Incarto n. 72.2016.144
Lugano, 23 marzo 2017/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 123/2016 del 25.7.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 6 gennaio 2014 in territorio di __________, sulla carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo marca BMW, targato __________, alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore .11:14.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa, essendo dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Osserva che il motivo per cui è stata commessa l’infrazione è estremamente futile. È peraltro poco credibile che l’imputato non si sia accorto di essere fortemente al di sopra del limite consentito. La velocità a cui circolava IM 1 costituisce un pericolo elevato per gli utenti della circolazione. Si tratta di un superamento della velocità grave, di quasi il doppio della velocità consentita. Dall’altro lato IM 1 è incensurato. L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene alla dinamica dei fatti, IM 1 riconosce che era alla guida del veicolo, ma come unico elemento probatorio per la velocità abbiamo il rapporto del radar. La difesa contesta la risultanza di tale prova, siccome dal certificato di verificazione risulta che aveva validità fino a ottobre 2014, ma tale validità è soggetta all’adempimento di determinate condizioni, e meglio quelle indicati nel certificato di verificazione. Non ci sono prove prodotte agli atti che dimostrino le condizioni poste perché la certificazione fosse valida. È quindi contestata la velocità stabilita dal radar. IM 1 ha riconosciuto di aver superato il limite di velocità, ma manca la prova di un superamento così importante, motivo per cui non si può configurare il reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. Subordinatamente, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere IM 1 colpevole di questo reato, va tenuto conto del fatto che egli ha immediatamente collaborato e del fatto che la messa in pericolo effettiva degli altri utenti della strada era limitata, in considerazione soprattutto della grande esperienza di guidatore dell’imputato, il quale attraversa spesso il nostro territorio senza mai incappare in incidenti o altre forme di contravvenzione. Vi è poi che il manto stradale era asciutto e il traffico scorrevole. Va in fine tenuto conto del fatto che IM 1 è incensurato. La difesa conclude chiedendo, in via principale, che l’atto d’accusa non venga confermato e, subordinatamente, una riduzione importante della pena proposta dall’accusa e quindi la condanna a una pena pecuniaria sospesa con la condizionale.
Il Procuratore pubblico in replica: ritiene tardiva l’eccezione di inutilizzabilità della prova;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: ritiene che l’eccezione sollevata sia tempestiva. Osserva che non spettava all’imputato dimostrare il corretto funzionamento dello strumento radar, quanto al Ministero pubblico.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22 cpv. 1 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 6 gennaio 2014, in territorio di __________, sulla carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo BMW targato __________ alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
3. La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 242.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.45
fr. 1'010.45
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