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Ticino Tribunale penale cantonale 03.10.2018 72.2018.14

3 ottobre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,801 parole·~14 min·2

Riassunto

Rapina: imputato colpevole di aver commesso un furto minacciando una persona di un pericolo imminente alla vita, e meglio per avere, ai danni di un negozio, sottratto CHF 1'019.95, minacciando la commessa con una lama. Dimostrazione di un sincero pentimento. Espulsione dalla Svizzera per 5 anni

Testo integrale

Incarto n. 72.2018.14

Lugano, 3 ottobre 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privato:

ACPR 1

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13 luglio 2017 al 2 agosto 2017 (21 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa 12/2018 del 19.01.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina

per avere, in data 8 luglio 2017 a __________, al fine di commettere un furto, sottratto denaro contante ai danni di un negozio della ACPR 1 ubicato nella zona di confine, con uso della violenza e della minaccia di un pericolo imminente alla vita e all’integrità corporale dell’addetta alla cassa, facendo uso in particolare di una lama smerigliata,

e meglio per avere rispettivamente essere,

                                     -   entrato in Svizzera a bordo della sua vettura Renault Twingo targata __________ (Italia) dal valico di __________ ed aver individuato nello spaccio ACPR 1, annesso al distributore di benzina __________, il luogo propizio del reato,

                                     -   direttosi a __________ presso il magazzino del suo datore di lavoro __________, per impossessarsi di una lama smerigliata senza manico, di una coppola, nonché di uno straccio nero,

                                     -   ritornato a __________ oltrepassando il confine verso l’Italia, per nuovamente valicarlo ma in senso inverso, ed una volta raggiunto il negozio ACPR 1, parcheggiato il suo veicolo nelle sue immediate adiacenze, per poi occultare la targa posteriore con lo straccio, indossare il gilet rifrangente di colore arancio ed infilare la lama smerigliata in una delle tasche laterali dei pantaloni indossati,

                                     -   direttosi dipoi all’interno dello spaccio e avvicinatosi al bancone, estratto la lama e minacciato la commessa addetta alla cassa, puntando dipoi la lama verso quest’ultima dopo aver aggirato il bancone, in particolare appoggiandole il proprio braccio destro sulla spalla sinistra ed avvicinando la lama al collo della vittima,

contestualmente sottratto dalla cassa denaro contante pari a CHF 1'019.95 (refurtiva solo in parte recuperata), per poi uscire dallo spaccio intimando alla commessa di non allarmare nessuno e di tacere dell’accaduto, e

risalito a bordo della sua automobile, dopo essersi diretto verso __________, __________ e __________, essersi sbarazzato lungo il tragitto della coppola e del menzionato straccio nero, aver occultato la lama sotto il tappetino della postazione di guida, direttosi verso il territorio italiano valicando il confine di __________.

reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 16:31.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in relazione all’uso del coltello non esclude che quest’arma, nei fatti che si sono succeduti, come risulta anche dalla documentazione fotografica, sia passata, magari non con lo scopo di minacciare, nelle vicinanze della commessa. Vero anche è che la stessa ha dichiarato di non essere mai stata minacciata e di avere sempre visto la lama lungo il corpo dell’imputato. Il reato di rapina è comunque di per sé grave. L’atto d’accusa non parla del movente, ne ha parlato oggi l’imputato: la difficile situazione latente debitoria importante, legata alla precedente attività e a una serie di debiti contratti, la volontà sincera di ripagarli, vista la testimonianza del signor __________. IM 1 ha un certo senso del dovere e del rispetto delle norme contrattuali. Nondimeno il movente non giustifica mai l’atto. Se vogliamo trovare una motivazione puntuale, l’accusa crede sia corretto quanto raccontato, e meglio la volontà di incrementare in modo semplice quanto nelle settimane precedenti è stato acquisito con sudore, ovvero di voler alimentare lo stipendio forse non proprio per suo arricchimento personale, ma piuttosto per restituire quanto da lui chiesto in prestito, giocando, che è un po’ una costante nella vita dell’imputato, il quale si è trovato senza nulla e con la necessità di rispondere ai bisogni essenziali della vita. IM 1 ha ceduto alla volontà di un facile guadagno. Questo può far capire, ma non giustifica, in particolare un reato dove di mezzo ci si mette anche l’integrità fisica della persona, della vittima. Quando si fa una rapina, si attenta con la minaccia o la violenza all’integrità fisica di una persona, ciò che dà l’aggravante per rapporto al furto. Vero è anche che l’agire dell’imputato non è stato particolarmente invadente e minaccioso, ritenuto che la stessa commessa ha dichiarato comunque di essersi sentita in pericolo, perché l’imputato oggettivamente le ha dato tutte le ragioni per sentirsi in pericolo, siccome la lama è un oggetto che può fungere da arma, nella misura in cui è decisamente idonea a provocare delle lesioni.

Per quanto riguarda la pena, tenuto conto della prassi della Corte delle Assise Correzionali, il PP crede che una pena base di 18 (diciotto)/20 (venti) mesi possa fungere come punto di partenza nel caso di specie. La pubblica accusa non può però non osservare che vi sono elementi per ridurre questa pena. Se l’inchiesta è stata rapida, se l’incarto si presenta in modo lineare, è anche perché vi è stata collaborazione dell’imputato nella descrizione dei dettagli che fanno da contorno al fatto principale commesso ai danni della commessa e della stazione di servizio, e meglio della società che la gestisce. Parte della refurtiva è servita a sanare dei debiti verso terze persone, quindi non ad arricchirsi personalmente. Non si può poi non vedere una situazione di fondo difficile e la volontà di restituire il maltolto a proprie spese. Ciò posto, la richiesta della pubblica accusa è quella di ricondurre la pena base a una pena richiesta effettiva di 14 (quattordici) mesi di detenzione. Vista l’assenza di precedenti, salvo quelli legati alle difficoltà della precedente attività in Italia, non si oppone alla sospensione condizionale della pena. Chiede, in fine, che venga ordinata l’espulsione per il periodo minimo di 5 (cinque) anni, lasciando alla Corte la valutazione dell’esistenza o meno del caso di rigore;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: è vero che stiamo parlando di rapina, ma bisogna guardare anche la persona del signor IM 1. Sicuramente non ci troviamo di fronte a un criminale spavaldo e senza scrupoli. Il reato in sé rimane grave e non viene contestato nella sua qualifica giuridica, ma la colpa dell’autore è meno grave, motivo per cui la difesa chiede una diminuzione della pena rispetto a quella proposta dal PP.

Rileva che sui fatti non c’è molto da dire, anche perché sin dal primo istante l’imputato ha collaborato ampiamente, dal primissimo istante ha ammesso, ha detto che intendeva collaborare e, infatti, il verbale dell’arresto è stato talmente ampio e preciso che non è stato necessario fare un lungo verbale di conferma dell’arresto da parte del PP. L’unico dettaglio da precisare riguarda l’utilizzo della lama, perché leggendo l’atto d’accusa può sembrare che IM 1 abbia utilizzato la lama in modo minaccioso e che abbia messo in pericolo la cassiera, ciò che non è il caso. A parte la dichiarazione della cassiera, che ha affermato che il coltello è sempre stato vicino all’imputato, lo stesso IM 1 ha spiegato che non era assolutamente sua intenzione fare del male alla ragazza, ma il suo unico obiettivo era quello di avere accesso alla cassa, per questo per forza ha dovuto cercare qualcosa che potesse indurre la cassiera ad aprirla. Ha preso la prima cosa che ha trovato, il primo oggetto, grezzo, che viene utilizzato per pulire legno o altri materiali, non un oggetto pericoloso tramite il solo contatto con la pelle. La lama non l’ha mai utilizzata e non l’avrebbe mai utilizzata. Se avesse voluto davvero minacciare la cassiera, avrebbe rivolto la punta della lama verso di lei, mentre lui la punta la dirigeva verso la cassa, perché il suo obiettivo era solo quello di indicare la cassa, farsela aprire, e allontanarsi il prima possibile. È normale che la cassiera si sia comunque spaventata ed è ciò che più dispiace al signor IM 1. Per il resto dei fatti, la difesa precisa che emerge dallo svolgimento degli stessi come la rapina non sia stata per nulla pianificata, ma improvvisata, e neppure ben organizzata. Si tratta di una rapina frutto di una mente annebbiata dall’angoscia di avere appena perso i soldi necessari per mandare avanti la casa, di pagare una rata per cui era stato già minacciato che l’avrebbero prelevata direttamente dallo stipendio, da anni di patologia del gioco, siccome aveva perso per l’ennesima volta il denaro al gioco, dalla paura, disperazione di non riuscire ad affrontare la situazione. Tutto ciò che ne è seguito è stato un tentativo di trovare una soluzione a questa situazione urgente di trovare almeno pochi soldi, un tentativo maldestro di recuperare qualcosa. Per non parlare del gilet fosforescente, della serie, “non facciamoci notare”. Le targhe, poi, le ha coperte solo una volta che era già passato ripetutamente davanti al distributore. IM 1 è entrato, uscito e andato avanti e indietro, semplicemente perché aveva paura, sudava, non sapeva cosa fare. In fondo è un uomo come tutti, non certo un addetto al crimine. Ha fatto quello che ha fatto senza preparazione vera, reale. Tanto è vero che anche dopo il colpo, invece di andare subito in Italia, a due passi dalla dogana, ha pensato subito di andare a saldare il debito. I soldi non li ha presi per giocarli o per altri motivi, ma ha pensato subito di ripagare quello che doveva. Anche in seguito, l’imputato è tornato in Svizzera, non ha pensato a come sfuggire dalla giustizia, ma si è quasi rassegnato alla situazione. Se dal profilo oggettivo bisogna quindi riconoscere una colpa perlomeno media, dal profilo soggettivo la stessa va relativizzata ed è, a mente della difesa, una colpa lieve, vista la situazione personale del signor IM 1. È vero che non sfocia nell’attenuante specifica, ma è sicuramente un’attenuante il fatto che sia stato spinto dalla sua situazione, che gli ha impedito di essere completamente libero nella scelta, che gli ha impedito di resistere. La radice dei debiti di IM 1 è la patologia del gioco d’azzardo, che ha portato anche al fallimento della sua ditta. Per fortuna, come ha detto egli stesso, il casinò di __________ nel frattempo ha chiuso. Questa patologia del gioco d’azzardo, rileva la difesa, oggi non dobbiamo però più temerla. Infatti la rapina, i problemi con la famiglia, il rischio di perdere il lavoro, sono stati dei deterrenti forti, per decidere di dare un taglio netto al gioco. L’imputato, adesso, se entra in un bar è solo per bere un caffè e solo in compagnia di suo figlio, perché non vuole essere indotto in tentazione. Peraltro, egli è riuscito a smettere di fumare, e quest’anno è riuscito anche a ripagare in parte i suoi debiti, ciò che per lui è molto importante. A proposito del lavoro, la difesa rileva che nella commisurazione della pena bisogna tenere conto anche degli effetti che la pena avrà sulla vita dell’imputato, e quindi della concreta possibilità che il permesso non gli venga rinnovato. Osserva che l’imputato ha ampiamente collaborato, è incensurato e ha avuto un buon comportamento. Vi è poi, a mente della difesa, l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 CP. IM 1 si è pentito sin dal primissimo istante. A un certo punto, nel primo verbale di Polizia, si è fermato e ha detto spontaneamente “voglio chiedere scusa alla ragazza per la rapina, ho ancora in mente i suoi occhi, so che si è spaventata e per 4 notti non ho dormito, le chiedo scusa e perdono” e ha anche chiesto se era possibile organizzare un incontro con la ragazza per potersi scusare personalmente, ciò che non è stato possibile, per cui ha redatto uno scritto di scuse per la ragazza. L’imputato, inoltre, appena ha potuto ha racimolato i soldi per risarcire il maltolto. Il sincero pentimento non può essere messo in discussione, e ciò anche a seguito dell’ampia collaborazione.

La difesa conclude, quindi, chiedendo la condanna del suo assistito una pena detentiva che non superi i 12 (dodici) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Per quel che riguarda l’espulsione, anche se il reato di rapina la prevede, reputa che nel caso specifico vi sia un margine per valutare l’applicazione del caso di rigore e si possa quindi prescindere dal pronunciare l’espulsione. Chiede alla Corte di fare uso del margine di manovra a sua disposizione, posto che la legge non definisce il caso di rigore. Ci sono rapine e rapine, e oggi, secondo il difensore, stiamo parlando di una rapina di CHF 1'000.00, fatta in un contesto di improvvisazione e non violenza. Bisogna poi ponderare l’interesse della Svizzera a espellere IM 1 e l’interesse di quest’ultimo a continuare a varcare il confine per mantenere un posto di lavoro non solo per lui, ma anche per il datore di lavoro, per cui è fondamentale, tanto che l’ha subito riaccolto e gli ha concesso di far fronte pian piano ai suoi debiti. IM 1 è una persona onesta, lavoratrice, che va d’accordo con tutti i colleghi e i clienti, che mai prima aveva creato problemi. Bisogna tenere conto della colpa dell’autore del reato, della gravità di quanto successo, del tempo trascorso nel nostro Paese, e quindi almeno 6 anni ininterrotti in cui il signor IM 1 ha lavorato nel nostro Paese, della difficoltà in cui incorrerebbe la sua famiglia in caso di espulsione. A 59 anni non è per nulla facile reinserirsi professionalmente in Italia, perlopiù con la sua situazione debitoria, per cui finirebbe sul lastrico, peggiorerebbe la sua situazione finanziaria, non solo per sé, ma anche per la moglie, e non riuscirebbe più a pagare i debiti che piano piano sta ripagando, tra cui anche quelli svizzeri. L’interesse della Svizzera all’espulsione è di molto inferiore a quello del signor IM 1 a poter entrare ancora nel nostro Paese, per cui tra l’altro egli non rappresenta una minaccia, non avendo in precedenza mai avuto problemi con la giustizia e avendo debiti solo privati; inoltre l’imputato torna a casa ogni sera, quindi non graverebbe in ogni caso sul nostro Paese, come ad esempio se dovesse entrare in assistenza. Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse decidere per l’espulsione, la difesa chiede che il periodo non superi i 5 (cinque) anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt.:                   12, 40, 42, 44, 47, 51, 66a, 69, 70, 140 CP;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina

per avere,

l’8 luglio 2017, a __________, commesso un furto minacciando una persona di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, e meglio per avere, ai danni di un negozio della ACPR 1, sottratto CHF 1'019.95, minacciando la commessa con una lama;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa,.

                                   2.   Di conseguenza,

avendo dimostrato sincero pentimento,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   3.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   4.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 260.00 a titolo di risarcimento danni.

                                   5.   È ordinato il dissequestro di CHF 260.00 a favore dell’accusatrice privata ACPR 1. 

                                   6.   È ordinato il mantenimento del sequestro conservativo a copertura di tasse e spese sul restante importo di denaro sotto sequestro.

                                   7.   È ordinata la confisca del coltello senza manico, dello straccio nero e del gilet ad alta visibilità arancione.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                                        fr.     6'804.15

spese                                             fr.          500.--

IVA (7,7% su CHF 2’471.25)     fr.        190.30

totale                                              fr.     7'494.45

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'494.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             89.80

                                                             fr.           789.80

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