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Ticino Tribunale penale cantonale 08.03.2018 72.2017.243

8 marzo 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,187 parole·~6 min·2

Riassunto

Grave infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 2 LCStr), 121 km/h su un tratto in cui la velocità massima è di 80 km/h, stato di necessità

Testo integrale

Incarto n. 72.2017.243

Lugano, 8 marzo 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 residente a  , rappresentata dall’avv DUF 1

imputata, a norma del decreto d'accusa 349/2017 del 04 dicembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 121 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;

fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, l'8 marzo 2017;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

Presenti:                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:29 alle ore 10:42.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 20.12.2017 (doc. TPC 2) ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

                                     -   l’avv. DUF 1 difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti che hanno dato inizio alla procedura penale che ci vede qui oggi sono chiari e riconosciuti. La signora IM 1 circolava a 121 km/h sul limite di 80 km/h. Le risultanze del radar, così come il limite vigente, non sono contestati. Al giorno d’oggi, rileva il legale, è raro trovare qualcuno che senza dubbi ammetta le proprie colpe. IM 1 non ha dubbi perché ha fiducia nella giustizia. Giustizia però che a fronte di un decreto d’accusa duro potrebbe tradursi in ingiustizia. L’avv. DUF 1 confida quindi che la signora IM 1 possa uscire di qui oggi senza essere vittima di automatismi procedurali. Non si può non constatare che, se da un lato, i presupposti oggettivi sono chiari, quelli soggettivi non sono stati considerati dal magistrato inquirente, che non ha esaminato come avrebbe dovuto le circostanze del caso concreto. Come dichiarato innanzi alla Polizia ed ancora oggi, con grande coraggio vista la delicatezza del suo stato di salute, la signora ha ammesso quanto accaduto. A seguito del tumore allo stomaco le è stato rimosso l’intero stomaco e un pezzo di intestino. A causa della recidiva ha poi subito l’asportazione delle ovaie e dell’utero. Ne discende l’alveo aperto che produce attacchi improvvisi, con le conseguenze già indicate nell’odierno interrogatorio. Proprio da questa sintomatologia è stata colpita la signora IM 1 un anno fa.

L’avv. DUF 1 chiede quindi che i motivi della punibilità vengano analizzati alle luce del disposto degli artt. 17 e 18 CP, tenendo conto di un’attenuazione della pena e dello stato di necessità dell’imputata. La situazione in cui si è trovata la signora IM 1 era atta a costituire un pericolo per gli altri utenti della strada. In merito ad un caso simile si è già espressa la CARP, con sentenza del 28.01.2016, incarto n.17.2015.181. Il legale sottolinea che la sera dei fatti l’imputata non ha fatto mosse azzardate o altro. Quella sera, purtroppo, quanto l’imputata temeva si è concretizzato.

Alla luce di quanto precede l’avv. DUF 1 chiede quindi che la fattispecie in esame venga considerata anche dal punto di vista dello stato di necessità. Qualora non ne venissero riconosciuti i presupposti egli contesta comunque il DAC, sia per il numero delle aliquote, che per il loro ammontare. Quanto alla revoca della sospensione della precedente condanna, l’avv. DUF 1 rileva che la prognosi negativa non è stata minimamente sostanziata. La signora IM 1 non ha precedenti, è mamma, lavora e studia. Infatti, in merito al solo precedente ascrivibile alla sua assistita, l’avv. DUF 1 sottolinea che si è trattato di una dimenticanza; la signora IM 1 non aveva tempestivamente convertito la propria licenza di condurre __________ in quella Svizzera. La difesa contesta quindi la revoca della sospensione.

L’avv. DUF 1 rileva quindi che la pena di 75 aliquote per l’infrazione commessa dalla signora IM 1 l’8.03.2017 appare eccessiva. In un caso simile la CARP ha infatti deciso per una pena di 30 aliquote. La commisurazione della pena non tiene nemmeno conto delle attenuanti del caso ai sensi dell’art. 48 CP. A mente delle difesa quella sera indubbiamente l’imputata era in uno stato di angustia, stava male, aveva vergogna e paura di non riuscire ad arrivare a casa. Richiamati i principi generali di cui all’art. 49 CP l’avv. DUF 1 chiede una riduzione massiccia della pena indicata dal PP. Siccome il pronostico è a mente della difesa favorevole, il legale chiede la sospensione condizionale della pena, al massimo per due anni. Egli conclude rilevando che pure l’ammontare delle aliquote indicato dal PP è eccessivo tenendo conto della situazione finanziaria dell’imputata.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   Grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________, l’8.03.2017, violato gravemente le norme succitate cagionando un serio pericolo alla sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, con il veicolo ____________________, targato __________, alla velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Di conseguenza,

                                   2.   IM 1 è condannata

                               2.1.   Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta) cadauna.

                               2.2.   Al pagamento di una multa di CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto 5.09.2016 dal Ministero Pubblico del Caton Ticino, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico della condannata.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario            fr. 1'290.00

spese                fr.    175.00

IVA (7.7%)        fr.    112.80

totale                 fr. 1'577.80

                               6.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'577.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       la vicecancelliera

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           115.-fr.        1'015.--

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