Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 14.09.2017 72.2016.219

14 settembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,786 parole·~9 min·2

Riassunto

Condotto l’auto in stato di grave ubriachezza (2.59 gr per mille) e, nell’effettuare una leggera curva, negligentemente allargato la traiettoria di marcia, urtando da tergo un veicolo regolarmente posteggiato, nonché abbandonato il luogo dell’incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge

Testo integrale

Incarto n. 72.2016.219 72.2017.82

Lugano, 14 settembre 2017 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 189/2016 del 15.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   guida in stato di inattitudine

per avere, il 09.09.2016, a __________ e a __________, condotto l'autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________, essendo in stato di grave ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito (2.59 grammi per mille);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr;

                                   2.   elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

per essersi, il 09.09.2016, a __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

                                   3.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, il 09.09.2016, in Via __________, a __________, nell’effettuare una leggera curva per lui piegante a sinistra, negligentemente allargato la traiettoria di marcia, urtando così da tergo il veicolo BMW M4, targato TI __________ di proprietà di __________, ivi regolarmente posteggiato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr;

                                   4.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo dell'incidente riferito al punto 3. senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;

                                   5.   guida senza autorizzazione, ripetuta

per avere il 09.09.2016, a __________ e a __________, condotto l'autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 17.07.2014 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 b LCStr;

ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 64/2017 del 19.4.2017,

emanato dal procuratore pubblico PP 1 di,

                                   1.   guida senza autorizzazione

per avere, in data 18.07.2015, a __________, __________, __________ e __________, condotto l'autovettura Peuge sebbene la licenza di condurre gli fosse stata trattenuta dalla Polizia Cantonale in data 17.07.2014 e successivamente revocata, a tempo indeterminato, dalla competente Autorità amministrativa in data 15.09.2014 e in data 12.11.2014;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 b LCStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 11:47.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa aggiuntivo, osservando che se siamo in aula è perché IM 1 ha a suo carico tutta una serie di precedenti penali che dimostrano che non ha capito la gravità degli atti da lui commessi. L’imputato afferma di non essersi accorto di avere fatto l’incidente, ma mettendosi alla guida in quello stato si è assunto il rischio di mettere in pericolo la circolazione, consapevole almeno per dolo eventuale. La colpa di IM 1, a mente dell’accusa, è oggettivamente grave, perché aveva uno stato di ubriachezza molto alto, per la totale mancanza di presa di coscienza, per la reiterazione del suo agire illecito e perché ha negato di avere un problema con l’alcol. I motivi che ha addotto per essersi messo al volante non sono talmente importanti da mettere a rischio la circolazione stradale; ci sono sempre delle alternative, avrebbe potuto prendere un taxi.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere. Dopo avere sottolineato che la prognosi è nefasta, avendo IM 1 continuato a delinquere nei vari periodi di prova concessigli ed essendo recidivo specifico, chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale delle pene pronunciate nei suoi confronti con decreti d’accusa del 20 luglio 2017 e 12 ottobre 2015. Postula in fine la condanna dell’imputato alla multa di CHF 4'000.00 e la confisca del veicolo;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sembrerebbe a prima vista che l’imputato sia un ubriacone incallito, ma in realtà è sempre stato un lavoratore, un padre e anche un automobilista senza problemi, fino all’episodio che conosciamo.

Per quanto attiene al punto 1.2 dell’atto d’accusa, osserva che il suo assistito non si è sottratto per non essere condannato, ma perché riteneva fosse inutile.

Pone l’accento sul fatto che per 40 anni l’imputato è stato un guidatore irreprensibile, fino alla crisi che ha avuto quando la moglie se ne è andata e si è ritrovato da solo con i problemi della figlia, dovendo sopportare anche dei gravi problemi di salute, e meglio __________ che è riuscito a risolvere __________. Quanto al problema dell’alcol, la difesa rileva che IM 1 non è un alcolizzato, ma solo una persona che beve ogni tanto e dopo guida, ciò che ovviamente è un problema, ma non è un problema con l’alcol nel senso di alcolismo ripetuto. L’imputato ha ora fatto un cambiamento di vita, la moglie è tornata alla condizione che non bevesse più e le cose vanno bene. La difesa rileva inoltre che i reati commessi, pur essendo gravi, non sono da pirata della strada.

Per quanto attiene alla confisca del veicolo, osserva che l’auto veniva usata solo per il lavoro e per portare la figlia dai medici, motivo per cui una confisca penalizzerebbe più la famiglia che lui; inoltre, una sola infrazione è stata commessa con la Mercedes, mentre le altre con altri veicoli. Rileva inoltre che, pur trattandosi di violazioni gravi, non sono state commesse senza scrupoli, tralasciando qualsiasi riguardo per la vita di altri, motivo per cui non vi sono gli estremi per la confisca prevista dall’art. 90a lett. a LCStr. Tantomeno vi sarebbero, a mente della difesa, gli estremi per la confisca ai sensi della lett. b del citato disposto. A tal proposito il difensore rileva che l’imputato ha altri veicoli o potrebbe facilmente procurarsene; in particolare, non si tratta del giovane che ha comprato una macchina sportiva potente per viaggiare ad alta velocità e non avrebbe più i soldi per acquistarne un’altra. Il difensore sottolinea inoltre che dall’imputato non ci si deve aspettare che ricominci a bere e guidare. Non ritiene quindi che vi siano gli elementi per procedere alla confisca.

Sulla proposta di pena, ritiene che l’imputato è cosciente di quello che ha compiuto, è sicuro che questo periodo buio della vita è trascorso e sicuramente non commetterà altre infrazioni. Si rimette al giudizio della Corte per le revoche e ritiene che alla condanna di oggi debba essere concessa la sospensione condizionale, perché altrimenti il suo assistito avrebbe delle notevoli difficoltà.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69 CP;

90 cpv. 1, 90a, 91 cpv. 2 lett. a, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 9 settembre 2016, a __________ e __________, condotto l’autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito (2.59 grammi per mille);

                               1.2.   elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi,

il 9 settembre 2016, a __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                               1.3.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 9 settembre 2016, in Via __________ a __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una leggera curva per lui piegante a sinistra, negligentemente allargato la traiettoria di marcia, urtando così da tergo il veicolo BMW M4 targato TI __________ di proprietà di __________, ivi regolarmente posteggiato;

                               1.4.   inosservanza dei doveri in caso d’infortunio

per avere,

il 9 settembre 2016, abbandonato il luogo dell’incidente di cui al punto 1.3 del presente dispositivo senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                               1.5.   guida senza autorizzazione, ripetuta

per avere,

il 18 luglio 2015, a __________, __________, __________ e __________, condotto l’autovettura Peugeot targata TI __________, e il 9 settembre 2016, a __________ e __________, condotto l’autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata trattenuta dalla Polizia Cantonale il 17 luglio 2014 e successivamente revocata, a tempo indeterminato, dalla competente Autorità amministrativa il 15 settembre 2014 e il 12 novembre 2014;

                                   2.   Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 20 luglio 2015 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena pecuniaria di CHF 34'500.00 (trentaquattromilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di CHF 230.00 (duecentotrenta) cadauna;

                               2.2.   al pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                               2.3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 240.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 luglio 2015 e della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 240.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12 ottobre 2015.

                                   4.   È ordinata la confisca e la distruzione della licenza di condurre annullata no. __________.

                                   5.   È ordinato il dissequestro in favore dell’avente diritto dell’automobile Mercedes Benz C220 CDI targata TI __________.

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             65.90

                                                             fr.        1'265.90

                                                             ===========

72.2016.219 — Ticino Tribunale penale cantonale 14.09.2017 72.2016.219 — Swissrulings