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Ticino Tribunale penale cantonale 20.06.2017 72.2017.90

20 giugno 2017·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,943 parole·~15 min·3

Riassunto

Infrazione aggravata LStuo, riciclaggio di denaro

Testo integrale

Incarto n. 72.2017.90

Lugano, 20 giugno 2017/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro                              IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 9 marzo 2017 al 4 maggio 2017 (57 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 5 maggio 2017 al 10 maggio 2017 (6 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 6 maggio 2017;

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 9 marzo 2017 al 25 aprile 2017 (48 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 26 aprile 2017;

imputati, a norma dell'atto d'accusa nr. 71/2017 del 4 maggio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere senza essere autorizzati, a Chiasso, Mendrisio e altre località del Mendrisiotto, tra il 17 febbraio 2017 e il 9 marzo 2017, importato, detenuto e alienato almeno 69.41 grammi di cocaina,

e meglio

dal 17 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, importato e detenuto 20 grammi di cocaina (grado di purezza dell’80,80%) di cui 15.46 grammi alienati a consumatori locali,

nonché il 9 marzo 2017 importato e detenuto 49.41 grammi di cocaina (grado di purezza del 71,50%) destinati all’alienazione;

IM 2

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere tra il 17 febbraio 2017 e il 9 marzo 2017, consegnando al fratello A.A. sia in Svizzera che in Italia, e quindi attraversando il confine, in tre occasioni, la somma complessiva di EUR 1'000.00, provento dell’alienazione della cocaina di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un traffico di sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup e 305bis cifra 1 CPS;

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua albanese, M.P.V..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:15.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

                                    I.   Preliminarmente, la Presidente propone alle parti di apportare le seguenti modifiche al punto 1 dell’atto di accusa:

                                     -   Quanto alle località indicate, la Presidente propone di aggiungere, oltre a Chiasso, Mendrisio e altre località del Mendrisiotto, Ponte Faloppia, essendo il valico utilizzato dai due imputati per fare rientro in Svizzera con lo stupefacente;

Le parti, a domanda della Presidente, danno tutte il loro consenso.

                                   II.   La Presidente propone inoltre di specificare la descrizione dei due episodi, indicando:

dal 17 febbraio al 2017 al 9 marzo 2017, importato e detenuto 20 grammi di cocaina (grado di purezza dell’80,80%) di cui 15.46 grammi alienati a consumatori locali e 4.54 grammi sequestrati dalla Polizia;

nonché il 9 marzo 2017 importato e detenuto 49.41 grammi di cocaina (grado di purezza 71,50%) destinati all’alienazione, sequestrati dalla Polizia al momento del fermo;

Le parti, a domanda della Presidente, danno tutte il loro consenso.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce affermando che i fatti così come indicati nell’atto di accusa sono ammessi dagli imputati. Anche la qualifica giuridica dei reati non pone particolari problemi, come non pone problemi il principio dell’espulsione degli imputati dalla Svizzera. Gli stessi IM 2 e IM 1 hanno ammesso di non aver alcun legame con la Svizzera e di essere venuti sul territorio con l’unico fine di delinquere. Si è in presenza di un caso di espulsione obbligatoria e non sono date eccezioni particolari per prescindervi. Secondo l’accusa, un’espulsione della durata di 7 anni è proporzionata alla situazione concreta, ritenuta soprattutto la leggerezza con cui gli imputati sono passati all’atto criminoso. Quanto alla confisca e ai sequestri, il Procuratore pubblico chiede innanzitutto che per il denaro sequestrato a IM 2 venga disposto il sequestro conservativo a copertura di spese e tasse di giustizia, ma non si oppone all’eventuale confisca. Il Procuratore chiede inoltre che la sostanza stupefacente sequestrata venga confiscata e distrutta, mentre che per i cellulari di cui le difese hanno chiesto il dissequestro, acconsente a quest’ultimo – ad esclusione della carta SIM – previa cancellazione dei dati in memoria, con spese a carico degli imputati. Per la pubblica accusa, la colpa degli imputati è grave. Infatti, nonostante i quantitativi di stupefacente possano ancora essere considerati come contenuti, la colpa è grave per la leggerezza con cui gli imputati sono passati all’atto. A fronte di un momento di difficoltà economica, gli imputati hanno difatti avuto una grande facilità nel passare all’illecito. Gli stessi hanno sfruttato senza remore alcune conoscenze sul territorio svizzero per avviare e costruire la loro attività d’importazione e vendita di cocaina. La facilità del loro agito non va dunque sottovalutata. Il Procuratore pubblico riconosce agli imputati una discreta collaborazione, che non può però essere considerata assoluta. Il Procuratore pubblico prosegue affermando che trattandosi di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, la pena base per entrambi gli imputati è di 12 mesi. Per IM 2 non si può non considerare almeno un mese aggiuntivo ritenuto l’episodio di riciclaggio. La pubblica accusa chiede dunque per IM 1 una condanna ad una pena detentiva di 12 mesi, non opponendosi ad una sospensione condizionale, ritenuto come IM 1 non abbia precedenti penali, rispettivamente avesse un lavoro in Grecia prima di arrivare sul nostro territorio; in questo senso, una pena da espiare non sembra necessaria per trattenere l’imputato dal commettere nuovi reati. Quanto alla durata del periodo di prova, il Procuratore indica come la stessa possa essere un po’ più lunga rispetto al minimo di legge, questo per tenere conto della leggerezza con cui l’imputato è passato all’atto. Per IM 2, invece, il Procuratore pubblico chiede la condanna ad una pena detentiva di 13 mesi. In questo caso, ritenuto il precedente specifico dell’imputato, e meglio la condanna in Italia per vendita di stupefacente, una sospensione condizionale della pena non appare possibile ritenuto come non siano date le circostanze particolarmente favorevoli richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP. Il Procuratore pubblico chiede pertanto che la pena detentiva di 13 mesi di detenzione sia da espiare. Quanto all’espulsione e alle confische, il Procuratore pubblico rinvia a quanto indicato in entrata al suo intervento;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, evidenzia come IM 2 appartenga al fenomeno di giovani albanesi che lasciano il loro Paese giovanissimi per trasferirsi in Italia, non accompagnati, che con il proprio lavoro mantengono se stessi e le famiglie rimaste nel Paese d’origine. Quanto ai fatti e alla loro qualifica giuridica, il difensore rileva come gli stessi non siano contestati. IM 2 ha ammesso non solo quanto sequestrato al momento del fermo, ma anche il quantitativo trasportato durante il precedente viaggio, questo nonostante all’inizio vi fosse una piccola discrepanza relativa al quantitativo. Il difensore ritiene che la collaborazione del suo assistito sia qualificabile come un po’ più che discreta, avendo anche chiamato in correità C.C.. La difesa rileva come il traffico di stupefacenti fosse agli inizi e come i quantitativi in gioco siano modesti. Infatti, l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è nel caso concreto data unicamente dal grado di purezza particolarmente elevato. Tuttavia, ciò non era noto agli imputati, fermo restando che la commissione del reato per dolo eventuale non è contestata. La difesa prosegue specificando come l’imputato abbia ammesso e riconosciuto tutte le sue responsabilità. Nelle attenuanti generiche, va tenuto conto della giovane età di IM 2 e della durata della carcerazione preventiva già subita. Inoltre, va considerato che le conseguenze che può generare la pena che verrà inflitta oggi, rischiano di essere pesanti, ritenuta la precedente condanna delle Autorità italiane. In conclusione, la difesa ritiene adeguata la richiesta di pena formulata dal Procuratore pubblico di 13 mesi di detenzione. Ritiene però di dover spendere qualche parola in più quanto alla sospensione condizionale della pena. La difesa sottolinea come dallo scambio di e-mail prodotto stamane (doc. dibattimentale 2), la precedente condanna subita in Italia venga relativizzata quanto a gravità, aggiungendo che IM 2 era “l’ultima ruota del carro” nel sistema di vendita di marijuana e che i medesimi fatti, se giudicati in Svizzera, non avrebbero di certo portato a una pena così importante. Rileva inoltre che verosimilmente IM 2 una volta scontata la pena in Svizzera si troverà a dover scontare anche la condanna inflitta dalle Autorità italiane. Il difensore rileva come IM 2 si sia smarrito in due occasioni, concomitanti alla perdita del lavoro. Tuttavia, come da documenti prodotti stamane (doc. dibattimentale 1), IM 2 oggi una possibilità concreta di lavoro ce l’ha, per cui ritiene che la sospensione condizionale della pena sia ancora possibile, eventualmente infliggendo una pena leggermente superiore. Quanto all’espulsione, la difesa non si oppone alla stessa e alla durata proposta di 7 anni. Per le confische e i sequestri, la difesa non si oppone al sequestro conservativo e/o alla confisca di tutto quanto sotto sequestro, fatta eccezione per il cellulare Samsung Galaxy S6 di cui viene chiesto il dissequestro, senza scheda SIM e previa cancellazione di tutti i dati in memoria;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale fa valere che i fatti sono ammessi e riconosciuti dal suo assistito, così come il diritto non è contestato. Il difensore evidenzia come il fatto di essere in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sia dovuto alla purezza della sostanza, ritenuto come i quantitativi in quanto tali siano esegui. Per IM 1 non può essere ritenuto un dolo diretto quanto alla qualità dello stupefacente, ritenuto peraltro come forse IM 1 non fosse neppure veramente cosciente dei quantitativi, a differenza di IM 2. Relativamente alla commisurazione della pena, la difesa rileva che, nonostante IM 1 abbia agito congiuntamente a IM 2, lo stesso ha fornito un contributo che per qualità ed intensità è stato inferiore: IM 1 non ha organizzato gli aspetti pratici, non teneva i contatti con gli acquirenti, non conservava il denaro provento delle vendite. Vi è dunque una diversa intensità dell’energia criminale impiega rispetto a IM 2. Questo a mente della difesa è stato anche evidenziato da C.C. che, interrogata, ha dichiarato che era IM 2 quello “comandino”. IM 1, di fatto, faceva l’autista. Questo secondo la difesa nulla cambia quanto alla correità tra i due imputati, ma ne va tenuto conto nella commisurazione della pena. La difesa prende atto del fatto che il Procuratore pubblico ha qualificato di “leggerezza” il comportamento dell’imputato, ma evidenzia che lo scopo non era quello di fare la bella vita, ma unicamente far fronte ad una difficoltà economica oggettiva. IM 1 aveva anche dei debiti in Albania a cui doveva far fronte; non trovando lavoro per il periodo invernale, ha dunque iniziato a delinquere. La difesa ammette che IM 1 inizialmente ha avuto qualche reticenza quanto al ruolo avuto da altre persone coinvolte, ma ha ammesso da subito le sue responsabilità. IM 1 ha ormai subito diversi mesi di carcerazione; ancora oggi anche se in anticipata espiazione della pena, per motivi logistici si trova in Farera, in condizioni di detenzione che certamente gli hanno permesso di capire ed interiorizzare le conseguenze di quanto compiuto. Quanto alla commisurazione della pena, la difesa ritiene corretta la pena detentiva di 12 mesi di detenzione proposta dal Procuratore pubblico. Viene evidenziato come in assenza di precedenti penali siano date le condizioni per sospendere condizionalmente la pena che verrà decisa dalla Corte. La difesa si pone invece taluni quesiti quanto all’espulsione dal territorio svizzero, non tanto sul principio, quanto sul fatto che l’espulsione possa essere segnalata nel sistema Schengen, ciò che potrebbe avere delle gravi conseguenze per il suo assistito che risiede e lavora in Grecia. Stante le informazioni di cui dispone la difesa, sembrerebbe infatti essere competenza del Giudice del merito la decisione quanto alla segnalazione nel relativo sistema. Ritenute le possibili conseguenze, la difesa chiede dunque che si prescinda da tale segnalazione. Quanto alla durata dell’espulsione, la difesa non si oppone alla proposta di 7 anni, prescindendo dalla segnalazione, mentre chiede che la durata sia ridotta a 6 anni qualora l’espulsione venisse segnalata. Per le confische e i sequestri, la difesa non si oppone al sequestro conservativo e/o alla confisca di tutto quanto sotto sequestro, fatta eccezione per il cellulare Samsung Galaxy S5 di cui viene chiesto il dissequestro, senza scheda SIM e previa cancellazione di tutti i dati in memoria.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis CP;

19 cpv. 2 LStup;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzati,

nel periodo 17 febbraio 2017 - 9 marzo 2017,

a Ponte Faloppia, Chiasso, Mendrisio ed altre località del Mendrisiotto,

importato in due occasioni in Svizzera attraverso il valico di Ponte Faloppia ai fini della messa in commercio, un quantitativo complessivo di 69.41 grammi di cocaina, dei quali

20 grammi (con un grado di purezza dell’80.80%) alienati nella misura di 14.46 grammi a consumatori locali e i restanti 4.54 grammi sequestrati dalla Polizia, e

49.41 grammi (con un grado di purezza del 71.50%) sequestrati dalla Polizia in occasione del fermo.

                                   2.   IM 2 è altresì autore colpevole di:

                               2.1.   riciclaggio di denaro

per avere,

nel periodo 17 febbraio 2017 al 9 marzo 2017,

consegnando al fratello A.A. sia in Svizzera che in Italia, e quindi attraversando il confine, in tre occasioni, la somma complessiva di EUR 1'000.-, provento dell’alienazione della cocaina di cui al punto 1 del dispositivo,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, segnatamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 del dispositivo.

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   IM 1 è condannato

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               3.2.   IM 2 è condannato

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   Nei confronti di

                               4.1.   IM 1 è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni giusta l’art. 66a CP.

                               4.2.   IM 2 è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni giusta l’art. 66a CP.

                                   5.   E’ ordinato il dissequestro di:

                                     -   1 cellulare Samsung Galaxy S6 (IMEI 356420073893703/02, n. rep.53704), senza carta SIM, sequestrato a IM 2, previa cancellazione di tutti i dati in memoria;

                                     -   1 cellulare Samsung Galaxy S5 (IMEI 990004942817846, n. rep.53702), senza carta SIM, sequestrato a IM 2, previa cancellazione di tutti i dati in memoria.

                                   6.   E’ ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata nell’atto di accusa, e meglio 4.54 grammi netti di cocaina e 49.41 grammi netti di cocaina (reperto SAD n. 2017/00354).

                                   7.   E’ mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di CHF 420.- sequestrato a IM 2 a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

                                   8.   E’ ordinata la confisca di tutti gli ulteriori oggetti in sequestro non menzionati nel presente dispositivo ed elencati nell’atto di accusa.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.        6'360.00

spese                         fr.           334.70

totale                           fr.        6'694.70

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'694.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                             10.3.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario                      fr.        6'450.80

spese                          fr.           264.50

IVA (8%)                     fr.           537.25

totale                           fr.        7'252.55

                             10.4.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'252.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                11.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      14'720.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           131.20

                                                                 fr.      15'351.50

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.        7'360.15

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             65.60

                                                                 fr.        7'675.75

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.        7'360.15

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             65.60

                                                                 fr.        7'675.75

                                                                 ============

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

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