Incarto n. 72.2017.30
Lugano, 14 novembre 2018 /sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato a norma dell'atto d'accusa 21/2017 del 22.2.2017 emanato dal PP 1, di
1. Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione
per avere, in data 23.06.2016 a Giornico, circolando sull'autostrada A2 in direzione sud, alla guida dell'automobile __________ targata __________ intestata __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, con il conseguente forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in ispecie per aver circolato, con tre passeggeri a bordo, alla velocità accertata di km/h 233 (già dedotto il margine di tolleranza) a fronte di una velocità massima consentita di 120 km/h.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 LCSTR;
considerato: l’art. 42 cpv. 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 1'500.00 (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. All’avv. DF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- in qualità di interprete per la lingua francese S.C.P..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, la Presidente propone alle parti alcune modifiche dell’AA:
- pag. 1 dell’AA: “reato previsto: dagli artt. 90 cpv. 3 e 90 cpv. 4 lett. d LCStr”
- in merito al punto 1 delle proposte, avuto riguardo all’importante superamento del limite di velocità, appare adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 18 mesi di pena detentiva e propone di modificare il punto 1 come segue: “IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi. L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).”
- inoltre, preso atto dello scritto 16.10.2018 dell’avv. DF 1 (doc. TPC 3), la difesa dell’imputato è da considerarsi - sin dall’inizio - di fiducia e non d’ufficio. Pertanto il punto 3 delle proposte è stralciato.
Le parti danno il loro consenso a tutte le modifiche proposte.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e ss., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 21 / 2017 del 22 febbraio 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
pagina 1: “reato previsto: dagli artt. 90 cpv. 3 e 90 cpv. 4 lett. d LCStr”
punto 1 delle proposte: “IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi. L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).”
punto 3 delle proposte: stralciato
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.20
fr. 2'271.20
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