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Ticino Tribunale penale cantonale 18.05.2018 72.2017.214

18 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·15,425 parole·~1h 17min·3

Riassunto

Assassinio: agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero nell’intento di eliminare per una discussione la cognata e nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire sul di lei ferimento avvenuto durante la discussione

Testo integrale

Incarto n. 72.2017.214

Lugano, 18 maggio 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

______, assessore giurato ______, assessore giurato ______, assessore giurato ______, assessore giurato

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatorei privati  

ACPR 1, __________ ACPR 2, __________ patrocinate dall’avv. RAAP 1   ACPR 3, __________ patrocinato dall’avv. RAAP 2   ACPR 4, __________ patrocinato dall’avv. RAAP 3

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1 e avv. DF 2, __________

in carcerazione preventiva dal 19 ottobre 2016 al 6 luglio 2017 (261 giorni)

in anticipata esecuzione della pena dal 7 luglio 2017

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 179/2017 del 13.11.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   assassinio

per avere,

a __________, all’interno dell’abitazione della vittima,

la sera del 14 ottobre 2016, tra le ore 19:04 e le 19:50 circa,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi,

ovvero nell’intento di eliminare per futile movente la cognata †__________ che in quel momento lo stava, a suo dire, accusando con tono acceso e ingiustamente, di non aiutarla nella contesa famigliare in corso ormai da mesi che la vedeva opposta alla di lei madre ACPR 1 e alla sorella ACPR 2 (sua moglie), avente per oggetto il futuro acquisto da parte della vittima dell’abitazione nella quale viveva,

rispettivamente, il movente particolarmente perverso consistendo altresì nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire sul di lei ferimento avvenuto, durante la prefata discussione, per mezzo di una bottiglia di vetro utilizzata per colpirla al capo,

agendo inoltre con le sotto indicate modalità particolarmente perverse dimostrando totale disprezzo per la vita altrui,

intenzionalmente ucciso la cognata †__________,

e meglio,

raggiungendo l’abitazione della cognata, come d’accordo, alle ore 19:04 circa,

ivi salendo nella camera da letto di †__________ dove lei esordiva dicendogli di non condividere il contenuto e le conclusioni dell’ultimo rapporto di stima immobiliare del 30 settembre 2016 (commissionato dalla madre e dalla sorella, nel quale il valore venale della proprietà era stato ridotto di soli CHF 5'000.- rispetto al primo rapporto del 27 giugno 2016), rispettivamente, a suo dire, lo accusava di non aiutarla nella contesa famigliare scaturita a seguito dell’intenzione di †__________ di acquistare l’immobile dove viveva (già di proprietà in ragione di ½ della comunione ereditaria di cui facevano parte lei, la sorella e la madre, quest’ultima proprietaria anche della quota restante),

risentendosi per le suddette ingiuste accuse rivoltegli dalla cognata, dopo aver gettato una fugace occhiata sulla scrivania alla ricerca di un oggetto con il quale colpirla, senza individuarne,

estraendo allora dal proprio zaino una bottiglia di birra in vetro vuota,

colpendo quindi †__________, che si era voltata di lato dandogli parzialmente le spalle, con la bottiglia al capo (in regione occipitale destra), bottiglia che si frantumava,

†__________, stordita e barcollante, si avvicinava al letto e si inginocchiava, e nel mentre gli chiedeva: “_____ che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto?”,

indi sfilandosi IM 1 la sciarpa che indossava, cingendola poi attorno al collo della cognata e tirandone (e tenendone tirate per alcuni minuti) le estremità anche quando lei tentava invano di difendersi cercando di colpirlo con alcune manate, appoggiando ad un certo punto la propria fronte tra i capelli della vittima dicendole: “mi dispiace”, cessando di strangolarla solo quando era sdraiata a terra inerte,

quindi, allo scopo di occultare ogni traccia del suo operato,

procedendo ad una sommaria pulizia della camera dal sangue della vittima e dai cocci di vetro,

infilando dipoi il corpo inerme della cognata in due sacchi dell’immondizia, dopo averle legato i polsi con una fascetta stringicavo in plastica, per poi trascinarlo per le caviglie lungo le scale sino al garage dove lo caricava nel bagagliaio dell’automobile VW _______ targata TI __________,

simulando indi che †__________ era ancora viva, e che non l’aveva incontrato, attraverso l’invio di messaggi Whatsapp con il di lei telefono cellulare al fidanzato (già) alle ore 19:19:27 scrivendogli: “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( non riesco a venire. Ora dormo… appena finisco di vomitare :( ti chiamo domani”, e a sé stesso alle ore 19:20:53 scrivendo: “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( lasciami sul tavolo le cose ke vuoi darmi pf. Aü aü”,

asportando poi dalla camera della cognata alcuni oggetti tra cui i cocci di vetro, i fazzoletti di carta utilizzati per pulire il sangue, un sacchetto di stoffa, un tappeto, un paio di scarpe e un sacco ____ sporchi di sangue, come pure il di lei telefono cellulare, il bracciale FitBit, il denaro contenuto nel portafoglio, e la chiave della camera da letto chiudendola, e prendendo infine con sé anche il mazzo di chiavi della vittima, elementi per lui compromettenti siccome riconducibili all’intervento di terzi nel determinismo del decesso, e in parte a lui necessari per poter giustificare l’assenza di †__________ nei giorni successivi,

trasportando nel seguito il cadavere di †__________ in Italia, in territorio di __________ dove, dopo aver sfilato i suddetti sacchi e levato la fascetta, lo scaricava in una scarpata lungo il ciglio della strada, a ridosso di un bosco,

raggiungendo successivamente la moglie ACPR 2, la figlia __________ (__________) e la suocera ACPR 1 al ristorante __________ di __________ (I) dove cenavano,

tornando poi nell’abitazione della vittima dove si accertava, prima del rientro a casa della suocera, di avere spento tutte le luci e dove chiudeva una porta precedentemente dimenticata aperta,

nonché simulando attraverso il proprio bracciale FitBit, alle ore 23:37:00, che †__________ era ancora viva invitandola a partecipare alla “sfida del weekend”, rispettivamente, il giorno successivo, inviando dall’account di posta elettronica di †__________ un’email a sé stesso, al fidanzato, alla sorella e alle amiche strette della cognata, giustificandone così l’assenza, ma anche facendo credere che la sera precedente si era recato da †__________ ma senza incontrarla;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 112 CP;

                                   2.   turbamento della pace dei defunti

per avere,

a __________, all’interno dell’abitazione della vittima, e a __________ (I),

il 14 ottobre 2016,

dopo averla uccisa come descritto al punto 1. del presente atto d’accusa, profanato il cadavere di †__________ che aveva confinato in due sacchi dell’immondizia, trascinandolo per le caviglie lungo le scale della di lei abitazione, caricandolo poi nel bagagliaio della propria automobile e trasportandolo fino a __________ (I), lì scaricandolo in una scarpata lungo il ciglio della strada, dopo aver sfilato i sacchi e levato la fascetta ai polsi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 262 cifra 1 CP;

                                   3.   ripetuta appropriazione indebita

per essersi,

a __________ presso la ACPR 4,

nel periodo 2003 / 14 ottobre 2016,

in qualità di dipendente di __________, e meglio quale responsabile della cassa del __________ del __________ (di seguito solo __________), per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di cose mobili altrui,

in specie, per avere,

ripetutamente indebitamente prelevato dalla citata cassa, in un numero imprecisato di occasioni, denaro contante in ragione di almeno CHF 269'787.- (cfr. “Ricostruzione dell’ammanco verificato nell’ambito della gestione della cassa del __________ del __________ della ACPR 4 nel periodo compreso fra il 2003 e il 2016” del 08.05.2017), effettuando singoli prelievi a partire da poche centinaia sino ad un massimo di alcune migliaia di franchi per volta,

denaro successivamente versato sul conto privato __________ nr. __________ per complessivi CHF 198'693.-, sul conto commerciale __________ “__________” nr__________ per complessivi CHF 8'000.- (entrambi a lui intestati), e sul conto di risparmio __________ “cauzione affitto” nr. __________ intestato a IM 1 e/o ACPR 2 per complessivi CHF 5'550.-, rispettivamente trasferito via __________ complessivi CHF 11'421.- a terze persone, nonché utilizzato CHF 47'776.- al fine di estinguere procedure esecutive pendenti a suo carico, e risultando infine impossibile ricostruire il destino dei restanti CHF 28'323.-,

ritenuto che, al fine di occultare parte delle citate malversazioni (e poter così proseguire negli illeciti), nel periodo 2009 – 2016 inserì importi fittizi nei “rapporti di cassa” da lui personalmente allestiti, con lo scopo di far risultare, contrariamente al vero, che il denaro incassato corrispondesse con quanto da lui indicato in predetti rapporti, come specificato al punto 4 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

                                   4.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________,

nel periodo 2 novembre 2009 / 30 agosto 2016,

allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, segnatamente per celare le malversazioni di cui al precedente punto 3,

in qualità di responsabile della cassa del __________ (ACPR 4),

formato almeno 31 documenti falsi, in particolare, inserendo nei “rapporti di cassa”, in urto con la verità, importi di denaro inferiori rispetto a quelli da lui effettivamente incassati,

facendo poi uso dei seguenti “rapporti di cassa”, a scopo d’inganno, consegnandoli all’ufficio contabilità della ACPR 4:

                                     -   rapporto di cassa del 02 novembre 2009;

                                      -   rapporto di cassa del 30 novembre 2009;

                                     -   rapporto di cassa del 01 dicembre 2009;

                                     -   rapporto di cassa del 14 gennaio 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 23 febbraio 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 25 aprile 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 22 giugno 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 23 agosto 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 28 settembre 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 9 novembre 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 25 novembre 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 23 dicembre 2010;

                                     -   rapporto di cassa del 27 gennaio 2010 (recte 2011);

                                     -   rapporto di cassa del 01 marzo 2011;

                                     -   rapporto di cassa del 25 luglio 2011;

                                     -   rapporto di cassa del 29 agosto 2011;

                                     -   rapporto di cassa del 27 settembre 2011;

                                     -   rapporto di cassa del 27 ottobre 2011;

                                     -   rapporto di cassa del 28 novembre 2011;

                                     -   rapporto di cassa del 27 gennaio 2012;

                                     -   rapporto di cassa del 09 maggio 2012;

                                     -   rapporto di cassa del 05 giugno 2012;

                                     -   3 rapporti di cassa del 03 dicembre 2015;

                                     -   rapporto di cassa del 14 marzo 2016;

                                     -   rapporto di cassa del 29 aprile 2016;

                                     -   rapporto di cassa del 31 maggio 2016;

                                     -   rapporto di cassa del 30 agosto 2016;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;

                                   5.   ripetuta truffa

per avere,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo settembre / ottobre 2012,

per procacciare a sé un indebito profitto,

affermando cose false, in particolare informando amici e conoscenti di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”, cittadino __________ ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare versamenti – per il suo tramite – a favore di quest’ultimo,

ripetutamente ingannato con astuzia quattro persone, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio in ragione di complessivi CHF 5'100.- e EUR 50.-, importi versati sul conto privato __________ nr. __________ intestato a IM 1, rispettivamente via PayPal sempre a beneficio di quest’ultimo, a titolo di donazione, segnatamente affinché questi li inviasse al “signor __________”,

in specie inducendo:

                                     -   il 19 settembre 2012, __________ al versamento via PayPal di EUR 50.- con causale “Contributo per l’operazione del signor __________”;

                                     -   il 20 settembre 2012, __________ al versamento via PayPal di CHF 50.- con causale “Aiuto Signor __________”;

                                     -   il 1 ottobre 2012, __________ al versamento di CHF 5'000.- sul suddetto conto __________ con causale “a favore del Signor __________”;

                                     -   il 10 ottobre 2012, __________ al versamento di CHF 50.- sul suddetto conto __________ con causale .ig. __________”;

denaro invero utilizzato da IM 1 sia a scopo personale, sia a favore di terze persone con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

alternativamente

ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo settembre / ottobre 2012,

per procacciarsi un indebito profitto,

dopo aver ricevuto da:

                                     -   __________, il 19 settembre 2012, il versamento via PayPal di EUR 50.- con causale “Contributo per l’operazione del signor __________”;

                                     -   __________, il 20 settembre 2012, il versamento via PayPal di CHF 50.- con causale “Aiuto Signor __________”;

                                     -   __________, il 1 ottobre 2012, il versamento di CHF 5'000.- sul proprio conto privato __________ nr. __________ con causale “a favore del Signor __________”;

                                     -   __________, il 10 ottobre 2012, il versamento di CHF 50.- sul proprio conto __________ nr. __________ con causale “Sig. __________”,

considerato che ad amici e conoscenti aveva riferito di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”, cittadino __________ ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare – per il suo tramite – versamenti a favore di quest’ultimo,

ripetutamente impiegato a proprio profitto indebitamente valori patrimoniali affidatigli da __________, __________, __________ e __________ in ragione di complessivi CHF 5'100.- e EUR 50.-, attraverso atti di disposizione ad esclusivo beneficio proprio e di terze persone con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale) in particolare in prelievi a contanti e in trasferimenti via __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dai suoi difensori di fiducia, avv.ti DF 1 e DF 2;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2;

                                     -   l’avv. RAAP 3, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 3.

Espletato il pubblico dibattimento:

martedì 15 maggio 2018, dalle ore 14:35 alle ore 18:23; mercoledì 16 maggio 2018, dalle ore 9:21 alle ore 19:03; giovedì 17 maggio 2018, dalle ore 9:52 alle ore 17:45; venerdì 18 maggio 2018, dalle ore 9:07 alle ore 18:09.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale d’udienza preliminare

Il Presidente rileva che dagli atti emergerebbe il reato di cui ad art. 179sexies CP, non contemplato nell’atto d’accusa, relativo all’acquisto e possesso di due microtelecamere rinvenute nel bagno dell’abitazione dell’imputato, circostanza menzionata in VI PP 06.12.2016 e VI PP 26.01.2017.

Il Presidente chiede al PP di determinarsi al proposito.

Il PP comunica che l’imputazione non è presente per una sua dimenticanza. Propone quindi di aggiungere tale imputazione per avere, nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2016, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone, importato, acquistato e posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto o alla presa illecita di suoni od immagini, segnatamente due micro-telecamere celate all’interno di due appendiabiti.

La difesa si dichiara d’accordo.

Il PP rileva di avere fatto un errore con un nominativo al punto 5 dell’atto d’accusa, avendo indicato __________ invece di __________ e propone quindi di correggere l’atto d’accusa in tal senso.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

                                         Vebale del dibattimento

Il Presidente propone in fine alle parti di aggiungere il reato di furto ai sensi dell’art. 139 CP, per avere, il 14 ottobre 2016, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto denaro contante, segnatamente almeno CHF 10.00 e EUR 5.00, dal portamonete di __________. 

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

L’avv. RAAP 2 produce l’istanza di risarcimento della ACPR 4 (doc. dib. 1) con riferimento all’imputazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, rilevando che nella giornata di domani non sarà presente. Rileva che la ACPR 4 parte dall’importo di CHF 269'787.00. Nella misura in cui la Corte dovesse ritenere che l’inizio non è il 2003/2004 accettano l’accertamento processuale. Ha consegnato il testo ieri ai difensori dell’imputato e osserva che sono d’accordo sul principio. Quanto alla messa a disposizione dell’importo di CHF 200'000.00 suggerisce una suddivisione proporzionale per capitale, senza calcolare gli interessi e le spese di patrocinio.

L’avv. RAAP 2 comunica di essersi trovato con i colleghi a proposito dell’importo di CHF 200'000.00 e hanno stabilito la seguente ripartizione:

                                     -   62% per la ACPR 4 (avv. RAAP 2);

                                     -   30% per le AP ACPR 1 e ACPR 2 (avv. RAAP 1);

                                     -   8% per l’AP ACPR 3 (avv. RAAP 3).

Il Presidente comunica alle parti che la Corte ha deciso di non far effettuare una superperizia, ma tenere la perizia giudiziaria effettuata dal Dr. __________, motivando brevemente la decisione, e chiede alle parti di prendere posizione.

Le parti non hanno nulla da dire.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che la morte di __________ ha scosso l’intero Cantone, suscitando un impatto mediatico nazionale e internazionale. Con questo processo la Corte è chiamata a mettere la parola fine a questa triste vicenda, potrà essere fatta giustizia, accertando le responsabilità di IM 1. Purtroppo però, con questo processo, non sarà possibile far rivivere __________.

L’accusa riassume le circostanze del ritrovamento del cadavere della vittima, osservando che nessuno le voleva male, che era ben voluta da tutti, alunni, genitori e colleghi. Al proposito del carattere della vittima, la PP dà parziale lettura delle dichiarazioni dell’ex compagno di __________, di un’amica e del fidanzato, che l’hanno tutti descritta come una persona buona, solare e socievole, predisposta verso l’altro. Lo stesso imputato l’ha definita in questo modo, aggiungendo che non era solo sua cognata, ma anche la sua migliore amica, la sua sorellina. __________ aveva progetti per il futuro con il fidanzato ACPR 3, con il quale sognava di trasferirsi nella casa di __________.

Dagli interrogatori delle prime persone sentite – delle cui dichiarazioni la PP dà parziale lettura – è subito emerso che i rapporti famigliari negli ultimi tempi si erano deteriorati, sia per la questione di ACPR 3 che per quella della casa di __________.

Riassume quindi le circostanze che hanno portato all’arresto di IM 1, dando lettura dell’e-mail inoltrata sabato 15 ottobre 2016 dall’account di __________, con la quale la stessa giustificava la sua assenza sino a lunedì, ed osservando che a seguito di tale e-mail e del fatto che IM 1 era stato visto transitare da __________, luogo in cui era stato rinvenuto il corpo, si è rivelato imperativo ricostruire le giornate dell’imputato, ciò che è stato fatto dagli inquirenti.

La PP ricostruisce quindi la giornata del 14 ottobre 2016, dando lettura dei messaggi che si sono scambiati IM 1, ACPR 2, ACPR 1 e __________, per sottolineare che l’imputato quel giorno ha fatto di tutto per evitare che vi fosse una cena tutti insieme, durante la quale __________ gli aveva detto di voler discutere con la madre e la sorella della perizia, proponendo quindi di andare a cenare al ristorante “__________”, come avrebbe voluto la figlia, nonostante il fatto che ACPR 1 aveva avvisato di avere già cucinato la catalogna.

Egli, all’incirca alle 19:04, ha varcato la soglia di casa __________. Nei suoi primi verbali, IM 1 ha asserito di avere trovato la cognata già morta e di avere unicamente cercato di far sparire il corpo, per nascondere la sua morte e far credere che si fosse allontanata. Poi però, quando un mese più tardi gli sono state contestate le prove nel frattempo raccolte, IM 1 ha dovuto finalmente ammettere di non averla trovata già morta, ma di averla uccisa. Si tratta quindi di capire perché quel venerdì sera IM 1 ha ucciso la sua migliore amica, la sua sorellina __________, lui che per __________ era la figura di riferimento maschile.

Nella famiglia __________, osserva la PP, vi erano delle tensioni in relazione alla vendita a __________ della casa di __________, la quale contestava in particolare le perizie sul valore immobiliare, tanto che __________, nei giorni precedenti la sua uccisione, aveva detto più volte a IM 1 di volerne parlare con la madre e la sorella. Fino al pomeriggio del 14 ottobre 2016, __________ credeva di poterne parlare quella sera con la madre e la sorella, pensando di cenare assieme a __________, cena che però IM 1 ha fatto di tutto per dirottare altrove, per non assistere all’ennesimo litigio, come da egli stesso ammesso e come risulta dai messaggi. Nel corso dell’inchiesta è emerso come IM 1 era solito fare molti regali alle sue amiche e alla cognata __________, e in quel periodo, avrebbe voluto regalarle i biglietti per il concerto dei __________; __________ questi biglietti se li aspettava o perlomeno si aspettava, come dichiarato da ACPR 3 e dal __________ di __________. Egli voleva evitare l’incontro tra suocera, moglie e cognata, ma al tempo stesso voleva vedere __________, __________ che si aspettava qualcosa, ecco perché ha escogitato il piano dei biglietti dei __________. Ma IM 1 i biglietti non li aveva, e ha quindi pensato di fabbricare il buono. L’imputato ha riferito di avere sperato che __________ non tirasse fuori la storia della casa, confidando nel fatto di farla felice con il buono. La sera dei fatti __________ si è vista sfumare la possibilità di discutere a cena con la madre e la sorella ed IM 1 ha pensato di portarle il buono sperando di poter parlare tranquillamente con lei e di farla felice.

La PP riassume le dichiarazioni dell’imputato in merito a quanto avvenuto nell’abitazione di __________, osservando in particolare che lo stesso ha riferito che la donna avrebbe iniziato ad arrabbiarsi e urlare, parlando della perizia da arrabbiata, e di essere scattato siccome si sentiva incolpato di non aiutarla, quando avrebbe sempre cercato di fare da paciere, di essere rimasto sconvolto dal modo in cui la vittima gli si rivolgeva, un modo con cui non gli si sarebbe mai rivolta in precedenza. Sappiamo che __________ quella sera era tranquilla, come ha riferito ACPR 3, il quale ha raccontato che nell’ultima telefonata avevano parlato della cena e gli aveva anche detto che IM 1 sarebbe passato a portarle qualcosa. Ma anche dal tenore dell’ultimo messaggio inviato da __________ a IM 1 non trapela nessuna scocciatura. Non sapremo mai cosa e in che modo si siano detti IM 1 e __________ in quella camera. Non vi è alcun elemento agli atti che possa far supporre che __________ fosse arrabbiata quando parlava della perizia, ma queste sono le dichiarazioni di IM 1. L’imputato è stato molto preciso nel descrivere l’azione omicida. Ha colpito la cognata quando lei gli voltava parzialmente le spalle e quando non stava dicendo nulla, aveva smesso di urlare, con una bottiglia di vetro, che dopo l’impatto con la testa di __________ si è frantumata. Per tutta l’inchiesta IM 1 ha fermamente sostenuto che la bottiglia di vetro al suo arrivo era già sulla scrivania di __________, e solo 11 mesi dopo il suo arresto, quando gli è stata contestata la presenza del suo DNA sul collo, ha dovuto ammettere che la bottiglia l’aveva portata lui, affermando di averla avuta con sé nello zaino, siccome intendeva utilizzarla a scopo sessuale, per penetrarsi analmente.  La PP osserva che sulla scrivania di __________ vi erano molti oggetti a disposizione, ma IM 1 ha dichiarato di non avere trovato nulla di grosso per colpirla. IM 1 non ha preso il primo oggetto che gli è capitato in mano, non ha colpito __________ d’impeto, ma tra la decisione di colpirla e l’azione stessa sono trascorsi degli istanti sufficienti per valutare con quale oggetto colpirla, per valutare che sulla scrivania non ci fosse niente, pe ricordarsi della bottiglia nello zaino, estrarla e colpirla. IM 1 voleva essere certo dell’efficacia del suo colpo. La PP dà parziale lettura delle conclusioni dei medici legali in punto alle lesioni causate a __________ dal colpo infertole con la bottiglia. Osserva che __________ non presentava lesioni da difesa, e lo stesso IM 1 ha dichiarato che subito dopo il colpo __________ ha iniziato a barcollare e si è inginocchiata vicino al letto stordita e incredula. IM 1 ha dichiarato che, vedendola così dolorante, ha pensato di averla mezza ammazzata e quindi ha continuato. IM 1 non ci ha pensato due volte, l’ha strangolata, tirando la sciarpa per 2 o 3 minuti, come da lui stesso ammesso. L’imputato ha raccontato di avere tirato i lembi della sciarpa fino a quando __________ non si muoveva più, l’ha strangolata per alcuni minuti, minuti in cui poteva fermarsi, poteva ripensarci, poteva smettere di ucciderla. E invece, freddamente, ha continuato a fare quanto iniziato, ha continuato a stringere, ha continuato a ucciderla. La PP dà lettura delle conclusioni del medico legale, che confermano lesioni compatibili con uno strangolamento con una sciarpa. IM 1 ha smesso di tirare solo quando ha visto che __________ non si muoveva più e prima di togliere la sciarpa le ha preso il polso, per accertarsi che fosse morta. Il medico legale ha stabilito che al momento in cui IM 1 le ha preso il polso, era possibile non percepire più il battito, che ormai era debolissimo. IM 1 si è poi lavato le mani e ha inviato un messaggio al fidanzato ACPR 3 dal cellulare di __________, per evitare che ACPR 3 cercasse la fidanzata, e un minuto dopo ha inviato un messaggio anche a sé stesso, messaggio a cui ha pure risposto, messaggio che ha inviato per crearsi un alibi, come da lui stesso ammesso. In seguito IM 1 ha dichiarato di avere effettuato delle operazioni di pulizia, aggiungendo di avere pensato anche di tornare nei giorni successivi per mettere in ordine quello che non era ancora riuscito a mettere a posto. È poi sceso in garage e ha posteggiato la sua auto in retromarcia, è tornato nella camera di __________ e le ha infilato un sacco dei rifiuti in testa, le ha legato i polsi con una fascetta da elettricista e le ha infilato un secondo sacco dai piedi. Egli sostiene di averla messa nei sacchi dell’immondizia per non sporcare col sangue e di averle messo la fascetta perché gli davano fastidio le braccia, ma a mente del PP l’ha fatto per essere certo che __________, anche se fosse rinvenuta durante il trasporto, non avrebbe potuto comunque fare nulla, perché i sacchi dell’immondizia erano sufficienti per impedire alle braccia di cadere penzoloni. La PP rileva che i medici legali hanno stabilito che __________ è morta per una doppia componente asfittica, quella per la sciarpa e quella per il sacco dell’immondizia. La Dr.ssa __________ ha precisato che l’asfissia per la sciarpa poteva già essere inemendabile. La PP sottolinea che, dopo averla uccisa, IM 1 ha pure preso dei soldi dal borsello della vittima. IM 1 ha lasciato casa __________ verso le 19:50 ed era entrato alle 19:04, e ha scritto alla moglie, che lo aspettava al ristorante, per scusarsi per il ritardo e dicendole di ordinargli un hamburger. Giunto in uno spiazzo a __________, ha tagliato la fascetta ai polsi di __________ e si è liberato del corpo gettandolo nella scarpata presente, come fosse immondizia. Poco dopo le 20:20 ha fatto ingresso al ristorante, dove ha cenato tranquillamente con la mamma, la sorella e la nipote di __________, mangiando anche il dessert. Ma IM 1 non si è fermato qui. Quella sera è riuscito anche a pensare alle sue relazioni virtuali, scrivendo a __________ quando si trovava al ristorante. È poi tornato a __________ a casa __________, per verificare di avere spento tutte le luci e chiudere una porta che ha ricordato di avere dimenticato aperta, con una lucidità mentale e una freddezza che mettono i brividi. A __________ ha poi gettato quanto poteva ricondurlo all’uccisione di __________, si è recato lì perché sapeva che lì i cestini venivano svuotati più spesso, e nei posteggi vicino a casa ha gettato i ciondoli di __________ e il buono del concerto. Ha spiegato di avere tenuto le chiavi pensando di poterle far trovare a casa e a scuola, per giustificare che se ne fosse andata. Anche sul luogo in cui avrebbe gettato le cose, IM 1 ha fornito versioni discordanti, ammettendo di averle gettate a __________ solo quando era sicuro che niente potesse essere più ritrovato. Dopo avere ucciso __________, IM 1 ha dormito sonni tranquilli per circa 7 ore, come emerge dai rilevamenti del FitBit. I dati raccolti dal bracciale mostrano pure che le sue pulsazioni durante l’uccisione di __________, ma anche nei minuti immediatamente precedenti, non hanno subito variazioni, il battito era perfettamente nella norma, ciò a dimostrazione della sua più totale freddezza.

Quanto ai giorni successivi all’uccisione di __________, osserva che la mattina del 15 ottobre IM 1 si è preoccupato di procedere con il suo piano di depistaggio, mandando un messaggio a __________. Ha dedicato poi la mattina e il pomeriggio agli ultimi acquisti in vista del compleanno della figlia __________. Si è poi recato a __________ per capire se il corpo fosse stato rinvenuto o meno. Ha in seguito inviato dall’account di __________ l’e-mail nella quale ha cercato di spiegare tutte le cose di cui qualcuno poteva accorgersi, tutte le assenze di __________, tutti gli eventi, come da lui stesso affermato. Ha pure contattato l’amica __________, per accertarsi che anche lei avesse ricevuto l’e-mail. IM 1 è quindi andato avanti con una spietata lucidità e freddezza nella sua azione di depistaggio, tanto che la sera si è premurato di scrivere nuovamente a __________. Il 16 ottobre 2016, prima di iniziare a dedicarsi alle preparazioni della festa della figlia, IM 1 ha trovato il tempo e la voglia di consultare un sito porno, e sempre quella mattina, ACPR 3 ha avvisato IM 1 che non sarebbe andato alla festa di compleanno di __________, ed IM 1 gli ha risposto di non preoccuparsi per __________; il depistaggio è quindi proseguito. Le persone presenti alla festa di compleanno hanno riferito che IM 1 era come al solito, o perlomeno fino a quando gli è giunta la notizia della morte della zia.

La mattina del 17 ottobre 2016 IM 1 è partito con la famiglia per la __________ per assistere al funerale della zia. Quel giorno ha scritto di nuovo all’amica __________, andando avanti con la sua azione di depistaggio. IM 1 è riuscito addirittura a dedicarsi alle sue relazioni virtuali, informandole della morte della zia, e ha poi scritto anche alla moglie di non avere ancora fatto in tempo a dirlo a __________. Quando gli è stato comunicato della morte di __________, IM 1 ha pianto, perché doveva farlo, per portare avanti la sua azione di depistaggio. IM 1 è stato male solo all’apparenza, non poteva non mostrarsi triste alla morte della cognata, avrebbe destato sospetto.

Nel pomeriggio e nella sera di martedì 18 maggio 2016, IM 1 si è preoccupato di informare le sue amiche virtuali della morte di __________. Contrariamente a quanto vuole farci credere, IM 1 ha semplicemente continuato a portare avanti il suo teatrino.

Al suo rientro dalla __________, visto quanto nel frattempo raccolto dagli inquirenti, IM 1 è stato arrestato. È stato più volte e a lungo interrogato in merito a quanto avvenuto nella camera di __________, ma solo il 4 settembre 2017, ormai al termine dell’inchiesta, ha dichiarato che durante la discussione non era riuscito a piazzare parola, quando negli interrogatori precedenti aveva affermato di avere provato a parlare con __________ per tranquillizzarla. Ha quindi pensato di giocarsi la carta del blocco, ma una persona bloccata non getta occhiate sulla scrivania alla ricerca di un oggetto per colpire la cognata, non ricorda della bottiglia nello zaino e non la estrae per colpirla. IM 1 conosceva bene __________, sapeva bene com’era fatta, e sapeva che avrebbe anche potuto essere arrabbiata per non avere avuto la possibilità di parlare con madre e sorella quella sera, quindi anche nel caso in cui fosse stata arrabbiata questo non poteva comunque essere per lui motivo di sorpresa, visto che la conosceva bene e per sua stessa ammissione si aspettava di trovarla arrabbiata o insoddisfatta. Ecco perché e come IM 1 ha tolto crudelmente la vita alla sua cognata e sorellina.

Dall’inchiesta è emerso che l’imputato intratteneva relazioni virtuali sessuali, che non disdegnava pratiche sadomaso e che nella sua doccia sono state trovate delle microcamere che ha sostenuto non essere mai funzionate, ma è stato stabilito che funzionavano perfettamente.

IM 1 inoltre, per oltre 10 anni ha commesso malversazioni alla ACPR 4. La PP riassume le modalità delle stesse, sottolineando che sottraeva sistematicamente soldi dalla cassa e inseriva nei rapporti di cassa importi inferiori a quanto incassato. Che l’occasione fa l’uomo ladro è un detto che calza perfettamente per IM 1, questo perché i rapporti di cassa gli venivano raramente sollecitati ed egli sapeva che il suo superiore nonché suo testimone di nozze, contrariamente a quello che avrebbe dovuto fare, non verificava gli importi dei rapporti di cassa. IM 1, interrogato nel merito, dopo che la ACPR 4 aveva denunciato le malversazioni, ciò che lui si è guardato bene dal fare, ha inizialmente cercato di sminuire, come è suo solito fare, le sue responsabilità. La PP riassume le dichiarazioni dell’imputato in merito al destino dato al denaro sottratto. In relazione alle malversazioni IM 1 sostanzialmente ammette i fatti, contestando unicamente il periodo. Ma già a partire da giugno 2004 vi sono sul suo conto versamenti effettuati dall’ufficio postale di __________. Non vi è motivo per cui discostarsi della ricostruzione della ACPR 4, anche se non siamo in possesso degli estratti conto postali di quell’anno.

IM 1 è anche riuscito a mettere in piedi un sito di raccolta fondi, nel quale dichiarava di raccogliere fondi per tale signor __________, bisognoso urgentemente di un’operazione chirurgica. Sul sito figuravano fotografie raffiguranti la famiglia __________ e informazioni sugli interventi e sul suo stato di salute, così come i nomi di benefattori, nomi da lui inventati per fare numero. Nel sito erano indicate anche le coordinate per effettuare i pagamenti. È riuscito a raccogliere oltre CHF 5'000.00. Ammirevole, non fosse per il fatto che il denaro non è finito direttamente nelle mani del signor __________. IM 1 sostiene di non avere informato i genitori della raccolta fondi per non dover ripetere tutta la storia, ma in realtà l’ha fatto per non fregare anche loro. Emerge dagli estratti conto postali che in corrispondenza delle donazioni non vi sono delle uscite. Il giorno in cui ha ricevuto il versamento di CHF 5'000.00 vi è un prelievo di CHF 150.00 e vari invii di denaro ad amicizie online di IM 1, ma non al signor __________. Vi sono poi versamenti a favore di __________, che non sappiamo se sia effettivamente il cugino del signor __________. IM 1 ha utilizzato il denaro ricevuto a suo piacimento, decidendo da solo a chi e quanto versare. IM 1 ha truffato gli ignari benefattori, perseverando nel suo agire, e inviando ancora in ottobre 2012 un’e-mail a __________. Ha approfittato di persone che si erano fidate di lui.

In diritto, quanto al reato di assassinio, l’accusa rileva che IM 1 ha ucciso la cognata __________ e di certo si tratta di un omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP. La PP riassume i parametri sviluppati dalla giurisprudenza per quanto attiene alla qualifica del reato di assassinio, rilevando che nel caso concreto non sappiamo con certezza cosa sia accaduto nella camera di __________ prima che IM 1 la colpisse brutalmente con la bottiglia in testa, ma lui sostiene di averla colpita per farla stare zitta, quando lei non stava parlando e non lo stava neppure guardando. L’ha uccisa per futile motivo, non voleva più sentirla, anche se in quel momento non stava più dicendo nulla. Ma anche se __________ l’avesse accusato in modo brutto di non aiutarla, IM 1 se ne sarebbe potuto andare, o avrebbe addirittura potuto colpirla, sì, ma d’impeto, ad esempio con una sberla, mentre lui ha deliberatamente scelto di colpirla con qualcosa di grosso, per essere certo dell’esito del suo colpo. Dopo averla colpita, non poteva permettere che la gente scoprisse che l’aveva ferita e correre il rischio che venisse aperta un’indagine, con il rischio che i suoi altarini venissero a galla, il fatto che il buon “IM 1” avesse colpito con una bottiglia in testa la sua sorellina, avrebbe comportato più di una domanda, e __________ non doveva poter riferire quanto avvenuto nella camera, __________ andava definitivamente eliminata, e per questo IM 1 le ha avvolto la sciarpa intorno al collo, strangolata, tutto questo prima per farla stare zitta e poi per salvare la sua reputazione. Ma anche le modalità sono state particolarmente perverse. IM 1 ha colpito __________, che si fidava di lui, alle spalle, con una tremenda bottigliata e quando lei indifesa gli chiedeva cosa avesse fatto, agendo sempre alle sue spalle le ha messo la sciarpa intorno al collo, strangolando la sua migliore amica __________, anche quando lei invano prova a difendersi colpendolo, e mentre le sta togliendo per sempre la vita appoggia la fronte tra i suoi capelli e le dice “mi dispiace”. Egli ha strangolato ininterrottamente per alcuni minuti, 2 o 3 dice lui, __________. La PP fa 15 secondi di silenzio, osservando che moltiplicando questo tempo per 12 si ottengono 3 minuti, un lasso di tempo infinito, che equivale al tenere la testa di una persona sott’acqua, caso classico di assassinio. Per salvare la propria reputazione IM 1 ha tolto la vita a una persona che si fidava di lui. La sua estrema freddezza è continuata nei giorni successivi, con le azioni di depistaggio, e con il fatto che un’ora dopo averla uccisa era tranquillamente a tavola con la madre, la sorella e la nipote di __________, quella notte ha dormito ben 7 ore, e durante l’azione omicida il suo battito cardiaco è rimasto invariato.

Non ha esitato un istante a ingannare neppure le persone a lui più care, crudeltà e freddezza proprie di un assassino. Un assassino lo si sente, lo si percepisce, e in quest’aula di tribunale, dopo avere sentito quanto commesso da IM 1, il come e il perché, l’accusa è certa che anche i membri della Corte abbiano potuto percepire la freddezza e la crudeltà proprie di un assassino. Non servono altre parole per mostrare la particolare perversione di IM 1 nell’uccidere una persona a cui lui voleva bene. L’accusa ritiene che si debba senz’altro parlare, in questo caso, di assassinio.

IM 1, prelevando il denaro presente nel borsello di __________, ha realizzato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di furto. Non si tratta di reato di lieve entità, perché IM 1 non può essere ritenuto credibile quando dichiara che avrebbe prelevato solo qualcosina, lui che ha prelevato quasi CHF 300'000.00 dalle casse della ACPR 4, lui che ha ammesso di avere guardato nel borsellino di __________ dopo averla uccisa siccome aveva bisogno di soldi.

L’imputato ha mostrato grande disprezzo per il corpo della cognata che aveva appena ucciso, gettandolo come se fosse immondizia, adempiendo gli elementi costitutivi del reato di turbamento della pace dei defunti.

Acquistando le telecamere destinate alla presa illecita d’immagini, IM 1 voleva filmare altre persone, ad ogni modo le ha installate per filmare qualcuno a sua insaputa; ha così adempiuto, a mente dell’accusa, anche agli elementi costitutivi dell’art. 197sexies CP.

Per quanto attiene alle malversazioni ai danni della ACPR 4, osserva che sono dati gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.

Al fine di occultare parte di queste malversazioni, ha formato in almeno 31 casi documenti falsi, inserendo importi inferiori in urto con il vero, rapporti di cassa che successivamente consegnava al servizio di contabilità, adempiendo al reato di falsità in documenti.

Quanto alla raccolta fondi, si tratta in diritto di una truffa, e alternativamente, di appropriazione indebita, visto che IM 1 non ha riversato, come avrebbe dovuto, gli importi a lui versati. Ha astutamente ingannato persone che si fidavano di lui, creando un sito ad hoc, aggiornato costantemente, e mettendoci la sua faccia di brava persona, utilizzando poi il denaro a suo piacere.

Per quel che ne è della commisurazione della pena, che la colpa di IM 1 per l’uccisione di __________ sia gravissima non può essere messo in discussione. L’imputato ha ucciso una persona con un movente estremamente futile, uno scopo estremamente egoistico e modalità crudeli, colpendola alle spalle, e ha mostrato freddezza anche dopo l’uccisione. IM 1 ha ucciso una persona a cui voleva bene, con la quale aveva un ottimo rapporto e la quale si fidava di lui. L’imputato deve rispondere anche del dolore provocato a tutte le persone che erano vicine a __________. IM 1 ha realizzato tutti e tre i presupposti del reato di assassinio e la colpa in relazione a tale reato è gravissima. Ma è gravissima anche la colpa di chi per poter guadagnare pochi soldi non esita a rubarli a __________, che aveva appena ucciso, la getta in una scarpata, installa microcamere nel locale doccia ad insaputa dei famigliari, si appropria di denaro per anni tradendo la fiducia di colleghi e superiori, crea documenti falsi e inganna persone che vogliono fare della beneficenza. Secondo la DTF 132 IV 102 citata dall’accusa, quando vi è concorso di reati, ma solo per uno di essi è comminata la pena detentiva a vita, tale sanzione può essere inflitta solo se essa si giustifica per quel solo reato. Da parte di IM 1 non vi è stata collaborazione piena, le sue sono state semplici ammissioni, e non confessioni. Del furto di denaro dal portamonete ha riferito solo dopo, così come del fatto che la bottiglia era nello zaino. Non avrebbe fatto parola delle malversazioni alla ACPR 4. Neppure vi è stato sincero pentimento, ma semmai un sincero timore per quelle che saranno le conseguenze per la sua vita, ciò che ha confermato anche il Dr. __________. IM 1 nel verbale in cui ha confessato di avere ucciso __________ ha dichiarato che quello che succederà sarà molto più grave di quello che è già successo, preoccupato per le conseguenze per sé stesso e la sua famiglia. Quanto all’anticipo ereditario, osserva che bisogna chiedersi quanto IM 1 comprenda la portata di questo suo gesto, visto che non ha mai dato il giusto peso alla gestione del denaro. Per quanto riguarda le conclusioni del perito psichiatra, va detto che quando l’assassinio è in concorso con altri crimini, come in questo caso, eventuali attenuanti possono essere compensate. Al proposito l’accusa cita la DTF 127 IV 101, osservando che IM 1 ha realizzato tutti e tre i presupposti dell’assassinio e già solo per questo cumulo di elementi la pena non può che situarsi nella parte superiore del quadro edittale. Una pena detentiva di durata limitata non sarebbe sufficiente, a mente dell’accusa, per tenere conto dell’estrema gravità della colpa di IM 1. In una sentenza del 22 marzo il Kantonsgericht di Friborgo ha stabilito che una lieve scemata imputabilità non esclude a priori la detenzione a vita se la colpa dell’autore, tenuto conto di tute le circostanze, rimane grave al punto da giustificare quel genere di sanzione, confermando la STF 6B_284/2012 del 29 ottobre 2012. Se anche per il solo assassinio potrebbero essere applicate delle attenuanti, le stesse potrebbero essere controbilanciate in considerazione del fatto che non si tratta del solo reato imputabile. Nel nostro caso la presenza di una lieve scemata imputabilità è compensata dal concorso di reati e la colpa di IM 1 in relazione all’uccisione di __________ si situa ancora comunque nella fascia molto grave e sufficientemente grave da non incidere sulla commisurazione della pena. L’accusa conclude chiedendo quale misura il proseguimento della psicoterapia iniziata in carcere, lasciando alla Corte valutare se ordinare misura ambulatoriale o stazionaria, e la condanna di IM 1 alla pena detentiva a vita;

                                    §   l’avv. RAAP 1, rappresentante delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il numero di reati e la variabile tipologia degli stessi è indiziante di uno spessore significativo dell’attività delinquenziale dell’imputato. La colpa per l’uccisione di __________ è particolarmente grave: l’imputato ha ucciso una persona che per lui era come una sorella, che con lui era gentile e disponibile e che era diventata per lui molto importante. L’estrema gravità della colpa aumenta ancora di più se si considera che la vittima era sua cognata e a lei l’imputato non aveva nulla da rimproverare, nemmeno per la questione del debito per la cui restituzione non lo stressava. IM 1 ha provocato un dolore enorme alla madre e alla sorella di __________, e non va dimenticato l’immenso dolore che ha causato alla sua stessa figlia __________, perdita che la perseguiterà ancora per molti anni. L’uccisione di una figlia rappresenta per qualunque madre un dolore grandissimo e può solo essere ancora più dolorosa quando scopre nell’uccisore il cognato. Sole, madre e sorella hanno dovuto confrontarsi con la Stampa, che ha cercato di avvicinarle in tutti i modi per scoprire le ragioni della tragica scomparsa di __________. L’abitazione di __________ è stata posta sotto sequestro per parecchi mesi e ogni singolo atto di normale amministrazione e della loro vita privata è stato impossibile o doveva essere preventivamente autorizzato. La loro abitazione è diventata il simbolo del terribile reato commesso. ACPR 2 ed ACPR 1 stanno ancora facendo capo a un sostegno psicologico e __________ ha anch’essa bisogno di un sostegno psicologico a seguito della morte della zia. Nell’approssimarsi del processo l’istituto scolastico di __________ ha aperto uno sportello di aiuto, a dimostrazione ulteriore del particolare dolore causato dalla scomparsa di __________. La colpa dell’imputato si qualifica poi anche per le modalità con cui ha agito. Ha colpito la vittima vigliaccamente, alla nuca, attendendo il momento migliore, quello che presentava minori rischi di difesa da parte della vittima. L’imputato ha agito lucidamente, valutando lucidamente le sue azioni. Con lo strangolamento IM 1 ha continuato, per usare le sue stesse parole, la sua azione mortale. Dal momento in cui __________ è stata colpita alla nuca sono trascorsi ancora lunghi istanti in cui l’imputato ha avuto la possibilità di valutare quanto stava facendo e che la vittima non era in grado di difendersi e reagire. Così facendo l’imputato ha inflitto sofferenze particolari non necessarie per l’uccisione in quanto tale. Quanto alla bottiglia di birra, la storia dello scopo sessuale è difficilmente credibile ed è stata sollevata solo quando l’imputato è stato messo alle corde dagli inquirenti. Per il resto, delle sue pratiche sessuali egli aveva già riferito agli inquirenti e non aveva quindi più nulla di cui vergognarsi nel riferirlo. IM 1 è stato in grado di simulare una scomparsa della vittima per non far ricadere i sospetti su di lui, ha fatto scomparire le sue tracce o almeno quelle che non dovevano esserci, infilando il corpo di __________ in sacchi di plastica. L’imputato ha deciso lucidamente cosa fare e ha messo in atto con lucidità le sue azioni. È riuscito a raggiungere moglie, figlia e suocera al ristorante, dove in tranquillità ha consumato un pasto completo di dessert. Il suo sonno di ben 7 ore la notte dei fatti non è risultato disturbato e neppure durante l’uccisione della vittima i suoi battiti hanno subito variazioni. La particolare assenza di scrupoli emerge anche dal fatto che anche dopo i fatti non ha esitato ad ingannare le persone a lui più care. Si tratta di caratteristiche particolarmente preoccupanti, perché indizianti di particolare pericolosità sociale. L’imputato non può sostenere di essersi trovato in una grave situazione di conflitto. Come da lui stesso affermato, quando ha colpito __________ per farla stare zitta, questa non stava già più parlando. IM 1 ha perseguito anche l’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire del ferimento mediante la bottiglia, come da lui stesso dichiarato. L’improvvisa emozione in base alla quale pretende di avere agito non può attenuare la colpa, avendo egli dimostrato una lucidità che non può essere altro che la dimostrazione che era nel pieno possesso delle sue facoltà. Ha dimostrato totale disprezzo per la vita altrui, tanto più grave perché si trattava di una persona cui era sentimentalmente molto legato. Ha dato prova di una sconcertante bassezza morale, che trova ulteriore conferma nel furto del poco denaro che la vittima aveva nel portafoglio. Particolarmente significativa è la determinazione con la quale si è prodigato per raggiungere il suo scopo, colpendo la vittima dapprima con una bottiglia e strangolandola poi. Per completare il tutto ha quindi fascettato i polsi della vittima, per evitare che, se fosse eventualmente rinvenuta, avesse potuto fare qualcosa, ed essere certo che fosse effettivamente morta. Avendo realizzato tre presupposti di assassinio, la colpa di IM 1 in relazione a questo reato è gravissima. Per quanto attiene agli ulteriori reati, il patrocinatore delle AP si associa alle conclusioni della pubblica accusa. Nessuno dei fattori legati all’autore permette di attenuare la sua colpa: IM 1 non può fregiarsi di un passato meritevole, né dal punto di vista professionale né personale; non depone in suo favore il fatto di avere installato nel bagno di casa delle telecamere per riprendere __________; neppure può vantare una particolare buona reputazione, anzi inquietano la sua tendenza ad approfittare della fiducia delle persone a lui vicine, la sua indifferenza per le regole e per le esigenze altrui, sempre ben celata. L’imputato ha inoltre delinquito in età matura, ignorando finanche gli obblighi famigliari nei confronti di moglie e figlia. Il valore attenuante dei pochi elementi eventualmente invocabili dall’imputato non può attenuare la sua gravissima colpa. In DTF 127 IV 101 consid. 2b il TF ha stabilito che circostanze aggravanti e attenuanti possono compensarsi. Il patrocinatore delle AP si associa integralmente alle conclusioni della pubblica accusa e chiede che IM 1 venga condannato a rifondere alle stesse quanto richiesto nell’istanza di risarcimento, e destinare loro i CHF 200'000.00 secondo la chiave di riparto pronunciata in occasione del dibattimento. Osserva in fine che è opportuno suggerire all’imputato di iniziare a pensare come deve essersi sentita __________ nel momento in cui si è resa conto che la vita le stava sfuggendo;

                                    §   l’avv. RAAP 3, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la persona da me rappresentata è oggi seduta tra il pubblico, ciò che riaccende in lei un terribile dolore; di ciò egli era cosciente, quando ha deciso di essere qui, ma capire è l’unica maniera per elaborare il trauma della perdita brutale della donna da lui amata. ACPR 3 ha conosciuto __________ nel 1996, i due sono stati compagni di classe per tutto il liceo e sono diventati amici. Nel 2015 hanno iniziato una relazione sentimentale, iniziando a passare ogni momento insieme e decidendo di andare a convivere. Per farlo, __________ aveva individuato la casa di __________. La convivenza era agli occhi della coppia il primo passo verso un’unione più profonda. ACPR 3 e __________ erano profondamente innamorati, e il loro legame era forte. Probabilmente per questa ragione __________ si è allontanata dalla sua famiglia originale, perché voleva formarne una con ACPR 3, per cui lei era la donna della sua vita. ACPR 3, come molte delle persone che volevano bene a __________, necessita di comprendere perché __________ non c’è più. L’analisi dei verbali e dei referti non ha permesso di capire come sia stato possibile che una persona che considerava __________ come una sorella minore sia potuta arrivare ad ucciderla. Le risposte alle domande della Corte sono sempre state date a voce bassa, contrita, dando l’impressione di una persona timida, ma l’imputato è la stessa persona che ha brutalmente ucciso __________, quella che lui stesso definisce come la sua migliore amica, una sorella minore. Quando IM 1 è rientrato in Svizzera, ha inventato la storia del ritrovamento del cadavere di __________ e della folle idea di farlo sparire. Mentre riferiva tutto ciò agli inquirenti, l’imputato sorrideva. Solo quando è stato confrontato con la prova incontrovertibile, ha ammesso l’uccisione, ciò che ha contribuito ad accrescere il dolore delle persone vicine alla vittima. Il patrocinatore dell’AP aderisce integralmente a quanto detto dal PP. Chiede l’accoglimento dell’istanza di indennità per torto morale e indennizzo delle spese legali, osservando che l’uccisione di __________ e gli atti che le autorità inquirenti hanno dovuto intraprendere, hanno causato una sofferenza indicibile a ACPR 3. Qualora dovesse essere sollevata la questione della legittimazione attiva, cita i parametri della DTF 102 II 118, in cui il TF ha riconosciuto la qualità di congiunto anche al fidanzato della persona uccisa, e della DT 138 III 157, in cui ha precisato che per valutare se una persona può essere considerata un congiunto sono decisive le circostanze concrete del caso concreto, e meglio se la relazione è abbastanza stretta, ciò che è già stato oggetto di giudizio della CRP. Nella decisione con cui ha accolto il reclamo, la CRP ha constatato come la presenza di ACPR 3 nella vita di __________ fosse costante fin dall’inizio della loro relazione, la coppia progettava concretamente di vivere assieme nella casa di __________ e __________ si appoggiava sempre di più al compagno per ogni questione. Vi era un legame di fatto equiparabile a quello tra coniugi e concubini, come stabilito dalla CRP. __________ ha riferito che __________ le aveva parlato di matrimonio con ACPR 3 e della loro volontà di avere dei bambini. Si amavano profondamento da 15 mesi e insieme progettavano di sposarsi e di aver figli. L’AP è quindi legittimato a fare valere pretese di torto morale. ACPR 3 ha perso la persona con cui era convinto di costruire la sua famiglia e inoltre la perdita è subentrata a seguito di un crimine orribile; l’AP è venuto a sapere della morte della compagna mentre veniva interrogato dalla Polizia, si è ritrovato improvvisamente in un vortice di disperazione e disgrazia. ACPR 3 ha dovuto fare capo al servizio di aiuto delle vittime ai reati. Dal punto di vista professionale, la perdita della compagna lo ha pregiudicato pesantemente nella sua attività di ingegnere analista. Questo gli impediva di lavorare e far rendere la sua azienda. È chiaro che abbia subito un torto morale. In DTF 114 II 144 il TF ha ritenuto adeguata un indennità per torto morale di CHF 25'000.00 per il fidanzato di una donna vittima di omicidio colposo. Il dolore derivante da un assassinio commesso da una persona conosciuta è stato grandissimo. Chiede quindi il riconoscimento di un’indennità per torto morale di CHF 20'000.00, con interessi 5% a partire dal giorno in cui ha preso atto della morte della compagna, oltre alla rifusione delle spese legali per CHF 7'378.00, a cui vanno sommati CHF 250.00 all’ora per le ore di dibattimento a partire dalla data dell’ultima fattura. Quanto alla ripartizione della somma di CHF 200'000.00, conferma l’adesione alla proposta dell’avv. RAAP 2;

                                    §   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che l’arringa si basa sui fatti descritti nell’atto d’accusa e letti all’imputato all’inizio del dibattimento, i quali emergono dagli atti d’inchiesta e sulla base dei quali l’accusa ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1. Sulla base di tali fatti il perito ha redatto la perizia, e al proposito la difesa sottolinea che non vi era alternativa, non vi erano altre ipotesi su come si sarebbero svolti i fatti; non c’era un verbale in cui si dice che non è credibile che IM 1 abbia agito in quelle circostanze; questa contestazione alternativa alla versione di IM 1 negli atti d’inchiesta non c’è. Bisogna quindi chiedersi, a mente della difesa, su cosa altro avrebbe dovuto basarsi il Dr. __________, visto che non aveva altro a disposizione. Sottolinea che il perito è sì chiamato ad esprimersi, ma sulla base di fatti concreti, e non in astratto; il quesito è se era affetto da turba psichica al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria. La perizia del Dr. __________ dà una chiave di lettura dei fatti che li spiega con una coerenza; possibilità alternative la difesa non ne vede, e farà quindi riferimento alle considerazioni imputate nell’atto d’accusa.

La difesa osserva che si tratta di capire come è stato possibile che un uomo come IM 1 abbia potuto uccidere una giovane donna come __________, che lui venerava. Questo processo di comprensione è un’impresa estremamente ardua, per chi come noi guarda i fatti da un osservatorio esterno. Richiede una mente aperta e libera da ogni pregiudizio.

Per quanto riguarda i fatti ripercorsi nell’istruttoria dibattimentale, confermati dall’imputato e contenuti nell’atto d’accusa, non vi sono particolari contestazioni. I temi sostanziali sono quindi la qualifica giuridica e la commisurazione della pena.

La difesa contesa la qualifica di assassinio, ritenendo adempiuto il reato di omicidio intenzionale.

Non ha per contro nulla da eccepire con riferimento alle imputazioni di cui ai punti 2 e 4 dell’atto d’accusa e relativamente alle nuove imputazioni formulate in aula, essendo i reati riconosciuti.

Per quanto attiene al punto 3 dell’atto d’accusa, la contestazione riguarda il periodo di commissione del reato con conseguente leggera modifica dell’importo malversato. Al proposito la difesa sottolinea che l’atto d’accusa imputa a IM 1 di avere iniziato a malversare nel corso del 2003, mentre l’imputato ha sempre negato di averlo fatto negli anni 2003 e 2004, ritenendo possibile di aver iniziato nel 2005. La ricostruzione della ACPR 4 fa stato di ammanchi molto contenuti nel 2003 e 2004. Siamo di fronte a due versioni, da una parte quella dell’imputato, che appare credibile, anche perché avrebbe poco senso contestare un importo così esiguo rispetto all’importo complessivo delle malversazioni, e dall’altra la versione della ACPR 4, che soffre di evidenti criticità, riconosciute peraltro dalla ACPR 4 stessa, la quale ha rilevato degli oggettivi difetti insiti nella procedura d’incasso, di conteggio, di riversamento e di controllo del denaro versato dagli studenti. La gestione degli incassi manuale, prima dell’introduzione del sistema informatico, era decisamente approssimativa. La tabella veniva compilata a mano spesso in modo difficilmente leggibile. Gli ammanchi per gli anni 2003 e 2004 possono tranquillamente essere riconducibili a errori di compilazione o di lettura della tabella. IM 1 nel 2003 aveva appena iniziato a lavorare alla ACPR 4 ed era poco più di un apprendista, per cui è assai improbabile che abbia subito iniziato a malversare. Il versamento alla Posta di __________ nel 2004 non è indicativo di una malversazione, ma è riconducibile a un aiuto finanziario dei genitori. Non si può neppure escludere che alcune delle malversazioni siano ormai prescritte, posto che non è indicata una data precisa del 2003. Essendo la versione dell’imputato oggettivamente contrapposta a una versione lacunosa, va tenuto conto del principio in dubio pro reo ed IM 1 va prosciolto per le malversazioni del 2003 e 2004.

Quanto all’imputazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, la difesa rileva che la stessa è integralmente contestata. IM 1 ha sempre dichiarato di non avere né ingannato i potenziali donatori, né di avere utilizzato indebitamente le donazioni che aveva raccolto. L’imputato ha riferito di avere conosciuto in internet una donna filippina, per la quale ha raccolto dei fondi destinati ad aiutare il padre malato, tale signor __________. L’imputato ha dichiarato di avere inviato i soldi alla figlia del signora __________ e al parente __________. Non è importante sapere se c’è veramente un signor __________ malato con un parente che si chiama __________, ma stabilire se è stato IM 1 ad essersi inventato questa storia per ingannare i donatori, rispettivamente se ha utilizzato i soldi raccolti per scopi diversi. Per rispondere a questi quesiti la difesa osserva che nell’AI 61 troviamo un nutrito scambio di messaggi tra una tale signora __________ con tratti asiatici ed IM 1, dove si fa un gran parlare di soldi in valuta peso filippino. Si fa anche esplicito riferimento a un padre __________ ammalato e bisognoso di medicine (righe 1405, 1433, 6217, 6219). Sempre in questo scambio di messaggi, si fa riferimento a un padre ricoverato e che tornerà ad esser ricoverato (righe 1418 e 1423) e a IM 1 che ha mandato e manderà soldi per il padre __________ (riga 1456) e che ha ricevuto delle fotografie della famiglia __________ (righe 1163 ss.). La figlia __________ ha ringraziato IM 1 per avere salvato la sua vita e quella del padre (riga 6343). Nella medesima chat si fa riferimento a tale __________, che è spesso a contatto con la famiglia __________ e che porta soldi nella famiglia (righe 1196, 3470, 3553). In un’occasione c’è pure uno scambio di chat direttamente tra IM 1 e __________ (righe 4198-4229). Abbiamo inoltre l’AI 32, che fa stato di versamenti a __________ per CHF 2’159.80 e a tale __________ per CHF 1'335.00 e 12'071.00. Questi trasferimenti sono situabili in date posteriori la raccolta dei fondi e sono avvenuti in date precedenti il ringraziamento della signora __________ rivolto a IM 1 per aver salvato la vita al papà. L’inchiesta ha quindi permesso di comprovare il nesso tra __________ e __________ e la raccolta di fondi che sono andati nelle Filippine. IM 1 ha veramente creduto alla figlia __________ e ha raccolto fondi che poi ha effettivamente mandato nelle Filippine. È molto verosimile che IM 1 stesso sia stato vittima di una truffa. Sulla base di tutti questi elementi, la difesa chiede che IM 1 venga prosciolto da questa imputazione.

Quanto all’imputazione di cui al punto 1, la difesa sostiene che la fattispecie ivi descritta sia sussumibile nel reato di omicidio intenzionale e non di assassinio. Ripercorre parzialmente gli elementi costitutivi del reato di assassinio, osservando che la fattispecie base dei reati contro la vita è l’omicidio intenzionale. Chi uccide una persona con l’intenzione di farlo e lo fa dimostrando una particolare mancanza di scrupoli, commette un assassinio. Si tratta di una nozione molto astratta, molto soggetta a un’interpretazione personale e influenzata da principi di natura morale. Il legislatore, quindi, ha cercato di esplicitare la nozione teorica e astratta, indicando nella norma legale alcuni esempi concreti per cercare di spiegare cosa intendeva con particolare assenza di scrupoli: movente, scopo o modalità particolarmente perversi. La giurisprudenza ha avuto modo di ulteriormente precisare che non ci si deve limitare a esaminare singolarmente movente, scopo e modalità, a compartimenti stagni, ma è necessario fare un apprezzamento globale delle circostanze dell’atto, perché ci possono essere anche altri elementi utili, e in una valutazione di insieme elementi che parlano per una particolare assenza di scrupoli possono essere compensati da elementi che mitigano il carattere perverso dell’atto (STF 6B_877/2014). Nella DTF 118 IV 122 il TF ha stabilito che i tratti dell’assassino devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore, non una manifestazione singola; l’assassino è una persona che è sempre così. Per stabilire se sono dati o meno, è importante che l’apprezzamento avvenga secondo criteri morali oggettivi, cercando di fare astrazione dal proprio sentimento. Il TF ha già stabilito che la soppressione della vita altrui è sempre di estrema gravità, ma per ammettere l’assassinio è necessario che la colpa e il carattere dell’autore si distinguano chiaramente da quelli di un omicida (STF 6B_754/2016 e DTF 141 IV 41 consid. 4). Il comportamento di IM 1 prima, durante e dopo l’atto, in una valutazione complessiva delle circostanze, è stato quello di un omicida; non emerge la perfidia e il cinismo che caratterizzano la personalità dell’assassino.

Il TF ha stabilito che la premeditazione e una forma di pianificazione potrebbero essere elementi a sostegno di una particolare mancanza di scrupoli, premeditazione che nel caso concreto non c’era e non è prevista nell’atto d’accusa. Il 14 ottobre 2016 le donne della famiglia __________ dovevano trovarsi a pranzo per affrontare nuovamente l’argomento del valore della casa di __________, tema che è emerso da subito nel corso dell’inchiesta, nella prima pagina del primo verbale di IM 1 e anche nei verbali delle altre persone sentite, e ha sempre preso più consistenza. Ma paradossalmente questo argomento non ha mai contrapposto IM 1 a __________. Malgrado nella logica delle cose si possa pensare che IM 1 condividesse gli interessi della moglie, nella realtà dei fatti, vuoi per l’affetto che lo legava a lei, vuoi per non venire meno al ruolo che aveva assunto di fratellone, quasi papà, figura maschile, IM 1 non è mai entrato in conflitto con __________, anzi è intervenuto a più riprese a suo favore, anche quando questo poteva metterlo in difficoltà con la moglie. Il 14 ottobre __________ aveva già da tempo l’intenzione di affrontare la questione delle perizie della casa di __________ e manifestava tutta la sua insofferenza. L’11 ottobre IM 1 scriveva alla moglie dicendole di avere parlato con __________ della perizia e che __________ ne voleva discutere quel giorno, ma ne avrebbero parlato il 14 ottobre a pranzo. Il 13 ottobre IM 1 ha comunciato alla moglie che il pranzo sarebbe saltato. Il 14 ottobre __________ si interessava se alla sera la famiglia avrebbe cenato a __________, perché avrebbe voluto chiarire la situazione. __________ voleva l’incontro con la madre e la sorella, lo rincorreva da un po’ e non riusciva a farlo, perché ogni tentativo di incontrare madre e sorella era fallito. La famiglia pareva sfuggire il confronto con __________ ed è saltata anche la cena del 14 ottobre, perché su proposta di IM 1, che voleva evitare di assistere all’ennesima discussione sul valore della casa, si è deciso di andare a cena al __________. Malgrado la tensione, IM 1 voleva comunque incontrare __________. Voleva in qualche modo trovare la conferma che il suo ruolo fosse sempre quello di patrono, di difensore di __________, e le ha proposto di passare da lei perché aveva qualcosa per lei. Quanto al buono per i biglietti del concerto dei __________, IM 1 aveva piacere a stare con __________ e cercava dei pretesti per passare dei momenti con lei. Quella sera, probabilmente per non farsi dire che non aveva tempo per lui, le ha prospettato di doverle dare qualcosa, lasciando intendere che fossero i biglietti del concerto, che lei aspettava da un po’. Certo che si aspettava che __________ parlasse della perizia, ma credeva di poter sviare il discorso su qualcosa di più piacevole, sul concerto piuttosto che sul buono. Portare un buono non era strano per IM 1, l’aveva già fatto in altre occasioni. Se avessero anche parlato della perizia, lui avrebbe comunque continuato nella sua testa a essere una figura positiva per __________, come lo era stato fino a quel momento lì. IM 1 era certo che con lui __________ non sarebbe mai entrata in conflitto, come dice il Dr. __________ aveva schivato l’incontro a cena, per cui dalla visita non poteva che risultare qualcosa di bello, voleva confermarle la sua vicinanza, voleva stare con lei e farle piacere nell’unico modo da lui conosciuto, con l’ennesimo regalo, voleva assicurarsi che nonostante tutto il rapporto potesse proseguire come prima, come era sempre stato. IM 1 non si aspettava che la situazione potesse cambiare. Per questo motivo è passato a __________ prima di andare a cena. Il buono era un pretesto per incontrare __________ e stare con lei. Verso fine pomeriggio IM 1 scrive a __________ che visto il traffico avrebbe fatto il possibile per andare da lei prima di andare a cena, “se no sarà per un’altra volta” e alle 19:04 arriva alla casa __________. IM 1 voleva incontrare __________ con l’illusione di un incontro tutto sommato piacevole. Nemmeno era sicuro di riuscire ad arrivare. Nulla di quanto descritto finora permette di ipotizzare una pianificazione dell’uccisione di __________, anzi permette di escluderlo. Quanto alla bottiglia di Corona, IM 1 l’aveva con sé per altri motivi, e nessuno pianificherebbe di uccidere una persona con una bottiglia di vetro. IM 1 ha inizialmente mentito, avendo paura che le cose potessero essere mal interpretate. Non si rende conto che oggettivamente è molto peggio mentire. In questo mentire si vede l’aspetto ricordato dal Dr. __________ di “mezzi primitivi di difesa”. La bottiglia nello zaino c’era, ma IM 1 non l’aveva portata con sé per uccidere la cognata. L’automobile girata già posteggiata è spiegabile con la circostanza che l’imputato aveva fretta di raggiungere la famiglia a __________ e la visita doveva essere molto breve. Il poco tempo a disposizione parla per una mancanza di premeditazione. Essenziale è sottolineare l’assenza di qualsiasi movente per andare a uccidere una persona alla quale è chiaro che IM 1 volesse molto bene. L’imputato aveva fortemente idealizzato la persona di __________ e fino a quel momento non era successo nulla che potesse scalfire l’immagine che si era fatto di lei; non è immaginabile quale motivo l’avrebbe spinto a premeditare l’uccisione quando la famiglia lo aspettava per cena. Nessuno ha visto immediatamente in IM 1 la persona dell’omicida di __________, perché tutti vedevano il rapporto stretto che c’era tra i due e fino a quel momento non era mai stato incrinato da nulla, nemmeno dalla storia del valore della casa di __________. IM 1 ha ucciso sul momento, non aveva in mente di farlo, e il perito l’ha detto chiaramente, dicendo che se i fatti fossero andati diversamente, avrebbe dovuto diagnosticare una patologia psichiatrica molto più grave. Sia la pianificazione che la premeditazione non sono ravvisabili nel comportamento di IM 1 prima dei fatti.

Bisogna poi considerare, a mente della difesa, che durante l’atto omicida il comportamento di IM 1 non ha denotato la particolare mancanza di scrupoli che richiede l’assassinio. IM 1 è arrivato alla casa di __________ con la sola intenzione di vederla, di coltivare il suo rapporto con lei, e invece le cose non sono andate così come lui se le era immaginate o si aspettava che andassero. Si è trovato confrontato con una __________ che non collimava con quell’immagine che lui alimentava da anni in un modo adolescenziale. __________ era probabilmente esasperata dalla situazione della casa e ha riversato sul cognato tutta la sua frustrazione, gli ha detto cose che lui non voleva sentirsi dire, con tono e parole che lo hanno sconvolto, sia nella forma che nel contenuto. IM 1 ha recepito le parole di __________ come una grande ingiustizia nei suoi confronti, perché da sempre ha fatto di tutto e di più per mediare i rapporti tra le donne __________ e lui, che si è sempre impegnato in quella direzione, è stato accusato dalla persona più importante nella sua vita, di non fare proprio quello che per lui era un punto d’onore, aiutarla, proteggerla, tenere lontano da lei ogni dispiacere. __________ lo ha accusato di essere come gli altri, e lui non voleva essere come gli altri, voleva continuare ad essere la persona di fiducia nel mondo di __________; lo ha accusato di non fare quello che pensava di fare da mesi, quando lui si era schierato dalla parte di __________ a costo di entrare in conflitto con la moglie. IM 1 ha reagito a una situazione di sofferenza causata dalle parole e dal tono di __________, per lui profondamente ingiusti, e che riteneva di non meritare. Ha agito il suo sconcerto di fronte al crollo di un mito, di fronte a una __________ che non conosceva e che gli rivolgeva parole che lo ferivano profondamente. Questo ha mandato in frantumi il mondo di IM 1 e ha così avuto inizio la reazione acuta da stress. IM 1 in quel momento provava una profonda sofferenza e ha agito per un motivo umanamente comprensibile dal punto di vista soggettivo.

Le modalità sono sicuramente terribili, ma valutate nel contesto generale non raggiungono l’assassinio. Un assassino agisce con modalità e mezzi particolarmente odiosi quando, per esempio, dà prova di crudeltà, di brama di uccidere, oppure gode nel vedere soffrire la sua vittima. All’assassino è richiesta una totale assenza di empatia, caratteristiche che non emergono nel comportamento di IM 1. __________ è stata colpita alla nuca con la bottiglia e strangolata con la sciarpa. Le modalità sono sicuramente violente e letali, ma non particolarmente perverse. Un omicidio è sempre sconvolgente e nel caso dell’assassinio deve essere particolarmente sconvolgente. Il costrutto dell’atto d’accusa scinde l’atto omicida in due momenti. La reazione di IM 1 è una reazione alla situazione nel suo insieme, non c’è nel suo agire una soluzione di continuità nei due momenti, un momento di cesura; anzi, proprio perché il colpo di bottiglia non ha prodotto l’effetto che egli voleva, ovvero interrompere quello che lui vedeva come un’aggressione verbale, ma l’ha piuttosto accentuata, proprio per questo ha continuato, in una sorta di scissione. IM 1 si è trovato davanti una __________ che per come la recepiva lui lo stava attaccando, lo offendeva, usando un fraseggio che non le era tipico, non lo lasciava parlare, e non riusciva a difendersi. Il Dr. __________ ha riferito che era sconcertato. L’azione omicida è unica e si è svolta sull’arco di pochi minuti; l’imputato ha iniziato un’azione – scattata in un momento di forte emotività e impulsività – e l’ha portata a compimento. Il modo di esprimersi di __________ ha alimentato in IM 1 il crollo della finzione che aveva avuto inizio già in precedenza. L’azione omicida, già iniziata con il colpo di bottiglia, è continuata fino al suo compimento con lo strangolamento di __________. IM 1 si è trovato vicino a uno stato di dissociazione, ha reagito ad una situazione acuta da stress che si è protratta su più giorni. Non si può ritenere che la reazione acuta da stress sia rientrata dopo il colpo con la bottiglia.

La difesa non contesta che IM 1 abbia agito sapendo che stava uccidendo __________; si è sicuramente reso conto che la sua azione poteva avere un esito letale, voleva che __________ smettesse di accusarlo, ma sapeva che stava facendo qualcosa di brutto, che era potenzialmente letale, come stringere una sciarpa attorno al collo. Contesta però che abbia agito con particolare mancanza di scrupoli.

Quanto al comportamento tenuto da IM 1 dopo l’atto omicida, è vero che lo stesso può impressionare, ma il TF ha stabilito che deve essere valutato con prudenza; per esempio il tentativo di cancellare le tracce di quanto commesso, è un comportamento piuttosto comprensibile e non forzatamente indice di mancanza si scrupoli (Trechsel). IM 1 ha commesso una serie di azioni per depistare. Secondo il perito, che si è espresso sulla personalità di IM 1, egli ha messo in atto meccanismi difensivi primitivi, compatibili con la personalità rilevata dal perito. Ha cercato di staccarsi da quello che aveva fatto, ha fatto sparire il cadavere, ha creato una parvenza di normalità, chiudendo i suoi sentimenti nel cassetto. Per quanto brutto possa essere, ha cercato di vivere come aveva sempre vissuto fino a quel momento, adottando un meccanismo difensivo primitivo al limite dell’infantile. Ha trascinato il corpo scendendo dalle scale, ma facendo piano, perché non voleva sballottarlo, perché sapeva che era morta, ma gli dispiaceva per i colpi che prendeva alla testa; in qualche modo ha mantenuto una forma di empatia con la vittima e ha vissuto anche dei momenti di confusione, ha digitato in maniera sbagliata il pin, utilizzato un modo di salutare suo e mai usato da __________ e scritto un sms del tutto sgrammaticato alla moglie per giustificare il ritardo. Non è l’assassino spietato che gode della sofferenza della sua vittima.

Una valutazione complessiva delle diverse circostanze permette di “comprendere” l’atto di IM 1, ciò che non significa giustificare, ma capire perché ha agito così come ha fatto, e in questo ci aiuta la perizia. È vero che si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni di IM 1, ma è un dato di fatto che queste trovano riscontro nelle risultanze dell’inchiesta. Che avesse idealizzato la cognata in un modo eccessivo è evidente a tutti. Che __________ avesse un carattere forte, a tratti anche difficile, emerge dalle dichiarazioni delle persone sentite. Che il 14 ottobre fosse arrabbiata per l’annullamento della cena lo si comprende dall’sms e dalle dichiarazioni della donna delle pulizie della scuola che ha assistito a una telefonata piuttosto arrabbiata di __________. Le dichiarazioni di IM 1 trovano conferma in una serie di elementi oggettivi che la PP ha messo nell’atto d’accusa e il Dr. __________ ha utilizzato per esprimersi in merito alla personalità di IM 1. Il Dr. __________ ha concluso che IM 1 è affetto da una turba della personalità grave, ha passato oltre 10 anni ad idealizzare __________, si era impegnato per proteggerla, e la sera dei fatti era confrontato ad una situazione che ha vissuto come profondamente ingiusta, che gli faceva paura e lo sconvolgeva, si è trovato vicino ad uno stato di dissociazione, poi ha messo in funzione una serie di meccanismi difensivi. Un’oggettiva valutazione d’insieme non permette di evidenziare, nella personalità e nel comportamento dell’imputato, quei tratti che devono costantemente caratterizzare un assassino. IM 1 è quindi colpevole di omicidio intenzionale e non assassinio;

                                    §   l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: da un lato abbiamo una vittima che ha perso il bene più prezioso che un essere umano ha e dall’altro lato abbiamo un autore che ha commesso il fatto più grave, quello di rubare la vita. Non c’è una cifra che basti a indennizzare la perdita di una vita umana, così come si può pensare che non ci sia una pena che basti a indennizzarla. Questi aspetti di natura umana, però, devono essere rimessi nei giusti canali quando ci troviamo a dover celebrare il processo penale, nel senso che nel processo penale non è solo l’emotività, l’empatia che gioca, ma abbiamo come posizione centrale la figura dell’imputato, abbiamo una necessità di accertare i fatti e di fissare una pena giusta. Questo compito, a fronte dell’uccisione di una persona, è particolarmente complesso, perché la forchetta delle pene che entra in considerazione per i casi di omicidio intenzionale, rispettivamente assassinio, è una forchetta estremamente ampia. Per l’omicidio intenzionale abbiamo una pena edittale minima di 5 anni e massima di 20, per l’assassinio minima di 10 e massima di pena detentiva a vita. Per un medesimo fatto oggettivo, e meglio l’uccisione intenzionale di una persona, abbiamo uno spettro che va dai 5 anni fino alla detenzione a vita. Va notato che i minimi sono dei minimi al di sotto dei quali si può scendere, ad esempio nel caso di una riduzione della responsabilità, mentre i massimi sono invalicabili. Questa estrema ampiezza di pene possibili per questo medesimo fatto impone una particolare attenzione sia nel determinare i fatti sui quali ci si muove, sia per valutarli, e porta inevitabilmente a dover affrontare un compito sgradevole, che è quello di poter dire che un fatto comunque grave è meno grave di quello che potrebbe essere. È pacifico che nel contesto in cui siamo, tutto è grave e tutto è brutto, ma questo non ci risolve il problema di doverci muovere tra i 5 anni e la detenzione a vita, dobbiamo scegliere per forza cosa è più grave e cosa meno, anche in un contesto che è già estremamente grave. L’assassinio è una forma particolarmente grave di omicidio intenzionale, riservata a fatti estremamente gravi, ma ciononostante anche se i fatti sono così gravi ci si muove comunque in un range che va dai 10 anni alla detenzione a vita. Gli elementi particolarmente importanti sono quelli che portano a valutare la gravità della colpa, per la quale spiccano il movente, lo scopo, l’intensità della volontà criminosa, rispettivamente l’eventuale diminuzione della capacità. Ci sono, nella casistica dell’omicidio e dell’assassinio, dei casi nei quali la comprensione del movente e dell’intensità dell’intenzione è già insita nella dinamica dei fatti; ci sono dei casi nei quali non c’è tanto da studiare: possiamo pensare a colui che uccide qualcuno per rapinarlo, all’uccisione della vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, all’uccisione della vittima di sevizie sessuali, casi giurisprudenziali del nostro Cantone, casi nei quali è immediatamente visibile qual era lo scopo perseguito dall’autore e quindi anche il giudizio sulla gravità è relativamente facile. Ci sono invece altri casi, nei quali queste circostanze non sono immediatamente visibili e del tutto chiare, soprattutto i casi che avvengono in ambito famigliare. In quei casi la ricerca dello scopo e del movente è spesso più complessa e difficile, perché possono entrare in gioco tanti elementi e comunque si legano spesso dei sentimenti, che sono in forte contrasto con la gravità e la violenza dell’atto. In questi casi occorre cercare con grande attenzione di scoprire quale sia il reale senso dell’uccisione di una persona e, generalmente, gli strumenti che si hanno sono le dichiarazioni dell’imputato, dei famigliari vicini, rispettivamente si fa capo a una perizia psichiatrica. Nel nostro caso concreto la dinamica materiale del fatto è chiara, non pone dei problemi di accertamento. Abbiamo IM 1 che ha colpito __________ prima con una bottiglia al capo e poi l’ha strangolata, ma la modalità come tale non ci dice nulla su quello che è il movente, lo scopo, il senso dell’atto omicida. La PP ha vagliato tutte le possibili cause che potessero essere all’origine dell’atto, ha sondato il movente economico, sessuale, di gelosia, però nessuno di questi possibili moventi ha trovato riscontro. Se andiamo a guardare quelli che sono i rapporti fra IM 1 e la cognata, vediamo che nella storia sia remota sia più recente rispetto ai fatti, nella loro relazione non c’è nessun elemento che possa giustificare, spiegare, dare una motivazione all’origine di quello che è accaduto; anzi, abbiamo una relazione che si protrae sull’arco di una quindicina d’anni, di sicura amicizia, di sicuro affetto, certamente nel comportamento di IM 1 una grande disponibilità nei confronti della cognata, una grande volontà di aiutarla, stare dalla sua parte, esserle vicino; a tutti noi può apparire persino eccessivo questo tipo di rapporto, che ognuno di noi può qualificare come infantile, fatto di bacini, abbracci, “favorini”, biglietti, regalini, la ricerca della dimostrazione di affetto attraverso segnali che solo i bambini considerano come reali segni di affetto. Dall’altra parte bisogna dire che da parte della cognata l’affetto era certamente ricambiato, con modalità magari diverse, più normali, più adulte; ci sono moltissimi segnali in questo senso agli atti. I rapporti interpersonali come causa remota o prossima, quindi, non li abbiamo. Possiamo chiederci se IM 1 sia di suo un personaggio violento, che non controlla l’impulsività. Anche nella giurisprudenza si trovano degli episodi di questo genere in ambito famigliare, si arriva all’uccisione della moglie o dell’amante, dopo che c’erano già stati anni prima degli episodi di violenza domestica o violenza verso terzi per delle banalità. Una persona così, forse, una persona con uno scarso controllo dell’impulsività, potrebbe essere la chiave di lettura. Ma se andiamo a guardare la storia della vita di IM 1, non c’è un solo episodio di questa natura nel racconto di tutti coloro che gli sono stati vicini nell’arco degli anni; tutti lo definiscono come una persona mite, che non cerca i conflitti, tranquilla, che interviene semmai sempre con calma, non dice nemmeno le parolacce, non ha dato alcun segnale né di carattere aggressivo e violento, né di carente controllo degli impulsi. Anche questa non può quindi essere una spiegazione. Si potrebbe cercare una spiegazione di natura prettamente psichiatrica, in un eventuale disturbo antisociale della personalità, però su questo la perizia è chiara, mancano diverse delle caratteristiche tipiche dello psicopatico, non sono presenti in IM 1. Lo psicopatico esercita tendenzialmente in qualche modo la sua cattiveria, ad esempio nei confronti degli animali, ciò che in IM 1 non c’è. Di quanto quello che è successo sia distante dal suo comportamento usuale, dà un’idea il fatto che quando è stato tratto in arresto e per la prima fase della detenzione ha raccontato l’assurda e inverosimile storia di avere trovato il cadavere e di avere pensato di farlo sparire per non turbare la famiglia, storia che nessuno poteva credere, questa storia è stata creduta dai suoi famigliari; la moglie e la suocera erano talmente convinte della sua bontà, della gentilezza del suo modo di essere, da arrivare persino a credere a questa storia, quando era chiaramente una storia insostenibile. Si potrebbe obiettare che ci credevano perché IM 1 ha mentito tutta la vita, ha nascosto ai famigliari per esempio di essere uno che rubava alla ACPR 4, che coltivava abitudini sessuali particolari, ma niente in quello che lui ha nascosto può far pensare a un collegamento con un comportamento violento o a un rapporto di cattiveria nei confronti di terzi. Ha nascosto il fatto di essere un disonesto, ma la disonestà non ha niente a che vedere con la violenza e l’aggressività, con delle improvvise pulsioni omicide. Quindi, in conclusione, non c’è né nella vita anteriore prossima né remota o nei suoi rapporti con __________ nulla che possa dare una spiegazione all’accaduto. A questo punto vi sono solo tre strade che si possono percorrere. La prima è quella di concludere che un movente ci sarà stato, ma non siamo riusciti a scoprirlo, e in quel caso non si potrebbe automaticamente presumere che sia un movente futile e perverso. La seconda possibilità è quella di considerare che sia un gesto del tutto privo di movente, a un certo punto, senza nessuna ragione, IM 1 quel giorno decide di uccidere sua cognata sul momento, senza averne oggettivamente nessun motivo; sarebbe quindi un atto del tutto inconsulto, un atto al di fuori della nostra logica, ma anche al di fuori della logica di IM 1 e della sua personalità, una cosa sconnessa. Se ci si trovasse di fronte a una cosa così sconnessa, ci si dovrebbe per forza porre il problema di un’astrazione dal senso di realtà, di una patologia psichiatrica particolarmente grave, uno stato psicotico delirante, unica spiegazione di un gesto che non sia rispondente né alla razionalità né agli istinti normali dell’essere umano. La terza via, che è in conclusione l’unica che si possa seguire, è quella di ascoltare l’unico che può fornire una lezione su quelli che sono i fatti, e meglio IM 1, e valutarle dal punto di vista della loro credenza, compatibilità coi riscontri oggettivi e di natura psichiatrica, se è compatibile con la sua personalità che risulta dall’insieme degli elementi. Questo lavoro è quello che ha fatto la PP, a giudicare da quello che è riportato nell’atto d’accusa, il quale si fonda sulle dichiarazioni di IM 1, ed è anche quanto ha fatto il perito. La difesa non capisce le obiezioni della Corte sulla metodologia usata dal perito. Il perito ha fatto una diagnosi complessa, ha valutato l’imputato in base ai test, ai colloqui, in base alla valutazione di tutte le circostanze e della documentazione agli atti, ha formulato una diagnosi di un disturbo misto di personalità, dopodiché ha valutato in base agli atti di cui disponeva quello che era il fatto avvenuto che risultava dagli atti, e quello che risulta dagli atti è per forza di cose il racconto di IM 1. Ha poi confrontato questa versione con la storia di IM 1, la storia dei rapporti interpersonali, con la diagnosi psichiatrica, e ha dato un suo riscontro sulla base degli elementi che poteva giudicare. È ovvio che se al perito fosse stata proposta una fattispecie diversa, il suo giudizio potenzialmente poteva essere diverso. Questo non vuole dire che la metodologia del perito implichi che per delinquere bisogna essere malati o che più grave è l’atto che si compie più bisogna essere malati, ma che se un atto non corrisponde né a una scelta razionale né a una spinta impulsiva che si possa legare alla personalità del soggetto, bisogna cercare una spiegazione delle cose.

Ai fini della commisurazione della pena, la difesa osserva che l’uccisione di __________ è stata un gesto improvviso, impulsivo, che non è frutto di premeditazione o pianificazione. Il movente e lo scopo, in assenza di alternative, possono essere ricercati solo nella discussione, negli eventi descritti da IM 1 sull’accaduto, e se la discussione è avvenuta in questi termini, non c’è alcun motivo per discostarsi dalle valutazioni del perito, che si fondano sull’insieme di queste cose. Un altro punto fermo da considerare, è che le modalità dell’uccisione, e in particolare lo strangolamento, sono oggettivamente gravi, sono come tali considerate un indizio di assassinio, ma da sole non bastano, perché ci vuole un insieme di fattori. Il comportamento dell’imputato dopo i fatti va letto come una conseguenza del suo disturbo di personalità e come un modo infantile, primitivo di proteggersi, ma questo viene detto solo perché si capisca perché si è comportato così, non per dire che se si è comportato così non è grave, perché è chiaro che, indipendentemente dal motivo, è innegabile che il comportamento dopo il fatto è un comportamento che denota una colpa importante. Ci si trova di fronte a un caso di omicidio intenzionale e non assassino. Se i fatti vengono qualificati come omicidio, questo non toglie nulla all’oggettiva gravità dei fatti e anche delle singole componenti, perché tirando le somme riguardo alla valutazione della commisurazione della pena, si tratterà comunque di un omicidio facilmente evitabile, commesso per dolo diretto, con una modalità grave, quella legata allo strangolamento, sia per la durata, sia per la vicinanza dell’autore alla vittima, criteri riconosciuti dalla giurisprudenza, su una vittima indifesa che non aveva nessuna colpa e con un brutto comportamento successivo al fatto. Nell’ambito dell’omicidio intenzionale, ci si trova sicuramente in un caso da porre nella fascia alta della responsabilità dell’autore. Ci si muove in un range di pena che va dai 5 ai 20 anni. In questa fascia di pena, un omicidio intenzionale di questa gravità deve presupporre una pena base nell’ordine dei 16 (sedici) anni. Questa pena deve essere aumentata per effetto del concorso con gli altri reati. IM 1 è incensurato. Non si può dire che abbia collaborato all’andamento dell’inchiesta, ma va comunque riconosciuto che è arrivato in aula reo confesso, ha avuto un buon comportamento in detenzione preventiva fino ad oggi, ha oggettivamente una difficoltà, correlata alla sua patologia, a esprimere un pentimento chiaro come lo si vorrebbe; certo che IM 1 deve maturare, deve fare dei passi avanti prima di ritornare in libertà; avrà davanti in ogni modo degli anni. Con questo non si vuole dire che non è pentito, ma che certamente non riesce ad esprimerlo nel modo giusto. L’imputato ha rinunciato perlomeno alle sue aspettative economiche e le ha messe a disposizione delle parti lese. Con riguardo all’effetto della pena, è chiaro che è pesante per chiunque, vista la durata, e il fatto di avere una bambina piccola e perdere tutta la sua crescita avrà il suo significato. La difesa chiede che la pena base di 16 (sedici) anni venga aumentata di 1 (un) anno e ridotta di 2 (due) anni in considerazione della lievemente scemata responsabilità, con il risultato finale di una pena detentiva di 15 (quindici) anni. Rileva che il risultato finale non sarebbe molto diverso, qualora i fatti venissero qualificati di assassinio. Una volta, nel 1990, l’assassinio era nettamente la forma aggravata dell’omicidio punto, nel senso che l’assassinio prevedeva come unica pena la reclusione perpetua; il legislatore ha però voluto cambiare le cose, cambiamento che fa sì che ci sia di fatto una sola posizione tra omicidio intenzionale e assassinio quanto a commisurazione della pena, c’è un lasso di sovrapposizione delle due pene. Questo fa sì che anche nei casi in cui si debba riconoscere l’aggravante e quindi applicare l’assassinio, c’è uno spazio per avere degli assassinii più gravi e degli assassinii meno gravi. Va tenuto presente che sussiste il cosiddetto Doppelverwertungsverbot (STF 6B_685/2017), nel senso che i fattori di particolare perversione e colpa che fanno trasformare un omicidio intenzionale in assassinio, non si possono usare con la medesima intensità per poi dire che è così perverso da essere un assassinio grave, perché sono già stati valutati nell’entrare sul piano di ragionamento dell’assassinio, quindi bisogna valutare la gravità all’interno di altri casi di assassinio, non paragonandola agli omicidi. Nel nostro caso concreto, qualora dovessimo valutare in ottica di assassino, avremmo il dolo diretto, non la premeditazione, una vittima del tutto incolpevole, ma per quello che è il movente incerto, le modalità sicuramente efferate, la freddezza post fatto, se erano gravi per far diventare assassinio l’omicidio, non possiamo prenderle tali e quali per dire che è anche un assassinio grave. La difesa osserva di non voler evocare i casi di assassinio gravi trattati dalla giurisprudenza, siccome non sarebbe rispettoso in aula mettere su diversi piani di gravità diverse situazioni, rilevando comunque che la giurisprudenza è nota alla Corte, e possiamo semplicemente immaginare che nei casi di assassinio si verificano le situazioni più efferate, i segni peggiori di quella che è la barbarie umana, con atti anche difficilmente concepibili che vengono realizzati, pianificati, con uso di crudeltà e di piacere nel fare del male, nella sofferenza inflitta, che si protraggono per ore, sfregi particolari; c’è questo nel mondo dell’assassinio. È sufficiente un semplice raffronto con un po’ di casi che hanno fatto giurisprudenza, per i quali è stata prevista la reclusione perpetua o una fascia alta, con pene di 18/19/20 anni, per rendersi subito conto che se per l’omicidio intenzionale eravamo nella fascia alta, nel contesto degli assassinii ci collochiamo in una fascia media, al massimo medio-alta. La difesa ritiene quindi che in un caso come questo una pena base di 18 (diciotto) anni di detenzione sia adeguata, e per effetto dei medesimi fattori già citati il risultato sarebbe una pena finale di 17 (diciassette) anni di detenzione.

Quanto alla compensazione tra fattori aggravanti e attenuanti la pena, è sicuramente fattibile; quello che però non è concesso dalla giurisprudenza, è il compensare l’attenuazione di pena in caso di detenzione a vita per

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