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Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2016 72.2016.155

5 dicembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,301 parole·~12 min·4

Riassunto

Autore colpevole di avere importato, trasportato, detenuto, depositato e alienato, in più occasioni, almeno complessivi 350 gr di cocaina, nonché di avere inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 1'383.00 che sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato

Testo integrale

Incarto n. 72.2016.155

Lugano, 5 dicembre 2016/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 GI 2

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 26 aprile 2016 al 22 luglio 2016 (88 giorni),

in anticipata espiazione della pena dal 23 luglio 2016;

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 132/2016 del 17.8.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo primavera 2013-23 gennaio 2016,

agendo sia singolarmente, sia in correità con altri,

importato, trasportato, detenuto, depositato e alienato, in più occasioni, un quantitativo di almeno complessivi 560 grammi di cocaina, sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze, segnatamente in considerazione degli importanti quantitativi di sostanza stupefacente trafficata, che il suo agire poteva mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone;

e meglio, per avere:

                               1.1.   importato, da __________ (Italia) in Svizzera, occultandoli sulla sua persona, quindi trasportato e detenuto, in almeno 4 occasioni, nel periodo primavera 2013-23.01.2016, almeno complessivi 350 grammi di cocaina destinati alla vendita, segnatamente: 200 grammi, in un’occasione, nella primavera del 2013 (sotto forma di ovuli) e 150 grammi, in 3 occasioni, nel periodo 2015-23.01.2016;

                               1.2.   trasportato, nella primavera del 2013, unitamente a __________ (detto “__________”), i 200 grammi di cocaina di cui al punto 1.1, da __________ a __________, con l’automobile di __________, depositando temporaneamente presso quest’ultimo 100 grammi di detta sostanza (10 ovuli da 10 grammi cadauno), promettendogli un ovulo a titolo di compenso e trattenendo per sé la differenza di 100 grammi (10 ovuli da 10 grammi cadauno), destinati alla vendita;

                               1.3.   detenuto, sulla sua persona, a __________, presso il Bar __________, nel corso dell’estate 2015, 10 grammi di cocaina (di cui una dose offerta a __________, quale assaggio finalizzato a vendita; punto 1.5), rispettivamente detenuto e depositato a __________ (appartamento via __________), in data 23.01.2016, unitamente a __________ (detto “__________”), 200 grammi di cocaina (sotto forma di sasso), destinata alla vendita (di cui 30 grammi venduti a __________; punto 1.4);

                               1.4.   alienato/procurato a terzi, in più occasioni, a __________ ed in altre località del Ticino, nel periodo 2015-23.01.2016, almeno complessivi 180 grammi di cocaina e più precisamente, per avere venduto i 150 grammi di cocaina di cui al punto 1.1, al dettaglio, a persone rimaste ignote, rispettivamente consegnato, a credito, a __________, affinché li rivendesse a terzi, a __________ (appartamento via __________), il 23.01.2016, 30 grammi di cocaina dei 200 grammi di cui al punto 1.3, concordando un prezzo di vendita con __________ di complessivi CHF 1'800.-, ma ricevendo da lui solo CHF 500.-;

                               1.5.   offerto a __________, a __________, presso il Bar __________, nel corso dell’estate 2015, una dose di cocaina quale assaggio (consumo personale), in vista di un eventuale acquisto da parte di __________ di tale sostanza stupefacente; acquisto poi non effettuato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in relazione con il cpv. 1 lett. b, lett. c e lett. d LStup;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere,

in diverse località del Ticino, nel periodo 15.02.2011-07.01.2013,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva presumere dalle circostanze) provenire da un crimine,

e meglio, per avere inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 3'086.37 che sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato (sia singolarmente, sia in correità con altri), facendo capo ad agenzie preposte a questo scopo, in particolare per avere inviato:

                               2.1.   tramite __________:

                                     -   CHF 1'153,37 a favore di __________, __________, il 15.02.2011;

                                     -   CHF 100.- a favore di __________, __________ il 30.05.2011;

                                     -   CHF 200.- il 30.07.2011 e CHF 763.- il 19.08.2011 a favore di __________, __________;

                                     -   CHF 220.- a favore di __________ , __________, il 02.09.2011;

                                     -   CHF 100.- a favore di __________, __________ il 07.02.2012;

                                     -   CHF 200.- il 13.05.2014 e CHF 200.- il 06.06.2014 a favore di __________, __________ (RD)

                               2.2.   tramite __________:

                                     -   CHF 50.- a favore di __________, I-__________, il 07.01.2013

                               2.3.   tramite __________:

                                     -   circa CHF 100.- (DOP 4'271.97) a favore di __________, __________, in data 08.05.2011

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 305bis CP;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 18:00.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive le circostanze dell’arresto di IM 1, tutto è partito dall’autodenuncia di __________, acquirente dell’imputato, il quale si è sentito pressato a seguito di intimidazioni per non aver pagato una fornitura di cocaina. IM 1 in gran parte è reo confesso, anche se inizialmente ha contestato tutto. Egli ammette di aver trafficato 350 gr di cocaina, di cui 150 portati dall’Italia in tre occasioni, e di averla venduta a diverse persone nel Canton Ticino.

Il PP gli imputa altri 200 grammi di cocaina, ovvero quelli che __________ ha dichiarato di aver visto nell’appartamento quando ha ricevuto i 20 grammi di fornitura da IM 1. __________ ha sempre confermato la sua versione dei fatti, non ha nessun motivo per deporre il falso, anzi, con le sue dichiarazioni egli si autoaccusa e aggrava la propria posizione processuale. È molto preciso e fa delle dichiarazioni molto circostanziate. __________ ha anche spiegato i motivi per cui ritiene di aver visto un panetto di 200 grammi, di professione fa il cuoco, il suo lavoro comprende anche quello di pesare gli alimenti, come da lui riferito di primo acchito. In seguito, ha poi precisato di aver visto la restante cocaina pesata sulla bilancia digitale, per circa 168/188 grammi. Ritiene più credibile la versione di __________, rispetto a quella di IM 1, che comunque ha mentito diverse volte in corso d’inchiesta. In definitiva l’accusa comprende 550 grammi di cocaina, ai quali vanno aggiunti 10 grammi indicati da __________. In diritto l’infrazione è aggravata. Con riferimento all’accusa di riciclaggio di denaro, ne chiede la conferma. Le perquisizioni presso le società di money transfert confermano che l’imputato ha spedito all’estero più di 3'000 franchi. È evidente che si tratta di denaro proveniente da traffico di cocaina, IM 1 era disoccupato e non lavorava, conduceva una vita comunque brillante tra feste varie, dunque il denaro da lui guadagnato proviene forzatamente dal traffico di stupefacenti, e non da quei pochi soldi che la madre gli passava per vivere. Per la commisurazione della pena, non vi è nessuna circostanza attenuante. Aggravano invece la sua posizione i precedenti penali e la sua non totale collaborazione. I fatti sono di una certa gravità, egli ha dato prova di mancanza totale di ravvedimento. Ha agito per arricchirsi sulle spalle dei tossicodipendenti. Chiede una pena detentiva da espiare, perlomeno parzialmente. Chiede la revoca della sospensione condizionale delle pene pecuniarie precedenti per 175 aliquote, ritenuto che ha delinquito nel periodo di prova. Chiede dunque la conferma dell’AA e la condanna ad una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, da considerarsi quale pena unica (già compresa la revoca) di cui almeno 12 mesi da espiare. Il resto della pena di 22 mesi dovrà essere sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’AA elenca una serie di episodi in parte ammessi (per 350 gr) e in parte contestati (210 gr). Il grado di purezza non è accertato e per cui rinvia alla giurisprudenza. __________ e __________ sono tossicodipendenti e dunque lascia alla Corte valutare l’attendibilità delle loro dichiarazioni. L’imputato sin dal primo verbale ha ammesso di essere un consumatore di cocaina, egli è stato già condannato in passato per aver consumato. Complessivamente ha ammesso 350 grammi importati e poi venduti. Ogni altra imputazione è contestata. Con riferimento ai 200 gr imputatigli a causa delle dichiarazioni di __________, la difesa precisa che il PP ha creduto all’imputato allorquando egli ha affermato di avergli consegnato a credito 30 gr, e ha creduto a __________ invece quando ha dichiarato di aver notato un panetto di ca. 200 gr. Ritiene questo comportamento della pubblica accusa poco coerente, e ad ogni modo le dichiarazioni di __________ sono poco attendibili trattandosi di un tossicodipendente, che serbava rancore nei confronti di IM 1. Nell’impossibilità di determinarsi chiede l’applicazione del principio in dubio pro reo. IM 1 non può essere condannato per più di 350 gr di cocaina ammessi. Per il resto va prosciolto. Per l’accusa di riciclaggio, non è dimostrata la provenienza criminale del denaro. Il periodo indicato nel pt. 2 AA non contempla inoltre l’anno 2014, per cui risultano due operazioni non coperte. In virtù del principio in dubio pro reo chiede proscioglimento integrale da tale accusa. L’imputato aveva un regolare permesso di lavoro in Svizzera, egli ha ben spiegato come faceva per mantenersi. Con riferimento alla commisurazione della pena, ritiene quella richiesta dal PP pesante. IM 1 si trova in carcere dal 26 aprile 2016, ha trascorso tre mesi in detenzione preventiva. Egli è stato collaborativo. L’inchiesta si è conclusa con ammissioni per 350 grammi di cocaina sin da subito. Per i suoi precedenti penali, si tratta di condanne a poche aliquote sempre sospese condizionalmente. È la prima volta che si trova in carcere, ha capito che non ha più altre chances da giocare in Svizzera. Ha organizzato concretamente la sua vita, uscito di prigione ha trovato un posto di lavoro in Italia grazie a sua madre che l’ha sempre sostenuto. Una volta organizzatisi, hanno intenzione di andare negli Stati Uniti dove risiedono dei parenti. Le premesse a mente della difesa sono positive. La sua colpa è grave, egli però era consumatore e tra i suoi precedenti non vi sono atti gravi. Secondo l’art. 42 CP la pena deve essere contenuta nei 24 mesi ed essere totalmente sospesa condizionalmente. Chiede l’immediata scarcerazione di IM 1 e la condanna al massimo di 24 mesi sospesi condizionalmente. Egli è conscio che non potrà tornare in Svizzera, non si opporrà ad un eventuale divieto d’entrata malgrado le sue figlie vivono in Ticino. Chiede un’altra chance, non si oppone ad un periodo di prova lungo, a mente della difesa è equo 4 anni, anche se non si opporrà eventualmente a che sia di 5 anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 305bis CP; 19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo primavera 2013-23 gennaio 2016,

agendo sia singolarmente, sia in correità con altri,

importato, trasportato, detenuto, depositato e alienato, in più occasioni, un quantitativo di almeno complessivi 350 grammi di cocaina, sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze, segnatamente in considerazione degli importanti quantitativi di sostanza stupefacente trafficata, che il suo agire poteva mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone;

                               1.2.   riciclaggio di denaro

per avere,

in diverse località del Ticino, nel periodo 30.05.2011-07.01.2013,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva presumere dalle circostanze) provenire da un crimine,

e meglio, per avere inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 1'383.00 che sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato, facendo capo ad agenzie preposte a questo scopo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 1 è prosciolto da ogni altra accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti di accusa del 22.06.2011, 19.08.2013 e 12.11.2015 del Ministero pubblico del Canton Ticino, e del 20.04.2012 del Bundesanwaltschaft,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

                                   5.   È fatto ordine al condannato, quale norma di condotta ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CP, per la durata del periodo di prova, di non entrare né risiedere in Svizzera, con la comminatoria dell’art. 295 CP.

                                   6.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale:

                                     -   della pena di 75 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 22.06.2011, no. 2011.3548 del Ministero pubblico del Canton Ticino;

                                     -   della pena di 10 aliquote giornaliere a 20 CHF l’una di cui al DAC 20.04.2012 no. SV.12.0493_BLA del Bundesanwaltschaft;

                                     -   della pena di 5 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 19.08.2013, no. 2011.7174 del Ministero pubblico del Canton Ticino;

                                     -   della pena di 85 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 12.11.2015, no. 2015.3704 del Ministero pubblico del Canton Ticino;

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      11'732.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           122.90

                                                             fr.      12'854.90

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