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Ticino Tribunale penale cantonale 29.08.2017 72.2016.60

29 agosto 2017·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,170 parole·~11 min·3

Riassunto

Falsa testimonianza: per avere reso davanti al Pretore una falsa deposizione in veste di testimone. Lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità

Testo integrale

Incarto n. 72.2016.60/61

Lugano, 29 agosto 2017/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 rappresentato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1   IM 2 entrambi rappresentati dall’avv. DF 1

IM 1, imputato, a norma del decreto d’accusa 96/2016 del 23 marzo 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

falsa testimonianza

per avere, a __________ il 26.09.2007 davanti al Pretore e sotto giuramento, reso una falsa deposizione in veste di testimone, in particolare per aver dichiarato contrariamente al vero: “…non ho mai lavorato con l’istante (n.d.r.: ACPR 1)…”, quando in realtà in almeno una occasione aveva lavorato di sabato con il suo collega di lavoro ACPR 1, per conto della ditta __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 307 cpv. 1 e 2 CPS;

e IM 2, imputato, a norma del decreto d’accusa 97/2016 del 23 marzo 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

falsa testimonianza

per avere, a __________ il 26.09.2007 davanti al Pretore e sotto giuramento, reso una falsa deposizione in veste di testimone, in particolare per aver dichiarato contrariamente al vero: “…non ho mai lavorato con l’istante (n.d.r.: ACPR 1)…”, quando in realtà in almeno una occasione aveva lavorato di sabato con il suo collega di lavoro ACPR 1, per conto della ditta __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 307 cpv. 1 e 2 CPS;

Presenti:                   -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. __________ in sostituzione dell’avv. DF 1;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. __________ in sostituzione dell’avv. DF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 13:06.

Sentiti:                       -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il reato di falsa testimonianza viene spesso sottovalutato anche con riferimento alle conseguenze che ha nei confronti delle vittime. L’inchiesta ha seguito un percorso difficile: nel 2009 c’è stato un non luogo a procedere del PP, immediatamente opposto, a cui è seguito un decreto d’accusa per errore finito alla Pretura penale e una serie d’interrogatori eseguiti senza contraddittorio. Anche la difesa ha fatto in modo di ritardare la procedura. Oggi sono in discussione le dichiarazioni degli imputati rilasciati in Pretura, ove essi hanno negato quanto più volte indicato ai sindacalisti. In merito all’attendibilità degli accusati, in corso d’inchiesta essi hanno negato di avere mentito in Pretura, ma essi hanno rilasciato ben 5 versioni diverse. Essi si sono rivolti per primi al sindacato, prima anche dello stesso AP, e nei primi incontri hanno incontrato il sig. __________ ma poi anche __________ e __________. Tutti i sindacalisti hanno affermato che tutti e quattro hanno sempre sostenuto di avere lavorato al sabato senza essere stati pagati. Sono loro che hanno anche affermato che si trovavano al magazzino prima di recarsi al cantiere. Questo è il momento in cui le dichiarazioni erano davvero libere e non erano influenzate né dalla promessa di __________ né dal procedimento penale. In seguito essi hanno rilasciato versioni molto differenti. In Polizia nel dicembre 2007 affermano una cosa diversa rispetto a quanto detto davanti al Pretore: IM 2 risponde che probabilmente aveva lavorato di sabato con l’AP, mentre IM 1 ha dichiarato di aver lavorato con lui un solo sabato. Nel marzo 2010 gli imputati cambiano versione ed indicano un elemento nuovo, ovvero la pressione del ACPR 1, uscita solo due anni e mezzo dopo le prime dichiarazioni. L’08.04.2010 entrambi ammettono che tutto era un tentativo finalizzato ad ottenere il pagamento di cose non dovute. Gli imputati sono inattendibili. Essi cambiano le loro versioni in contemporanea, a dibattimento hanno affermato che entrambi nel primo verbale di Polizia hanno capito male la domanda che gli è stata rivolta dalla Polizia. Ma dai sindacati erano andati loro per primi e non ACPR 1, che quindi essi abbiano subito le pressioni dell’AP è del tutto falso. L’ultima versione del tentativo di gonfiare le ore di straordinario è del tutto insostenibile per il fatto che __________ aveva già l’indicazione delle ore lavorate. C’è anche l’incongruenza tra i documenti presentatati ai sindacati nel 2007 e quelli del 2017 presentati alla Corte. __________ afferma che erano stati svolti degli accertamenti atti a verificare che le rivendicazioni avanzate erano verosimili, altrimenti non avrebbero intentato una causa civile. Lo stesso __________ in un primo tempo si era detto disposto ad andare incontro alle rivendicazioni dei sindacati, anche se l’accordo poi non è stato raggiunto. Ci sono moltissime incongruenze nelle dichiarazioni dei due imputati. __________, invece, non ha alcun interesse nella causa, egli afferma nel verbale 20.10.2015, a pag. 5, che gli imputati avevano confermato la presenza di ACPR 1 presso il magazzino di sabato. In Pretura gli imputati hanno mentito e dopo non sono riusciti a spiegare in modo lineare perché siano andati dai sindacati. Le affermazioni false in realtà sono due: quella di non avere mai lavorato con l’AP e quella di essere sempre stati pagati per le ore di straordinario svolte. Il PP ha ritenuto di indicarne soltanto una. In Pretura essi hanno mentito sotto giuramento, il reato è pertanto qualificato. Le fattispecie sono identiche, entrambi i decreti meritano conferma per l’art. 307, cpv. 2 con risarcimento danni come nota d’onorario a cui devono aggiungersi fr. 900.- per il dibattimento;

                                     -   l’avv. __________, difensore degli imputati IM 1 e IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli imputati si trovano sotto processo per il fatto che avrebbero affermato il falso in Pretura sostenendo di non avere mai lavorato al sabato con l’AP. Tale procedura risale ormai a 10 anni fa. Il sig. IM 1 ha lavorato per circa 1 anno e mezzo presso la __________, mentre IM 2 vi ha lavorato da luglio 2005 fino alla fine dell’anno. Se ci sono stati così tanti incidenti nella conduzione dell’inchiesta non è per colpa degli imputati. Quando essi si recano dai sindacati, non lavorano già più con la __________, si è dunque formato un effetto domino: prima vi è un lavoratore che avanza pretese, a cui poi si aggiungono altre persone. Per avere ragione in Pretura occorrono conferme circostanziate. Gli imputati hanno più volte reso la loro versione dei fatti, hanno ammesso di essersi comportati in modo leggero, ingolositi da una causa che si prospettava già vinta. Ma poi, quando è iniziato il tutto, hanno semplicemente cambiato avviso sul fatto che possa essere corretto ottenere un qualcosa di non dovuto. Si sono limitati a riportare al Pretore quanto davvero successo, ovvero di non avere mai lavorato al sabato con l’AP. Si sono menzionate le testimonianze dei sindacalisti: __________ afferma nel 2008, a distanza non immediata dai fatti, che effettivamente c’erano conteggi di ore non corrette e di avere tentato una conciliazione con il __________, della quale però non vi è alcuna risultanza. Egli poi nel 2015 non ricorda nulla richiamandosi al verbale del 2008. Resta la testimonianza di __________ che ha una precisione agghiacciante nel descrivere i fatti con grande puntualità, seppur siano passati parecchi anni. Ha pure riferito che la causa era stata elaborata a tavolino. È l’unico a parlare della partenza di tutti i lavoratori dal magazzino, che però è un fatto riportato. __________ non era presente e non può avere visto da dove partivano i lavoratori. Nel dicembre 2007 gli imputati si presentano in Polizia e dichiarano che forse hanno lavorato con l’AP di sabato, e da qui parte tutto l’iter processuale. Durante il dibattimento essi non sono riusciti a spiegarsi con chiarezza, ma entrambi sono sempre stati coerenti su tutte le dichiarazioni, salvo in quel verbale del 2007. Essi non hanno mai detto che ACPR 1 non ha mai lavorato di sabato, hanno detto di non averlo mai visto e di non avere lavorato con lui. Gli imputati non hanno mai tratto giovamento da questa situazione, hanno fatto solo ciò che ritenevano giusto, non dicendo il falso di fronte ad un’autorità civile. Quanto detto nel secondo verbale è dovuto a tanti fattori diversi, essi si sono trovati in una situazione non usuale e volevano evitare di essere categorici. Le testimonianze dei sindacalisti non sono arrivate subito dopo l’udienza in Pretura, è poi solo __________ che, con molta precisione, fa determinate dichiarazioni, le fa proprio lui che aveva perso la causa che aveva intentato. Il fatto di essere stati nel secondo verbali così poco precisi non deve indurre a pensare che tutto quanto poi detto sia frutto di menzogne, essi vivono in Svizzera da decenni e non hanno mai avuto problemi di sorta. Entrambi hanno detto la verità in Pretura e la dichiarazione del dicembre 2007 non bastano, in assenza di altre risultanze, per pervenire ad una sentenza di condanna. Sull’art. 307 CP, lo stesso è stato applicato per il fatto che all’epoca gli imputati erano stati sentiti sotto giuramento. Agli atti vi è una sola contraddizione e non si rileva l’elemento soggettivo, non vi era alcuna intenzione di dire una cosa non vera. L’ignoranza sull’errore esclude il dolo. La testimonianza difforme su cui si basa il reato deve essere granitica, inequivocabile, non è sufficiente immaginare o ipotizzare. Occorrono seri indizi di colpevolezza. In più c’è un altro aspetto da valutare, il cpv. 3 dell’art. 307 CP fa riferimento all’ininfluenza delle dichiarazioni. La causa civile non si è limitata alle dichiarazioni degli imputati, va ben oltre a delle mere dichiarazioni. Occorre valutare tutte le circostanze e le risultanze agli atti. La difesa conclude chiedendo il proscioglimento degli imputati in quanto nulla sarebbe mutato nella causa pretorile. Ove si ritenessero adempiuti gli estremi del reato, chiede che venga riconosciuto il lungo tempo trascorso e il fatto che gli imputati hanno sempre tenuto una condotta esemplare. Invoca l’art. 54 CP, i due imputati hanno subito le conseguenze di questa lunga procedura, cosa che giustifica un abbandono del procedimento penale. Sull’’art. 47 CP, gli imputati sono incensurati, sono contribuenti e hanno famiglia a carico. Essi non hanno mai usufruito di aiuti sociali, si sono comportati da buoni cittadini e pertanto la pena indicata nel decreto deve essere ridotta. Sulle richieste di parte civile, la difesa chiede che siano deferite al foro civile;

                                     -   l’accusatore privato, rispettivamente il suo patrocinatore, in replica afferma che __________ non può essere messo in discussione. È vero che ciò che egli riferisce ciò che gli è stato a sua volta riferito, ma riferisce quanto gli è stato detto dai medesimi imputati;

                                     -   l’avv. __________, difensore degli imputati IM 1 e IM 2 in duplica afferma che stupisce la memoria granitica del __________ a così distanza di tempo.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 47, 48, 307 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 e IM 2 sono autori colpevoli di:

                               1.1.   falsa testimonianza

per avere,

a __________ il 26.09.2007 davanti al Pretore, reso una falsa deposizione in veste di testimoni,

e meglio come descritto nei decreti d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 e IM 2, ritenuto il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, sono condannati alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-, corrispondenti a 50 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna.

                                   3.   La pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di anni 2 (due).

                                   4.   IM 1 e IM 2 sono inoltre condannati a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili, per il resto, le pretese sono riconosciute nel principio e per la loro quantificazione si rinvia al foro civile.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e di CHF 2’000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura del 50%. La parte eccedente i CHF 500.-, sarà posta a carico della parte o, con la medesima ripartizione interna, delle parti che chiederanno la motivazione scritta.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           217.85

                                                                 fr.           917.85

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           108.90

                                                                 fr.           458.90

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           108.90

                                                                 fr.           458.90

                                                                 ============

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il vicecancelliere

72.2016.60 — Ticino Tribunale penale cantonale 29.08.2017 72.2016.60 — Swissrulings