 giugno 2017, ad __________, IM 1 ha premuto il grilletto uccidendo sua moglie e poi cercando di uccidersi, bussando con quei colpi alle porte dell’infelicità. IM 1 ha compiuto il più grave dei gesti che si possono compiere: togliere la vita ad una persona. Per questo, prima di ogni valutazione giuridica, è opportuno e doveroso rivolgere un pensiero alla famiglia di __________ e al loro dolore. IM 1 l’ha detto in entrata ad ogni verbale, si è pentito ogni giorno e ogni notte di quello che ha fatto. La difesa aderisce alla richiesta di risarcimento degli ACP chiedendo alla Corte di valutarne l’entità in base alla condanna che deciderà. In merito alla questione giuridica, la difesa contesta il reato di assassinio chiedendo la derubricazione al reato di omicidio intenzionale. Anche se alcune dichiarazioni di IM 1 risultano dolorose, sconcertanti, fastidiose, e anche se l’idea che certe dinamiche famigliari tra uomo e donna non sono accettabili secondo i canoni occidentali, il reato di assassinio presuppone un ragionamento che deve fare astrazione da tutto ciò. Si è giunti in aula quasi due anni e mezzo dopo i fatti, con un AA che è stato rispedito al PP da questa Corte poiché non indicava, nella sua prima versione, movente e scopo del presunto assassinio. Tuttavia, nella versione corretta, l’indicazione di movente e scopo appare ancora lacunosa. L’AA è frutto di un’inchiesta condotta in modo superficiale dal MP. La difesa si trova d’accordo col Presidente che ieri ha constatato esserci stata troppa Polizia, a fronte di soli quattro verbali esperiti dinnanzi al PP, particolarmente succinti e sbrigativi, dove non sono stati indagati né il movente, né lo scopo, né le modalità del gesto. Un altro fatto ha condizionato negativamente l’inchiesta, ovvero la perizia, concessa unicamente da questa Corte il 19 dicembre 2018. Una perizia, fra l’altro criticata dal PP, che, seppur sia stata limitata dal lungo tempo trascorso dai fatti, si rivela di fondamentale importanza, poiché in qualche modo ricostruisce e dà le spiegazioni che l’inchiesta non ha saputo dare. Il compito della perizia è quello di aiutare a chiarire i fatti, indagare una turba psichica e valutare il grado di imputabilità. Il perito deve fondarsi su fatti accertati dall’inchiesta, che in questo caso è stata lacunosa. Dal punto di vista del perito, IM 1 quella mattina ha ricevuto il rifiuto definitivo da parte della moglie a stare con lui. Secondo il PP invece la vittima lo aveva già reso ampiamente presente prima. Ma il meccanismo della mente umana è più strutturato e non ci sono elementi per dire che quel rifiuto fosse stato compreso da IM 1 come un rifiuto definitivo. Infine, il perito non ha oltrepassato i limiti del suo mandato parlando di gesto d’impeto, ma ha reso una valutazione psicologica (e non giuridica) di quel gesto. Il MP ha fatto un grave errore di tempi, di modi e di merito. A mente della difesa questa perizia è fondamentale. Riguardo ai punti 2, 3, 4 e 5 dell’AA, la difesa si rimette al giudizio della Corte. I fatti nella sostanza sono ammessi, restano i problemi LARM e la valutazione a sapere se IM 1 fosse consapevole che __________ avesse o meno il permesso. La difesa si concentra comunque sulla questione assassinio/omicidio e sulla pena. I fatti nella sostanza sono ammessi. L’imputato ha reso sempre la stessa versione, salvo durante il verbale d’arresto. Su quella versione e su quel verbale, fatto alla Clinica __________ di __________, il difensore ricorda di aver visto in IM 1 il dramma umano che si stava consumando, chiede dunque di valutare quel verbale con estrema cautela. Nell’AA si semplificano e si generalizzano varie situazioni. I reati legati a dinamiche famigliari, necessitano attenzione alle sfumature e ai dettagli. IM 1 secondo l’AA ha esercitato un controllo ossessivo, un atteggiamento violento, ecc. A fronte di queste conclusioni, vanno apportate le seguenti precisazioni. Ripercorre il passato di IM 1. Nel dicembre del 2009, in un incidente muore la prima moglie. Una morte particolarmente drammatica alla quale, come riportano le figlie __________ e __________ (cita le dichiarazioni), egli reagisce malissimo. La perizia mette in relazione questo accadimento con i fatti di __________, indicando per IM 1 la presenza di sentimenti di perdita inaccettabili per contenuti emotivi vissuti in passato, senza alcuna successiva elaborazione intrapsichica. Questa dinamica va indagata e compresa, prima di dire (a torto) che IM 1 ha perfino, a dimostrazione del suo non sincero pentimento, accusato la moglie di averlo sposato per soldi o per il permesso. Il secondo matrimonio era fin da subito sbagliato e costruito su un bisogno utilitaristico di tutti e due. IM 1 ha investito tutto precocemente in questa seconda relazione poi sgretolatasi. Il sentimento di perdita e di abbandono è insopportabile per lui. Da qui il sospetto che __________ l’avesse sposato per i soldi. Nulla può giustificare il comportamento di IM 1, ma bisogna comprendere i motivi dell’agire. Il collega dell’ACP ha detto che __________ e le figlie erano prigioniere di un tiranno, parole durissime. IM 1 è un omicida, ma non è la persona che ieri l’avvocato delle accusatrici private ha descritto. Caratterizzare unicamente l’unione come una sorta di prigionia di __________, è sbagliato. La perizia mette sull’attenti indicando la presenza di una situazione antecedente al reato molto specifica. Sono stati citati vari testimoni, ma non le tre persone che maggiormente hanno vissuto, dall’interno, quella relazione. I figli di lui hanno saputo mantenere una discrezione e un tono notevoli durante tutta l’inchiesta, sono stati anche molto duri con il padre, senza smettere di essere una famiglia e di andare a trovarlo. Ieri il PP ha detto che i figli hanno lasciato la casa a causa di IM 1, ma questo è sbagliato. Cita alcuni estratti dei loro verbali a descrizione del matrimonio. __________ riporta che fino al momento dell’incidente, la loro era una famiglia normale. All’inizio anche con __________ andava bene, malgrado i litigi per via delle figlie di lei. __________ lavava i vestiti, ma non i loro e divideva il cibo nel frigo. Più passava il tempo e più la relazione non funzionava tanto da fare intervenire le rispettive famiglie in diverse occasioni. Anche il carattere di __________ non era dei migliori, IM 1 non è mai stato comunque violento con lei. __________ ha riportato la stessa versione. La vita di IM 1 girava attorno a __________ e, a causa di ciò, i figli sono stati trascurati. __________ conferma che il padre aveva un carattere forte, ma non li ha mai picchiati né obbligati a fare nulla. __________ prende poi posizione sull’aborto di __________, dicendo che loro non erano d’accordo ad un altro bambino e che il padre aveva reagito male. __________ aveva sostenuto di volere un altro figlio per tutelarsi a livello finanziario. IM 1 la riempiva di regali, la cospargeva di attenzioni. Avevano un tenore di vita superiore, era diventato egoista, pensava solo a lui e a __________. Non si è mai vista violenza. Anche a fronte del reato peggiore che si possa immaginare, questi sono i fatti. Le parole di IM 1 (“cercavo una domestica”) sono state espresse ieri in modo inopportuno. Lui in realtà intendeva dire una madre per i suoi figli, per la divisione dei compiti che lui intende, ma non cercava una prigioniera né una schiava. Il controllo su __________ che trascende nel periodo finale è un aspetto della sua gelosia, ma non è l’elemento caratterizzante di quel matrimonio. Nel 2012 abbiamo le prime avvisaglie di problemi documentati: vi sono reperti medici, una gravidanza conflittuale, viene coinvolta la CTR, IM 1 va d’urgenza da uno psichiatra in quanto sofferente e addolorato quando parla della sua prima moglie. Nel 2013 la CTR annota che il rapporto tra loro è migliorato, periodo in cui avviene una nefasta riunione di famiglia che li convince a perseverare insieme. Cita le dichiarazioni della madre di __________.

Tutto quel che accade in quel matrimonio, l’AA non lo considera. Si ritiene che dal 2009 al 2017 sia stato sempre solo IM 1 il possessivo, il geloso, che la trattava da prigioniera. L’episodio di aprile 2017, la storia tra __________ e __________, è un tradimento diverso dagli altri che fa degenerare la situazione. Riporta le dichiarazioni di __________ riguardanti i presunti tradimenti, cita anche le dichiarazioni di __________ a descrizione di quella sera, come pure quelle di __________. Quell’episodio pesa e tutta la famiglia è scossa da quella possibile relazione. Non è una sua proiezione mentale di IM 1, ma fatti che si inseriscono su un tessuto fragilissimo. Dopo quel momento, __________ e le figlie lasciano l’appartamento impaurite, IM 1 finisce fuori di casa nel vero senso della parola, dorme in auto, perde 30 chili, fuma disperatamente e gira con un cannocchiale a tracolla, ossessionato e allucinato. Perde il suo posto di lavoro. La perizia indica che IM 1 ha vissuto una reazione acuta da stress grave che insorge tipicamente entro un mese da un evento particolarmente stressante: la decisione del 6 aprile 2017. Cita la perizia: insonnia, ipolessia, ansia, calo di peso, tensione, fumo, così fino al giorno del reato. Tali sintomi si sarebbero auto alimentati attraverso la sua condotta: controllo della moglie, continui appostamenti, contatto con i figli, raccolta di informazioni, ecc., il tutto facendogli perdere il senso del tempo e dei propri impegni professionali e sociali. La decisione pretorile del 7 aprile 2017 segna un cambio di passo in questa vicenda. DUF 1 perde il lavoro e si trova senza nulla per la prima volta. Non riesce più ad adattarsi e non ha i mezzi per modificare una situazione che si ricollega al suo vissuto drammatico. La possibilità che l’unione potesse finire lo ha esposto ad un’angoscia di separazione potente e drammatica, che gli stravolge la vita e lo fa entrare in una nuova dinamica. Nessuno viene aiutato, né __________ né IM 1, che chiede aiuto ai suoi figli e poi ai medici. Anche questo disperato tentativo di dire “aiutatemi” è una novità, segno che non ha mai vissuto un periodo come quello. Ieri ci ha detto “non sono riuscito a lasciarla andare” e comincia quel delirante scambio di sms con __________ e con i suoi figli. Il PP ha dato finalmente una chiara e strutturata interpretazione dei messaggi, ma a mente della difesa parte da dei presupposti sbagliati. __________ effettivamente non vuole tornare con IM 1, il comportamento di IM 1 via messaggio è allucinante, ossessivo. Questo però non fa di lui un assassino. Ha spedito 514 messaggi in pochi giorni, a dimostrazione che non aveva nessun piano strutturato e che non stava bene. I messaggi vanno inseriti in quel contesto psicologico particolare, poiché la lettura globale di quello scambio ci dice che il IM 1 descritto in quello stato dalla perizia, nel fiume di messaggi, addossa ad __________ diverse colpe. La rimprovera per il fatto di averlo lasciato, lui, credendo di averle dato tanto. Inizialmente le dice: “morirò con te”. __________ risponde: “vieni e uccidimi, accoltellami IM 1” e lui: “non ti ucciderò mai solo te lo sai benissimo”. Il 4 giugno 2017 __________ scrive: “va bene, ieri ti ho detto vieni e uccidimi non ti denuncio”. IM 1n: “io non sono un assassino” e __________: “hai detto tu che ucciderai me, fallo, ora devo mangiare perché tu mi ucciderai”. Il giorno dopo: “uccidimi e basta”, “o mi uccidi o amici, un'altra soluzione non c’è”. IM 1 risponde: “tu puoi pensare quello che vuoi, io ti amo e nient’altro e voglio morire accanto a te”. La difesa non si permette di giudicare quanto ha scritto __________ e non si permette di dire che sarebbe stato meglio non rispondere in questo modo, poiché si tratta di una situazione uscita dai binari della normalità. Tuttavia quella di IM 1 non è una strategia della tortura, ma qualcosa di più drammatico. Un piccolo esempio: il PP ha detto che __________ ha rifiutato un suo passaggio per essere riaccompagnata a casa. IM 1 si offre di andare a prenderla, e lei: “non devi, vado a piedi finché non morirò da qualche parte”, “voglio morire da sola con le mie sofferenze”. La sussunzione di questi messaggi non è scontata come descritto dal PP ieri. Il messaggio del 13 giugno per IM 1 non è una scadenza di morte, ma una scadenza legata alla causa civile pendente. Si può parlare di premeditazione per quel messaggio? È un elemento indiziante e non una condizione per l’assassinio. A mente del difensore la premeditazione, qualora ci fosse, va relativizzata e non ci sono elementi che la rendono scontata. L’inchiesta non ha stabilito da dove arrivi la pistola con cui IM 1 ha ucciso __________, dal momento che egli in Svizzera non ha armi e dalla __________ non ne ha portate. Qualcuno gliel’ha fornita, lui non sa dire di chi. __________, che ha fornito un verbale delirante e che avrebbe potuto dire di più, è rimasto persona informata sui fatti. La difesa contesta la qualifica giuridica di assassinio. Premette che un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo. L’assassinio deve distinguersi sulla base di una particolare assenza di scrupoli e quindi un concetto che rischia di essere influenzato da principi morali. Il legislatore ha dunque indicato esempi concreti al fine di individuare e qualificare la particolare assenza di scrupoli: movente, scopo, modalità particolarmente perverse. Per l’accusa vi sono tutte e tre le condizioni. Tornando al 23 giugno, la perizia afferma che IM 1 soffriva di una condizione clinica denominata reazione acuta da stress (cita la diagnosi). Al momento del reato era pervaso da una pulsionalità patologica, mossa dall’esasperazione causata da sentimenti di perdita inaccettabili. Secondo l’AA i moventi e lo scopo del gesto sono egoismo ossessivo, possessivo e liberticida nei confronti della consorte. L’AA quindi accomuna e sovrappone movente e scopo. Ieri il PP ha individuato un nuovo movente e un nuovo scopo non previsti nell’AA (motivo per il quale l’AA era stato rispedito al PP da questa Corte, l’allora PP ha emanato il nuovo AA in un giorno). Il movente, secondo il PP, non fu solo la gelosia. Di quanto scritto nell’AA, il PP non ha mai parlato, forse perché ha capito che è davvero un po’ poco. In requisitoria non ha illustrato l’unico movente indicato nell’AA. A mente della difesa non è emerso dall’istruttoria che IM 1 l’avesse mai umiliata davanti alle figlie o che chiudesse __________ in casa per non farla andare al lavoro. __________ ha altresì perso il lavoro poiché ha deciso di rimanere in vacanza nonostante il titolare le chiedesse di rientrare. __________ voleva tutelarsi a livello economico rimanendo incinta. __________ ha sofferto, IM 1 è stato geloso e possessivo, ma non ci sono elementi che dimostrano che quest’ultimo la ritenesse un oggetto, né che l’uccisione è stata causata dalla disobbedienza civile di __________. Il movente va ricercato in tutta la relazione, nella persona di IM 1, nelle dinamiche conflittuali. Perché l’ha quindi uccisa? La perizia indica due possibili eventi: IM 1 l’avrebbe vista con il vicino sul balcone. __________ lo ha inoltre incolpato di aver ucciso la moglie per “mangiare” la vedovanza. L’imputato spiega di averla uccisa per questi motivi, quando, alla __________ di __________, capisce finalmente che il rapporto non è più recuperabile. Il tema è l’incapacità di affrontare nuovamente un abbandono dopo la morte della prima moglie. In questo caso c’è un conflitto gravissimo all’origine e tanta sofferenza. La difesa non vede l’egoismo necessario ai fini del reato di assassinio. L’AA prima dimentica e poi sbaglia il movente, aspetto che poi si evolve in maniera importante in requisitoria.

Il PP ha asserito che lo scopo è stato indicato genericamente nell’AA e ha spiegato, in requisitoria, che egli ravvisa un doppio scopo per cui IM 1 avrebbe ucciso __________: togliersi di torno colei che sfuggiva ai suoi ordini e che gli provocava sofferenza, e, secondariamente, compiere una vendetta verso chi nel suo immaginario lo aveva sfruttato per fini personali, per poi abbandonarlo. Questi due scopi sono stati argomentati, nell’ottica del reato di assassinio. La difesa non può non portare all’attenzione della Corte il fatto che nell’AA ci sia uno scopo differente da quello argomentato ieri dal PP e che si sovrappone al movente. La difesa su quanto argomentato in aula dal PP, non ha potuto esprimersi e prendere posizione, e questi scopi sono incompatibili con le considerazioni peritali. L’avv. DUF 1 conosce IM 1 da prima di quella mattina, e sa che lui non poteva uccidere __________ con lo scopo di migliorare le sue condizioni personali. Contesta quindi il primo scopo indicato dal PP. La difesa inoltre rileva che il PP ha voluto dare maggior spessore ad uno scopo che non ha la necessaria forza per ritenere il reato di assassinio. L’inchiesta quindi non ha individuato il vero scopo, con il che questo elemento non va considerato. Sulle modalità di esecuzione, l’AA ci dice che le modalità particolarmente perverse sarebbero l’essersi premeditatamente armato, averla cercata, seguita mentre si recava al lavoro, e freddamente e crudelmente uccisa, scaricandole addosso e di spalle pressoché tutto il caricatore della pistola. Le immagini agli atti sono terribili, ma quale omicidio non lo è? IM 1 compie il suo gesto sotto le telecamere dell’autosilo e non poteva immaginare che lì non vi fossero. La scelta di __________ rimarca un’assenza particolare di premeditazione, poiché non avesse voluto essere visto, avrebbe potuto andare a casa di lei. Dopo il fatto, IM 1 non scappa e non si sottrae. Il rapporto di Polizia riporta che ha nascosto l’arma e si è detto che l’avrebbe fatto per non farsi sparare a sua volta. Dai video si vede un comportamento fortemente confuso. In aula si è per la prima volta rimarcato l’aspetto dell’ultimo colpo che egli avrebbe sparato alla moglie, nonostante durante l’inchiesta non sia stato un tema. Vero, si sente un colpo nella registrazione telefonica e la scientifica afferma essere l’ultimo esploso, ma non quello che IM 1 avrebbe sparato contro sé stesso. Secondo il PP ciò proverebbe che il suo tentativo di suicidio sarebbe inscenato. Tuttavia quest’ultimo colpo non compare nel video, quindi la difesa si chiede come sia possibile affermare che il tentativo di suicidio sia falso. L’inchiesta non risponde a questa domanda e il PP si limita a scriverlo nell’AA. Se una persona orienta la pistola verso la sua testa e fa partire un colpo che lo sfiora colpendosi di striscio dopo aver ucciso una persona, la difesa si chiede come sia possibile pensare ad una messa in scena. Il fatto che l’imputato possedesse delle armi non fa di lui un bravo tiratore. E se davvero avesse ideato una messa in scena, perché utilizzare così male quell’ultimo colpo? Perché non utilizzarlo per sé stesso dando forza a quella messa in scena? La difesa riconosce che l’imputato in passato ha spesso utilizzato il suicidio come atto dimostrativo. Ma stavolta era tutto diverso, come dice la perizia, non si può escludere che quel tentativo sia stato un reale tentativo di suicidio. La perizia riporta l’ideazione omicida-suicida arcaicamente immaginata dal peritando come risolutiva della sua sofferenza. Movente, scopo e modalità descritte nell’AA appaiono superficiali e inadatte a supportare il reato di assassinio, frutto di un’inchiesta insufficiente. Una perizia effettuata nei tempi corretti avrebbe aiutato l’inchiesta e spiegato il contesto ambientale, le difficoltà di IM 1, il suo carattere e la sua idea di giustizia. Il comportamento di IM 1 prima, dopo e durante è stato quello di un omicida, senza la perfidia ed il cinismo che caratterizzano la personalità dell’assassinio. La perizia dichiara che il pentimento è autentico, parla di gesto di impeto e passionale. Non è una valutazione giuridica, ma una spiegazione psicologica dell’agire di IM 1. __________ in quel momento impersona la certificazione che l’imputato perderà nuovamente qualcuno e che finirà solo (visto che sono andati via anche i figli) dopo averle dato soldi e accesso in Svizzera. Questo ragionamento, profondamente sbagliato e inaccettabile, lo fa precipitare, ma non fa di lui un assassino. Secondo la perizia il movente dell’imputato è la grande sofferenza, la disperazione assoluta, l’alterazione emozionale. Il lutto per la prima moglie, il sentimento di colpa e abbandono, il fatto di aver speso i soldi per __________, di aver allontanato per lei i suoi figli, si mescola e si somma tutto in quella mattina, diventando insostenibile. L’accentuazione di ogni aspetto negativo di sé stesso degenera. IM 1 diventa non solo l’uomo dei pedinamenti, del binocolo (elemento tragico di questo racconto perché, secondo un suo ragionamento, vuole rispettare il divieto imposto dal Pretore e quindi il binocolo gli serve per vedere __________ da lontano, rispettando a modo suo l’ingiunzione di non avvicinarsi), ma quella mattina ad __________ IM 1 diventa anche un omicida. IM 1 ha agito per qualcosa di molto più profondo del “o con me o con nessuno” su cui è costruita l’inchiesta. Le argomentazioni portate dal PP sono inconciliabili con i risultati della perizia. Per quanto concerne la commisurazione della pena, __________ ha perso il bene giuridico più prezioso, la vita, e IM 1 ha commesso il gesto più grave previsto dal CP. Non ci sarà indennizzo né pena che possa ripristinare questo equilibrio irrimediabilmente stravolto. Il CP prevede da 5 a 20 anni per l’omicidio e da 10 anni alla pena a vita per l’assassinio. Il margine è molto esteso, il che ci porta a dire che anche un fatto gravissimo può presentare delle sfumature. Il PP ha chiesto 20 anni e la condanna per assassinio, la colpa è gravissima e non ci sarebbero attenuanti. Nell’ambito della colpa, le dinamiche in ambito famigliare complicano la valutazione. Bisogna cercare il reale senso dell’uccidere. La dinamica materiale è abbastanza chiara, ma quella antecedente al fatto invece risulta più oscura. Qui interviene ancora una volta la perizia, che ci parla di delitto d’impeto, pulsionalità patologica mossa dall’esasperazione e sentimenti di perdita inaccettabili (cita la perizia). La risposta di IM 1 è scevra di una riflessione reale sulle conseguenze del proprio gesto ed è compatibile con quanto affermato dall’imputato in inchiesta: ovvero è stato un gesto d’impulso. L’omicidio è grave e con dolo diretto, ma compiuto da una persona sofferente, distrutta, stravolta. IM 1 ha collaborato, anche se in prima battuta egli ha riferito che era stata __________ ad avergli sparato. Tale dichiarazione è stata subito ritrattata e l’imputato ha ammesso i fatti. Non si evince alcun tentativo di manipolare la ricostruzione dei fatti e non prevale il tentativo di ingannare l’interlocutore, come affermato dal perito. IM 1 in quest’aula è reo confesso, pervaso da un pentimento vero. Non minimizza la portata dei propri gesti, ma chiede di essere creduto nelle sue ragioni personali e passionali. Egli non empatizza con la vittima perché concentrato sui propri vissuti di dolore. IM 1 ha __________ anni, quindi gli effetti della pena saranno importantissimi sulla sua persona. Ha una vita drammatica alle spalle e 4 figli che ancora hanno bisogno di lui. Non ha mai avuto uno stile di vita criminogeno. Ha saputo a modo suo adattarsi alla nostra realtà e ha un basso pericolo di recidiva. In carcere si è comportato bene e ha acconsentito nella sostanza alle richieste delle parti lese. È inoltre disponibile a seguire un trattamento. L’imputato porta spesso una sua verità personale che non corrisponde alla verità oggettiva. “Cosa vuol dire essere pentito?” “vuol dire che non dovevo farlo, dovevo lasciarla andare ma non sono riuscito”. La difesa ritiene che questa sia una significativa presa di coscienza. IM 1 vuole pagare per le sue colpe. La legge è più forte e giusta delle emozioni che ci pervadono. A queste emozioni, al legittimo dolore delle vittime, all’imputato, la Corte deve anteporre la forza del pensiero giuridico, l’analisi critica dei fatti e l’applicazione del diritto, chiedendosi perché e come IM 1 abbia premuto quel grilletto, e di conseguenza valutare se quel gesto sia un assassinio e se le condizioni per ritenerlo siano comprovate. Chiede, tenuto conto della lieve scemata imputabilità, la condanna per omicidio e una pena detentiva di 14 anni. Non si oppone a una misura ambulatoriale. Chiede che la Corte nel valutare l’espulsione consideri il tempo trascorso in Svizzera e la presenza qui di tutta la sua famiglia;

                                    §   il Procuratore pubblico in replica afferma che la difesa ha sollevato un problema di natura formale nella struttura dell’AA, sostenendo non essere indicato l’elemento dello scopo perverso dell’assassinio. Il PP concorda sul fatto che è indicato in maniera insufficiente, fatto che invece non è rimarcabile per gli altri due aspetti, ovvero nelle modalità e nel movente, nonostante quest’ultimo sia riassunto in termini generali. Al di là di queste insufficienze, l’AA a mente del PP è assolutamente sufficiente per qualificare il reato di assassinio. Nonostante il movente sia riassunto in termini generali, il TF ha indicato a più riprese come le circostanze non vadano cumulate e possano anche verificarsi in modo alternativo. Per quanto concerne la verità materiale, il PP ritiene che al di là dell’aspetto formale, quanto commesso dall’imputato sia veramente un assassinio, per i motivi già espressi. Non di meno, il PP, sulle possibilità ventilate dal Presidente in entrata, accetterà la decisione della Corte (eventuale rinvio atti al MP). Rileva tuttavia che il principio accusatorio non è violato per la seconda imputazione dell’omicidio intenzionale. L’art. 325 CPP riporta che l’AA deve, in modo succinto ma preciso, indicare i fatti. L’art. 111 CP recita: “chiunque intenzionalmente uccide”, senza dover indicare particolari esigenze. Nella discussione il PP evidenzia i motivi, il movente, e gli scopi: questi ultimi possono essere considerati al di là del contenuto dell’AA e faranno parte degli argomenti che la Corte dovrà ritenere nell’ambito della commisurazione della pena (che non devono forzatamente essere indicati nell’AA). Per il resto, al di là della diffusa, completa e apprezzata arringa difensiva, il PP si riconferma nella gravità del fatto e nelle sue richieste. Anche se il reato dovesse essere considerato omicidio, riconferma la richiesta di pena di 20 anni, non potendo rilevare elementi attenuanti sufficienti per poterla ridurre;

                                    §   l’accusatore privato, rispettivamente il suo patrocinatore, in replica si limita a fare qualche osservazione su alcuni elementi che il collega della difesa ha illustrato. È stato detto che non vi fosse evidenza che l’imputato avesse capito in precedenza il rifiuto di __________, ma il patrocinatore sostiene che l’imputato non volesse semplicemente accettarlo, e che sono stati proprio i ripetuti rifiuti a provocare la volontà di uccidere la vittima. L’incidente alla prima moglie ha sicuramente causato una grande sofferenza, ma proprio per questo motivo l’imputato cercava una seconda moglie: per lavare, amministrare la casa e accudire i figli. In seguito, la difesa incolpa la vittima di essere parte di un sistema arcaico, essendosi sposata per interesse. Tuttavia bisogna mettersi nei panni di una donna giovane con due figlie che abita in __________, con limitate prospettive economiche, che incontra un uomo che si presenta come una persona buona e in parte benestante, che poteva offrirle una prospettiva migliore trasferendosi in Svizzera, soprattutto per le proprie figlie. Non è un interesse cinico. Sul fatto che la difesa neghi che la vittima fosse una prigioniera, non va dimenticato che l’episodio di aprile 2017 non è l’unico: si parla di anni e anni di comportamenti possessivi, di scenate di gelosia, come quando l’imputato si nascose nel bagagliaio della vittima per scoprire dove andasse e sorprenderla con un presunto amante mai esistito. Si parla di un calvario durato anni. Sul fatto che l’imputato è stato allontanato da casa, inizialmente sono state madre e figlie ad uscire dalla casa perché per la Polizia non c’era altro modo. Piuttosto che stare in casa con lui, hanno cercato ospitalità altrove. __________ è stata formalmente licenziata per l’episodio dell’assenza ingiustificata per vacanza, ma ciò altro non era che una scusa poiché è chiaro a tutti che il problema era sempre e solo il comportamento dell’imputato, che continuava disturbare gli ospiti ed il personale, accusava poi i colleghi di tradimento incutendo loro paura. L’autore che uccide la moglie perché non accetta di essere abbandonato, agisce per un movente particolarmente odioso e futile. Il movente, quindi, è chiaro. L’imputato, dopo aver scoperto l’indirizzo della vittima, ha ricominciato a sorvegliarla, pedinarla, seguirla, al fine di scoprirne gli spostamenti così da appostarsi il giorno dell’omicidio. Per ciò che riguarda il tentato “suicidio” (appositamente fra virgolette), ricorda le ripetute messe in scena di IM 1 negli anni per farsi passare come la vittima, il perseguitato, allo scopo di intenerire chi gli stava davanti. Chiede quindi alla Corte di non farsi ingannare. La disperazione dell’imputato è alimentata dall’ossessione di possedere quella donna come un oggetto. Un particolare di quanto affermato dalla difesa in arringa ha colpito il patrocinatore, ovvero la questione del binocolo che IM 1 avrebbe usato per rispettare il divieto di avvicinarsi: è stato detto (anche dal Presidente) che il senso del divieto non era di stare a distanza, ma di non importunare la donna. È un comportamento di stalking, ancora non previsto dal CP, ma che andrebbe punito prima che si producano le conseguenze dibattute in questo caso. Sulla presunta dimostrazione di pentimento, l’imputato non è assolutamente sincero e spesso ha tentato di rovesciare la responsabilità su altri: sulla vittima che non tornava da lui e che lo tradiva, sulle figlie che gli hanno messo contro la moglie. È assurdo credere che quest’uomo si sia pentito. Ricorda anche, con riferimento all’età dell’imputato, che la vittima prima di morire aveva __________ anni ed era nel fiore degli anni. Al di là delle sfumature e delle emozioni di cui ha parlato la difesa, i fatti restano e dimostrano che l’imputato è un assassino;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica afferma di apprezzare l’intervento del PP e di non contestare il reato di omicidio. Per il reato di assassinio invece, ribadisce non essere comprovati né indicati nell’atto d’accusa gli elementi dello scopo, del movente, né delle modalità particolarmente perverse.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   CURRICULUM VITAE

                               1.1.   IM 1

IM 1, …OMISSIS...

La perizia psichiatrica riporta dettagliatamente la sua vita, la quale si può riassumere come segue. …OMISSIS... La prima moglie, una donna __________ coetanea, è deceduta nel ____ a seguito di un incidente stradale, lasciandolo con quattro figli, in ordine: __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________). A seguito di questo evento, IM 1 ha ricevuto un’indennità, a suo dire, di circa fr. 400'000.-. Un anno dopo la morte della moglie, IM 1 ha cercato un’altra donna, trovandola in __________, giovane __________ di __________ anni più giovane, con già due figlie a carico e proveniente da una famiglia molto indigente. Nel 2009 ha dunque portato in Svizzera la sua seconda moglie e le due figlie, e hanno cominciato una vita tutti assieme (6 figli), a __________.

In Ticino IM 1 ha sempre lavorato come __________, con una sua ditta individuale.

L’imputato ha così brevemente descritto la sua situazione personale, nel verbale 27 giugno 2017 dinanzi al PP __________ (da notare che le prime dichiarazioni sono state influenzate dal fatto che egli faceva di tutto pur di screditare l’immagine della moglie appena uccisa):

" …OMISSIS...”

(AI 23).

Sentito dal PP il 27 giugno 2017, IM 1 ha dichiarato di possedere un immobile in __________:

" ...OMISSIS…”

(AI 23).

Risentito dal PP __________ il 31 agosto 2017, l’imputato ha avuto modo di raccontarsi nuovamente:

" …OMISSIS…”

(AI 97).

La signora __________, gestore presso l’immobiliare __________ che amministra lo stabile dove risiedeva l’imputato con la famiglia, ha dichiarato che il versamento dell’affitto avveniva sempre con un mese di ritardo, e che la __________ aveva pure proceduto a delle procedure esecutive (AI 123). Inoltre:

" (…) IM 1 posso dire che fumava nell’ascensore, lasciava in giro le sue cose negli spazi comuni, aveva fatto dei danni all’appartamento di sotto a seguito della rottura della sua lavatrice, c’era un viavai di persone nel suo appartamento che davano fastidio e c’erano spesso dei litigi. (…) non era un inquilino modello e spesso non rispettava il regolamento dello stabile. (…) era stato ripreso più volte (…) non ha mai risposto a queste lettere. (…) era arrogante (…) balbettava al telefono quando si arrabbiava. (…) come se non gli avessi detto nulla, un atteggiamento menefreghista e non collaborativo. (…) una volta ho parlato anche con sua moglie, quella che è poi morta per mano sua (…) si esprimeva in italiano e devo dire che anche lei non era gentile anzi forse peggio di lui. (…) il loro garage era pieno di loro oggetti ma non conteneva la vettura e siccome io avevo necessità di recuperare un garage avevo scritto al IM 1 che il garage non era un deposito. (…) mi ha chiamato dicendomi che se ne fregava di quello che avevo scritto, che non ero io che dovevo dire a loro dove mettere la macchina (…) Questo fatto sarà avvenuto nel 2016.”

(AI 123).

                               1.2.   __________

Dal rapporto giudiziario di Polizia emerge il seguente quadro personale della vittima:

" (…) __________, …OMISSIS...”

(AI 184).

Una descrizione della vittima è stata data dalla madre della stessa, __________, interrogata in Polizia il 4 ottobre 2017:

" (…) Attualmente sono ospite dalle mie nipoti, figlie naturali di __________, a __________ e cerco di aiutarle come posso. Rimarrò da loro sino a domenica ma se vi è necessità posso allungare il mio soggiorno. …OMISSIS…

(…) Mi viene chiesto che tipo di vita __________ conducesse in __________ e io rispondo che aveva lavorato come __________ e come __________ e abitava con me e mio marito, salvo nel periodo in cui era stata sposata con __________. …OMISSIS… IM 1 e __________ venivano in __________ sono capitate delle occasioni che IM 1 chiudesse in casa la __________ con la __________ e le minacciasse con la pistola. Queste cose me le aveva raccontate la __________ ma io posso dire che il IM 1 poi veniva a casa mia, si sfogava e io cercavo di tranquillizzarlo. IM 1 era solito portare con sé delle armi e più di una volta era capitato che appoggiasse la sua pistola sul mio tavolo da pranzo. (…)  IM 1 quando veniva da me era agitato e arrabbiato e mi diceva che voleva divorziare (…) io gli dicevo che non doveva venire da me e lui per contro mi diceva che io dovevo calmarlo. (…) dicevo al IM 1 che doveva andare da un dottore che poteva aiutarlo con delle pastiglie (…)”

(AI 129).

                                   2.   PRECEDENTI PENALI

IM 1 è incensurato in Svizzera (AI 7). In __________ egli è conosciuto per i reati di furto, furto aggravato e contraffazione di moneta (non sono indicati né il periodo né le eventuali condanne) (AI 184).

                                   3.   CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

Il 23 giugno 2017, verso le 08:45, il gerente dell’edicola __________ situata in Via __________, ha chiesto lintervento della Polizia presso l’autosilo sito nella stessa via, sotto il negozio __________, poiché aveva udito dei colpi d’arma da fuoco (AI 31).

Al giungere degli agenti, veniva rinvenuto al suolo il corpo esamine di una donna. Accanto a lei, vi era un uomo, vivo ma sofferente, in posizione supina con la testa appoggiata accanto a quella della donna. L’uomo veniva immediatamente soccorso, per la donna invece non restava che constatarne il decesso.

Sul posto erano puntate diverse telecamere della videosorveglianza, che hanno ripreso quanto accaduto. L’uomo, IM 1, aveva sparato ripetutamente alla seconda moglie, __________, uccidendola, poi, volgendo la pistola alla testa, aveva sparato un colpo, ferendosi di striscio. Le immagini a questo punto si interrompono, per poi riprendere e mostrare l’uomo accasciato sulla donna, ancora cosciente (lui). L’arma veniva rinvenuta dietro al pilone poco oltre l’entrata, sulla destra. I colpi esplosi andavano pure a danneggiare due autovetture parcheggiate nell’autosilo.

L’imputato, trasportato all’Ospedale __________, è risultato il giorno dei fatti non verbalizzabile. Così il dr.med. __________, Psichiatra Capoclinica:

" (…) Allo status il paziente appare vigile ma rallentato e disorientato nel tempo e nello spazio. Accede al colloquio in maniera formalmente disponibile. La mimica è ipomobile, poco espressiva, improntata alla tristezza, lo sguardo sostiene quello dell’interlocutore. L’elo

72.2018.170 — Ticino Tribunale penale cantonale 20.11.2019 72.2018.170 — Swissrulings