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Ticino Tribunale penale cantonale 13.11.2018 72.2016.228

13 novembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,609 parole·~13 min·3

Riassunto

Nel contesto di una vendita, fatto allestire e fatto uso a scopo di inganno di una contabilità falsa, sottoposta alla parte acquirente ai fini della compravendita e da lui sottoscritta quale socio gerente in segno di completezza e correttezza, conseguendo un indebito profitto di CHF 131'175.00

Testo integrale

Incarto n. 72.2016.228

Lugano, 13 novembre 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 Patrocinato dall’Ufficio fallimenti __________, __________

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 140/2016 del 9 maggio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

falsità in documenti

per avere, a __________, nel corso dell’anno 2012 e fino al 30 gennaio 2013,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

formato un documento falso, alterato un documento vero, abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, nonché fatto uso a scopo d’inganno di tali documenti,

e meglio

per avere,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

nel contesto della vendita di __________, __________ (ora in liquidazione) a ACPR 1, concretizzatasi in data 30 gennaio 2013 previa sottoscrizione del contratto di compravendita di tutte le quote societarie,

fatto allestire e fatto uso a scopo di inganno di una contabilità falsa riferita all’anno contabile 2012, sottoposta alla parte acquirente ai fini della compravendita e da lui sottoscritta quale socio gerente in segno di completezza e correttezza,

nella quale figurano due fatture al debitore __________, di data 10 dicembre 2012 e denominate __________ e __________ per complessivi CHF 85'860.00, attestanti, contrariamente al vero, la loro esigibilità entro la fine dell’anno contabile 2012,

ritenuto che le citate fatture, contestate e rifiutate dal debitore __________, non sono state stornate,

permettendo in tal modo che le stesse determinassero la fissazione del prezzo di compravendita della totalità delle quote in CHF 1.3 mio,

e considerato che IM 1 ha incassato parte del prezzo, pari a nr. 55 quote, in data 30 gennaio 2013, per un corrispettivo pari a CHF 715'000.00, conseguendo un indebito profitto pari a CHF 131'175.00 pari al maggior costo teorico delle quote grazie al computo delle fatture citate;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1 unitamente all’avv. __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:03.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’accusa chiede la conferma del decreto d’accusa e rileva che non si tratta di decidere se l’imputato ha lavorato bene o male, ma si tratta di accertare che le due fatture nella contabilità non vi dovevano essere e la loro presenza ha, dunque, falsato la contabilità. L’inizio delle trattative di vendita della società risale a settembre 2012, a cui seguono le verifiche contabili per il tramite del __________. La restituzione delle fatture avviene non oltre l’11.01.2013, come ben si evince dalla email in atti. Il contratto di vendita è del 30.01.2013. Prima vi è stato anche un incontro tra le parti attorno a Natale 2012. Il 13.05.2013 ACPR 1 sporge denuncia nei confronti dell’imputato. Il prezzo di acquisto era stato stabilito in 1'300'000 fr. sulla base del bilancio e conto economico in atti. La convenzione sottoscritta ha un punto fondamentale, ovvero il rapporto tra __________ e __________ che è il cliente principale. La sussistenza della convenzione __________ è dunque elemento essenziale nel contratto, tanto che la permanenza del IM 1 in __________ era previsto proprio in funzione della continuità del rapporto tra __________ e __________. L’acquirente non entra in possesso della documentazione di __________ se non per il tramite di terze persone e denuncia quindi di avere scoperto dopo la firma del contratto una situazione contabile diversa rispetto a quella prospettata. In merito alla registrazione degli acconti che venivano percepiti da __________, le relative problematiche sono state comunque superate con le dichiarazioni di __________, il quale ha affermato che il modo con cui esse venivano registrate da __________ era una prassi tollerata. La __________ ha funto da intermediario, si è occupata della contabilità ma solo con riferimento alla registrazione delle fatture, non hanno mai effettuato una verifica. L’imputato ha lamentato di non aver saputo come è stato calcolato il prezzo di vendita che comunque gli andava bene. Egli comunque ben sapeva che la permanenza del cliente __________ era un aspetto assolutamente centrale. La presenza delle due fatture in contabilità è la questione fondamentale che deve essere discussa. ________ ha redatto le fatture sulla base delle indicazioni di IM 1 e prima di Natale, tali fatture, dovevano essere pagate. Queste fatture sono state respinte (e nemmeno registrate in contabilità da __________) e sono state restituite al sig. __________. Sulla data effettiva della restituzione vi è un po’ di confusione. Inconfutato è il famoso email del 11.01.2013 che attesta che da questo momento l’imputato sapeva della restituzione. Vi era tutto il tempo per informare __________, __________ e __________, ma IM 1 non comunica assolutamente nulla e nelle registrazioni contabili permangono queste due fatture nonostante egli sapesse che non saranno più pagate, così come lo sapeva __________. _______ ha dichiarato di avere saputo di queste due fatture solo a febbraio 2013. L’imputato gli aveva sì riferito delle problematiche con riferimento ai minimi garantiti, ma affermando che erano risolvibili. L’esercizio 2012 viene chiuso al momento dall’apposizione della firma sui documenti revisionati e in epoca posteriore al 31.12.2012. __________ ha eseguito una revisione limitata e dunque non era tenuto a verificare le contropartite. L’imputato avrebbe quindi dovuto informarlo della restituzione, mentre egli, silente, ha ricevuto le fatture senza fare assolutamente nulla. Le società __________ e ACPR 1 sono nel frattempo fallite. Per il TF la contabilità è un documento dotato di garanzia e valore probatorio accresciuto. Tali documenti devono essere completi, chiari e veritieri, ciò che nel caso di specie non è. Anche la data di registrazione contabile è importante. La registrazione di una fattura inesigibile altera evidentemente la contabilità. L’imputato è il garante del mantenimento e del rispetto di questi principi. Al momento della firma del rapporto di revisione, il bilancio può dirsi chiuso e ciò è avvenuto dopo la restituzione delle fatture. Dalla contabilità si evince che nelle poste aperte le due fatture __________ e __________ costituiscono 1/3 delle medesime poste. Se guardiamo al conto economico l’utile di bilancio è di poco più di 62'000 e togliendo le due fatture il bilancio sarebbe stato evidentemente negativo. IM 1 non poteva non sapere che queste due fatture incidevano in tal modo sul conto economico. L’imputato sapeva che le due fatture non sarebbero state pagate e dunque queste sarebbero dovute essere stornate. A mente della difesa i requisiti oggettivi e soggettivi sono tutti presenti e l’imputato dove forzatamente portare la responsabilità per questo fatto. Egli sapeva che le due fatture erano in contabilità e che dunque falsavano la contabilità stessa, ma ciononostante, l’imputato le ha lasciate in contabilità proprio in quanto si trovava nel pieno svolgimento della trattativa. Egli si era anche assunto l’impegno di fornire una contabilità corretta, ciò che tuttavia non è stato. Concludendo, l’accusa sostiene che il reato in esame, art. 251 CP non richiede un vantaggio solo pecuniario e nel caso in esame il vantaggio è rappresentato dalla conclusione del contratto e di conseguenza dall’introito previsto nel contratto. L’imputato sapeva dunque che il rapporto con __________ era critico stante le fatture che erano state restituite e che dunque gli importi in esse indicati erano inesigibili. L’imputato ha dunque fatto credere all’acquirente che ci fosse una situazione contabile migliore rispetto a quella reale. L’accusa chiede la conferma del decreto d’accusa con una modifica delle aliquote in virtu’ degli introiti indicati a dibattimento dall’imputato. Chiede poi la conferma della confisca del denaro in sequestro con devoluzione alla AP;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

IM 1 ha acquistato un’azienda che ha fatto evolvere e poi venduto e per fare ciò si è rivolto ad uno dei suoi consulenti. La parte acquirente, una volta stabilito il prezzo di vendita (tre volte l’utile lordo dell’azienda), aveva fatto effettuare una revisione dei conti anche al __________. Parrebbe che al momento in cui il prezzo viene fissato, l’acquirente entra in azione accettando il prezzo nel settembre 2012. __________ comincia con __________ e il dr. __________ ad effettuare indagini varie e ne deriva che il prezzo stabilito è quello corretto. A tempo di record, il 18.01.2013 vi è già un rapporto di revisione, a testimonianza che vi era forse non solo fretta di vendere ma anche di acquistare. L’acquirente a maggio 2013 quando si accorge che non era in grado di gestire la società cerca l’errore che addossa all’imputato. La tabella del doc. 6 riporta ricavi per fr. 1'376'000, mentre al 31.12.2012 le due fatture non sono prese in considerazione. Il prezzo di compravendita, 400'000 per tre anni è fondamentale. Il contratto con __________ è motivo di discussione tra IM 1 ed __________. La tabella di cui al doc. 6 mostra quelle che sono le cifre esatte dell’evoluzione dei minimi garantiti. Solo a fine settembre per la prima volta si sorpassa la soglia di 235 e solo a dicembre vengono fatturati. L’imputato invece che emettere le fatture a settembre ha aspettato proprio in virtu’ della trattativa che si stava concludendo. La tabella riassume dunque esattamente il prezzo che per l’EFin rimane sempre di 15.- fr ciascuno. Del prezzo non si è mai più discusso in quanto già stabilito in precedenza anche sui costi del IM 1. A fine dicembre 2012 le discussioni sono tranquille. Il reato imputato a IM 1 avvien dopo che il prezzo è stato fissato. Nessuno ha mai detto che dopo il 31.12.2012 il prezzo è mai stato cambiato. Il prezzo dunque a gennaio avrebbe potuto essere anche migliore rispetto a quando è stato stabilito. __________ non solo era un ottimo cliente ma era anche solvibile. Per fare una revisione di solito si attende al 31 dicembre, per questo si ritiene che la revisione sia stata chiusa a tempo di record. L’imputato nel frattempo ha discusso sia del ristorante a __________ sia di come vendere l’azienda, egli sarebbe rimasto anzi come gerente nella società a dimostrazione della sua trasparenza. __________ non ha certo acquistato un’azienda a fr. 1'300'000 senza guardare alla contabilità. Cade dunque la causalità tra il prezzo fissato e le due fatture. Il bilancio provvisorio 2012 si discosta proprio per quei fr. 80'000.-. Sui fr. 69'000 in buona fede l’imputato li ha pagati a causa dei problemi che __________ aveva con i transitori. Erano semplicemente stati contabilizzati in modo errato e questo denaro comunque non doveva essere versato. A mente della difesa il contratto con __________ permetteva la fatturazione delle fatture in vista di un eventuale adeguamento e __________ continuava nel frattempo a lavorare. Si trattava di una questione civilistica. __________ ha cominciato ad avere problemi con __________ intervenendo direttamente nella mensa e pertanto __________ ha colto l’occasione di estromettere __________. Tanto che la querela arriva solo dopo l’interruzione dei rapporti con __________. A tal punto l’imputato risultava ancora gerente della società e socio al 45%. Con la prima trance incassata l’imputato ha cominciato a restituire soldi ricevuti dai proprio genitori e anzi ne ha rimborsati 69'000 a __________, che sono considerati un danno dell’imputato. Le discussioni sul prolungo del contratto __________ si sono interrotte senza che l’imputato abbia in alcun modo potuto interferire. La situazione era nel frattempo precipitata. Le fatture portavano ad un adeguamento di 230 persone da un minimo di 180. L’adeguamento non è stato possibile proprio a causa dell’intervento di __________ che si è intromesso nella vicenda. Queste due fatture sono state registrate come ricavi. Ad aprile-maggio potevano essere registrate come perdita in quanto i transitori sono valutati al momento della chiusura. Si torna alla chiusura lampo della revisione. Le due fatture non erano ancora definitivamente cancellate, ciò che si saprà solamente a maggio 2013. In merito alla nota dell’EFin, la difesa rileva che al 30.09.2012 le parti erano d’accordo sul prezzo di vendita, che nessuno ha mai messo in discussione. L’Efin parla di un indebito profitto di 113'000 circa. Le due fatture sono relative ad aumenti di prezzo, ma si tratta in realtà di un adeguamento dei minimi previsti. La cifra d’affari pagata è in aumento quando aumentano gli avventori. Non è aumentato il prezzo per persona. A quel punto il prezzo era comunque già stato stabilito. Il documento in esame oggettivamente non ha inciso sull’ammontare del prezzo di vendita, manca l’oggettività in quanto a maggio 2013 queste potevano poi essere cancellate. L’imputato era assistito comunque da una serie di persone che fungevano da consulenti contabili. La difesa chiede di tenere conto del tempo trascorso dal reato e che ha portato un danno di oltre 69'000 di danno oltre al mancato pagamento di oltre 500'000 fr. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato e la restituzione del denaro in sequestro, oltre ad una indennità per torto morale pari a fr. 1'000. In via subordinata chiede che l’imputato sia riconosciuto colpevole con esenzione di pena e restituzione del denaro in sequestro.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 42, 44, 47, 70, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   falsità in documenti

per avere,

a __________, nel corso dell’anno 2012 e fino al 30 gennaio 2013, al fine di procacciarsi un indebito profitto,

nel contesto della vendita di __________ (ora in liquidazione) a ACPR 1, concretizzatasi in data 30 gennaio 2013 previa sottoscrizione del contratto di compravendita di tutte le quote societarie, fatto allestire e fatto uso a scopo di inganno di una contabilità falsa riferita all’anno contabile 2012, sottoposta alla parte acquirente ai fini della compravendita e da lui sottoscritta quale socio gerente in segno di completezza e correttezza, avendo fatto inserire due fatture denominate __________ e __________ per complessivi CHF 85'860.00, attestanti, contrariamente al vero, la loro esigibilità permettendo in tal modo che le stesse falsassero la contabilità e determinassero la fissazione del prezzo di compravendita della totalità delle quote in CHF 1.3 mio, conseguendo in tal modo un indebito profitto pari a CHF 131'175.00, poi parzialmente rimborsato;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'250.-, corrispondenti a 65 aliquote giornaliere di fr. 50.- cadauna.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2.

                                   4.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1, la somma di fr. 61'558.20 a titolo di risarcimento danni.

                                   5.   E’ ordinato il dissequestro della somma di fr. 61'558.20 a favore della ACPR 1. I restanti fr. 51'938.67, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, a crescita in giudicato integrale della presente sentenza, saranno dissequestrati a favore dell’imputato.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 3’000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           103.80

                                                             fr.           803.80

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