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Ticino Tribunale penale cantonale 30.12.2016 72.2016.221

30 dicembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·838 parole·~4 min·4

Riassunto

Autore colpevole di avere importato e detenuto 299.59 gr netti di cocaina con grado di purezza 57.9%, di avere fornito dati falsi all'autorità incaricata del rilascio del permesso di dimora in Svizzera

Testo integrale

Incarto n. 72.2016.221

Lugano, 30 dicembre 2016 /ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’ DUF 1

in carcerazione preventiva dal 30 settembre 2016 al 16 dicembre 2016 (78 giorni), in carcerazione di sicurezza dal 17 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016 (4 giorni), in espiazione anticipata della pena dal 21 dicembre 2016;

imputato, a norma dell'atto d'accusa 187/2016 del 16.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 30 settembre 2016, importato e detenuto 299.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza del 57.9%, sostanza presa in consegna in Italia e destinata al mercato svizzero;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)

per avere, il 4 e 8 aprile 2016, a __________ e __________, fornendo dati falsi, e meglio producendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui sottoscritto il 1. aprile 2016 quale dipendente al 100% della ditta __________, ben sapendo che in realtà il contratto di lavoro era simulato, non avendo le parti l’intenzione di instaurare un rapporto lavorativo dipendente, ed era quindi finalizzato esclusivamente all’ottenimento di un permesso per stranieri,

ingannato l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, quale lavoratore dipendente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup e 118 cpv. 1 LStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua spagnola, S. D.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 9:40 alle ore 10:35.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, dichiarandosi concordi per una pena detentiva di 18 mesi sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69 CP; 19 LStup; 118 LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 30 settembre 2016, importato e detenuto 299.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza del 57.9%, sostanza presa in consegna in Italia e destinata al mercato svizzero;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)

per avere,

il 4 e 8 aprile 2016, a __________ e __________, fornendo dati falsi, e meglio producendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui sottoscritto il 1. aprile 2016 quale dipendente al 100% della ditta __________, ben sapendo che in realtà il contratto di lavoro era simulato e finalizzato esclusivamente all’ottenimento di un permesso per stranieri, ingannato l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, quale lavoratore dipendente;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, salvo per il rep no. 51017 (1 smartphone Iphone 6 con scheda SIM), per il quale è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente, previa cancellazione della memoria i quali costi dovranno essere anticipati dal condannato.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       2'751.00

spese                          fr.             78.00

totale                           fr.       2'829.00

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'829.00 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        3'916.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             74.50

                                                             fr.        4'490.50

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